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Document 32021D1014

Decisione (PESC) 2021/1014 del Consiglio del 21 giugno 2021 che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

ST/9754/2021/INIT

GU L 222 del 22.6.2021, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1014/oj

22.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 222/38


DECISIONE (PESC) 2021/1014 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 2021

che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1333 (1) concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia.

(2)

Il 16 aprile 2021 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) ha adottato la risoluzione 2571 (2021). L’UNSC ha ricordato la risoluzione 2174 (2014) nella quale stabiliva che le misure di cui alla risoluzione 1970 (2011) si applicano anche alle persone e alle entità che intraprendono o sostengono atti diversi da quelli specificati nella risoluzione 1970 (2011) dell’UNSC che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, od ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della sua transizione politica. Ha altresì sottolineato che tra tali atti può essere annoverato anche l’atto di ostacolare o pregiudicare le elezioni previste nella tabella di marcia adottata dal forum di dialogo politico libico.

(3)

Sulla scorta di una valutazione della situazione in Libia, anche in relazione alle elezioni previste nella tabella di marcia adottata dal forum di dialogo politico libico, il Consiglio ritiene necessario chiarire che i criteri per imporre misure restrittive riguardano anche le persone fisiche o giuridiche e le entità che ostacolano o pregiudicano tali elezioni.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2015/1333,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2015/1333 è così modificata:

1)

all’articolo 8, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

che intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, od ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della sua transizione politica, anche:

i)

tramite la pianificazione, direzione o esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o di atti che costituiscono abusi dei diritti umani in Libia;

ii)

tramite attacchi contro qualsiasi aeroporto, stazione o porto marittimo in Libia o contro un ente statale o un’installazione libici o contro qualsiasi missione estera in Libia;

iii)

tramite la fornitura di sostegno a gruppi armati o a reti criminali, mediante lo sfruttamento illecito di petrolio greggio o di altre risorse naturali in Libia;

iv)

tramite minacce o coercizioni nei confronti delle istituzioni finanziarie statali e della Libyan National Oil Company, o azioni che possono comportare o determinare la distrazione di fondi pubblici libici;

v)

tramite violazioni o aiuto nell’elusione delle disposizioni relative all’embargo sulle armi nei confronti della Libia di cui all’UNSCR 1970 (2011) e all’articolo 1 della presente decisione;

vi)

ostacolando o pregiudicando le elezioni previste nella tabella di marcia adottata dal forum di dialogo politico libico;

vii)

tramite l’azione per conto o a nome o sotto la direzione di persone o entità inserite nell’elenco;»;

2)

all’articolo 9, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

che intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, od ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della sua transizione politica, anche:

i)

tramite la pianificazione, direzione o esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o di atti che costituiscono abusi dei diritti umani in Libia;

ii)

tramite attacchi contro qualsiasi aeroporto, stazione o porto marittimo in Libia o contro un ente statale o un’installazione libici o contro qualsiasi missione estera in Libia;

iii)

tramite la fornitura di sostegno a gruppi armati o a reti criminali, mediante lo sfruttamento illecito di petrolio greggio o di altre risorse naturali in Libia;

iv)

tramite minacce o coercizioni nei confronti delle istituzioni finanziarie statali e della Libyan National Oil Company, o azioni che possono comportare o determinare la distrazione di fondi pubblici libici;

v)

tramite violazioni o aiuto nell’elusione delle disposizioni relative all’embargo sulle armi nei confronti della Libia di cui all’UNSCR 1970 (2011) e all’articolo 1 della presente decisione;

vi)

ostacolando o pregiudicando le elezioni previste nella tabella di marcia adottata dal forum di dialogo politico libico;

vii)

tramite l’azione per conto o a nome o sotto la direzione di persone o entità inserite nell’elenco;».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 21 giugno 2021.

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (GU L 206 dell’1.8.2015, pag. 34).


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