Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1844

Decisione (UE) 2021/1844 del Consiglio del 18 ottobre 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, in merito a una modifica del protocollo n. 3 del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

ST/11792/2021/INIT

GU L 373 del 21.10.2021, p. 91–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1844/oj

21.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 373/91


DECISIONE (UE) 2021/1844 DEL CONSIGLIO

del 18 ottobre 2021

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, in merito a una modifica del protocollo n. 3 del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra («accordo»), è stato concluso dall’Unione con la decisione 2002/357/CE, CECA (1) del Consiglio e della Commissione, ed è entrato in vigore il 1o maggio 2002.

(2)

L’accordo comprende il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («protocollo n. 3»). A norma dell’articolo 4 del protocollo n. 3, il Consiglio di associazione istituito dall’articolo 89 dell’accordo («Consiglio di associazione») può decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 3.

(3)

La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con la decisione 2013/94/UE del Consiglio (2) ed è entrata in vigore per l’Unione il 1o maggio 2012. Essa stabilisce le disposizioni sull’origine delle merci scambiate nell’ambito dei pertinenti accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della convenzione, che si applicano fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi bilaterali.

(4)

In seguito all’adozione della decisione (UE) 2020/2067 (3) del Consiglio, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio di associazione, relativamente alla modifica dell’accordo per sostituire il protocollo n. 3, il Consiglio di associazione ha adottato la decisione n. 1/2021 (4) per sostituire il protocollo n. 3 con un nuovo testo.

(5)

Il protocollo n. 3 contiene, da una parte, un riferimento dinamico alla convenzione,che la rende applicabile fra l’Unione e la Giordania, e dall’altra parte, le norme transitorie applicabili come serie alternativa di norme d’origine a quelle previste dalla vigente convenzione a decorrere dal 1o settembre 2021.

(6)

Nell’ambito del sostegno dell’Unione alla Giordania nel contesto della crisi dei rifugiati siriani, nel luglio 2016 l’Unione e la Giordania hanno convenuto di rendere temporaneamente più flessibili le norme di origine che si applicano alle esportazioni di prodotti giordani verso l’Unione nell’ambito dell’accordo.

(7)

Di conseguenza, il comitato di associazione UE-Giordania ha adottato la decisione n. 1/2016 (5) per modificare le disposizioni del protocollo n. 3 dell’accordo per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e per integrare l’elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché determinate categorie di prodotti, fabbricati nel territorio di Giordania e connessi alla creazione di posti di lavoro per i rifugiati siriani e la popolazione giordana, possano ottenere il carattere di prodotto originario.

(8)

Il comitato di associazione UE-Giordania ha adottato la decisione n. 1/2018 (6) èal fine di modificare le disposizioni del protocollo n. 3, rendendo più flessibili il regime delle norme di origine e prorogando la durata del regime stabilito dalla decisione n. 1/2016 fino al 31 dicembre 2030. La decisione n. 1/2016 è entrata in vigore il 4 dicembre 2018.

(9)

Affinché sia assicurata la continuità nell’applicazione della decisione n. 1/2016 e della decisione n. 1/2018, è necessario collegarle alle norme transitorie che applicabili dal 1o settembre 2021. Occorre pertanto adottare una decisione che modifichi il protocollo n. 3, aggiungendo allo stesso un’appendice B, affinché quanto disposto dalle decisioni n. 1/2016 e n. 1/2018 resti valido. Il Consiglio di associazione adotterà tale decisione di modifica. È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio di associazione per quanto riguarda la modifica del protocollo n. 3.

(10)

L’applicazione dell’appendice B al protocollo 3 dovrebbe essere accompagnata da obblighi adeguati di monitoraggio e comunicazione. Inoltre, dovrebbe essere possibile sospendere l’applicazione dell’appendice B al protocollo 3 qualora le condizioni per la sua applicazione non siano più soddisfatte o qualora siano soddisfatte le condizioni per l’istituzione di misure di salvaguardia.

(11)

Al fine di garantire la continuità nell’applicazione delle decisioni n. 1/2016 e n. 1/2018 comprese le deroghe ivi previste, e quindi consentire agli esportatori autorizzati di evitare di incorrere in perdite economiche ai sensi della decisione n. 1/2016, la decisione del Consiglio di associazione dovrebbe includere una clausola di retroattività.

(12)

La posizione dell’Unione in sede di Consiglio di associazione dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione del Consiglio di associazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, per quanto riguarda la modifica del protocollo n. 3, si basa sul progetto di decisione del Consiglio di associazione (7).

2.   Modifiche tecniche minori alla posizione di cui al paragrafo 1 possono essere concordate dai rappresentanti dell’Unione in sede di Consiglio di associazione senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2023.

Fatto a Lussemburgo, il 18 ottobre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decisione del Consiglio e della Commissione, del 26 marzo 2002, relativa alla conclusione dell’Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall’altra (GU L 129 del 15.5.2002, pag. 1).

(2)  Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3).

(3)  Decisione (UE) 2020/2067 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo, sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 37).

(4)  Decisione n. 1/2021 del Consiglio di associazione UE-Giordania, del 15 aprile 2021, che modifica l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall’altra, sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2021/742] (GU L 164 del 10.5.2021, pag. 1).

(5)  Decisione n. 1/2016 del comitato di associazione UE-Giordania, del 19 luglio 2016, che modifica le disposizioni del protocollo n. 3 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e l’elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché determinate categorie di prodotti, fabbricati in zone di sviluppo e aree industriali dedicate e connessi alla creazione di posti di lavoro per i rifugiati siriani e la popolazione giordana, possano ottenere il carattere di prodotto originario [2016/1436] (GU L 233 del 30.8.2016, pag. 6).

(6)  Decisione n. 1/2018 del comitato di associazione UE-Giordania, del 4 dicembre 2018, che modifica le disposizioni del protocollo n. 3 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e l’elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché determinate categorie di prodotti, fabbricati nel territorio del Regno hascemita di Giordania e connessi alla creazione di posti di lavoro per i rifugiati siriani e la popolazione giordana, possano ottenere il carattere di prodotto originario [2019/42] (GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 147).

(7)  Cfr. documento ST 11793/21 all’indirizzo seguente: http://register.consilium.europa.eu.


Top