This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32021Q0128(01)
Code of Conduct for the Members and former Members of the Court of Auditors
Codice di condotta per i membri e precedenti membri della Corte
Codice di condotta per i membri e precedenti membri della Corte
GU L 30 del 28.1.2021, p. 10–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 09/02/2022; abrogato e sostituito da 32022Q0225(01)
28.1.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 30/10 |
CORTE DEI CONTI
Codice di condotta per i membri e precedenti membri della Corte
LA CORTE DEI CONTI EUROPEA («la Corte»),
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 285, 286, e 339,
visti il regolamento interno della Corte, in particolare gli articoli 3 e 34, paragrafo 1, e le modalità di applicazione dello stesso, in particolare l’articolo 81, paragrafo 4,
considerando che i membri della Corte sono tenuti ad esercitare Ie loro funzioni in piena indipendenza, nell’interesse generale dell’Unione, a non sollecitare né accettare istruzioni da alcun governo né da alcun organismo nell’adempimento dei loro doveri e ad astenersi da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni,
considerando che i membri della Corte assumono, fin dal loro insediamento, l’impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica,
considerando che i membri hanno una particolare responsabilità riguardo alle questioni di etica, dato che, mediante il loro esempio, hanno un’influenza significativa sulla cultura dell’organizzazione e sulla realizzazione di un buon ambiente di lavoro,
considerando che il presente Codice di condotta rispecchia i valori e i princìpi etici fondamentali stabiliti, ad esempio, nel Codice di deontologia dell’organizzazione internazionale delle istituzioni superiori di controllo (ISSAI 130), quali integrità, indipendenza e obiettività, competenza, condotta professionale, riservatezza e trasparenza,
considerando che il codice di condotta per i membri della Corte dell’8 febbraio 2012 deve essere rivisto alla luce dell’esperienza acquisita dalla sua applicazione, affinché la Corte garantisca i più elevati standard deontologici, come atteso dai membri della Corte, e per tenere conto delle conclusioni della relazione frutto della valutazione inter pares sul quadro etico della Corte completata nel 2019 dalle istituzioni superiori di controllo di Croazia e Polonia,
considerando che, al fine di assicurare una maggiore trasparenza e coerenza, tutte le disposizioni in materia di obblighi deontologici dei membri devono essere incluse nel presente codice di condotta, che è parte integrante delle modalità di applicazione del regolamento interno della Corte,
considerando che la Corte ha adottato una politica volta a mantenere un ambiente di lavoro soddisfacente e a combattere le molestie psicologiche e sessuali,
considerando che, per essere pienamente efficaci, certi obblighi in virtù del presente codice di condotta relativamente ai membri della Corte dovrebbero valere anche per i precedenti membri,
decide di adottare il seguente Codice di condotta per i membri e precedenti membri della Corte:
Articolo 1
Campo d’applicazione
Il presente codice di condotta si applica ai membri della Corte e, ove espressamente specificato, ai precedenti membri della Corte.
I. VALORI E PRINCIPI
Articolo 2
Disposizioni generali
1. I membri osservano i più elevati standard di condotta eticamente corretta e con le proprie azioni danno un esempio da seguire.
2. I membri osservano i seguenti valori e princìpi etici: integrità, indipendenza, obiettività, competenza, condotta professionale, riservatezza e trasparenza, dignità, impegno e lealtà, discrezione e collegialità.
Articolo 3
Integrità
1. I membri agiscono in modo onesto, affidabile, in buona fede ed esclusivamente nel pubblico interesse.
2. I membri si astengono dall’accettare regali o vantaggi simili di valore superiore ai 150 euro. I membri si astengono inoltre dall’accettare, da parte di terzi, il pagamento di spese di soggiorno o viaggio manifestamente sproporzionate.
3. I membri non possono accettare pagamenti per alcun tipo di attività esterna o lavoro pubblicato nel corso del loro mandato.
4. I membri fanno uso delle infrastrutture e delle risorse messe a loro disposizione nel pieno rispetto delle norme generali e specifiche stabilite a tale scopo e, in particolare, delle decisioni vigenti della Corte riguardanti la procedura per l’assunzione del personale per Gabinetti dei membri, le spese di rappresentanza e per ricevimenti, nonché l’uso dei veicoli di servizio della Corte.
5. I membri della Corte decidono i componenti del proprio Gabinetto tenendo conto della natura impegnativa della funzione, dei profili professionali necessari e della necessità di stabilire una relazione basata sulla fiducia reciproca tra sé e i componenti del proprio Gabinetto. Coniugi, partner e membri del nucleo familiare non fanno parte dei Gabinetti dei membri della Corte.
Articolo 4
Indipendenza
1. I membri non si trovano in circostanze e non sono sottoposti a influenze che compromettono il loro giudizio professionale, o possono essere considerate pregiudizievoli a tale riguardo.
2. I membri non sollecitano né ricevono istruzioni da alcuna istituzione, organismo, ufficio o agenzia dell’Unione, da alcun governo o da alcun soggetto pubblico o privato.
3. I membri restano indipendenti da influenze politiche. In particolare, non possono assumere alcuna carica politica.
4. La relazione dei membri con gruppi d’interesse è compatibile con la necessità di mantenere la propria indipendenza.
Articolo 5
Obiettività
1. I membri agiscono in modo imparziale e obiettivo.
2. I membri evitano qualsiasi situazione che possa far insorgere un conflitto d’interessi o che possa obiettivamente essere percepita come tale. Un conflitto d’interessi sorge quando un interesse personale potrebbe influenzare l’esercizio indipendente delle funzioni dei membri. Tra gli interessi personali sono inclusi, tra l’altro, tutti i potenziali benefici o vantaggi a favore dei membri stessi, dei relativi coniugi, partner o membri del nucleo familiare.
Articolo 6
Competenze
I membri sviluppano e conservano conoscenze e competenze pertinenti alle proprie funzioni e agiscono in osservanza delle norme applicabili e con la dovuta attenzione.
Articolo 7
Condotta professionale
1. I membri rispettano le norme applicabili stabilite nei trattati, nel diritto derivato e dalla Corte. Evitano qualsiasi condotta che potrebbe screditare la Corte.
2. I membri della Corte prendono atto dell’importanza dei propri compiti e delle proprie responsabilità; tengono conto della natura pubblica della propria funzione, dando il buon esempio, e si comportano in modo da mantenere e promuovere la fiducia dei cittadini nei confronti della Corte.
Articolo 8
Riservatezza e trasparenza
1. I membri rispettano il carattere riservato del lavoro della Corte. Non divulgano informazioni riservate che per loro natura siano protette dal segreto professionale, come specificato all’articolo 339 TFUE.
2. I membri sono responsabili del corretto trattamento di documenti segretati, riservati o sensibili e di informazioni di cui essi o i propri Gabinetti vengono a conoscenza durante l’esercizio delle proprie funzioni.
3. I membri non usano per fini privati, per sé o per contro di altri, alcuna informazione a cui hanno avuto accesso in virtù della propria posizione ufficiale e che non è stata resa pubblica.
4. I membri dovrebbero prendere atto che la carica pubblica che ricoprono richiede una maggiore trasparenza e responsabilità nei confronti dei cittadini. Dovrebbero mantenere un equilibrio tra la necessità di trasparenza e quella di riservatezza.
Articolo 9
Dignità
1. I membri rispettano la dignità della propria funzione e non si esprimono, attraverso qualsiasi mezzo, in maniera tale da influire negativamente sulla percezione dell’opinione pubblica relativamente a tale funzione.
2. I membri si comportano in maniera cortese e rispettosa. Stabiliscono e mantengono un clima di lavoro atto a impedire ogni comportamento suscettibile di ledere la dignità del singolo.
Articolo 10
Impegno e lealtà
1. I membri della Corte si dedicano all’adempimento del proprio mandato.
2. Partecipano alle riunioni della Corte, delle Sezioni e dei comitati a cui appartengono, in ottemperanza all’articolo 6 delle modalità di applicazione del regolamento interno della Corte.
3. Nello spirito di lealtà, sostengono costantemente la Corte nell’esercizio delle prerogative che le spettano.
Articolo 11
Discrezione e collegialità
1. I membri agiscono e si esprimono, sia all’interno che all’esterno dell’istituzione, con la moderazione imposta dalla propria carica.
2. I membri rispettano, in qualsiasi circostanza, il carattere collegiale della Corte e le decisioni da essa adottate, e assumono collettivamente la responsabilità di queste ultime. Qualora ritengano che tali decisioni arrechino loro un pregiudizio personale, i membri possono tuttavia ricorrere agli strumenti giurisdizionali previsti dal diritto dell’Unione europea.
3. Fatte salve le competenze del presidente in materia di relazioni esterne, i membri sono autorizzati a comunicare e a commentare all’esterno della Corte le informazioni, le relazioni o i pareri ai quali la Corte ha deciso di conferire carattere pubblico, conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 4.
4. I membri si astengono dal effettuare all’esterno della Corte commenti che:
a) |
metterebbero in dubbio una decisione della Corte; |
b) |
danneggerebbero la reputazione della Corte; |
c) |
potrebbero essere interpretati come una dichiarazione della posizione della Corte su una questione che non rientra nelle sue competenze istituzionali o su cui la Corte non ha preso posizione; |
d) |
potrebbero coinvolgere la Corte in una controversia, anche dopo la cessazione del mandato del membro. |
Articolo 12
Attività esterne
1. I membri non svolgono alcuna attività professionale esterna alla Corte o altra attività esterna, remunerata o meno, che sia incompatibile con il carattere delle proprie funzioni, come specificato all’articolo 286, paragrafi 3 e 4 del TFUE.
2. Alle condizioni di cui al presente articolo, i membri possono ricoprire cariche onorifiche e non retribuite in fondazioni od organismi analoghi nei settori politico, giuridico, scientifico, culturale, artistico, sociale, sportivo o filantropico o in istituti di insegnamento. Per «carica onorifica» si intende una carica in cui il titolare non dispone di alcun ruolo gestionale, potere decisionale e responsabilità o controllo delle attività dell’ente in questione e nella quale ricopre solo un ruolo di rappresentanza o consultivo. Per «fondazioni od organismi analoghi» si intendono organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro che svolgono azioni di interesse pubblico nei settori sopra citati. I membri evitano qualsivoglia conflitto d’interessi che potrebbe insorgere da tali cariche, o che potrebbe obiettivamente essere percepito come da esse derivante, in particolare se l’ente in questione riceve finanziamenti di qualsiasi natura a valere sul bilancio dell’UE.
3. I membri possono inoltre essere impegnati nelle seguenti attività esterne, a condizione che rispettino gli articoli 2 e 10:
a) |
offrire corsi nell’interesse dell’integrazione, dello Stato di diritto o dell’etica europea, o pronunciare discorsi o prendere parte a conferenze, a condizione che non vi sia un compenso o, qualora esso sia previsto, che l’organizzatore lo versi direttamente a un ente benefico scelto dal membro; |
b) |
pubblicare un libro o scrivere un articolo, a condizione che eventuali diritti d’autore derivanti dai lavori pubblicati in connessione con le funzioni di un membro siano pagati direttamente dalla casa editrice a un ente benefico scelto dal membro. |
4. Le attività esterne non devono
a) |
pregiudicare l’imparzialità della Corte; |
b) |
dare luogo a conflitto d’ interessi o essere obiettivamente percepite come causa di conflitto d’interessi; |
c) |
comportare un impegno eccessivo in termini di tempo, tenendo conto dell’impatto cumulativo di tutte le attività esterne di un membro; |
d) |
apportare alcun introito al membro. |
Articolo 13
Obblighi dei membri dopo la cessazione dalle loro funzioni
1. Dopo la cessazione delle funzioni, i precedenti membri rispettano gli obblighi derivanti dalle funzioni che continuano ad avere effetto al termine del loro mandato, in particolare il dovere di comportarsi con onestà e delicatezza per quanto riguarda l’accettare determinate funzioni o vantaggi, in linea con l’articolo 286, paragrafo 4, del TFUE e con gli obblighi specificati nel presente codice di condotta.
2. Continuano ad essere tenuti a rispettare gli obblighi di discrezione e collegialità, come stabilito all’articolo 11, per quanto riguarda le attività espletate durante il proprio mandato. A norma dell’articolo 339 del TFUE, il segreto professionale continua ad essere in vigore dopo la cessazione delle funzioni dei membri.
II. NORME PROCEDURALI
Articolo 14
Dichiarazione di interessi
1. I membri presentano una dichiarazione di interessi:
a) |
entro un mese dall’insediamento; |
b) |
su base annuale il 31 gennaio; |
c) |
in qualunque momento, nel caso in cui avvengano modifiche significative delle informazioni da dichiarare (comprese nuove attività esterne di cui al paragrafo 10); |
d) |
alla conclusione del mandato. |
2. Tali dichiarazioni di interessi devono essere trasmesse al presidente utilizzando il modulo di cui all’allegato I del presente codice di condotta.
3. La dichiarazione di interessi contiene gli elementi elencati nei paragrafi 4-11 del presente articolo.
4. I membri della Corte dichiarano eventuali interessi finanziari, attività o passività che potrebbero dare luogo o essere obiettivamente percepiti come causa di conflitto d’interessi nell’esercizio delle proprie funzioni.
5. Sono incluse partecipazioni individuali al capitale sociale di un’impresa, in particolare azioni, e altre forme di partecipazione come obbligazioni convertibili o certificati d’investimento. Le quote nei fondi comuni d’investimento, che non costituiscono un interesse diretto al capitale sociale, non devono essere dichiarate.
6. Viene dichiarata qualsiasi proprietà posseduta direttamente o tramite una società immobiliare, e ne viene indicata la posizione approssimativa e la natura, ad eccezione delle residenze destinate all’uso esclusivo del proprietario o della sua famiglia. Sono esclusi i beni mobili.
7. Tali obblighi valgono per gli interessi finanziari dei coniugi, dei partner (1) e dei figli minorenni, laddove detti interessi possano essere obiettivamente considerati come causa di conflitto d’interessi.
8. Al primo insediamento, i membri dichiarano tutte le attività, professionali ed onorarie, svolte nei tre anni precedenti.
9. I membri dichiarano, al fine di evitare ogni rischio potenziale di conflitto d’interessi, le eventuali attività professionali dei coniugi o partner (2).
10. I membri dichiarano tutte le attività esterne svolte in quel momento, oltre a dichiararle seguendo la procedura specifica di cui all’articolo 16, paragrafo 1. Sono escluse le attività esterne di cui all’articolo 12, paragrafo 3.
11. I membri dichiarano qualsiasi decorazione, premio od onorificenza loro attribuito.
12. I membri sono responsabili delle proprie dichiarazioni.
13. Il presidente della Corte esamina le dichiarazioni da un punto di vista formale, coadiuvato dal servizio giuridico. La dichiarazione di interessi compilata dal presidente deve essere esaminata dal membro che lo segue nell’ordine di precedenza di cui all’articolo 5 del regolamento interno.
14. A seguito di tale esame e tenendo in debita considerazione la protezione dei dati personali, le dichiarazioni di interessi vengono pubblicate sul sito della Corte.
15. Il presidente tiene conto delle dichiarazioni, al fine di evitare ogni possibile conflitto d’interessi, nel momento in cui propone di assegnare il membro ad una delle Sezioni o comitati della Corte.
16. Se i membri si trovano a far fronte ad una situazione che esula dall’estensione della dichiarazione d’interessi che possa dar luogo a un conflitto d’interessi, informano il presidente della Corte. A seguito di un esame da parte del comitato etico, la questione è sottoposta alla Corte, che adotta tutte le misure ritenute idonee.
Articolo 15
Accettazione di regali e vantaggi simili
1. Qualora, per usi diplomatici o per cortesia, i membri ricevano regali o vantaggi simili del valore superiore a 150 euro, li consegnano al Segretario generale. In caso di dubbio, dichiarano al Segretario generale i regali ricevuti nell’esercizio delle loro funzioni, e ne richiedono una stima del valore.
2. Il segretariato della Corte tiene un registro dei regali o vantaggi simili di valore superiore ai 150 euro, con l’indicazione dell’identità dei donatori, che viene resa pubblica sul sito Internet della Corte.
3. Questo articolo non si applica a missioni ufficiali autorizzate che prevedono la partecipazione di un membro a un evento per cui l’organizzatore sostiene determinate spese (ad esempio, spese di viaggio o di soggiorno).
Articolo 16
Obblighi dei membri rispetto alle attività esterne
1. I membri dichiarano tempestivamente al presidente della Corte tutte le attività esterne o le modifiche alle attività dichiarate usando il modulo di cui all’allegato II. I membri descrivono le attività esterne il più accuratamente possibile secondo ciascun criterio elencato al paragrafo 3.
2. Il presidente trasmette qualsiasi dichiarazione concernente le attività esterne al comitato etico, che ne è responsabile dell’esame.
3. A tal fine, il comitato etico esamina qualsiasi attività esterna esistente o richiesta, alla luce dei criteri generali stabiliti all’articolo 12, paragrafo 4.
4. Eccezionalmente, le attività esterne di cui all’articolo 12, paragrafo 3, lettere a) e b), vengono dichiarate al presidente mediante il modulo figurante nell’allegato II e inviate a fini informativi al comitato etico, che non formula un’opinione a meno che non lo ritenga necessario.
5. Le attività che rientrano nell’ambito di applicazione della decisione della Corte sulle spese di missione dei membri della Corte non possono costituire «attività esterne» ai sensi degli articoli 12 e 16 del presente codice. I membri rimangono liberi di fornire al comitato etico qualsiasi informazione che ritengano opportuna, puramente a fini informativi. Al contrario, un’attività esterna dichiarata nell’ambito del presente codice non può beneficiare del rimborso ai sensi della decisione della Corte sulle spese di missione dei membri della Corte.
Articolo 17
Occupazione dei membri dopo la cessazione dalle loro funzioni
1. Quando un membro o precedente membro della Corte intende esercitare un’occupazione nei due anni successivi alla cessazione delle proprie funzioni, lo dichiara al presidente della Corte mediante il modulo di cui all’allegato III non appena viene a conoscenza della questione e, se possibile, con almeno due mesi di anticipo.
2. Ai fini del presente Codice, per «occupazione» si intende qualsiasi attività professionale, retribuita o meno. Non rientrano in questa categoria:
a) |
cariche onorarie e non remunerate nell’ambito di fondazioni od organismi analoghi, non collegate alle attività dell’Unione europea, nei settori politico, giuridico, scientifico, culturale, artistico, sociale, sportivo o filantropico o in istituti di insegnamento; |
b) |
la mera gestione a titolo privato di attivi o di partecipazioni o di patrimoni personali o famigliari; |
c) |
attività comparabili. |
3. Il presidente della Corte trasmette tali dichiarazioni al comitato etico affinché siano esaminate. Il comitato etico esamina se la natura dell’occupazione prevista sia compatibile con l’articolo 286, paragrafo 4, del TFUE e con il presente codice, se essa pregiudichi l’imparzialità della Corte e se sussista un conflitto d’interessi.
4. Ove necessario, il comitato etico, nello svolgimento di tale esame ai sensi del paragrafo 3, individua e valuta se sono presenti eventuali rischi specifici e giustificati per i criteri di cui al paragrafo 3, derivanti da relazioni per le quali il membro ha ricoperto il ruolo di membro relatore durante gli ultimi due anni di mandato. Il comitato tiene contro anche dell’articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE sulla libertà professionale e diritto di lavorare.
5. Se il comitato etico ritiene che l’occupazione sia incompatibile con l’articolo 286, paragrafo 4, del TFUE e con il presente codice, il presidente della Corte informa il precedente membro, che si astiene dall’esercizio di tale attività.
6. Eccezionalmente, non si configura, in principio, un conflitto di interessi qualora l’ex membro intenda svolgere una funzione pubblica.
III. QUADRO ORGANIZZATIVO
Articolo 18
Il comitato etico
1. Con il presente, la Corte istituisce un comitato etico che analizza qualunque questione di natura etica considerata pertinente rispetto alle norme stabilite in questo codice e alla reputazione della Corte, compreso il loro ulteriore miglioramento.
2. La composizione del comitato è specificata all’articolo 33 delle modalità di applicazione del regolamento interno della Corte.
3. Il comitato elegge il proprio presidente tra i suoi membri.
4. Il comitato si riunisce su richiesta del proprio presidente o a seguito di una richiesta di parere da parte del presidente della Corte o di un membro della Corte. Le discussioni interne del comitato sono riservate.
5. Il comitato emette il parere richiesto entro 30 giorni a decorrere dalla data in cui è stato consultato. Su proposta del proprio presidente, il comitato può emettere un parere tramite procedura scritta. Eccezionalmente, quando consultato ai sensi dell’articolo 17, formula un parere il prima possibile.
6. Il comitato adotta i propri pareri votando a maggioranza. I pareri sono motivati facendo riferimento a eventuali opinioni discordanti. Tali opinioni vengono immediatamente comunicate al membro o precedente membro eventualmente interessato dal parere del comitato e trasmesse, per conoscenza, al presidente della Corte.
7. Quando il comitato deve valutare una dichiarazione d’interessi o una dichiarazione riguardante un’attività esterna di un membro del comitato, tale membro viene sostituito da un membro supplente del comitato e non prende parte al lavoro dell’organo in merito alla questione.
8. Il comitato etico svolge la funzione assegnatagli mediante la decisione che stabilisce la politica della Corte volta a mantenere un ambiente di lavoro soddisfacente e a combattere le molestie psicologiche e sessuali.
9. Il servizio giuridico assiste il comitato etico nello svolgimento dei propri compiti e fornisce assistenza di segreteria.
10. Viene stipulato, tra la Corte e il membro esterno del comitato, un contratto nel quale sono stabiliti i diritti e i doveri connessi al mandato del membro, compreso l’importo della retribuzione.
Articolo 19
Interazione tra i membri, il comitato etico e la Corte
1. Il presidente, i membri e precedenti membri della Corte possono richiedere una consulenza del comitato su qualsiasi questione etica, in particolare relativamente all’interpretazione del presente codice di condotta.
2. I membri riferiscono immediatamente per iscritto al presidente della Corte e al decano competente qualsivoglia influenza indebita percepita sulla propria indipendenza, o minaccia alla stessa, operata da qualsiasi entità esterna alla Corte.
3. I membri e precedenti membri della Corte collaborano pienamente con il comitato, in particolare per quanto riguarda la fornitura di informazioni e di documenti giustificativi richiesti. Essi hanno il diritto di essere sentiti.
4. Un membro o precedente membro in disaccordo con un parere del comitato etico che le o gli arrechi pregiudizio comunica, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione del parere, le motivazioni del proprio dissenso per iscritto al presidente della Corte, che deferisce tempestivamente la questione alla Corte affinché la consideri e adotti una decisione definitiva. Se il deferimento riguarda un’occupazione prevista rientrante tra quelle di cui all’articolo 17, la Corte tratta la questione tempestivamente.
5. Gli effetti del parere del comitato così deferito alla Corte sono sospesi. Fino all’adozione della decisione finale, la Corte fornisce eventuali istruzioni provvisorie nell’ambito della questione, nel modo che ritenga più appropriato. Il membro o precedente membro interessato rispetta senza indugio le istruzioni della Corte, nonché la decisione finale.
6. Il presidente della Corte fa in modo che sia dato seguito ai pareri del comitato e ad eventuali istruzioni e decisioni conseguenti della Corte.
7. Ogni anno, la Corte adotta una relazione sull’applicazione del presente codice di condotta, comprendente il lavoro del comitato etico. Sarà pubblicata sul sito Internet della Corte.
Articolo 20
Cooperazione con la Procura europea e con l’OLAF
Fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare quelle del protocollo sui privilegi e sulle immunità, e dei testi adottati per la loro applicazione, in particolare le garanzie procedurali stabilite nel regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (3) e nel regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), i membri della Corte cooperano pienamente con la Procura europea e con l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) nell’ambito delle indagini condotte da entrambi.
IV. DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 21
Applicazione del codice di condotta
1. Il presidente ed i membri della Corte assicurano il rispetto del presente codice di condotta e vigilano sulla sua corretta applicazione tenendo debitamente conto del principio di proporzionalità. Gli esistenti controlli interni ed esterni svolti dalla Corte sono applicabili ad attività previste ai sensi del presente codice.
2. Nell’interpretazione di questo codice e fatte salve le relative disposizioni, contenenti un insieme completo di diritti e doveri, dovrebbero essere tenute in considerazione eventuali pratiche e norme europee e internazionali pertinenti.
Articolo 22
Disposizioni finali
1. Il presente codice di condotta fa parte delle modalità di applicazione del regolamento interno della Corte, alle quali è allegato.
2. Abroga e sostituisce il codice di condotta per i membri della Corte dell’8 febbraio 2012 e la decisione n. 14-2015 che istituiva il comitato etico previsto dal codice di condotta per i membri della Corte.
3. Il presente codice di condotta entra in vigore con effetto immediato.
4. L’articolo 14, paragrafo 8, del codice di condotta rivisto non si applica ai membri i cui mandati sono in corso al momento dell’adozione del presente codice.
5. Il presente codice è notificato ai precedenti membri, trasmesso per conoscenza al Parlamento europeo e al Consiglio e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 14 dicembre 2020.
Per la Corte dei conti
Klaus-Heiner Lehne
Presidente
(1) Membro stabile di un’unione di fatto, come definito nell’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari.
(2) Ibidem.
(3) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
(4) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248, 18.9.2013, pag. 1).
ALLEGATO I
DICHIARAZIONE DI INTERESSI
(ai sensi dell’articolo 14)
Cognome e nome:
I. |
Interessi finanziari, attivi e passivi (articolo 14, paragrafi 4 e 5, del codice di condotta) Indicare eventuali elementi che potrebbero dare luogo o essere obiettivamente percepiti come causa di conflitto d’interessi nell’esercizio delle proprie funzioni. Per ogni interesse, indicare:
|
II. |
Interessi finanziari del coniuge, partner o di figli minorenni che potrebbero essere obiettivamente considerati come causa di conflitto d’interessi (articolo 14, paragrafo 7, del codice di condotta) Specificare il nome e cognome del coniuge, del partner o dei figli minorenni interessati, insieme alle stesse informazioni richieste al punto I. |
III. |
Immobili (articolo 14, paragrafo 6 del codice di condotta) Indicare qualsiasi proprietà posseduta direttamente o tramite una società immobiliare, specificandone la posizione approssimativa e la natura (1) Non è necessario indicare il valore delle proprietà. |
IV. |
Attività precedenti (articolo 14, paragrafo 8, del codice di condotta) (2) Si prega di indicare la natura dell’incarico/degli incarichi, il nome dell’organismo e le sue finalità/attività. |
V. |
Attività esterne attuali (articolo 14, paragrafo 10, del codice di condotta) (3) (4) Si prega di indicare la denominazione di ciascuna attività e di descriverne la natura e l’obiettivo. |
VI. |
Attività professionali del coniuge o del partner (articolo 14, paragrafo 9, del codice di condotta) |
VII. |
Decorazioni, premi e onorificenze e ulteriori informazioni pertinenti (articolo 14, paragrafo 11, del codice di condotta) |
Dichiaro che le informazioni sopra riportate corrispondono a verità.
Data:
Firma:
La presente dichiarazione sarà resa pubblica, in linea con l’articolo 14, paragrafo 14, del codice.
(1) Come stabilito all’articolo 14, paragrafo 6, non sono incluse «residenze destinate all’uso esclusivo del proprietario o della sua famiglia».
(2) La dichiarazione di cui al presente paragrafo dovrebbe essere effettuata da ciascun nuovo membro all’inizio del proprio primo mandato. Nel momento in cui tale dichiarazione viene aggiornata, questa parte va copiata senza modifiche. I membri che iniziano un ulteriore (secondo o terzo) mandato sessennale, nel caso in cui non vi sia interruzione tra i mandati, sono esentati dal compilare la dichiarazione di cui al presente paragrafo.
(3) Le attività esterne elencate all’articolo 12, paragrafo 3, lettere a) e b), non sono dichiarate mediante questo modulo ma vengono trattate conformemente all’articolo 16, paragrafo 4.
(4) Qualora fosse all’inizio del suo primo mandato e una o più attività esterne fossero ancora al vaglio a seguito della dichiarazione effettuata ai sensi dell’articolo 16, tale o tali attività vanno comunque elencate per completo e va aggiunta la seguente nota: «Questa attività esterna è attualmente al vaglio del comitato etico della Corte». Una volta completata la procedura conformemente all’articolo 16, paragrafo 3, si prega di inviare una dichiarazione d’interessi aggiornata che tenga conto degli esiti della procedura.
ALLEGATO II
DICHIARAZIONE DI ATTIVITÀ ESTERNA
(conformemente agli articoli 12 e 16)
Cognome e nome:
Indicazione dell’attività esterna
Descrizione:
Si prega di descrivere l’attività il più accuratamente possibile, allegando eventuali documenti giustificativi.
Informazioni:
Si prega di fornire informazioni che dimostrino, allo scopo della valutazione, se l’attività:
a) |
pregiudica l’imparzialità della Corte; |
b) |
genera un conflitto d’interessi; |
c) |
comporta un impegno eccessivo in termini di tempo (sia in sé che tenendo conto, cumulativamente, delle sue attività esterne); |
d) |
apporta introiti. |
Data di inizio prevista per l’attività esterna:
Si prega di elencare eventuali spese di viaggio e di soggiorno a carico di terzi:
Dichiaro che le informazioni sopra riportate corrispondono a verità.
Data:
Firma:
ALLEGATO III
DICHIARAZIONE DI OCCUPAZIONE
(ai sensi dell’articolo 17 (1))
Cognome e nome:
Occupazione prevista:
Descrizione:
Si prega di descrivere l’occupazione nel modo più accurato e completo possibile, allegando eventuali documenti giustificativi.
Informazioni:
Si prega di fornire informazioni che dimostrino, allo scopo della valutazione, se l’occupazione:
a) |
pregiudica l’imparzialità della Corte: |
b) |
genera un conflitto d’interessi: |
Data di inizio prevista per l’occupazione:
Dichiaro che le informazioni sopra riportate corrispondono a verità.
Data:
Firma:
(1) Si prega di notare che non è necessario dichiarare le attività rientranti nelle eccezioni di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettere a), b) o c).