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Document 32020R1785
Council Regulation (EU) 2020/1785 of 16 November 2020 opening and providing for the administration of autonomous Union tariff quotas for imports of certain fishery products into the Canary Islands from 2021 to 2027
Regolamento (UE) 2020/1785 del Consiglio del 16 novembre 2020 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per le importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie dal 2021 al 2027
Regolamento (UE) 2020/1785 del Consiglio del 16 novembre 2020 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per le importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie dal 2021 al 2027
GU L 403 del 1.12.2020, p. 1–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
1.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 403/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2020/1785 DEL CONSIGLIO
del 16 novembre 2020
recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per le importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie dal 2021 al 2027
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 349,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
previa consultazione del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1) |
La particolare posizione geografica delle Isole Canarie rispetto alle fonti di approvvigionamento di taluni prodotti della pesca essenziali per il consumo interno comporta costi aggiuntivi per il settore. È possibile ovviare a tale svantaggio naturale derivante dall’insularità, dalla lontananza e dall’ultraperifericità delle Isole Canarie, come riconosciuto dall’articolo 349 del trattato, anche sospendendo temporaneamente i dazi doganali sulle importazioni dei prodotti in questione provenienti da paesi terzi nell’ambito di contingenti tariffari dell’Unione di volume adeguato. |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 1412/2013 del Consiglio (2) ha aperto e fissato le modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per le importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. |
(3) |
Nel luglio 2019 la Commissione ha presentato al Consiglio un esame dell’impatto delle misure, proponendo opzioni per il periodo successivo al 31 dicembre 2020. |
(4) |
L’esame ha mostrato che il tasso di utilizzo dei contingenti 09.2997 e 09.2651 era significativo. Nell’ambito del contingente 09.2651, il codice CN 0308 non è stato utilizzato. |
(5) |
L’apertura di contingenti tariffari simili a quelli stabiliti nel regolamento (UE) n. 1412/2013 per taluni prodotti della pesca è giustificata, in quanto coprirebbe il fabbisogno del mercato interno delle Isole Canarie facendo anche in modo che i flussi delle importazioni in esenzione da dazi destinate all’Unione risultino prevedibili e chiaramente identificabili. |
(6) |
Pertanto, nell’intento di offrire una prospettiva a lungo termine agli operatori economici che consenta loro di raggiungere un livello di attività in grado di stabilizzare il contesto economico e sociale nelle Isole Canarie, è opportuno prorogare per un periodo supplementare il contingente tariffario autonomo dei dazi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti secondo quanto indicato all’allegato del regolamento. |
(7) |
Onde evitare di compromettere l’integrità e la coerenza del mercato interno, è opportuno adottare misure atte a garantire che i prodotti della pesca per i quali è concessa una sospensione siano destinati esclusivamente al mercato interno delle Isole Canarie. |
(8) |
È opportuno adottare misure volte a garantire che la Commissione sia periodicamente informata sul volume delle importazioni in questione, affinché possa adottare i provvedimenti eventualmente necessari per impedire qualsiasi movimento speculativo o deviazione degli scambi. |
(9) |
È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione del presente regolamento che le consentano di revocare in via temporanea la sospensione in caso di deviazioni degli scambi. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). È opportuno che la decisione definitiva riguardo al mantenimento o alla revoca della sospensione sia ad ogni modo essere adottata dal Consiglio conformemente all’articolo 349 del trattato entro il periodo per il quale la sospensione è revocata a titolo temporaneo dalla Commissione. |
(10) |
Le misure previste dal presente regolamento dovrebbero garantire la continuità successivamente alla cessazione degli effetti del del regolamento (UE) n. 1412/2013. Pertanto, è opportuno applicare le misure previste dal presente regolamento dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027, i dazi della tariffa doganale comune applicabili alle importazioni nelle Isole Canarie dei prodotti della pesca elencati nell’allegato del presente regolamento sono sospesi completamente per il quantitativo indicato nell’allegato stesso.
2. La sospensione di cui al paragrafo 1 è concessa unicamente per i prodotti destinati al mercato interno delle Isole Canarie. Essa si applica soltanto ai prodotti della pesca scaricati da una nave o da un aeromobile prima che la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica sia presentata alle autorità doganali nelle Isole Canarie.
Articolo 2
I contingenti tariffari di cui all’articolo 1 del presente regolamento sono gestiti in conformità degli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (4).
Articolo 3
Entro il 30 giugno 2026, le competenti autorità spagnole presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione delle misure di cui all’articolo 1. La Commissione esamina l’impatto di tali misure e, tenuto conto di quanto constatato nella relazione, presenta al Consiglio eventuali proposte per il periodo successivo al 2027.
Articolo 4
1. Se ha motivo di ritenere che le sospensioni introdotte dal presente regolamento abbiano provocato deviazioni degli scambi per un prodotto specifico, la Commissione può adottare atti di esecuzione che revochino in via temporanea la sospensione per un periodo non superiore a 12 mesi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 5, paragrafo 2.
I dazi all’importazione per i prodotti per i quali la sospensione è stata revocata in via temporanea sono coperti da una garanzia, cui è subordinata l’immissione in libera pratica dei prodotti in questione nelle Isole Canarie.
2. Entro il periodo massimo di cui al paragrafo 1, il Consiglio adotta una decisione definitiva conformemente all’articolo 349 del trattato in merito alla necessità di mantenere o revocare la sospensione di cui al paragrafo 1 a titolo definitivo. In caso di revoca definitiva, l’importo dei dazi assicurato tramite garanzia è riscosso a titolo definitivo.
3. Se entro il periodo massimo di dodici mesi non è stata adottata alcuna decisione definitiva in conformità del paragrafo 2, le garanzie sono svincolate.
Articolo 5
1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall’articolo 285 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 6
La Commissione e le autorità doganali degli Stati membri operano in stretta collaborazione per garantire l’adeguata gestione e il controllo dell’applicazione del presente regolamento.
Articolo 7
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2020
Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH
(1) Parere del 29 ottobre 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale)
(2) Regolamento (UE) n. 1412/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per le importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie dal 2014 al 2020 (GU L 353 del 28.12.2013, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).
(5) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
ALLEGATO
Numero d’ordine |
Codice NC |
Designazione |
Quantitativo annuale del contingente (t) |
Dazio contingentale |
09.2997 |
0303 |
Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304 |
15 000 |
0 % |
|
0304 |
Filetti di pesci e altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati |
0 % |
|
09.2651 |
0306 |
Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l’affumicatura; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di crostacei, atti all’alimentazione umana |
15 000 |
0 % |
|
0307 |
Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; molluschi affumicati, anche separati dalla loro conchiglia, anche cotti prima o durante l’affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di molluschi, atti all’alimentazione umana |
0 % |