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Document 32021D1968
Council Implementing Decision (EU) 2021/1968 of 9 November 2021 amending Implementing Decision (EU) 2015/2429 authorising Latvia to introduce a special measure derogating from point (a) of Article 26(1) and Articles 168 and 168a of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1968 del Consiglio del 9 novembre 2021 recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2015/2429 che autorizza la Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1968 del Consiglio del 9 novembre 2021 recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2015/2429 che autorizza la Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
ST/12807/2021/INIT
GU L 401 del 12.11.2021, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
12.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 401/1 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1968 DEL CONSIGLIO
del 9 novembre 2021
recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2015/2429 che autorizza la Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1, primo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE stabiliscono il diritto del soggetto passivo di detrarre l’imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi utilizzati ai fini di sue operazioni soggette a imposta. A norma dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, l’utilizzazione di un bene destinato all’impresa per l’uso privato del soggetto passivo o per l’uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa deve essere trattata quale prestazione di servizi a titolo oneroso. |
(2) |
La decisione di esecuzione (UE) 2015/2429 del Consiglio (2) ha autorizzato la Lettonia, fino al 31 dicembre 2018, a limitare al 50 % il diritto a detrarre l’IVA pagata sull’acquisto, sul leasing, sull’acquisto intracomunitario e sull’importazione di autovetture con un peso massimo autorizzato non superiore a 3 500 kg e con un massimo di otto posti a sedere oltre a quello del conducente, nonché sulle spese di manutenzione, di riparazione e di carburante per tali autovetture. L’autorizzazione esenta inoltre i soggetti passivi dal considerare l’uso non professionale di tali autovetture come una prestazione di servizi. |
(3) |
La decisione di esecuzione (UE) 2018/1921 del Consiglio (3) ha prorogato la validità della decisione di esecuzione (UE) 2015/2429 fino al 31 dicembre 2021. |
(4) |
Con lettera del 21 aprile 2021, la Lettonia ha chiesto alla Commissione l’autorizzazione a continuare ad applicare la misura speciale di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, al fine di limitare il diritto a detrazione sulle spese relative ad alcune autovetture non utilizzate esclusivamente a fini professionali («richiesta»). |
(5) |
A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso la domanda agli altri Stati membri con lettere del 10 giugno 2021. Con lettera del 14 giugno 2021 la Commissione ha comunicato alla Lettonia che disponeva di tutti i dati ritenuti necessari per valutare la richiesta. |
(6) |
Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della decisione di esecuzione (UE) 2015/2429, la Lettonia ha presentato una relazione che comprende un riesame della percentuale stabilita per la detrazione dell’IVA. In base alle informazioni attualmente disponibili, ossia l’esperienza in materia di audit fiscali e i dati statistici relativi all’uso privato delle autovetture, la Lettonia sostiene che il limite del 50 % è tuttora giustificato e appropriato. |
(7) |
Dato l’impatto positivo della misura speciale sull’onere amministrativo per i contribuenti e le autorità fiscali, semplificando la riscossione dell’IVA e evitando l’evasione fiscale dovuta a una contabilizzazione non corretta, la Lettonia dovrebbe essere autorizzata a continuare ad applicare la misura speciale. |
(8) |
La proroga di tale misura speciale di deroga dovrebbe essere limitata nel tempo per consentire di valutarne l’efficacia nonché l’adeguatezza della percentuale. |
(9) |
Qualora la Lettonia considerasse necessaria un’ulteriore proroga della misura speciale oltre il 2024, dovrebbe presentare entro il 31 marzo 2024 alla Commissione una relazione che comprenda un riesame della percentuale applicata, unitamente alla domanda di proroga. |
(10) |
La misura speciale di deroga avrà un’incidenza solo trascurabile sull’importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA. |
(11) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2015/2429, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 6 della decisione di esecuzione (UE) 2015/2429 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
1. La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016. Essa cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2024.
2. Eventuali richieste di proroga dell’autorizzazione prevista dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2024 e corredate di una relazione che comprende un riesame della percentuale di cui all’articolo 1.».
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.
Articolo 3
La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2021
Per il Consiglio
Il president
A. ŠIRCELJ
(1) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2015/2429 del Consiglio, del 10 dicembre 2015, che autorizza la Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 334 del 22.12.2015, pag. 15).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1921 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, recante modifica della decisione di esecuzione 2015/2429 che autorizza la Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 311 del 7.12.2018, pag. 36).