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Document 32020R1081

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1081 della Commissione del 22 luglio 2020 che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio

C/2020/4845

GU L 238 del 23.7.2020, p. 43–81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/05/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1081/oj

23.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 238/43


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1081 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2020

che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 18,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure in vigore

(1)

Nel maggio 2014 la Commissione ha istituito dazi compensativi antisovvenzioni definitivi sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese (la «Cina» o «RPC») per mezzo del regolamento di esecuzione (UE) n. 471/2014 della Commissione (2) («l’inchiesta iniziale»).

(2)

I dazi compensativi individuali attualmente in vigore sono compresi tra il 3,2 % e il 17,1 %. Tutte le altre società sono soggette a un dazio su scala nazionale del 17,1 % («le misure in vigore»).

(3)

Nel contesto di una procedura distinta, nel maggio del 2014, la Commissione ha istituito dazi antidumping compresi tra lo 0,4 % e il 36,1 % (3). Nell’agosto 2015, a seguito di una nuova inchiesta antiassorbimento, la Commissione ha modificato le misure antidumping mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1394 della Commissione (4).

1.2.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(4)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure compensative in vigore (5), il 13 febbraio 2019 EU ProSun Glass («il richiedente»), che rappresenta più del 25 % della produzione totale di vetro solare dell’Unione, ha chiesto l’apertura di un riesame in previsione della scadenza («la domanda di riesame»). Il richiedente ha affermato che la scadenza delle misure iniziali implicherebbe il rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni e di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

(5)

Conformemente all’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha notificato al governo della Repubblica popolare cinese, prima dell’apertura del procedimento, di aver ricevuto una domanda di riesame debitamente documentata. La Commissione ha invitato il governo della RPC a una serie di consultazioni al fine di chiarire la situazione riguardo al contenuto della domanda di riesame e di pervenire a una soluzione di comune accordo. Il governo della RPC ha accettato l’offerta delle consultazioni, che si sono successivamente tenute il 10 maggio 2019. Nel corso delle consultazioni, tuttavia, non è stato possibile pervenire a una soluzione concordata. Il governo della RPC non ha collaborato ulteriormente.

(6)

Il 14 maggio 2019, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (6) («l’avviso di apertura»), la Commissione ha annunciato l’apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative applicabili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base.

1.3.   Inchiesta

1.3.1.   Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

(7)

L’inchiesta di riesame ha riguardato il periodo dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’esame delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o gennaio 2015 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («periodo in esame»).

1.3.2.   Parti interessate

(8)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a partecipare all’inchiesta. In particolare, ha contattato il richiedente, i produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti della RPC, gli importatori indipendenti noti, gli utilizzatori del prodotto oggetto del riesame nell’Unione e le autorità della RPC.

(9)

Tutte le parti interessate sono state invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova entro i termini fissati nell’avviso di apertura. Alle parti interessate è stata altresì concessa la possibilità di chiedere per iscritto un’audizione con i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale («il consigliere-auditore»).

(10)

Uno dei produttori dell’Unione ha chiesto che il suo nome sia mantenuto riservato in ragione del fatto che la partecipazione alla procedura del gruppo di società al quale appartiene potrebbe avere ripercussioni sulle attività del gruppo in Cina e della paura di ritorsioni da parte di clienti implicati nella presente inchiesta. La richiesta è stata esaminata dalla Commissione. Questa ha ritenuto che la mera presenza del gruppo in Cina costituisse un pericolo astratto e non fosse sufficiente a tradursi in una minaccia concreta di ritorsioni. A tale proposito non è stato portato all’attenzione dei servizi della Commissione alcun elemento di prova concreto. Inoltre nessuna delle attività del gruppo in Cina riguardava il settore del vetro solare in particolare. Su tale base la Commissione ha deciso di respingere l’argomentazione.

(11)

La società si è rivolta al consigliere-auditore in merito a detta questione. Il consigliere-auditore ha appoggiato il rifiuto della Commissione ritenendo che la richiesta di anonimato fosse basata su ipotesi di possibili ritorsioni anziché su minacce effettive nei confronti della società o del gruppo, oltre al fatto che la società non aveva fornito fatti o informazioni nuovi tali da giustificare una modifica della decisione precedente.

(12)

Diverse parti hanno chiesto un’audizione con i servizi della Commissione. Il 9 gennaio 2020 si è tenuta un’audizione tra i servizi della Commissione e i due produttori dell’Unione inclusi nel campione. L’11 febbraio 2020 si è svolta un’audizione con il gruppo REC, Solitek ed EU ProSun, un’associazione che rappresenta diversi utilizzatori. Le audizioni hanno riguardato argomentazioni delle diverse parti, esposte in maniera più dettagliata nelle sezioni da 4 a 6 concernenti il pregiudizio e l’interesse dell’Unione.

1.3.3.   Campionamento

(13)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità all’articolo 27 del regolamento di base.

1.3.3.1.   Campionamento dei produttori dell’Unione

(14)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di due produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione in base al massimo volume in termini di produzione e vendite del prodotto simile che poteva ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. Il campione era costituito da due produttori dell’Unione rappresentanti oltre l’80 % della produzione dell’Unione del prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. L’unica osservazione ricevuta dal richiedente è stata a favore del campione. Il campione è rappresentativo dell’industria dell’Unione. È costituito dalle sue società che seguono:

Saint-Gobain Glassolutions Isolierglass-Center GmbH («Saint Gobain Solar»);

Interfloat e GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH («Gruppo Interfloat»).

1.3.3.2.   Campionamento degli importatori

(15)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura e a partecipare alla presente inchiesta.

(16)

Nessun importatore indipendente dell’Unione ha collaborato.

1.3.3.3.   Campionamento dei produttori esportatori della RPC

(17)

Per decidere se il campionamento fosse necessario in relazione ai produttori esportatori e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti della RPC a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta.

(18)

Nessuna società della RPC si è manifestata entro il termine fissato. Una società ha inviato una presentazione tardiva, ma alla fine non ha collaborato.

(19)

Di conseguenza, con la nota verbale del 24 maggio 2019, la Commissione ha informato le autorità della RPC che intendeva fare ricorso all’utilizzo dei dati disponibili a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base, in sede di esame della persistenza o reiterazione delle sovvenzioni. Le autorità della RPC non hanno fornito risposta a tale nota verbale.

1.3.4.   Questionari e visite di verifica

(20)

La Commissione ha inviato questionari al governo della RPC e ai due produttori dell’Unione inclusi nel campione. Il governo della RPC non ha fornito alcuna risposta al questionario. Entrambi i produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno risposto al questionario.

(21)

Fatta salva l’applicazione dell’articolo 28 del regolamento di base, la Commissione ha verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio, nonché l’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi dei due produttori dell’Unione inclusi nel campione.

1.3.5.   Fase successiva della procedura

(22)

Il 26 maggio 2020 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere in vigore i dazi compensativi. A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale presentare osservazioni sulla divulgazione delle informazioni. Hanno presentato osservazioni il richiedente, EU ProSun e l’associazione dell’industria dell’Unione dei produttori del fotovoltaico, European Solar Manufacturing Council («ESMC»).

(23)

Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate dalla Commissione e, ove opportuno, tenute in considerazione. Il 9 giugno 2020 si è tenuta un’audizione tra i servizi della Commissione e EU ProSun.

2.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto oggetto del riesame

(24)

Il prodotto oggetto del riesame è vetro solare costituito da vetro piatto soda-calcico temprato, con un contenuto di ferro inferiore a 300 ppm, una trasmittanza solare superiore all’88 % (misurata nelle seguenti condizioni: massa d’aria 1,5 e spettro solare nella banda 300-2 500 nm), una resistenza al calore fino a 250 °C (misurata secondo la norma EN 12150), una resistenza agli shock termici di Δ 150 K (misurata secondo la norma EN 12150) e una resistenza meccanica pari o superiore a 90 N/mm2 (misurata secondo la norma EN 1288-3), attualmente classificato con il codice NC ex 7007 19 80 (codici TARIC 7007198012, 7007198018, 7007198080 e 7007198085) e originario della Repubblica popolare cinese («il prodotto oggetto del riesame», comunemente denominato «vetro solare»).

(25)

Il vetro solare può presentare o meno motivi in rilievo, su una superficie trasparente o diffusa oppure una varietà di smussature. Vi possono essere motivi in rilievo diversi su entrambi i lati del vetro oppure possono essere presenti motivi su un solo lato. Il vetro solare può presentare forature e può altresì essere stampato con l’applicazione, ad esempio, di colori ceramici. La superficie del vetro può essere trattata ricorrendo a diverse tecnologie. Il trattamento più comune è l’applicazione di un rivestimento antiriflesso prima o dopo il procedimento di tempra. Altre tecnologie consentono di rivestire il vetro solare con sottili strati funzionali che permettono di migliorare la trasmittanza e le proprietà di autopulitura, antisporco o durezza.

(26)

Il vetro solare è uno dei componenti utilizzati per la fabbricazione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e di moduli fotovoltaici a film sottile per la produzione di energia elettrica nonché di collettori fototermici piatti di energia utilizzati ad esempio nella produzione di acqua calda. Il prodotto oggetto del riesame può essere utilizzato anche nella costruzione di serre (cosiddetto «vetro da orticoltura» o «vetro da serra»).

2.2.   Prodotto simile

(27)

Come stabilito nell’inchiesta iniziale, il vetro solare prodotto e venduto dall’industria dell’Unione nell’Unione e il vetro solare prodotto e venduto sul mercato interno della RPC nonché il vetro solare importato nell’Unione dalla RPC condividono le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi utilizzi finali. Essi sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento di base.

3.   RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DELLE SOVVENZIONI

(28)

Conformemente all’articolo 18 del regolamento di base e come indicato nell’avviso di apertura, la Commissione ha esaminato innanzitutto se la scadenza delle misure esistenti potesse implicare il rischio del persistere o della reiterazione delle sovvenzioni.

3.1.   Introduzione: status dell’industria cinese del vetro solare

(29)

Il tredicesimo piano quinquennale di sviluppo economico e sociale nazionale della RPC («il tredicesimo piano quinquennale»), che riguarda il periodo 2016-2020 e quindi il PIR, delinea la visione strategica del governo della RPC in vista del miglioramento e della promozione di settori chiave quali quello dell’energia solare. Il tredicesimo piano quinquennale è il successore del dodicesimo, nel contesto del quale il settore del vetro solare era stato sostenuto come un settore chiave per lo sviluppo dell’industria manifatturiera.

(30)

Il capitolo 30 del tredicesimo piano quinquennale esprime l’impegno del governo della RPC a favore della «[creazione] di un sistema energetico moderno». La sezione 1 di tale capitolo contiene in particolare elementi di prova evidenti che dimostrano che il governo della RPC continua a considerare il settore del vetro solare come un settore incoraggiato. In effetti, alla sezione 1 si afferma che «[il governo della RPC] continuerà a dare impulso allo sviluppo di […] energia fotovoltaica» e che «[il governo della RPC] migliorerà le politiche a sostegno della generazione di energia elettrica a partire dall’[…]energia […] solare». Inoltre, nell’ambito dei progetti per lo sviluppo energetico, saranno ottimizzati «lo sviluppo dell’[…]energia fotovoltaica nelle regioni settentrionali, nordorientali e nordoccidentali e nelle zone costiere». Tali estratti dimostrano che il governo della RPC continua a sostenere il settore dell’energia solare per il quale il vetro solare è essenziale e costituisce quindi parte integrante dello sviluppo del settore dell’energia solare.

(31)

Il tredicesimo piano sui materiali da costruzione menziona inoltre diversi tipi di vetro, tra i quali il vetro e i prodotti al quarzo di elevata purezza, il vetro rivestito multifunzionale ad alte prestazioni, la tecnologia di preparazione per il vetro elettrico/termocromico, la tecnologia di preparazione per prodotti in vetro che integrano una struttura e una funzione fotovoltaica e fototermica.

(32)

Nel 2018 il governo della RPC ha emanato nuove misure di regolamentazione per gli impianti fotovoltaici: la comunicazione del 2018 sulla generazione di energia fotovoltaica (denominata «politica 531», essendo stata annunciata il 31 maggio 2018), che mantiene le sovvenzioni seppur con alcune riduzioni. Nel contesto di tale politica, il governo cinese ha ridotto notevolmente il contingente annuo di nuova capacità solare ammissibile a beneficiare di sovvenzioni statali.

(33)

Lo sviluppo «verde» è incoraggiato anche dalla strategia «Made in China 2025» («MIC2025»). Il vetro è sostenuto nel quadro della MIC2025 e, in particolare, è incluso nel catalogo del 2016 dei «quattro sviluppi industriali essenziali» (MIC2025), al capitolo 9 «Nuovi materiali», sottosezione II «Materiali essenziali di base»: la voce 24 riporta i materiali a base di vetro, mentre la voce 29 elenca il vetro e i prodotti al quarzo di elevata purezza.

(34)

Il documento «Decision No. 40 of the State Council on Promulgating and Implementing the ‘Temporary Provisions on Promoting the Industrial Structure Adjustment’» (Decisione n. 40 del Consiglio di Stato che promulga e attua le «Disposizioni temporanee in vista della promozione dell’adeguamento dell’infrastruttura industriale») (indicato di seguito, in congiunzione con le «Disposizioni temporanee in vista della promozione dell’adeguamento dell’infrastruttura industriale», come «la decisione n. 40») afferma che il governo della RPC sosterrà attivamente lo sviluppo delle nuove industrie del settore energetico e agevolerà lo sviluppo dell’energia solare (7); dà istruzione a tutti gli istituti finanziari di fornire sostegno creditizio esclusivamente ai progetti incoraggiati; e promette l’attuazione di «altre politiche preferenziali per i progetti incoraggiati» (8).

(35)

Inoltre, la «Decision No 9 of the State Council on Promulgating and Implementing the Guidance Catalogue for the Industrial Structure Adjustment» (Decisione n. 9 del Consiglio di Stato che promulga e attua il catalogo di riferimento dell’adeguamento della struttura industriale) («la decisione n. 9») «esorta attivamente» il governo della RPC e le agenzie pubbliche a «guidare lo sviluppo dei settori rilevanti e ottimizzare l’adeguamento della struttura industriale». Il punto 12(2) della decisione n. 9 menziona specificamente l’incoraggiamento della produzione di «vetro flottato ultrachiaro per il settore dell’energia solare». Tale decisione, in vigore fino al 2020, è stata sostituita nel 2019 dalla «Decision No 29 of the National Development and Reform Commission on Promulgating and Implementing the Guidance Catalogue for the Industrial Structure Adjustment (2019 Edition)» [Decisione n. 29 della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma che promulga e attua il catalogo di riferimento dell’adeguamento della struttura industriale (edizione 2019)] che riporta la medesima menzione al punto 12(2).

(36)

Infine, il piano nazionale sugli sviluppi scientifici e tecnologici a medio e lungo termine (2006-2020) che copre il PIR, si impegna a «mettere al primo posto il finanziamento degli interventi», a «incoraggiare gli istituti finanziari a concedere sostegno creditizio preferenziale ai principali progetti nazionali di industrializzazione scientifica e tecnologica», a «stimolare gli istituti finanziari a migliorare e a rafforzare i servizi finanziari a favore delle imprese dei settori ad alta tecnologia» e ad «attuare le politiche fiscali preferenziali per promuovere lo sviluppo delle imprese dei settori ad alta tecnologia». Dato che almeno alcuni dei produttori esportatori di vetro solare si qualificano come «impresa di alta e nuova tecnologia», questo piano nazionale si limita a sottolineare ulteriormente lo status di settore incoraggiato conferito al settore del vetro solare.

(37)

In conclusione, il governo della RPC continua a considerare il settore del vetro solare come un settore da incoraggiare.

3.2.   Omessa collaborazione e uso dei dati disponibili conformemente all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base

(38)

Come indicato nella sezione 1.3.3.3 soltanto un produttore esportatore si è manifestato alla Commissione (con ritardo), ma alla fine ha deciso di non collaborare. La Commissione ha quindi utilizzato i dati disponibili conformemente all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base.

(39)

Il 14 giugno 2019 la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC informandolo della mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori. Il questionario comprendeva anche domande specifiche per l’Export Import Bank of China («EXIM») e la China Export & Credit Insurance Corporation («Sinosure»). Il governo della RPC è stato inoltre invitato a trasmettere un’appendice alle banche indicate nella denuncia e ad altri istituti finanziari a esso noti per aver concesso prestiti ai produttori cinesi di vetro solare oggetto dell’inchiesta iniziale.

(40)

La Commissione non ha ricevuto alcuna risposta alle richieste di cui sopra da parte del governo della RPC, di EXIM o di Sinosure. Di conseguenza, con la nota verbale del 24 luglio 2019, la Commissione ha informato il governo della RPC dell’intenzione di fare ricorso ai dati disponibili a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base con riferimento alle informazioni richieste al governo della RPC, a EXIM e a Sinosure, nonché agli istituti finanziari pertinenti. Il governo della RPC è stato informato del fatto che una conclusione basata sui dati disponibili poteva essere meno favorevole.

(41)

Non sono state ricevute osservazioni a tal riguardo. La Commissione, in conformità all’articolo 28 del regolamento di base, ha ritenuto necessario l’uso dei dati disponibili al fine di trarre conclusioni in merito alla persistenza delle pratiche di sovvenzione della Cina nel settore del vetro solare.

(42)

Di conseguenza, per la sua analisi la Commissione ha usato tutti i dati a sua disposizione, in particolare:

la domanda del 13 febbraio 2019 di riesame in previsione della scadenza da parte della Commissione europea a norma dell’articolo 18, del regolamento di base («la domanda di riesame»);

le risultanze dell’inchiesta iniziale;

le risultanze delle inchieste antisovvenzioni più recenti condotte dalla Commissione sui settori incoraggiati in Cina, quali quello delle biciclette elettriche (9) («inchiesta sulle biciclette elettriche»), quello di determinati prodotti d’acciaio a rivestimento organico (10) («riesame in previsione della scadenza ARO»), quello di alcuni tipi di carta fine patinata («riesame in previsione della scadenza CFP») (11), quello di determinati pneumatici per autocarri («inchiesta sugli pneumatici») (12) o quello di determinati prodotti di acciai laminati a caldo («inchiesta sui prodotti di acciaio laminati a caldo») (13).

il documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini di inchieste sulla difesa commerciale («la relazione sulla Cina») (14).

3.3.   Sovvenzioni e regimi di sovvenzione esaminati nella presente inchiesta

(43)

La Commissione ha esaminato se vi fosse una persistenza delle sovvenzioni analizzando se le sovvenzioni compensate nel contesto dell’inchiesta iniziale avessero continuato a conferire vantaggi al settore del vetro solare.

(44)

La Commissione ha deciso che, alla luce delle risultanze di cui alla presente sezione che hanno confermato la persistenza delle sovvenzioni in relazione alle sovvenzioni compensate nell’inchiesta iniziale, non era necessario esaminare tutte le altre sovvenzioni delle quali il richiedente sosteneva l’esistenza. Non è necessario determinare l’importo esatto delle sovvenzioni, una volta che la Commissione abbia accertato la persistenza delle sovvenzioni a norma dell’articolo 18 del regolamento di base.

(45)

Non sono state ricevute osservazioni dopo la divulgazione delle informazioni alle parti interessate.

3.3.1.   Trasferimento diretto di fondi (15)

3.3.1.1.   Prestiti e tassi di interesse agevolati

a)    Risultanze dell’inchiesta iniziale

(46)

Nell’inchiesta iniziale (16) la Commissione ha concluso che le banche statali o le banche nelle quali lo Stato in quanto azionista detiene una partecipazione di controllo, congiuntamente denominate «banche commerciali di Stato» («SOCB»), sono enti pubblici ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento di base. Inoltre, ha concluso che l’articolo 34 della Legge della RPC sulle banche commerciali (legge bancaria) impone alle banche della RPC di esercitare l’attività di concessione del credito in funzione delle esigenze dell’economia nazionale. La Commissione ha concluso altresì che la decisione n. 9 e la decisione n. 40 hanno valore di legge e che tali decisioni impongono alle banche di fornire sostegno creditizio ai settori incoraggiati. Di conseguenza, la Commissione ha concluso che le SOBC hanno concesso contributi finanziari a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base.

(47)

La Commissione ha concluso che l’articolo 34 della legge bancaria si applica in Cina alle banche private (17). La strategia di concessione dei prestiti sia delle SOCB sia delle banche private è pertanto decisa in definitiva dal governo della RPC. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto che il governo della RPC incarichi le banche private e dia ordine alle stesse di concedere contributi finanziari ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base, erogando prestiti ai settori incoraggiati.

(48)

Per quanto riguarda la specificità (18), la Commissione ha ritenuto che il governo della RPC abbia indirizzato prestiti preferenziali verso un numero limitato di settori, tra i quali il settore del vetro solare. La Commissione ha concluso che ciò era evidente dal dodicesimo piano quinquennale e dalla decisione n. 40. Di conseguenza, i contributi finanziari concessi dalle SOCB e alle banche private che ricevono incarichi o ordini dal governo ai sensi dell’articolo 34 della legge bancaria sono risultati specifici ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base.

(49)

Infine, la Commissione ha ricordato che i prestiti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base conferiscono un vantaggio al loro beneficiario nella misura in cui sono erogati a condizioni più favorevoli di quelle che il beneficiario avrebbe potuto ottenere sul mercato (19). La Commissione ha concluso che ciò era in effetti vero in seguito all’applicazione dei dati disponibili.

(50)

Il tasso di sovvenzione stabilito nell’inchiesta iniziale per i prestiti agevolati a favore dei produttori esportatori di vetro solare inclusi nel campione oscillava tra lo 0 % e il 6,2 %, con un’aliquota del 6,2 % per le società che non avevano collaborato.

b)    Persistenza dei regimi di sovvenzione

(51)

Nella domanda di riesame e negli allegati corrispondenti (20), il richiedente ha fornito elementi di prova che dimostrano che i produttori cinesi di vetro solare hanno continuato a beneficiare di prestiti agevolati e tassi di interesse inferiori a quelli di mercato, concessi da banche nazionali in Cina. Il vetro solare è un settore incoraggiato nel tredicesimo piano quinquennale (21), aspetto che ha indotto la Commissione a concludere che tanto le SOCB quanto le banche private continuano ad essere obbligate a fornire finanziamenti agevolati a favore del settore del vetro solare cinese a norma dell’articolo 34 della legge bancaria.

(52)

Il richiedente ha fornito elementi di prova a dimostrazione del fatto che le SOCB continuano ad essere enti pubblici ai sensi della verifica istituita dall’organo d’appello (22) in quanto svolgono funzioni pubbliche e, così facendo, esercitano poteri pubblici. In particolare, il richiedente ha fatto riferimento alle risultanze di cui all’inchiesta sulle biciclette elettriche (23) e al riesame in previsione della scadenza CFP (24) e ciò ha confermato la posizione assunta dalla Commissione nell’inchiesta iniziale.

(53)

La domanda di riesame conteneva altresì elementi di prova del fatto che le banche private continuano ad essere soggette a incarico od ordine da parte del governo della RPC quando prendono decisioni in merito ai prestiti, dato che sono incluse nell’ambito di applicazione dell’articolo 34 della legge bancaria. Il richiedente ha menzionato la recente inchiesta sulle biciclette elettriche nel contesto della quale la Commissione ha concluso che il tredicesimo piano quinquennale non può essere considerato come un «semplice [atto] di incoraggiamento» e che «tutti gli istituti finanziari (compresi quelli del settore privato) che operano in Cina sotto la supervisione della CBRC agiscono su incarico o per ordine dello Stato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), primo trattino, del regolamento di base per il perseguimento delle politiche pubbliche, e forniscono all’industria delle biciclette elettriche prestiti a tasso agevolato» (25).

(54)

In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori di vetro solare, non sono state presentate argomentazioni che confuterebbero gli elementi di prova presentati dal richiedente per quanto concerne l’attuale situazione del sistema bancario cinese.

(55)

Inoltre, il recente riesame in previsione della scadenza ARO (26), l’inchiesta sugli pneumatici (27), l’inchiesta sui prodotti di acciaio laminati a caldo (28) e la relazione sulla Cina (29) hanno confermato la conclusione secondo la quale le SOCB dovrebbero essere considerate enti pubblici che forniscono finanziamenti agevolati a norma dell’articolo 34 della legge bancaria e gli enti privati ricevono l’incarico e l’ordine di procedere esattamente allo stesso modo.

c)    Vantaggio

(56)

Nell’allegato 23 della domanda di riesame, il richiedente ha fornito un esempio di un produttore esportatore cinese di vetro solare che beneficia o ha beneficiato di prestiti agevolati sulla base delle sue relazioni annuali (e semestrali). Inoltre da altre relazioni annuali accessibili al pubblico di produttori esportatori è emerso che anche tali soggetti hanno beneficiato o avevano beneficiato di prestiti agevolati (30).

(57)

In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori di vetro solare, la Commissione non disponeva di informazioni specifiche sulle società in base alle quali poter calcolare l’importo della sovvenzione conferita durante il PIR. Tuttavia, alla luce della risultanza della persistenza della sovvenzione, raggiunta nel contesto del presente riesame in previsione della scadenza, la Commissione non ha ritenuto necessario calcolare tali importi. Dagli elementi di prova contenuti nella domanda di riesame risulta che tali importi sarebbero ancora significativi. Nulla di quanto incluso nel fascicolo ha suggerito che il livello delle pratiche di sovvenzione sia diminuito rispetto all’inchiesta iniziale e pertanto si ritiene che tali pratiche siano proseguite ad un livello superiore a quello minimo.

d)    Specificità

(58)

Il regime di sovvenzione in questione è risultato essere ancora specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento di base, dato che la situazione giuridica non è mutata e che il governo della RPC continua ad incoraggiare il settore del vetro solare (31).

e)    Conclusione

(59)

Di conseguenza la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti a dimostrare che i produttori esportatori hanno continuato a percepire prestiti agevolati, considerati una sovvenzione compensabile, durante il PIR.

3.3.1.2.   Sussidi e sovvenzioni ad hoc

a)    Risultanze dell’inchiesta iniziale

(60)

Nel contesto dell’inchiesta iniziale (32) la Commissione ha concluso che le società incluse nel campione hanno ricevuto importanti sovvenzioni una tantum da diverse autorità a diversi livelli di governo, il che ha comportato l’ottenimento di un vantaggio durante il PI. Le sovvenzioni in questione sono state versate alle società da autorità a livello nazionale, di provincia, di città, di regione o di distretto e sono risultate tutte specifiche per la società in questione o specifiche in termini di ubicazione o di tipo di settore.

(61)

Il governo della RPC non ha fornito ulteriori informazioni in merito a tali sovvenzioni una tantum e ha rifiutato di avviare consultazioni in merito. Sulla base degli elementi di prova raccolti per quanto riguarda la ricezione di tali sovvenzioni da parte delle società incluse nel campione, e in assenza di altre informazioni, la Commissione ha pertanto concluso che tali sovvenzioni consistevano in un trasferimento diretto di fondi che conferiva un vantaggio ai loro beneficiari ed erano pertanto sovvenzioni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e dell’articolo 2 del regolamento di base.

(62)

Per quanto concerne la specificità la Commissione ha osservato che le sovvenzioni erano specifiche ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), e dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base in quanto risultavano limitate a determinate società o a progetti specifici in regioni specifiche. La Commissione ha inoltre affermato che non vi erano elementi di prova a sostegno del fatto che le sovvenzioni rientrassero in un programma di natura più generale e che non rispettassero le condizioni per la non specificità di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base.

(63)

Il tasso di sovvenzione stabilito nell’inchiesta iniziale per le sovvenzioni a favore dei produttori esportatori di vetro solare inclusi nel campione oscillava tra l’1,1 % e il 3,0 %, con un tasso del 3,0 % per le società che non avevano collaborato.

b)    Persistenza dei regimi di sovvenzione

(64)

Nella domanda di riesame e nei relativi allegati (33), il richiedente ha fornito elementi di prova che dimostrano che i produttori esportatori di vetro solare hanno continuato a beneficiare di sussidi e sovvenzioni ad hoc.

(65)

Il richiedente ha citato innanzitutto una relazione del rappresentante degli Stati Uniti per il commercio, che ha individuato il ruolo delle amministrazioni provinciali e locali nell’attuazione delle politiche industriali cinesi, ossia quello di orientare le sovvenzioni verso settori che presentano un eccesso di capacità. Il richiedente sostiene che il settore del vetro solare è effettivamente un settore di tale tipo (34).

(66)

Il richiedente ha fornito esempi di casi di sovvenzioni ad hoc facendo riferimento alle voci specifiche delle relazioni annuali di vari produttori esportatori sottoposte a revisione. È stato dimostrato che durante il PIR un produttore esportatore di vetro solare ha ricevuto un aumento di 2,68 milioni di CNY in termini di sovvenzioni governative, circostanza questa che ha portato a un saldo finale pari a 550 milioni di CNY per tale voce. Analogamente, un altro produttore esportatore di vetro solare ha indicato un aumento di 14 milioni di CNY durante il PIR in termini di sovvenzioni governative.

(67)

In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori di vetro solare, non sono state presentate argomentazioni che potrebbero confutare gli elementi di prova presentati dal richiedente nella domanda di riesame. I dati di cui dispone la Commissione hanno quindi dimostrato che i sussidi e le sovvenzioni ad hoc a favore dei produttori esportatori di vetro solare sono proseguiti durante il PIR, trattandosi di un settore incoraggiato (35). Tali sussidi e sovvenzioni ad hoc rappresentano un trasferimento diretto di fondi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base.

c)    Vantaggio

(68)

Nell’allegato 23 della domanda di riesame, il richiedente ha fornito esempi di produttori esportatori cinesi di vetro solare che beneficiano o hanno beneficiato di sussidi e sovvenzioni ad hoc sulla base delle loro relazioni annuali (e semestrali).

(69)

In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori di vetro solare, la Commissione non disponeva di informazioni specifiche sulle società in base alle quali poter calcolare l’importo della sovvenzione conferita durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Tuttavia, alla luce della risultanza della persistenza della sovvenzione, raggiunta nel contesto del presente riesame in previsione della scadenza, la Commissione non ha ritenuto necessario calcolare tali importi. Dagli elementi di prova contenuti nella domanda di riesame risulta che tali importi sarebbero ancora significativi. Nulla di quanto incluso nel fascicolo ha suggerito che il livello delle sovvenzioni sia diminuito rispetto all’inchiesta iniziale.

d)    Specificità

(70)

I sussidi e le sovvenzioni ad hoc in questione continuano ad essere specifici ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento di base, in quanto nulla contraddice il fatto che la Commissione abbia ritenuto che tali sovvenzioni fossero specifiche nell’inchiesta iniziale.

e)    Conclusione

(71)

Di conseguenza la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti a dimostrare che, durante il PIR, i produttori esportatori hanno continuato a percepire sussidi e sovvenzioni ad hoc, considerati una sovvenzione compensabile.

3.3.2.   Rinuncia alla riscossione di entrate

3.3.2.1.   Politiche fiscali preferenziali per le società riconosciute come imprese di alta o nuova tecnologia

a)    Risultanze dell’inchiesta iniziale

(72)

Nel contesto dell’inchiesta iniziale (36) la Commissione ha concluso che talune società incluse nel campione, ma non tutte, hanno beneficiato di politiche fiscali preferenziali a favore delle società riconosciute come «imprese di alta e nuova tecnologia». La Commissione ha ritenuto che tale riconoscimento dipendesse dal soddisfacimento di una serie di criteri che, laddove accertato, avrebbe prodotto una riduzione al 15 % dell’imposta sul reddito delle società rispetto all’aliquota standard del 25 %.

(73)

La Commissione ha stabilito che la base giuridica di tale regime era la seguente:

l’articolo 28, secondo comma, della legge sull’imposta sul reddito delle imprese del 2008 (legge EIT);

il documento «Administrative Measures for the Determination of High and New Technology Enterprises» (Misure amministrative per il riconoscimento delle imprese di alta e nuova tecnologia) [Guo Ke Fa Huo (2008) n. 172];

l’articolo 93 del regolamento di esecuzione della legge sull’imposta sul reddito delle imprese; e

l’avviso dell’amministrazione statale delle imposte su questioni che riguardano il pagamento dell’imposta sul reddito per le imprese di alta e nuova tecnologia [Guo Shui Han (2008) n. 985].

(74)

La Commissione ha considerato tale regime fiscale come una rinuncia a entrate della pubblica amministrazione altrimenti dovute o una non riscossione delle stesse ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii) del regolamento di base. Successivamente la Commissione ha ritenuto che le politiche fiscali preferenziali a favore delle imprese di nuova e alta tecnologia riconosciute abbiano conferito un vantaggio ai beneficiari pari al risparmio fiscale.

(75)

Per quanto concerne la specificità, la Commissione ha concluso che la sovvenzione era specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, in quanto era limitata alle società certificate come imprese di nuova e alta tecnologia e che soddisfacevano i requisiti delle disposizioni amministrative del 2008. È stato inoltre constatato che l’ammissibilità a beneficiare di tali agevolazioni fiscali non era automatica e che la legislazione o l’autorità responsabile non avevano stabilito criteri obiettivi. La Commissione ha constatato che l’ammissibilità dipendeva dalla concessione di un certificato di impresa di nuova e alta tecnologia emesso al termine di una procedura discrezionale.

(76)

Il tasso di sovvenzione accertato nell’inchiesta iniziale per i produttori esportatori di vetro solare che beneficiano delle politiche fiscali preferenziali per le imprese di nuova e alta tecnologia riconosciute oscillava tra lo 0,4 % e l’1,8 %, con un’aliquota dell’1,8 % per le società che non avevano collaborato.

b)    Persistenza dei regimi di sovvenzione

(77)

Nella domanda di riesame e nei relativi allegati (37), il richiedente ha fornito elementi di prova che dimostrano che i produttori esportatori di vetro solare hanno continuato a beneficiare di politiche fiscali preferenziali a favore di imprese di nuova e alta tecnologia.

(78)

Il richiedente ha citato relazioni (intermedie) di tre importanti produttori esportatori di vetro solare, sottolineandone lo status di impresa di nuova e alta tecnologia riconosciuta e quindi il fatto che abbiano beneficiato di un’imposta ridotta sul reddito delle società pari al 15 %.

(79)

Il richiedente ha altresì fatto riferimento al documento «Misure amministrative per il riconoscimento delle imprese di alta e nuova tecnologia» [GuoKeFaHuo (2016) n. 32 (circolare 32)], di cui una sintesi è riportata nell’allegato 24 della domanda di riesame. La circolare 32 modifica i criteri che le società che richiedono il riconoscimento dello status di impresa di nuova e alta tecnologia devono soddisfare e rappresenta un impegno costante da parte del governo della RPC a sovvenzionare settori incoraggiati quali quello del vetro solare (38).

(80)

Oltre agli elementi di prova presentati dal richiedente, nella recente inchiesta sulle biciclette elettriche (39), nell’inchiesta sugli pneumatici (40) così come nel riesame in previsione della scadenza ARO (41), la Commissione ha confermato la persistenza di politiche fiscali preferenziali a favore delle imprese di nuova e alta tecnologia appartenenti a settori incoraggiati. Nell’inchiesta sulle biciclette elettriche, la Commissione ha riscontrato che la base giuridica del regime è la seguente:

l’articolo 28, secondo comma, della legge EIT;

l’articolo 93 del regolamento di esecuzione della legge sull’imposta sul reddito delle imprese;

la circolare del ministero della Scienza e della tecnologia, del ministero delle Finanze e dell’amministrazione tributaria dello Stato sulla revisione e sulla pubblicazione delle «Misure amministrative per il riconoscimento delle imprese di alta tecnologia», G.K.F.H. [2016] n. 32;

la notifica del ministero della Scienza e della tecnologia, del ministero delle Finanze e dell’amministrazione tributaria dello Stato in merito alla revisione, alla stampa e alla pubblicazione degli «Orientamenti per la gestione del riconoscimento delle imprese di nuova e alta tecnologia», GKFH [2016] n. 195; e

gli Orientamenti per l’ultima edizione degli ambiti fondamentali per lo sviluppo prioritario dell’industrializzazione ad alta tecnologia (2011), pubblicati dalla NDRC, dal ministero della Scienza e della tecnologia, dal ministero del Commercio e dall’Ufficio nazionale per la proprietà intellettuale.

(81)

In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori di vetro solare, non sono state presentate argomentazioni che confuterebbero gli elementi di prova presentati dal richiedente e le recenti risultanze della Commissione. I dati di cui dispone la Commissione hanno quindi dimostrato che le politiche fiscali preferenziali a favore di produttori esportatori di vetro solare riconosciuti quali imprese di nuova e alta tecnologia compensate nell’inchiesta iniziale sono proseguite durante il PIR. Tali politiche fiscali costituiscono una rinuncia a entrate della pubblica amministrazione altrimenti dovute o una non riscossione delle stesse ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii) del regolamento di base.

c)    Vantaggio

(82)

Le politiche fiscali preferenziali a favore delle imprese di nuova e alta tecnologia riconosciute conferiscono un vantaggio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, pari al risparmio fiscale. Come menzionato in precedenza, nell’allegato 23 il richiedente ha fornito elementi di prova di almeno tre produttori esportatori di vetro solare che beneficiano di tali vantaggi.

(83)

In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione non disponeva di informazioni specifiche sulle società in base alle quali poter calcolare l’importo della sovvenzione conferita durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Tuttavia, alla luce della risultanza della persistenza della sovvenzione, raggiunta nel contesto del presente riesame in previsione della scadenza, la Commissione non ha ritenuto necessario calcolare tali importi. Dagli elementi di prova contenuti nella domanda di riesame risulta che tali importi sarebbero ancora significativi. Nulla di quanto incluso nel fascicolo ha suggerito che il livello delle sovvenzioni sia diminuito rispetto all’inchiesta iniziale.

d)    Specificità

(84)

Come constatato nell’inchiesta iniziale, le politiche fiscali preferenziali a favore delle imprese di nuova e alta tecnologia riconosciute sono specifiche ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, dato che la legislazione a norma della quale l’autorità responsabile ha gestito la concessione dello status di impresa di nuova e alta tecnologia limita l’accesso al regime soltanto a determinate imprese e a determinati settori.

e)    Conclusione

(85)

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti a dimostrare che almeno taluni produttori esportatori hanno continuato a ricevere sovvenzioni durante il PIR attraverso politiche fiscali preferenziali a favore delle imprese di nuova e alta tecnologia.

3.3.2.2.   Crediti d’imposta per le spese di ricerca e sviluppo

a)    Risultanze dell’inchiesta iniziale

(86)

Nel corso dell’inchiesta iniziale (42), la Commissione ha concluso che una delle società incluse nel campione aveva ricevuto crediti d’imposta per le spese di ricerca e sviluppo (R&S) e ha riscontrato che l’autorità di governo provinciale limitava il rimborso alle imprese di nuova e alta tecnologia di recente costituzione.

(87)

La Commissione ha ritenuto che la base giuridica per tali crediti d’imposta per le spese di R&S fosse l’articolo 30 della legge cinese EIT e che si trattasse di una forma di rinuncia a entrate della pubblica amministrazione altrimenti dovute o di non riscossione delle stesse ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii) del regolamento di base. La Commissione ha inoltre constatato che il credito d’imposta per le spese di R&S ha consentito al beneficiario di ottenere un vantaggio pari al risparmio fiscale.

(88)

Per quanto concerne la specificità, la Commissione ha affermato che l’articolo 30 della legge EIT dovrebbe essere letto in combinato disposto con l’articolo 25 della medesima legge, secondo il quale l’esenzione fiscale era riservata ai settori e ai progetti incoraggiati dallo Stato. Di conseguenza soltanto i settori e i progetti incoraggiati potevano avere accesso a tale regime e il settore del vetro solare è stato accertato essere uno di tali settori incoraggiati. La Commissione ha pertanto concluso che la sovvenzione era specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base.

(89)

Il tasso di sovvenzione stabilito nell’inchiesta iniziale per il produttore esportatore di vetro solare che aveva beneficiato del credito d’imposta per le spese di R&S era pari allo 0,7 %, corrispondente anche all’aliquota residua.

b)    Persistenza dei regimi di sovvenzione

(90)

Nella domanda di riesame e nei relativi allegati (43), il richiedente ha esposto il quadro giuridico del credito d’imposta per le spese di R&S facendo riferimento, tra l’altro, all’articolo 25 e 30 della legge EIT come constatato nell’inchiesta iniziale. Nell’allegato 23 della domanda di riesame il richiedente ha inoltre presentato elementi di prova che dimostrano che almeno due produttori esportatori di vetro solare hanno riferito di aver sostenuto spese di ricerca e sviluppo e di beneficiare dello status di impresa di nuova e alta tecnologia, condizioni essenziali per beneficare del credito d’imposta per le spese di R&S.

(91)

Oltre agli elementi di prova presentati dal richiedente, la Commissione ha recentemente confermato l’esistenza del credito d’imposta per le spese di R&S, considerato una sovvenzione, nel contesto dell’inchiesta sulle biciclette elettriche (44) e in quella sugli pneumatici (45). In tali inchieste la Commissione ha riscontrato che le spese di R&S sostenute per sviluppare nuove tecnologie, nuovi prodotti e nuove competenze che non costituiscono attività immateriali e sono contabilizzate nei profitti e perdite dell’esercizio corrente, sono soggette a una deduzione ulteriore del 50 % dopo la piena deduzione alla luce della situazione reale. Quando costituiscono attività immateriali, tali spese di R&S sono oggetto di un ammortamento basato sul 150 % dei costi delle attività immateriali. La Commissione ha inoltre individuato la base giuridica di tale regime come segue:

l’articolo 30, primo comma, della legge EIT;

le disposizioni di esecuzione della legge della RPC sull’imposta sul reddito delle società;

la comunicazione del ministero delle Finanze, dell’amministrazione tributaria dello Stato e del ministero della Scienza e della tecnologia sul miglioramento delle politiche di deduzione, al lordo delle imposte, delle spese di R&S delle società (Cai Shui [2015] n. 119);

la comunicazione dell’amministrazione tributaria dello Stato su questioni concernenti le politiche di detrazione, al lordo delle imposte, delle spese di R&S delle imprese; e

gli Orientamenti per l’ultima edizione degli ambiti fondamentali per lo sviluppo prioritario dell’industrializzazione ad alta tecnologia (2011), pubblicati dalla NDRC, dal ministero della Scienza e della tecnologia, dal ministero del Commercio e dall’Ufficio nazionale per la proprietà intellettuale.

(92)

In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori di vetro solare, non sono state presentate argomentazioni che confuterebbero gli elementi di prova presentati dal richiedente e le recenti risultanze della Commissione. I dati di cui dispone la Commissione hanno quindi dimostrato che il credito d’imposta per le spese di R&S constatato nell’inchiesta iniziale è proseguito durante il PIR. Tale credito d’imposta per le spese di R&S costituisce una rinuncia a entrate della pubblica amministrazione altrimenti dovute o una non riscossione delle stesse ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii) del regolamento di base.

c)    Vantaggio

(93)

Il credito d’imposta per le spese di R&S conferisce un vantaggio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, pari al risparmio fiscale.

(94)

In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione non disponeva di informazioni specifiche sulle società in base alle quali poter calcolare l’importo della sovvenzione conferita durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Tuttavia, alla luce della risultanza della persistenza della sovvenzione, raggiunta nel contesto del presente riesame in previsione della scadenza, la Commissione non ha ritenuto necessario calcolare tali importi. Dagli elementi di prova contenuti nella domanda di riesame risulta che tali importi sarebbero ancora significativi. Nulla di quanto incluso nel fascicolo ha suggerito che il livello delle sovvenzioni sia diminuito rispetto all’inchiesta iniziale.

d)    Specificità

(95)

La sovvenzione è specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, perché la legislazione stessa limita l’applicazione di tale misura alle imprese che sostengono spese di R&S in determinati settori prioritari ad alto contenuto tecnologico stabiliti dallo Stato.

e)    Conclusione

(96)

Di conseguenza la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti a dimostrare che almeno taluni produttori esportatori hanno ricevuto sovvenzioni durante il PIR attraverso un credito d’imposta per le spese di R&S.

3.3.2.3.   Esenzione fiscale per i dividendi tra imprese residenti qualificate

a)    Risultanze dell’inchiesta iniziale

(97)

Nell’inchiesta iniziale (46) la Commissione ha riscontrato che una delle società incluse nel campione aveva ricevuto un’esenzione dall’imposta sul reddito da dividendi tra imprese residenti qualificate.

(98)

La Commissione ha ritenuto che la base giuridica dell’esenzione dall’imposta sui dividendi fosse costituita dagli articoli 25 e 26 della legge EIT e dall’articolo 83 del regolamento di esecuzione della legge EIT e che tale esenzione costituisse una rinuncia a entrate della pubblica amministrazione altrimenti dovute o una non riscossione delle stesse ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. La Commissione ha inoltre constatato che il credito d’imposta per le spese di R&S ha consentito al beneficiario di ottenere un vantaggio pari al risparmio fiscale.

(99)

Per quanto concerne la specificità, la Commissione ha constatato che tale regime di sovvenzione si applicava esclusivamente alle imprese residenti nella Repubblica popolare cinese e che avevano effettuato investimenti in altre imprese residenti. Inoltre la Commissione ha concluso, in maniera analoga a quanto osservato per il credito d’imposta per le spese di R&S, che l’articolo 25 della legge EIT riservava tale esenzione fiscale ai settori e ai progetti incoraggiati dallo Stato. La Commissione ha pertanto concluso che la sovvenzione era specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base.

(100)

Il tasso di sovvenzione stabilito nell’inchiesta iniziale per il produttore esportatore di vetro solare che aveva beneficiato del credito d’imposta per le spese di R&S era pari al 5,8 %, corrispondente anche all’aliquota residua.

b)    Persistenza della sovvenzione

(101)

Nella domanda di riesame e nei relativi allegati (47), il richiedente ha fornito elementi di prova concernenti l’esistenza di produttori esportatori di vetro solare che beneficiano di tale esenzione. La base giuridica per tale esenzione è costituita dall’articolo 25 e dall’articolo 26, secondo comma, della legge EIT e dall’articolo 83 del regolamento di esecuzione della legge sull’imposta sul reddito delle imprese, come asserito dal richiedente (48) e confermato e ampliato dalla Commissione nella recente inchiesta sulle biciclette elettriche (49) e nel riesame in previsione della scadenza CFP (50).

(102)

L’articolo 2 della legge EIT definisce «il termine “impresa residente” come […] un’impresa costituita a norma del diritto cinese nel territorio della Cina oppure costituita in base al diritto di un paese straniero (o di una regione straniera), ma il cui effettivo organo di direzione è situato nel territorio della Cina». Inoltre, l’articolo 26, secondo comma, della legge EIT precisa che «[i] dividendi, i bonus e gli altri guadagni derivanti da investimenti azionari generati tra imprese residenti qualificate» sono considerati esenti da imposta. In altri termini, l’esenzione sui dividendi tra imprese residenti qualificate si applica a un produttore esportatore di vetro solare residente (ossia cinese) se tale soggetto detiene quote in un’impresa residente (51).

(103)

Il richiedente ha fornito elementi di prova in relazione ad almeno un produttore esportatore di vetro solare con più controllate (52), mentre la Commissione ha riscontrato un numero maggiore di produttori esportatori che presentano una situazione analoga. In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori di vetro solare, non sono state presentate argomentazioni che confuterebbero gli elementi di prova presentati dal richiedente e le risultanze della Commissione nella presente inchiesta e in quelle precedenti. I dati di cui dispone la Commissione hanno quindi dimostrato che l’esenzione sui dividendi a favore di produttori esportatori di vetro solare che detengono partecipazioni in un’impresa residente è proseguita durante il PIR. Tale esenzione sui dividendi costituisce una rinuncia a entrate della pubblica amministrazione altrimenti dovute o una non riscossione delle stesse ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii) del regolamento di base (53).

c)    Vantaggio

(104)

Il vantaggio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base per un produttore esportatore di vetro solare che beneficia dell’esenzione sui dividendi è pari al risparmio fiscale.

(105)

In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione non disponeva di informazioni specifiche sulle società in base alle quali poter calcolare l’importo della sovvenzione conferita durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Tuttavia, alla luce della risultanza della persistenza della sovvenzione, raggiunta nel contesto del presente riesame in previsione della scadenza, la Commissione non ha ritenuto necessario calcolare tali importi. Dagli elementi di prova contenuti nella domanda di riesame risulta che tali importi sarebbero ancora significativi. Nulla di quanto incluso nel fascicolo ha suggerito che il livello delle sovvenzioni sia diminuito rispetto all’inchiesta iniziale.

d)    Specificità

(106)

La sovvenzione è specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base in quanto la base giuridica dell’esenzione sui dividendi limita l’accesso a tale sovvenzione in due modi diversi. Innanzitutto, la sovvenzione è concessa unicamente alle società in possesso di partecipazioni in imprese residenti, ad esclusione di quelle che investono in imprese non residenti (54). In secondo luogo, l’articolo 26, secondo comma, della legge EIT appartiene al medesimo capo dell’articolo 25, ossia il «Capo IV Regimi fiscali preferenziali». L’articolo 25 della legge EIT, l’articolo introduttivo di tale capo, stabilisce che «[i] soggetti e i progetti importanti il cui sviluppo è sostenuto e incoraggiato dallo Stato beneficiano dei trattamenti preferenziali previsti dall’imposta sul reddito delle imprese», limitando chiaramente la disponibilità della sovvenzione di cui all’articolo 26, secondo comma, della legge EIT ai settori incoraggiati, quali quello del vetro solare (55).

e)    Conclusione

(107)

Di conseguenza la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti a dimostrare che almeno alcuni dei produttori esportatori di vetro solare hanno ricevuto sovvenzioni durante il PIR attraverso un’esenzione sui dividendi tra imprese residenti qualificate.

3.3.3.   Concessione di diritti d’uso di terreni da parte della pubblica amministrazione

a)    Risultanze dell’inchiesta iniziale

(108)

Nel contesto dell’inchiesta iniziale (56) la Commissione ha constatato che le società non potevano acquistare direttamente terreni nella RPC, ma potevano acquistare soltanto diritti d’uso di terreni dalle autorità locali. La base giuridica di tale regime era la legge fondiaria della RPC secondo la quale tutta la terra appartiene al popolo e non può essere comprata da o venduta a imprese se non attraverso gara d’appalto, offerta o asta alle condizioni previste dalla legge. Tuttavia è stato constatato che nella pratica il governo della RPC ha fissato il prezzo e la società ha pagato il prezzo così fissato. La Commissione ha concluso che tale operazione equivaleva a una fornitura di beni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento di base.

(109)

La Commissione ha dichiarato che il vantaggio conferito ai produttori esportatori di vetro solare ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base tramite la concessione di diritti d’uso di terreni corrisponde alla differenza tra il prezzo pagato per il diritto d’uso del terreno e un opportuno parametro esterno di riferimento. La Commissione ha optato per il Taipei cinese come opportuno parametro esterno, osservando che i prezzi dei diritti di uso di terreni nella RPC, se prevalessero le condizioni di mercato, per i produttori esportatori di vetro solare sarebbero molto simili ai prezzi dei terreni nel Taipei cinese. La Commissione ha concluso che i prezzi pagati dai produttori esportatori di vetro solare corrispondevano al prezzo iniziale fissato dal governo della RPC oppure a cinque CNY per metro quadrato in aggiunta a tale prezzo, un importo che costituisce un corrispettivo inferiore all’importo adeguato se comparato al parametro di riferimento esterno. Di conseguenza tali prezzi hanno conferito un vantaggio ai produttori esportatori di vetro solare.

(110)

Per quanto concerne la specificità, la Commissione ha constatato che la decisione n. 40 impone alle autorità pubbliche di garantire che i terreni siano destinati a settori incoraggiati, ai quali appartiene il settore del vetro solare (57). Inoltre l’articolo 18 della decisione n. 40 esplicita che i settori «limitati» non avranno accesso ai diritti di uso dei terreni. La Commissione ha pertanto concluso che la sovvenzione era specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e c) del regolamento di base.

(111)

Il tasso di sovvenzione stabilito nell’inchiesta iniziale per i produttori esportatori di vetro solare inclusi nel campione che beneficiavano della concessione di diritti d’uso di terreni da parte della pubblica amministrazione oscillava tra il 3,2 % e il 17,1 %, con un’aliquota del 17,1 % per le società che non avevano collaborato.

b)    Persistenza dei regimi di sovvenzione

(112)

Nella domanda di riesame e nei relativi allegati (58), il richiedente ha fornito elementi di prova del fatto che almeno un produttore esportatore di vetro solare aveva ottenuto un terreno a titolo gratuito da parte dell’amministrazione locale al fine di incoraggiare progetti nei settori ad alta tecnologia. Il richiedente ha altresì asserito che la struttura di mercato descritta nell’inchiesta iniziale ha prevalso durante il PIR.

(113)

Oltre alle argomentazioni formulate dal richiedente, la Commissione ha recentemente riconosciuto la concessione di diritti d’uso di terreni come sovvenzione nell’inchiesta sulle biciclette elettriche (59), nell’inchiesta sugli pneumatici (60), nel riesame in previsione della scadenza ARO (61) e nel riesame in previsione della scadenza CFP (62). In tutti e tre i casi la Commissione ha confermato che la situazione giuridica e la struttura di mercato descritte nell’inchiesta iniziale non sono mutate. Per quanto concerne le inchieste sulle biciclette elettriche e sugli pneumatici, la Commissione ha individuato la base giuridica per la concessione di diritti d’uso di terreni in modo più specifico come segue:

la legge fondiaria della Repubblica popolare cinese, di cui all’inchiesta iniziale e menzionata dal richiedente;

la legge della Repubblica popolare cinese sulla gestione del patrimonio immobiliare urbano (ordinanza n. 18 del presidente della Repubblica popolare cinese);

il regolamento provvisorio della Repubblica popolare cinese sull’assegnazione e il trasferimento dei diritti d’uso dei terreni di proprietà dello Stato nelle aree urbane;

il regolamento di esecuzione della legge fondiaria della Repubblica popolare cinese (ordinanza n. 653 del Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese [2014]);

le disposizioni sull’assegnazione dei diritti d’uso dei terreni edificabili di proprietà dello Stato mediante gara d’appalto, asta e offerta;

la comunicazione del Consiglio di Stato «Rafforzare la regolamentazione fondiaria» (GF[2006] n. 31).

(114)

In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori di vetro solare, non sono state presentate argomentazioni che confuterebbero gli elementi di prova presentati dal richiedente e le recenti risultanze della Commissione. I dati di cui dispone la Commissione hanno quindi dimostrato che la concessione di diritti d’uso di terreni da parte della pubblica amministrazione constatata nell’inchiesta iniziale è continuata durante il PIR. La concessione di diritti d’uso di terreni da parte della pubblica amministrazione equivale a una fornitura di beni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento di base.

c)    Vantaggio

(115)

La concessione di diritti d’uso di terreni da parte della pubblica amministrazione conferisce un vantaggio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, poiché i diritti d’uso di terreni sono concessi ai produttori esportatori di vetro solare per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato ai sensi dell’articolo 6, lettera d), del regolamento di base. A tale proposito, nelle recenti inchieste sulle biciclette elettriche e sugli pneumatici, così come nell’inchiesta iniziale, la Commissione ha concluso che il mercato dei diritti d’uso di terreni nella RPC è ancora inesistente in quanto i prezzi sono fissati arbitrariamente dalle autorità. Di conseguenza, è confermata la conclusione secondo la quale i prezzi dei diritti d’uso dei terreni costituiscono un corrispettivo inferiore all’importo adeguato se comparato al parametro di riferimento esterno e pertanto hanno conferito un vantaggio ai produttori esportatori di vetro solare.

(116)

In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione non disponeva di informazioni specifiche sulle società in base alle quali poter calcolare l’importo della sovvenzione conferita durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Tuttavia, alla luce della risultanza della persistenza della sovvenzione, raggiunta nel contesto del presente riesame in previsione della scadenza, la Commissione non ha ritenuto necessario calcolare tali importi. Dagli elementi di prova contenuti nella domanda di riesame risulta che tali importi sarebbero ancora significativi. Nulla di quanto incluso nel fascicolo ha suggerito che il livello delle sovvenzioni sia diminuito rispetto all’inchiesta iniziale.

d)    Specificità

(117)

Per quanto concerne la specificità, l’articolo 18 della decisione n. 40 esplicita che i settori «limitati» non avranno accesso ai diritti d’uso di terreni. Ne consegue che la sovvenzione è specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento di base, poiché la concessione agevolata di diritti d’uso di terreni è limitata alle società appartenenti a determinati settori e le pratiche della pubblica amministrazione in questo campo sono poco chiare e non trasparenti.

e)    Conclusione

(118)

Di conseguenza la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti a dimostrare che almeno alcuni dei produttori esportatori hanno ricevuto sovvenzioni durante il PIR attraverso la concessione di diritti d’uso di terreni.

3.4.   Conclusione in merito alla persistenza delle sovvenzioni

(119)

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha concluso che i produttori di vetro solare della RPC hanno continuato a beneficiare di sovvenzioni compensabili durante il PIR. Data la mancanza di collaborazione nel caso di specie, la Commissione non disponeva di indicazioni che suggerissero una riduzione del livello di persistenza delle sovvenzioni rispetto all’inchiesta iniziale. Ha inoltre concluso che il livello di persistenza delle sovvenzioni era superiore a quello minimo. Dagli elementi di prova contenuti nella domanda di riesame risulta che il beneficio concesso da tali sovvenzioni sarebbe ancora significativo.

3.5.   Probabile andamento delle importazioni in caso di scadenza delle misure

(120)

Il fatto che le sovvenzioni siano continuate durante il PIR costituisce un’indicazione del rischio di persistenza delle sovvenzioni in caso di scadenza delle misure. La Commissione ha inoltre esaminato se vi era la probabilità di un aumento dei volumi delle esportazioni oggetto di sovvenzioni in caso di scadenza delle misure. A tale proposito la Commissione ha analizzato i seguenti elementi: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata della RPC, la politica di fissazione dei prezzi dei produttori esportatori della RPC in altri mercati e l’attrattiva del mercato dell’Unione. In considerazione dell’omessa collaborazione dei produttori/esportatori della RPC, la Commissione ha basato la propria valutazione sui dati disponibili, conformemente all’articolo 28 regolamento di base.

3.5.1.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata della RPC

(121)

In considerazione della mancata collaborazione, nessuno dei produttori esportatori cinesi ha fornito informazioni in merito alla capacità produttiva in Cina. Il richiedente ha affermato che la capacità produttiva del settore cinese del vetro solare supera i 750 milioni di m2 l’anno (63). La domanda di riesame contiene elementi di prova secondo i quali tale valore rappresenta il 78 % della capacità produttiva mondiale di vetro solare (64). Inoltre, il richiedente ha asserito che la domanda interna di vetro solare in Cina era di soli 600 milioni di m2 nel 2016 e si è indebolita ulteriormente nella seconda metà del PIR a seguito dell’attuazione della politica 531 (65). Tale impatto è stato confermato, ad esempio, dalla relazione annuale di un produttore esportatore cinese (66). In confronto, durante il PIR l’industria dell’Unione presentava una capacità produttiva pari a [33-38] milioni di m2 (considerando 150) e la domanda nell’Unione era pari a [13-18] milioni di m2 (considerando 134 e 135). La capacità produttiva cinese supera quindi di gran lunga la domanda dell’Unione (di un fattore pari a circa trentasette) e può evidenziare una maggiore attenzione al mercato dell’Unione in conseguenza dell’attuazione della politica 531.

(122)

Sulla base della banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6, la Commissione ha inoltre constatato che un produttore esportatore cinese era responsabile di un’ampia maggioranza delle esportazioni del prodotto oggetto del riesame nell’Unione durante il PIR. Sul sito del produttore esportatore in questione è menzionata una capacità produttiva pari a [15-25] mila m2 al giorno o [5,5-9] milioni di m2 l’anno. Durante il PIR per il mercato dell’Unione è stato utilizzato soltanto il [10-20] % della capacità produttiva. È molto probabile che una combinazione della politica 531 e di una cessazione delle misure in vigore si tradurranno in un maggiore utilizzo di tale capacità produttiva per il mercato dell’Unione.

(123)

In conclusione, è probabile che la combinazione dell’ampia capacità produttiva, dei cambiamenti della domanda cinese, di una domanda dell’Unione relativamente limitata e dei dati disponibili delle società determini un aumento del volume delle esportazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dalla RPC in caso di scadenza delle misure.

3.5.2.   Esportazioni verso paesi terzi

(124)

A seguito della mancata collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione si è dovuta basare sui dati disponibili per stabilire i prezzi all’esportazione dalla Cina nei mercati di altri paesi terzi. In assenza di altre informazioni attendibili, la Commissione ha utilizzato i dati relativi alle esportazioni ottenuti dal GTA. Tali dati erano disponibili soltanto a livello di «codice tariffario» a sei cifre e comprendevano quindi diversi altri prodotti in vetro oltre al prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha concluso che tali dati non erano abbastanza precisi per essere utilizzati nel contesto dell’inchiesta.

3.5.3.   Attrattiva del mercato dell’Unione

(125)

Il richiedente ha asserito che l’industria dell’Unione è l’unico mercato considerevole di vetro solare che rimane al di fuori di quello della RPC e che quest’ultimo risultava già saturo in ragione della politica 531 (67). Nonostante le misure in vigore, la quota di mercato cinese era comunque pari al 9 % durante il PIR, di conseguenza il mercato dell’Unione rimane un mercato di esportazione attrattivo per i produttori cinesi di vetro solare. Come illustrato alla sezione 6.2.3 si prevede che il mercato dell’Unione cresca. In considerazione della questione relativa al GTA di cui sopra non è stato possibile effettuare un confronto accurato tra i prezzi e i dati relativi alle esportazioni cinesi verso altri paesi.

(126)

La Commissione ha osservato altresì che altri paesi, in particolare l’India e la Turchia, hanno adottato misure di difesa commerciale relative al prodotto oggetto del riesame, circostanza questa che rende più probabile che il flusso di esportazioni dalla RPC possa essere diretto verso l’Unione.

(127)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che l’Unione è un mercato attrattivo per le esportazioni cinesi.

3.5.4.   Conclusioni sull’andamento probabile delle importazioni in caso di scadenza delle misure

(128)

In considerazione della notevole capacità produttiva nella RPC e dell’attrattiva del mercato dell’Unione per i produttori esportatori cinesi, la Commissione ha concluso che esiste un forte rischio che la scadenza delle misure compensative si traduca in un aumento dei volumi oggetto di sovvenzioni.

3.6.   Conclusioni sul rischio di persistenza delle sovvenzioni

(129)

La Commissione ha concluso che esistono sufficienti elementi di prova del fatto che le sovvenzioni a favore del settore del vetro solare nella RPC sono continuate durante il periodo dell’inchiesta di riesame ed è probabile che continuino in futuro. La Commissione ha altresì riscontrato che l’abrogazione delle misure compensative comporterebbe probabilmente un reindirizzamento verso il mercato dell’Unione di determinati volumi di importazioni sovvenzionate del prodotto oggetto del riesame. Sulla base dei dati disponibili, la Commissione ha concluso che esiste un forte rischio di persistenza delle sovvenzioni in caso di scadenza delle misure compensative.

4.   RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

4.1.   Produzione dell’Unione e industria dell’Unione

(130)

Durante il PIR il prodotto simile è stato fabbricato da 11 produttori dell’Unione. Essi costituiscono «l’industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base.

(131)

La produzione totale dell’Unione durante il PIR si è attestata a circa 12 milioni di m2. La Commissione ha stabilito tale dato sulla base di tutte le informazioni disponibili, quali la domanda di riesame e le risposte al questionario delle società incluse nel campione. Come indicato al considerando 14, è stato selezionato un campione di produttori dell’Unione che rappresentano oltre l’80 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile.

4.2.   Osservazione preliminare

(132)

Al fine di tutelare la riservatezza di informazioni aziendali sensibili, in conformità all’articolo 29 del regolamento di base, i dati relativi ai due produttori dell’Unione inclusi nel campione sono presentati in forma indicizzata o in fasce di valori.

4.3.   Consumo dell’Unione

(133)

La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione sommando i volumi delle vendite effettuate dall’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione alle importazioni da paesi terzi in base ai dati ricavati dalla banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6. I volumi delle vendite dei produttori dell’Unione sono stati sottoposti a controlli incrociati e, ove necessario, aggiornati con riferimento a informazioni verificate fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Il volume delle importazioni è stato oggetto di controlli incrociati con i dati ottenuti da Eurostat.

(134)

Nel periodo in esame il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo dell’Unione

 

2015

2016

2017

PIR

Consumo (1 000 m2)

20 000 - 25 000

17 000 - 22 000

16 000 - 21 000

13 000 - 18 000

Indice (2015 = 100)

100

89

84

65

Fonte: domanda di riesame; banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6; Eurostat.

(135)

Durante il periodo in esame il consumo del prodotto oggetto del riesame nell’Unione è diminuito del 35 %. La diminuzione maggiore (di 19 punti percentuali) si è registrata tra il 2017 e il PIR. Tale riduzione è stata causata da una diminuzione della domanda da parte dei produttori dell’Unione di moduli fotovoltaici.

(136)

Sul mercato dell’Unione il vetro solare ha iniziato a essere sempre più utilizzato nel mercato della costruzione di serre. La domanda (e il consumo collegato) è tuttavia rimasta basata su progetti e limitata rispetto al consumo attuale di vetro solare nei mercati dei moduli fotovoltaici o dei moduli solari termici.

4.4.   Importazioni dalla RPC nell’Unione

4.4.1.   Volume delle importazioni dalla RPC e quota di mercato

(137)

La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base alla banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6 ed effettuando un controllo incrociato di tali dati con quelli ottenuti da Eurostat. La quota di mercato è stata stabilita sulla base del consumo dell’Unione, come determinato nella tabella 1. Nel periodo in esame le importazioni dalla RPC nell’UE e la quota di mercato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Volume delle importazioni dalla RPC e quota di mercato

 

2015

2016

2017

PIR

Volume delle importazioni dalla RPC (1 000 m2)

5 133

1 169

1 423

1 208

Indice (2015 = 100)

100

23

28

24

Quota di mercato delle importazioni dalla RPC (%)

24

6

8

9

Indice (2015 = 100)

100

26

33

36

Fonte: domanda di riesame; banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6; Eurostat.

(138)

Il volume delle importazioni dalla RPC è diminuito del 76 % durante il periodo in esame, passando da più di 5 milioni di m2 nel 2015 a 1,2 milioni di m2 nel PIR. Nello stesso periodo, la quota di mercato delle importazioni dalla RPC è diminuita passando dal 24 % al 9 % (una riduzione del 64 %). La diminuzione più significativa in termini di quota di mercato (74 %) si è verificata tra il 2015 e il 2016, dopo l’adozione delle misure antiassorbimento nell’agosto 2015 (68), quando l’aliquota del dazio antidumping su scala nazionale è aumentata passando dal 25 % al 67,1 %. Tuttavia, dal 2016 fino al PIR, la quota di mercato delle importazioni dalla RPC è aumentata di 3 punti percentuali raggiungendo il 9 % nel PIR.

4.4.2.   Prezzi delle importazioni dalla RPC e undercutting dei prezzi

(139)

A causa dell’assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha stabilito il prezzo medio all’importazione per le importazioni dalla RPC in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 28 del regolamento di base, ossia in base alle informazioni contenute nella banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6. I dati sono stati oggetto di controlli incrociati con quelli ottenuti da Eurostat. Durante il PIR il prezzo medio all’importazione è stato pari a 6,34 EUR/m2.

Tabella 3

Prezzi medi delle importazioni dalla RPC

 

2015

2016

2017

PIR

Prezzi medi all’importazione (in EUR/m2)

5,02

7,66

5,79

6,34

Indice (2015 = 100)

100

153

115

126

Fonte: banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6; Eurostat.

(140)

Durante il periodo in esame il prezzo medio all’importazione è aumentato del 26 %. Nello stesso periodo il prezzo sul mercato dell’Unione è aumentato del 19 % (cfr. tabella 8).

(141)

La Commissione ha riscontrato che i prezzi all’importazione erano inferiori a quelli dell’industria dell’Unione. Ha stabilito l’undercutting dei prezzi durante il PIR confrontando la media ponderata dei prezzi di vendita dei produttori dell’Unione inclusi nel campione praticati franco fabbrica ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione con la media ponderata dei corrispondenti prezzi delle importazioni dalla RPC, su base cif, adeguati per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all’importazione.

(142)

Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato ipotetico durante il PIR. Tale dato si ottiene moltiplicando il prezzo medio di vendita dell’industria dell’Unione per i quantitativi esportati nell’Unione. Il confronto tra i prezzi ha evidenziato un margine di undercutting medio ponderato pari a quasi il 10 % per le importazioni dalla RPC sul mercato dell’Unione.

4.5.   Importazioni da paesi terzi

(143)

Nel periodo in esame il volume delle importazioni da tutti gli altri paesi terzi e le loro quote di mercato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Importazioni da paesi terzi

 

2015

2016

2017

PIR

Importazioni da tutti i paesi terzi

(1 000 m2)

579

943

1 492

1 704

Indice (2015 = 100)

100

163

258

294

Quota di mercato delle importazioni da tutti i paesi terzi (in %)

3

5

8

12

Indice (2015 = 100)

100

183

306

451

Prezzo delle importazioni da tutti i paesi terzi (EUR/m2)

6,08

6,37

7,10

7,31

Indice (2015 = 100)

100

105

117

120

Importazioni dai principali paesi terzi

Importazioni dalla Turchia (1 000 m2)

356

785

478

240

Indice (2015 = 100)

100

221

134

67

Quota di mercato delle importazioni dalla Turchia (in %)

2

4

3

2

Indice (2015 = 100)

100

248

159

103

Prezzo delle importazioni dalla Turchia (EUR/m2)

5,97

6,54

6,54

6,38

Indice (2015 = 100)

100

110

110

107

Importazioni dalla Malaysia (1 000 m2)

/

/

691

927

Indice (2015 = 100)

/

/

100

134

Quota di mercato delle importazioni dalla Malaysia (in %)

/

/

4

7

Indice (2015 = 100)

/

/

100

173

Prezzo delle importazioni dalla Malaysia (EUR/m2)

/

/

8,16

8,43

Indice (2015 = 100)

/

/

100

103

Importazioni dall’India (1 000 m2)

101

130

173

462

Indice (2015 = 100)

100

130

172

460

Quota di mercato delle importazioni dall’India (in %)

0

1

1

3

Indice (2015 = 100)

100

146

204

704

Prezzo delle importazioni dall’India (EUR/m2)

5,51

4,48

5,03

5,43

Indice (2015 = 100)

100

81

91

99

Importazioni da Taiwan (1 000 m2)

119

21

98

0

Indice (2015 = 100)

100

18

83

0

Quota di mercato delle importazioni da Taiwan (in %)

1

0

1

0

Indice (2015 = 100)

100

20

98

0

Prezzo delle importazioni da Taiwan (EUR/m2)

6,76

7,59

6,43

4,45

Indice (2015 = 100)

100

112

95

66

Importazioni dall’Ucraina (1 000 m2)

3

5

40

68

Indice (2015 = 100)

100

183

1 477

2 527

Quota di mercato delle importazioni dall’Ucraina (in %)

0

0

0

0

Indice (2015 = 100)

100

206

1 754

3 870

Prezzo delle importazioni dall’Ucraina (EUR/m2)

5,25

6,27

6,45

7,24

Indice (2015 = 100)

100

119

123

138

Fonte: banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6

(144)

I volumi delle importazioni da tutti gli altri paesi terzi sono aumentati del 194 % nel corso del periodo in esame. La quota di mercato di tali importazioni durante il PIR ha rappresentato il 12 %, in aumento rispetto al 3 % del 2015. Il principale paese esportatore nell’Unione non soggetto a misure è la Malaysia, entrata sul mercato soltanto nel 2017, ma che ha già raggiunto una quota di mercato del 7 % durante il PIR. Anche le esportazioni indiane sono aumentate notevolmente fino a raggiungere una quota di mercato del 3 % durante il PIR. La quota di mercato della Turchia è diminuita, passando dal 4 % circa nel 2016 al 2 % durante il PIR. Infine, il prezzo medio di tutte le importazioni da paesi terzi non soggetti a misure è aumentato del 20 % durante il periodo in esame ed ha raggiunto il valore di 7,31 EUR/m2 durante il PIR.

(145)

Nel periodo in esame e fatta eccezione per il 2016, il prezzo medio delle importazioni dagli altri paesi terzi era superiore al prezzo medio delle importazioni cinesi. Durante il PIR il prezzo medio all’importazione dei produttori cinesi (6,34 EUR/m2) era inferiore del 13 % circa rispetto al prezzo medio delle importazioni da altri paesi terzi (7,31 EUR/m2).

4.6.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

4.6.1.   Osservazioni generali

(146)

Conformemente all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti i fattori e indicatori economici attinenti alla situazione dell’industria dell’Unione durante il periodo in esame. Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici.

(147)

La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nella domanda di riesame e nelle risposte verificate al questionario. Tali dati erano riferiti a tutti i produttori dell’Unione e riguardano: la produzione, la capacità produttiva, l’utilizzo degli impianti, il volume delle vendite, la quota di mercato, la crescita, l’occupazione, la produttività, l’entità del margine di sovvenzione e la ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione.

(148)

La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte verificate dei produttori dell’Unione inclusi nel campione al questionario. I dati si riferivano ai produttori dell’Unione inclusi nel campione e riguardano: i prezzi medi unitari, il costo unitario, il costo medio del lavoro, le scorte, la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti, l’utile sul capitale investito e la capacità di ottenere capitale. Le due serie di dati sono state considerate entrambe rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione.

4.6.2.   Indicatori macroeconomici

4.6.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(149)

La Commissione ha stabilito il volume di produzione e la capacità sulla base dei dati contenuti nella domanda di riesame. Tali dati sono stati sottoposti a controlli incrociati e aggiornati, ove necessario, con riferimento a informazioni verificate fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(150)

Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali nonché l’utilizzo totale degli impianti dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2015

2016

2017

PIR

Volume di produzione

(1 000 m2)

15 000 - 18 000

15 000 - 18 000

15 000 - 18 000

11 000 - 14 000

Indice (2015 = 100)

100

103

99

74

Capacità produttiva

(1 000 m2)

38 000 - 42 000

38 000 - 42 000

36 000 - 41 000

33 000 - 38 000

Indice (2015 = 100)

100

102

95

89

Utilizzo degli impianti (in %)

35-43

35-43

36-44

30-37

Indice (2015 = 100)

100

101

104

83

Fonte: domanda di riesame; risposte verificate al questionario.

(151)

Il miglioramento del volume di produzione, della capacità e dell’utilizzo degli impianti tra il 2015 e il 2016 è avvenuto in corrispondenza all’istituzione di dazi antidumping più elevati in seguito alla nuova inchiesta antiassorbimento (69), mentre il calo successivo a tale data ha fatto seguito a una diminuzione del consumo dell’Unione come illustrato al considerando 134.

(152)

Nel 2016 la produzione totale dell’Unione è aumentata del 3 % prima di diminuire per due anni consecutivi, determinando un calo del 26 % tra il 2015 e il PIR. Un andamento analogo si è verificato per quanto riguarda la capacità produttiva e l’utilizzo degli impianti dell’industria dell’Unione. Un motivo importante per tali diminuzioni risiede nel fallimento nel 2017 di un produttore dell’Unione di grandi dimensioni (Ducatt, che nel 2015 rappresentava circa il 20 % della produzione dell’Unione e circa il 15 % della capacità).

4.6.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato nell’Unione

(153)

La Commissione ha stabilito il volume delle vendite sulla base dei dati contenuti nella domanda di riesame. Tali dati sono stati sottoposti a controlli incrociati e aggiornati, ove necessario, con riferimento a informazioni verificate fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Nel periodo in esame le vendite dell’industria dell’Unione e la sua quota di mercato nell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Volume delle vendite e quota di mercato nell’Unione

 

2015

2016

2017

PIR

Volume delle vendite (1 000 m2)

14 000 - 17 000

15 000 - 18 000

14 000 - 17 000

9 000 - 12 000

Indice (2015 = 100)

100

108

97

71

Quota di mercato (in %)

73

89

84

79

Indice (2015 = 100)

100

122

115

108

Fonte: domanda di riesame; risposte verificate al questionario; banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6; Eurostat.

(154)

Tra il 2015 e il 2016 i volumi delle vendite dell’industria dell’Unione sono aumentati dell’8 %. Nel 2017 sono scesi dell’11 % rispetto all’anno precedente e si sono infine attestati a un valore del 3 % inferiore rispetto a quello del 2015. Durante il PIR il calo delle vendite dell’industria dell’Unione è stato più significativo, registrando infine un valore del 29 % inferiore rispetto ai livelli del 2015. In termini di quota di mercato l’andamento è analogo, ma l’industria dell’Unione ha aumentato la propria quota di mercato dal 73 % nel 2015 al 79 % nel PIR, a causa del calo del 35 % del consumo dell’Unione nel medesimo periodo (cfr. tabella 1).

4.6.2.3.   Crescita

(155)

Tra il 2015 e il PIR il consumo di vetro solare è diminuito del 35 %. Tale diminuzione del consumo ha avuto un impatto negativo sulla produzione e sul volume delle vendite dell’industria dell’Unione. Il volume di produzione è però diminuito soltanto del 26 % e il volume delle vendite del 29 %. Al contrario, la quota di mercato dell’industria dell’Unione è aumentata dell’8 %.

4.6.2.4.   Occupazione e produttività

(156)

La Commissione ha stabilito i dati relativi all’occupazione e alla produttività sulla base dei dati contenuti nella domanda di riesame. Tali dati sono stati sottoposti a controlli incrociati e aggiornati, ove necessario, con riferimento a informazioni verificate fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Nel periodo in esame l’andamento dell’occupazione e della produttività nell’industria dell’Unione è stato il seguente:

Tabella 7

Occupazione e produttività

 

2015

2016

2017

PIR

Numero di dipendenti (in equivalenti a tempo pieno)

546

514

458

403

Indice (2015 = 100)

100

94

84

74

Produttività (m2/dipendente)

29 896

32 840

35 189

29 917

Indice (2015 = 100)

100

110

118

100

Fonte: domanda di riesame; risposte verificate al questionario.

(157)

Nel periodo in esame l’occupazione nell’industria dell’Unione è diminuita del 26 %. Tale diminuzione corrisponde a una diminuzione del 29 % della produzione nel medesimo periodo (cfr. tabella 5).

4.6.2.5.   Entità delle sovvenzioni e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione

(158)

Come spiegato nella sezione 4.4, la quota di mercato delle importazioni cinesi è aumentata rispetto al 2016 fino a raggiungere il 9 % nel PIR. Le sovvenzioni sono proseguite nel periodo dell’inchiesta di riesame in maniera significativa, come spiegato nella sezione 3, e i produttori esportatori cinesi hanno continuato ad applicare prezzi notevolmente inferiori ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione.

(159)

Dall’analisi degli indicatori di pregiudizio emerge che l’aliquota del dazio più elevata istituita nel 2015 a seguito di una nuova inchiesta antiassorbimento ha avuto un impatto positivo sull’industria dell’Unione, la quale si è ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione. Tuttavia le importazioni sovvenzionate hanno continuato a esercitare una pressione sull’industria dell’Unione. L’impatto dell’aumento del volume di importazioni a basso prezzo oggetto di sovvenzioni dalla RPC congiuntamente agli effettivi margini di compensazione non hanno consentito all’industria dell’Unione di riprendersi completamente dalle passate pratiche di sovvenzione.

4.6.3.   Indicatori microeconomici

4.6.3.1.   Prezzi

(160)

Nel periodo in esame i prezzi medi di vendita dell’industria dell’Unione praticati ad acquirenti indipendenti nell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Prezzi di vendita e costi di produzione

 

2015

2016

2017

PIR

Prezzo unitario sul mercato dell’Unione (EUR/m2)

5-8

6-9

7-10

7-10

Indice (2015 = 100)

100

111

117

119

Costo unitario di produzione (EUR/m2)

5-8

5-8

5-8

5-8

Indice (2015 = 100)

100

96

94

98

Fonte: risposte verificate al questionario.

(161)

Nel periodo in esame, i prezzi medi unitari di vendita per metro quadrato sono aumentati del 19 %. I costi di produzione, al contrario, sono rimasti più o meno stabili.

4.6.3.2.   Costo del lavoro

(162)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dell’industria dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Costo del lavoro

 

2015

2016

2017

PIR

Costi medi del lavoro per dipendente (EUR)

36 259

38 171

40 781

42 931

Indice (2015 = 100)

100

105

112

118

Fonte: risposte verificate al questionario.

(163)

Tra il 2015 e il PIR il costo medio del lavoro per dipendente dei produttori dell’Unione inclusi nel campione è aumentato del 18 %.

4.6.3.3.   Scorte

(164)

Nel periodo in esame i livelli delle scorte dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Scorte

 

2015

2016

2017

PIR

Scorte finali (1 000 m2)

1 200 - 1 500

1 300 - 1 600

1 300 - 1 600

1 400 - 1 700

Indice

(2015 = 100)

100

125

131

132

Scorte finali in percentuale della produzione (in %)

12,5

14,4

13,7

16,2

Indice

(2015 = 100)

100

115

109

129

Fonte: risposte verificate al questionario.

(165)

Durante il periodo in esame il livello delle scorte è aumentato del 32 % in termini assoluti e del 29 % in termini relativi. Tuttavia, in considerazione delle differenze tra il prodotto oggetto del riesame in termini di dimensioni, motivi, rivestimento ecc. per ciascun cliente, i produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno fabbricato soltanto a fronte di un ordine. Le scorte di tali società hanno quindi registrato prodotti la cui produzione è stata ripartita nel corso dell’anno in esame, ma che è stata dedicata a un cliente specifico al quale i prodotti sono stati venduti successivamente.

4.6.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(166)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2015

2016

2017

PIR

Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

-10 - 0

5 - 15

5 - 15

5 - 15

Indice (2015 = 100)

-100

192

236

214

Flusso di cassa (1 000 EUR)

2 000 -5 000

10 000 - 13 000

15 000 - 18 000

13 000 -16 000

Indice (2015 = 100)

100

437

581

465

Investimenti (1 000 EUR)

4 000 - 7 000

0 - 3 000

1 000 - 4 000

1 000 - 4 000

Indice (2015 = 100)

100

12

23

25

Utile sul capitale investito (in % degli attivi netti)

-10 - 0

20 - 30

40 - 50

30 - 40

Indice (2015 = 100)

-100

355

549

481

Fonte: risposte verificate al questionario.

(167)

La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dell’Unione sotto forma di percentuale sul fatturato di tali vendite. Durante il periodo in esame la redditività dell’industria dell’Unione è aumentata passando dal [-10 % - 0 %] al [5 % - 15 %], mentre il flusso di cassa è migliorato del 365 %. Gli investimenti nominali sono calati del 75 % nel periodo in esame. L’utile sul capitale investito, espresso in percentuale del portafoglio netto di immobilizzazioni, è aumentato notevolmente durante il periodo in esame.

(168)

L’andamento del flusso di cassa, che rappresenta la capacità dell’industria di autofinanziare le proprie attività, è stato positivo durante il periodo in esame. In considerazione dei miglioramenti in termini di redditività e flusso di cassa, la capacità dell’industria dell’Unione di ottenere capitale è aumentata notevolmente tra il 2015 e il PIR.

4.6.4.   Conclusioni sul pregiudizio

(169)

Nel periodo in esame gli indicatori economici dell’industria dell’Unione sono stati influenzati da una riduzione del 35 % del consumo di vetro solare dell’Unione tra il 2015 e il PIR.

(170)

Nonostante il calo del consumo, tra il 2015 e il 2017, l’industria dell’Unione ha mantenuto un volume di produzione relativamente stabile. Tra il 2017 e il PIR il volume di produzione è diminuito in misura ancora più significativa (del 25 %). La quota di mercato dell’industria dell’Unione è passata dal 73 % nel 2015 al 79 % durante il PIR.

(171)

Nonostante la riduzione iniziale della quota di mercato delle importazioni cinesi dopo le misure antiassorbimento nell’agosto 2015, la quota di mercato delle importazioni cinesi è rimasta relativamente importante durante il PIR (9 %).

(172)

Gli indicatori macroeconomici hanno rispecchiato la fragilità dell’industria dell’Unione. Sono migliorati in seguito all’adozione delle misure antiassorbimento nel 2015, ma successivamente sono peggiorati a causa del calo del consumo dell’Unione. Come spiegato nella sezione 4.6, questo andamento può essere osservato per quanto riguarda la produzione/capacità produttiva, l’utilizzo degli impianti, il volume delle vendite, la quota di mercato e la produttività dell’Unione. Il numero di dipendenti è diminuito costantemente durante il periodo in esame.

(173)

Gli indicatori microeconomici, al contrario, hanno evidenziato un miglioramento della situazione per l’industria dell’Unione. Nel periodo in esame, il costo di produzione unitario è rimasto stabile, mentre i prezzi sul mercato dell’Unione sono aumentati. Tale situazione positiva si è riflessa in un aumento della redditività, passata dal [-10 % - 0 %] nel 2015 al [5 % - 15 %] durante il PIR.

(174)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha ritenuto che l’industria dell’Unione si sia ampiamente ripresa dal pregiudizio notevole causato dalle importazioni sovvenzionate provenienti dalla RPC ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base. Tuttavia, in considerazione della diminuzione del consumo dell’Unione e della quota di mercato relativamente elevata delle importazioni cinesi sovvenzionate, la situazione dell’industria dell’Unione è rimasta fragile.

5.   RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

5.1.   Osservazioni preliminari

(175)

Dato che l’industria dell’Unione non ha più continuato a subire un pregiudizio notevole, la Commissione ha esaminato l’eventuale rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure, conformemente all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base.

(176)

Per stabilire il rischio di reiterazione del pregiudizio sono stati analizzati i seguenti elementi: la capacità produttiva e le capacità inutilizzate della RPC, nonché l’attrattiva del mercato dell’Unione.

(177)

In considerazione dell’assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, l’analisi delle capacità produttive e delle capacità inutilizzate nella RPC è stata basata sui dati disponibili conformemente all’articolo 28 del regolamento di base. A questo proposito la Commissione si è basata sulla banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6, su Eurostat, nonché sugli elementi di prova presentati dal richiedente nella domanda di riesame.

(178)

La Commissione ha analizzato ulteriormente gli effetti sull’industria dell’Unione della probabile reiterazione delle importazioni sovvenzionate. L’analisi ha tenuto conto altresì del probabile futuro aumento del consumo di vetro solare nell’Unione e della situazione di redditività dell’industria dell’Unione alla fine del periodo in esame.

5.2.   Probabilità di un riorientamento delle importazioni sovvenzionate verso il mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure

5.2.1.   Capacità produttiva e capacità inutilizzate nella RPC

(179)

La Cina è il maggiore produttore di vetro solare a livello mondiale. Dal 2015 la sua capacità produttiva è cresciuta notevolmente, passando da 460 milioni di m2 nel 2015 a quasi 770 milioni di m2 durante il PIR. Tale capacità superava ampiamente il consumo interno, influenzato negativamente a partire dal 2018 dalla politica «531» del governo cinese di cui al considerando 32.

(180)

Nel contempo un elemento di prova dimostra che la capacità di taluni produttori esportatori cinesi è in espansione (70).

5.2.2.   Attrattiva del mercato dell’Unione

(181)

Il mercato dell’Unione presenta dimensioni relativamente grandi e una crescita futura è probabile (71). Nonostante la diminuzione iniziale tra il 2015 e il 2016, dal 2016 le importazioni dei produttori esportatori cinesi sono cresciute e hanno raggiunto il 9 % durante il PIR. Ciò dimostra che, nonostante le misure in vigore, il mercato dell’Unione è rimasto attrattivo per i produttori esportatori cinesi.

(182)

Durante il PIR i prezzi dell’Unione erano relativamente più elevati rispetto a quelli delle attuali importazioni cinesi (cfr. tabelle 4 e 9). Durante il PIR i prezzi all’importazione dalla Cina sono stati inferiori a quelli di vendita dell’industria dell’Unione. Ciò rende il mercato dell’Unione attrattivo in termini di prezzi. Pertanto, è molto probabile che, in caso di scadenza delle misure, le esportazioni cinesi si farebbero notevolmente strada nel contesto del consumo dell’Unione semplicemente in virtù dei loro prezzi bassi.

(183)

Le misure di difesa commerciale contro le importazioni del prodotto oggetto del riesame in India e in Turchia, altri importanti mercati, limitano inoltre le possibilità dei produttori esportatori cinesi di esportare verso tali paesi e aumentano ulteriormente l’attrattiva del mercato dell’Unione, verso il quale tali esportazioni possono essere riorientate qualora le misure sulle importazioni di vetro solare nell’Unione non vengano prorogate.

5.2.3.   Conclusione

(184)

Date le elevate capacità inutilizzate esistenti in Cina, l’attrattiva del mercato dell’Unione e i prezzi dell’Unione relativamente elevati, è probabile che, in caso di scadenza delle misure, volumi significativi di vetro solare cinese oggetto di sovvenzioni vengano esportati nell’Unione a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione.

5.3.   Effetti sulla situazione dell’industria dell’Unione

(185)

La Commissione ha esaminato quale sarebbe l’incidenza della scadenza delle misure sugli indicatori di pregiudizio.

(186)

Secondo i produttori dell’Unione, il probabile aumento delle importazioni sovvenzionate provenienti dalla Cina avrebbe un grave effetto negativo sulla loro situazione finanziaria. A loro parere gli utilizzatori inizierebbero ad acquistare vetro solare a basso prezzo proveniente dalla Cina, anziché mantenere l’industria dell’Unione come principale fornitore. A loro avviso, le vendite di vetro solare ai loro clienti diminuirebbero di conseguenza del 30 %-75 %, a seconda della società e del cliente. In considerazione delle offerte a basso prezzo cinesi a disposizione dei clienti, i produttori dell’Unione ritenevano che i prezzi dell’industria dell’Unione sarebbero soggetti a pressione e diminuirebbero quindi di 0,9-2,6 EUR/m2 a seconda del cliente e del prodotto. Inoltre i produttori dell’Unione hanno affermato che il «vetro da orticoltura» sarebbe soggetto a ripercussioni minori dato che il vetro solare utilizzato per costruire una serra è tagliato secondo una forma specifica, gli ordini sono basati su progetti e la consegna tempestiva svolge un ruolo importante.

(187)

Sulla base delle ipotesi di cui sopra, l’industria dell’Unione ha previsto scenari diversi riguardo al probabile impatto della scadenza delle misure sulla sua situazione finanziaria e ha simulato l’effetto del calo delle vendite e/o dei prezzi sulla sua struttura dei costi. Uno degli scenari teneva conto della crescita prevista del mercato. In tutti i diversi scenari, dalle simulazioni è emerso che la scadenza delle misure comporterebbe perdite considerevoli per l’industria dell’Unione.

(188)

La Commissione ha valutato gli scenari di cui sopra per verificare se fossero realistici. Tra il 2009 e il 2012 (ossia prima dell’istituzione delle misure), le importazioni di vetro solare nell’Unione hanno registrato una crescita notevole, passando da 1,2 milioni di m2 nel 2009 a 8,35 milioni di m2 nel 2012. Il forte aumento delle importazioni a basso prezzo ha determinato diminuzioni dei prezzi, la perdita di quote di mercato e un deterioramento della redditività dell’industria dell’Unione, e hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione (72).

(189)

In tale contesto, la Commissione ha analizzato il probabile impatto delle importazioni a basso prezzo sulla situazione attuale dell’industria dell’Unione, prendendo come punto di partenza le informazioni verificate dei produttori dell’Unione. La Commissione ha ritenuto che qualora sul mercato dell’Unione dovesse apparire nuovamente il vetro solare cinese a basso prezzo, tale prodotto innanzitutto conquisterebbe quote di mercato a spese dell’industria dell’Unione e successivamente rileverebbe la quota di mercato delle esportazioni nell’Unione effettuate da produttori di paesi terzi.

(190)

In tale contesto, la Commissione ha analizzato il probabile impatto delle importazioni a basso prezzo sulla situazione attuale dell’industria dell’Unione, prendendo come punto di partenza le informazioni verificate dei produttori dell’Unione. Ha ritenuto, sulla base di quanto osservato nell’inchiesta iniziale, che qualora sul mercato dell’Unione dovessero aumentare nuovamente le importazioni di vetro solare cinese a basso prezzo, esse innanzitutto conquisterebbero quote di mercato a spese dell’industria dell’Unione e successivamente rileverebbero la quota di mercato delle esportazioni nell’Unione effettuate da produttori di paesi terzi.

(191)

Su tale base, la Commissione ha calcolato che se le importazioni cinesi a basso prezzo aumentassero di 3,5 milioni di m2 a detrimento delle vendite dell’Unione, la conseguente riduzione della produzione dell’Unione e il conseguente aumento del costo di produzione unitario dovuto ai costi fissi si tradurrebbero in un calo della redditività dell’industria dell’Unione fino al raggiungimento del punto di pareggio (ossia una situazione nella quale le entrate corrispondono all’importo totale dei costi fissi e variabili).

(192)

Tale calcolo è prudenziale. Data l’ampia capacità produttiva delle società cinesi e i loro attuali prezzi bassi, notevolmente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, è probabile che i produttori esportatori cinesi possano esportare volumi superiori a 3,5 milioni di m2 e possano fare diminuire i prezzi dell’Unione, circostanza questa che determinerebbe ulteriori perdite e una situazione pregiudizievole dell’industria dell’Unione.

(193)

Inoltre, dato che l’industria dell’Unione non produce scorte, deve essere organizzata sulla base di contratti od ordini da parte dei clienti (cfr. sezione 4.6.3.3 Scorte). Di conseguenza, qualsiasi riduzione importante dei volumi di vendita delle società potrebbe portare a perdite insostenibili e al fallimento.

5.4.   Conclusioni sul rischio di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione

(194)

Di conseguenza la Commissione ha concluso che la scadenza delle misure sulle importazioni originarie della RPC comporterebbe in breve tempo il rischio di reiterazione del pregiudizio notevole ai danni dell’industria dell’Unione.

6.   INTERESSE DELL’UNIONE

(195)

In conformità all’articolo 31 del regolamento di base la Commissione ha esaminato se potesse concludere chiaramente che non era nell’interesse dell’Unione adottare misure nel caso di specie, nonostante l’accertamento del rischio di reiterazione delle sovvenzioni arrecanti pregiudizio. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi implicati, compresi quelli dell’industria e degli utilizzatori dell’Unione.

6.1.   Interessi dell’industria dell’Unione

(196)

Al considerando 194 si è concluso che probabilmente l’industria dell’Unione subirebbe un grave deterioramento della sua situazione in caso di scadenza delle misure compensative. Di conseguenza il mantenimento delle misure andrebbe a vantaggio dell’industria dell’Unione, consentendole di mantenere i volumi di vendita, la quota di mercato e la redditività, nonché di migliorare ulteriormente la sua situazione economica.

(197)

L’abrogazione delle misure comporterebbe invece un notevole aumento delle importazioni cinesi verso il mercato dell’Unione a prezzi inferiori e sovvenzionati, circostanza questa che causerebbe una reiterazione del pregiudizio ai danni dell’industria dell’Unione e ne minaccerebbe la redditività.

6.2.   Interesse degli utilizzatori

(198)

Nella fase di apertura sono stati contattati più di 40 utilizzatori. Quattro di loro hanno risposto al questionario.

(199)

Numerosi utilizzatori di vetro solare (produttori di moduli fotovoltaici e fototermici) hanno espresso parere contrario al mantenimento delle misure.

(200)

Le argomentazioni degli utilizzatori hanno riguardato l’aumento dei costi di produzione, la capacità dei produttori di vetro solare di soddisfare la domanda, gli investimenti previsti per la produzione di pannelli solari, nonché aspetti ambientali. Gli utilizzatori hanno altresì sottolineato che, dopo la cessazione dei dazi antidumping e antisovvenzioni sulle importazioni di moduli e celle fotovoltaici dalla Cina, l’industria dell’Unione aveva subito una concorrenza sleale da parte della Cina. Gli utilizzatori hanno ritenuto ingiusto che sebbene attualmente non vi siano misure di difesa commerciale in vigore per le celle e i moduli solari, le importazioni di uno dei componenti dei moduli fotovoltaici, il vetro solare, continuino ad essere soggette a dazi (73). Dopo la divulgazione delle informazioni, EU ProSun ha ribadito che non vi era stato un approccio coerente nei confronti del settore. Mentre le misure sulle importazioni di moduli e celle solari sono scadute, la Commissione era pronta a mantenere le misure sul vetro solare. Analogamente, in seguito alla divulgazione delle informazioni, l’associazione dell’industria dell’Unione dell’energia solare ESMC ha affermato che mantenere i dazi all’importazione sul vetro solare sarebbe difficile per gli attuali produttori di moduli solari dell’Unione in quanto aumenta i loro costi per il vetro, mentre i moduli importati nell’Unione non sono soggetti a tali tariffe, anche quando è utilizzato vetro cinese.

(201)

La Commissione ha ricordato che il fatto che non siano state mantenute le misure sui moduli solari nel settembre 2018 non si traduce in un diritto dei produttori di moduli solari di vedere soppresse anche le misure per i prodotti a monte. Piuttosto, a norma dell’articolo 31 del regolamento di base, la Commissione deve effettuare per ciascuna inchiesta una verifica dell’interesse dell’Unione separata. La Commissione ha pertanto verificato se il mantenimento delle misure sul vetro solare avrebbe un effetto negativo sproporzionato sugli utilizzatori, come illustrato più avanti.

6.2.1.   Costi di produzione

(202)

Diversi utilizzatori hanno sostenuto che le misure hanno avuto un effetto negativo sulle loro attività, in quanto hanno aumentato i costi di produzione. Il fatto di aver dovuto pagare prezzi più elevati rispetto ai loro concorrenti al di fuori dell’Unione ha costituito, a loro avviso, uno svantaggio concorrenziale diretto per i produttori di pannelli solari dell’Unione rispetto ai produttori dei pannelli solari importati. Gli utilizzatori hanno altresì sostenuto che, sebbene negli ultimi anni i vari componenti dei moduli fotovoltaici siano diventati significativamente più economici, il prezzo del vetro solare è rimasto allo stesso livello e pertanto il suo costo relativo rispetto all’intero modulo fotovoltaico è aumentato. Di conseguenza il vetro solare costituisce attualmente il secondo maggiore fattore di costo nel contesto di un pannello solare.

(203)

Inoltre, gli utilizzatori hanno osservato che, sebbene la maggior parte dei moduli da essi prodotti siano denominati moduli «vetro/pellicola», ossia con vetro sul lato anteriore e una pellicola di plastica sul retro, gli utilizzatori stanno producendo sempre più spesso moduli «vetro/vetro», ossia moduli con vetro su entrambi i lati. Dato che il modulo «vetro/vetro» richiede l’utilizzo di due fogli di vetro anziché di uno, la quota del vetro solare nel contesto dei costi di produzione raddoppia.

(204)

EU ProSun, che rappresenta diversi utilizzatori, ha sostenuto che la quota dei costi del vetro solare nel contesto di un pannello solare è pari al 10 %. Altri due utilizzatori hanno sostenuto che la quota del vetro nel contesto dei loro costi era, rispettivamente, pari al 7 % e al 10 % per il modulo «vetro/pellicola» e al 14 % e al 22 % per il modulo «vetro/vetro».

(205)

Secondo il parere di EU ProSun, l’impatto delle misure sui costi sarebbe pari al 3 % per il modulo «vetro/pellicola» e al 6 % per il modulo «vetro/vetro».

(206)

EU ProSun Glass, che rappresenta l’industria dell’Unione del vetro solare, ha sostenuto che l’incidenza dei dazi sui costi di produzione di un modulo è limitata. EU ProSun Glass ha presentato calcoli che dimostrano che, sulla base degli attuali prezzi dell’Unione per il vetro solare, la quota dei costi del vetro solare nel contesto di un modulo fotovoltaico è pari al 4 %. I costi aggiuntivi dovuti alle misure in vigore, sulla base dei prezzi attuali delle offerte cinesi, rappresentano, secondo il suo calcolo, l’1,5 % del costo finale del modulo. A suo avviso, l’impatto aggiuntivo sui costi per gli utilizzatori sarebbe ancora più limitato, dal momento che la maggior parte degli utilizzatori dell’Unione sarebbe attiva nel segmento residenziale del mercato e venderebbe, oltre al modulo, anche una serie completa di servizi e prodotti quali l’installazione e la batteria. In caso di vendita di una serie completa di servizi e prodotti, la quota del vetro nel contesto del modulo sarebbe inferiore allo 0,5 %.

(207)

Nel caso iniziale è stato ritenuto che il vetro solare costituisca soltanto una parte limitata (circa il 6-8 %) dei costi dei moduli solari (74). Inoltre dato che gli utilizzatori stavano acquistando quantitativi significativi di vetro solare dai produttori dell’Unione e gli utilizzatori potevano acquistare il vetro da paesi diversi dalla RPC, è stato concluso che l’impatto delle misure iniziali sui costi dei moduli solari era inferiore all’1 %.

(208)

Tuttavia, rispetto all’inchiesta iniziale, il livello delle misure antidumping è aumentato, passando dal 25 % al 67 %, il che rappresenta un ulteriore impatto sui costi rispetto alla situazione dell’inchiesta iniziale.

(209)

La Commissione ha constatato che, nonostante le argomentazioni degli utilizzatori, la struttura dei costi dei moduli solari non è cambiata notevolmente rispetto all’inchiesta iniziale. Secondo uno studio di un istituto indipendente, basato sul livello dei prezzi nel 2017-2018, la quota relativa del costo del vetro solare nel contesto di un modulo è stata in media pari al 9 % (75) e quindi non notevolmente superiore al 6%-8 % stabilito nell’inchiesta iniziale. La Commissione ha osservato che ciò corrispondeva all’informazione fornita dagli utilizzatori secondo la quale la quota in termini di costo del vetro rispetto a un modulo intero era compresa tra il 7 % e il 10 % (cfr. considerando 204).

(210)

Per quanto riguarda la quota crescente del modulo «vetro/vetro» sul mercato, la Commissione ha riscontrato che durante il PIR tale tipo di prodotto rappresentava circa il 10 % del consumo dell’Unione e che, di conseguenza, la sua quota relativa sul mercato era ancora limitata. Sebbene la quota di mercato di tale prodotto sia in aumento, non si prevede che essa superi il 30 % nei prossimi cinque anni (76).

(211)

Infine gli utilizzatori hanno comunque continuato ad acquistare la maggior parte del vetro sul mercato dell’Unione e diversi utilizzatori hanno sostenuto che continuerebbero a farlo anche in caso di scadenza delle misure.

(212)

Sulla base degli elementi di cui sopra, la Commissione ha osservato che il modesto incremento relativo della quota del vetro solare nei costi di produzione dei moduli solari di cui al considerando 209, la produzione crescente di moduli «vetro/vetro» e l’aumento del livello delle misure si sono tradotti in un maggiore impatto delle misure sui costi degli utilizzatori rispetto a quello stabilito nell’inchiesta iniziale. La Commissione ha stimato che l’impatto dei costi delle misure sui produttori di moduli fotovoltaici è stato compreso tra il 2 % e il 3 %.

(213)

Dopo la divulgazione delle informazioni, EU ProSun ha sostenuto che le informazioni del Fraunhofer Institute für Solare Energiesysteme ISE («l’Istituto Fraunhofer») sulla quota dei costi del vetro solare nel contesto del modulo solare, stabilita dalla Commissione nel considerando 209, erano obsolete. Secondo nuove informazioni ricevute da EU ProSun dall’Istituto Fraunhofer, la quota dei costi del vetro solare nel contesto dei costi dei moduli solari è aumentata dal 2019, passando dal 9 % all’11 %. EU ProSun ha inoltre sostenuto che, secondo la stessa fonte, la futura quota dei moduli «vetro/vetro» sarebbe superiore a quella indicata dalla Commissione al considerando 210, in quanto lo studio cui la Commissione faceva riferimento nello stesso considerando si riferiva al mercato mondiale e non al solo mercato dell’Unione. Secondo le previsioni dell’Istituto Fraunhofer, sul mercato dell’Unione la quota del modulo «vetro/vetro» sarebbe più elevata. EU ProSun ha inoltre affermato che la quota del modulo «vetro/vetro» è oramai del 18,5 %, e non del 10 % come indicato nello studio.

(214)

EU ProSun ha inoltre affermato che i margini del settore dei pannelli solari erano per lo più inferiori al 5 %, se non negativi. Ha quindi sostenuto che il mercato dell’Unione dei moduli solari era altamente sensibile ai prezzi e che pertanto l’ulteriore aumento dei costi del 2-3 % comporterebbe ulteriori chiusure e licenziamenti.

(215)

La Commissione ha preso atto delle informazioni trasmesse a EU ProSun dall’Istituto Fraunhofer in relazione all’aumento della quota dei costi del vetro solare nel contesto del costo del modulo solare dal 2019. Ha osservato che tale sviluppo non rientra nel periodo dell’inchiesta di riesame e può essere pertinente solo in sede di valutazione degli oneri futuri per i produttori di moduli solari. Per quanto riguarda la quota di mercato dei moduli «vetro/vetro», ha inoltre preso atto delle informazioni secondo cui lo studio citato al considerando 210 riguardava un mercato mondiale, mentre la situazione e le prospettive future possono differire nell’Unione. Per quanto riguarda la quota esatta, ha tuttavia ritenuto che il valore del 18,5 % citato da EU ProSun non fosse suffragato da alcun elemento di prova. Analizzando i dati verificati dei produttori dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta, la Commissione ha constatato che l’attuale quota dei moduli «vetro/vetro» sul mercato raggiungeva solo il 14 %. Poiché i due produttori verificati rappresentavano più dell’80 % delle vendite sul mercato del vetro solare durante il periodo dell’inchiesta di riesame, la Commissione ha concluso che la percentuale era rappresentativa della situazione del mercato.

(216)

Inoltre, anche se la proporzione dei moduli «vetro/vetro» fosse leggermente aumentata dopo il periodo dell’inchiesta di riesame, ciò non modificherebbe le conclusioni secondo cui mantenendo le misure al livello attuale l’impatto sui costi per gli utilizzatori rimarrebbe limitato. Come confermato da EU ProSun e da diversi utilizzatori, questi ultimi acquistavano quantitativi significativi di vetro solare dai produttori dell’Unione e, secondo gli utilizzatori, la situazione non cambierebbe in futuro. Gli utilizzatori potevano inoltre importare vetro solare da altri paesi non soggetti a misure, e durante il periodo dell’inchiesta di riesame il vetro importato da tali paesi rappresentava il 12 % della quota di mercato (cfr. tabella 4).

(217)

Per quanto riguarda l’argomentazione degli utilizzatori secondo cui l’ulteriore aumento dei costi del 2-3 % porterebbe a ulteriori chiusure e licenziamenti, la Commissione ha ricordato che il mantenimento delle misure non dovrebbe portare a ulteriori aumenti dei prezzi, in quanto si limita a mantenere i dazi già esistenti sul vetro solare dalla Cina. Come ricordato al considerando 216, per via della prossimità geografica gli utilizzatori continueranno a rifornirsi per la maggior parte di vetro solare dai produttori dell’Unione e/o potrebbero importare vetro solare da altri paesi non soggetti a misure quali la Turchia, la Malaysia e l’India.

(218)

Su questa base la Commissione ha concluso che il mantenimento delle misure comporterebbe oggi probabilmente costi di produzione più elevati per gli utilizzatori rispetto ai costi delle misure iniziali, dato che il costo relativo del vetro nel totale dei costi di produzione è leggermente aumentato. Tuttavia, rispetto al totale dei costi di produzione complessivi, la Commissione ha concluso che l’impatto sui costi per gli utilizzatori rimarrebbe comunque limitato e pertanto non diventerebbe un fattore critico per il mantenimento dell’attività nell’Unione.

6.2.2.   Capacità produttiva per il vetro solare nell’Unione

(219)

Secondo gli utilizzatori, l’industria del vetro solare dell’Unione non dispone di una capacità produttiva sufficiente a soddisfare la domanda di vetro solare presente sul mercato. Gli utilizzatori hanno inoltre sostenuto che i produttori di vetro solare dell’Unione non hanno aumentato le loro capacità, né hanno in programma di farlo. A loro avviso, le capacità produttive attuali sono inferiori alla domanda attuale di vetro solare. Secondo gli utilizzatori, questa situazione impone loro di impiegare vetro importato da altri paesi quali la Malaysia o la Turchia o di importare il vetro dalla Cina a costi più elevati. A loro avviso, tuttavia, il vetro importato da tali paesi non è sempre di qualità sufficiente.

(220)

L’industria dell’Unione ha ritenuto invece che l’offerta di vetro solare del mercato fosse sufficiente a soddisfare la domanda. Ha sostenuto di non aver mai rifiutato di fornire uno dei produttori di pannelli solari dell’Unione a causa della presunta mancanza di capacità disponibile. Al contrario, si è detta disposta a discutere eventuali ordini aggiuntivi e ha confermato la capacità di fornire volumi più elevati.

(221)

La Commissione ha osservato innanzitutto che il consumo di vetro solare durante il PIR era pari a [13-18] milioni di m2 (cfr. tabella 1). In secondo luogo, la produzione totale dell’industria dell’Unione verificata della Commissione si attestava su un livello pari a [11-14] milioni di m2. In terzo luogo, la capacità totale verificata dei due produttori dell’Unione era di [14-18] milioni di m2.

(222)

La Commissione ha pertanto concluso che nel PIR solo i due produttori verificati di vetro solare disponevano di una capacità inutilizzata pari a [5-8,5] milioni di m2, che poteva essere fornita senza ulteriori investimenti. La Commissione ha pertanto ritenuto infondata l’argomentazione degli utilizzatori.

(223)

Dopo la divulgazione delle informazioni, EU ProSun ha sostenuto che già in seguito al periodo dell’inchiesta di riesame la capacità produttiva dei produttori di vetro solare non soddisfaceva la domanda di vetro solare degli utilizzatori, visto che due degli utilizzatori hanno investito, nel 2019/2020, in nuove capacità per un totale di 950 MW. Su tale base EU ProSun ha sostenuto che si rilevava già ora una mancanza di offerta di vetro solare sul mercato. In risposta all’argomentazione, dopo la divulgazione delle informazioni EU ProSun Glass, in rappresentanza dei produttori dell’Unione, ha ribadito che alcuni importanti produttori di pannelli solari presentati da EU ProSun come operanti sul mercato avevano oramai cessato la produzione. La capacità esistente è stata pertanto sostituita dalle capacità create recentemente.

(224)

La Commissione ha innanzitutto osservato che, secondo le informazioni fornite da EU ProSun, i produttori di moduli solari avevano una capacità combinata di oltre 5 GW nel 2019. Ha anche osservato, tuttavia, che alcuni produttori di moduli solari avevano già cessato la produzione. Le capacità combinate delle società che hanno cessato la produzione superavano 1 GW (77). Le risultanze della Commissione hanno pertanto confermato che le capacità create recentemente hanno parzialmente sostituito gli investimenti effettuati nel 2019/2020 da alcune società indicate da EU ProSun.

(225)

In secondo luogo, la Commissione ha ritenuto che le capacità esistenti e quelle create recentemente non corrispondevano necessariamente alla produzione di moduli solari. In base ai dati forniti da EU ProSun, nel 2019 è stata utilizzata meno della metà della capacità produttiva di moduli solari. La Commissione ha pertanto ritenuto che le capacità create recentemente non si erano automaticamente tradotte in una equivalente produzione di vetro solare e nella crescita della domanda di vetro solare, almeno non subito dopo l’avviamento.

(226)

In terzo luogo, la Commissione ha ricordato che, durante il periodo dell’inchiesta di riesame, oltre ai due produttori di vetro solare verificati, esistevano altri produttori di vetro solare. Secondo le informazioni fornite dall’industria dell’Unione del vetro solare, la capacità totale dei produttori di vetro solare era di [33-38] milioni di m2 (cfr. tabella 5) (78). La capacità totale per il vetro solare sul mercato supera pertanto di quasi 3 volte la sua attuale produzione.

(227)

Su tale base, la Commissione ha respinto l’argomentazione di EU ProSun secondo la quale attualmente sul mercato dell’Unione si rilevava una mancanza di offerta di vetro solare.

6.2.3.   Futura espansione del mercato

(228)

Tutte le parti interessate hanno convenuto che la domanda di pannelli solari e, di conseguenza, di vetro solare sia in crescita e che aumenterà notevolmente negli anni a venire. Tra i fattori principali figurano l’obiettivo 2030 dell’Unione in materia di energie rinnovabili, la sua potenziale revisione al rialzo e il Green Deal europeo in generale, che mira alla neutralità climatica e stimola il settore delle tecnologie verdi dell’UE, comprese le energie rinnovabili e altre tecnologie a basse emissioni di carbonio. Si prevede una crescita in tutti i segmenti del mercato (residenziale, commerciale, industriale e dei servizi pubblici), a seconda dello sviluppo delle politiche pubbliche in ciascuno Stato membro.

(229)

Attualmente, la generazione di energia elettrica tramite moduli solari nell’Unione è pari a 1,7 GW (79). In attesa dell’aumento della domanda futura, diversi utilizzatori situati in Austria, Francia, Germania, Italia e Slovenia hanno annunciato che si stanno preparando a espandere le loro capacità produttive. Nel complesso, e nel caso in cui i nuovi piani di capacità siano pienamente attuati e utilizzati, gli investimenti pianificati dagli utilizzatori equivarrebbero, in aggiunta ai 900 MW di cui alla sezione 6.2.2, a 2,9 GW di generazione supplementare nei prossimi 2-3 anni, triplicando così la produzione dei moduli fotovoltaici. EU ProSun ha inoltre sostenuto che uno degli investimenti previsti rappresenterebbe, nella seconda fase di attuazione, una capacità supplementare di 2 GW. Ha inoltre fatto riferimento a una società svizzero-tedesca che intende investire in una produzione a livello di GW.

(230)

Su tale base, EU ProSun e alcuni degli utilizzatori hanno sostenuto che, qualora le misure siano mantenute in vigore, ciò potrebbe compromettere i loro investimenti programmati dato che dovrebbero sostenere costi aggiuntivi e non vi sarebbe un’offerta sufficiente di vetro solare sul mercato.

(231)

L’industria dell’Unione del vetro solare ha espresso il parere secondo il quale il nuovo aumento annunciato delle capacità sarebbe vantaggioso per il suo settore. Tuttavia, a suo avviso, le nuove capacità previste hanno sostituito in una certa misura le capacità produttive precedentemente chiuse. L’industria dell’Unione ha affermato altresì che, come avvenuto in passato, i nuovi investimenti potrebbero non concretizzarsi come annunciato. Inoltre l’industria dell’Unione ha sostenuto che tutti i nuovi stabilimenti da costruire non sarebbero operativi a pieno regime sin dall’avvio delle loro attività.

(232)

Per esaminare tali argomentazioni la Commissione ha rivalutato le proprie risultanze. Ha ribadito quanto segue: innanzitutto, gli elementi di prova inclusi nel fascicolo non indicano che gli investimenti previsti sarebbero subordinati all’abolizione delle misure compensative in vigore. Di fatto, dagli elementi di prova contenuti nel fascicolo emerge piuttosto che numerosi dei progetti annunciati sono stati principalmente dettati dalla prospettiva della futura crescita del mercato dei pannelli solari, piuttosto che dalla presenza o meno di misure sul vetro solare. Pertanto la decisione di mantenere o meno le misure sul vetro solare non può essere considerata un fattore determinante per la progettazione o la concretizzazione dei progetti di espansione di cui sopra.

(233)

In secondo luogo, la Commissione ha ricordato che l’analisi dell’impatto sui costi di cui alla sezione 6.2.1 ha evidenziato che i costi delle misure per gli utilizzatori interessati sarebbero piuttosto bassi. Gli investimenti previsti non mettono in discussione tale conclusione in quanto i costi per tale produzione aggiuntiva nel settore degli utilizzatori avrebbero la stessa portata limitata.

(234)

In terzo luogo, sulla base dell’analisi di cui alla sezione 6.2.2, la Commissione ha ribadito che la capacità attuale dell’industria dell’Unione è in grado di soddisfare l’aumento della domanda indotta dagli investimenti previsti. Inoltre qualsiasi aumento della domanda sarebbe in ogni caso progressivo, circostanza questa che consentirebbe all’industria del vetro solare di accoglierla e di aumentare la propria capacità, se del caso, come sostenuto dalla stessa. Inoltre, gli utilizzatori potrebbero continuare a rifornirsi del vetro proveniente da altri paesi come la Turchia, la Malaysia e l’India, come hanno fatto durante il PIR.

(235)

Dopo la divulgazione delle informazioni, EU ProSun ha inoltre sostenuto che i produttori di vetro solare non avevano la capacità necessaria per soddisfare la domanda futura di vetro solare. Ha inoltre affermato che gli utilizzatori non potevano importare il vetro poiché la qualità del vetro importato non era sufficiente. A sostegno di tale tesi ha fornito una relazione di uno degli utilizzatori che indicava che un particolare ordine di una società malese si era rivelato carente.

(236)

La Commissione non è convinta del fatto che la qualità del vetro solare proveniente da altri paesi terzi non soggetti alle misure sia risultata talmente inferiore da non poter essere considerata un’alternativa plausibile per un fabbricante europeo di moduli. Nell’inchiesta antidumping sulle importazioni di vetro solare dalla Malaysia, tutte le parti hanno convenuto che tali importazioni erano in concorrenza effettiva con il vetro solare realizzato nell’Unione. Come indicato in precedenza, le importazioni di vetro solare nell’Unione dalla Malaysia erano aumentate e avevano raggiunto, durante il periodo dell’inchiesta di riesame, una quota di mercato del 7 %. Ciò indica che il vetro solare malese è generalmente di qualità sufficientemente elevata, anche se in singoli casi una consegna di vetro solare da tale paese presentava difetti e non corrispondeva pienamente alle condizioni e alle specifiche concordate. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

(237)

Dopo la divulgazione delle informazioni, EU ProSun ha inoltre sostenuto che il pregiudizio potenzialmente causato dal mantenimento delle misure sul vetro solare avrebbe ripercussioni immediate su oltre 1 000 posti di lavoro e su investimenti per circa 50 milioni di EUR, e ripercussioni nel corso dei prossimi due anni su oltre 4 000 posti di lavoro e su investimenti per un miliardo di EUR.

(238)

La Commissione ha respinto l’argomentazione e ha ricordato che molti dei piani di espansione erano stati realizzati quando le misure erano già in vigore, indipendentemente dalla decisione di mantenere o meno le misure. Sulla base delle conclusioni di cui sopra, riassunte nelle sezioni da 6.2.1 a 6.2.3, la Commissione ritiene che il mantenimento delle misure non abbia impedito la realizzazione degli investimenti previsti di diversi utilizzatori.

6.2.4.   Conclusioni relative agli interessi degli utilizzatori

(239)

Sebbene le osservazioni pervenute dopo la divulgazione delle informazioni abbiano ulteriormente dimostrato che il mantenimento delle misure è contrario agli interessi degli utilizzatori, esse hanno anche confermato che il settore è solo all’inizio di un processo di investimento attualmente in corso. La Commissione ha concluso che l’impatto delle misure sulla struttura dei costi degli utilizzatori non è attualmente sproporzionato, che la loro sicurezza dell’approvvigionamento non è minacciata, viste le capacità inutilizzate disponibili nell’Unione e le fonti alternative di importazioni, e che i loro piani di investimento non si sono ancora sufficientemente concretizzati.

(240)

In ogni caso, qualora ciò si verificasse e vi fossero variazioni delle circostanze di carattere duraturo, la Commissione ha ricordato che il settore degli utilizzatori può presentare una domanda di riesame della forma e/o del livello delle misure, limitata al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione in combinazione con la situazione dell’offerta per l’industria degli utilizzatori conformemente all’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento di base, circostanza questa che potrebbe determinare una nuova valutazione dell’interesse dell’Unione.

6.3.   Aspetti ambientali

(241)

Gli utilizzatori hanno sostenuto che il mantenimento delle misure relative al vetro solare non sarebbe in linea con gli obiettivi della Commissione per quanto concerne l’uso di energie pulite. Al contrario, l’estensione delle misure sul vetro solare avrebbe come conseguenza l’incapacità da parte dell’industria dell’Unione dei moduli solari di intraprendere nuovi investimenti. Inoltre, sebbene sia prevista una crescita per il mercato dell’Unione delle installazioni di moduli solari, l’industria dell’Unione dei moduli solari sarebbe costretta a uscire dal mercato in quanto non realizzerebbe i nuovi investimenti previsti a causa della mancanza di offerta di vetro solare e non sarebbe quindi competitiva.

(242)

Nel contesto del Green Deal europeo di più ampio respiro, nel marzo del 2020 la Commissione ha proposto una legge europea vincolante in materia di clima che mira a sancire l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 (80). Il Green Deal europeo contiene inoltre un obiettivo esplicito per quanto concerne il «garantire l’approvvigionamento di energia pulita, economica e sicura» (81), in particolare attraverso una potenziale revisione al rialzo dell’obiettivo dell’Unione in materia di energie rinnovabili per il 2030.

(243)

Su entrambi i mercati, quello del «vetro da orticoltura» («vetro da serra») e quello dei moduli fotovoltaici e fototermici, i produttori di vetro solare dell’Unione stanno sviluppando nuove soluzioni innovative per migliorare l’utilizzo dell’energia verde, collaborare con gli istituti di ricerca e con le università e investire nella ricerca e nello sviluppo. In tale contesto, la Commissione ha ritenuto che il mantenimento delle misure sia fondamentale per garantire l’esistenza di un’industria del vetro solare redditizia e per rafforzare la ricerca e lo sviluppo in questo settore.

(244)

La Commissione ha inoltre ritenuto che, in caso di scadenza delle misure, la redditività dell’industria dell’Unione del vetro solare sarebbe minacciata e gli utilizzatori (principalmente produttori di moduli fotovoltaici) diventerebbero dipendenti dalle importazioni, molto probabilmente dalla Cina. La scadenza delle misure avrebbe inoltre la conseguenza che l’industria del vetro solare non potrebbe investire nell’innovazione e nella ricerca e nello sviluppo. Dal punto di vista ambientale, la Commissione ritiene pertanto fondamentale mantenere la redditività dell’industria del vetro solare.

(245)

Nel contempo, anche la politica verde della Commissione sostiene l’uso di energie rinnovabili nell’Unione. Il principale potenziale innovativo risiede nella produzione di celle da parte dell’industria a valle. Mantenendo le misure, questa parte dell’industria «verde», ossia principalmente i produttori di moduli solari, dovrebbe sostenere alcuni costi aggiuntivi. Alla luce dell’analisi di cui alla sezione 6.2.1, la Commissione ha tuttavia concluso che i costi supplementari per gli utilizzatori non erano sufficientemente elevati da impedirne l’operatività o l’espansione futura.

(246)

La Commissione ha pertanto concluso che, nel complesso, il mantenimento delle misure non pregiudica le politiche ambientali dell’Unione.

6.4.   Interesse degli operatori indipendenti

(247)

Il gruppo attivo nella distribuzione del vetro solare per la costruzione di serre ha espresso il proprio sostegno al mantenimento delle misure. Il gruppo non era un utilizzatore diretto, ma operava in stretta collaborazione con gli utilizzatori/agricoltori per reperire un vetro idoneo per la costruzione di serre. Ha sostenuto che per garantire l’efficacia delle serre è necessario disporre di un vetro di elevata qualità e a basso tenore di ferro che presenti motivi diversi. Secondo tale gruppo l’approvvigionamento di tale vetro e la stretta collaborazione con i produttori per trovare soluzioni innovative non sarebbero possibili se si lasciassero scadere le misure, circostanza questa che inciderebbe negativamente sulla produzione di vetro solare nell’Unione. Secondo tale gruppo non sarebbe possibile importare un vetro simile, in quanto i produttori all’estero non sono in grado di offrire la medesima gamma di motivi e varianti pertinenti per portare a termine con successo i progetti del gruppo nei tempi abituali.

6.5.   Interesse degli importatori indipendenti

(248)

Nessun importatore ha collaborato all’inchiesta. In mancanza di dati, non vi sono elementi di prova del fatto che l’istituzione di misure sarebbe contraria agli interessi di tali parti.

6.6.   Conclusioni in merito all’interesse dell’Unione

(249)

Sulla base delle informazioni disponibili relative all’interesse dell’Unione, la Commissione ha concluso che non esistono motivi validi contrari al mantenimento delle misure compensative definitive sulle importazioni di vetro solare originario della RPC.

7.   MISURE COMPENSATIVE

(250)

Da quanto sopra esposto consegue che, come dispone l’articolo 18 del regolamento di base, è opportuno mantenere le misure compensative applicabili alle importazioni di vetro solare originario della Cina.

(251)

Per ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla notevole differenza delle aliquote del dazio sono necessaire misure speciali per garantire la corretta applicazione dei dazi compensativi individuali. Le società soggette a dazi compensativi individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio compensativo applicabile a «tutte le altre società».

(252)

Tale fattura, la cui presentazione è necessaria affinché le autorità doganali degli Stati membri possano applicare le aliquote individuali del dazio compensativo alle importazioni, non dovrebbe tuttavia essere l’unico elemento preso in considerazione dalle autorità doganali. Infatti, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni fissate all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri dovrebbero effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) allo scopo di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e di garantire che la successiva applicazione dell’aliquota del dazio sia giustificata, in conformità alla normativa doganale.

(253)

Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio più basse, in particolare dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze può essere aperta un’inchiesta antielusione se sono soddisfatte le condizioni necessarie. Tale inchiesta può, tra l’altro, esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.

(254)

Le aliquote individuali del dazio compensativo indicate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario della RPC e fabbricato dalle persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da altre società non specificamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio compensativo.

(255)

Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio compensativo in caso di successiva modifica del nome dell’entità. La relativa domanda va presentata alla Commissione (82). La domanda deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile, un avviso relativo alla modifica del nome dovrebbe essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(256)

A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (83), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso degli interessi da corrispondere dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(257)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (84),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di vetro solare costituito da vetro piatto soda-calcico temprato, con un contenuto di ferro inferiore a 300 ppm, una trasmittanza solare superiore all’88 % (misurata nelle seguenti condizioni: massa d’aria 1,5 e spettro solare nella banda 300-2 500 nm), una resistenza al calore fino a 250 °C (misurata secondo la norma EN 12150), una resistenza agli shock termici di Δ 150 K (misurata secondo la norma EN 12150) e una resistenza meccanica pari o superiore a 90 N/mm2 (misurata secondo la norma EN 1288-3), attualmente classificato con il codice NC ex 7007 19 80 (codici TARIC 7007198012, 7007198018, 7007198080 e 7007198085) e originario della Repubblica popolare cinese.

2.   Le aliquote del dazio compensativo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:

Società

Dazio compensativo

Codice aggiuntivo TARIC

Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd

3,2 %

B943

Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co., Ltd

17,1 %

B944

Zhejiang Jiafu Glass Co., Ltd; Flat Solar Glass Group Co., Ltd; Shanghai Flat Glass Co., Ltd

12,8 %

B945

Henan Yuhua New Material Co., Ltd

16,7 %

B946

Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato I

12,4 %

 

Tutte le altre società

17,1 %

B999

3.   delle aliquote individuali del dazio compensativo attribuite alle società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni di cui all’allegato II. In mancanza di tale fattura, si applica l’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

4.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 471/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese (GU L 142 del 14.5.2014, pag. 23).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese (GU L 142 del 14.5.2014, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1394 della Commissione, del 13 agosto 2015, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/588, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese, a seguito di una nuova inchiesta antiassorbimento a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 215 del 14.8.2015, pag. 42).

(5)  Avviso di imminente scadenza di alcune misure antisovvenzioni (GU C 345 del 27.9.2018, pag. 10).

(6)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative applicabili alle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese (GU C 165 del 14.5.2019, pag. 22).

(7)  Capitolo II, articolo 5 delle «Disposizioni temporanee in vista della promozione dell’adeguamento dell’infrastruttura industriale».

(8)  Capitolo III, articolo 17 delle «Disposizioni temporanee in vista della promozione dell’adeguamento dell’infrastruttura industriale».

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 della Commissione, del 17 gennaio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 16 del 18.1.2019, pag. 5).

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/688 della Commissione, del 2 maggio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d’acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 116 del 3.5.2019, pag. 39).

(11)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1187 della Commissione, del 3 luglio 2017, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 134).

(12)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 della Commissione, del 9 novembre 2018, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi e ricostruiti, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163 (GU L 283 del 12.11.2018, pag. 1).

(13)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell’8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17).

(14)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf.

(15)  Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base.

(16)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 471/2014, considerando da 71 a 87.

(17)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 471/2014, considerando da 88 a 95.

(18)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 471/2014, considerando da 96 a 98.

(19)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 471/2014, considerando da 99 a 111.

(20)  Cfr. pagg. 26-29, allegati 23 e 35 della domanda di riesame.

(21)  Cfr. sezione 3.1 del presente regolamento e pagine 16 e 27-28 della domanda di riesame.

(22)  WT/DS379/AB/R (US — Anti-Dumping and Countervailing Duties on Certain Products from China), relazione dell’organo d’appello dell’11 marzo 2011, DS 379, punto 318. Cfr. anche WT/DS436/AB/R [US — Carbon Steel (India)], relazione dell’organo d’appello dell’8 dicembre 2014, punti 4.9-4.10, 4.17-4.20 e WT/DS437/AB/R (United States — Countervailing Duty Measures on Certain Products from China), relazione dell’organo d’appello del 18 dicembre 2014, punto 4.92.

(23)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 della Commissione, del 17 gennaio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 16 del 18.1.2019, pag. 5), considerando 176, 208 e 215.

(24)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1187 della Commissione, del 3 luglio 2017, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 134), considerando 67.

(25)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/72, considerando 222 e 229.

(26)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/688, considerando da 109 a 114.

(27)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690, considerando da 167 a 223.

(28)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/969, considerando da 84 a 148.

(29)  Cfr. capitolo 6.3 della relazione disponibile all’indirizzo http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf

(30)  Relazione annuale 2018 CNBM, http://cnbm.wsfg.hk/index.php?SectionID=FinancialReports&PageID=2020&Language=eng; relazione annuale 2018 Luoyang Glass, https://webb-site.com/dbpub/docs.asp?p=4910; relazione annuale 2018 Dongguan CSG, https://www.csgholding.com/Home/Investor/report/cat_id/43/year/2019/.html (tutte consultate nel maggio del 2020).

(31)  Cfr. sezione 3.1 del presente regolamento e pagine 16 e 27-28 della domanda di riesame.

(32)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 471/2014, considerando da 121 a 136.

(33)  Cfr. pagg. 28-31, allegati 23, 36 e 37 della domanda di riesame.

(34)  Cfr. pagg. 20, 28-29, 33 e 36 della domanda di riesame.

(35)  Cfr. sezione 3.1 del presente regolamento.

(36)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 471/2014, considerando da 143 a 146.

(37)  Cfr. domanda di riesame e allegati 15, 23 e 24 della stessa.

(38)  Cfr. allegato 15 della domanda di riesame.

(39)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/72, considerando 534 e 542.

(40)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690, considerando da 510 a 517.

(41)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/688, considerando da 175 a 188.

(42)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 471/2014, considerando da 161 a 170.

(43)  Cfr. pagg. 21 e 22, allegati 22, 23 e 26 della domanda di riesame.

(44)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/72, considerando da 543 a 550.

(45)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690, considerando da 518 a 524.

(46)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 471/2014, considerando da 153 a 160.

(47)  Cfr. pag. 25, allegati 22 e 23 della domanda di riesame.

(48)  Cfr. pag. 25 e allegato 22 della domanda di riesame.

(49)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/72, considerando da 551 a 557.

(50)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1187, considerando da 86 a 94.

(51)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1187, considerando 89.

(52)  Cfr. pag. 25 e allegato 23 della domanda di riesame.

(53)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1187, considerando 91 e regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 della Commissione, considerando 554.

(54)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1187 della Commissione, considerando 91; articolo 2 e articolo 26, secondo comma, della legge EIT.

(55)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 della Commissione, considerando 556 e sezione 3.1 del presente regolamento.

(56)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 471/2014 della Commissione, considerando da 172 a 195.

(57)  Cfr. la sezione 3.1 del presente regolamento.

(58)  Cfr. pag. 32, allegati 17, 31 e 38 della domanda di riesame.

(59)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/72, considerando da 503 a 533.

(60)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690, considerando da 474 a 493.

(61)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/688, considerando da 80 a 90.

(62)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1187, considerando da 120 a 128.

(63)  Pagina 22 della domanda di riesame.

(64)  Cfr. allegato 21 A della domanda di riesame.

(65)  Pagina 34 e allegato 8 A della domanda di riesame.

(66)  Xinyi Solar Holdings Limited, relazione annuale 2019, https://www.xinyisolar.com/en/qynb/list.aspx (consultata nel maggio 2020). «L’anno [2019] ha rappresentato un periodo transitorio per il mercato cinese del fotovoltaico. I progetti fotovoltaici si sono evoluti passando da progetti trainati esclusivamente da sovvenzioni a una combinazione di progetti “esenti da sovvenzioni” e “sostenuti dalle tariffe di immissione”. […] La pubblicazione tardiva di politiche e l’approvazione di progetti hanno attenuato il sentimento di favore nei confronti degli impianti fotovoltaici in Cina nel corso dell’anno. […] La solida domanda globale di impianti fotovoltaici durante l’anno è stata trainata principalmente da paesi diversi dalla Cina».

(67)  Pagina 35 della domanda di riesame.

(68)  Cfr. considerando 2.

(69)  Cfr. considerando 2.

(70)  Domanda di riesame, capitolo 3.5.

(71)  Domanda di riesame, capitolo 3.5. Cfr. anche l’analisi di cui alla sezione 6 sull’interesse dell’Unione.

(72)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014.

(73)  Le misure antidumping e antisovvenzioni applicate ai pannelli solari sono state istituite alla fine del 2013 per un periodo di due anni. Nel marzo 2017, le misure sono state prorogate per un periodo di 18 mesi (https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1904).

(74)  Regolamento (UE) n. 1205/2013 della Commissione, del 26 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di vetro solare dalla Repubblica popolare cinese (GU L 316 del 27.11.2013, pag. 8), considerando 157.

(75)  Fonte: A multidimensional optimisation approach to improve module efficiency, power and costs (Un approccio multidimensionale all’ottimizzazione per migliorare l’efficienza, la potenza e i costi dei moduli), Jibran Shahid, Max Mittag, Martin Heinrich, Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE,

https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/conference-paper/35-eupvsec-2018/Shahid_5DO83.pdf

(76)  Fonte: The Mechanical Engineering Industry Association (VDMA), https://pv-manufacturing.org/wp-content/uploads/2019/03/ITRPV-2019.pdf

(77)  Una delle maggiori società che hanno cessato la produzione era Solarworld, che secondo EU ProSun disponeva di una capacità di 700 MW. Ha cessato la produzione nel 2018 (https://www.pv-magazine.com/2019/02/11/investor-search-for-solarworld-failed-module-factory-to-be-auctioned-off/).

(78)  Il sito web di F-Solar indica una capacità di 750 tonnellate al giorno https://www.fsolar.de/en A seconda del mix di prodotti, questo volume può essere compreso tra i 20 e i 30 milioni di m2. Oltre a F-Solar esistono sul mercato diversi altri produttori più piccoli, come PETRA Glass (Austria), Pressglass (Polonia), Sunarc (Danimarca), Lambert (Germania), Onyxsolar (Spagna), Covexglass (Polonia), DA Glass (Polonia), Schollglass (Polonia), tvitec (Spagna), Hecker (Germania), Ertex solar (Austria), ILVA Glass (Italia).

(79)  Fonte: EU ProSun.

(80)  Cfr. l’allegato della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Il Green Deal europeo», Bruxelles, 11.12.2019, COM(2019) 640 final, https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_2&format=PDF per il quadro più ampio.

(81)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Il Green Deal europeo», Bruxelles, 11.12.2019, COM(2019) 640 final, https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF, pag. 6.

(82)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.

(83)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(84)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).


ALLEGATO 1

Nome

Codice aggiuntivo TARIC

Avic Sanxin Sol-Glass Co. Ltd and Avic (Hainan) Special Glass Material Co., Ltd

B949

Wuxi Haida Safety Glass Co., Ltd

B950

Dongguan CSG Solar Glass Co., Ltd

B951

Pilkington Solar Taicang Limited

B952

Novatech Glass Co., Ltd

B954


ALLEGATO 2

La fattura commerciale valida di cui all’articolo 1, paragrafo 3, deve contenere le seguenti informazioni:

1.

il nome e la funzione del responsabile dell’entità che rilascia la fattura commerciale;

2.

la seguente dichiarazione: «Il sottoscritto certifica che il quantitativo di [superficie in m2] di vetro solare venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da [nome e indirizzo della società] [codice aggiuntivo TARIC] nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte»;

3.

la data e la firma del responsabile dell’entità che rilascia la fattura commerciale.


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