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Document 32021R0685

    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/685 della Commissione del 22 aprile 2021 che rettifica la versione in lingua polacca del regolamento (UE) n. 1321/2014 sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2021/2664

    GU L 143 del 27.4.2021, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU L 143 del 27.4.2021, p. 6–8 (PL)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/685/oj

    27.4.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 143/6


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/685 DELLA COMMISSIONE

    del 22 aprile 2021

    che rettifica la versione in lingua polacca del regolamento (UE) n. 1321/2014 sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La versione in lingua polacca del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione (2) contiene un errore nell’allegato I, punto M.A.201, lettera a), punto 1, e nell’allegato V ter, punto ML.A.201, lettera a), punto 1, per quanto riguarda la portata dei requisiti da soddisfare affinché un volo possa essere effettuato; un errore nell’allegato I, puntioM.A.201, lettera a), punto 3, e punto M.A.901, frase introduttiva, nell’allegato V ter, punto ML.A.201, lettera a), punto 3, e punto ML.A.901, frase introduttiva, per quanto riguarda il certificato di aeronavigabilità; un errore nell’allegato I, punto M.A.302, lettera e), per quanto riguarda gli intervalli di tempo ampliati che può proporre il proprietario o l’impresa che gestisce il mantenimento dell’aeronavigabilità dell’aeromobile; un errore nell’allegato I, punto M.A.402, lettera e), e nell’allegato V ter, punto ML.A.402, lettera b), punto 5, per quanto riguarda le limitazioni nel rispetto delle quali è effettuata la manutenzione; un errore nell’allegato I, punto M.A.901, lettera f), per quanto riguarda la portata della facoltà di prorogare la validità di un certificato di revisione dell’aeronavigabilità; errori nei moduli 15° AESA, 15b AESA e 15c AESA riportati nell’allegato I, appendice III, e nell’allegato V ter, appendice IV, per quanto riguarda la data in riferimento alla quale è emesso il certificato; e un errore nell’allegato II, punto 145.A.55, lettera c), per quanto riguarda la portata dell’obbligo dell’impresa di manutenzione di conservare copia delle registrazioni.

    (2)

    La versione in lingua polacca del regolamento (UE) n. 1321/2014 contiene inoltre errori nell’allegato I, punto M.A.201, lettera b), e appendice I, punto 3, secondo trattino, nell’allegato V ter, punto ML.1, lettera c), punto 3, punto ii), punto ML.A.201, lettera b), e appendice I, lettera c) punto 2, nonché nell’allegato V quinquies, punto CAO.1, punto 2, punto ii), per quanto riguarda i riferimenti al noleggio di un aeromobile e al locatario di un aeromobile.

    (3)

    È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la versione in lingua polacca del regolamento (UE) n. 1321/2014. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.

    (4)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    (non riguarda la versione italiana)

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2021

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).


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