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Document 32021R1005

Regolamento (UE) 2021/1005 del Consiglio del 21 giugno 2021 che modifica il regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

ST/9756/2021/INIT

GU L 222 del 22.6.2021, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1005/oj

22.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 222/1


REGOLAMENTO (UE) 2021/1005 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 2021

che modifica il regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio (2) attua le misure di cui alla decisione (PESC) 2015/1333.

(2)

Il 16 aprile 2021 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) ha adottato la risoluzione 2571 (2021). L'UNSC ha ricordato la risoluzione 2174 (2014) nella quale stabiliva che le misure di cui alla risoluzione 1970 (2011) si applicano anche alle persone e alle entità che intraprendono o sostengono atti diversi da quelli specificati nella risoluzione 1970 dell'UNSC che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, od ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della sua transizione politica. Ha altresì sottolineato che tra tali atti può essere annoverato anche l'atto di ostacolare o pregiudicare le elezioni previste nella tabella di marcia adottata dal forum di dialogo politico libico.

(3)

Il 21 giugno 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/1014 (3) che modifica la decisione (PESC) 2015/1333, ove chiariva che i criteri per imporre misure restrittive riguardavano anche le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che ostacolano o pregiudicano le elezioni previste dalla tabella di marcia del forum di dialogo politico libico.

(4)

Alcune di dette misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato e pertanto, al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione.

(5)

Il regolamento (UE) 2016/44 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

che partecipano o danno sostegno ad atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità in Libia o che ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della transizione politica della Libia, anche:

i)

tramite la pianificazione, direzione o esecuzione di atti in Libia che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto umanitario internazionale applicabili, o di atti che costituiscono violazioni dei diritti umani in Libia;

ii)

tramite attacchi contro aeroporti, porti terrestri o marittimi in Libia, enti o impianti pubblici libici o contro missioni straniere in Libia;

iii)

tramite la fornitura di sostegno a gruppi armati o a reti criminali, mediante lo sfruttamento illecito di petrolio greggio o di altre risorse naturali in Libia;

iv)

tramite minacce o coercizioni nei confronti delle istituzioni finanziarie statali e della Libyan National Oil Company, o azioni che possono comportare o determinare la distrazione di fondi pubblici libici;

v)

tramite violazioni, o aiuto nell'elusione, delle disposizioni relative all'embargo sulle armi nei confronti della Libia di cui all'UNSCR 1970 (2011) e all'articolo 1 del presente regolamento;

vi)

ostacolano o pregiudicano le elezioni previste nella tabella di marcia adottata dal forum di dialogo politico libico;

vii)

in qualità di persone, entità od organismi che agiscono per conto o a nome o sotto la direzione di uno qualsiasi dei soggetti di cui sopra, oppure di entità od organismi posseduti o controllati da questi o da persone, entità od organismi elencati negli allegati II o III, oppure».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 21 giugno 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  (GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 34).

(2)  Regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (GU L 12 del 19.1.2016, pag. 1).

(3)  Decisione (PESC) 2021/1014 del Consiglio, del 21 giugno 2021, che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 (cfr. pag. 38 della presente Gazzetta ufficiale).


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