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Document 32021D1442
Decision (EU) 2021/1442 of the European Central Bank of 3 August 2021 on delegation of the power to adopt decisions on internal models and on extension of deadlines (ECB/2021/38)
Decisione (UE) 2021/1442 della Banca centrale europea del 3 agosto 2021 sulla delega del potere di adottare decisioni relative ai modelli interni e relative alla proroga di termini (BCE/2021/38)
Decisione (UE) 2021/1442 della Banca centrale europea del 3 agosto 2021 sulla delega del potere di adottare decisioni relative ai modelli interni e relative alla proroga di termini (BCE/2021/38)
GU L 314 del 6.9.2021, p. 22–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
6.9.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 314/22 |
DECISIONE (UE) 2021/1442 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 3 agosto 2021
sulla delega del potere di adottare decisioni relative ai modelli interni e relative alla proroga di termini (BCE/2021/38)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1) e in particolare l'articolo 148, paragrafo 150,
visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (2), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, lettera e),
vista la decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, sul quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (BCE/2016/40) (3), e in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Nel quadro dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1024/2013, la Banca centrale europea (BCE) assolve il compito esclusivo di vigilare sugli enti creditizi, al fine di garantire l’applicazione coerente di standard di vigilanza elevati, di promuovere la stabilità finanziaria e di garantire parità di condizioni. |
(2) |
Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE, in quanto autorità competente per i soggetti vigilati significativi, è responsabile per la concessione ai soggetti vigilati significativi dell'autorizzazione preventiva alla proroga del termine per l'applicazione sequenziale del metodo basato sui rating interni per calcolare i requisiti dei fondi propri per il rischio di credito nelle diverse classi di esposizioni e unità operative, ai sensi dell'articolo 148 del regolamento (UE) n. 575/2013, a ritornare all’uso di metodi meno sofisticati ai sensi dell’articolo 149 del regolamento (UE) n. 575/2013, e a utilizzare in modo permanente il metodo standardizzato ai sensi dell’articolo 150 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
(3) |
Le decisioni di vigilanza della BCE possono contenere obblighi o requisiti che il destinatario deve rispettare entro un termine specifico, ove ciò sia necessario per assicurare la corretta attuazione della decisione o di altri requisiti. Su richiesta dei soggetti vigilati, la BCE può prorogare il termine per gli obblighi o per i requisiti mediante un’altra decisione di vigilanza, ove ciò sia ritenuto ragionevole. Inoltre, su richiesta dei candidati acquirenti, la BCE può prorogare il termine massimo per il perfezionamento della prevista acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio. |
(4) |
Alla BCE, in quanto autorità competente, si richiede di adottare ogni anno un numero notevole di decisioni sui modelli interni e di decisioni sulla proroga di termini. Al fine di agevolare il processo decisionale è necessaria una decisione di delega per l'adozione di tali decisioni. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha riconosciuto che la delega di poteri è necessaria per permettere a un'istituzione di adottare un numero considerevole di decisioni per assolvere ai propri compiti. Analogamente, essa ha riconosciuto che la necessità di assicurare la capacità di funzionamento degli organi decisionali corrisponde a un principio connaturato a tutti i sistemi istituzionali (4). |
(5) |
La delega di poteri decisionali dovrebbe essere limitata e proporzionata e l'ambito della delega dovrebbe essere chiaramente definito. |
(6) |
Il 24 giugno 2020 il Consiglio direttivo ha deciso di instaurare una cooperazione stretta tra la BCE e la Repubblica di Bulgaria (5) e tra la BCE e la Repubblica di Croazia (6). L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 dispone che, al fine di assolvere determinati compiti in relazione agli enti creditizi stabiliti in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro con il quale è stata instaurata una cooperazione stretta ai sensi di tale articolo, la BCE può impartire istruzioni all’autorità nazionale competente dello Stato membro interessato. È pertanto opportuno includere tali istruzioni tra gli atti che la BCE può adottare mediante delega ai capi delle unità operative in virtù delle pertinenti disposizioni della presente decisione. |
(7) |
La decisione (UE) 2017/933 (BCE/2016/40) precisa la procedura da osservare per l’adozione di decisioni di delega in materia di vigilanza e le persone alle quali possono essere delegati poteri decisionali. Tale decisione non incide sull’esercizio da parte della BCE dei propri compiti di vigilanza né pregiudica la competenza del Consiglio di vigilanza a proporre al Consiglio direttivo progetti di decisione completi. |
(8) |
Ove i criteri per l'adozione di una decisione delegata non siano soddisfatti, le decisioni dovrebbero essere adottate con procedura di non obiezione ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e dell'articolo 13 octies della decisione BCE/2004/2 della Banca centrale europea (7). Inoltre, la procedura di non obiezione dovrebbe essere utilizzata anche qualora i capi delle unità operative nutrano dubbi in merito al rispetto dei criteri di valutazione per le decisioni sui modelli interni o per le decisioni relative alla proroga di termini, a causa della complessità della valutazione o della delicatezza della questione, nonché qualora l'esito della pertinente valutazione incida direttamente su una o più di tali altre decisioni e, pertanto, sia opportuno che le decisioni siano prese in considerazione simultaneamente dallo stesso decisore al fine di evitare esiti contrastanti. |
(9) |
Le decisioni di vigilanza della BCE possono essere soggette a riesame amministrativo ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1024/2013 e come ulteriormente precisato nella decisione BCE/2014/16 della Banca centrale europea (8). In caso di riesame amministrativo, il Consiglio di vigilanza tiene conto del parere della Commissione amministrativa del riesame e sottopone un nuovo progetto di decisione al Consiglio direttivo per l'adozione con procedura di non obiezione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
(1) |
per «decisione sui modelli interni» si intende una decisione della BCE concernente l'autorizzazione preventiva alla proroga del termine per l'applicazione sequenziale del metodo basato sui rating interni per calcolare i requisiti dei fondi propri per il rischio di credito nelle diverse classi di esposizioni ai sensi dell’articolo 148 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, a ritornare all'uso di metodi meno sofisticati ai sensi dell’articolo 149 del regolamento (UE) n. 575/2013 e a utilizzare in modo permanente il metodo standardizzato ai sensi dell’articolo 150 del regolamento (UE) n. 575/2013; |
(2) |
per «metodo standardizzato» si intende il metodo di calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell’articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e f), del regolamento (UE) n. 575/2013 di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, di tale regolamento; |
(3) |
per «metodo basato sui rating interni» (metodo IRB) si intende il metodo di calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e f), del regolamento (UE) n. 575/2013 di cui alla parte tre, titolo II, capo 3, di tale regolamento; |
(4) |
per «coefficiente di capitale primario di classe 1», «coefficiente di capitale di classe 1» e «coefficiente di capitale totale» si intendono, rispettivamente, coefficiente di capitale primario di classe 1, coefficiente di capitale di classe 1 e coefficiente di capitale totale di cui all'articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013; |
(5) |
per «obbligo» si intende una disposizione accessoria a una decisione di vigilanza che impone al destinatario o ai destinatari di agire entro un termine al fine di garantire la corretta attuazione della decisione di vigilanza; |
(6) |
per «limitazione» si intende una disposizione accessoria a una decisione di vigilanza che limita o modifica l'uso consentito di un modello interno, anche imponendo fattori moltiplicativi più elevati o maggiorazioni del capitale; |
(7) |
per «decisione sulla proroga di termini» si intende una decisione della BCE che proroga a) il termine per adempiere agli obblighi o ai requisiti imposti dalla BCE in una decisione di vigilanza e b) il termine massimo per il perfezionamento della prevista acquisizione stabilito in una decisione sulle partecipazioni qualificate, così come tali decisioni sono definite all’articolo 1, punto 3), della decisione (UE) 2019/1376 della Banca centrale europea (BCE/2019/23) (9); |
(8) |
per «decisione delegata» si intende una decisione delegata secondo la definizione di cui al punto 4) dell’articolo 3 della decisione (UE) 2017/933 (BCE/2016/40); |
(9) |
per «capi delle unità operative» si intendono i capi delle unità operative della BCE ai quali è delegato il potere di adottare decisioni sui modelli interni o decisioni sulla proroga di termini; |
(10) |
per «procedura di non obiezione» si intende la procedura stabilita nell'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e ulteriormente precisata nell’articolo 13 octies della decisione BCE/2004/2; |
(11) |
per «decisione negativa» si intende una decisione che non concede, integralmente o parzialmente, l'autorizzazione o la proroga come richiesta dal soggetto vigilato significativo o dal candidato acquirente. Una decisione con disposizioni accessorie come condizioni, obblighi o limitazioni è da considerare una decisione negativa salvo che tali disposizioni accessorie (a) garantiscano che il soggetto vigilato risponda ai requisiti del pertinente diritto dell’Unione di cui all’articolo 3, paragrafo 4, all’articolo 4, paragrafo 2, all’articolo 5, paragrafo 2, e all’articolo 6, paragrafo 2, e siano state convenute per iscritto, oppure (b) si limitino a ribadire uno o più dei requisiti esistenti che il soggetto vigilato deve soddisfare ai sensi del diritto dell’Unione, ovvero richiedano informazioni in merito all’integrazione di uno o più di tali requisiti; |
(12) |
per «delicatezza» si intende una caratteristica o un fattore che può avere un impatto negativo sulla reputazione della BCE e/o sul funzionamento efficace e coerente del Meccanismo di vigilanza unico, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti casi: (a) il soggetto vigilato interessato è stato in precedenza o è al momento oggetto di severe misure di vigilanza, quali misure di intervento precoce; (b) il progetto di decisione, una volta adottato, costituirà un nuovo precedente che potrebbe vincolare la BCE in futuro; (c) il progetto di decisione, una volta adottato può attirare l’attenzione negativa dei mezzi di informazione o del pubblico; o (d) un’autorità nazionale competente che ha aderito alla cooperazione stretta con la BCE comunica alla BCE il proprio disaccordo in merito al progetto di decisione proposto; |
(13) |
per «soggetto vigilato significativo» si intende un soggetto vigilato significativo secondo la definizione di cui al punto 16) dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (10); |
(14) |
per «gruppo vigilato significativo» si intende un gruppo vigilato significativo secondo la definizione di cui al punto 22) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17); |
(15) |
per «decisione SREP» si intende la decisione adottata dalla BCE in base all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1024/2013 a seguito del processo di revisione e valutazione prudenziale nell’accezione di cui all'articolo 97 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (11); |
(16) |
per «guida della BCE» si intende un documento, adottato dal Consiglio direttivo su proposta del Consiglio di vigilanza, che è pubblicato sul sito Internet della BCE e che fornisce orientamenti sull’interpretazione dei requisiti giuridici adottata dalla BCE. |
(17) |
per «guida della BCE sui modelli interni» si intende un documento così intitolato e qualsiasi altro documento che fornisca indicazioni sull’interpretazione da parte della BCE dei requisiti giuridici applicabili alla valutazione dei modelli interni, adottato dal Consiglio direttivo su proposta del Consiglio di vigilanza che è pubblicato sul sito Internet della BCE. |
Articolo 2
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente decisione precisa i criteri per la delega dei poteri decisionali ai capi delle unità operative della BCE per l’adozione di decisioni sui modelli interni e di decisioni sulla proroga di termini.
2. La delega di poteri decisionali non pregiudica la valutazione prudenziale che deve essere effettuata ai fini dell’adozione di decisioni sui modelli interni e di decisioni sulla proroga di termini.
Articolo 3
Delega delle decisioni sui modelli interni e delle decisioni sulla proroga di termini
1. Ai sensi dell'articolo 4 della decisione (UE) 2017/933 (BCE/2016/40), il Consiglio direttivo delega ai capi delle unità operative designate dal Comitato esecutivo in conformità all’articolo 5 di tale decisione, il potere di adottare le seguenti decisioni relative a:
a) |
l'autorizzazione alla proroga del termine per l’applicazione sequenziale del metodo IRB ai sensi dell’articolo 148 del regolamento (UE) n. 575/2013; |
b) |
l’autorizzazione a ritornare all’uso di metodi meno sofisticati ai sensi dell'articolo 149 del regolamento (UE) n. 575/2013; |
c) |
l’autorizzazione all’utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato ai sensi dell'articolo 150 del regolamento (UE) n. 575/2013; |
d) |
la proroga di termini. |
2. La delega di poteri decisionali ai sensi del paragrafo 1 si applica:
a) |
all'adozione di decisioni di vigilanza da parte della BCE; |
b) |
all'adozione da parte della BCE di istruzioni impartite, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1024/2013, alle autorità nazionali competenti con le quali la BCE ha instaurato una cooperazione stretta. |
3. Una decisione sui modelli interni di cui al paragrafo 1 è adottata mediante una decisione delegata solo se sono soddisfatti i criteri per l'adozione di decisioni delegate di cui agli articoli 4, 5 e 6.
4. Una decisione sulla proroga di termini di cui al paragrafo 1 è adottata mediante una decisione delegata solo se sono soddisfatti i criteri per l'adozione di decisioni delegate di cui agli articoli 7 e 8.
5. Le decisioni sui modelli interni e sulla proroga di termini non possono essere adottate con decisione delegata qualora la complessità della valutazione o la delicatezza della questione richieda che le decisioni siano adottate con procedura di non obiezione. I capi delle unità operative sottopongono al Consiglio di vigilanza e al Consiglio direttivo, ai fini dell’adozione secondo la procedura di non obiezione, una decisione sui modelli interni o sulla proroga di termini che soddisfi i criteri per l'adozione delle decisioni delegate di cui agli articoli da 4 a 8, qualora la valutazione prudenziale relativa alla decisione sui modelli interni o sulla proroga del termine abbia un impatto diretto sulla valutazione prudenziale relativa a un'altra decisione che deve essere adottata con procedura di non obiezione.
6. Le decisioni negative sui modelli interni e le decisioni negative sulla proroga dei termini non possono essere adottate con decisione delegata.
Articolo 4
Criteri per l'adozione di decisioni delegate sull'autorizzazione preventiva a prorogare il termine per l’applicazione sequenziale del metodo IRB
1. Le decisioni che autorizzano la proroga del termine per l’applicazione sequenziale del metodo IRB sono assunte con decisione delegata se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:
a) |
la proroga è richiesta per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dal termine fissato nell'ultimo piano per l’applicazione sequenziale del metodo IRB per la pertinente classe di esposizioni, o unità operativa o per l’utilizzo di stime interne della perdita in caso di default o dei fattori di conversione di cui all’articolo 148 del regolamento (UE) n. 575/2013; |
b) |
il valore dell'esposizione e l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio delle esposizioni cui l’ente applica il metodo IRB, calcolato tenendo conto delle indicazioni per il calcolo di tali importi contenute nella guida della BCE sui modelli interni, sono e rimangono, in seguito alla decisione, superiori al 50 % del valore dell’esposizione totale e dell’importo totale dell'esposizione ponderato per il rischio a livello consolidato di un gruppo vigilato significativo o a livello individuale di un soggetto vigilato significativo, se tale soggetto vigilato significativo non fa parte di un gruppo vigilato significativo. |
2. La valutazione relativa alla proroga del termine per l'applicazione sequenziale del metodo IRB è effettuata in conformità all'articolo 148 del regolamento (UE) n. 575/2013 e delle norme tecniche di attuazione e regolamentazione adottate dalla Commissione europea, tenendo conto anche di eventuali guide della BCE applicabili o di documenti analoghi emessi dalla BCE, nonché degli orientamenti e dei progetti definitivi di norme tecniche di regolamentazione delle autorità europee di vigilanza.
Articolo 5
Criteri per l'adozione di decisioni delegate sull'autorizzazione preventiva a ritornare all’uso di metodi meno sofisticati
1. Le decisioni che autorizzano a ritornare all’uso di metodi meno sofisticati sono assunte con decisione delegata se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:
a) |
a seguito del ritorno all’uso di metodi meno sofisticati, si stima che i fondi propri del soggetto vigilato continuino a superare la somma dei requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 575/2013, dei fondi propri che devono essere detenuti a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1024/2013, del requisito combinato di riserva di capitale, quale definito all'articolo 128, punto (6), della direttiva 2013/36/UE, e degli gli orientamenti di capitale di secondo pilastro come fissati dall'ultima decisione SREP disponibile e se il coefficiente di capitale primario di classe 1 non diminuisce di oltre 50 punti base e il margine risultante sul requisito patrimoniale complessivo e sugli orientamenti di capitale di secondo pilastro come fissati dall’ultima decisione SREP non è inferiore a 50 punti base in termini di coefficiente di capitale primario di classe 1 a livello consolidato di un gruppo vigilato significativo o a livello individuale di un soggetto vigilato significativo, se tale soggetto significativo non fa parte di un gruppo vigilato significativo; |
b) |
a seguito del ritorno all’uso di metodi meno sofisticati, i requisiti di fondi propri non sono ridotti a livello consolidato di un gruppo vigilato significativo o a livello individuale di un soggetto vigilato significativo, se tale soggetto non fa parte di un gruppo vigilato significativo. |
2. Ove la richiesta di tornare all’uso di metodi meno sofisticati riguardi più di un sistema di rating, la decisione è assunta con decisione delegata se tutti i criteri di cui al paragrafo 1 sono soddisfatti in relazione a ciascun sistema di rating che rientra nell'ambito di applicazione della decisione.
3. La valutazione relativa al ritorno all’uso di metodi meno sofisticati è effettuata in conformità all'articolo 149 del regolamento (UE) n. 575/2013 e delle norme tecniche di attuazione e regolamentazione adottate dalla Commissione europea, tenendo conto altresì di eventuali guide della BCE applicabili o di documenti analoghi emessi dalla BCE, nonché degli orientamenti e dei progetti definitivi di norme tecniche di regolamentazione delle autorità europee di vigilanza.
Articolo 6
Criteri per l’adozione di decisioni delegate sull'autorizzazione preventiva all’utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato
1. Le decisioni che autorizzano l’utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato sono assunte con decisione delegata se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:
a) |
a seguito della decisione sull’utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato, il valore dell’esposizione e l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio delle esposizioni alle quali l’ente applica il metodo IRB, calcolato tenendo conto delle indicazioni contenute nella guida della BCE sui modelli interni, sono pari o superiori al 50 % del valore complessivo dell’esposizione e dell'importo complessivo dell’esposizione ponderato per il rischio a livello consolidato di un gruppo vigilato significativo o a livello individuale di un soggetto vigilato significativo, se tale soggetto vigilato significativo non fa parte di un gruppo vigilato significativo; |
b) |
a seguito della decisione sull'utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato, l'aumento del valore dell'esposizione e degli importi delle esposizioni ponderate per il rischio coperte dal metodo standardizzato non supera il 20% del valore dell’esposizione totale e dell’importo totale dell'esposizione ponderato per il rischio a livello consolidato di un gruppo vigilato significativo o a un livello individuale di un soggetto vigilato significativo, se tale soggetto vigilato significativo non fa parte di un gruppo vigilato significativo. |
2. La valutazione relativa all’utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato è effettuata in conformità all'articolo 150 del regolamento (UE) n. 575/2013 e delle norme tecniche di attuazione e regolamentazione adottate dalla Commissione europea, tenendo conto altresì di eventuali guide della BCE applicabili o di documenti analoghi emessi dalla BCE, nonché degli orientamenti e dei progetti definitivi di norme tecniche di regolamentazione delle autorità europee di vigilanza.
Articolo 7
Criteri per l’adozione di decisioni delegate sulla proroga dei termini per gli obblighi e per i requisiti imposti in una precedente decisione di vigilanza della BCE
1. Le decisioni sulla proroga di termini per gli obblighi e per i requisiti imposti in una precedente decisione di vigilanza della BCE sono assunte con decisione delegata se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:
a) |
il soggetto vigilato richiede la proroga del termine e la richiesta è presentata alla BCE almeno 30 giorni prima della scadenza del termine; |
b) |
la proroga non supera la durata del periodo precedente al termine iniziale e non supera i 12 mesi; |
c) |
la proroga non incide negativamente sui diritti del soggetto vigilato. |
2. In deroga al paragrafo 1, le decisioni sulla proroga di termini non sono assunte con decisione delegata se si applica una delle seguenti circostanze:
a) |
la proroga comporta una modifica della portata originaria dell'obbligo o del requisito in una precedente decisione di vigilanza della BCE, o nella valutazione soggiacente in base alla quale è stata adottata tale precedente decisione; |
b) |
la proroga riguarda un termine che è già stato prorogato; |
c) |
la proroga è richiesta da un ente creditizio il cui punteggio per la governance, come attribuito nell'ultima decisione SREP disponibile, è pari a 4; |
d) |
la proroga è richiesta da un ente creditizio il cui margine di fondi propri al di sopra degli orientamenti di capitale di secondo pilastro stabiliti nell'ultima decisione SREP disponibile è inferiore a 100 punti base in termini di coefficiente di capitale primario di classe 1; |
e) |
la proroga è richiesta da un ente creditizio nei confronti del quale, nel corso dei tre anni precedenti, sono state rivolte le misure di intervento precoce di cui all'articolo 27 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12); |
f) |
la proroga non è consentita ai sensi della normativa applicabile. |
3. La valutazione delle richieste di proroga dei termini è effettuata verificando: (a) se la proroga sia ragionevole, tenuto conto della giustificazione della richiesta di proroga addotta dall'ente creditizio, e (b) se la proroga comprometta l'effettiva attuazione della misura di vigilanza.
Articolo 8
Criteri per l’adozione di decisioni delegate sulla proroga del termine massimo per il perfezionamento della prevista acquisizione
1. Le decisioni relative alla proroga del termine massimo per il perfezionamento della prevista acquisizione fissato nelle decisioni sulle partecipazioni qualificate sono assunte con decisione delegata se la proroga è concessa per un termine massimo di 12 mesi dalla data di scadenza del termine iniziale per il perfezionamento della prevista acquisizione.
2. In deroga al paragrafo 1, le decisioni sulla proroga del termine massimo di cui sopra non sono assunte con decisione delegata se si applica una delle seguenti circostanze:
a) |
la proroga comporta una modifica della portata iniziale della decisione sulla partecipazione qualificata o della valutazione soggiacente sulla quale si tale decisione era basata; |
b) |
il termine massimo è già stato prorogato; |
c) |
il candidato acquirente o la società bersaglio è un ente creditizio il cui punteggio per la governance attribuito nell'ultima decisione SREP disponibile è pari a 4; |
d) |
il candidato acquirente o la società bersaglio è un ente creditizio il cui margine di fondi propri al di sopra degli orientamenti di capitale di secondo pilastro stabiliti nell'ultima decisione SREP disponibile è inferiore a 100 punti base in termini di coefficiente di capitale primario di classe 1; |
e) |
il candidato acquirente o la società bersaglio è un ente creditizio nei confronti del quale nel corso dei tre anni precedenti sono state rivolte le misure di intervento precoce di cui all’articolo 27 della direttiva 2014/59/UE. |
3. La valutazione delle richieste di proroga del termine massimo di cui sopra è effettuata verificando a) se la proroga sia ragionevole, tenuto conto della giustificazione della richiesta di proroga addotta dal candidato acquirente, e b) se la proroga comprometta l'effettiva attuazione della misura di vigilanza.
Articolo 9
Disposizione transitoria
La presente decisione non si applica nel caso in cui la domanda di decisione sui modelli interni o di proroga di un termine sia stata presentata alla BCE prima dell’entrata in vigore della presente decisione.
Articolo 10
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 3 agosto 2021.
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
(1) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
(2) GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.
(3) GU L 141 del 1.6.2017, pag. 14.
(4) Sentenza della Corte di giustizia del 23 settembre 1986, AKZO Chemie BV ed AKZO Chemie UK Ltd/ Commissione delle Comunità europee (C-5/85, EU:C:1986:328, punto 37), e sentenza della Corte di giustizia del 26 maggio 2005, Carmine Salvatore Tralli/Banca centrale europea (causa C--301/02 P, EU:C:2005:306, punto 59).
(5) Decisione (UE) 2020/1015 della Banca centrale europea, del 24 giugno 2020, sull’instaurazione di una cooperazione stretta tra la Banca centrale europea e la Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria) (BCE/2020/30) (GU L 224I del 13.7.2020, pag. 1).
(6) Decisione (UE) 2020/1016 della Banca centrale europea, del 24 giugno 2020, sull’instaurazione di una cooperazione stretta tra la Banca centrale europea e la Hrvatska narodna banka (BCE/2020/31) (GU L 224I del 13.7.2020, pag. 4).
(7) Decisione BCE/2004/2 della Banca centrale europea, del 19 febbraio 2004 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea, (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33).
(8) Decisione BCE/2014/16 della Banca centrale europea, del 14 aprile 2014, relativa all’istituzione di una Commissione amministrativa del riesame e alle relative norme di funzionamento (GU L 175 del 14.6.2014, pag. 47).
(9) Decisione (UE) 2019/1376 della Banca centrale europea, del 23 luglio 2019, sulla delega del potere di adottare decisioni concernenti il rilascio del passaporto, l'acquisizione di partecipazioni qualificate e la revoca di autorizzazioni degli enti creditizi (BCE/2019/23) (GU L 224 del 28.8.2019, pag. 1).
(10) Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull’MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).
(11) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(12) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).