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Document 32021R0268
Commission Delegated Regulation (EU) 2021/268 of 28 October 2020 amending Annex IV to Regulation (EU) 2018/841 of the European Parliament and of the Council as regards the forest reference levels to be applied by the Member States for the period 2021-2025 (Text with EEA relevance)
Regolamento delegato (UE) 2021/268 della Commissione del 28 ottobre 2020 che modifica l’allegato IV del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli di riferimento per le foreste che gli Stati membri devono applicare per il periodo 2021-2025 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento delegato (UE) 2021/268 della Commissione del 28 ottobre 2020 che modifica l’allegato IV del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli di riferimento per le foreste che gli Stati membri devono applicare per il periodo 2021-2025 (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2020/7316
GU L 60 del 22.2.2021, p. 21–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
22.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 60/21 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/268 DELLA COMMISSIONE
del 28 ottobre 2020
che modifica l’allegato IV del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli di riferimento per le foreste che gli Stati membri devono applicare per il periodo 2021-2025
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 8,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli Stati membri hanno presentato alla Commissione piani nazionali di contabilizzazione forestale che contengono anche i livelli di riferimento proposti per le foreste per il periodo dal 2021 al 2025. |
(2) |
A norma dell’articolo articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/841, la Commissione ha effettuato una valutazione tecnica dei piani nazionali di contabilizzazione forestale trasmessi dagli Stati membri al fine di valutare in che misura i livelli di riferimento proposti per le foreste siano conformi ai principi e alle prescrizioni di cui all’articolo 8, paragrafi 4 e 5, e all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/841. |
(3) |
Come previsto dall’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/841 e in linea con l’impegno assunto durante i negoziati relativi a tale regolamento, come stabilito nella dichiarazione sulla partecipazione di esperti indirizzata al Parlamento europeo, il 30 ottobre 2018 la Commissione ha istituito un gruppo di esperti della Commissione (2) («il gruppo di esperti») incaricato di assisterla nello svolgimento della valutazione tecnica. Il gruppo di esperti comprendeva, tra l’altro, esperti nominati dagli Stati membri e singoli individui nominati a titolo personale, che agiscono in modo indipendente e nell’interesse pubblico, rappresentanti di organizzazioni di ricerca e non governative e portatori di interessi. |
(4) |
Sulla base dei pareri del gruppo di esperti e della valutazione tecnica, la Commissione ha formulato raccomandazioni tecniche destinate agli Stati membri al fine di agevolare la revisione tecnica dei livelli di riferimento proposti per le foreste. La Commissione ha pubblicato le raccomandazioni tecniche il 18 giugno 2019 (3). |
(5) |
Come previsto dall’articolo 8, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/841, sulla base della valutazione tecnica e delle raccomandazioni tecniche, gli Stati membri hanno rivisto i propri piani nazionali di contabilizzazione forestale e, in alcuni casi, i livelli di riferimento proposti per le foreste e hanno comunicato le informazioni alla Commissione. La Commissione ha pubblicato i livelli di riferimento proposti e, se del caso, riveduti per le foreste il 25 febbraio 2020. |
(6) |
Il gruppo di esperti ha convenuto che i livelli di riferimento per le foreste che la Commissione propone di includere nell’allegato IV del regolamento (UE) 2018/841 sono stati determinati conformemente ai principi e alle prescrizioni di cui all’articolo 8, paragrafi 4 e 5, e all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/841. |
(7) |
La Commissione dovrebbe pertanto stabilire i livelli di riferimento per le foreste che gli Stati membri devono applicare per il periodo dal 2021 al 2025. |
(8) |
Il presente regolamento è in linea con il parere del gruppo di esperti della Commissione sull’uso del suolo, i cambiamenti di uso del suolo e la silvicoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato IV del regolamento (UE) 2018/841 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1.
(2) Gruppo di esperti della Commissione sull’uso del suolo, sui cambiamenti di uso del suolo e sulla silvicoltura (LULUCF) (E03638).
(3) Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2019) 213 final del 18 giugno 2019 sulla valutazione dei piani nazionali di contabilità forestale.
ALLEGATO
All’allegato IV del regolamento (UE) 2018/841 è aggiunta la sezione C riportata qui di seguito:
«C. Livelli di riferimento per le foreste che gli Stati membri devono applicare per il periodo dal 2021 al 2025
Stato membro |
Il livello di riferimento per le foreste per il periodo dal 2021 al 2025, espresso in tonnellate di CO2 equivalente all’anno |
Belgio |
– 1 369 009 |
Bulgaria |
– 5 105 986 |
Repubblica ceca |
– 6 137 189 |
Danimarca |
+ 354 000 |
Germania |
– 34 366 906 |
Estonia |
– 1 750 000 |
Irlanda |
+ 112 670 |
Grecia |
– 2 337 640 |
Spagna |
– 32 833 000 |
Francia |
– 55 399 290 |
Croazia |
– 4 368 000 |
Italia |
– 19 656 100 |
Cipro |
– 155 779 |
Lettonia |
– 1 709 000 |
Lituania |
– 5 164 640 |
Lussemburgo |
– 426 000 |
Ungheria |
– 48 000 |
Malta |
– 38 |
Paesi Bassi |
– 1 531 397 |
Austria |
– 4 533 000 |
Polonia |
– 28 400 000 |
Portogallo |
– 11 165 000 |
Romania |
– 24 068 200 |
Slovenia |
– 3 270 200 |
Slovacchia |
– 4 827 630 |
Finlandia |
– 29 386 695 |
Svezia |
– 38 721 000 |
Regno Unito |
– 20 701 550 ». |