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Document 32021D0443

    Decisione (UE) 2021/443 del Consiglio del 18 febbraio 2021 sulla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio di partenariato istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, riguardo alla data in cui deve cessare l’applicazione provvisoria ai sensi di detto accordo

    ST/6080/2021/INIT

    GU L 85 del 12.3.2021, p. 198–200 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/443/oj

    12.3.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 85/198


    DECISIONE (UE) 2021/443 DEL CONSIGLIO

    del 18 febbraio 2021

    sulla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio di partenariato istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, riguardo alla data in cui deve cessare l’applicazione provvisoria ai sensi di detto accordo

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 29 dicembre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/2252 (1), relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione a titolo provvisorio dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (2) («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), e dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (3) («accordo sulla sicurezza delle informazioni») (congiuntamente «accordi»).

    (2)

    L’accordo sulla sicurezza delle informazioni è un accordo integrativo dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, intrinsecamente collegato a quest’ultimo in particolare per quanto riguarda le date di entrata in applicazione e di risoluzione.

    (3)

    A norma dell’articolo 12, paragrafo 1, della decisione (UE) 2020/2252, e come convenuto dalle parti al paragrafo 2 dell’articolo FINPROV.11 [Entrata in vigore e applicazione provvisoria] dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, gli accordi si applicano in via provvisoria a decorrere dall’1 gennaio 2021, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la loro entrata in vigore.

    (4)

    A norma del paragrafo 2 dell’articolo FINPROV.11 [Entrata in vigore e applicazione provvisoria] dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l’applicazione provvisoria deve cessare alla data anteriore fra le date seguenti: a) il 28 febbraio 2021 o altra data stabilita dal consiglio di partenariato istituito a norma dell’articolo INST.1 [Consiglio di partenariato] dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione («consiglio di partenariato»); o b) il primo giorno del mese successivo a quello in cui le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento dei rispettivi obblighi e adempimenti interni per stabilire il consenso a essere vincolate.

    (5)

    Considerato il tempo necessario al Parlamento europeo e al Consiglio per esaminare adeguatamente i testi degli accordi in tutte le 24 lingue facenti fede, l’Unione non sarà in grado di concludere l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione entro il 28 febbraio 2021.

    (6)

    Pertanto il consiglio di partenariato dovrebbe stabilire una data successiva per la cessazione dell’applicazione provvisoria, tenuto conto della data in cui tutte le 24 versioni linguistiche degli accordi saranno state rivedute e dichiarate facenti fede e definitive. In considerazione della data prevista per la disponibilità di tali versioni facenti fede e definitive degli accordi, il consiglio di partenariato dovrebbe fissare stabilire al 30 aprile 2021 la data di cessazione dell’applicazione provvisoria.

    (7)

    È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio di partenariato.

    (8)

    Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che essa entri in vigore il giorno dell’adozione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio di partenariato istituito dall’articolo INST.1 [Consiglio di partenariato] dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione riguardo a una decisione da adottare a norma del paragrafo 2 , lettera a), dell’articolo FINPROV.11 [Entrata in vigore e applicazione provvisoria] dello stesso accordo si basa sul progetto di decisione del consiglio di partenariato accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    La decisione del consiglio di partenariato è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2021

    Per il Consiglio

    Il presidente

    A. P. ZACARIAS


    (1)  Decisione (UE) 2020/2252 del Consiglio, del 29 dicembre 2020, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione a titolo provvisorio dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, e dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 444 del 31.12.2020, pag. 2).

    (2)  Il testo dell’accordo è pubblicato nella GU L 444 del 31.12.2020, pag. 14.

    (3)  Il testo dell’accordo è pubblicato nella GU L 444 del 31.12.2020, pag. 1463.


    PROGETTO

    DECISIONE N. 1/2021 DEL CONSIGLIO DI PARTENARIATO ISTITUITO DALL’ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L’UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALL’ALTRA

    del ...

    relativa alla data in cui deve cessare l’applicazione provvisoria ai sensi dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione

    IL CONSIGLIO DI PARTENARIATO,

    visto l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, in particolare il paragrafo 2, lettera a), dell’articolo FINPROV.11 [Entrata in vigore e applicazione provvisoria],

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma del paragrafo 2 dell’articolo FINPROV.11 [Entrata in vigore e applicazione provvisoria] dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (1) («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), le parti hanno convenuto di applicare a titolo provvisorio l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione a decorrere dall’1 gennaio 2021, a condizione che prima di tale data si siano notificate l’avvenuto espletamento dei rispettivi obblighi e adempimenti interni necessari per l’applicazione provvisoria. L’applicazione provvisoria è destinata a cessare alla data anteriore fra le date seguenti: il 28 febbraio 2021 o altra data stabilita dal consiglio di partenariato; o il primo giorno del mese successivo a quello in cui le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento dei rispettivi obblighi e adempimenti interni per stabilire il consenso a essere vincolate.

    (2)

    Poiché, a causa degli adempimenti interni, l’Unione europea non sarà in grado di concludere l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione entro il 28 febbraio 2021, il consiglio di partenariato dovrebbe stabilire al 30 aprile 2021 la data in cui deve cessare l’applicazione provvisoria a norma del paragrafo 2, lettera a), dell’articolo FINPROV.11 [Entrata in vigore e applicazione provvisoria] dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La data in cui deve cessare l’applicazione provvisoria a norma del paragrafo 2, lettera a), dell’articolo FINPROV.11 [Entrata in vigore e applicazione provvisoria] dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è il 30 aprile 2021.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a ...,

    Per il consiglio di partenariato

    I copresidenti


    (1)  Il testo dell’accordo è pubblicato nella GU UE L 444 del 31.12.2020, pag. 14.


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