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Document 32020R1027
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1027 of 14 July 2020 on amending Implementing Regulations (EU) No 771/2014, (EU) No 1242/2014 and (EU) No 1243/2014 as regards the implementation and monitoring of specific measures to mitigate the impact of the COVID-19 outbreak in the fishery and aquaculture sector
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1027 della Commissione del 14 luglio 2020 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 771/2014, (UE) n. 1242/2014 e (UE) n. 1243/2014 per quanto riguarda l’attuazione e il monitoraggio di misure specifiche per attenuare l’impatto della pandemia di Covid-19 nel settore della pesca e dell’acquacoltura
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1027 della Commissione del 14 luglio 2020 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 771/2014, (UE) n. 1242/2014 e (UE) n. 1243/2014 per quanto riguarda l’attuazione e il monitoraggio di misure specifiche per attenuare l’impatto della pandemia di Covid-19 nel settore della pesca e dell’acquacoltura
C/2020/4634
GU L 227 del 16.7.2020, p. 1–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
16.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 227/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1027 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 2020
che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 771/2014, (UE) n. 1242/2014 e (UE) n. 1243/2014 per quanto riguarda l’attuazione e il monitoraggio di misure specifiche per attenuare l’impatto della pandemia di Covid-19 nel settore della pesca e dell’acquacoltura
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 3, l’articolo 72, paragrafo 3, l’articolo 97, paragrafo 2, e l’articolo 107, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2020/560 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha modificato il regolamento (UE) n. 508/2014 per introdurre misure specifiche volte ad attenuare l’impatto della pandemia di Covid-19 nel settore della pesca e dell’acquacoltura. |
(2) |
Al fine di consentire l’attuazione del regolamento (UE) 2020/560, il modello per i programmi operativi nell’ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e la struttura dei piani di compensazione per gli operatori nelle regioni ultraperiferiche di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 771/2014 della Commissione (3) dovrebbero essere adeguati tenendo conto dei requisiti delle nuove misure. |
(3) |
L’attuazione del regolamento (UE) 2020/560 richiede inoltre adeguamenti delle specifiche tecniche e delle norme per la presentazione dei dati cumulativi sugli interventi e delle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire a norma dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 1242/2014 (4) e (UE) n. 1243/2014 (5) della Commissione. Tali adeguamenti dovrebbero consentire un monitoraggio e una comunicazione affidabili degli interventi connessi all’attenuazione della pandemia di Covid-19. A norma dell’articolo 97, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014, la scadenza annuale per comunicare i dati cumulativi sugli interventi è il 31 marzo. Ciò significa che gli Stati membri dovrebbero trasmettere tali informazioni nel formato modificato entro il 2021 al fine di assicurare una comunicazione coerente e armonizzata. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) n. 771/2014, (UE) n. 1242/2014 e (UE) n. 1243/2014 della Commissione. |
(5) |
Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste dal presente regolamento, data l’urgenza di fornire il necessario sostegno, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 771/2014
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 771/2014 è così modificato:
(1) |
l’allegato I, sezione 4.5, è sostituito dal testo di cui all’allegato I del presente regolamento; |
(2) |
l’allegato I, sezione 8.2, è sostituito dal testo di cui all’allegato I del presente regolamento; |
(3) |
l’allegato II è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento. |
Articolo 2
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014 è così modificato:
(1) |
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento; |
(2) |
nell’allegato V, la riga I.9 della tabella 1 è sostituita dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento. |
Articolo 3
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 è così modificato:
(1) |
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento; |
(2) |
nell’allegato II, la riga I.9 è sostituita dal testo che figura nell’allegato III del presente regolamento. |
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) 2020/560 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013 per quanto riguarda misure specifiche per attenuare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell’acquacoltura (GU L 130 del 24.4.2020, pag. 11).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 771/2014 della Commissione, del 14 luglio 2014, recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi, la struttura dei piani intesi a compensare i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche, il modello per la trasmissione dei dati finanziari, il contenuto delle relazioni di valutazione ex ante e i requisiti minimi per il piano di valutazione da presentare nell’ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU L 209 del 16.7.2014, pag. 20).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014 della Commissione, del 20 novembre 2014, recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda la presentazione dei dati cumulativi pertinenti sugli interventi (GU L 334 del 21.11.2014, pag. 11).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 della Commissione, del 20 novembre 2014, recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni che devono essere trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali fonti di dati (GU L 334 del 21.11.2014, pag. 39).
ALLEGATO I
1.
L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 771/2014 della Commissione è così modificato:
1) |
la sezione 4.5 è sostituita dalla seguente:
|
2) |
la sezione 8.2 è sostituita dalla seguente:
|
2.
Nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 771/2014 è inserita la seguente sezione 5 bis:
«5 bis |
Descrizione dei metodi di calcolo e di attuazione delle misure di compensazione delle perdite economiche conseguenti alla pandemia di Covid-19 di cui all’articolo 70, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 508/2014
|
(1) La contropartita nazionale è suddivisa in proporzione tra la dotazione principale e la riserva di efficacia dell’attuazione. »
ALLEGATO II
1.
Nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014 della Commissione, nella prima colonna «Campo» è inserito il seguente campo 25:
«25 |
Attenuazione della pandemia di Covid-19» |
2.
Nell’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014, tabella 1, la riga I.9 è sostituita dalla seguente:
«I.9 |
Articolo 33 e articolo 44, paragrafo 4 bis Arresto temporaneo delle attività di pesca |
|
1 |
Numerico |
Sì, se l’intervento verte sulla pesca marittima» |
||
|
2 |
Numerico |
ALLEGATO III
1.
Nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 è inserita la seguente parte F:
«PARTE F
Attenuazione della pandemia di Covid-19
Campo |
Contenuto del campo |
Osservazioni |
Dati necessari e sinergie |
25 |
Attenuazione della pandemia di Covid-19 |
Attenuazione della pandemia di Covid-19 Codice 0 = non connesso alla Covid-19 Codice 1 = connesso alla Covid-19 |
Specifico FEAMP» |
2. |
Nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014, la riga I.9 è sostituita dalla seguente:
|