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Document 32021H1459
Council Recommendation (EU) 2021/1459 of 9 September 2021 amending Council Recommendation (EU) 2020/912 on the temporary restriction on non-essential travel into the EU and the possible lifting of such restriction
Raccomandazione (UE) 2021/1459 del Consiglio del 9 settembre 2021 che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione
Raccomandazione (UE) 2021/1459 del Consiglio del 9 settembre 2021 che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione
ST/11625/2021/INIT
GU L 320 del 10.9.2021, p. 1–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.9.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 320/1 |
RACCOMANDAZIONE (UE) 2021/1459 DEL CONSIGLIO
del 9 settembre 2021
che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettere b) ed e), e l’articolo 292, prima e seconda frase,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 30 giugno 2020 il Consiglio ha adottato la raccomandazione relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione (1) («raccomandazione del Consiglio»). |
(2) |
Da allora il Consiglio ha adottato le raccomandazioni (UE) 2020/1052 (2), (UE) 2020/1144 (3), (UE) 2020/1186 (4), (UE) 2020/1551 (5), (UE) 2020/2169 (6), (UE) 2021/89 (7), (UE) 2021/132 (8), (UE) 2021/767 (9), (UE) 2021/892 (10), (UE) 2021/992 (11), (UE) 2021/1085 (12), (UE) 2021/1170 (13) e (UE) 2021/1346 (14) che modificano la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione. |
(3) |
Il 20 maggio 2021 il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2021/816 che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione (15) allo scopo di aggiornare i criteri utilizzati per valutare se i viaggi non essenziali dai paesi terzi siano sicuri e se debbano essere consentiti. |
(4) |
La raccomandazione del Consiglio stabilisce che gli Stati membri debbano revocare gradualmente e in modo coordinato la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE a partire dal 1o luglio 2020 per quanto riguarda le persone residenti nei paesi terzi elencati nell’allegato I della raccomandazione del Consiglio. Ogni due settimane il Consiglio dovrebbe riesaminare e, se del caso, aggiornare l’elenco dei paesi terzi di cui all’allegato I, previa stretta consultazione con la Commissione e con le agenzie e i servizi dell’UE pertinenti, a seguito di una valutazione complessiva basata sulla metodologia, sui criteri e sulle informazioni di cui alla raccomandazione del Consiglio. |
(5) |
Nel frattempo si sono tenute discussioni nell’ambito del Consiglio, in stretta consultazione con la Commissione e le agenzie e i servizi dell’UE pertinenti, riguardo al riesame dell’elenco dei paesi terzi di cui all’allegato I della raccomandazione del Consiglio e in applicazione dei criteri e della metodologia stabiliti nella raccomandazione del Consiglio, come modificata dalla raccomandazione (UE) 2021/816. A seguito di tali discussioni l’elenco dei paesi terzi di cui all’allegato I dovrebbe essere modificato. In particolare, l’Uruguay dovrebbe essere aggiunto all’elenco e l’Albania, l’Armenia, l’Azerbaigian, il Brunei Darussalam, il Giappone e la Serbia dovrebbero essere rimossi dall’elenco. |
(6) |
I controlli di frontiera sono nell’interesse non solo dello Stato membro alle cui frontiere esterne vengono effettuati, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito i controlli alle frontiere interne. Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare il coordinamento delle misure adottate alle frontiere esterne al fine di garantire il buon funzionamento dello spazio Schengen. A tal fine, a decorrere dal 9 settembre 2021, gli Stati membri dovrebbero continuare a revocare in modo coordinato la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE per quanto riguarda le persone residenti nei paesi terzi, nelle regioni amministrative speciali e nelle altre entità e autorità territoriali elencati nell’allegato I della raccomandazione del Consiglio come modificata dalla presente raccomandazione. |
(7) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente raccomandazione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente raccomandazione si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di detto protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente raccomandazione, se intende attuarla. |
(8) |
La presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (16); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
(9) |
Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente raccomandazione costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (17). |
(10) |
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE (18), in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (19). |
(11) |
Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE (20), in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (21), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
La raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio, modificata dalle raccomandazioni (UE) 2020/1052, (UE) 2020/1144, (UE) 2020/1186, (UE) 2020/1551, (UE) 2020/2169, (UE) 2021/89, (UE) 2021/132, (UE) 2021/767, (UE) 2021/816, (UE) 2021/892, (UE) 2021/992, (UE) 2021/1085, (UE) 2021/1170 e (UE) 2021/1346, relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione è così modificata:
1) |
al punto 1 della raccomandazione del Consiglio, il primo comma è sostituito dal seguente:
|
2) |
l’allegato I della raccomandazione è sostituito dal seguente: «ALLEGATO I Paesi terzi, regioni amministrative speciali e altre entità e autorità territoriali i cui residenti non dovrebbero essere soggetti alla restrizione temporanea alle frontiere esterne dei viaggi non essenziali verso l’UE: I. STATI
II. REGIONI AMMINISTRATIVE SPECIALI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE
III. ENTITÀ E AUTORITÀ TERRITORIALI NON RICONOSCIUTE COME STATI DA ALMENO UNO STATO MEMBRO
(*1) Fatta salva la conferma della reciprocità." |
Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2021
Per il Consiglio
Il presidente
G. DOVŽAN
(1) GU L 208I dell’1.7.2020, pag. 1.
(2) GU L 230 del 17.7.2020, pag. 26.
(3) GU L 248 del 31.7.2020, pag. 26.
(4) GU L 261 dell’11.8.2020, pag. 83.
(5) GU L 354 del 26.10.2020, pag. 19.
(6) GU L 431 del 21.12.2020, pag. 75.
(7) GU L 33 del 29.1.2021, pag. 1.
(8) GU L 41 del 4.2.2021, pag. 1.
(9) GU L 165I dell’11.5.2021, pag. 66.
(10) GU L 198 del 4.6.2021, pag. 1.
(11) GU L 221 del 21.6.2021, pag. 12.
(12) GU L 235 del 2.7.2021, pag. 27.
(13) GU L 255 del 16.7.2021, pag. 3.
(14) GU L 306 del 31.8.2021, pag. 4.
(15) GU L 182 del 21.5.2021, pag. 1.
(16) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(17) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.
(18) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(19) Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).
(20) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.
(21) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).