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Document 32020R1478

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1478 della Commissione del 14 ottobre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 per quanto riguarda il campionamento, il metodo di rilevamento di riferimento e le condizioni di importazione in relazione al controllo della presenza di Trichine (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2020/6922

GU L 338 del 15.10.2020, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1478/oj

15.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 338/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1478 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 per quanto riguarda il campionamento, il metodo di rilevamento di riferimento e le condizioni di importazione in relazione al controllo della presenza di Trichine

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 8, lettera a),

sentito il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce norme per l’esecuzione dei controlli ufficiali e per le misure che le autorità competenti devono adottare in relazione alla produzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

(2)

Le Trichine sono parassiti che possono essere presenti nelle carni di specie sensibili come i suini e provocano malattie di origine alimentare nell’uomo in caso di consumo di carne infetta. Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione (2) definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni, compresi gli esami di laboratorio di campioni di carne di tutti i suini da macello.

(3)

In attesa dei risultati dell’esame per la rilevazione della presenza di Trichine, le carcasse possono essere sezionate in sei parti al massimo a determinate condizioni. Per la produzione di alcuni prodotti specifici derivati da suini domestici è necessario eseguire il sezionamento a caldo in più parti prima che siano disponibili i risultati dell’esame per la rilevazione della presenza di Trichine. È pertanto opportuno autorizzare il sezionamento in più parti per tali prodotti specifici, a condizione che sia garantita la sicurezza delle carni.

(4)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 prevede una deroga all’esame per la rilevazione della presenza di Trichine all’ingresso nell’Unione nel caso di suini provenienti da aziende ufficialmente indenni da Trichine che applicano condizioni di stabulazione controllata. Un paese terzo può applicare tale deroga soltanto se ha informato la Commissione circa l’applicazione di tale deroga e se è stato inserito dalla Commissione nell’elenco previsto a tal fine.

(5)

A tale riguardo, l’articolo 13 del regolamento (UE) 2015/1375 fa riferimento ai paesi terzi elencati nel regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (3) e nella decisione 2007/777/CE della Commissione (4). Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (5) abroga il regolamento (UE) n. 206/2010 e la decisione 2007/777/CE a decorrere dal 21 aprile 2021. Per questo motivo, e per motivi di semplificazione, è opportuno prevedere direttamente nel suddetto regolamento di esecuzione la possibilità di stabilire elenchi di paesi terzi che applicano le deroghe relative alla presenza di Trichine.

(6)

L’articolo 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 e l’articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione (6) prevedono che le partite di determinati animali e merci siano accompagnate da un certificato ufficiale per garantire che gli animali e le merci siano conformi alle pertinenti prescrizioni stabilite dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625. L’articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375, che prevede l’inserimento dell’attestato dell’esame per l’individuazione della presenza di Trichine o della qualifica dell’azienda rispetto alle Trichine nei certificati ufficiali per gli scambi all’interno dell’Unione di animali vivi della specie suina domestica e per l’ingresso nell’Unione di tali suini e delle loro carni, è divenuto pertanto superfluo e dovrebbe perciò essere soppresso.

(7)

L’allegato I, capitolo I, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 stabilisce un metodo di riferimento del rilevamento di Trichine in campioni prelevati da carcasse di suini domestici. Nel 2015 l’Organizzazione internazionale per la standardizzazione ha adottato la norma mondiale ISO 18743:2015, che specifica un metodo di individuazione delle larve muscolari di Trichinella spp. nelle carni di singole carcasse di animali destinate al consumo umano. Il metodo di rilevamento di riferimento delle Trichine di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 è conforme alle prescrizioni della norma ISO 18743:2015.

(8)

È pertanto opportuno sostituire il metodo di riferimento di cui al regolamento (UE) 2015/1375 con la norma ISO 18743:2015 al fine di allineare il metodo di riferimento dell’Unione a tale norma mondiale. Ciò faciliterà l’esportazione di carni suine dall’Unione, senza imporre ulteriori obblighi o oneri ai laboratori europei che utilizzano i metodi di riferimento per i controlli ufficiali.

(9)

Poiché il regolamento (UE) n. 206/2010 e la decisione 2007/777/CE saranno abrogati solo a decorrere dal 20 aprile 2021, la modifica dell’elenco dei paesi terzi e dei modelli di certificati dovrebbe applicarsi solamente da tale data.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 è così modificato:

1)

all’articolo 2, paragrafo 3, il secondo comma è soppresso;

2)

all’articolo 3 è aggiunto il paragrafo 5 seguente:

«5.   In deroga all’articolo 2, paragrafo 3, e previa approvazione dell’autorità competente:

a)

le carcasse possono essere sezionate in un laboratorio di sezionamento annesso o distinto dal mattatoio, a condizione che:

i)

la procedura sia approvata dall’autorità competente;

ii)

la carcassa o le parti di carcassa siano destinate a un unico laboratorio di sezionamento;

iii)

il laboratorio di sezionamento si trovi nel territorio dello Stato membro; e

iv)

in caso di risultati positivi tutte le parti siano dichiarate inadatte al consumo umano;

b)

le carcasse ottenute da suini domestici possono essere sezionate in più parti in un laboratorio di sezionamento situato negli stessi locali o annesso al mattatoio a condizione che:

i)

la procedura sia approvata dall’autorità competente;

ii)

il sezionamento a caldo sia necessario per produrre prodotti specifici;

iii)

in caso di risultati positivi tutte le parti siano dichiarate inadatte al consumo umano.»;

3)

l’articolo 4 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. Le carcasse di cui all’articolo 2 o parti delle stesse, fatta eccezione per quelle di cui all’articolo 3, paragrafo 5, non possono lasciare i locali prima che il risultato dell’esame destinato a individuare la presenza di Trichine si riveli negativo.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Qualora nel mattatoio sia adottata una procedura per garantire che nessuna parte delle carcasse esaminate lasci i locali prima che siano disponibili i risultati negativi degli esami per l’individuazione delle Trichine e tale procedura sia ufficialmente approvata dall’autorità competente, oppure nel caso in cui si applichi la deroga di cui all’articolo 3, paragrafo 5, il bollo sanitario di cui all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625 può essere apposto prima che siano disponibili i risultati dell’esame per l’individuazione delle Trichine.»;

4)

all’articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Solo i paesi terzi elencati nell’allegato VII possono applicare le deroghe di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, dopo aver informato la Commissione dell’applicazione di tali deroghe.»;

5)

l’articolo 14 è soppresso;

6)

nell’allegato I, il capitolo I è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO I

METODO DI RILEVAMENTO DI RIFERIMENTO

Il metodo di rilevamento di riferimento per l’esame di campioni in relazione alla presenza di Trichine è costituito dalla norma ISO 18743:2015.»;

7)

è inserito il seguente allegato VII:

«Allegato VII

Paesi terzi che applicano la deroga di cui all’articolo 13, paragrafo 2

 

»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1, paragrafi 4, 5 e 7, si applica dal 21 aprile 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, del 10 agosto 2015, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (GU L 212 dell’11.8.2015, pag. 7).

(3)  Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).

(4)  Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

(6)  Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18).


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