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Document 32021D2145

    Decisione di esecuzione (UE) 2021/2145 della Commissione del 3 dicembre 2021 che stabilisce di non sospendere i dazi antidumping definitivi sulle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1930

    C/2021/8691

    GU L 433 del 6.12.2021, p. 19–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/2145/oj

    6.12.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 433/19


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/2145 DELLA COMMISSIONE

    del 3 dicembre 2021

    che stabilisce di non sospendere i dazi antidumping definitivi sulle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1930

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) ("il regolamento di base"), in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

    previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di base,

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDURA

    (1)

    Il 14 ottobre 2020 la Commissione europea ("la Commissione") ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia sulla base dell'articolo 5 del regolamento di base. L'11 giugno 2021 la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2021/940 della Commissione (2) ("il regolamento provvisorio").

    (2)

    In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni diverse parti hanno affermato che dopo il periodo dell'inchiesta ("PI") (1o luglio 2019 - 30 giugno 2020) si era riscontrata una modifica delle condizioni di mercato alla luce della quale l'istituzione di misure definitive non sarebbe risultata giustificata.

    (3)

    Il 18 agosto 2021, nel quadro dell'inchiesta, la Commissione ha chiesto alle parti interessate dell'Unione di fornire informazioni relative al periodo successivo al PI (da luglio 2020 a giugno 2021) allo scopo di esaminare e valutare l'eventuale incidenza della presunta modifica delle condizioni di mercato nell'Unione. Sono pervenute informazioni dai tre produttori dell'Unione inclusi nel campione, da un produttore dell'Unione non incluso nel campione, dai denuncianti e da 63 parti interessate, tra cui utilizzatori, importatori, associazioni e altri produttori dell'Unione. I produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno fornito le informazioni richieste in relazione ad alcuni indicatori.

    (4)

    Il 31 agosto 2021 la Commissione ha informato tutte le parti interessate delle considerazioni e dei fatti principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia; tali fatti e considerazioni si basavano sulla situazione durante il periodo dell'inchiesta, dato che i presunti sviluppi successivi al PI sono stati considerati di natura temporanea. A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano formulare osservazioni. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni diverse parti interessate hanno chiesto la sospensione delle misure antidumping a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base, facendo riferimento alla presunta modifica delle condizioni di mercato intervenuta dopo il PI, che avrebbe messo in discussione la necessità di procedere alla riscossione dei dazi dopo la loro istituzione. Alla luce delle informazioni disponibili la Commissione ha deciso di esaminare se, a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base, fosse giustificato sospendere le misure antidumping definitive eventualmente istituite.

    (5)

    L'11 ottobre 2021 la Commissione ha comunicato la sua intenzione di non sospendere le misure a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base. A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano formulare osservazioni.

    (6)

    Il 9 novembre 2021 la Commissione ha poi istituito dazi antidumping definitivi (3) sul legno compensato di betulla originario della Russia; tali dazi oscillano tra il 14,40 % e il 15,80 %. Nel contempo ha annunciato che una decisione in merito alla possibile sospensione di tali dazi sarebbe stata presa in una fase successiva.

    2.   ESAME DELLE MUTATE CONDIZIONI DI MERCATO

    (7)

    A norma dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base, le misure antidumping possono essere sospese nell'interesse dell'Unione qualora si sia riscontrata una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione. Ne consegue che le misure antidumping possono essere sospese solo se le circostanze sono mutate a tal punto che l'industria dell'Unione non subisce più un pregiudizio notevole.

    2.1.   Risultanze dell'inchiesta antidumping

    (8)

    Durante il periodo in esame (2017 - giugno 2020) le importazioni dalla Russia sono aumentate del 14 % e nel PI hanno raggiunto una quota di mercato del 46 %, in aumento rispetto al 40 % del 2017. Nel contempo la situazione economica dell'industria dell'Unione ha registrato una tendenza negativa in tutti i principali indicatori: produzione (- 14 %), vendite nell'UE (- 17 %), quota di mercato (dal 47 % al 39 %) e redditività (da + 10 % a - 3 %). Su tale base la Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole a causa delle importazioni oggetto di dumping. Per quanto riguarda i dati relativi al periodo successivo al PI la Commissione ha ritenuto che l'asserito aumento eccezionale dei prezzi del prodotto in esame nel periodo successivo al PI e l'aumento dei costi del trasporto fossero di natura temporanea e derivassero dalla ripresa economica mondiale e della crescita della domanda nel periodo post-COVID. Le informazioni di cui dispone la Commissione sul periodo successivo al PI non hanno pertanto modificato le conclusioni relative al pregiudizio notevole e al nesso di causalità e l'istituzione dei dazi è stata ritenuta appropriata.

    2.2.   Situazione dell'industria dell'Unione dopo il PI

    (9)

    Dall'analisi delle informazioni supplementari richieste dalla Commissione per esaminare la situazione del mercato dell'Unione dopo il PI a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base è emerso che la situazione dell'industria dell'Unione non era cambiata in modo significativo rispetto al PI.

    (10)

    Nel periodo successivo al PI le vendite dei produttori dell'Unione a parti indipendenti hanno registrato un andamento positivo nell'Unione, con un aumento del 9 % rispetto al PI. Tuttavia tali vendite nell'UE erano ancora inferiori del 15 % rispetto al 2017, anno di riferimento del periodo in esame. Analogamente, il volume e la capacità di produzione hanno registrato un andamento positivo a partire dal PI, con incrementi dell' 11 % per la produzione e del 4 % per la capacità produttiva e un conseguente aumento del tasso di utilizzo degli impianti pari al 7 %. Tuttavia i volumi di produzione e il tasso di utilizzo degli impianti nel periodo successivo al PI sono diminuiti rispettivamente dell' 8 % e del 7 % in confronto al 2017.

    (11)

    Per quanto riguarda la redditività, l'industria dell'Unione era ancora in perdita (- 1,1 %) nel periodo successivo al PI, con risultati di gran lunga inferiori rispetto al livello del profitto di riferimento accertato (9,7 %) realizzato nel 2017, anno in cui si è accertato che l'assenza di dumping aveva permesso all'industria dell'Unione di operare in condizioni di mercato normali. Ciò dimostra che l'industria dell'Unione ha beneficiato solo in parte della crescita della domanda, poiché l'aumento delle vendite e dei prezzi è stato compensato in larga misura dall'incremento dei costi di produzione (dato che l'aumento dei prezzi ha colpito in maniera analoga le materie prime) e dai ritardi negli adeguamenti dei prezzi dovuti agli obblighi contrattuali.

    2.3.   Conclusioni relative alla situazione dell'industria dell'Unione nel periodo successivo al PI

    (12)

    Sulla base di quanto precede la Commissione ha concluso che, sebbene l'industria dell'Unione abbia beneficiato dell'aumento della domanda e, in una certa misura, anche dei prezzi più elevati sul mercato nel periodo successivo al PI, come dimostra la tendenza positiva di alcuni indicatori (cfr. considerando (10) e (11)) rispetto al PI, questi segni di ripresa non sono stati abbastanza forti da invertire la situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione, come dimostra l'evoluzione delle tendenze rispetto al 2017. Inoltre nel periodo successivo al PI l'industria dell'Unione ha continuato a subire perdite. La Commissione ha pertanto concluso che gli elementi di prova non hanno permesso di riscontrare una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito di una sospensione.

    (13)

    In seguito alla divulgazione delle risultanze della Commissione alcune parti, tra cui produttori esportatori, importatori e utilizzatori, hanno contestato le conclusioni dell'inchiesta antidumping sostenendo che la causa del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione non era da ricercarsi nelle importazioni russe bensì in altri fattori. Hanno affermato in particolare che nel periodo successivo al PI l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio a causa dei costi di produzione e dei ritardi nell'adeguamento dei prezzi.

    (14)

    La Commissione ha ricordato che l'analisi del nesso di causalità era stata oggetto di un procedimento antidumping distinto, nel quale la Commissione ha concluso che le importazioni oggetto di dumping dalla Russia hanno causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione e che nessuno degli altri fattori, analizzati individualmente o nel loro insieme, ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione al punto da rendere tale nesso non più autentico e reale (4). L'esame degli elementi di cui all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base riguarda una questione diversa (vale a dire se la sospensione delle misure renda probabile il riemergere del pregiudizio) e non può mettere in discussione l'analisi già effettuata che ha portato all'istituzione delle misure. Tale argomentazione è stata pertanto respinta in quanto non faceva riferimento alle risultanze della Commissione nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base.

    (15)

    Analogamente, nella sua analisi degli sviluppi successivi al PI (cfr. la sezione 2.2) la Commissione ha osservato di non aver riscontrato un nesso di causalità tra l'aumento dei costi di produzione e il persistere del pregiudizio. Al contrario, come spiegato al considerando (12), l'industria dell'Unione ha beneficiato dell'aumento della domanda e, in una certa misura, anche dei prezzi più elevati sul mercato. La Commissione ha inoltre osservato che, a prescindere dagli effetti dei costi di produzione e dei ritardi negli adeguamenti dei prezzi a seguito degli sviluppi del mercato nel periodo successivo al PI, la constatazione relativa al pregiudizio notevole causato dalle importazioni russe durante il PI è stata stabilita nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/1930 della Commissione sulla base delle informazioni relative al periodo compreso tra il 2017 e il giugno 2020 e non è stata trattata nel quadro dell'analisi degli elementi di cui all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base. Queste argomentazioni sono state pertanto respinte.

    (16)

    In seguito alla divulgazione delle informazioni alcune parti, tra cui produttori esportatori, importatori e utilizzatori, hanno sostenuto inoltre che la Commissione dovrebbe effettuare un'analisi prospettica per stabilire se "si sia riscontrata una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione" a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base. Analogamente, alcune parti hanno affermato altresì che la Commissione dovrebbe prendere in considerazione lo squilibrio tra offerta e domanda come ha fatto nel procedimento relativo alle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Cina.

    (17)

    Per quanto concerne l'analisi prospettica, la Commissione ha ricordato che l'analisi dei dati relativi al periodo successivo al PI ha permesso di concludere che l'industria dell'Unione ha continuato a subire un pregiudizio e che pertanto non ricorrevano le condizioni per una sospensione delle misure. Non vi erano dunque motivi per effettuare un'analisi prospettica volta a stabilire se a seguito della sospensione fosse probabile il riemergere del pregiudizio, dato che l'analisi ha dimostrato che l'industria dell'Unione ha continuato a subire un pregiudizio notevole durante il periodo successivo al PI. Allo stesso modo, considerato il persistere del pregiudizio per l'industria dell'Unione, è stata ritenuta ingiustificata l'analisi prospettica dello squilibrio tra offerta e domanda.

    (18)

    In seguito alla divulgazione delle informazioni il gruppo Segezha, un produttore esportatore, ha sostenuto altresì che la forma più giustificata che le misure possono assumere sarebbe quella di un dazio sotto forma di prezzo minimo all'importazione. La Commissione ha ricordato che l'analisi della forma delle misure esula dall'ambito di applicazione del presente procedimento e ha pertanto respinto tale argomentazione.

    (19)

    In seguito alla divulgazione delle informazioni la Syktyvkar Plywood Mill, un produttore esportatore russo incluso nel campione, ha sostenuto che nel documento di divulgazione la Commissione non ha inserito alcun riferimento alle informazioni fornite dalle parti interessate diverse dai produttori dell'UE. La Commissione ha ricordato di non essere tenuta a fare riferimento a tutte le osservazioni di tutte le parti interessate nel documento di divulgazione, dato che i motivi alla base delle conclusioni da essa raggiunte sono stati adeguatamente specificati e spiegati. La Commissione ha tuttavia osservato che, nel valutare una possibile sospensione a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base, sono state debitamente considerate ed esaminate tutte le comunicazioni e le osservazioni delle parti interessate.

    (20)

    In seguito alla divulgazione delle informazioni alcune parti interessate hanno sostenuto che l'istituzione di misure sarebbe contraria all'interesse dell'Unione. La Commissione ha ricordato che l'interesse dell'Unione relativamente all'istituzione di misure era già stato debitamente analizzato nel procedimento antidumping (in particolare ai considerando da 213 a 236 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1930, ove si è concluso che non vi erano fondati motivi per ritenere contraria all'interesse dell'Unione l'istituzione di misure sulle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia). Si ricorda inoltre che, a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base, l'analisi dell'interesse dell'Unione diventa pertinente solo se l'industria dell'Unione non subisce più alcun pregiudizio e purché a seguito della sospensione sia improbabile il riemergere del pregiudizio. Poiché dall'analisi degli sviluppi successivi al PI è emerso che l'industria dell'Unione ha continuato a subire un pregiudizio e che quindi non ricorrevano le condizioni per una sospensione, la Commissione non ha ritenuto necessario valutare l'interesse dell'Unione a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base.

    (21)

    In seguito alla divulgazione delle informazioni alcune parti interessate hanno sostenuto che la Commissione dovrebbe sospendere le misure definitive sui pannelli quadrati. In primo luogo la Commissione ha osservato che l'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base prevede la sospensione delle misure istituite sulle importazioni del prodotto in esame considerate nel loro insieme, e non di una parte di esse. La Commissione ha inoltre osservato che la richiesta di esclusione dei pannelli quadrati è stata trattata nel procedimento antidumping svoltosi in parallelo, che ha portato a respingere tale richiesta di esclusione (5). L'argomentazione è stata pertanto respinta.

    3.   CONCLUSIONE

    (22)

    Poiché dall'esame degli sviluppi successivi al PI è emerso che l'industria dell'Unione ha continuato a subire una situazione pregiudizievole, la Commissione non ha potuto riscontrare una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione e da dimostrare che sarebbe nell'interesse dell'Unione sospendere le misure a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base. La presente decisione non pregiudica il diritto della Commissione di adottare una decisione a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base, qualora le condizioni di mercato dovessero cambiare in futuro.

    (23)

    La Commissione ha pertanto deciso di non sospendere i dazi antidumping sulle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1930,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Non sono soddisfatte le condizioni necessarie per sospendere il dazio antidumping definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1930 sulle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia in conformità all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2021

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/940 della Commissione, del 10 giugno 2021, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia (GU L 205 dell'11.6.2021, pag. 47).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1930 della Commissione, dell'8 novembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia (GU L 394 del 9.11.2021, pag. 7) (il regolamento definitivo).

    (4)  Cfr. il considerando 203 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1930 (regolamento definitivo).

    (5)  Cfr. i considerando da 27 a 29 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1930 (regolamento definitivo).


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