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Document 32021R0540

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell’ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento

C/2021/1916

GU L 108 del 29.3.2021, p. 15–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022; abrog. impl. da 32022R1173

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/540/oj

29.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 108/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/540 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 2021

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell’ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l’articolo 62, paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b), e l’articolo 78, primo comma, lettere b) e c),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (2), entro il 15 luglio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sulle misure adottate per la gestione e il controllo del sostegno accoppiato facoltativo nel precedente anno civile. L’esperienza ha dimostrato che, nell’attuale sistema integrato di gestione e controllo, il vigente obbligo di comunicazione annuale delle misure è diventato obsoleto. Per ragioni di semplificazione, detto obbligo dovrebbe essere soppresso.

(2)

Quando effettuano controlli tramite monitoraggio, a norma dell’articolo 40 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, gli Stati membri raccolgono informazioni che possono indicare potenziali inadempienze anche per i regimi di aiuto e le misure di sostegno oggetto dei classici controlli in loco. Dette informazioni dovrebbero essere utilizzate per promuovere la conformità e migliorare l’accuratezza dei dati nel sistema di gestione e di controllo. Inoltre, i beneficiari dovrebbero avere la possibilità di modificare la domanda unica, la domanda di aiuto o la domanda di pagamento per correggere inesattezze ed evitare sanzioni. Per ragioni di semplificazione e di maggiore affidabilità, ciò dovrebbe riflettersi nell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

(3)

L’esperienza ha dimostrato che dovrebbe essere concessa maggiore flessibilità agli Stati membri nella fissazione del termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, al fine di tenere maggiormente conto delle loro circostanze specifiche e, in particolare, delle mutevoli condizioni climatiche e meteorologiche. Tale approccio dovrebbe applicarsi anche alla data di presentazione delle modifiche di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

(4)

Qualora uno Stato membro applichi il sistema senza onere di domanda, i beneficiari dovrebbero essere informati del fatto che, ai fini del calcolo del sostegno e dell’applicazione di sanzioni amministrative, dovrebbero essere prese in considerazione le inadempienze relative all’identificazione e registrazione di tutti gli animali potenzialmente ammissibili nel sistema per l’identificazione e la registrazione dei bovini, degli ovini e dei caprini. Tuttavia, i casi di inadempienze dovrebbero essere valutati alla luce delle specifiche disposizioni dell’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione (3)e in conformità dell’articolo 31 del medesimo regolamento per l’imposizione di sanzioni amministrative.

(5)

Considerando che i controlli di follow-up di cui all’articolo 33 bis, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 possono riguardare importi molto ridotti, ma determinare allo stesso tempo oneri amministrativi sproporzionati, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a limitare la popolazione di agricoltori da sottoporre ai controlli di follow-up. A tal fine, la soglia per la non esecuzione dei recuperi a norma dell’articolo 54, paragrafo 3, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 dovrebbe essere utilizzata come parametro di riferimento trasparente e non discriminatorio.

(6)

L’esperienza ha dimostrato che l’introduzione graduale dei controlli tramite monitoraggio effettuati a norma dell’articolo 40 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 può richiedere più di due anni, in funzione delle dimensioni della superficie interessata o delle complessità del processo. Agli Stati membri dovrebbe pertanto essere concesso un periodo più lungo per l’estensione gradualmente di detti controlli all’intero territorio nazionale.

(7)

Al fine di assistere meglio gli Stati membri nella preparazione delle decisioni sull’applicazione dei controlli tramite monitoraggio, è necessario un periodo di tempo supplementare per preparare le pertinenti comunicazioni. È pertanto opportuno prorogare il termine per la presentazione di dette comunicazioni sia per quanto riguarda i controlli sulle condizioni di ammissibilità sia per quanto riguarda la condizionalità.

(8)

Affinché i controlli in loco siano efficaci per quanto riguarda i regimi relativi agli animali, è necessario garantire che, qualora uno Stato membro non applichi un periodo di detenzione o se il periodo di detenzione non possa essere fissato in anticipo o inizi prima della presentazione di una domanda di aiuto o di pagamento, tali controlli siano effettuati durante il periodo in cui gli animali possono beneficiare del pagamento o del sostegno. È inoltre opportuno chiarire all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 che detto obbligo si applica anche ai controlli in loco effettuati a seguito di un aumento della percentuale di controlli a norma dell’articolo 35 del medesimo regolamento, ove pertinente.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

(10)

Al fine di garantire la massima efficienza delle norme del presente regolamento, esso dovrebbe applicarsi alle domande di aiuto, alle domande di sostegno e alle domande di pagamento presentate in riferimento agli anni di domanda o ai periodi di erogazione del premio che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti e del comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 è così modificato:

(1)

all’articolo 9, il paragrafo 3 è soppresso;

(2)

all’articolo 11, paragrafo 4, primo comma, la seconda e la terza frase sono sostituite dalle seguenti:

«I risultati sono comunicati tempestivamente ai beneficiari per aiutarli a soddisfare i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi. Gli Stati membri possono utilizzare i risultati provvisori a livello di parcella di cui all’articolo 40 bis, paragrafo 1, primo comma, lettera d), come informazioni utili per i controlli preliminari relativi ai regimi di aiuto e alle misure di sostegno che non sono soggetti a controlli tramite monitoraggio. Qualora uno Stato membro decida in tal senso, l’articolo 40 bis, paragrafo 4, non si applica alle informazioni comunicate ai beneficiari nell’ambito dei controlli preliminari.»;

(3)

all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, la seconda e la terza frase sono soppresse;

(4)

l’articolo 15, paragrafo 2, è così modificato:

a)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le modifiche apportate a norma del paragrafo 1 sono comunicate all’autorità competente entro il termine fissato dallo Stato membro.»;

b)

nel secondo comma, la prima frase è soppressa;

(5)

all’articolo 21, paragrafo 4, terzo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

il beneficiario sia a conoscenza del fatto che ogni animale potenzialmente ammissibile che non risulti correttamente identificato o registrato nel sistema di identificazione e di registrazione degli animali sarà considerato alla stregua di un animale non accertato a norma dell’articolo 31 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, a meno che sia disciplinato dalle norme specifiche di cui all’articolo 30, paragrafo 4, del medesimo regolamento.»;

(6)

all’articolo 33 bis, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«Gli Stati membri possono decidere di escludere da detti controlli in loco i beneficiari la cui sanzione amministrativa ridotta corrisponderebbe agli importi per i quali gli Stati membri possono decidere di non procedere al recupero a norma dell’articolo 54, paragrafo 3, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.»;

(7)

all’articolo 40 bis, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L’autorità competente può decidere di applicare controlli tramite monitoraggio ai beneficiari di un regime di aiuto o di una misura di sostegno per superfici selezionate in base a criteri oggettivi e non discriminatori. L’autorità competente estende in misura sostanziale dette superfici in ogni anno consecutivo.»;

(8)

il testo dell’articolo 40 ter è sostituito dal seguente:

«Articolo 40 ter

Comunicazioni

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o febbraio di ogni anno civile, la loro decisione di optare per i controlli tramite monitoraggio nel corso di detto anno civile e precisano tutti i regimi o le misure o i tipi di interventi e tutte le superfici soggette a controlli tramite monitoraggio.

Entro il 1o novembre di ogni anno civile la Commissione fornisce il modello per la presentazione delle comunicazioni, in cui sono specificati gli elementi da includere nella comunicazione.»;

(9)

all’articolo 42, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Ove lo Stato membro abbia stabilito un periodo a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera d), almeno il 50 % della percentuale minima di controlli in loco di cui rispettivamente agli articoli 32, 33 e 35 è ripartito durante tale periodo per il rispettivo regime di aiuto per animale o per la rispettiva misura di sostegno connessa agli animali. Se, tuttavia, non si applica alcun periodo di detenzione, se il periodo di detenzione non può essere fissato in anticipo o se inizia prima che la domanda di aiuto o di pagamento sia stata presentata, tutti i controlli in loco di cui agli articoli 32, 33 e 35 sono ripartiti sul periodo nel corso del quale l’animale può beneficiare del pagamento o del sostegno.»;

(10)

il testo dell’articolo 70 ter è sostituito dal seguente:

«Articolo 70 ter

Comunicazioni

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o febbraio dell’anno civile in cui iniziano ad effettuare i controlli tramite monitoraggio, la loro decisione di optare per questo tipo di controlli in conformità dell’articolo 70 bis

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica alle domande di aiuto, alle domande di sostegno e alle domande di pagamento presentate in riferimento agli anni di domanda o ai periodi di erogazione del premio che iniziano a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 48).


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