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Document 32021D1866
Council Decision (CFSP) 2021/1866 of 22 October 2021 amending Decision 2010/788/CFSP concerning restrictive measures against the Democratic Republic of the Congo
Decisione (PESC) 2021/1866 del Consiglio del 22 ottobre 2021 che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo
Decisione (PESC) 2021/1866 del Consiglio del 22 ottobre 2021 che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo
ST/12580/2021/INIT
GU L 377 del 25.10.2021, p. 33–33
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
25.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 377/33 |
DECISIONE (PESC) 2021/1866 DEL CONSIGLIO
del 22 ottobre 2021
che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2008/369/PESC (1),
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 20 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/788/PESC. |
(2) |
Il 29 giugno 2021 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione (‘UNSCR’) 2582 (2021) che modifica i criteri per la designazione delle persone e delle entità da assoggettare alle misure restrittive di cui ai paragrafi 9 e 11 dell’UNSCR 1807 (2008). |
(3) |
È necessaria un’ulteriore azione dell’Unione per attuare determinate misure. |
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/788/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2010/788/PESC, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i) |
la pianificazione, la direzione, il finanziamento o la partecipazione ad attacchi contro gli operatori della MONUSCO o il personale delle Nazioni Unite, compresi i membri del gruppo di esperti, o contro il personale medico o umanitario;». |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2021
Per il Consiglio
Il president
G. DOVŽAN