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Document 32021R0823

    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/823 della Commissione del 20 maggio 2021 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio

    C/2021/3441

    GU L 183 del 25.5.2021, p. 5–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/12/2022

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/823/oj

    25.5.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 183/5


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/823 DELLA COMMISSIONE

    del 20 maggio 2021

    che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (1) (in prosieguo il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 18,

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDURA

    1.1.   Inchieste precedenti e misure in vigore

    (1)

    Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/309 (2), la Commissione ha istituito dazi compensativi definitivi sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia («l'inchiesta iniziale»).

    (2)

    Il 4 giugno 2018, a seguito di un riesame intermedio parziale relativo alle sovvenzioni a favore di tutti i produttori esportatori, la Commissione ha deciso di mantenere immutate le misure inizialmente stabilite [regolamento di esecuzione (UE) 2018/823 della Commissione] (3). La Commissione ha appurato che la modifica della legislazione turca in materia di sovvenzioni ai produttori di trote, oggetto del riesame, non giustificava la rettifica dei dazi compensativi applicati a tutti i produttori di trote della Turchia. Tuttavia si è osservato che le ripercussioni della modifica legislativa variavano a livello delle singole società e a seconda della specifica situazione di ciascuna società (4).

    (3)

    Il 15 maggio 2020, a seguito di un riesame intermedio parziale, la Commissione ha modificato il livello del dazio compensativo nei confronti di un produttore esportatore [regolamento di esecuzione (UE) 2020/658 della Commissione] (5).

    (4)

    I dazi compensativi definitivi attualmente in vigore sono compresi tra l'1,5 % e il 9,5 %.

    1.2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

    (5)

    In seguito alla pubblicazione di un avviso di scadenza (6), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

    (6)

    La domanda è stata presentata il 25 novembre 2019 dalla Danish Aquaculture Organisation («TDAO» o «il richiedente») per conto di produttori che rappresentano oltre il 40 % della produzione totale dell'Unione di trote iridee o arcobaleno. La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza delle sovvenzioni e di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

    (7)

    Prima di avviare il riesame in previsione della scadenza, e a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, e dell'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha informato il governo della Turchia («GDT») di aver ricevuto una domanda di riesame debitamente documentata e l'ha invitato a procedere a consultazioni, nell'intento di chiarire la situazione in ordine al contenuto della domanda di riesame e di pervenire a una soluzione definita di comune accordo. Le consultazioni si sono svolte il 20 febbraio 2020.

    (8)

    Durante le consultazioni preliminari, il GDT ha indicato che vi è stato un cambiamento sostanziale nei sistemi di sostegno della Turchia, dato che il totale dei pagamenti di sostegno e la quantità di produzione da sostenere sono diminuiti significativamente dal 2013. Il GDT ha pertanto ritenuto che non fosse necessario avviare un riesame in previsione della scadenza.

    (9)

    La Commissione ha ritenuto che gli elementi di prova presentati nella domanda di riesame costituissero le informazioni di cui il richiedente poteva ragionevolmente disporre in quella fase. Come indicato nella nota relativa alla sufficienza degli elementi di prova, che contiene la valutazione della Commissione di tutti gli elementi di prova a sua disposizione riguardanti le presunte sovvenzioni e in base alla quale essa ha aperto l'inchiesta, nella fase di apertura vi erano elementi di prova sufficienti a dimostrare che le presunte sovvenzioni erano compensabili in termini di esistenza, importo e natura.

    1.3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

    (10)

    Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) in applicazione dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha annunciato l'apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento di base con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (8) il 27 febbraio 2020 («l'avviso di apertura»). In conformità all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha redatto una nota sulla sufficienza delle prove, contenente una valutazione di tutte le prove a sua disposizione e in base alle quali viene aperta la presente inchiesta.

    1.4.   Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

    (11)

    L'inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione delle sovvenzioni ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 («il periodo dell'inchiesta di riesame» o «il PIR»). L'esame delle tendenze utili per valutare il rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2016 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame») (9).

    1.5.   Parti interessate

    (12)

    Nell'avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente il richiedente, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti e il GDT, gli importatori e gli utilizzatori noti in merito all'apertura dell'inchiesta e li ha invitati a partecipare.

    (13)

    Tutte le parti sono state invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova entro i termini fissati nell'avviso di apertura. Le parti interessate hanno inoltre avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito all'apertura dell'inchiesta e di richiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

    1.6.   Campionamento

    (14)

    Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità dell'articolo 27 del regolamento di base.

    1.6.1.   Campionamento dei produttori dell'Unione

    (15)

    Nell'avviso di apertura, la Commissione ha comunicato di aver selezionato un campione a titolo provvisorio di produttori dell'Unione. In conformità all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione provvisorio in base al massimo volume rappresentativo di produzione e di vendita che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile, considerando anche l'ubicazione geografica. Il campione era costituito da otto produttori dell'Unione, tutti piccole e medie imprese («PMI»). I produttori dell'Unione inclusi nel campione provvisorio rappresentavano il 14 % della produzione dell'Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a esprimere osservazioni sul campione provvisorio.

    (16)

    La Commissione ha ricevuto osservazioni dalla TDAO. Su tale base e al fine di coprire il maggior volume rappresentativo della produzione, la Commissione ha deciso di aggiungere un produttore di trote congelate al campione definitivo e di sostituire uno dei produttori selezionati a titolo provvisorio con un altro. Non sono pervenute altre osservazioni.

    (17)

    Inoltre, come indicato al considerando 24, uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione non ha risposto al questionario ed è stato quindi escluso dal campione. Il rimanente campione di produttori dell'Unione rappresentava comunque il 13 % della produzione dell'Unione ed era rappresentativo dell'industria dell'Unione, dato l'elevato numero di produttori dell'Unione.

    1.6.2.   Campionamento degli importatori

    (18)

    Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura.

    (19)

    Poiché nessun importatore indipendente si è manifestato, il campionamento non è stato necessario.

    1.6.3.   Campionamento dei produttori esportatori della Turchia

    (20)

    Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato i produttori esportatori della Turchia a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica di Turchia presso l'Unione europea di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.

    (21)

    Quindici produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori della Turchia hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Il volume totale di esportazioni nell'Unione di trote iridee o arcobaleno dichiarato da parte di tali società durante il periodo dell'inchiesta di riesame rappresentava il 100 % delle esportazioni dalla Turchia verso l'Unione.

    (22)

    Conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre produttori esportatori / gruppi di produttori esportatori sulla base del massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell'Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Il campione rappresentava più del 70 % delle vendite all'esportazione nell'Unione dichiarate durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

    (23)

    A norma dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità turche sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non è pervenuta alcuna osservazione.

    1.6.4.   Risposte al questionario e omessa collaborazione

    (24)

    Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione ha inviato questionari ai nove produttori dell'Unione inclusi nel campione, ai tre produttori esportatori inclusi nel campione e al GDT. Uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha informato la Commissione di non essere in grado di rispondere al questionario. Un produttore esportatore incluso nel campione non ha risposto al questionario. Hanno pertanto risposto al questionario otto produttori dell'Unione, due produttori esportatori inclusi nel campione e il GDT.

    (25)

    Per quanto riguarda il produttore esportatore che non ha collaborato incluso nel campione, la Commissione ha deciso di basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, conformemente all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base. Il produttore esportatore interessato è stato informato di conseguenza. Non è pervenuta alcuna osservazione. I due produttori esportatori inclusi nel campione che hanno fornito risposte complete al questionario rappresentavano comunque più del 60 % delle vendite all'esportazione nell'Unione dichiarate durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

    1.6.5.   Verifica

    (26)

    La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio della persistenza o della reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio, nonché l'interesse dell'Unione. La pandemia di COVID-19 e le successive misure adottate per contrastarne la diffusione (10) hanno tuttavia impedito alla Commissione di svolgere visite di verifica presso le sedi di tutte le società a norma dell'articolo 26 del regolamento di base. La Commissione ha invece effettuato controlli incrociati a distanza delle informazioni fornite dalle seguenti società:

    produttori dell'Unione:

    Az Agr Ittica Rio Selva Srl Soc Agr (Italia)

    Danaqua Aps (Danimarca)

    Gospodarstwo Rybackie Bytów (Polonia)

    Gruppo Sais (Italia)

    Sas Lefevre Surgeles (Francia)

    Snaptun Frysehus A/S (Danimarca)

    Tres Mares (Spagna)

    Truite Service (Francia)

    produttori esportatori:

    gruppo di società collegate «GMS», Turchia:

    Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhracat İthalat A.Ş., Muğla, Turchia

    Dalga Seafood Ltd., Atene, Grecia

    gruppo di società collegate «Özpekler», Turchia:

    Özpekler İnşaat Taahhüd Dayanıklı Tüketim Malları Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Denizli, Turchia

    Özpekler İthalat İhracat Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Denizli, Turchia

    GDT:

    ministero del Commercio, Repubblica di Turchia

    ministero dell'Agricoltura e della silvicoltura, Repubblica di Turchia

    agenzia di vigilanza e regolamentazione bancaria, Repubblica di Turchia

    ministero del Tesoro e delle finanze, Repubblica di Turchia

    cooperative di credito agricolo, Repubblica di Turchia

    Banca centrale della Repubblica di Turchia, Repubblica di Turchia

    Eximbank, Repubblica di Turchia

    organizzazione per lo sviluppo delle piccole e medie imprese della Turchia (KOSGEB), Repubblica di Turchia

    pool assicurativo agricolo, Repubblica di Turchia

    ministero dell'Industria e della tecnologia, Repubblica di Turchia

    1.6.6.   Fase successiva della procedura

    (27)

    Il 26 marzo 2021 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere in vigore i dazi compensativi. Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione delle informazioni.

    (28)

    Il 14 aprile 2021 la Commissione, tenendo conto di alcune argomentazioni pervenutele dopo la divulgazione finale delle informazioni che avevano inciso sull'esito dell'inchiesta, ha divulgato gli ulteriori fatti e considerazioni che hanno indotto la Commissione a modificare le risultanze finali precedentemente divulgate. Alle parti interessate è stato inoltre concesso un lasso di tempo per presentare osservazioni successivamente a tale ulteriore divulgazione.

    (29)

    Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate dalla Commissione e, ove opportuno, tenute in considerazione. Sono state sentite le parti che ne hanno fatto richiesta.

    2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    (30)

    Il prodotto in esame è lo stesso dell'inchiesta iniziale, ossia la trota iridea o trota arcobaleno (oncorhynchus mykiss) («trota»):

    viva, di peso uguale o inferiore a 1,2 kg l'una, oppure

    fresca, refrigerata, congelata e/o affumicata:

    intera (con testa), con o senza branchie, eviscerata o no, di peso uguale o inferiore a 1,2 kg l'una, oppure

    senza testa, con o senza branchie, eviscerata o no, di peso uguale o inferiore a 1 kg l'una, oppure

    in filetti di peso uguale o inferiore a 400 g l'uno,

    originaria della Repubblica di Turchia («il paese interessato») e attualmente classificata con i codici NC ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90 ed ex 0305 43 00 (codici TARIC 0301919011, 0302118011, 0303149011, 0304429010, 0304829010 e 0305430011) («il prodotto in esame»).

    (31)

    Come nell'inchiesta iniziale, la Commissione ha rilevato che il prodotto ittico prodotto in Turchia ed esportato nell'Unione e il prodotto ittico prodotto e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base, nonché gli stessi usi finali fondamentali. Sono stati pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del regolamento di base.

    3.   RISCHIO DELLA PERSISTENZA O DELLA REITERAZIONE DELLE SOVVENZIONI

    (32)

    Sulla base delle sovvenzioni esaminate nell'inchiesta iniziale e nei riesami intermedi parziali di cui ai considerando 2 e 3 in relazione al prodotto in esame, alle informazioni contenute nella domanda di riesame e alle informazioni presentate dal GDT e dai produttori esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione, sono state esaminate le seguenti misure, che presumibilmente comportano la concessione di programmi di sovvenzione:

    trasferimento diretto di fondi – sussidi:

    sostegno alla produzione di trote di peso inferiore a 1 kg

    sostegno alla produzione di trote di peso compreso tra 1 kg e 1,2 kg

    sostegno all'allevamento di trote in avannotterie protette dalle malattie

    produzione a sistema chiuso

    piscicoltura in stagni di terra

    pagamenti a sostegno dei servizi di editoria e di consulenza nel settore agricolo

    sostegno per la rottamazione delle navi da pesca

    rinuncia alla riscossione di entrate:

    rimborso dell'imposta sul consumo per il carburante delle navi da pesca

    sostegno agli investimenti nel settore dell'acquacoltura

    trasferimento diretto di fondi – finanziamenti agevolati:

    assicurazione tutelata per il settore dell'acquacoltura

    prestiti agevolati

    3.1.   Trasferimento diretto di fondi – sussidi

    3.1.1.   Sostegno alla produzione di trote di peso inferiore a 1 kg

    3.1.1.1.   Descrizione e base giuridica

    (33)

    Durante il PIR, il sostegno diretto ai produttori di trote di peso inferiore a 1 kg è stato concesso sulla base del decreto presidenziale 2019/1691 («decreto 1691») (11). Le procedure e i principi relativi all'attuazione del decreto sono stati definiti tramite il comunicato 2019/56 («comunicato 56») emesso dal ministero dell'Alimentazione, dell'agricoltura e dell'allevamento (12). L'importo del sostegno è stato fissato a 0,75 TL/kg per la produzione fino a un limite di 350 000 kg all'anno.

    (34)

    Questo sostegno viene riveduto ogni anno nell'ambito della revisione annuale del sostegno all'agricoltura. La Commissione ha osservato che il sostegno è continuato senza alcun cambiamento evidente dopo il PIR sulla base del decreto 2020/3190 (13), con il corrispondente comunicato che stabilisce le condizioni per tale sostegno (14).

    3.1.1.2.   Conclusioni

    (35)

    Come confermato nell'inchiesta iniziale (15), tali misure costituiscono sovvenzioni compensabili ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, ossia un trasferimento di fondi dal GDT sotto forma di sovvenzione diretta ai produttori di trote.

    (36)

    Le sovvenzioni dirette sono specifiche e compensabili ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, poiché l'autorità concedente e la legislazione secondo cui essa opera limitano esplicitamente l'accesso a tali sovvenzioni alle imprese che operano nel settore dell'acquacoltura. Le imprese attive nel settore dell'acquacoltura sono espressamente citate e la trota è chiaramente designata come una delle specie che beneficiano di tale regime di sovvenzioni.

    3.1.1.3.   Calcolo dell'importo della sovvenzione

    (37)

    La Commissione ha stabilito che i due produttori esportatori inclusi nel campione hanno beneficiato di questo regime durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

    (38)

    Il vantaggio per le società è stato l'importo medio del sostegno diretto ricevuto durante il periodo dell'inchiesta di riesame per i propri pesci vivi allevati. Per entrambi i casi le società hanno fornito informazioni in merito all'importo del sostegno e all'ente che l'ha erogato. La maggior parte delle società aveva inoltre iscritto a bilancio tale provento come «provento da sovvenzione» e aveva fatto verificare la propria contabilità da revisori indipendenti. Ciò è stato interpretato come una prova positiva di una sovvenzione che ha conferito un vantaggio.

    (39)

    Come confermato nell'inchiesta iniziale (16), il beneficio di tali sovvenzioni si applicava anche alle società che non solo allevavano, ma acquistavano anche alcune trote da società non collegate per la trasformazione, poiché il prodotto in esame comprende sia la materia prima direttamente sovvenzionata, cioè le trote vive, sia i prodotti a valle, come il pesce intero fresco o congelato, i filetti, il pesce affumicato. Conformemente alla metodologia dell'inchiesta iniziale, per i pesci acquistati il vantaggio è stato calcolato sulla base del totale delle sovvenzioni concesse dalle autorità turche e diviso per l'importo totale della produzione di trote sovvenzionata in Turchia.

    3.1.2.   Sostegno alla produzione di trote di peso compreso tra 1 kg e 1,2 kg

    3.1.2.1.   Descrizione e base giuridica

    (40)

    Durante il PIR, il sostegno alla produzione di trote di peso superiore a 1 kg ai produttori di trote è stato concesso sulla base del decreto 1691 e del comunicato 56. L'importo della sovvenzione è stato fissato a 1,50 TL/kg per la produzione fino a un limite di 350 000 kg all'anno.

    3.1.2.2.   Conclusioni

    (41)

    Come confermato nell'ultima inchiesta di riesame intermedio (17), la sovvenzione per le trote di peso superiore a 1 kg era in realtà destinata alle trote di peso superiore a 1,2 kg, quindi a trote che non rientrano nella definizione del prodotto in esame. La Commissione ha dunque concluso che tale sostegno non poteva essere considerato una sovvenzione compensabile per i produttori del prodotto in esame.

    3.1.3.   Sostegno all'allevamento di trote in avannotterie protette dalle malattie

    3.1.3.1.   Descrizione e base giuridica

    (42)

    Durante il PIR, il sostegno all'allevamento di trote in avannotterie protette dalle malattie ai produttori di trote è stato concesso sulla base del decreto 1691 e del comunicato 56. L'importo della sovvenzione è stato fissato a 1,50 TL/kg per la produzione di 350 000 kg all'anno.

    3.1.3.2.   Conclusioni

    (43)

    Come confermato nell'ultima inchiesta di riesame intermedio (18), la Commissione ha ritenuto che tale sostegno (sotto forma di sussidio diretto) costituisca una sovvenzione per la produzione di trote simile a una sovvenzione diretta, vale a dire un contributo finanziario che conferisce un vantaggio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Poiché il sostegno era esclusivamente destinato ai produttori di trote, la Commissione ha concluso che il regime era specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. Il vantaggio consisteva in sussidi diretti ai produttori di trote che soddisfacevano determinati criteri di ammissibilità. La Commissione ha pertanto concluso che il sostegno poteva essere considerato una sovvenzione compensabile.

    3.1.3.3.   Calcolo dell'importo della sovvenzione

    (44)

    Tuttavia la Commissione ha stabilito che i due produttori esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione non hanno beneficiato del sostegno per l'allevamento di trote in avannotterie protette dalle malattie durante il PIR.

    3.1.4.   Produzione a sistema chiuso

    3.1.4.1.   Descrizione e base giuridica

    (45)

    Durante il PIR, il sostegno alla piscicoltura in un sistema di produzione chiuso (19) è stato concesso sulla base del decreto 1691 e del comunicato 56, essendo la trota una delle specie contemplate. L'importo della sovvenzione è stato fissato a 1,50 TL/kg per la produzione fino a un limite di 350 000 kg all'anno.

    3.1.4.2.   Conclusioni

    (46)

    La Commissione ha ritenuto che tale sostegno (sotto forma di sussidio diretto) costituisca una sovvenzione per la produzione di trote simile a una sovvenzione diretta, vale a dire un contributo finanziario che conferisce un vantaggio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Poiché il sostegno era destinato ai produttori di trote (una delle specie contemplate), la Commissione ha concluso che il regime era specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. Il vantaggio consisteva in sussidi diretti ai produttori di trote che soddisfacevano determinati criteri di ammissibilità. La Commissione ha pertanto concluso che il sostegno poteva essere considerato una sovvenzione compensabile.

    3.1.4.3.   Calcolo dell'importo della sovvenzione

    (47)

    La Commissione ha stabilito che anche i due produttori esportatori inclusi nel campione non hanno beneficiato del sostegno quando hanno utilizzato la produzione a sistema chiuso durante il PIR.

    3.1.5.   Piscicoltura in stagni di terra

    3.1.5.1.   Descrizione e base giuridica

    (48)

    Durante il PIR, il sostegno alla piscicoltura in stagni di terra è stato concesso sulla base del decreto 1691 e del comunicato 56. L'importo della sovvenzione è stato fissato a 1,50 TL/kg per la produzione fino a un limite di 300 000 kg all'anno. Tale sostegno è fornito ai produttori che utilizzano le acque sotterranee acquisite tramite elettricità o l'acqua di sorgente acquisita senza l'uso di energia per svolgere attività di allevamento in stagni di terra principalmente per il consumo domestico. Questi produttori non possono beneficiare dei regimi di cui ai punti 3.1.1 e 3.1.4.

    3.1.5.2.   Conclusioni

    (49)

    La Commissione ha concluso che tale sostegno potrebbe eventualmente essere considerato una sovvenzione compensabile per i produttori del prodotto in esame, ma che in ogni caso non era disponibile per i produttori esportatori inclusi nel campione, in quanto essi ricevevano già un sostegno per la produzione di trote ai sensi del punto 3.1.1.

    3.1.6.   Pagamenti a sostegno dei servizi di editoria e di consulenza nel settore agricolo

    3.1.6.1.   Descrizione e base giuridica

    (50)

    Durante il PIR, i pagamenti a sostegno dei servizi di editoria e di consulenza nel settore agricolo sono stati concessi sulla base del decreto 1691 e del comunicato 56. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 7, del decreto 1691, il sostegno è stato fornito direttamente alle imprese che forniscono servizi di consulenza e non ai produttori acquicoli.

    3.1.6.2.   Conclusioni

    (51)

    Durante l'inchiesta iniziale, il sostegno ai pagamenti per i servizi di editoria e di consulenza nel settore agricolo (20) è stato concesso direttamente ai produttori di trote. Tuttavia dall'inchiesta attuale è emerso che tale sostegno viene ora fornito direttamente alle imprese che forniscono servizi di consulenza. La Commissione ha pertanto concluso che il regime non ha conferito alcun vantaggio ai produttori esportatori inclusi nel campione e non è pertanto compensabile.

    3.1.7.   Sostegno per la rottamazione delle navi da pesca

    (52)

    L'inchiesta ha stabilito che i pagamenti a sostegno della rottamazione delle navi da pesca sono stati interrotti nel 2018.

    3.1.8.   Osservazioni successive alla divulgazione delle informazioni

    (53)

    In seguito alla divulgazione delle informazioni, il GDT e i due produttori esportatori inclusi nel campione hanno osservato che, per quanto riguarda il calcolo della sovvenzione indiretta, la metodologia applicata dalla Commissione nel presente riesame non era conforme a quella applicata nell'inchiesta iniziale. In particolare, nell'inchiesta iniziale il vantaggio conferito per le trote acquistate era stato calcolato dividendo le sovvenzioni totali concesse dalle autorità turche per la produzione totale di trote in Turchia e non per la produzione di trote sovvenzionate in Turchia.

    (54)

    La Commissione ha quindi riveduto il calcolo dell'importo della sovvenzione indiretta seguito per quanto riguarda le trote acquistate dai due produttori esportatori inclusi nel campione da fornitori indipendenti per allinearlo alla metodologia utilizzata nell'inchiesta iniziale. In seguito all'ulteriore divulgazione, i produttori esportatori inclusi nel campione hanno inoltre evidenziato un errore nel valore utilizzato per la detrazione delle commissioni pagate alle associazioni di categoria. Sebbene la Commissione abbia accolto l'argomentazione, la rettifica non ha avuto alcuna incidenza significativa sugli importi totali delle sovvenzioni.

    (55)

    I due produttori esportatori inclusi nel campione hanno poi presentato osservazioni sul metodo di calcolo della sovvenzione diretta. Hanno sostenuto che non tutte le trote per le quali sono state ricevute sovvenzioni dirette sono state effettivamente vendute durante il PIR. A loro parere, la Commissione dovrebbe tenere conto del livello delle scorte delle società e limitare il vantaggio ai quantitativi di vendita esportati nell'Unione da tali produttori esportatori durante il PIR.

    (56)

    Va osservato che gli importi delle sovvenzioni sono stati ricevuti in base ai volumi di produzione di trote, indipendentemente dal fatto che tale produzione sia stata successivamente venduta o meno durante il PIR. L'argomentazione dei produttori esportatori è stata pertanto respinta.

    (57)

    Tenendo conto delle osservazioni presentate dalle parti interessate, gli importi delle sovvenzioni dirette e indirette stabiliti durante il PIR per i due produttori esportatori inclusi nel campione sono stati del 2,38 % per Özpekler e del 2,84 % per GMS.

    3.1.9.   Conclusioni sui sussidi

    (58)

    L'importo totale della sovvenzione determinato per i due produttori esportatori inclusi nel campione riguardo a tutti i sussidi ricevuti durante il PIR ammontava a:

    Tabella 1

    Sussidi

    Nome della società

    Importo della sovvenzione

    Özpekler

    2,38 %

    GMS

    2,84 %

    3.2.   Rinuncia alla riscossione di entrate

    3.2.1.   Rimborso dell'imposta sul consumo per il carburante delle imbarcazioni

    3.2.1.1.   Descrizione e base giuridica

    (59)

    Il comunicato generale sull'elenco speciale delle imposte sul consumo n. 1 (21) identifica i principi e le condizioni principali per il rimborso dell'imposta sul consumo per il carburante delle imbarcazioni. Le navi da pesca registrate presso il registro navale internazionale turco o il registro navale nazionale possono beneficiare dell'olio diesel marino esente dall'imposta di consumo speciale.

    3.2.1.2.   Conclusioni

    (60)

    L'inchiesta ha confermato che il sostegno alle navi da pesca per l'acquisto di carburante non conferisce verosimilmente un vantaggio ai produttori del prodotto in esame e, in effetti, non ha conferito un vantaggio ai due produttori esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione in relazione alla loro produzione di trote. La Commissione ha dunque concluso che tale sostegno non poteva essere considerato una sovvenzione compensabile per i produttori del prodotto in esame.

    3.2.2.   Sostegno agli investimenti nel settore dell'acquacoltura

    3.2.2.1.   Descrizione e base giuridica

    (61)

    Il decreto 2012/3305 (22) e il comunicato di attuazione 2012/1 (23) forniscono la base per gli aiuti pubblici agli investimenti nel settore dell'acquacoltura (24) e costituiscono la base del programma di incentivi agli investimenti della Turchia. Vi rientrano due regimi di incentivi:

    incentivi regionali agli investimenti, compreso il sostegno all'esenzione dall'IVA, le esenzioni dal dazio doganale, sgravi fiscali, sgravi dei contributi sociali (quota a carico dei datori di lavoro), abbuoni d'interessi, assegnazione di terreni, ritenuta delle imposte sul reddito e sgravi dei contributi sociali (quota a carico dei lavoratori); e

    incentivi generali agli investimenti, compreso il sostegno all'esenzione dall'IVA, le esenzioni dal dazio doganale e la ritenuta delle imposte sul reddito.

    (62)

    Le imprese che non possono soddisfare i criteri di importo minimo dell'investimento nell'ambito del regime di incentivi agli investimenti regionali possono beneficiare del regime generale di incentivi agli investimenti disponibile per tutte le sei regioni definite nel decreto 2012/3305. In base al livello di sviluppo economico delle sei regioni, l'intensità degli aiuti può variare. Sia il decreto che il comunicato sono ancora validi, e le sei regioni non sono state modificate rispetto all'inchiesta iniziale.

    3.2.2.2.   Conclusioni

    (63)

    Durante il PIR, GMS ha beneficiato di riduzioni delle imposte sul reddito e Özpekler di esenzioni dall'IVA e dai dazi doganali nell'ambito degli incentivi agli investimenti regionali. Come confermato nell'inchiesta iniziale (25), il sostegno agli investimenti è considerato una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, nel caso in cui il sostegno assuma la forma di un incentivo fiscale, vale a dire quando la pubblica amministrazione rinuncia ad entrate altrimenti dovute oppure non le riscuote.

    (64)

    La sovvenzione è specifica e compensabile poiché il vantaggio ad essa collegato si limita specificamente ad un elenco di regioni. L'accesso alla sovvenzione è inoltre limitato a determinate imprese che operano in determinati settori. Oltre a questo, la sovvenzione non soddisfa le condizioni di non specificità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, considerato il numero e la natura delle restrizioni applicabili a determinati settori, in particolare quelle che limitano l'accesso alla sovvenzione a determinati tipi di imprese o che escludono completamente determinati settori.

    (65)

    L'acquacoltura è espressamente designata nell'allegato 2 A del decreto 2012/3305 come una delle attività che possono beneficiare di questo tipo di esenzioni fiscali. L'allegato 4 del decreto reca un elenco dei settori che non possono beneficiare di alcun incentivo nell'ambito di tale regime.

    3.2.2.3.   Calcolo dell'importo della sovvenzione

    (66)

    Per stabilire l'importo della sovvenzione compensabile, il vantaggio conferito ai beneficiari durante il periodo dell'inchiesta di riesame è stato calcolato come la differenza tra l'imposta totale dovuta secondo l'aliquota fiscale normale e l'imposta totale dovuta secondo l'aliquota fiscale ridotta. Tuttavia il vantaggio per Özpekler è stato considerato trascurabile. L'importo della sovvenzione stabilito durante il periodo dell'inchiesta di riesame per GMS era dello 0,7 %.

    3.2.2.4.   Osservazioni successive alla divulgazione delle informazioni

    (67)

    I due produttori esportatori inclusi nel campione hanno presentato osservazioni anche sul sostegno agli investimenti effettuati. Hanno sostenuto che la Commissione non avrebbe dovuto calcolare il vantaggio dell'esenzione dall'IVA, in quanto tutte le società compensano l'IVA nello stesso mese o nei mesi successivi in base all'IVA dovuta e al saldo esigibile della società. L'unico vantaggio per la società è consistito nella possibilità di evitare il pagamento anticipato dell'IVA.

    (68)

    Il fatto che, da un punto di vista contabile, l'IVA dovuta sia detratta dal saldo esigibile non elimina il vantaggio in termini di flusso di cassa derivante dal fatto che i produttori esportatori non devono versare in anticipo denaro contante e attendere di ricevere un rimborso dalle autorità fiscali sulla base del trattamento delle loro dichiarazioni IVA mensili, come invece avviene per le società che non beneficiano del regime. Come confermato dagli stessi produttori esportatori, infatti, il solo vantaggio di questo regime, per chi vi partecipa, è la possibilità di evitare il pagamento dell'IVA, che le altre società che non dispongono di un certificato di incentivazione all'investimento devono prima effettuare e poi attendere di vedersi accreditato (26). Le argomentazioni dei produttori esportatori sono state pertanto respinte.

    3.3.   Trasferimento diretto di fondi – finanziamenti agevolati

    3.3.1.   Assicurazione tutelata per il settore dell'acquacoltura

    3.3.1.1.   Descrizione e base giuridica

    (69)

    Secondo la legge sull'assicurazione agricola n. 5363 (27) e il decreto 2018/380 (28) concernente i rischi, le colture e le regioni coperti dal pool di assicurazioni agricole e dalle aliquote di contributo al pagamento del premio assicurativo per l'anno 2019, i produttori di prodotti dell'acquacoltura possono beneficiare di un premio assicurativo ridotto che copre le perdite relative allo stock ittico e alla raccolta di trote dovute a numerose malattie possibili, calamità naturali, incidenti, ecc. Il sostegno del GDT ammonta al 50 % del premio assicurativo.

    3.3.1.2.   Conclusioni

    (70)

    Come confermato nell'inchiesta iniziale (29), il beneficio conferito da questo regime assume la forma di una riduzione dei costi finanziari sostenuti per la copertura assicurativa degli animali allevati. Questo regime costituisce una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base, sotto forma di una sovvenzione diretta da parte del GDT per i produttori di trote e un contributo finanziario in quanto i destinatari della sovvenzione beneficiano di un premio assicurativo favorevole, il cui costo è decisamente inferiore a quello dei premi assicurativi disponibili sul mercato per la copertura di rischi comparabili. Tale regime conferisce un vantaggio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Il vantaggio è pari alla differenza tra i premi offerti nell'ambito di una polizza di assicurazione commerciale e il premio sovvenzionato.

    (71)

    Tale sostegno è specifico, poiché l'autorità concedente e la legislazione secondo cui essa opera limitano esplicitamente l'accesso a tale premio ridotto alle imprese che operano nel settore dell'acquacoltura e riguarda esplicitamente i rischi cui sono esposti i produttori acquicoli.

    3.3.1.3.   Calcolo dell'importo della sovvenzione

    (72)

    La Commissione ha stabilito che uno dei produttori inclusi nel campione, Özpekler, ha beneficiato di questo regime. L'importo della sovvenzione durante il periodo dell'inchiesta di riesame era dello 0,1 %.

    3.3.2.   Prestiti agevolati

    (73)

    Durante l'inchiesta iniziale, la Commissione ha rilevato che i produttori di trote turchi beneficiavano di prestiti agevolati, quali:

    prestiti agricoli con interessi bassi o senza interessi;

    crediti all'esportazione con interessi bassi della Eximbank turca.

    3.3.2.1.   Prestiti agricoli

    3.3.2.2.   Descrizione e base giuridica

    (74)

    In primo luogo, il decreto 2018/1188 prevede che le cooperative di credito agricolo («CCA») e la Ziraat Bankasi A.S. possano concedere prestiti a basso interesse e prestiti commerciali ai produttori del settore dell'acquacoltura. I produttori di trote possono ricevere uno sconto sui tassi di interesse applicabili compreso tra il 50 % e il 100 %. Il massimale di credito è di 5 000 000 TL. Il decreto copre un periodo di applicazione dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 inclusi.

    (75)

    Le CAA elencate nel decreto sono entità di diritto privato istituite da produttori agricoli (ossia persone fisiche o giuridiche coinvolte nella produzione agricola) in Turchia al fine di sostenere le loro esigenze finanziarie aziendali.

    (76)

    Ziraat Bankasi A.S. è la banca agricola della Repubblica di Turchia, una banca interamente di proprietà dello Stato. Durante l'inchiesta iniziale, le sue azioni erano di proprietà del sottosegretariato del Tesoro. Tuttavia, a partire dal 2018, il suo capitale è stato trasferito al Fondo sovrano turco. In conformità all'articolo 2 della legge n. 6741 sulla creazione della società di gestione del Fondo sovrano turco e sulle modifiche di alcune leggi, il Fondo sovrano turco è un'istituzione affiliata alla presidenza. Il presidente del consiglio di amministrazione del Fondo è il presidente della Repubblica. Uno dei membri del consiglio può essere nominato vicepresidente dal presidente della Repubblica. Ziraat Bankasi A.S. continua pertanto ad essere investita dell'autorità governativa e quindi è considerata un ente pubblico, nonostante il cambio formale nella sua proprietà del capitale.

    (77)

    In secondo luogo, il decreto 2010/27612 (30) prevede che i prestiti a tasso zero possano essere concessi alle PMI.

    3.3.2.3.   Risultanze

    (78)

    Durante il PIR, i produttori esportatori che hanno collaborato inclusi campione avevano solo prestiti a basso interesse in essere dalla Ziraat Bankasi A.S., ma non hanno utilizzato prestiti a basso interesse dalle CCA o prestiti a tasso zero per le PMI.

    3.3.2.4.   Crediti all'esportazione

    3.3.2.5.   Descrizione e base giuridica

    (79)

    Come stabilito nell'inchiesta iniziale, la Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş («Eximbank») è stata costituita dal GDT il 21 agosto 1987 con decreto 87/11914, a norma della legge n. 3332 (31) sui crediti all'esportazione, ed è una banca interamente di proprietà dello Stato che agisce da strumento di incentivazione delle esportazioni del GDT nella strategia di esportazione della Turchia. Eximbank ha ricevuto dal governo il mandato di sostenere il commercio estero e gli imprenditori/investitori turchi che operano all'estero (32), al fine di aumentare le esportazioni delle imprese turche e di rafforzare la loro competitività internazionale. Si ritiene pertanto che Eximbank sia dotata di pubblici poteri e che quindi sia da considerare un ente pubblico.

    (80)

    La legge n. 3332 e la risoluzione 2013/4286 (33) sull'istituzione di Eximbank costituiscono la base giuridica per i crediti all'esportazione forniti attraverso Eximbank. Eximbank fornisce sostegno finanziario (direttamente o tramite banche agenti che lavorano su commissione), come crediti condizionati all'esportazione precedenti o successivi alla spedizione e crediti d'investimento orientati all'esportazione indirizzati agli esportatori, con l'intenzione di aumentare la competitività degli esportatori turchi nei mercati esteri.

    (81)

    I cosiddetti «crediti di risconto» sono inoltre utilizzati per fornire anticipi in contanti agli esportatori sulla base dello sconto di cambiali e documenti relativi alle vendite all'esportazione. La base giuridica per questi crediti è costituita dal documento Implementation Instructions for Rediscount Credit for Exports and Foreign Exchange Earning Services (34). I crediti di risconto sono finanziati dalla Banca centrale della Repubblica di Turchia («BCRT»), ma sono convogliati attraverso le istituzioni finanziarie turche (banche pubbliche e private) che agiscono come agenti della BCRT. I tassi d'interesse sono fissati dalla BCRT, e le banche agenti sono remunerate tramite una commissione a carico dei beneficiari.

    3.3.2.6.   Risultanze

    (82)

    Durante il PIR, i produttori esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione disponevano di crediti all'esportazione a basso interesse in essere, forniti direttamente da Eximbank o tramite altre banche pubbliche o private che agivano da agenti. Le imprese hanno anche beneficiato di crediti di risconto forniti tramite Eximbank o tramite altre banche pubbliche o private.

    3.3.2.7.   Conclusione generale sui prestiti agevolati

    (83)

    Come confermato nell'inchiesta iniziale (35), i suddetti finanziamenti agevolati (prestiti agricoli e crediti all'esportazione) sono considerati sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base.

    (84)

    Sulla base delle risultanze della presente inchiesta, la Commissione ha concluso che i suddetti regimi di finanziamento agevolato conferiscono vantaggi ai beneficiari, in quanto tali finanziamenti sono concessi a tassi inferiori a quelli di mercato, ossia a condizioni che non riflettono le condizioni di mercato per finanziamenti con una scadenza analoga.

    (85)

    Tali regimi di finanziamento agevolato sono specifici ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base per quanto riguarda i prestiti agricoli, poiché le autorità concedenti ovvero la legislazione secondo cui esse operano limitano esplicitamente l'accesso a determinate imprese. I crediti attinenti all'esportazione sono specifici ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, in quanto condizionati all'andamento delle esportazioni.

    (86)

    Tutti i suddetti regimi di finanziamento agevolato sono pertanto considerati sovvenzioni compensabili.

    3.3.2.8.   Osservazioni successive alla divulgazione delle informazioni

    (87)

    In seguito alla divulgazione delle informazioni, i due produttori esportatori inclusi nel campione hanno presentato osservazioni sul metodo di calcolo delle sovvenzioni compensabili per i prestiti agevolati, sostenendo che solo i prestiti ricevuti da Eximbank erano agevolati, mentre i prestiti ricevuti da altre banche commerciali erano in linea con le condizioni di mercato, anche se il tasso di interesse effettivo era inferiore al valore di riferimento utilizzato dalla Commissione. Di conseguenza, secondo i produttori esportatori, il fatto che fosse stato applicato un tasso d'interesse più basso non rendeva tali prestiti compensabili.

    (88)

    Come spiegato nel considerando 80, l'inchiesta ha confermato che sono stati concessi crediti all'esportazione non solo direttamente da Eximbank, ma anche tramite altre banche pubbliche o private che fungevano da agenti di Eximbank. Inoltre, la serie di condizioni accertate nei considerando da 83 a 85 ha confermato che tali prestiti erano compensabili. Come spiegato nel considerando 81, infine, i crediti di risconto sono finanziati dalla Banca centrale della Repubblica di Turchia («BCRT»), ma sono convogliati attraverso le istituzioni finanziarie turche (banche pubbliche e private) che agiscono come agenti della BCRT.

    (89)

    La Commissione ha esaminato in dettaglio i prestiti dichiarati come non agevolati dalle società incluse nel campione. Le informazioni fornite non erano tuttavia sufficienti per concludere che tali prestiti non si riferissero ai regimi preferenziali. La documentazione giustificativa fornita per questi prestiti nel corso dell'inchiesta indicava di fatto chiaramente che il finanziamento fornito era legato a impegni di esportazione. Inoltre, in molti casi era fornita solo una lettera della società in turco che richiedeva fondi alle banche. Gli accordi quadro generali delle banche contenevano peraltro sempre articoli che collegavano i crediti all'esportazione forniti alle pratiche di incentivazione di Eximbank e CBRT. Le argomentazioni dei produttori esportatori sono state pertanto respinte.

    (90)

    I produttori esportatori inclusi nel campione hanno inoltre affermato che alcuni prestiti non erano condizionati alle esportazioni e quindi non erano compensabili. In seguito al riesame la Commissione ha convenuto, sulla base dei documenti giustificativi, che alcuni prestiti non erano collegati alle vendite all'esportazione, né rientravano nei prestiti agricoli sovvenzionati e pertanto non rientravano in alcun regime di sovvenzioni. La Commissione ha pertanto eliminato questi prestiti dal calcolo del vantaggio.

    (91)

    Uno dei produttori esportatori inclusi nel campione ha comunicato che uno dei prestiti ricevuti non era collegato al prodotto in esame e che pertanto non poteva essere calcolato alcun vantaggio per tale prodotto. La Commissione ha riesaminato le informazioni ricevute, ma non ha potuto confermare che la portata del prestito fosse limitata a prodotti diversi dal prodotto in esame. L'argomentazione del produttore esportatore è stata pertanto respinta.

    (92)

    Dopo la divulgazione delle informazioni e dopo l'ulteriore divulgazione, lo stesso produttore esportatore incluso nel campione ha sostenuto che alcuni prestiti condizionati all'esportazione non erano collegati solo al prodotto in esame, ma anche ad altri prodotti ittici esportati. La Commissione ha riesaminato tali prestiti e, sulla base delle informazioni fornite dalla società, ha potuto confermare per alcuni di essi che i prestiti condizionati all'esportazione dichiarati erano collegati a diversi tipi di pesce esportato. I calcoli sono stati pertanto adattati di conseguenza.

    (93)

    I produttori esportatori inclusi nel campione hanno inoltre sostenuto che la Commissione dovrebbe tenere conto del tasso di interesse di riferimento alla data più vicina prima o dopo la data di inizio del prestito. A tale riguardo la Commissione ha osservato che i dati di riferimento forniti a partire da una certa data sono considerati validi da tale data fino alla pubblicazione di nuovi dati. La Commissione ha pertanto tenuto conto sistematicamente del parametro di riferimento alla data più vicina alla data di inizio del prestito. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

    (94)

    I due produttori esportatori inclusi nel campione hanno inoltre evidenziato una serie di errori materiali nel calcolo delle sovvenzioni compensabili per i prestiti agevolati in relazione ai rimborsi di capitale durante il PIR, al numero di giorni da prendere in considerazione per il calcolo degli interessi durante il PIR e a tassi di riferimento selezionati alle date sbagliate. Questi errori materiali sono stati corretti. Dopo l'ulteriore divulgazione, un produttore esportatore incluso nel campione ha chiesto di apportare ulteriori modifiche di minore entità a tre prestiti. Uno dei prestiti è stato corretto. Poiché il vantaggio derivante dagli altri due prestiti era già stato eliminato sulla base di rettifiche precedenti, non sono state ritenute necessarie ulteriori modifiche.

    (95)

    Tenendo conto delle osservazioni presentate dalle parti interessate, gli importi delle sovvenzioni in relazione ai regimi di finanziamento agevolato stabiliti durante il PIR per i due produttori esportatori inclusi nel campione sono stati dello 0,75 % per Özpekler e dello 0,72 % per GMS.

    3.3.2.9.   Calcolo dell'importo della sovvenzione

    (96)

    Conformemente all'articolo 6, lettera b), del regolamento di base, il vantaggio sul finanziamento agevolato è stato calcolato come la differenza tra l'importo dell'interesse pagato e l'importo che sarebbe stato pagato per un mutuo commerciale analogo. Come parametro di riferimento, la Commissione ha applicato il tasso d'interesse medio ponderato dei mutui commerciali sul mercato interno turco, sulla base dei dati forniti dalla BCRT (36). La Commissione ha ripartito il vantaggio relativo ai crediti all'esportazione sulle vendite all'esportazione, mentre i prestiti agricoli sono stati ripartiti sul totale delle vendite.

    (97)

    Gli importi della sovvenzione calcolati applicando tale metodologia per i produttori esportatori inclusi nel campione sono i seguenti:

    Tabella 2

    Finanziamenti agevolati

    Nome della società

    Importo della sovvenzione

    Özpekler

    0,75 %

    GMS

    0,72 %

    3.4.   Importo finale delle sovvenzioni compensabili

    (98)

    Sulla base delle precedenti osservazioni, la Commissione ha rilevato che l'importo complessivo ad valorem delle sovvenzioni compensabili, conformemente alle disposizioni del regolamento di base, per i produttori esportatori inclusi nel campione ammontava rispettivamente al 4,2 % e al 3,2 %, evidenziando in tal modo il persistere delle sovvenzioni durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

    Tabella 3

    Tassi delle singole sovvenzioni compensate

    Regime di sostegno

    GMS

    Özpekler

    Sostegno diretto per la produzione di trote

    2,84 %

    2,38 %

    Prestiti agevolati

    0,72 %

    0,75 %

    Sostegno per premi assicurativi

    0,0 %

    0,10 %

    Sostegno agli investimenti effettuati

    0,70 %

    0,0 %

    Importo totale della sovvenzione

    4,2 %

    3,2 %

    3.5.   Rischio della persistenza delle sovvenzioni

    (99)

    A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, si è provveduto a valutare se la scadenza delle misure in vigore potesse implicare il rischio della persistenza delle sovvenzioni.

    (100)

    Come illustrato ai considerando da 33 a 97, la Commissione ha appurato che durante il periodo dell'inchiesta di riesame, i produttori esportatori turchi del prodotto in esame hanno continuato a beneficiare di sovvenzioni compensabili concesse dalle autorità turche.

    (101)

    I programmi di sovvenzione conferiscono vantaggi persistenti e non vi è alcuna indicazione che tali vantaggi saranno gradualmente abbandonati in un futuro prossimo. Gli esportatori inoltre sono solitamente ammissibili a varie sovvenzioni.

    (102)

    È stata valutata l'ipotesi di un eventuale volume significativo di esportazioni verso l'Unione qualora le misure fossero abrogate.

    (103)

    La Turchia è un importante produttore del prodotto in esame. In base ai dati raccolti durante l'inchiesta e come indicato al considerando 165, la Turchia ha prodotto 95 000 tonnellate di trote durante il periodo dell'inchiesta di riesame (37). Come indicato al considerando 112, i volumi delle importazioni di trote dalla Turchia sono stati ingenti, pari a circa 20 500 tonnellate di «equivalenti pesci interi» nello stesso periodo, che rappresentano circa il 14 % del mercato dell'Unione. Non vi erano indicazioni che questi volumi sarebbero diminuiti qualora le misure fossero abrogate.

    (104)

    In queste circostanze è probabile che i volumi delle esportazioni sovvenzionate del prodotto in esame verso l'Unione, già significative durante il periodo dell'inchiesta di riesame, continuino in ingenti volumi in caso di abrogazione delle misure. Pertanto la Commissione ha concluso che sussisteva il rischio della persistenza delle sovvenzioni.

    4.   PREGIUDIZIO

    4.1.   Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

    (105)

    Il prodotto simile è stato prodotto da più di 700 produttori nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Essi costituiscono «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base.

    (106)

    La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta è stata stimata a circa 129 milioni di kg di «equivalenti pesci interi», sulla base dei dati forniti dal richiedente e dalle singole società incluse nel campione. Gli otto produttori dell'Unione che hanno collaborato selezionati nel campione rappresentavano il 13 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile.

    4.2.   Consumo dell'Unione

    (107)

    Il consumo dell'Unione è stato stabilito sommando il volume totale stimato delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione (cfr. considerando 118) e il volume totale delle importazioni ricavato da Eurostat (cfr. considerando 91 e tabelle 6 e 8).

    (108)

    Il volume delle importazioni in Eurostat è indicato in pesi netti per sei diversi codici NC, vale a dire trote vive, fresche, refrigerate, congelate e/o affumicate sotto forma di pesce intero e/o eviscerato o filetti. Il peso netto registrato in Eurostat è stato convertito in «equivalenti pesci interi» a fini comparativi, poiché i dati sulla produzione e sulle vendite dell'industria dell'Unione sono stati riportati in EPI. A tal fine è stato diviso il volume delle importazioni registrato in Eurostat per i fattori di conversione riportati di seguito. I fattori di conversione utilizzati sono quelli forniti dal richiedente e utilizzati nell'inchiesta iniziale:

    Tabella 4

    Fattori di conversione (in tonnellate EPI)

    Vive

    1,00

    Fresche/refrigerate/congelate (eviscerate)

    0,85

    Filetti: freschi/refrigerati/congelati

    0,47

    Filetti: affumicati

    0,40

    (109)

    Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 5

    Consumo dell'Unione (in tonnellate EPI)

     

    2016

    2017

    2018

    Periodo dell'inchiesta di riesame

    Mercato dell'Unione

    150 175

    147 069

    157 078

    147 603

    Indice

    100

    98

    105

    98

    Fonte: risposte al questionario sui macroindicatori e Eurostat.

    (110)

    Nel periodo in esame il consumo dell'Unione ha registrato leggere oscillazioni. Nel complesso, il consumo dell'Unione è diminuito del 2 % nel periodo in esame, passando da 150 175 tonnellate EPI nel 2016 a 147 603 tonnellate EPI nel PIR.

    4.3.   Importazioni dal paese interessato

    4.3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

    (111)

    La Commissione ha stabilito il volume e la quota di mercato delle importazioni sulla base dei dati Eurostat espressi in tonnellate EPI, come indicato al considerando 92. La quota di mercato delle importazioni è stata determinata sulla base del volume delle importazioni e del consumo totale dell'Unione.

    (112)

    Su tale base, le importazioni dalla Turchia e la loro quota di mercato hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 6

    Volume delle importazioni (in tonnellate EPI) e quota di mercato

     

    2016

    2017

    2018

    Periodo dell'inchiesta di riesame

    Volume delle importazioni dalla Turchia

    21 684

    19 523

    17 831

    20 466

    Indice

    100

    90

    82

    94

    Quota di mercato

    14,4 %

    13,3 %

    11,4 %

    13,9 %

    Indice

    100

    92

    79

    96

    Fonte: Eurostat.

    (113)

    Il volume delle importazioni dalla Turchia è diminuito costantemente tra il 2016 e il 2018 ed è nuovamente aumentato nel PIR. Nel complesso, il volume delle importazioni è diminuito del 6 % durante il periodo in esame, a un tasso nettamente inferiore a quello delle importazioni da altri paesi che sono diminuite del 13 % nello stesso periodo (cfr. il considerando 106). I volumi delle importazioni di trote dalla Turchia erano ancora ingenti, con 20 446 tonnellate EPI nel PIR.

    (114)

    La quota di mercato ha seguito lo stesso andamento del volume delle importazioni, ossia è diminuita tra il 2016 e il 2018 dal 14,4 % all'11,4 %, ossia di 3 punti percentuali, per poi aumentare nuovamente nel PIR fino al 13,9 %. Le importazioni turche hanno mantenuto complessivamente una quota di mercato abbastanza stabile durante il periodo in esame, ad eccezione del 2018 in cui è diminuita di 1,9 punti percentuali rispetto al 2017.

    4.3.2.   Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi

    (115)

    La Commissione ha stabilito i prezzi medi delle importazioni sulla base dei dati Eurostat, dividendo il volume totale delle importazioni turche espresso in tonnellate EPI per il valore totale di tali importazioni.

    (116)

    Su tale base, la media ponderata del prezzo delle importazioni dalla Turchia ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 7

    Prezzo medio (in EUR/tonnellate EPI)

     

    2016

    2017

    2018

    Periodo dell'inchiesta di riesame

    Turchia

    2 940

    2 803

    2 789

    2 887

    Indice

    100

    95

    95

    98

    Fonte: Eurostat.

    (117)

    Il prezzo all'importazione dalla Turchia è diminuito del 5 % tra il 2016 e il 2018 ed è poi aumentato del 3,5 % nel periodo dell'inchiesta di riesame. Nel complesso, il prezzo all'importazione dalla Turchia è diminuito del 2 % nel periodo in esame. Rispetto ai prezzi di vendita dell'Unione, come indicato nella tabella 12, il prezzo delle importazioni turche era ben al di sotto dei prezzi dell'Unione durante tutto il periodo in esame.

    (118)

    La Commissione ha calcolato l'undercutting dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame confrontando:

    la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, praticati sul mercato dell'Unione ad acquirenti indipendenti, adeguati a livello franco fabbrica; e

    la corrispondente media ponderata dei prezzi per tipo di prodotto delle importazioni dai produttori turchi che hanno collaborato inclusi nel campione, praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, a livello di costo, assicurazione e nolo (CIF), compreso il dazio compensativo, con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei costi successivi all'importazione.

    (119)

    Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotti per transazioni allo stesso stadio commerciale, apportando gli adeguamenti del caso e dopo aver dedotti sconti e riduzioni. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Ne è emerso un margine di undercutting medio ponderato compreso tra il 13,7 % e il 32,2 % per le importazioni dalla Turchia.

    (120)

    Durante il PIR, il margine di undercutting medio ponderato era del 14,5 % (dazi compensativi inclusi).

    4.3.3.   Importazioni originarie di paesi terzi diversi dalla Turchia

    (121)

    Le importazioni di trote originarie di paesi terzi diversi dalla Turchia provenivano principalmente dalla Norvegia e dalla Bosnia-Erzegovina.

    (122)

    Come indicato al considerando 108, il volume delle importazioni originarie di altri paesi terzi riportato da Eurostat è stato espresso in tonnellate EPI. Su tale base, il volume delle importazioni, la quota di mercato e i prezzi delle importazioni di trote originarie di altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 8

    Importazioni da paesi terzi

    Paese

     

    2016

    2017

    2018

    Periodo dell'inchiesta di riesame

    Totale di tutti i paesi terzi eccetto la Turchia

    Volume (in tonnellate EPI)

    2 431

    1 402

    1 844

    2 118

    Indice

    100

    58

    76

    87

    Quota di mercato

    1,6 %

    1,0 %

    1,2 %

    1,4 %

    Indice

    100

    59

    72

    89

    Prezzo medio (in EUR/tonnellate EPI)

    3 279

    3 332

    3 519

    3 336

    Indice

    100

    102

    107

    102

    Fonte: Eurostat.

    (123)

    I volumi delle importazioni originarie di altri paesi terzi sono stati bassi durante tutto il periodo in esame e nel complesso sono leggermente diminuiti, passando da 2 432 tonnellate nel 2016 a 2 118 tonnellate nel periodo dell'inchiesta di riesame, ossia un calo del 13 % nel periodo in esame. La quota di mercato corrispondente è rimasta al di sotto del 2 % durante tutto il periodo in esame ed è diminuita nel complesso dall'1,6 % all'1,4 %. Nel complesso, i prezzi delle importazioni originarie di paesi terzi sono aumentati del 2 % durante il periodo in esame e sono stati in media notevolmente superiori ai prezzi delle importazioni dal paese interessato (superiori del 15 % nel PIR).

    4.4.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

    4.4.1.   Osservazioni generali

    (124)

    La valutazione della situazione economica dell'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti allo stato dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.

    (125)

    Come indicato al considerando 15, per la valutazione della situazione economica dell'industria dell'Unione si è ricorsi al campionamento.

    (126)

    Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati forniti dal richiedente e dalle singole società incluse nel campione, che si riferivano a tutti i produttori dell'Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici in base ai dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione che si riferivano solo a questi ultimi. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.

    (127)

    Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

    (128)

    Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

    4.4.2.   Indicatori macroeconomici

    4.4.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

    (129)

    Il volume di produzione dell'industria dell'Unione è stato ottenuto presso il richiedente sulla base dei dati della relazione della Federazione europea degli acquacoltori («FEAP») (38). La FEAP raccoglie dati su una base franco fabbrica e fa riferimento a pesci vivi raccolti in ciascuno Stato membro. I dati per il periodo dell'inchiesta di riesame sono stati trattati anche dalla relazione della FEAP.

    (130)

    Su tale base, la produzione totale dell'Unione, la capacità produttiva e il tasso di utilizzo degli impianti hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 9

    Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

     

    2016

    2017

    2018

    Periodo dell'inchiesta di riesame

    Volume di produzione (in tonnellate EPI)

    133 129

    131 518

    141 841

    128 988

    Indice

    100

    99

    107

    97

    Capacità produttiva (in tonnellate EPI)

    196 211

    188 879

    206 760

    193 133

    Indice

    100

    96

    105

    98

    Utilizzo degli impianti

    68 %

    70 %

    69 %

    67 %

    Indice

    100

    103

    101

    98

    Fonte: richiedente e risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

    (131)

    Il volume di produzione ha registrato oscillazioni durante il periodo in esame: mentre è diminuito dell'1 % tra il 2016 e il 2017, è aumentato dell'8 % tra il 2017 e il 2018, ed è poi diminuito di nuovo del 10 % nel periodo dell'inchiesta di riesame. In generale il volume della produzione è leggermente diminuito, riducendosi del 3 % durante il periodo in esame.

    (132)

    La capacità produttiva (39) ha seguito un andamento simile al volume di produzione; è diminuita del 4 % tra il 2016 e il 2017, è aumentata dell'8 % nel 2018, ed è poi diminuita di nuovo del 7 % nel periodo dell'inchiesta di riesame. Complessivamente è diminuita del 2 % nel periodo in esame.

    (133)

    L'utilizzo degli impianti è rimasto relativamente stabile e complessivamente è diminuito del 2 % nel periodo in esame.

    4.4.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

    (134)

    Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione è stato stabilito in base alle informazioni fornite dal richiedente, detraendo il volume delle vendite all'esportazione dell'industria dell'Unione dal volume totale della produzione dell'industria dell'Unione, come descritto nei considerando 129 e 130.

    (135)

    Su tale base, nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 10

    Volume delle vendite e quota di mercato

     

    2016

    2017

    2018

    Periodo dell'inchiesta di riesame

    Volume delle vendite sul mercato dell'Unione (in tonnellate EPI)

    126 060

    126 143

    137 403

    125 020

    Indice

    100

    100

    109

    99

    Quota di mercato

    84 %

    86 %

    88 %

    85 %

    Indice

    100

    102

    104

    101

    Fonte: risposte al questionario sui macroindicatori.

    (136)

    Il volume delle vendite è leggermente diminuito dell'1 % nel periodo in esame. È dapprima rimasto stabile tra il 2016 e il 2017 ed è poi aumentato del 9 % tra il 2017 e il 2018, mentre è diminuito del 10 % nel periodo dell'inchiesta di riesame, raggiungendo livelli inferiori a quelli del 2016. La diminuzione parallela del consumo descritta al considerando 110 ha comportato un leggero aumento della quota di mercato dell'industria dell'Unione dall'84 % nel 2016 all'85 % nel periodo dell'inchiesta di riesame, pari a un aumento dell'1 % nel periodo in esame.

    4.4.2.3.   Crescita

    (137)

    Mentre il consumo dell'Unione è diminuito del 2 % durante il periodo in esame, il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è diminuito dell'1 %, pari a un aumento di quota di mercato dell'1 %.

    4.4.2.4.   Occupazione e produttività

    (138)

    L'occupazione e la produttività hanno mostrato il seguente andamento durante il periodo in esame:

    Tabella 11

    Occupazione e produttività

     

    2016

    2017

    2018

    Periodo dell'inchiesta di riesame

    Numero di dipendenti

    2 216

    2 050

    2 210

    2 174

    Indice

    100

    92

    100

    98

    Produttività (in tonnellate EPI/dipendente)

    60

    64

    64

    59

    Indice

    100

    107

    107

    99

    Fonte: risposta al questionario sui macroindicatori.

    (139)

    L'occupazione dell'industria dell'Unione ha registrato fluttuazioni durante il periodo in esame, diminuendo dell'8 % tra il 2016 e il 2017, per poi aumentare nuovamente dell'8 % nel 2018 e infine diminuire del 2 % tra il 2018 e il periodo dell'inchiesta di riesame. Complessivamente è diminuita del 2 %.

    (140)

    La produttività è leggermente diminuita a causa di una diminuzione dell'occupazione avvenuta contestualmente a una diminuzione ancora più rapida del volume di produzione, come esposto al considerando 115.

    4.4.2.5.   Entità del margine di sovvenzione e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione

    (141)

    I margini di sovvenzione accertati durante il periodo dell'inchiesta di riesame erano notevolmente superiori al livello minimo, come indicato al considerando 98. L'impatto dell'entità dei margini di sovvenzione effettivi sull'industria dell'Unione è stato sostanziale, considerando il volume e i prezzi delle importazioni dalla Turchia.

    (142)

    Le continue pratiche sleali di fissazione dei prezzi adottate dai produttori esportatori della Turchia non hanno permesso all'industria dell'Unione di riprendersi completamente dalle precedenti pratiche di sovvenzione.

    4.4.3.   Indicatori microeconomici

    4.4.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

    (143)

    Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell'Unione ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 12

    Prezzi di vendita e costi nell'Unione

     

    2016

    2017

    2018

    Periodo dell'inchiesta di riesame

    Prezzo unitario di vendita medio (EUR/tonnellata EPI)

    3 538

    3 826

    3 717

    3 621

    Indice

    100

    108

    105

    102

    Costo unitario di produzione (EUR/tonnellata EPI)

    3 612

    3 848

    3 697

    3 650

    Indice

    100

    107

    102

    101

    Fonte: risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

    (144)

    Il prezzo unitario di vendita medio dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione è leggermente aumentato del 2 % nel periodo in esame, raggiungendo 3 621 EUR/tonnellata EPI nel PIR. È aumentato dell'8 % tra il 2016 e il 2017 per poi diminuire gradualmente fino al periodo dell'inchiesta di riesame.

    (145)

    Il costo unitario di produzione è stato superiore al prezzo di vendita medio durante il periodo in esame, ad eccezione del 2018. Nel complesso, il costo unitario di produzione è aumentato dell'1 % nel periodo in esame, raggiungendo 3 650 EUR/tonnellata EPI nel PIR, al di sopra del prezzo unitario di vendita medio.

    4.4.3.2.   Costo del lavoro

    (146)

    Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 13

    Costo medio del lavoro per dipendente

     

    2016

    2017

    2018

    Periodo dell'inchiesta di riesame

    Costo medio del lavoro per dipendente (EUR)

    35 538

    36 031

    37 042

    37 861

    Indice (EF2016=100)

    100

    101

    104

    107

    Fonte: risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

    (147)

    Il costo del lavoro medio per dipendente ha registrato un graduale aumento durante il periodo in esame. Nel complesso è aumentato del 7 % nel periodo in esame.

    4.4.3.3.   Scorte

    (148)

    Nel periodo in esame i livelli di scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 14

    Scorte

     

    2016

    2017

    2018

    Periodo dell'inchiesta di riesame

    Scorte finali (in tonnellate EPI)

    3 304

    3 336

    4 776

    4 852

    Indice (EF2016=100)

    100

    101

    145

    147

    Fonte: risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

    (149)

    Le scorte finali sono aumentate complessivamente del 47 % nel periodo in esame.

    (150)

    La trota è un prodotto deperibile che, se non viene congelato, ha una durata di conservazione inferiore alle due settimane. Ad eccezione di una società, i produttori dell'Unione inclusi nel campione non conservano scorte di trote dopo averle raccolte e non congelano la loro produzione in misura significativa. In conclusione, i livelli delle scorte non sono considerati un indicatore rilevante del pregiudizio nella presente inchiesta.

    4.4.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

    (151)

    Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 15

    Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

     

    2016

    2017

    2018

    Periodo dell'inchiesta di riesame

    Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (% del fatturato delle vendite)

    -2,1 %

    -0,6 %

    0,5 %

    -0,8 %

    Flusso di cassa (in migliaia di EUR)

    -521 095

    55 338

    834 534

    575 407

    Investimenti (in migliaia di EUR)

    1 685 452

    1 367 957

    1 793 453

    2 136 870

    Indice

    100

    81

    106

    127

    Utile sul capitale investito

    -12,2 %

    -3,8 %

    3,6 %

    -5,5 %

    Fonte: risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

    (152)

    La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in percentuale sul fatturato delle stesse vendite. La redditività è stata negativa durante il periodo in esame, ad eccezione del 2018 quando è stata leggermente positiva (0,5 %). Nel complesso, nel periodo in esame la redditività si attestava intorno a -2,1 % nel 2016 ed è gradualmente migliorata fino al 2018, quando è diminuita di nuovo leggermente a -0,8 % nel PIR.

    (153)

    Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dell'industria dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa ha seguito un andamento simile a quello della redditività, ossia è aumentato dal 2016 al 2018 ed è diminuito nel PIR.

    (154)

    Gli investimenti sono diminuiti dal 2016 al 2017, ma sono aumentati nuovamente nel 2018 e sono ulteriormente aumentati nel PIR. Nel complesso, sono aumentati del 27 % nel periodo in esame. Nonostante questo aumento, l'entità degli investimenti è rimasta bassa durante il periodo in esame (una media di 1,7 milioni di EUR all'anno, per tutte le otto società incluse nel campione), per lo più per investimenti relativi alla conformità.

    (155)

    L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale sul valore contabile netto degli investimenti. Come per gli altri indicatori finanziari, l'utile sul capitale investito è aumentato dal 2016 al 2018 ed è sceso nel PIR.

    4.5.   Conclusioni sul pregiudizio

    (156)

    Nonostante le misure compensative in vigore, le importazioni turche di trote sono rimaste ingenti, con quote di mercato stabili tra circa l'11 % e più del 14 % durante il periodo in esame. La quota di mercato è stata del 13,9 % durante il PIR. Allo stesso tempo, i prezzi all'importazione hanno registrato un andamento in calo e sono stati inferiori ai prezzi dell'Unione in media del 14,5 % durante il PIR, nonostante la presenza delle misure compensative.

    (157)

    L'andamento degli indicatori macroeconomici, in particolare il volume della produzione e delle vendite, l'occupazione e la produttività hanno registrato un andamento stabile o leggermente decrescente. La quota di mercato dell'industria dell'Unione è aumentata leggermente durante il periodo in esame, mentre è diminuita nel PIR raggiungendo un livello simile a quello del 2016. L'aumento della quota di mercato nel 2017 e nel 2018, nonostante il volume delle vendite relativamente stabile, è dovuto alla diminuzione del consumo nello stesso periodo. Sebbene l'industria dell'Unione sia riuscita a mantenere in larga misura il suo volume di vendite e la sua quota di mercato, questo è avvenuto a scapito della sua redditività e di altri indicatori finanziari, come esposto nel considerando seguente.

    (158)

    Anche se il prezzo unitario di vendita medio dei produttori dell'Unione è leggermente aumentato durante il periodo in esame, l'industria dell'Unione non è stata in grado di realizzare margini di profitto sostenibili. A causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni turche, l'industria dell'Unione non ha potuto nemmeno aumentare i prezzi di vendita in modo da eguagliare il costo medio di produzione ed è stata quindi in perdita per tutto il periodo in esame (ad eccezione del 2018, anno in cui era praticamente in pareggio). Le importazioni turche hanno quindi provocato una notevole depressione dei prezzi sulle vendite dei produttori dell'Unione durante il PIR. Altri indicatori finanziari (flusso di cassa, utile sul capitale investito) hanno seguito un andamento simile a quello della redditività registrando valori negativi o bassi durante tutto il periodo in esame. Gli investimenti, anche se aumentati nel 2017 e nel 2018, sono stati generalmente di bassa entità e hanno riguardato la conformità. L'industria dell'Unione non è stata in grado di riprendersi dalla sua situazione pregiudizievole e ha subito perdite durante quasi l'intero periodo in esame.

    (159)

    Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole, evidenziato in particolare dalla situazione finanziaria dell'industria dell'Unione.

    5.   NESSO DI CAUSALITÀ

    (160)

    In conformità all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni sovvenzionate provenienti dalla Turchia abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. In conformità all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre valutato se altri fattori noti possano allo stesso tempo aver arrecato un pregiudizio all'industria dell'Unione. La Commissione ha operato in modo da non attribuire alle importazioni oggetto di sovvenzioni del paese interessato alcun pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni stesse.

    (161)

    Le importazioni turche di trote sono rimaste ingenti, con quote di mercato superiori al 10 % durante l'intero periodo in esame e a bassi livelli di prezzo durante il PIR, nonostante le misure antisovvenzioni in vigore. A causa della forte pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni turche, l'industria dell'Unione non ha potuto aumentare i prezzi in linea con l'aumento dei costi, il che ha comportato perdite durante quasi tutto il periodo in esame.

    (162)

    Non è stato possibile individuare altri fattori che possano aver causato il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione. Il volume delle importazioni originarie di altri paesi terzi ad eccezione della Turchia (2 188 tonnellate EPI nel PIR) ha di fatto rappresentato solo l'1,4 % della quota di mercato nel PIR (rispetto alle 20 446 tonnellate EPI dalla Turchia, che rappresentano il 13,9 % della quota di mercato). Durante il PIR, il prezzo medio all'importazione da altri paesi terzi ad eccezione della Turchia (3 336 EUR/tonnellata EPI) era inoltre superiore del 16 % rispetto al prezzo medio all'importazione dalla Turchia (2 884 EUR/tonnellata EPI).

    6.   RISCHIO DELLA PERSISTENZA DEL PREGIUDIZIO

    6.1.   Rischio della persistenza del pregiudizio dalla Turchia

    (163)

    Alla luce delle conclusioni di cui sopra, secondo cui l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole causato dalle importazioni dalla Turchia, la Commissione ha valutato, a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, se vi fosse il rischio della persistenza del pregiudizio causato dalle importazioni sovvenzionate dalla Turchia in caso di scadenza delle misure.

    (164)

    A tale proposito la Commissione ha esaminato i seguenti elementi: il volume di produzione e la capacità inutilizzata in Turchia, l'attrattiva del mercato dell'Unione per i produttori esportatori turchi, i probabili livelli di prezzo delle importazioni dalla Turchia in assenza di misure antisovvenzioni e il loro impatto sull'industria dell'Unione.

    6.1.1.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata della Turchia e attrattiva del mercato dell'Unione

    (165)

    La produzione totale di trote in Turchia è stata di 95 000 tonnellate durante il PIR (40). Di questa, una parte importante è stata esportata poiché il consumo di pesce pro capite in Turchia (circa 6 kg) è molto basso rispetto all'Unione (circa 24 kg) (41).

    (166)

    L'attuale volume di produzione in Turchia non riflette inoltre l'effettiva capacità produttiva che potrebbe essere attivata nel caso le misure venissero abrogate. In effetti, i produttori esportatori inclusi nel campione e i produttori esportatori che hanno fornito una risposta completa ai moduli di campionamento al momento dell'apertura, hanno riferito un utilizzo degli impianti medio rispettivamente del 48 % e del 47 %. Sapendo che la produzione turca totale di trote è di 95 000 tonnellate nel PIR, la capacità complessiva potrebbe essere compresa tra 197 000 e 202 000 tonnellate desunte per estrapolazione.

    (167)

    Sulla base dell'utilizzo dichiarato degli impianti medio riferito dai produttori esportatori che hanno collaborato, la capacità inutilizzata media sarebbe compresa tra 101 000 e 102 000 tonnellate. Tale valore rappresenterebbe il 70 % del consumo totale dell'Unione. Se anche solo in parte destinati al mercato dell'Unione, questo significherebbe che volumi ingenti potrebbero essere esportati e, come spiegato ai considerando da 115 a 120, con prezzi notevolmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, il che produrrebbe un notevole effetto negativo sull'industria dell'Unione.

    6.1.2.   Attrattiva del mercato dell'Unione

    (168)

    Il mercato dell'Unione è attraente in termini di dimensioni e prezzi. È di gran lunga il più importante mercato d'esportazione per i produttori di trote in Turchia, rappresentando il 55 % delle loro esportazioni totali di trote. Le esportazioni verso l'Unione sono superiori del 59 % rispetto alle esportazioni verso il suo secondo mercato d'esportazione, ovvero la Russia, che rappresenta il 33 % delle esportazioni turche di trote (42). Il mercato dell'Unione e la Russia rappresentano circa l'85 % di tutte le esportazioni turche di trote. I prezzi delle importazioni turche verso il mercato dell'Unione erano leggermente più alti di quelli verso la Russia durante il PIR, rendendo il mercato dell'Unione leggermente più redditizio di quello russo. Tra le principali 10 destinazioni delle esportazioni di trote turche, solo due mercati offrono prezzi più elevati di quelli dell'Unione, ossia il Vietnam e il Giappone. Tuttavia questi due mercati sono relativamente insignificanti, rappresentando rispettivamente il 5 % e il 2 % delle esportazioni della Turchia.

    (169)

    L'attrattiva del mercato dell'Unione è anche giustificata dalla vicinanza geografica. In particolare, la trota non è adatta a viaggi con distanze e tempi lunghi. Di fatto gli esportatori turchi dispongono già di canali di distribuzione ben consolidati nell'Unione, che agevolano le esportazioni verso l'Unione dal punto di vista logistico.

    (170)

    Nonostante le misure esistenti, la Turchia ha venduto all'Unione un volume considerevole di trote durante il periodo in esame e detiene ancora una quota di mercato considerevole durante il PIR (circa il 14 %). Queste sono state vendute a un prezzo che, anche con i dazi compensativi, era notevolmente inferiore ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione.

    (171)

    Il mercato dell'Unione è quindi considerato attraente per i produttori turchi e si può concludere che le capacità inutilizzate disponibili in Turchia sarebbero almeno parzialmente destinate al mercato dell'Unione. A tale proposito, si ricorda che la quota di mercato delle importazioni turche si attestava al 17 % nel periodo dell'inchiesta iniziale, ossia prima dell'istituzione dei dazi compensativi.

    6.1.3.   Incidenza delle importazioni dalla Turchia sulla situazione dell'industria dell'Unione in caso di scadenza delle misure

    (172)

    Quanto ai probabili effetti di tali importazioni, la Commissione ha esaminato i loro probabili livelli di prezzo in caso di scadenza delle misure. A tale proposito, la Commissione ha ritenuto che i livelli dei prezzi all'importazione durante il periodo dell'inchiesta di riesame senza dazio antisovvenzioni costituissero un approccio ragionevole e prudente. Il margine medio di undercutting è risultato considerevole e pari al 19,8 %.

    (173)

    L'industria dell'Unione è riuscita ad aumentare i prezzi unitari medi durante il periodo in esame senza perdere quote di mercato, ma questo è avvenuto a spese della sua redditività. Tale strategia non può essere pertanto considerata un'opzione nel caso in cui le misure venissero abrogate, in particolare perché in tal caso la pressione sui prezzi nel mercato dell'Unione aumenterebbe notevolmente. Senza restrizioni per accedere al mercato dell'Unione, è pertanto probabile che le esportazioni turche aumentino di volume a prezzi ancora più bassi di quelli del PIR. Di fronte a una tale pressione sui prezzi in grandi volumi, l'industria dell'Unione sarà costretta a diminuire i suoi prezzi di vendita nel tentativo di mantenere il volume delle vendite. Di conseguenza è probabile che la sua redditività, già negativa, si deteriori ulteriormente. In effetti, è possibile vedere una correlazione tra la redditività dell'industria dell'Unione e l'andamento dei volumi delle importazioni dalla Turchia. Quando i volumi delle importazioni sono diminuiti dal 2016 al 2018, l'industria dell'Unione è stata in grado di migliorare la sua redditività, mentre durante il PIR, quando i volumi delle importazioni sono nuovamente aumentati, la redditività dell'industria dell'Unione è diminuita.

    (174)

    In alternativa, se l'industria dell'Unione tentasse di mantenere i suoi prezzi di vendita ai livelli attuali, con tutta probabilità i produttori esportatori turchi guadagnerebbero volumi di vendita e quote di mercato dall'industria dell'Unione, ai livelli precedenti all'istituzione delle misure. Tale situazione avrebbe anche un impatto negativo sulla redditività dell'industria dell'Unione, poiché non sarebbe più in grado di coprire i costi fissi.

    (175)

    Di conseguenza la redditività dell'industria dell'Unione e la sua situazione economica generale ne sarebbero negativamente influenzate e peggiorerebbero. Parallelamente, all'industria dell'Unione sarebbe preclusa la possibilità di effettuare gli investimenti necessari per soddisfare le norme in materia di ambiente e salute.

    (176)

    Considerando la situazione pregiudizievole in cui si trova attualmente l'industria dell'Unione, l'impatto della scadenza delle misure sarebbe devastante.

    6.1.4.   Conclusioni

    (177)

    In considerazione delle risultanze di cui sopra, vale a dire l'ingente capacità inutilizzata in Turchia, l'attrattiva del mercato dell'Unione, i livelli dei prezzi delle importazioni dalla Turchia e il loro probabile impatto sull'industria dell'Unione, la Commissione ha concluso che esiste un rischio di persistenza del pregiudizio qualora le misure scadessero.

    7.   INTERESSE DELL'UNIONE

    (178)

    A norma dell'articolo 31 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento in vigore delle misure compensative esistenti sarebbe contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata sulla valutazione di tutti i vari interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

    7.1.   Interesse dell'industria dell'Unione

    (179)

    L'inchiesta ha dimostrato che l'industria dell'Unione si trovava in una situazione pregiudizievole e che l'abrogazione delle misure determinerebbe il rischio di un aumento della concorrenza sleale da parte delle importazioni turche sovvenzionate.

    (180)

    Su tale base la Commissione ha ritenuto che mantenere le misure compensative fosse nell'interesse dell'industria dell'Unione.

    7.2.   Interesse degli utilizzatori e degli importatori indipendenti

    (181)

    Nessuno degli utilizzatori o importatori indipendenti si è manifestato oppure ha risposto al questionario nel presente riesame.

    (182)

    In assenza di elementi di prova che indichino che le misure in vigore abbiano avuto un impatto notevole sugli importatori o sugli utilizzatori, si conclude che la proroga delle misure non inciderà in ampia misura su di loro.

    7.3.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

    (183)

    In base alle considerazioni esposte, la Commissione ha concluso che non esistevano validi motivi di interesse dell'Unione contrari al mantenimento delle misure in vigore sulle importazioni di trote originarie del paese interessato.

    8.   MISURE COMPENSATIVE

    (184)

    In base delle conclusioni raggiunte dalla Commissione sul rischio della persistenza della sovvenzione, sul rischio della persistenza del pregiudizio e sull'interesse dell'Unione, è opportuno mantenere le misure antisovvenzioni sulle importazioni di trote originarie della Turchia.

    (185)

    Le aliquote individuali del dazio compensativo indicate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario della Turchia e prodotto dalle persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto in esame prodotto da altre società non espressamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio compensativo.

    (186)

    Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote individuali del dazio compensativo se essa dovesse modificare in seguito la propria denominazione. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione. La richiesta deve contenere tutte le informazioni pertinenti che consentano di dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile. Se il cambiamento del nome della società non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile, la modifica del nome della società sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    (187)

    A norma dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (43), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso d'interesse da corrispondere dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

    (188)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno (Oncorhynchus mykiss):

    vive, di peso uguale o inferiore a 1,2 kg l'una, oppure

    fresche, refrigerate, congelate e/o affumicate:

    intere (con testa), con o senza branchie, eviscerate o no, di peso uguale o inferiore a 1,2 kg l'una, oppure

    senza testa, con o senza branchie, eviscerate o no, di peso uguale o inferiore a 1 kg l'una, oppure in filetti di peso uguale o inferiore a 400 g l'uno,

    attualmente classificate con i codici NC ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90 ed ex 0305 43 00 (codici TARIC 0301919011, 0302118011, 0303149011, 0304429010, 0304829010 e 0305430011) e originarie della Turchia.

    2.   Le aliquote del dazio compensativo definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e prodotto dalle società elencate in appresso sono le seguenti:

    Società

    Dazio compensativo (%)

    Codice addizionale TARIC

    BAFA Su Ürünleri Yavru Üretim Merkezi Sanayi Ticaret AŞ

    1,5 %

    B965

    Akyol Su Ürn.Ürt.Taş.Kom.İth.İhr.Paz.San. ve Tic. Ltd Şti

    Asya Söğüt Su Ürünleri Üretim Dahili Paz.ve İhr. LtdŞti

    GMS Su Ürünleri Üretim İth. Paz. San. ve Tic. Ltd Şti

    Gümüşdoga Su Ürünleri Üretim Ihracat Ithalat AŞ

    Gümüş-Yel Su Ürünleri üretim İhracat ve İthalat Ltd Şti

    Hakan Komandit Şirketi

    İskele Su Ürünleri Hayv.Gida Tur.Inş.Paz.Ihr.LtdŞti

    Karaköy Su Ürünleri Üretim Paz.Tic.İhr. ve İth.LtdŞti

    Özgü Su Ürün. Üret. Taş. Komis. İth. İhr. Paz. San. ve Tic. Ltd Şti

    6,9 %

    B964

    Özpekler İnşaat Taahhüd Dayanıklı Tüketim Malları Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

    6,7 %

    B966

    Ternaeben Gida ve Su Ürünleri Ithalat ve Ihracat Sanayi Ticaret AŞ

    8,0 %

    B967

    Società elencate nell'allegato

    7,6 %

     

    Tutte le altre società

    9,5 %

    B999

    3.   Salvo diversa indicazione si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2021

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/309 della Commissione, del 26 febbraio 2015, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia (GU L 56 del 27.2.2015, pag. 12).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/823 della Commissione, del 4 giugno 2018, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Repubblica di Turchia (GU L 139 del 5.6.2018, pag. 14).

    (4)  Considerando 49 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/823.

    (5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/658 della Commissione, del 15 maggio 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/309 che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 155 del 18.5.2020, pag. 3).

    (6)  Avviso di scadenza di alcune misure antisovvenzioni (GU C 209 del 20.6.2019, pag. 34).

    (7)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).

    (8)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antisovvenzioni applicabili alle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Repubblica di Turchia (GU C 64 del 27.2.2020, pag. 22).

    (9)  Il 31 gennaio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea. L'Unione e il Regno Unito avevano concordato un periodo transitorio, che si è concluso il 31 dicembre 2020, durante il quale il Regno Unito ha continuato a essere soggetto al diritto dell'Unione. Il Regno Unito non è più uno Stato membro dell'Unione e quindi nel presente regolamento il Regno Unito è trattato come un paese terzo in relazione ai dati, alle risultanze e alle conclusioni ivi figuranti.

    (10)  Avviso sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6).

    (11)  Decreto presidenziale 2019/1691 sulle sovvenzioni agricole nel 2019, del 23 ottobre 2019 (attuato retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2019), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 30928/24.10.2019.

    (12)  Comunicato 2019/56, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 30956/22.11.2019.

    (13)  Decreto presidenziale 2020/3190 sul sostegno all'agricoltura nel 2019, del 5 novembre 2020.

    (14)  Comunicato 2020/39, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 31321/1.12.2020.

    (15)  Considerando 61 e 62 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1195/2014 della Commissione, del 29 ottobre 2014, che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia (GU L 319 del 6.11.2014, pag. 1).

    (16)  Considerando 61 e 62 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1195/2014 della Commissione, del 29 ottobre 2014, che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia (GU L 319 del 6.11.2014, pag. 1).

    (17)  Considerando 67 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/658 della Commissione del 15 maggio 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/309 che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 155 del 18.5.2020, pag. 3).

    (18)  Considerando da 40 a 43 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/658 della Commissione del 15 maggio 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/309 che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 155 del 18.5.2020, pag. 3).

    (19)  La produzione a sistema chiuso separa il pesce d'allevamento dall'ambiente e permette il controllo in entrata e in uscita, eliminando i danni agli ecosistemi e agli stock selvatici.

    (20)  Considerando 91 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1195/2014 della Commissione, del 29 ottobre 2014, che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia (GU L 319 del 6.11.2014, pag. 1).

    (21)  Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 29286 del 5 marzo 2015.

    (22)  Pubblicato il 19 giugno 2012, Gazzetta ufficiale n. 28328.

    (23)  Pubblicato il 20 giugno 2012, Gazzetta ufficiale n. 28329.

    (24)  La produzione acquicola è espressamente elencata nell'allegato 2/A del decreto 2012/3305 tra i settori che possono beneficiare di incentivi quali l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'esenzione dal dazio doganale, sgravi fiscali, contributi agli investimenti, sgravi dei contributi sociali (contributi a carico dei datori di lavoro), assegnazione di terreni, abbuoni d'interessi, riduzioni delle imposte sul reddito e sgravi dei contributi sociali (contributi a carico dei lavoratori).

    (25)  Considerando da 45 a 48 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1195/2014 della Commissione, del 29 ottobre 2014, che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia (GU L 319 del 6.11.2014, pag. 1).

    (26)  Paragrafo 103 delle osservazioni della GMS sulla divulgazione finale delle informazioni.

    (27)  Articoli 12 e 13, Gazzetta ufficiale n. 25852 del 21 giugno 2005.

    (28)  Gazzetta ufficiale n. 30608 del 27 novembre 2018.

    (29)  Considerando 88 e 89 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1195/2014 della Commissione, del 29 ottobre 2014, che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia (GU L 319 del 6.11.2014, pag. 1).

    (30)  Pubblicato il 15 giugno 2010 nella Gazzetta ufficiale.

    (31)  Pubblicata il 31 marzo 1987 nella Gazzetta ufficiale n. 19417 (bis).

    (32)  Rilasciato dalla Banca centrale della Turchia, 20 luglio 2018.

    (33)  Pubblicata il 23 febbraio 2013 nella Gazzetta ufficiale n. 28568.

    (34)  Pubblicato il 20 luglio 2018 dalla Direzione generale delle istituzioni bancarie e finanziarie e dalla Direzione della legislazione sulla valuta estera della BCRT.

    (35)  Considerando da 75 a 78 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1195/2014 della Commissione, del 29 ottobre 2014, che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia (GU L 319 del 6.11.2014, pag. 1).

    (36)  Tasso di interesse per i mutui commerciali in TL (escluso il conto corrente aziendale e le carte di credito aziendali) per i prestiti ricevuti in TL e tasso di interesse per i mutui commerciali in EUR per i prestiti ricevuti in EUR.

    (37)  European Aquaculture Production Report 2014-2019, segretariato FEAP, settembre 2020. European Aquaculture Production Report 2014-2019, predisposta dalla Federazione europea degli acquacoltori (FEAP). Pubblicamente consultabile all'indirizzo: http://feap.info/wp-content/uploads/2020/12/20201218_feap-production-report-2020.pdf.

    (38)  European Aquaculture Production Report 2014-2019, predisposta dalla Federazione europea degli acquacoltori (settembre 2019). Consultabile sul sito web: http://feap.info/wp-content/uploads/2020/10/20201007_feap-production-report-2020.pdf.

    (39)  La capacità produttiva si basa sul rapporto medio di utilizzo indicato dai produttori dell'Unione inclusi nel campione nelle loro risposte al questionario, convertito in EPI e applicato alla produzione totale dell'Unione durante il PIR, come indicato nella relazione sulla produzione predisposta dalla FEAP (http://feap.info/wp-content/uploads/2020/10/20201007_feap-production-report-2020.pdf).

    (40)  European Aquaculture Production Report 2014-2019, predisposta dalla Federazione europea degli acquacoltori (FEAP). Pubblicamente consultabile all'indirizzo: http://feap.info/wp-content/uploads/2020/12/20201218_feap-production-report-2020.pdf.

    (41)  EUMOFA, The EU fish market, edizione 2018, pag. 23; articolo di Euronews sull'acquacoltura turca (consultabile all'indirizzo: https://tr.euronews.com/2018/08/31/balik-tuketmeyen-turkiye-avrupanin-8-inci-buyuk-deniz-urunleri-ureticisi).

    (42)  Fonte: banca dati Global Trade Atlas: https://www.worldtradestatistics.com/gta/.

    (43)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).


    ALLEGATO

    Produttori esportatori turchi che hanno collaborato, non inseriti nel campione e a cui non è stato concesso un esame individuale nell'inchiesta iniziale:

    Nome

    Codice addizionale TARIC

    Lezita Balik A.Ş.

    B968

    Ada Su Ürünleri Turizm İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti.

    B969

    Ahmet Aydeniz Gıda San. ve Tic. A.Ş.

    B970

    Alba Lojistik İhracat İthalat Ltd. Şti.

    B971

    Alba Su Ürünleri A.Ş.

    B972

    Alfam Su Ürünleri A.Ş.

    B973

    Alima Su Ürünleri ve Gida San. Tic. A.Ş.

    B974

    Alka Su Ürünleri A.Ş.

    B975

    Azer Altin Su Ürünleri

    B976

    Bağcı Balık Gıda ve Enerji Üretimi San ve Tic. A.Ş.

    B977

    Çamlı Yem Besicilik Sanayii ve Ticaret A.Ş

    B978

    Çirçir Su Ürünleri Ltd. Şti.

    B979

    Ipaş Su Ürünleri A.Ş.

    B980

    Kemal Balıkçılık Ihr. Ltd. Şti.

    B981

    Liman Entegre Balıkçılık San ve Tic. Ltd. Şti.

    B982

    Miray Su Ürünleri

    B983

    Önder Su Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

    B984

    Fishark Su Ürünleri Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

    B985

    Tai Su Ürünleri Ltd. Şti.

    B986

    TSM Deniz Ürünleri San. Tic. A.Ş.

    B987

    Ugurlu Balık A.Ş.

    B988

    Yaşar Dış Tic. A.Ş.

    B989


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