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Document 32020R2003
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2003 of 7 December 2020 amending Council Regulation (EC) No 1210/2003 concerning certain specific restrictions on economic and financial relations with Iraq
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2003 della Commissione del 7 dicembre 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2003 della Commissione del 7 dicembre 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq
C/2020/8921
GU L 412 del 8.12.2020, p. 29–30
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
8.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 412/29 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2003 DELLA COMMISSIONE
del 7 dicembre 2020
che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996 (1), in particolare l’articolo 11, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca gli enti pubblici, le entità giuridiche e le agenzie, le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità dell’ex governo iracheno a cui si applica, a norma di detto regolamento, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell’Iraq il 22 maggio 2003. |
(2) |
L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca le persone fisiche e giuridiche, gli organismi o le entità associati al regime dell’ex presidente Saddam Hussein a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche e il divieto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche. |
(3) |
Il 1o dicembre 2020 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare una persona e undici entità dall’elenco delle persone o delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1210/2003, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 sono modificati come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2020
Per la Commissione
A nome della presidente
Direttore generale
Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell’Unione dei mercati dei capitali
ALLEGATO
Gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 sono così modificati:
1) |
nell’allegato III sono soppresse le seguenti voci:
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2) |
nell’allegato IV è soppressa la seguente voce:
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