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Document 32020R1380

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1380 del Consiglio del 1o ottobre 2020 che attua l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

GU L 320 del 2.10.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1380/oj

2.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 320/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1380 DEL CONSIGLIO

del 1o ottobre 2020

che attua l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (1), in particolare l’articolo 21, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 gennaio 2016 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2016/44.

(2)

In base a un riesame effettuato dal Consiglio è opportuno sopprimere le voci relative a due persone.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato III del regolamento (UE) 2016/44,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato III del regolamento (UE) 2016/44 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  GU L 12 del 19.1.2016, pag. 1.


ALLEGATO

Nell’allegato III (Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’articolo 6, paragrafo 2), la voce 17 (relativa a SALEH ISSA GWAIDER, Agila) e la voce 19 (relativa ad ABU SAHMAIN, Nuri) sono soppresse dall’elenco di cui alla parte A (Persone).


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