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Document 32021R0841R(01)
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2021/841 della Commissione, del 19 febbraio 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 per quanto riguarda le norme sulle inadempienze in relazione al sistema di identificazione e registrazione degli animali delle specie bovina, ovina e caprina e sul calcolo dell’entità delle sanzioni amministrative per gli animali dichiarati nell’ambito dei regimi di aiuti per animale o delle misure di sostegno connesse agli animali (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 186 del 27 maggio 2021)
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2021/841 della Commissione, del 19 febbraio 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 per quanto riguarda le norme sulle inadempienze in relazione al sistema di identificazione e registrazione degli animali delle specie bovina, ovina e caprina e sul calcolo dell’entità delle sanzioni amministrative per gli animali dichiarati nell’ambito dei regimi di aiuti per animale o delle misure di sostegno connesse agli animali (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 186 del 27 maggio 2021)
C/2022/458
GU L 18 del 27.1.2022, p. 131–131
(IT)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/841/corrigendum/2022-01-27/oj
27.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 18/131 |
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2021/841 della Commissione, del 19 febbraio 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 per quanto riguarda le norme sulle inadempienze in relazione al sistema di identificazione e registrazione degli animali delle specie bovina, ovina e caprina e sul calcolo dell’entità delle sanzioni amministrative per gli animali dichiarati nell’ambito dei regimi di aiuti per animale o delle misure di sostegno connesse agli animali
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 186 del 27 maggio 2021 )
Pagina 14, articolo 1, punto 2 che modifica l’articolo 31 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, paragrafo 3,
anziché:
«3. Al fine di stabilire le percentuali di cui al paragrafo 2, il numero di animali risultati non accertati nell’ambito di un regime di aiuti o di una misura di sostegno o di un tipo di intervento viene diviso per il numero di animali dichiarati per tale regime di aiuti o misura di sostegno o tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno per l’anno di domanda considerato.»,
leggasi:
«3. Al fine di stabilire le percentuali di cui al paragrafo 2, il numero di animali risultati non accertati nell’ambito di un regime di aiuti o di una misura di sostegno o di un tipo di intervento viene diviso per il numero di animali accertati per tale regime di aiuti o misura di sostegno o tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno per l’anno di domanda considerato.».