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Document 32020R1534

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1534 della Commissione del 21 ottobre 2020 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

C/2020/7114

GU L 351 del 22.10.2020, p. 2–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/09/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1534/oj

22.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 351/2


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1534 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2020

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

previa consultazione degli Stati membri,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure in vigore

(1)

Il Consiglio, mediante il regolamento (CE) n. 1355/2008 (2), ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati originari della Repubblica popolare cinese («RPC»). Le misure hanno assunto la forma di un dazio specifico per società compreso tra 361,4 EUR/tonnellata e 531,2 EUR/tonnellata di peso netto del prodotto.

(2)

Tali misure sono state annullate dalla Corte di giustizia dell’Unione europea il 22 marzo 2012 (3), ma sono state nuovamente istituite il 18 febbraio 2013 dal regolamento di esecuzione (UE) n. 158/2013 del Consiglio (4).

(3)

A seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure sono state mantenute dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1313/2014 della Commissione (5).

1.2.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(4)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure in vigore (6), la Federación Nacional de Asociaciones de Transformados Vegetales y Alimentos Procesados («Fenaval» o «il richiedente»), per conto di produttori che rappresentano il 100 % della produzione totale dell’Unione di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.), ha chiesto l’apertura di un riesame in previsione della scadenza. La Fenaval ha argomentato che la scadenza delle misure implicherebbe il rischio di persistenza del dumping e di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

(5)

Il 10 dicembre 2019, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (7) («l’avviso di apertura»), la Commissione ha annunciato l’apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure in vigore, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

1.3.   Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

(6)

L’inchiesta sulla persistenza o sulla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2018 e il 30 settembre 2019 (il «periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2015 e il 30 settembre 2019 («il periodo in esame»).

1.4.   Parti interessate

(7)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a partecipare all’inchiesta. In particolare, ha contattato i richiedenti, i produttori esportatori noti della RPC, gli importatori indipendenti noti dell’Unione e le autorità della RPC.

(8)

Tutte le parti interessate sono state invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova entro i termini fissati nell’avviso di apertura. Alle parti interessate è stata altresì concessa la possibilità di chiedere un’audizione con i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.5.   Campionamento

(9)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

1.5.1.   Campionamento dei produttori esportatori nella RPC

(10)

Il richiedente ha presentato un elenco di 33 esportatori/produttori cinesi del prodotto in esame (8). Pertanto, in considerazione del numero evidentemente elevato di esportatori/produttori della RPC, nell’avviso di apertura la Commissione ha previsto il campionamento.

(11)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tutti i produttori esportatori noti della RPC di fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. Ha inoltre chiesto alla missione della RPC presso l’Unione di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta.

(12)

Cinque produttori o gruppi di produttori della RPC hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito a essere inclusi nel campione. Dato il numero elevato di esportatori/produttori noti del prodotto oggetto del riesame nella RPC, il livello di collaborazione è stato considerato basso.

(13)

Conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di un produttore e di due gruppi di produttori con il massimo volume di capacità e di esportazioni verso l’Unione europea. I due gruppi di società selezionati hanno venduto quantità significative anche sul mercato interno della RPC. Tale campione rappresentava il 69 % del volume dichiarato esportato nell’Unione europea nel periodo compreso tra il 1o ottobre 2018 e il 30 settembre 2019. Il questionario degli esportatori è stato reso disponibile online (9) il giorno dell’apertura dell’inchiesta e il link al sito web è stato inviato a tutte le parti interessate. Le società incluse nel campione disponevano di 30 giorni per rispondere al questionario.

(14)

Tuttavia, un gruppo e un produttore inclusi nel campione hanno deciso di ritirare la loro offerta di collaborazione. Pertanto, la Commissione ha deciso di continuare l’inchiesta sulla base delle altre società che hanno collaborato (due società e un gruppo di società). Subito dopo essere stati informati dalla Commissione che tutte le società esportatrici che hanno collaborato dovevano compilare il questionario per i produttori esportatori, due produttori esportatori hanno ritirato la loro offerta di collaborazione. Un solo gruppo di produttori esportatori ha fornito le informazioni richieste. Questo gruppo rappresenta circa il [45 % - 65 %] di tutte le esportazioni dalla RPC verso l’Unione.

1.5.2.   Campionamento degli importatori indipendenti

(15)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, tutti gli importatori/i distributori noti sono stati invitati a compilare il modulo di campionamento allegato all’avviso di apertura.

(16)

Soltanto quattro importatori hanno risposto al modulo di campionamento, pertanto il campionamento non è stato ritenuto necessario.

1.6.   Questionari e visite di verifica

(17)

La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («il governo della RPC») un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. I questionari per i produttori, gli importatori, gli utilizzatori e i produttori esportatori dell’Unione nella RPC sono stati resi disponibili online (10) il giorno dell’apertura dell’inchiesta.

(18)

La Commissione ha ricevuto risposte al questionario dai due produttori dell’Unione, da tredici fornitori di materie prime e da un produttore esportatore della RPC. Un importatore e un utilizzatore hanno presentato risposte incomplete al questionario. Il governo della RPC non ha risposto al questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative nella RPC.

(19)

A causa delle misure di blocco e delle restrizioni ai viaggi dovute all’epidemia di COVID-19 in tutto il mondo e all’interno dell’Unione, le visite di verifica programmate a norma dell’articolo 16 del regolamento di base non sono state effettuate presso le sedi delle seguenti persone giuridiche.

Produttori dell’Unione:

Agricultura y Conservas SA, Algemesí (Valencia), Spagna

Industrias Videca SA, Villanueva de Castellón (Valencia), Spagna

Produttori esportatori della RPC e operatori commerciali collegati:

Zhejiang Taizhou Yiguan Food Co., Ltd e la sua società collegata Zhejiang Merry LIFE Food Co., Ltd («il gruppo di produttori esportatori che ha collaborato» o «gruppo Yiguan»)

(20)

Poiché non è stato possibile effettuare visite di verifica in loco presso le sedi delle suddette società a causa dell’epidemia di COVID-19, la Commissione ha esaminato le informazioni adeguatamente presentate dalle parti (come le risposte al questionario o le risposte a lettere di richiamo) in linea con la comunicazione del 16 marzo 2020 sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (11).

(21)

La Commissione ha sottoposto a controlli incrociati a distanza tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l’interesse dell’Unione. La Commissione ha effettuato controlli incrociati a distanza dei due produttori dell’Unione e del gruppo di produttori esportatori che ha collaborato.

1.7.   Osservazioni sulla denuncia e sull’apertura dell’inchiesta

(22)

Il 16 gennaio 2020 due parti interessate, segnatamente la China Chamber of Commerce for Import & Export for Foodstuffs, native produce and animal by-products («CCC»), a nome di alcuni produttori esportatori cinesi e il gruppo Yiguan, hanno presentato le loro osservazioni in merito alla denuncia e all’apertura dell’inchiesta (12).

(23)

La CCC ha sostenuto principalmente che l’apertura dell’attuale procedimento in previsione della scadenza non era giustificata e che pertanto il presente procedimento avrebbe dovuto essere immediatamente chiuso per i seguenti motivi:

le presunte distorsioni del mercato e l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, per determinare i margini di dumping, non sono conformi al diritto dell’OMC;

la denuncia contiene informazioni fuorvianti e una percezione errata della struttura economica della Cina e non contiene nessun elemento di prova fondato atto a dimostrare che i prezzi dei fattori produttivi degli agrumi siano soggetti a distorsioni. La CCC ha inoltre sollevato il tema del ruolo delle imprese di Stato in alcuni mercati cinesi: presenza dello Stato e distorsioni del mercato, diritti di uso dei terreni, presunta discriminazione mediante politiche o misure e costi del lavoro;

la politica agricola comune dell’Unione;

sovvenzioni e regimi di sostegno messi a disposizione degli agricoltori dal governo spagnolo nel settore dell’agricoltura;

elementi di prova insufficienti a dimostrare l’esistenza del rischio di reiterazione o persistenza del pregiudizio.

(24)

La Commissione ha respinto tutte le argomentazioni presentate dalla CCC. Le motivazioni specifiche per cui tali argomentazioni sono state respinte sono illustrate nei seguenti punti:

al considerando 54 per quanto riguarda la conformità al diritto dell’OMC della metodologia utilizzata per stabilire il valore normale e ai punti da 3.2.1.2 a 3.2.1.9 per quanto riguarda le distorsioni significative dei costi e dei prezzi nella RPC, compresi quelli dei fattori produttivi utilizzati nella produzione di conserve di mandarini;

al considerando 55 per quanto riguarda la politica agricola comune dell’Unione e i regimi di sostegno per gli agricoltori spagnoli;

al punto 4 per quanto riguarda la probabilità di reiterazione o persistenza del pregiudizio.

1.8.   Fase successiva della procedura

(25)

Il 5 agosto 2020 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere i dazi antidumping («divulgazione finale delle informazioni») e ha invitato le parti a presentare osservazioni. Solo la CCC ha presentato osservazioni.

(26)

Non sono pervenute richieste di audizione.

(27)

Il 7 settembre 2020 la Commissione ha trasmesso a tutte le parti interessate un’ulteriore divulgazione finale delle informazioni per includere una clausola di monitoraggio. A tutte le parti interessate è stato concesso un periodo di tre giorni per presentare osservazioni sull’ulteriore documento finale di divulgazione delle informazioni. Alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(28)

Il prodotto in esame nell’ambito del presente riesame è lo stesso dell’inchiesta iniziale, vale a dire mandarini, compresi tangerini e satsuma (o sazuma), clementine, wilking e altri ibridi simili di agrumi, preparati o conservati, senza alcole aggiunto, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, quali definiti attualmente alla voce 2008 del SA, originari della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»), attualmente classificati con i codici NC 2008 30 55, 2008 30 75 ed ex 2008 30 90 («conserve di mandarini»).

(29)

Il prodotto in esame si ottiene mediante pelatura e riduzione in segmenti (spicchi) di varie dimensioni, per rispondere alle esigenze specifiche dei diversi mercati, di alcune varietà di piccoli agrumi (principalmente satsuma) che vengono poi immersi in una soluzione di sciroppo di zucchero, di succo o acqua.

(30)

Satsuma, clementine e altri piccoli agrumi sono comunemente noti sotto la denominazione collettiva di «mandarini». La maggior parte di queste diverse varietà di frutti può essere utilizzata come prodotto fresco o destinato alla trasformazione. Esse sono simili tra loro e le loro preparazioni o conserve sono considerate, pertanto, come un unico prodotto.

2.2.   Prodotto simile

(31)

Dall’inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche di base e gli stessi impieghi di base:

a)

il prodotto in esame;

b)

il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC;

c)

il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.

(32)

La Commissione ha deciso che detti prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING

3.1.   Osservazioni preliminari

(33)

In conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure in vigore potesse comportare un rischio di persistenza o reiterazione del dumping praticato dalla RPC.

(34)

Durante il periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni di conserve di mandarini sono continuate a livelli simili rispetto alla precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza (ossia dal 1o ottobre 2012 al 30 settembre 2013). In termini assoluti, nel periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni dalla RPC sono state pari a 19 152 tonnellate. Il gruppo di produttori esportatori che ha collaborato rappresenta circa il [17 % - 25 %] del mercato dell’Unione.

(35)

La capacità produttiva totale dichiarata del gruppo di produttori esportatori che ha collaborato è stata pari a circa il 5 % della capacità produttiva totale cinese stimata. Visto lo scarso livello di cooperazione, la Commissione ha applicato l’articolo 18 e ha basato le sue conclusioni sul mercato cinese delle conserve di mandarini, anche in materia di produzione, capacità e capacità inutilizzata, sui dati disponibili.

(36)

Le risultanze relative al rischio di persistenza o reiterazione del dumping riportate di seguito si basano in particolare sulle informazioni contenute nella domanda di riesame, sulle statistiche basate sui dati trasmessi alla Commissione dagli Stati membri a norma dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base («banca dati a norma dell’articolo 14, paragrafo 6»), nonché sulle risposte al questionario per il campionamento fornite al momento dell’apertura dell’inchiesta, sulle risposte al questionario fornite dal gruppo Yiguan e sulle informazioni fornite dalla CCC. La Commissione ha inoltre utilizzato altre fonti di informazioni disponibili al pubblico, quali le banche dati di Global Trade Atlas (13) («GTA») e Orbis Bureau van Dijk (14) («Orbis»).

3.1.1.   Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base

(37)

In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili nella domanda di riesame in previsione della scadenza all’apertura dell’inchiesta che evidenziano l’esistenza di distorsioni significative sul mercato interno della RPC a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha ritenuto opportuno avviare l’inchiesta concernente la RPC a norma del medesimo articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(38)

Di conseguenza, al fine di raccogliere i dati necessari per la possibile applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato tutti i produttori noti della RPC a fornire le informazioni richieste nell’allegato III dell’avviso di apertura in relazione ai fattori produttivi utilizzati per la produzione del prodotto oggetto del riesame. Cinque produttori hanno presentato le informazioni pertinenti.

(39)

La Commissione, per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in relazione alle presunte distorsioni significative sul mercato interno della RPC a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, ha inviato un questionario anche al governo della RPC. Non è pervenuta alcuna risposta dal governo della RPC. Successivamente, la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell’esistenza di distorsioni significative nella RPC. La Commissione non ha ricevuto alcuna risposta dal governo della RPC.

(40)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha altresì invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova in merito all’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base nei confronti della RPC entro 37 giorni dalla data di pubblicazione di tale avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(41)

La CCC e il gruppo Yiguan hanno formulato osservazioni sull’esistenza di distorsioni significative nella RPC. La Commissione ha trattato tali argomentazioni al considerando 54.

(42)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, avrebbe potuto essere necessario selezionare un paese rappresentativo appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base al fine di determinare il valore normale per il produttore esportatore basato su prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni.

(43)

Il 23 gennaio 2020 la Commissione ha informato tutte le parti interessate mediante la prima nota al fascicolo (15) (la «prima nota al fascicolo»), invitandole a esprimere il loro parere sulle fonti pertinenti che la Commissione avrebbe potuto utilizzare per la determinazione del valore normale per i produttori esportatori della RPC, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), secondo trattino, del regolamento di base. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi quali i materiali, l’energia, la manodopera e i residui di produzione impiegati dai produttori esportatori nella fabbricazione del prodotto in esame. Inoltre, sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha individuato la Turchia come il paese rappresentativo più appropriato in quel momento.

(44)

La Commissione ha concesso a tutte le parti interessate la possibilità di presentare osservazioni. La Commissione ha ricevuto osservazioni da Fenaval e Frucom (16).

(45)

La Commissione ha preso in esame tali osservazioni in una seconda nota sulle fonti per la determinazione del valore normale, datata 29 maggio 2020 (la «seconda nota al fascicolo»). In tale nota la Commissione ha precisato ulteriormente l’elenco dei fattori produttivi e ha ribadito che la Turchia era il paese rappresentativo più appropriato a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base. La Commissione ha invitato tutte le parti interessate a presentare osservazioni. Non è pervenuta alcuna osservazione.

3.2.   Valore normale per il produttore esportatore che ha collaborato

(46)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».

(47)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, tuttavia, «qualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni»e«comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti» (le «spese generali, amministrative e di vendita» nel seguito sono denominate «SGAV»). Come ulteriormente illustrato nel seguito, la Commissione ha concluso nell’ambito della presente inchiesta che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione del governo della RPC e in assenza di argomentazioni fondate da parte dei produttori esportatori, è risultato opportuno applicare l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

3.2.1.   Esistenza di distorsioni significative

3.2.1.1.   Introduzione

(48)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, «[p]er distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell’energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative, occorre fare riferimento, tra l’altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori:

il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione;

la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi;

l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato;

l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale;

la distorsione dei costi salariali;

l’accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato».

(49)

In conformità all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la valutazione della sussistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), tiene conto, tra l’altro, dell’elenco non esaustivo dei fattori di cui alla disposizione precedente. Conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento alla possibile incidenza di uno o più di tali fattori sui prezzi e sui costi nel paese esportatore del prodotto in esame. In effetti, dato che tale elenco non è cumulativo, non è necessario fare riferimento a tutti gli elementi ai fini della constatazione di distorsioni significative. Inoltre le stesse circostanze fattuali possono essere utilizzate per dimostrare l’esistenza di uno o più elementi contenuti nell’elenco. È tuttavia necessario basare ogni conclusione riguardante distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), su tutti gli elementi di prova disponibili. La valutazione complessiva dell’esistenza di distorsioni significative può anche tenere conto del contesto generale e della situazione nel paese esportatore, in particolare laddove gli elementi fondamentali dell’assetto economico e amministrativo del paese esportatore conferiscano al governo poteri sostanziali per intervenire nell’economia in modo tale che i prezzi e i costi non siano il risultato del libero sviluppo delle forze di mercato.

(50)

L’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base prevede che «[s]e la Commissione ha indicazioni fondate dell’eventuale sussistenza di distorsioni significative di cui alla lettera b) in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, e ove opportuno per l’applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione che descrive le condizioni di mercato di cui alla lettera b) in tale paese o settore».

(51)

A norma di tale disposizione, la Commissione ha pubblicato una relazione per paese relativa alla RPC (in prosieguo «la relazione») (17), che dimostra l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale a molti livelli dell’economia, comprese distorsioni specifiche in relazione a numerosi fattori produttivi essenziali (terreni, energia, capitale, materie prime e lavoro) nonché in settori specifici (acciaio e prodotti chimici). La relazione è stata inclusa nel fascicolo dell’inchiesta in fase di apertura. Le parti interessate sono state invitate a confutare, commentare o integrare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dell’inchiesta al momento dell’apertura.

(52)

Come indicato nel considerando 18, il governo della RPC non ha presentato osservazioni o fornito elementi di prova che potessero suffragare o confutare gli elementi di prova esistenti nel fascicolo (relazione compresa) riguardo all’esistenza di distorsioni significative e/o all’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base al caso di specie.

(53)

Come indicato al considerando 23, sono state ricevute osservazioni a tale proposito dalla CCC e dal gruppo Yiguan. Entrambi hanno sostenuto che l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non era giustificata né dal punto di vista giuridico né dal punto di vista fattuale. Secondo la CCC e il gruppo Yiguan, ciò è dovuto al fatto che l’articolo 2.2 dell’accordo antidumping dell’OMC non riconosce il concetto di distorsioni significative. Inoltre, secondo la CCC e il gruppo Yiguan, il calcolo del valore normale costruito da parte dell’UE non è stato effettuato in conformità all’articolo 2.2.1.1 dell’accordo antidumping dell’OMC e alla relativa interpretazione dell’organo di appello nella causa UE – Biodiesel (Argentina), secondo cui la costruzione del valore normale è consentita solo se «nel corso delle normali operazioni commerciali sul mercato interno del paese esportatore non avvengono vendite di un prodotto simile, o se, a causa della particolare situazione di mercato […] tali vendite non permettono un valido confronto». La CCC ha affermato che la presenza di distorsioni significative non rientra né nella categoria delle vendite non eseguite nel corso di «normali operazioni commerciali» né in una «particolare situazione di mercato». Inoltre, la CCC e il gruppo Yiguan hanno fatto riferimento a una presunta mancata dimostrazione dell’esatto modo in cui l’intervento pubblico incida sui prezzi causando, di conseguenza, distorsioni. Inoltre, la CCC e il gruppo Yiguan hanno chiesto se i regimi di sostegno esistenti nell’ambito della politica agricola comune dell’Unione e/o del diritto nazionale spagnolo non comportino un intervento pubblico e, di conseguenza, una distorsione dei corrispondenti costi e prezzi dei produttori di conserve di mandarini dell’Unione. A questo proposito, la CCC e il gruppo Yiguan chiedono alla Commissione di non applicare l’articolo 2, paragrafo 6 bis, in considerazione delle specificità del settore agricolo che, a loro avviso, rappresenta un settore particolare per il quale tutti i paesi del mondo attuano una qualche politica di sostegno.

(54)

Ai fini della presente inchiesta la Commissione ha concluso nel considerando 110 che è opportuno applicare l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. La Commissione non concordava con le osservazioni presentate dalla CCC e dal gruppo Yiguan secondo cui non dovrebbe essere applicato l’articolo 2, paragrafo 6 bis. Al contrario, la Commissione ha ritenuto che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, sia applicabile e debba essere applicato nelle circostanze del caso di specie. Ha ritenuto che tale disposizione sia coerente con gli obblighi dell’Unione europea nei confronti dell’OMC. La Commissione ha rammentato inoltre a tal riguardo che la controversia DS473 UE-Biodiesel (Argentina) non riguardava l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, che nella presente inchiesta rappresenta la base giuridica pertinente per la determinazione del valore normale. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

(55)

Per quanto riguarda il riferimento della CCC e del gruppo Yiguan alla politica agricola comune dell’Unione e/o ai presunti regimi di sostegno esistenti nell’ambito del diritto nazionale spagnolo, la Commissione ha rammentato che per accertare l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, viene analizzata la possibile incidenza di uno o più degli elementi elencati nella suddetta disposizione sui prezzi e sui costi nel paese esportatore. La struttura dei costi e i meccanismi di formazione dei prezzi in altri mercati, comprese le valutazioni qualitative generali della situazione specifica di un settore, non sono presi in considerazione in questo contesto. L’argomentazione sollevata dalla CCC e dal gruppo Yiguan non è pertanto pertinente ed è stata respinta.

(56)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, la CCC ha ribadito le argomentazioni esposte al considerando 53, sostenendo che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, introdotto unilateralmente dall’UE, va oltre le disposizioni giuridiche vigenti dell’accordo antidumping, che non reca una disposizione corrispondente. Inoltre, la CCC ha affermato che la decisione dell’organo d’appello nella controversia DS473 stabilisce le regole per determinare i valori normali e che le decisioni di detto organo devono essere rispettate dall’UE.

(57)

La Commissione ha ribadito, come illustrato al considerando 54, che la controversia DS473 non riguardava l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, che nella presente inchiesta rappresenta la base giuridica pertinente per la determinazione del valore normale. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, il valore normale nel paese di origine dovrebbe rispecchiare il prezzo esente da distorsioni delle materie prime nel paese rappresentativo. Inoltre, la decisione dell’organo d’appello nella controversia DS473 ha confermato che vi sono circostanze in cui il valore normale nel paese di origine può essere costruito utilizzando informazioni provenienti da un paese terzo rappresentativo.

(58)

La Commissione ha valutato se fosse opportuno utilizzare i costi e i prezzi praticati sul mercato interno nella RPC, vista l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Per farlo, la Commissione si è basata sugli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella relazione, fondati su fonti disponibili al pubblico. Tale analisi ha incluso l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della RPC in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore rilevante, compreso il prodotto in esame. Sulla base di tale analisi, come illustrato ai punti da 3.2.1.2 a 3.2.1.9, l’argomentazione relativa alla mancata dimostrazione del modo in cui l’intervento pubblico incida sui prezzi nel settore delle conserve di mandarini è respinta.

3.2.1.2.   Distorsioni significative che incidono sui prezzi e sui costi praticati sul mercato interno della RPC

(59)

Il sistema economico cinese si basa sul concetto di «economia di mercato socialista». Tale concetto è sancito dalla costituzione cinese e determina la governance economica della RPC. Il principio fondamentale è rappresentato dalla «proprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione, ossia la proprietà da parte dell’intera popolazione e la proprietà collettiva da parte dei lavoratori». L’economia pubblica è la «forza trainante dell’economia nazionale» e lo Stato ha il mandato di «garantirne il consolidamento e la crescita» (18). Di conseguenza, l’assetto generale dell’economia cinese non solo consente interventi pubblici sostanziali nell’economia, ma li prevede espressamente. La nozione di supremazia della proprietà pubblica rispetto a quella privata permea l’intero sistema giuridico ed è enfatizzata come principio generale in tutti gli atti legislativi principali. Il diritto patrimoniale cinese ne è un esempio emblematico: fa riferimento allo stadio primario del socialismo e conferisce allo Stato il mantenimento del sistema economico di base nel contesto del quale la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante. Altre forme di proprietà sono tollerate e la legge permette il loro sviluppo parallelamente alla proprietà statale (19).

(60)

Inoltre, secondo il diritto cinese, l’economia di mercato socialista è sviluppata sotto la guida del partito comunista cinese («PCC»). Le strutture dello Stato cinese e del PCC si intrecciano ad ogni livello (giuridico, istituzionale, personale), formando una sovrastruttura nella quale i ruoli del PCC e dello Stato sono indistinguibili. A seguito di una modifica della costituzione cinese avvenuta nel marzo del 2018, il ruolo di guida del PCC ha acquisito un risalto ancora maggiore essendo riaffermato nel testo dell’articolo 1 della costituzione. Dopo la prima frase della disposizione, già esistente: «il sistema socialista è il sistema di base della Repubblica popolare cinese», è stata inserita una seconda frase, che recita: «l’aspetto che definisce il socialismo con caratteristiche cinesi è la leadership del partito comunista cinese» (20). È pertanto evidente il controllo indiscusso e sempre crescente del PCC sul sistema economico della RPC. Questa posizione di leadership e di controllo è inerente al sistema cinese e va ben oltre la situazione tipica di altri paesi, in cui i governi esercitano il controllo macroeconomico generale nel contesto del quale entrano in gioco i limiti delle forze del libero mercato.

(61)

Lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l’agenda politica stabilita dal PCC, piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un libero mercato (21). Gli strumenti economici interventisti utilizzati dalle autorità cinesi sono molteplici e comprendono il sistema di pianificazione industriale, il sistema finanziario e il livello del contesto normativo.

(62)

Innanzitutto, al livello del controllo amministrativo generale, la direzione dell’economia cinese è governata da un complesso sistema di pianificazione industriale che riguarda tutte le attività economiche del paese. Complessivamente, questi piani riguardano un insieme completo e complesso di settori e di politiche trasversali e sono presenti a tutti i livelli di governo. I piani a livello provinciale sono dettagliati, mentre i piani nazionali definiscono obiettivi più generali. I piani specificano inoltre gli strumenti intesi a sostenere le industrie/i settori pertinenti, nonché le tempistiche entro le quali è necessario conseguire gli obiettivi. Alcuni piani contengono ancora obiettivi espliciti in termini di produzione, che rappresentavano una caratteristica costante nei precedenti cicli di pianificazione. I piani individuano come priorità (positive o negative), in linea con le priorità del governo, singoli settori industriali e/o progetti, ai quali attribuiscono obiettivi di sviluppo specifici (adeguamento industriale, espansione internazionale ecc.). Gli operatori economici, privati e pubblici, devono adeguare efficacemente le loro attività commerciali alle realtà imposte dal sistema di pianificazione. Questo non è dovuto soltanto alla natura vincolante dei piani, ma anche al fatto che le autorità cinesi pertinenti a tutti i livelli di governo aderiscono al sistema dei piani e usano di conseguenza i poteri di cui sono investite per indurre gli operatori economici a rispettare le priorità indicate nei piani (cfr. anche il punto 3.2.1.5) (22).

(63)

In secondo luogo, a livello di allocazione delle risorse finanziarie, il sistema finanziario cinese è dominato dalle banche commerciali di proprietà statale. Al momento della definizione e dell’attuazione della loro politica creditizia, tali banche devono allinearsi agli obiettivi di politica industriale del governo, invece di valutare principalmente i meriti economici di un dato progetto (cfr. anche il punto 3.2.1.8) (23). Lo stesso vale per le altre componenti del sistema finanziario cinese, quali i mercati azionari, i mercati obbligazionari, i mercati di private equity ecc. Anche queste componenti del sistema finanziario, diverse dal settore bancario, presentano un assetto istituzionale e funzionale che non è orientato a massimizzare il funzionamento efficiente dei mercati finanziari, bensì a garantire il controllo e a consentire l’intervento dello Stato e del PCC (24).

(64)

In terzo luogo, a livello di contesto normativo, gli interventi dello Stato nell’economia assumono forme diverse. A titolo di esempio, le norme in materia di appalti pubblici sono utilizzate abitualmente per perseguire obiettivi politici diversi dall’efficienza economica, minando in tal modo i principi basati sul mercato nel settore in questione. La legislazione applicabile prevede specificamente che gli appalti pubblici siano condotti al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalle politiche dello Stato. La natura di questi obiettivi rimane tuttavia indefinita, lasciando così ampio margine di discrezionalità agli organi decisionali (25). Analogamente, nel settore degli investimenti il governo della RPC mantiene un controllo e un’influenza significativi sulla destinazione e sull’entità degli investimenti statali e privati. La selezione degli investimenti, nonché vari incentivi, restrizioni e divieti relativi agli investimenti, sono utilizzati dalle autorità come uno strumento importante per sostenere gli obiettivi della politica industriale, quali il mantenimento del controllo statale su settori chiave o il rafforzamento dell’industria nazionale (26).

(65)

In sintesi, il modello economico cinese si fonda su alcuni assiomi fondamentali, che prevedono e incoraggiano diversi interventi pubblici. Tali interventi pubblici sostanziali sono in contrasto con il libero gioco delle forze di mercato, falsando così l’efficace allocazione delle risorse conformemente ai principi di mercato (27).

(66)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, la CCC ha osservato che la Commissione ritiene che l’economia di mercato socialista, in base alla quale l’economia di Stato assume una posizione predominante in Cina, e il rafforzamento di tale posizione da parte del PCC giustifichino l’applicazione di un metodo diverso per determinare il valore normale. A questo proposito, la CCC ha criticato la Commissione per le osservazioni relative al fatto che lo sviluppo del paese sia stato conseguito attraverso la «distorsione del mercato». Secondo la CCC, qualsiasi partito politico del mondo sarebbe preoccupato per l’economia del suo paese e tenterebbe di migliorare il tenore di vita interno. Di conseguenza, la CCC ha ritenuto che l’approccio della Commissione fosse di natura politica e, in misura apprezzabile, di parte.

(67)

La Commissione ha respinto l’accusa di essere di parte. Come già indicato al considerando 48, l’analisi a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, si concentra solo sulle distorsioni significative, ossia quelle che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell’energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. La Commissione si è quindi basata su circostanze fattuali esistenti nel paese esportatore.

3.2.1.3.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione

(68)

Nella RPC, le imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento dello Stato rappresentano una parte essenziale dell’economia.

(69)

Il governo della RPC e il PCC mantengono strutture che assicurano la loro continua influenza sulle imprese e, in particolare, su quelle di Stato. Lo Stato (e per molti aspetti anche il PCC) non solo formula le politiche economiche generali e ne supervisiona attivamente l’attuazione da parte delle singole imprese di Stato, ma rivendica anche i propri diritti a partecipare al processo decisionale operativo delle stesse. Ciò avviene in genere mediante la rotazione dei quadri tra autorità governative e imprese di Stato, la presenza di membri del partito negli organi esecutivi di tali imprese e di cellule del partito nelle società (cfr. anche il punto 3.2.1.4), nonché mediante la definizione della struttura aziendale del settore delle imprese di Stato (28). In cambio, le imprese di Stato godono di uno status particolare nel quadro dell’economia cinese, che implica una serie di benefici economici, in particolare la protezione dalla concorrenza e l’accesso preferenziale ai pertinenti fattori produttivi, tra cui i finanziamenti (29).

(70)

Nel settore delle conserve di frutta sono presenti molti piccoli produttori e il settore è generalmente caratterizzato da un gran numero di PMI. Era quindi impossibile determinare il rapporto tra imprese di Stato e società private. In assenza di informazioni che dimostrino il contrario, la Commissione ha ritenuto che lo Stato sia alquanto presente anche in questo settore. Tuttavia, indipendentemente dalla proprietà, tutti i produttori sono soggetti agli orientamenti politici dello Stato cinese, come illustrato al punto 3.2.1.5.

3.2.1.4.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base: la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi

(71)

Oltre ad esercitare il controllo sull’economia attraverso la proprietà di imprese di Stato e altri strumenti, il governo della RPC può interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza dello Stato nelle imprese. Se da un lato si può ritenere che il diritto delle autorità statali pertinenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i diritti di proprietà corrispondenti (30), dall’altro lato le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni commerciali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC (31)) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative del partito. Sembra che in passato questo requisito non sia sempre stato rispettato o applicato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016, tuttavia, il PCC ha rafforzato, ponendolo come principio politico, il suo diritto di controllare le decisioni aziendali nelle imprese di Stato. Secondo quanto riportato, il PCC esercita pressioni anche sulle società private, affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito (32). Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società (33). Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell’economia cinese, compreso quello dei produttori di conserve di mandarini e dei fornitori dei loro fattori produttivi.

(72)

Sebbene siano disponibili solo informazioni limitate sulla presenza dello Stato nel settore delle conserve di mandarini a causa della sua frammentazione, l’inchiesta ha stabilito che l’acciaio rappresenta circa il 21 % del costo di produzione e quindi, oltre agli agrumi (che rappresentano circa il 25-30 % del costo di produzione), risulta essere la materia prima più importante per la produzione di conserve di mandarini. Il settore siderurgico, tuttavia, è soggetto a una notevole posizione dominante dello Stato (34). Nel settore siderurgico, molti dei principali produttori di acciaio sono imprese di Stato. Taluni sono espressamente citati nel «Piano per l’adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico 2016-2020» (35) come esempi dei risultati conseguiti dal dodicesimo periodo di pianificazione quinquennale (come ad esempio Baosteel, Anshan Iron and Steel, Wuhan Iron and Steel ecc.). Data l’importanza dell’acciaio come fattore produttivo nella produzione di lattine, i produttori di conserve di mandarini beneficiano di eventuali distorsioni dei prezzi dovute all’interferenza dello Stato nel settore siderurgico.

(73)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, la CCC ha contestato l’approccio della Commissione. A suo parere, la Commissione ha ammesso che la presenza dello Stato nel settore degli agrumi è piuttosto limitata, ma ha poi sorvolato su tale punto parlando del contributo del settore siderurgico anziché della presenza dello Stato nel settore in oggetto.

(74)

La Commissione ha respinto tale asserzione. Come ricordato ai considerando 96 e 97, le caratteristiche pertinenti del sistema cinese che causano distorsioni significative si applicano in tutto il paese e in tutti i settori, compreso ai fattori produttivi utilizzati nella fabbricazione di conserve di mandarini. Data l’importanza dell’acciaio come fattore produttivo e in considerazione del fatto che tutti i fattori produttivi tranne una parte dello zucchero sono acquistati nella RPC, i costi delle conserve di mandarini sono chiaramente esposti a tali distorsioni sistemiche, anche a causa della notevole posizione dominante dello Stato nel settore siderurgico.

(75)

La presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari (cfr. anche il punto 3.2.1.8) e nella fornitura di ulteriori materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato (36).

(76)

Di conseguenza, la presenza e gli interventi dello Stato nelle imprese, incluse quelle di sua proprietà, e in altri settori (come quello finanziario e dei fattori produttivi) consente al governo della RPC di interferire nella determinazione di prezzi e costi.

3.2.1.5.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base: l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato

(77)

L’orientamento dell’economia cinese è determinato in misura significativa da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali devono concentrarsi le amministrazioni centrali e locali. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli di governo, riguardanti praticamente tutti i settori dell’economia. Gli obiettivi stabiliti dagli strumenti di pianificazione hanno carattere vincolante e le autorità a ogni livello amministrativo controllano l’attuazione dei piani da parte del corrispondente livello di governo inferiore. Nel complesso, il sistema di pianificazione cinese comporta che le risorse siano destinate a settori designati dal governo come strategici o comunque politicamente importanti, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato (37).

(78)

In particolare nel settore delle conserve di mandarini, come già indicato al considerando 72, l’acciaio rappresenta un importante fattore produttivo. Anche se il settore delle conserve di mandarini in quanto tale è un settore secondario dell’industria, non coperto specificamente dai principali piani del governo della RPC, i produttori di tale settore beneficiano delle distorsioni di prezzo nelle materie prime utilizzate, principalmente acciaio e ferro.

(79)

L’industria siderurgica è considerata dal governo della RPC un settore chiave (38). Ciò è confermato nei numerosi piani, nelle direttive e in altri documenti incentrati sull’acciaio, emessi a livello nazionale, regionale e comunale, come il «Piano per l’adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico 2016-2020». In tale piano si legge che l’industria siderurgica è «un settore importante e fondamentale dell’economia cinese, un pilastro nazionale» (39). I compiti e gli obiettivi principali definiti in tale piano riguardano tutti gli aspetti dello sviluppo del settore (40). Il «Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione del 2011) (modifica del 2013)» (41) («il repertorio») elenca i settori del ferro e dell’acciaio come settori incoraggiati. L’applicabilità del repertorio è stata confermata dalla recente inchiesta antisovvenzioni relativa a determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della RPC (42).

(80)

Il governo della RPC guida inoltre lo sviluppo del settore in conformità a un’ampia serie di strumenti e direttive strategici concernenti, tra l’altro: la composizione e la ristrutturazione del mercato, le materie prime, gli investimenti, l’eliminazione di capacità, la gamma di prodotti, la delocalizzazione, il miglioramento del prodotto ecc. Attraverso questi e altri strumenti, il governo della RPC dirige e controlla praticamente ogni aspetto dello sviluppo e del funzionamento del settore siderurgico (43).

(81)

In sintesi, il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori industriali da incoraggiare, tra cui figurano la produzione di acciaio e ferro in quanto materie prime utilizzate nella fabbricazione del prodotto in esame. Tali misure impediscono alle forze di mercato di operare normalmente.

(82)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, la CCC ha sostenuto che l’argomentazione della Commissione sembrava implicare che le risorse nella RPC siano allocate senza seguire alcuna forza di mercato, ostacolando in tal modo lo sviluppo economico complessivo del paese, il che non era vero. Inoltre, la CCC ha sottolineato che anche tutti gli operatori economici dell’UE, pubblici o privati, agiscono in base ai piani dell’UE o alle politiche elaborate dagli Stati membri.

(83)

La Commissione ha ribadito a questo proposito che questioni quali lo sviluppo economico globale o il miglioramento del tenore di vita non sono oggetto dell’analisi di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Invece, come indicato al considerando 48, l’analisi si focalizza solo sulla misura in cui i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell’energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Per quanto riguarda il riferimento della CCC alla modalità di azione degli operatori economici dell’UE, la Commissione ha ricordato, come già indicato al considerando 55, che l’analisi delle distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, esamina l’impatto potenziale di uno o più elementi elencati in tale disposizione sui prezzi e sui costi nel paese esportatore. Le azioni degli operatori economici in altri mercati non sono state prese in considerazione in questo contesto.

3.2.1.6.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base: l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale

(84)

Secondo le informazioni contenute nel fascicolo, il sistema fallimentare cinese risulta inadeguato per conseguire i suoi obiettivi principali, quali l’equa composizione di crediti e debiti e la salvaguardia dei legittimi diritti e interessi di creditori e debitori. Questa situazione sembra radicata nel fatto che, mentre il diritto fallimentare cinese poggia formalmente su principi analoghi a quelli applicati in leggi corrispondenti in paesi diversi dalla RPC, il sistema cinese è caratterizzato da una sistematica applicazione insufficiente. Il numero di fallimenti rimane notoriamente basso in relazione alle dimensioni dell’economia del paese, non da ultimo perché le procedure d’insolvenza risentono di una serie di carenze, che rappresentano a tutti gli effetti un disincentivo alla presentazione di istanze di fallimento. Lo Stato inoltre mantiene un ruolo forte e attivo nelle procedure d’insolvenza, spesso esercitando un’influenza diretta sull’esito del procedimento (44).

(85)

Nella RPC le carenze del sistema dei diritti patrimoniali sono inoltre particolarmente evidenti in relazione alla proprietà di terreni e ai diritti d’uso (45). Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato cinese (terreni rurali di proprietà collettiva e terreni urbani di proprietà dello Stato). La loro assegnazione dipende esclusivamente dallo Stato. Esistono disposizioni giuridiche intese ad attribuire i diritti d’uso dei terreni in maniera trasparente e a prezzi di mercato, ad esempio con l’introduzione di procedure di gara. Queste disposizioni tuttavia sono regolarmente disattese e alcuni acquirenti ottengono il terreno a titolo gratuito o a prezzi inferiori a quelli di mercato (46). Nell’assegnazione dei terreni, inoltre, le autorità perseguono spesso specifici obiettivi politici, compresa l’attuazione dei piani economici (47).

(86)

Analogamente a quanto avviene in altri settori dell’economia cinese, i produttori di conserve di mandarini sono soggetti all’ordinaria normativa fallimentare, societaria e patrimoniale cinese. Ciò significa che anche tali società sono soggette alle distorsioni dall’alto verso il basso derivanti dall’applicazione discriminatoria o inadeguata delle norme in materia fallimentare e patrimoniale. La presente inchiesta non ha rivelato alcun elemento tale da mettere in discussione tali risultanze, dato che la CCC e il gruppo Yiguan si limitano a sostenere che assegnare i terreni non equivale a imporre restrizioni o proibizioni dell’uso commerciale dei terreni e che tutti i paesi proteggono gli agricoltori, in quanto l’agricoltura rappresenta una parte fondamentale delle attività economiche di qualsiasi paese che sono strettamente legate alla stabilità e alla sicurezza sociali. La Commissione ha pertanto concluso in via preliminare che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinese non funzionano correttamente, con conseguenti distorsioni connesse al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione dei diritti d’uso dei terreni nella RPC. Tali considerazioni, sulla base degli elementi di prova disponibili e in assenza di informazioni che dimostrino il contrario, sembrano pienamente applicabili anche al settore delle conserve di mandarini.

(87)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CCC e il gruppo Yiguan hanno affermato che, poiché la Commissione non è stata in grado di reperire elementi di prova a sostegno delle proprie conclusioni relative alle distorsioni del mercato, dato che mancavano elementi fattuali nell’industria degli agrumi, essa è passata a disquisire della struttura economica generale della Cina, caratterizzata dall’«economia socialista», della struttura amministrativa del governo della RPC e del ruolo del PCC. Nelle sue osservazioni, la CCC ha osservato che elementi quali la mancanza o l’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario e patrimoniale non si riscontrano nel settore degli agrumi.

(88)

Le argomentazioni della CCC non sono state accettate. La Commissione ha ricordato che il diritto fallimentare, societario e patrimoniale cinese è generalmente applicabile (48), anche al settore delle conserve di mandarini. Non sussistono elementi di prova accurati e adeguati per stabilire con certezza che il settore degli agrumi non sia influenzato dalle distorsioni derivanti dalla mancanza o dall’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario e patrimoniale.

(89)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che sussisteva un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore delle conserve di mandarini, anche in relazione al prodotto in esame.

3.2.1.7.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base: la distorsione dei costi salariali

(90)

Nella RPC non può svilupparsi appieno un sistema salariale basato sul mercato, poiché i diritti all’organizzazione collettiva di lavoratori e datori di lavoro sono ostacolati. La RPC non ha ratificato una serie di convenzioni essenziali dell’Organizzazione internazionale del lavoro («ILO»), in particolare quelle sulla libertà di associazione e sulla contrattazione collettiva (49). Secondo il diritto nazionale, nel paese è attiva una sola organizzazione sindacale. Tale organizzazione non è tuttavia indipendente dalle autorità statali e il suo impegno nella contrattazione collettiva e nella tutela dei diritti dei lavoratori resta rudimentale (50). La mobilità della forza lavoro cinese, inoltre, è limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari, che limita l’accesso all’intera gamma delle prestazioni previdenziali e di altro tipo ai residenti locali di una determinata zona amministrativa. Il risultato è che di norma i lavoratori non registrati come residenti locali si trovano in una posizione lavorativa vulnerabile e percepiscono un reddito inferiore a quello dei titolari della registrazione di residenza (51). Tali risultanze indicano una distorsione dei costi salariali nella RPC.

(91)

Non sono stati presentati elementi di prova che dimostrino che il settore delle conserve di mandarini non è sottoposto al sistema di diritto del lavoro cinese descritto. Al contrario, la CCC e il gruppo Yiguan hanno sostenuto che una parte significativa della forza lavoro delle imprese del settore degli agrumi è costituita tipicamente da lavoratori interinali o stagionali assunti dalle zone rurali, che non stipulano contratti di lavoro con le società e i cui pagamenti sono interamente basati sulle loro prestazioni in base alla quantità prodotta o trasformata. La CCC e il gruppo Yiguan non hanno fornito alcuna informazione contraria alle risultanze di cui al considerando 90. Al contrario, hanno semplicemente affermato che la rapida crescita dell’urbanizzazione cinese è indiscussa e che i movimenti di milioni di persone in numerose città dimostrano l’esistenza della mobilità delle persone in Cina. Tuttavia, come osservato al considerando 90, piuttosto che la mobilità fisica dei lavoratori in sé, sono le conseguenze del sistema di registrazione delle famiglie a provocare distorsioni salariali dovute alla vulnerabilità di talune categorie di lavoratori. Inoltre, la CCC e il gruppo Yiguan hanno fatto riferimento all’inchiesta iniziale, ma non hanno indicato alcuna risultanza specifica in tale inchiesta che metta in discussione l’esistenza di distorsioni significative di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base. La Commissione ha osservato a tale proposito che l’inchiesta iniziale, anziché sostenere la posizione della CCC e del gruppo Yiguan, ha evidenziato una serie di irregolarità relative alle modalità di conclusione del contratto di lavoro e alla retribuzione dei lavoratori.

(92)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CCC ha ribadito le proprie argomentazioni in merito ai due gruppi di lavoratori dell’industria della trasformazione della frutta, vale a dire i lavoratori a tempo pieno e i lavoratori stagionali. A tale proposito, la CCC ha insistito sul fatto che l’impiego di lavoratori stagionali provenienti dalla parte settentrionale della RPC da parte delle imprese di trasformazione della frutta dimostra sia la libertà di assumere lavoratori sia la libertà di scegliere di essere assunti. Di conseguenza, la CCC ha ritenuto che la valutazione della Commissione relativa alle distorsioni connesse ai salari fosse di fatto errata.

(93)

La Commissione, tuttavia, non ha sostenuto che l’esistenza stessa di varie categorie di lavoratori, come i lavoratori a tempo pieno o i lavoratori stagionali, comporterebbe distorsioni significative. Sono invece le particolarità del sistema di diritto del lavoro che, unitamente al sistema di registrazione delle famiglie e alla mancanza di organizzazioni collettive del lavoro che rappresentino gli interessi dei lavoratori, determinano le irregolarità e la distorsione dei salari di cui al considerando 90. Le argomentazioni della CCC non hanno pertanto potuto essere accolte.

(94)

Il settore delle conserve di mandarini subisce quindi gli effetti della distorsione dei costi salariali direttamente (durante la produzione del prodotto in esame o rispetto alla principale materia prima per la sua produzione) e indirettamente (in termini di accesso al capitale o ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema del lavoro nella RPC).

3.2.1.8.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino del regolamento di base: l’accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato.

(95)

L’accesso al capitale per gli attori societari nella RPC è soggetto a varie distorsioni.

(96)

In primo luogo, il sistema finanziario cinese è caratterizzato da una forte posizione delle banche statali (52), che nel concedere l’accesso ai finanziamenti prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. Analogamente alle imprese di Stato non finanziarie, le banche rimangono collegate allo Stato, non solo attraverso la proprietà, ma anche mediante le relazioni personali (i massimi dirigenti dei grandi istituti finanziari di proprietà dello Stato in ultima analisi sono nominati dal PCC) (53) e, come avviene per le imprese di Stato non finanziarie, le banche attuano regolarmente le politiche pubbliche definite dal governo. In tal modo, le banche rispettano un esplicito obbligo giuridico di condurre la propria attività conformemente alle esigenze dello sviluppo economico e sociale nazionale e secondo gli orientamenti stabiliti dalle politiche industriali dello Stato (54). Questo è aggravato da ulteriori norme in vigore, che indirizzano i finanziamenti verso settori incoraggiati dal governo o comunque ritenuti importanti (55).

(97)

Benché sia riconosciuto che varie disposizioni giuridiche fanno riferimento alla necessità di rispettare il normale comportamento bancario e norme prudenziali quali la necessità di esaminare l’affidabilità creditizia del mutuatario, gli abbondanti elementi di prova, tra cui le risultanze delle inchieste in materia di difesa commerciale, suggeriscono che queste disposizioni svolgono solo un ruolo secondario nell’applicazione dei vari strumenti giuridici.

(98)

I rating delle obbligazioni e del credito inoltre risultano spesso falsati per una serie di motivi, compreso il fatto che la valutazione del rischio è influenzata dall’importanza strategica dell’impresa per il governo cinese e dalla forza di qualsiasi garanzia implicita da parte del governo. Le stime suggeriscono fortemente che i rating del credito cinesi corrispondono sistematicamente ai rating internazionali più bassi (56).

(99)

Questo è aggravato da ulteriori norme in vigore, che indirizzano i finanziamenti verso settori incoraggiati dal governo o comunque ritenuti importanti (57). Quanto illustrato si traduce in una propensione a concedere prestiti a imprese di Stato, a grandi imprese private ben collegate e a imprese appartenenti ai settori industriali chiave, il che implica che la disponibilità e il costo del capitale non sono uguali per tutti gli operatori sul mercato.

(100)

In secondo luogo, gli oneri finanziari per i prestiti sono stati mantenuti artificiosamente bassi in modo da stimolare la crescita degli investimenti. Questo ha comportato un ricorso eccessivo agli investimenti di capitale con un costante calo dell’utile sul capitale investito. Quanto precede è illustrato dalla recente crescita della leva finanziaria delle imprese nel settore statale nonostante il forte calo della redditività, a dimostrazione del fatto che i meccanismi operanti nel sistema bancario non seguono le normali risposte commerciali.

(101)

In terzo luogo, sebbene la liberalizzazione del tasso di interesse nominale sia stata realizzata nell’ottobre del 2015, i segnali di prezzo non sono ancora il risultato di forze del libero mercato, ma sono influenzati da distorsioni indotte dal governo. In effetti, la quota di prestiti concessi a un tasso pari o inferiore a quello di riferimento rappresenta ancora il 45 % di tutti i prestiti e il ricorso al credito mirato sembra essersi intensificato, dato che tale percentuale è notevolmente aumentata dal 2015, nonostante il peggioramento delle condizioni economiche. Tassi di interesse artificiosamente bassi comportano prezzi eccessivamente bassi e di conseguenza l’utilizzo eccessivo di capitale.

(102)

La crescita complessiva del credito nella RPC indica un peggioramento dell’efficienza dell’allocazione del capitale, senza alcun segnale di una contrazione del credito, che invece sarebbe attesa in un contesto di mercato esente da distorsioni. Ne consegue che i prestiti in sofferenza sono aumentati rapidamente negli ultimi anni. Di fronte a una situazione di crescente debito a rischio, il governo cinese ha scelto di evitare le insolvenze. Le emissioni di crediti inesigibili sono state quindi gestite spostando il debito e creando cosiddette società «zombie», oppure trasferendo la proprietà del debito (ad esempio tramite fusioni o conversioni del debito in azioni), senza necessariamente risolvere il problema generale del debito o affrontarne le cause di fondo.

(103)

In sostanza, malgrado le recenti misure adottate per liberalizzare il mercato, il sistema del credito alle imprese nella RPC è influenzato da importanti questioni e distorsioni significative derivanti dal persistente ruolo pervasivo dello Stato nei mercati dei capitali.

(104)

Non sono stati presentati elementi di prova che dimostrino che il settore delle conserve di mandarini non è sottoposto agli interventi pubblici nel sistema finanziario di cui sopra. Pertanto, il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta gravi ripercussioni a tutti i livelli delle condizioni di mercato.

(105)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, la CCC ha sostenuto che la Commissione, a seguito di una dichiarazione secondo cui la proprietà statale degli istituti finanziari in Cina e la presenza del PCC sottopongono a distorsioni il finanziamento e il tasso d’interesse, giunge alla conclusione che l’agricoltura e il relativo settore di trasformazione sono soggetti a distorsioni. La CCC ha osservato che la Commissione non ha spiegato se il settore degli agrumi abbia problemi di accesso ai finanziamenti ed ha quindi espresso il proprio parere secondo cui lo scopo e la motivazione dello strumento di difesa commerciale modificato dell’UE consistono nella creazione di nuove disposizioni non contenute nell’accordo antidumping dell’OMC.

(106)

In risposta a tali osservazioni, la Commissione ha sottolineato che l’analisi di cui sopra, relativa alle distorsioni ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, si basa su elementi di prova oggettivi che sono stati inseriti nel fascicolo e sui quali la CCC ha avuto la possibilità di presentare osservazioni. Sulla base dell’insieme degli elementi di prova disponibili, la Commissione non disponeva di elementi di prova precisi e adeguati che dimostrino che l’accesso ai finanziamenti non sarebbe soggetto a distorsioni. Per quanto riguarda le osservazioni della CCC sulla compatibilità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base con l’accordo antidumping dell’OMC, esse sono già state trattate nei considerando 54 e 57.

3.2.1.9.   Natura sistemica delle distorsioni descritte

(107)

La Commissione ha osservato che le distorsioni descritte nella relazione sono caratteristiche dell’economia cinese. Gli elementi di prova disponibili dimostrano che i fatti e le caratteristiche del sistema cinese di cui ai punti da 3.2.1.1 a 3.2.1.5 e alla parte A della relazione si ritrovano in tutto il paese e in tutti i settori dell’economia. Lo stesso vale per la descrizione dei fattori produttivi di cui ai punti da 3.2.1.6. a 3.2.1.8. e nella parte B della relazione.

(108)

La Commissione rammenta che, per fabbricare conserve di mandarini, è necessaria un’ampia gamma di fattori produttivi. Secondo gli elementi di prova contenuti nel fascicolo, il produttore esportatore che ha collaborato ha acquistato tutti i suoi fattori produttivi nella RPC, tranne parte dello zucchero. Quando i produttori di conserve di mandarini acquistano/appaltano tali fattori produttivi, i prezzi che pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano lavoro soggetto a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’allocazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori.

(109)

Di conseguenza, non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno delle conserve di mandarini ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti A e B della relazione. In effetti, gli interventi pubblici descritti in relazione all’allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa, ad esempio, che un fattore produttivo che di per sé è stato prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via. Nel contesto della presente inchiesta, le autorità della RPC e i produttori esportatori non hanno presentato elementi di prova che dimostrino il contrario.

3.2.1.10.   Conclusioni

(110)

Dall’analisi esposta nei punti da 3.2.1.2 a 3.2.1.9, che comprende un esame di tutti gli elementi di prova disponibili in relazione all’intervento della RPC nella sua economia in generale e nel settore delle conserve di mandarini (incluso il prodotto in esame) è emerso che i prezzi o i costi del prodotto in esame, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale nel caso di specie.

(111)

La Commissione ha pertanto proceduto alla costruzione del valore normale esclusivamente sulla base di costi di produzione e di vendita che riflettono prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, sulla base dei corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come discusso nella sezione in appresso.

3.2.2.   Paese rappresentativo

(112)

Il paese rappresentativo è stato scelto in base ai seguenti criteri:

a)

un livello di sviluppo economico simile a quello della RPC. A tal fine la Commissione ha utilizzato paesi con un reddito nazionale lordo simile a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale;

b)

la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta in tale paese;

c)

la disponibilità di dati pubblici pertinenti in quel paese;

d)

qualora vi sia più di un paese rappresentativo possibile, la preferenza è accordata, se del caso, al paese con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

(113)

Come spiegato ai considerando da 43 a 45, la Commissione ha messo a disposizione delle parti interessate due note al fascicolo sulle fonti per la determinazione del valore normale. Nella seconda nota al fascicolo, la Commissione ha concluso che la Turchia è stata considerata un paese rappresentativo appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base. La Commissione non ha ricevuto osservazioni sulla scelta del paese rappresentativo.

3.2.3.   Fonti utilizzate per stabilire costi esenti da distorsioni

(114)

Nella prima nota al fascicolo la Commissione ha dichiarato che, ai fini della costruzione del valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato il Global Trade Atlas («GTA») per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, mentre la fonte utilizzata per stabilire costi non soggetti a distorsione per quanto riguarda manodopera, energia e residui di produzione sarebbe dipesa dal paese rappresentativo scelto.

(115)

Inoltre, in base alla decisione di utilizzare la Turchia come paese rappresentativo, come indicato nella seconda nota al fascicolo, la Commissione ha comunicato alle parti interessate che intendeva utilizzare il GTA per stabilire i costi esenti da distorsioni dei fattori produttivi e l’istituto turco di statistica per stabilire i costi esenti da distorsioni per la manodopera, e i costi per l’energia.

3.2.4.   Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni

3.2.4.1.   Dati utilizzati per la costruzione del valore normale

(116)

Nella prima e nella seconda nota al fascicolo la Commissione ha dichiarato che, ai fini della costruzione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, intendeva utilizzare le fonti seguenti:

a)

il Global Trade Atlas («GTA») (58) per le materie prime;

b)

l’istituto turco di statistica («Turkstat») (59) per la manodopera e l’energia elettrica;

c)

Orbis (60) per i dati finanziari di una società turca per quanto riguarda le SGAV e i profitti.

(117)

La tabella seguente riepiloga i fattori produttivi utilizzati nei calcoli unitamente ai rispettivi codici SA e ai valori unitari tratti dal GTA o dalle banche dati turche, compresi i dazi all’importazione e i costi di trasporto.

Tabella 1

Fattore produttivo

Codici merci turchi

Valore esente da distorsioni

Materie prime

Agrumi, freschi o secchi, mandarini (compresi tangerini e satsuma)

0805211000

5,66 CNY/kg

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, zuccheri bianchi

1701991000

6,15 CNY/kg

Scatole e sacchi di carta o di cartone ondulato per ufficio, per magazzino o simili

4819100000

11,69 CNY/kg

Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, stampate, autoadesive

4821101000

118,30 CNY/kg

Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa

4823904090

38,95 CNY/kg

Scatole da chiudere per saldatura o aggraffatura, per l’imballaggio delle conserve alimentari, di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

7310211100

28,26 CNY/kg

Lavoro

Costi del lavoro nel settore manifatturiero

[N/A]

37,70 CNY/ora

Energia

Energia elettrica

[N/A]

0,52 CNY/kWh

3.2.4.2.   Materie prime e cascami

(118)

Per tutte le materie prime, in assenza di informazioni sul mercato del paese rappresentativo, la Commissione si è basata sui prezzi all’importazione. È stato determinato un prezzo all’importazione nel paese rappresentativo, calcolato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi esclusa la RPC. Sono stati analogamente esclusi anche i dati relativi alle importazioni nel paese rappresentativo da paesi non membri dell’OMC che figurano nell’elenco di cui all’allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio (61). Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi sul mercato interno in detti paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale e, in ogni caso, tali dati relativi alle importazioni erano trascurabili. La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo avendo concluso, come esposto al punto 3.2.1.10, che non è opportuno utilizzare prezzi e costi praticati sul mercato interno della RPC in ragione dell’esistenza di distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni incidano sui prezzi all’esportazione. La Commissione ha rilevato che le importazioni da altri paesi terzi sono rimaste rappresentative, oscillando tra il 70 % e il 100 % dei volumi totali importati in Turchia.

(119)

La Commissione ha cercato di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime impiegate nella fabbricazione di conserve di mandarini, consegnate all’ingresso dello stabilimento del produttore esportatore, come previsto dall’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base. Per farlo la Commissione ha applicato il dazio all’importazione del paese rappresentativo a ciascun paese d’origine, sommando al prezzo all’importazione i costi di trasporto interno. Le stime dei costi di trasporto interno per tutte le materie prime sono state calcolate sulla base di dati forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato e, per motivi di riservatezza, non sono incluse nell’elenco dei valori di riferimento di cui alla tabella 1.

3.2.4.3.   Lavoro

(120)

La Commissione ha individuato le statistiche sul costo del lavoro tramite l’istituto turco di statistica, che pubblica informazioni dettagliate sui salari in diversi settori economici della Turchia. La Commissione ha utilizzato i salari dichiarati nel settore manifatturiero turco per il 2016 (dati più recenti disponibili) per l’attività economica C.10 (industrie alimentari) secondo la classificazione NACE Rev. 2 in Turchia per stabilire i costi del lavoro esenti da distorsioni (62) secondo la classificazione NACE Rev. 2 (63). Queste informazioni non consentono di effettuare una distinzione tra operai e impiegati. Come per le precedenti inchieste, il valore medio mensile del 2016 è stato debitamente adeguato in funzione dell’inflazione, utilizzando l’indice dei prezzi alla produzione sul mercato interno (64) pubblicato dall’istituto turco di statistica.

3.2.4.4.   Energia elettrica

(121)

Per stabilire un valore di riferimento per l’energia elettrica, la Commissione ha utilizzato le tariffe dell’energia elettrica pubblicate dall’istituto turco di statistica (65). La Commissione ha utilizzato i dati sui prezzi dell’energia elettrica ad uso industriale nella fascia di consumo corrispondente.

3.2.4.5.   Materiali di consumo/quantità trascurabili

(122)

A causa dell’elevato numero di fattori di produzione e del peso totale trascurabile di alcune materie prime rispetto al costo totale di produzione (come acido citrico, alcali liquidi, acido cloridrico, lattato di calcio, vari materiali da imballaggio), che rappresentano complessivamente meno del 2 % dei costi di produzione totali, e del fatto che il dumping era stato già accertato in base agli altri fattori principali di produzione, la Commissione ha calcolato il valore normale sulla base dei seguenti fattori: satsuma, zucchero, lattine in stagno, coperchi, scatole, vassoi ed etichette di carta. Gli altri fattori produttivi sono stati raggruppati nella categoria dei materiali di consumo.

(123)

La Commissione ha calcolato la percentuale dei materiali di consumo sul costo totale delle materie prime sulla base del produttore esportatore che ha collaborato e ha applicato tale percentuale al costo ricalcolato delle materie prime al momento di utilizzare i prezzi esenti da distorsioni stabiliti.

3.2.4.6.   Spese generali di produzione, SGAV e profitti

(124)

Le spese generali di produzione sostenute dai produttori esportatori che hanno collaborato sono state espresse come percentuale del costo di produzione effettivamente sostenuto dai produttori esportatori. Questa percentuale è stata applicata al costo di produzione esente da distorsioni.

(125)

Per le SGAV e il profitto, la Commissione ha utilizzato i dati finanziari di un produttore turco (66) disponibili al pubblico per il periodo da gennaio a dicembre 2019, come annunciato nella seconda nota al fascicolo.

(126)

Di conseguenza, al costo di produzione esente da distorsioni sono state aggiunte le seguenti voci:

a)

SGAV pari al 10,40 % del costo del venduto applicate alla somma dei costi di produzione;

b)

un profitto pari al 18,30 % del costo del venduto applicato ai costi di produzione.

3.2.4.7.   Calcolo del valore normale

(127)

Al fine di stabilire il valore normale costruito, la Commissione ha seguito le fasi descritte in appresso.

(128)

Innanzitutto, la Commissione ha stabilito i costi di produzione esenti da distorsioni delle conserve di mandarini. I costi unitari esenti da distorsioni sono poi stati applicati al consumo effettivo dei singoli fattori produttivi del gruppo di produttori esportatori che ha collaborato.

(129)

Successivamente, per giungere ai costi di produzione esenti da distorsioni la Commissione ha aggiunto ai costi di produzione esenti da distorsioni delle conserve di mandarini le spese generali di produzione determinate secondo la modalità descritta sopra.

(130)

Infine, ai costi di produzione esenti da distorsioni stabiliti la Commissione ha applicato le SGAV e il profitto come illustrato al considerando 126.

(131)

In base a ciò, la Commissione ha costruito il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

3.3.   Prezzo all’esportazione per il gruppo di produttori esportatori che ha collaborato

(132)

Durante il periodo dell’inchiesta di riesame, il gruppo di produttori esportatori che ha collaborato ha esportato il prodotto oggetto del riesame direttamente ad acquirenti indipendenti nell’Unione. Pertanto, il prezzo all’esportazione è stato il prezzo realmente pagato o pagabile del prodotto oggetto del riesame venduto per l’esportazione nell’Unione, in conformità all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

3.4.   Confronto e margine di dumping

(133)

La Commissione ha confrontato il valore normale costruito conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base con il prezzo all’esportazione franco fabbrica.

(134)

Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il prezzo all’esportazione per tener conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, in conformità all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati effettuati adeguamenti per tenere conto delle spese di trasporto interno, movimentazione, carico e delle spese accessorie, tra il 2 % e l’8 %, dei costi di credito, tra lo 0,1 % e il 3 %, delle commissioni, tra lo 0,1 % e il 3 %, e delle spese bancarie, tra lo 0,1 % e il 3 %.

(135)

Ove giustificato, la Commissione ha adeguato il valore normale costruito con la percentuale dell’IVA non rimborsata sulle sue vendite all’esportazione.

(136)

La Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame, in conformità all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(137)

Su tale base il margine di dumping medio ponderato, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, era pari al 184 % per il gruppo Yiguan.

3.5.   Dumping praticato dai produttori esportatori che non hanno collaborato

(138)

La Commissione ha calcolato anche il margine medio di dumping per i produttori esportatori che non hanno collaborato. La Commissione ha utilizzato i dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base.

(139)

Innanzitutto, per stabilire il valore normale, la Commissione ha utilizzato il valore normale medio del gruppo di produttori esportatori che ha collaborato. In secondo luogo, per stabilire il prezzo all’esportazione, la Commissione ha utilizzato la banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6, dopo aver dedotto le esportazioni del gruppo di produttori esportatori che ha collaborato. A fini comparativi, la Commissione ha adeguato il prezzo all’esportazione al livello franco fabbrica utilizzando gli adeguamenti medi verificati, compresi i costi di trasporto, del gruppo di produttori esportatori che ha collaborato.

(140)

Su tale base il margine di dumping medio ponderato, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, era pari al 206 %.

(141)

Non vi sono dunque dubbi che le pratiche di dumping siano proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

3.6.   Conclusioni sulla persistenza del dumping

(142)

La Commissione ha pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite nel periodo dell’inchiesta di riesame.

3.7.   Elementi di prova del rischio di persistenza del dumping dalla RPC

(143)

Dopo aver constatato l’esistenza di persistenti pratiche di dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame, la Commissione ha valutato se vi fosse il rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure. In tale esame ha verificato la capacità produttiva e la capacità inutilizzata della Cina, il comportamento degli esportatori cinesi in altri mercati, la situazione sul mercato interno della RPC e l’attrattiva del mercato dell’Unione.

(144)

Come indicato sopra, solo cinque produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori cinesi si sono manifestati compilando l’allegato I dell’avviso di apertura. La Commissione disponeva quindi di informazioni ridotte circa la capacità produttiva e la capacità inutilizzata dei produttori esportatori cinesi.

(145)

Per tale motivo, gran parte delle risultanze sotto riportate relative alla persistenza o reiterazione del dumping derivano da altre fonti, ovvero Eurostat e banche dati del GTA e informazioni presentate dalla CCC e dall’industria dell’Unione nella domanda di riesame. Dall’analisi di tali informazioni è emerso quanto segue.

3.7.1.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata nella RPC

(146)

La Cina è di gran lunga il maggiore produttore al mondo di conserve di mandarini, con una produzione stimata tra 540 000 e 700 000 tonnellate (67).

(147)

Per quanto riguarda la capacità produttiva totale cinese e la capacità inutilizzata, la Commissione non ha ottenuto informazioni generali per la RPC. La Commissione ha quindi basato le proprie risultanze sulle informazioni fornite dai cinque produttori/dal gruppo di produttori che hanno risposto al questionario di campionamento. La capacità inutilizzata cinese segnalata dai cinque produttori/dal gruppo di produttori ammontava a circa 40-60 000 tonnellate (pari a circa il 40 % della loro capacità produttiva) ossia già superiore al volume totale delle vendite dell’industria dell’Unione.

3.7.2.   Comportamento degli esportatori cinesi sui mercati dei paesi terzi

(148)

Durante il PIR il prezzo all’esportazione cinese verso i mercati dei paesi terzi è stato stabilito sulla base dei dati tratti dalle statistiche sulle esportazioni del GTA (68), vale a dire sulla base dei quantitativi e dei valori delle esportazioni dalla RPC (a livello fob). L’Unione è il terzo mercato di esportazione più importante per i produttori esportatori cinesi. Il prezzo medio unitario nell’Unione è di 1,17 USD per chilogrammo. Il primo e il secondo mercato di esportazione più importanti sono gli Stati Uniti e il Giappone. Il prezzo medio unitario è pari, rispettivamente, a 1,19 e a 1,15 USD per chilogrammo.

(149)

Secondo il GTA e la CCC, il volume delle esportazioni negli USA è diminuito in modo significativo tra il 2018 e il 2019, passando da 195 066 tonnellate a 139 682 tonnellate (una differenza di 55 384 tonnellate equivalente al consumo totale dell’Unione). Tale diminuzione è principalmente dovuta all’istituzione di una tariffa supplementare del 25 % sulle conserve di mandarini (nel quadro del più ampio pacchetto tariffario imposto dalle misure statunitensi di cui alla sezione 301 sulle importazioni cinesi) (69).

3.7.3.   Attrattiva del mercato dell’Unione

(150)

Il mercato dell’Unione è notevolmente inferiore alle capacità inutilizzate disponibili dei produttori cinesi. Inoltre, a causa delle questioni commerciali con gli Stati Uniti (70), i produttori cinesi hanno perso circa 55 000 tonnellate di esportazioni verso gli Stati Uniti che possono essere facilmente reindirizzate verso il mercato dell’Unione. Tale volume è di gran lunga superiore al consumo dell’Unione. Prima dell’introduzione delle misure antidumping, l’Unione era un mercato tradizionale per la Cina, che esportava oltre il triplo del volume attualmente esportato nell’Unione. Il prezzo medio all’esportazione verso il mercato dell’Unione (1,17 USD/kg) è leggermente superiore a quello per il Giappone (1,15 USD/kg), ma notevolmente superiore rispetto al prezzo per la Thailandia (1,04 USD/kg). Si noti inoltre che il prezzo per gli USA (1,19 USD/kg) si colloca in un intervallo simile a quello dell’Unione.

(151)

In sintesi, in considerazione della grande capacità produttiva disponibile in Cina (e della conseguente capacità di aumentare rapidamente i volumi di produzione) e delle precedenti pratiche di dumping, è ragionevole concludere che l’abrogazione delle attuali misure comporterebbe un aumento delle importazioni cinesi oggetto di dumping sul mercato dell’Unione.

3.8.   Conclusioni sul rischio di persistenza del dumping

(152)

In base a quanto precede, la Commissione ha concluso che esiste il rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle attuali misure. In particolare, il livello dei valori normali stabiliti per gli esportatori/i produttori cinesi, il livello dei prezzi all’esportazione praticati dal produttore che ha collaborato verso i mercati di paesi terzi, l’attrattiva del mercato dell’Unione e la disponibilità di significative capacità produttive nella RPC indicano un elevato rischio di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure in vigore.

3.9.   Rischio di reiterazione del dumping

(153)

Come indicato al considerando 165, le importazioni cinesi sono rimaste significative rispetto al consumo dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Dall’inchiesta è emerso che le importazioni cinesi hanno continuato a entrare nel mercato dell’Unione a prezzi di dumping. Inoltre, i margini di dumping riscontrati sono confermati dall’analisi dei prezzi all’esportazione verso altri paesi terzi, che sembrano essere persino più bassi, come descritto al considerando 150. Alla luce degli elementi esaminati nelle sezioni 3.7.2 e 3.7.3, la Commissione ha inoltre concluso che con tutta probabilità i produttori cinesi esporterebbero quantità significative del prodotto in esame nell’Unione a prezzi di dumping in caso di scadenza delle misure. Vi sono pertanto elementi di prova che confermano il rischio di persistenza del dumping e, in ogni caso, il rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure.

4.   RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

4.1.   Osservazioni generali

(154)

La raccolta dei mandarini avviene in autunno e inverno: la stagione di raccolta e trasformazione è compresa all’incirca tra l’inizio di ottobre e la fine di gennaio (per alcune varietà, febbraio o marzo) dell’anno successivo. La maggior parte dei contratti di compravendita è negoziata nei primi mesi di ogni stagione. La prassi dell’industria delle conserve di mandarini prevede di utilizzare la stagione dal 1o ottobre di un dato anno al 30 settembre dell’anno successivo come base per i confronti. Come nell’inchiesta iniziale, tale prassi è stata adottata dalla Commissione ai fini della sua analisi.

4.2.   Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione

(155)

Durante il periodo dell’inchiesta di riesame due produttori dell’Unione che hanno collaborato fabbricavano il prodotto simile. Fino alla fine della stagione 2017/2018 vi erano tre produttori dell’Unione. Il terzo produttore dell’Unione (71) ha cessato la produzione a partire dalla fine della stagione 2017/2018. I dati riguardanti questo ex produttore sono stati inclusi in alcuni macroindicatori conformemente alla prassi abituale della Commissione di includere tutte le cifre note relative al periodo in esame ai fini dell’analisi del pregiudizio, per ottenere una rappresentazione il più possibile informata della situazione economica dell’industria dell’Unione, come previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(156)

La produzione totale dell’Unione del prodotto simile è stata calcolata in base alle risposte al questionario fornite dai due produttori dell’Unione che hanno collaborato durante il periodo in esame. La produzione dell’ex produttore si basava sulle informazioni fornite nella denuncia dalla Fenaval e trova riscontro fino alla stagione 2017/2018.

(157)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che i due produttori dell’Unione che hanno collaborato, che rappresentano la produzione totale dell’Unione, costituiscono l’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

(158)

Dal momento che l’industria dell’Unione comprende due soli produttori, tutte le cifre relative ad informazioni sensibili hanno dovuto essere presentate sotto forma di indici o espresse come intervalli di valori per motivi di riservatezza.

(159)

Durante il periodo dell’inchiesta di riesame la produzione dell’Unione era compresa tra 18 000 e 24 000 tonnellate.

4.3.   Consumo apparente dell’Unione

(160)

La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione in base ai volumi di vendita dell’industria dell’Unione sul mercato dell’UE e ai dati sulle importazioni forniti da Eurostat. Mentre la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta è stagionale, il consumo è ripartito in modo uniforme nel corso dell’anno.

(161)

Su tale base, nel periodo in esame il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Consumo dell’Unione

 

2015/2016

2016/2017

2017/2018

PIR

Consumo dell’Unione (in tonnellate)

48 000 -64 000

48 000 -60 000

48 000 -60 000

47 000 -63 000

Indice (2015/2016 = 100)

100

118

94

99

Fonte: denuncia, risposte dei produttori dell’Unione al questionario, Eurostat

(162)

Durante il periodo in esame il consumo dell’Unione ha fluttuato in funzione della qualità del raccolto nell’Unione.

4.4.   Importazioni dal paese interessato

4.4.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni provenienti dal paese interessato

(163)

La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base alla banca dati di Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata calcolata confrontando i volumi delle importazioni con il consumo dell’Unione, come indicato nella tabella 2 di cui sopra.

(164)

Le importazioni nell’Unione dalla RPC hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Volume delle importazioni e quota di mercato

 

2015/2016

2016/2017

2017/2018

PIR

Volume delle importazioni dalla RPC (in tonnellate)

29 392

27 604

23 527

19 152

Indice (2015/2016 = 100)

100

94

80

65

Quota di mercato RPC (in %)

61-46

49-37

52-39

41-30

Indice (2015/2016 = 100)

100

80

85

66

Fonte: Eurostat

(165)

Nel periodo in esame i volumi delle importazioni dalla RPC sono diminuiti del 35 %. Analogamente al volume delle importazioni, la quota di mercato cinese ha seguito una tendenza al ribasso durante il periodo in esame, con un calo del 34 %. Nonostante questa tendenza al ribasso, la quota di mercato del prodotto in esame è rimasta significativa.

4.4.2.   Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi

(166)

La Commissione ha determinato l’andamento dei prezzi delle importazioni cinesi in base alle statistiche di Eurostat. Il prezzo medio delle importazioni nell’Unione dalla RPC ha registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Prezzi delle importazioni

 

2015/2016

2016/2017

2017/2018

PIR

Prezzo medio delle importazioni cinesi

968

994

1 025

1 123

Indice (2015/2016 = 100)

100

103

106

116

Fonte: Eurostat

(167)

Come indicato nella tabella precedente, nel periodo in esame i prezzi delle importazioni cinesi sono aumentati in modo costante, registrando un aumento complessivo del 16 %.

(168)

Poiché il volume delle importazioni dell’unico produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta rappresentava circa il 45-65 % (intervallo di valori fornito per motivi di riservatezza) delle importazioni cinesi durante il periodo dell’inchiesta di riesame, l’esistenza di un undercutting dei prezzi è stata esaminata anche per le esportazioni cinesi nel complesso, sulla base delle statistiche sulle importazioni.

(169)

A tal fine, la media ponderata dei prezzi di vendita dei produttori dell’Unione che hanno collaborato ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione è stata confrontata con la media ponderata dei corrispondenti prezzi cif (costo, assicurazione e nolo) delle importazioni dalla RPC, in base ai dati Eurostat. Tali prezzi cif (costo, assicurazione e nolo) sono stati adeguati per tener conto dei costi relativi allo sdoganamento, ossia della tariffa doganale e dei costi successivi all’importazione. In risposta a un’osservazione della CCC sulla divulgazione finale delle informazioni, la Commissione ha confermato che per la sua analisi dell’undercutting il dazio antidumping applicabile non è stato aggiunto alla media ponderata dei valori cif.

(170)

Su tale base, dal confronto è emerso che durante il periodo dell’inchiesta di riesame i prezzi delle importazioni del prodotto in esame sono stati inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione del 9-11 %, considerando i prezzi all’importazione in assenza di dazi antidumping. Tenendo conto dei dazi antidumping, la Commissione non ha riscontrato alcun undercutting per il periodo dell’inchiesta di riesame.

(171)

Se si considerano solo i prezzi all’importazione indicati dall’esportatore cinese che ha collaborato, debitamente adeguati, potrebbe essere stabilito un margine di undercutting compreso tra il 9 % e l’11 % durante il periodo dell’inchiesta di riesame, senza tener conto dei dazi antidumping in vigore. Ancora una volta, tenendo conto dei dazi antidumping, la Commissione non ha riscontrato alcun undercutting.

4.5.   Importazioni nell’Unione da altri paesi terzi

(172)

Durante il periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi è aumentato in maniera significativa. La maggior parte di queste importazioni (l’82 % nel periodo in esame) proveniva dalla Turchia.

Tabella 5

Importazioni da altri paesi terzi

 

2015/2016

2016/2017

2017/2018

PIR

Volume delle importazioni da altri paesi terzi (in tonnellate)

9 416

12 660

15 552

21 827

Indice (2015/2016 = 100)

100

134

165

232

Quota di mercato (in %)

20-15

23-17

35-26

46-35

Indice (2015/2016 = 100)

100

114

175

233

Fonte: Eurostat

(173)

Le vendite degli esportatori e dei produttori turchi sul mercato dell’Unione sono aumentate durante il periodo in esame. Tuttavia, nonostante tale crescita, i produttori esportatori cinesi continuano a essere il principale fornitore del prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

4.6.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

4.6.1.   Osservazioni generali

(174)

In conformità all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.

(175)

Gli indicatori macroeconomici (produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, crescita, quota di mercato, occupazione, produttività ed entità dei margini di dumping) sono stati determinati a livello dell’intera industria dell’Unione. A tal fine, la Commissione ha utilizzato le informazioni fornite nella denuncia, i dati raccolti presso i produttori dell’Unione prima e dopo l’apertura dell’inchiesta e le risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione. Come indicato al considerando 156, nel caso del terzo produttore che ha cessato la propria attività a partire dalla fine della stagione 2017/2018, la Commissione ha preso in considerazione i dati forniti dalla Fenaval nella denuncia.

(176)

L’analisi degli indicatori microeconomici (prezzi di vendita, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito, capacità di ottenere capitale, inventari, salari e costo di produzione) è stata effettuata al livello dei due produttori dell’Unione che hanno collaborato nel periodo dell’inchiesta di riesame.

4.6.2.   Indicatori macroeconomici

4.6.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(177)

Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali nonché l’utilizzo totale degli impianti da parte dei tre produttori dell’Unione attivi hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2015/2016

2016/2017

2017/2018

PIR

Volume di produzione (tonnellate)

18 000 -25 000

25 000 -34 000

12 000 -16 000

18 000 -24 000

Indice (2015/2016 = 100)

100

137

67

97

Capacità produttiva (tonnellate)

66 000 -88 000

66 000 -88 000

66 000 -88 000

46 000 -62 000

Indice (2015/2016 = 100)

100

100

100

71

Utilizzo degli impianti (in %)

28,3

38,8

19,1

38,9

Fonte: denuncia e risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione

(178)

Durante il periodo in esame il volume di produzione aggregato dell’Unione è rimasto mediamente stabile, con oscillazioni legate alla qualità del raccolto (la stagione 2016/2017 ha registrato un raccolto particolarmente buono e la seguente un raccolto cattivo) e al fatto che il terzo produttore dell’Unione ha cessato la produzione alla fine della stagione 2017/2018. Nel periodo dell’inchiesta di riesame solo i due produttori dell’Unione che hanno collaborato hanno pertanto prodotto il prodotto in esame.

(179)

Il tasso di utilizzo degli impianti è rimasto costantemente al di sotto del 50 % durante il periodo in esame. Questo tasso relativamente basso è riconducibile al fatto che la principale materia prima utilizzata dai produttori di conserve di mandarini, ossia la frutta fresca, si deteriora rapidamente. Di conseguenza, gli impianti devono essere disponibili al momento del picco del raccolto in modo da trasformare i frutti freschi in un periodo di tempo relativamente breve.

4.6.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(180)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione per i tre produttori dell’Unione attivi hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Volume delle vendite e quota di mercato

 

2015/2016

2016/2017

2017/2018

PIR

Volume delle vendite (tonnellate)

15 000 -20 000

22 000 -30 000

12 000 -16 000

13 000 -17 000

Indice (2015/2016 = 100)

100

146

81

86

Quota di mercato (in %)

32

40

28

28

(181)

Le vendite dell’industria dell’Unione hanno seguito, in generale, un andamento analogo a quello della produzione dell’Unione. Nel complesso, le vendite dell’industria dell’Unione sono scese del 14 % tra la stagione 2015/2016 e il periodo dell’inchiesta di riesame, anche se il consumo è rimasto relativamente stabile nello stesso periodo. Inoltre, la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita di quattro punti percentuali.

4.6.2.3.   Occupazione e produttività

(182)

L’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento nel corso del periodo in esame:

Tabella 8

Occupazione e produttività

 

2015/2016

2016/2017

2017/2018

PIR

Indice (2015/2016 = 100)

100

120

106

118

Produttività (tonnellate per dipendente)

60-80

60-90

30-50

50-60

Indice (2015/2016 = 100)

100

114

64

83

Fonte: denuncia e risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione

(183)

L’occupazione complessiva è aumentata del 18 % nel periodo in esame. La produttività, espressa in volume di produzione per dipendente, è diminuita durante il periodo in esame raggiungendo il punto più basso nella stagione 2017/2018, quando uno dei produttori dell’Unione ha cessato la propria attività. A tal riguardo, la Commissione ha osservato che la produttività di tale industria è influenzata dalla qualità e dalla quantità della frutta fresca disponibile, il che significa che in un anno in cui il raccolto è buono, la produttività cresce, quando invece il raccolto è scadente, la produttività cala. La stagione 2016/2017 è stata particolarmente positiva per gli agrumi, e di conseguenza la produttività è stata la più elevata in quella stagione.

4.6.2.4.   Crescita

(184)

Il consumo dell’Unione ha fluttuato durante il periodo in esame, mentre il volume delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione è diminuito del 14 %, in parte a causa della cessata attività di un produttore durante il periodo in esame. La quota di mercato dell’industria dell’Unione si è quindi ridotta (quattro punti percentuali), così come la quota di mercato delle importazioni dal paese interessato (17 punti percentuali).

4.6.3.   Indicatori microeconomici

4.6.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(185)

Nel periodo in esame il prezzo medio unitario di vendita (EUR/tonnellata) dei produttori dell’Unione sul mercato dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Prezzi di vendita sul mercato libero nell’Unione

 

2015/2016

2016/2017

2017/2018

PIR

Prezzo di vendita (EUR/tonnellata)

1 340 -1 450

1 330 -1 450

1 390 -1 510

1 410 -1 530

Indice (2015/2016 = 100)

100

99

103

104

Costo di produzione unitario (EUR/tonnellata)

1 310 -1 420

1 300 -1 410

1 580 -1 710

1 320 -1 430

Indice (2015/2016 = 100)

100

99

120

100

Fonte: risposte dei produttori dell’Unione al questionario

(186)

La precedente tabella illustra l’andamento del prezzo di vendita medio unitario nel mercato libero dell’Unione rispetto al costo di produzione corrispondente. Il prezzo di vendita è aumentato del 4 % durante il periodo in esame, mentre il costo di produzione è rimasto relativamente stabile nello stesso periodo. Il costo di produzione ha raggiunto un picco eccezionale durante la stagione 2017/2018 a causa di un cattivo raccolto.

(187)

Nel complesso l’industria dell’Unione è riuscita a contenere i costi di produzione e ad aumentare i prezzi di vendita durante il periodo in esame del 4 %, garantendo in tal modo un significativo miglioramento della redditività durante il periodo in esame.

4.6.3.2.   Costi del lavoro

(188)

Il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione ha registrato il seguente andamento durante il periodo in esame:

Tabella 10

Costo medio del lavoro per dipendente

 

2015/2016

2016/2017

2017/2018

PIR

Costo medio del lavoro per addetto (EUR)

21 380 -23 200

21 450 -23 270

20 850 -22 630

21 680 -23 530

Indice (2015/2016 = 100)

100

100

97

101

Fonte: risposte dei produttori dell’Unione al questionario

(189)

Il costo medio del lavoro per dipendente si è mantenuto stabile per tutto il periodo in esame, sfuggendo perlopiù alle avversità relative alla stagione 2017/2018.

4.6.3.3.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(190)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2015/2016

2016/2017

2017/2018

PIR

Redditività delle vendite nell’Unione sul mercato libero (% del fatturato delle vendite)

1,6-2,2

1,8-2,4

–11,7-

–12,9

4,2-5,8

Indice (2015/2016 = 100)

100

109

–583

262

Flusso di cassa

550 000 -600 000

780 000 -850 000

–1 440 000 -

–1 320 000

1 590 000 -1 730 000

Indice (2015/2016 = 100)

100

141

–238

287

Investimenti

920 000 - 1 140 000

1 260 000 - 1 550 000

430 000 - 530 000

1 500 000 - 1 840 000

Indice (2015/2016 = 100)

100

137

47

161

Utile sul capitale investito

100

119

–460

280

Fonte: risposte dei produttori dell’Unione al questionario

(191)

La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile sul mercato dell’Unione, in percentuale sul fatturato delle stesse vendite.

(192)

La redditività ha registrato un significativo miglioramento durante il periodo in esame. I dati sulla redditività indicano un forte calo durante la stagione 2017/2018. In linea con quanto spiegato sopra, durante la stagione 2017/2018 si sono registrate perdite a causa delle condizioni meteorologiche particolarmente avverse e dei conseguenti maggiori costi sostenuti. L’industria dell’Unione ha tuttavia ripristinato la redditività durante il periodo dell’inchiesta di riesame e ha quasi raggiunto il suo profitto di riferimento del 6,8 %.

(193)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. Durante il periodo in esame l’andamento del flusso di cassa corrispondeva principalmente all’andamento della redditività dell’industria dell’Unione per il prodotto in esame.

(194)

Durante il periodo in esame l’industria dell’Unione ha effettuato investimenti nella manutenzione e ottimizzazione dei macchinari per la produzione esistenti, al fine di contenere i costi. Il livello degli investimenti è aumentato in particolare durante il periodo dell’inchiesta di riesame, incentivato con ogni probabilità dal livello di profitto previsto durante tale stagione, come anticipato dalle prospettive di un buon raccolto. Sono stati inoltre effettuati investimenti per migliorare il rispetto della normativa ambientale.

(195)

L’utile sul capitale investito nel periodo in esame ha seguito da vicino l’andamento della redditività.

4.6.3.4.   Scorte

(196)

Nel periodo in esame, il livello delle scorte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Scorte

 

2015/2016

2016/2017

2017/2018

PIR

Scorte finali (tonnellate)

2 300 -2 700

3 100 -3 610

1 800 -2 110

4 400 -5 060

Indice (2015/2016 = 100)

100

133

78

187

Fonte: risposte dei produttori dell’Unione al questionario

(197)

I produttori dell’Unione hanno aumentato notevolmente le loro scorte durante il PIR. Pur avendo accumulato scorte significative durante il periodo dell’inchiesta di riesame, si osserva che l’industria dell’Unione ha anche raggiunto al contempo un buon profitto. È necessario mantenere un certo livello di scorte in modo da coprire le vendite fino all’inizio della produzione relativa al nuovo raccolto. Non può essere pertanto considerato come un segnale di pregiudizio.

4.6.3.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(198)

I margini di dumping individuati erano notevolmente superiori al livello minimo e al livello delle misure in vigore (cfr. il considerando 137). Inoltre, tenuto conto della capacità inutilizzata e dei prezzi delle importazioni dalla RPC (cfr. i considerando 147 e 167), l’incidenza dei margini di dumping effettivi sull’industria dell’Unione non può essere ritenuta trascurabile.

(199)

Le misure iniziali sono state istituite nel dicembre 2008. Nel periodo dell’inchiesta di riesame l’industria dell’Unione ha ottenuto per la prima volta da allora un rendimento prossimo al profitto di riferimento del 6,8 % determinato nell’inchiesta iniziale. Tenendo conto della situazione generale dell’industria dell’Unione e dei tuttora ingenti volumi delle importazioni dalla RPC negli ultimi anni, è possibile concludere che l’industria dell’Unione è ancora fragile e vulnerabile.

4.6.4.   Conclusioni relative al pregiudizio notevole

(200)

L’industria dell’Unione si è ripresa dagli effetti del passato dumping pregiudizievole. Le misure in vigore hanno contribuito a ridurre le importazioni oggetto di dumping e, venendo meno tale preoccupazione, la situazione dell’industria dell’Unione sta nuovamente migliorando. In quanto tali, le misure hanno anche aiutato l’industria dell’Unione a concentrarsi sulla concorrenza leale in un contesto in cui il numero di nuovi attori internazionali cresce rapidamente. Infine, i dazi in vigore hanno influito sulle decisioni di investimento adottate durante tutto il periodo in esame.

(201)

Non si può tuttavia concludere che la situazione dell’industria dell’Unione sia sicura. Sebbene alcuni indicatori di pregiudizio relativi ai risultati finanziari dei produttori dell’Unione, in particolare redditività, investimenti e utile sul capitale investito e flusso di cassa, lascino intravedere un quadro più stabile, questi non sono risultati consolidati. Altri indicatori di pregiudizio, in particolare il volume delle vendite, la quota di mercato e la produzione, sono rimasti praticamente inalterati. A livello mondiale, gli indicatori mostrano chiari segni di miglioramento, anche se il settore resta piuttosto fragile.

(202)

In considerazione di quanto sopra, si conclude che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo in esame ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

(203)

Nella sua comunicazione sulla divulgazione finale delle informazioni, la CCC ha presentato diverse osservazioni sulla situazione economica dell’industria dell’Unione facendo riferimento a fattori quali il clima generale e le importazioni dalla Turchia, che avrebbero potuto contribuire alla situazione pregiudizievole dell’industria dell’Unione. Tuttavia, come indicato al considerando 202, la Commissione ha stabilito che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole. Tali osservazioni sono pertanto irrilevanti.

5.   RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

(204)

Poiché nel periodo dell’inchiesta di riesame l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole, la Commissione ha valutato se vi fosse un rischio di reiterazione del pregiudizio originariamente causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC, in caso di scadenza delle misure nei confronti della RPC ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(205)

Il mercato dell’Unione delle conserve di frutta è attualmente stabile e competitivo. In base a quanto emerso dall’inchiesta, non sembrano sussistere fattori che minacciano l’industria nazionale, quali una contrazione della domanda, variazioni dell’andamento dei consumi, evoluzioni a livello di tecnologia o andamento delle esportazioni. Inoltre, nel corso dell’inchiesta l’industria dell’Unione ha affermato di non temere il recente aumento delle importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC, in quanto i produttori di paesi terzi competono a prezzi equi e la loro capacità è limitata.

(206)

Al fine di accertare l’autenticità di tale timore, la Commissione ha esaminato i volumi di produzione e le capacità inutilizzate nella RPC, l’attrattiva del mercato dell’Unione e il possibile impatto dell’andamento dei volumi e dei prezzi delle importazioni cinesi nonché l’impatto di tale andamento sui volumi delle vendite, sui prezzi e sulla redditività dell’industria dell’Unione.

5.1.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata nella RPC

(207)

Come già specificato nei considerando da 146 a 147, la RPC dispone di notevoli capacità inutilizzate. La RPC è il maggiore produttore mondiale di mandarini freschi e i suoi produttori esportatori sono in grado di rifornire mercati di gran lunga più grandi di quello dell’Unione. Tali produttori sono fortemente orientati e incentivati a vendere i loro prodotti in grandi volumi sui mercati di esportazione. Dal recente passato si evince che i produttori esportatori cinesi sono in grado di adattarsi rapidamente per rifornire il mercato dell’Unione con importazioni oggetto di dumping. Occorre ricordare che le importazioni del prodotto in esame originario della RPC sono aumentate in maniera esponenziale dopo la sentenza di annullamento che ha invalidato il regolamento originario nel marzo 2012 (72).

5.2.   Incidenza del dumping cinese sull’industria dell’Unione

(208)

Per quanto riguarda i livelli dei prezzi all’importazione, l’inchiesta ha dimostrato che, se le misure in vigore fossero abrogate e supponendo che il prezzo all’importazione dal paese interessato e il prezzo dell’industria dell’Unione rimanessero gli stessi del periodo dell’inchiesta di riesame, i prezzi all’importazione sarebbero inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione del 9-11 % (tutti i tipi di prodotto in esame). Di conseguenza, l’industria dell’Unione rischia di subire un calo del volume delle vendite e di perdere quote di mercato sul mercato dell’Unione.

(209)

La Commissione ha effettuato una simulazione per valutare il probabile impatto di un aumento dei volumi delle importazioni cinesi sull’industria dell’Unione. Non appena il volume delle vendite e della produzione dell’industria dell’Unione scende di 6 200 tonnellate a seguito di un aumento delle importazioni cinesi di conserve di mandarini, il costo unitario di produzione aumenta del 7,1 %, facendo peggiorare la situazione dei produttori dell’Unione e portandoli in perdita. Questo aumento di volume sarebbe facilmente raggiungibile per i produttori esportatori cinesi grazie alla loro grande capacità inutilizzata, come illustrato al punto 3.7.1.

(210)

Dato che l’82 % delle importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC proviene dalla Turchia, non è possibile escludere che le conserve di mandarini cinesi oggetto di dumping sostituirebbe una parte di tali importazioni. Nel contempo il prezzo medio di vendita delle importazioni turche nell’Unione è inferiore al prezzo medio di vendita dell’industria dell’Unione; ciò significa che, qualora le conserve di mandarini cinesi oggetto di dumping aumentassero sul mercato dell’Unione, dapprima guadagnerebbero, molto probabilmente, quote di mercato a discapito dell’industria dell’Unione e quindi acquisirebbero la quota di mercato delle esportazioni dei produttori turchi nell’Unione. Tuttavia, in ogni caso, data la capacità inutilizzata dei produttori cinesi, essi potrebbero facilmente superare sia la quota di mercato degli altri paesi terzi (compresa la Turchia) sia i produttori dell’Unione.

5.3.   Attrattiva del mercato dell’Unione

(211)

Le dimensioni del mercato dell’Unione (il terzo al mondo per importanza) rappresentano chiaramente un fattore importante che contribuisce alla sua attrattiva. Inoltre, il fatto che le importazioni dalla RPC siano continuate nonostante le misure in vigore dimostra che i produttori esportatori cinesi ritengono interessante il mercato dell’Unione e desiderano continuare a vendervi. Inoltre, come osservato dopo la sentenza di annullamento che ha invalidato il regolamento originario nel marzo 2012, in caso di abrogazione delle misure in vigore i produttori esportatori cinesi sarebbero incentivati a deviare le esportazioni da altri paesi terzi verso il più redditizio mercato dell’Unione. Inoltre, i produttori esportatori cinesi sono attualmente soggetti a tariffe supplementari del 25 % sulle spedizioni verso il loro maggiore mercato di esportazione, gli Stati Uniti (73). Queste nuove tariffe sono il risultato delle tensioni commerciali in atto tra la RPC e gli Stati Uniti e fanno parte delle azioni tariffarie intraprese dagli Stati Uniti nell’ambito dell’attuale inchiesta in base alla sezione 301 concernente la Cina (74).

(212)

Alla luce di quanto precede, l’abrogazione delle misure comporterebbe con ogni probabilità una drastica e immediata pressione sui prezzi da parte della RPC, che può contare su ingenti scorte e capacità disponibili. L’industria dell’Unione sarebbe dunque costretta a ridurre i prezzi o i volumi. Se l’industria abbassasse i prezzi, in breve tempo i suoi utili si trasformerebbero in perdite. Se l’industria perdesse volumi di vendita, i suoi costi unitari aumenterebbero causando un’ulteriore riduzione della redditività. Nel lungo termine l’industria dell’Unione dovrebbe adattare (ridurre) le sue capacità produttive.

(213)

Data la situazione relativamente fragile dell’industria dell’Unione, come spiegato al considerando 201, in combinazione con il rapido aumento degli attuali volumi delle importazioni cinesi oggetto di dumping, è probabile che tale situazione abbia un impatto pregiudizievole sullo stato dell’industria dell’Unione, con un conseguente rapido deterioramento della sua situazione finanziaria.

5.4.   Conclusioni

(214)

Alla luce di quanto precede, l’abrogazione delle misure comporterebbe con ogni probabilità un’immediata e drastica pressione sul volume e sui prezzi da parte della RPC, per via delle notevoli capacità disponibili. L’industria dell’Unione sarebbe dunque costretta a ridurre i prezzi o i volumi. Se l’industria abbassasse i prezzi, in breve tempo i suoi utili si trasformerebbero in perdite. Se l’industria perdesse volumi di vendita, perderebbe quota di mercato e i suoi costi unitari aumenterebbero, riducendone o eliminandone la redditività.

(215)

Data la situazione dell’industria dell’Unione descritta, in caso di scadenza delle misure, è probabile che l’industria dell’Unione subisca un rapido deterioramento della sua situazione finanziaria, indipendentemente dal fatto che scelga di competere in termini di volume o di prezzo. La Commissione conclude pertanto che l’abrogazione delle misure determinerebbe con ogni probabilità una reiterazione del pregiudizio ai danni dell’industria dell’Unione.

6.   INTERESSE DELL’UNIONE

6.1.   Osservazioni preliminari

(216)

In conformità all’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure in vigore nei confronti della RPC fosse contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

6.2.   Interesse dell’industria dell’Unione

(217)

Durante tutto il periodo in esame, l’industria dell’Unione è riuscita a registrare nuovamente risultati redditizi. In caso di abrogazione delle misure, l’industria dell’Unione si troverebbe in una situazione di gran lunga peggiore, come descritto al punto 5 (rischio di reiterazione del pregiudizio). In effetti, considerando i volumi e i prezzi previsti delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC, l’industria dell’Unione sarebbe esposta a un grave rischio in termini di prezzi di vendita più bassi (depressione dei prezzi) e una probabile ripresa delle perdite (cfr. considerando 212). Anche i nuovi investimenti volti a consolidare le società e a migliorarne la competitività sul mercato del prodotto simile sarebbero ostacolati.

(218)

Ne consegue che il mantenimento delle misure sarebbe nell’interesse dell’industria dell’Unione, che in questo caso potrebbe riprendersi ulteriormente dall’effetto di dumping continuo. L’abrogazione delle misure bloccherebbe invece la riabilitazione dell’industria dell’Unione, minacciando gravemente la sua sostenibilità e mettendo quindi a rischio la sua stessa esistenza, riducendo così l’offerta e la concorrenza sul mercato.

6.3.   Interesse degli importatori/operatori commerciali indipendenti

(219)

La Commissione ha inviato questionari a quattro importatori/operatori commerciali indipendenti. Solo una di queste società ha risposto in parte.

(220)

Non vi sono pertanto elementi per ritenere che il mantenimento delle misure avrebbe un’incidenza negativa considerevole sugli importatori superiore all’impatto positivo delle misure stesse sull’industria dell’Unione.

6.4.   Interesse degli utilizzatori

(221)

La Commissione ha inviato questionari a due utilizzatori del prodotto in esame. Solo uno di questi utilizzatori ha restituito un questionario incompleto.

(222)

Non vi sono pertanto elementi per ritenere che il mantenimento delle misure avrebbe un’incidenza negativa considerevole sugli utilizzatori superiore all’impatto positivo delle misure stesse sull’industria dell’Unione.

6.5.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

(223)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che non esistono validi motivi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento delle attuali misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della RPC.

(224)

La Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere le attuali misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della RPC.

7.   MISURE ANTIDUMPING

(225)

Dalle considerazioni sopra esposte consegue che le misure antidumping applicabili ad alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Cina dovrebbero essere mantenute.

(226)

Per ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti a forti differenze nelle aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società che godono di dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».

(227)

Sebbene la presentazione di tale fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Infatti, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni fissate all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) allo scopo di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e di garantire che la successiva applicazione dell’aliquota del dazio sia giustificata, conformemente alla normativa doganale.

(228)

Qualora dopo l’istituzione delle misure in esame si registri un notevole incremento del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio più basse, [se del caso, può essere indicata una percentuale] tale aumento potrebbe essere considerato di per sé come una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze e se sono soddisfatte le condizioni necessarie può essere aperta un’inchiesta antielusione. Tale inchiesta può, tra l’altro, esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.

(229)

Se una società con un’aliquota individuale del dazio modifica successivamente la denominazione della propria entità, essa può chiedere che si continui ad applicare tale aliquota. La relativa domanda va presentata alla Commissione (75). La domanda deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile.

(230)

A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (76), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da corrispondere dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(231)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di mandarini, compresi tangerini e satsuma (o sazuma), clementine, wilking e altri ibridi simili di agrumi, preparati o conservati, senza alcole aggiunto, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, quali definiti attualmente alla voce 2008 del SA, attualmente classificati con i codici NC 2008 30 55, 2008 30 75 ed ex 2008 30 90 (codici TARIC 2008309061, 2008309063, 2008309065, 2008309067 e 2008309069) e originari della Repubblica popolare cinese.

2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti nel paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate è la seguente:

Società

EUR/tonnellata di peso netto del prodotto

Codice addizionale TARIC

Yichang Rosen Foods Co., Ltd, Yichang, Zhejiang

531,2

A886

Zhejiang Taizhou Yiguan Food Co. Ltd, Huangyan, Zhejiang

361,4

A887

Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd, Dangyang City, Hubei Province

489,7

A888

Zhejiang Juzhou Foods Co., Ltd, Sanmen, Zhejiang

499,9

C528

Produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta, non inclusi nel campione, elencati nell’allegato

499,6

A889

Tutte le altre società

531,2

A999

3.   L’applicazione dell’aliquota individuale del dazio specificata per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione, datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di [prodotto in esame] venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da [nome e indirizzo della società] [codice addizionale TARIC] in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

Articolo 2

1.   Qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia adeguato ai fini della determinazione del valore in dogana, ai sensi dell’articolo 132 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (77), l’importo del dazio antidumping, calcolato sulla base dell’articolo 1, è ridotto di una percentuale corrispondente all’adeguamento del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

2.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 3

L’articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato aggiungendo un nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non incluse nel campione e pertanto soggette ad un’aliquota media ponderata del dazio pari a 499,6 EUR/tonnellata di peso netto del prodotto, qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare che:

a)

non ha esportato nell’Unione il prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, durante il periodo dell’inchiesta iniziale (dal 1o ottobre 2006 al 30 settembre 2007);

b)

non è collegato a nessuno dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure istituite dal presente regolamento; e

c)

ha effettivamente esportato il prodotto in esame nell’Unione o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta di riesame.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, come modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2018/825 (GU L 143 del 7.6.2018, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 1355/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese (GU L 350 del 30.12.2008, pag. 35).

(3)  Sentenza della Corte di giustizia dell’UE del 22 marzo 2012 nella causa C-338/10, Grünwald Logistik Service GmbH (GLS) contro Hauptzollamt Hamburg-Stadt.

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 158/2013 del Consiglio, del 18 febbraio 2013, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese (GU L 49 del 22.2.2013, pag. 29).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1313/2014 della Commissione, del 10 dicembre 2014, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 354 dell’11.12.2014, pag. 17).

(6)  Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 104 del 19.3.2019, pag. 10).

(7)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese (GU C 414 del 10.12.2019, pag. 14).

(8)  Si rimanda all’allegato 3 della denuncia.

(9)  Disponibile al seguente indirizzo: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2425.

(10)  Disponibile al seguente indirizzo: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2425.

(11)  Avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6).

(12)  Numero fascicolo t20.000686.

(13)  Global Trade Atlas — GTA (https://www.gtis.com/gta/secure/htscty_wta.cfm).

(14)  https://orbis4.bvdinfo.com/version-201866/orbis/Companies.

(15)  Nota al fascicolo — Numero fascicolo t20.000629.

(16)  La Frucom rappresenta gli interessi degli importatori europei di prodotti alimentari, compresa la frutta secca, la frutta a guscio commestibile e i prodotti ortofrutticoli trasformati, comprese le conserve di mandarini.

(17)  Commission Staff Working Document on Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations (Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale), 20 dicembre 2017, SWD(2017) 483 final/2 (in prosieguo «la relazione»).

(18)  Relazione, capitolo 2, pagg. 6-7.

(19)  Relazione, capitolo 2, pag. 10.

(20)  Consultabile all’indirizzo http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_4866_0_7.html (ultima consultazione: 15 luglio 2019).

(21)  Relazione, capitolo 2, pagg. 20-21.

(22)  Relazione, capitolo 3, pagg. 41, 73-74.

(23)  Relazione, capitolo 6, pagg. 120-121.

(24)  Relazione, capitolo 6, pagg. 122-135.

(25)  Relazione, capitolo 7, pagg. 167-168.

(26)  Relazione, capitolo 8, pagg. 169-170, 200-201.

(27)  Relazione, capitolo 2, pagg. 15-16, relazione, capitolo 4, pagg. 50 e 84, relazione, capitolo 5, pagg. 108-109.

(28)  Relazione, capitolo 3, pagg. 22-24 e capitolo 5, pagg. 97-108.

(29)  Relazione, capitolo 5, pagg. 104-109.

(30)  Relazione, capitolo 5, pagg. 100-101.

(31)  Relazione, capitolo 2, pag. 26.

(32)  Relazione, capitolo 2, pagg. 31-32.

(33)  Consultabile all’indirizzo https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU (ultima consultazione: 15 luglio 2019).

(34)  Relazione, capitolo 14, pag. 358.

(35)  Il testo completo del piano è disponibile sul sito web del ministero dell’Industria e delle tecnologie dell’informazione: http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1652858/n1652930/n3757016/c5353943/content.html (ultima consultazione: 8 giugno 2020).

(36)  Relazione, capitoli da 14.1 a 14.3.

(37)  Relazione, capitolo 4, pagg. 41-42, 83.

(38)  Relazione, parte III, capitolo 14, pagg. 346 e segg.

(39)  Introduzione al piano per l’adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico.

(40)  Relazione, capitolo 14, pag. 347.

(41)  Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione 2011) (modifica 2013) emesso mediante ordinanza n. 9 della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma del 27 marzo 2011 e modificato conformemente alla decisione della medesima Commissione concernente la modifica delle clausole pertinenti del repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione del 2011) emessa mediante ordinanza n. 21 della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma del 16 febbraio 2013.

(42)  Cfr. il considerando 56 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell’8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17).

(43)  Relazione — capitolo 14, pagg. 375-376.

(44)  Relazione, capitolo 6, pagg. 138-149.

(45)  Relazione, capitolo 9, pag. 216.

(46)  Relazione, capitolo 9, pagg. 213-215.

(47)  Relazione, capitolo 9, pagg. 209-211.

(48)  Cfr. anche relazione, capitolo 2, pagg. 9-10.

(49)  Relazione, capitolo 13, pagg. 332-337.

(50)  Relazione, capitolo 13, pag. 336.

(51)  Relazione, capitolo 13, pagg. 337-341.

(52)  Relazione, capitolo 6, pagg. 114-117.

(53)  Relazione, capitolo 6, pag. 119.

(54)  Relazione, capitolo 6, pag. 120.

(55)  Relazione, capitolo 6, pagg. 121-122, 126-128, 133-135.

(56)  Cfr. il documento di lavoro dell’FMI «Resolving Chinàs Corporate Debt Problem», di Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparusso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W. Raffaello Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak, Philippe Wingender, Jiangyan, ottobre 2016, WP/16/203.

(57)  Relazione, capitolo 6, pagg. 121-122, 126-128, 133-135.

(58)  https://connect.ihs.com/gta/standardreports

(59)  Istituto turco di statistica, http://www.turkstat.gov.tr

(60)  https://orbis4.bvdinfo.com/version-201866/orbis/Companies

(61)  Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33) e regolamento delegato (UE) 2017/749 della Commissione, del 24 febbraio 2017, che modifica il regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’eliminazione del Kazakhstan dall’elenco dei paesi di cui all’allegato I del suddetto regolamento (GU L 113 del 29.4.2017, pag. 11).

(62)  http://www.turkstat.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2090 (ultima consultazione: 24 marzo 2020).

(63)  Si tratta di una classificazione statistica delle attività economiche utilizzata da Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/web/nace-rev2 (ultima consultazione: 24 marzo 2020).

(64)  http://www.turkstat.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2104 (ultima consultazione: 24 marzo 2020).

(65)  http://www.turkstat.gov.tr => Press releases (comunicati stampa) => selezionare «Electricity and Natural Gas prices» (prezzi di elettricità e gas naturale), ultimo accesso: 24 marzo 2020.

(66)  FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

(67)  Dalle informazioni fornite dalla China Chamber of Commerce of Import & Export for Foodstuffs, Native produce and Animal by-products emerge che la Cina è il principale produttore ed esportatore di conserve di mandarini, con una produzione annua di circa 600 000-700 000 tonnellate, mentre il servizio per l’agricoltura estera del ministero dell’Agricoltura degli Stati Uniti ha stimato il consumo per la trasformazione nel 2018/2019 pari a circa 540 000 tonnellate. Nell’aprile 2020 in Cina erano presenti circa 160 produttori di conserve di mandarini (erano oltre 270 nel 2015).

(68)  La banca dati elenca oltre 200 destinazioni di esportazione.

(69)  Https://ustr.gov/issue-areas/enforcement/section-301-investigations/section-301-china/200-billion-trade-action.

(70)  Nel settembre 2018 gli Stati Uniti hanno imposto tariffe supplementari del 25 % sugli agrumi conservati provenienti dalla RPC nell’ambito di un più ampio pacchetto di dazi su 200 miliardi di USD di importazioni cinesi.

(71)  COFRUSA.

(72)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1313/2014, considerando 63.

(73)  Cfr. «China: Citrus Annual», FAS (USDA), 14 dicembre 2018, menzionato alla nota 67, pag. 9.

(74)  Cfr. «Section 301 — China», Ufficio del rappresentante degli Stati Uniti per il Commercio («USTR»); disponibile all’indirizzo https://ustr.gov/issue-areas/enforcement/section-301-investigations/section-301-china, consultato il 24 luglio 2019.

(75)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.

(76)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(77)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).


ALLEGATO

Produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inclusi nel campione:

Hunan Pointer Foods Co., Ltd., Yongzhou, Hunan

Ningbo Pointer Canned Foods Co., Ltd., Xiangshan, Ningbo

Yichang Jiayuan Foodstuffs Co., Ltd., Yichang, Hubei

Ninghai Dongda Foodstuff Co., Ltd., Ningbo, Zhejiang

Huangyan No.2 Canned Food Factory, Huangyan, Zhejiang

Zhejiang Fomdas Foods Co., Ltd., Xinchang, Zhejiang

Toyoshima Share Yidu Foods Co., Ltd., Yidu, Hubei

Guangxi Guiguo Food Co., Ltd., Guilin, Guangxi

Zhejiang Juda Industry Co., Ltd., Quzhou, Zhejiang

Zhejiang Iceman Group Co., Ltd., Jinhua, Zhejiang

Ningbo Guosheng Foods Co., Ltd., Ninghai

Yi Chang Yin He Food Co., Ltd., Yidu, Hubei

Yongzhou Quanhui Canned Food Co., Ltd., Yongzhou, Hunan

Ningbo Orient Jiuzhou Food Trade & Industry Co., Ltd., Yinzhou, Ningbo

Guangxi Guilin Huangguan Food Co., Ltd., Guilin, Guangxi

Ningbo Wuzhouxing Group Co., Ltd., Mingzhou, Ningbo


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