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Document 32020R1027

    Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1027 della Commissione del 14 luglio 2020 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 771/2014, (UE) n. 1242/2014 e (UE) n. 1243/2014 per quanto riguarda l’attuazione e il monitoraggio di misure specifiche per attenuare l’impatto della pandemia di Covid-19 nel settore della pesca e dell’acquacoltura

    C/2020/4634

    GU L 227 del 16.7.2020, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1027/oj

    16.7.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 227/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1027 DELLA COMMISSIONE

    del 14 luglio 2020

    che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 771/2014, (UE) n. 1242/2014 e (UE) n. 1243/2014 per quanto riguarda l’attuazione e il monitoraggio di misure specifiche per attenuare l’impatto della pandemia di Covid-19 nel settore della pesca e dell’acquacoltura

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 3, l’articolo 72, paragrafo 3, l’articolo 97, paragrafo 2, e l’articolo 107, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) 2020/560 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha modificato il regolamento (UE) n. 508/2014 per introdurre misure specifiche volte ad attenuare l’impatto della pandemia di Covid-19 nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

    (2)

    Al fine di consentire l’attuazione del regolamento (UE) 2020/560, il modello per i programmi operativi nell’ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e la struttura dei piani di compensazione per gli operatori nelle regioni ultraperiferiche di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 771/2014 della Commissione (3) dovrebbero essere adeguati tenendo conto dei requisiti delle nuove misure.

    (3)

    L’attuazione del regolamento (UE) 2020/560 richiede inoltre adeguamenti delle specifiche tecniche e delle norme per la presentazione dei dati cumulativi sugli interventi e delle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire a norma dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 1242/2014 (4) e (UE) n. 1243/2014 (5) della Commissione. Tali adeguamenti dovrebbero consentire un monitoraggio e una comunicazione affidabili degli interventi connessi all’attenuazione della pandemia di Covid-19. A norma dell’articolo 97, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014, la scadenza annuale per comunicare i dati cumulativi sugli interventi è il 31 marzo. Ciò significa che gli Stati membri dovrebbero trasmettere tali informazioni nel formato modificato entro il 2021 al fine di assicurare una comunicazione coerente e armonizzata.

    (4)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) n. 771/2014, (UE) n. 1242/2014 e (UE) n. 1243/2014 della Commissione.

    (5)

    Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste dal presente regolamento, data l’urgenza di fornire il necessario sostegno, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

    (6)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 771/2014

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 771/2014 è così modificato:

    (1)

    l’allegato I, sezione 4.5, è sostituito dal testo di cui all’allegato I del presente regolamento;

    (2)

    l’allegato I, sezione 8.2, è sostituito dal testo di cui all’allegato I del presente regolamento;

    (3)

    l’allegato II è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

    Articolo 2

    Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014 è così modificato:

    (1)

    l’allegato I è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;

    (2)

    nell’allegato V, la riga I.9 della tabella 1 è sostituita dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento.

    Articolo 3

    Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 è così modificato:

    (1)

    l’allegato I è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento;

    (2)

    nell’allegato II, la riga I.9 è sostituita dal testo che figura nell’allegato III del presente regolamento.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2020

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

    (2)  Regolamento (UE) 2020/560 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013 per quanto riguarda misure specifiche per attenuare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell’acquacoltura (GU L 130 del 24.4.2020, pag. 11).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 771/2014 della Commissione, del 14 luglio 2014, recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi, la struttura dei piani intesi a compensare i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche, il modello per la trasmissione dei dati finanziari, il contenuto delle relazioni di valutazione ex ante e i requisiti minimi per il piano di valutazione da presentare nell’ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU L 209 del 16.7.2014, pag. 20).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014 della Commissione, del 20 novembre 2014, recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda la presentazione dei dati cumulativi pertinenti sugli interventi (GU L 334 del 21.11.2014, pag. 11).

    (5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 della Commissione, del 20 novembre 2014, recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni che devono essere trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali fonti di dati (GU L 334 del 21.11.2014, pag. 39).


    ALLEGATO I

    1.   

    L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 771/2014 della Commissione è così modificato:

    1)

    la sezione 4.5 è sostituita dalla seguente:

    «4.5.

    Descrizione del metodo di calcolo delle indennità compensative secondo criteri pertinenti identificati per ciascuna delle attività esercitate a norma dell’articolo 40, paragrafo 1, degli articoli 53, 54, 55, 67 e dell’articolo 69, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 508/2014

    <4.5 type="S" maxlength="4500" input="M">».

    2)

    la sezione 8.2 è sostituita dalla seguente:

    «8.2.

    Contributo del FEAMP e tasso di cofinanziamento per le priorità dell’Unione, l’assistenza tecnica e altre forme di sostegno (in EUR)

     

     

    Sostegno totale

    Dotazione principale (finanziamento totale meno riserva di efficacia dell’attuazione)

    Riserva di efficacia dell’attuazione

    Importo della riserva di efficacia dell’attuazione in percentuale del sostegno dell’Unione

    Priorità dell’Unione

    Misura(e) nell’ambito della priorità dell’Unione

    Contributo del FEAMP

    (compresa la riserva di efficacia dell’attuazione)

    Contropartita nazionale

    (compresa la riserva di efficacia dell’attuazione)

    Tasso di cofinanziamento del FEAMP

    Sostegno del FEAMP

    Contropartita nazionale

    Riserva di efficacia dell’attuazione del FEAMP

    Contropartita nazionale  (1)

    a

    b

    c = a/(a + b) × 100

    d = a – f

    e = b – g

    f

    g = b × (f/a)

    h = f/a × 100

    1.

    Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

    Articolo 33, paragrafo 1, lettere a), b) e c), articolo 34 e articolo 41, paragrafo 2

    < 8.2 type=“N” input=“M”>

    < 8.2 type=“N” input=“M”>

    50 %

     

     

    < 8.2 type=“N” input=“M”>

     

     

    Articolo 33, paragrafo 1, lettera d), e articolo 44, paragrafo 4 bis

    < 8.2 type=“N” input=“M”>

    < 8.2 type=“N” input=“M”>

    max. 75 %,

    min. 20 %

     

     

    0

    0

    Dotazione finanziaria per la parte restante della priorità dell’Unione n. 1

    < 8.2 type=“N” input=“M”>

    < 8.2 type=“N” input=“M”>

    max. 75 %,

    min. 20 %

     

     

    < 8.2 type=“N” input=“M”>

     

    2.

    Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

    < 8.2 type=“N” input=“M”>

    < 8.2 type=“N” input=“M”>

    max. 75 %,

    min. 20 %

     

     

    < 8.2 type=“N” input=“M”>

     

     

    3.

    Favorire l’attuazione della PCP

    Miglioramento e apporto di conoscenze scientifiche, raccolta e gestione di dati (articolo 13, paragrafo 3, del FEAMP)

    < 8.2 type=“N” input=“M”>

    < 8.2 type=“N” input=“M”>

    80 %

     

     

    < 8.2 type=“N” input=“M”>

     

     

    Sostegno al monitoraggio, al controllo e all’esecuzione, rafforzamento della capacità istituzionale e promozione di un’amministrazione pubblica efficiente senza aumentare gli oneri amministrativi (articolo 76, paragrafo 2, lettere da a) a d), e da f) a l)] (articolo 13, paragrafo 2, del FEAMP)

    < 8.2 type=“N” input=“M”>

    < 8.2 type=“N” input=“M”>

    90 %

     

     

    < 8.2 type=“N” input=“M”>

     

    Sostegno al monitoraggio, al controllo e all’esecuzione, rafforzamento della capacità istituzionale e promozione di un’amministrazione pubblica efficiente senza aumentare gli oneri amministrativi (articolo 76, paragrafo 2, lettera e)] (articolo 13, paragrafo 2, del FEAMP)

    < 8.2 type=“N” input=“M”>

    < 8.2 type=“N” input=“M”>

    70 %

     

     

    < 8.2 type=“N” input=“M”>

     

    4.

    Aumentare l’occupazione e la coesione territoriale

    < 8.2 type=“N” input=“M”>

    < 8.2 type=“N” input=“M”>

    max. 85 %,

    min. 20 %

     

     

    < 8.2 type=“N” input=“M”>

     

     

    5.

    Favorire la commercializzazione e la trasformazione

    Aiuti al magazzinaggio (articolo 67)

    < 8.2 type=“N” input=“M”>

    < 8.2 type=“N” input=“M”>

    100 %

     

     

    0

    0

    0

    Compensazione alle regioni ultraperiferiche (articolo 70) (articolo 13, paragrafo 4, del FEAMP)

    < 8.2 type=“N” input=“M”>

    < 8.2 type=“N” input=“M”>

    100 %

     

     

    < 8.2 type=“N” input=“M”>

     

    Dotazione finanziaria per la parte restante della priorità dell’Unione n. 5

    < 8.2 type=“N” input=“M”>

    < 8.2 type=“N” input=“M”>

    max. 75 %,

    min. 20 %

     

     

    < 8.2 type=“N” input=“M”>

     

    6.

    Favorire l’attuazione della politica marittima integrata

    < 8.2 type=“N” input=“M”>

    < 8.2 type=“N” input=“M”>

    max. 75 %,

    min. 20 %

     

     

    < 8.2 type=“N” input=“M”>

     

     

    Assistenza tecnica

    < 8.2 type=“N” input=“M”>

    < 8.2 type=“N” input=“M”>

    max. 75 %,

    min. 20 %

     

     

    0

    0

    0

    Totale [calcolato automaticamente]:

    < 8.2 type=“N” input=“G”>

    < 8.2 type=“N” input=“G”>

    N.A.

    < 8.2 type=“N” input=“G”>

    < 8.2 type=“N” input=“G”>

    < 8.2 type=“N” input=“G”>

    < 8.2 type=“N” input=“G”>

    N.A.

    2.   

    Nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 771/2014 è inserita la seguente sezione 5 bis:

    «5 bis

    Descrizione dei metodi di calcolo e di attuazione delle misure di compensazione delle perdite economiche conseguenti alla pandemia di Covid-19 di cui all’articolo 70, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 508/2014

    <4.5 type="S" maxlength="3500" input="M">».


    (1)  La contropartita nazionale è suddivisa in proporzione tra la dotazione principale e la riserva di efficacia dell’attuazione. »


    ALLEGATO II

    1.   

    Nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014 della Commissione, nella prima colonna «Campo» è inserito il seguente campo 25:

    «25

    Attenuazione della pandemia di Covid-19»

    2.   

    Nell’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014, tabella 1, la riga I.9 è sostituita dalla seguente:

    «I.9

    Articolo 33 e articolo 44, paragrafo 4 bis

    Arresto temporaneo delle attività di pesca

    Numero di pescatori interessati

    1

    Numerico

    Sì, se l’intervento verte sulla pesca marittima»

    Numero di giorni di inattività

    2

    Numerico


    ALLEGATO III

    1.   

    Nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 è inserita la seguente parte F:

    «PARTE F

    Attenuazione della pandemia di Covid-19

    Campo

    Contenuto del campo

    Osservazioni

    Dati necessari e sinergie

    25

    Attenuazione della pandemia di Covid-19

    Attenuazione della pandemia di Covid-19

    Codice 0 = non connesso alla Covid-19

    Codice 1 = connesso alla Covid-19

    Specifico FEAMP»

    2.

    Nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014, la riga I.9 è sostituita dalla seguente:

    «I.9

    Articolo 33 e articolo 44, paragrafo 4 bis

    Arresto temporaneo delle attività di pesca

    Numero di pescatori interessati

    Numero di giorni di inattività»


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