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Document 32020R0881

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/881 della Commissione del 25 giugno 2020 relativo all’accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese

C/2020/4137

GU L 203 del 26.6.2020, p. 65–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/881/oj

26.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 203/65


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/881 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2020

relativo all’accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»),

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione, del 12 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 (2) («il regolamento iniziale»), in particolare l’articolo 2,

considerando quanto segue:

A.   MISURE IN VIGORE

(1)

Il 13 maggio 2013 il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio (3), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’Unione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica («il prodotto in esame») originari della Repubblica popolare cinese («la RPC»).

(2)

Il 12 luglio 2019, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha prorogato le misure per altri cinque anni con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198.

(3)

Il 28 novembre 2019, in seguito a un’inchiesta antielusione a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha modificato il regolamento (UE) 2019/1198 tramite il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 della Commissione (4).

(4)

Nell’inchiesta iniziale è stato applicato un campionamento per esaminare i produttori esportatori della RPC in conformità all’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/1036.

(5)

Per i produttori esportatori inclusi nel campione la Commissione ha fissato aliquote del dazio antidumping individuale comprese tra il 13,1 % e il 23,4 % sulle importazioni del prodotto in esame. Per i produttori esportatori che hanno collaborato e non sono stati inclusi nel campione è stata stabilita un’aliquota del dazio pari al 17,9 %. Tali produttori esportatori sono elencati nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131. È stata inoltre fissata un’aliquota del dazio su scala nazionale del 36,1 % per il prodotto in esame proveniente dalle società della RPC che non si sono manifestate o non hanno collaborato all’inchiesta.

(6)

A norma dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 la Commissione può modificare l’allegato I di detto regolamento concedendo a un nuovo produttore esportatore l’aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione o alle quali non è stato concesso un trattamento individuale, cioè l’aliquota del dazio medio ponderato del 17,9 %, qualora un nuovo produttore esportatore della RPC fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:

a)

non ha esportato nell’Unione il prodotto in esame nel periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure, compreso tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 («il periodo dell’inchiesta iniziale»),

b)

non è collegato a nessuno degli esportatori o dei produttori della RPC soggetti alle misure antidumping istituite dal regolamento iniziale, e

c)

ha effettivamente esportato nell’Unione il prodotto in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale.

B.   RICHIESTA DI TRATTAMENTO RISERVATO AI NUOVI PRODUTTORI ESPORTATORI

(7)

Il gruppo di società collegate Huatai Ceramics Industry Limited, Hunan, China & Kerun Ceramics Manufactory Ltd. («Huatai & Kerun» o «il richiedente») ha presentato alla Commissione una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, che comporta la concessione dell’aliquota del dazio del 17,9 % applicabile alle società della RPC che hanno collaborato non incluse nel campione. Il richiedente ha sostenuto di aver soddisfatto tutte e tre le condizioni fissate all’articolo 2 del regolamento iniziale.

(8)

Al fine di determinare se il richiedente abbia soddisfatto le condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori fissate all’articolo 2 del regolamento iniziale («le condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»), la Commissione ha anzitutto inviato al richiedente un questionario chiedendogli elementi di prova che dimostrassero l’adempimento di tali condizioni.

(9)

Dopo aver analizzato le risposte del questionario, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni ed elementi di prova giustificativi, che sono stati forniti dal richiedente.

(10)

La Commissione ha cercato di verificare tutte le informazioni ritenute necessarie allo scopo di determinare se il richiedente avesse soddisfatto le condizioni per il trattamento riservato ai nuovi esportatori. A tal fine essa ha analizzato gli elementi di prova forniti dal richiedente nelle risposte al questionario, consultando varie banche dati online, fra cui Orbis (5) e Qichacha (6), ed effettuando un controllo incrociato delle informazioni della società con le informazioni presentate in casi precedenti. Parallelamente la Commissione ha informato anche l’industria dell’Unione in merito alla richiesta del richiedente, invitandola a fornire eventuali osservazioni, ove necessario. Non è pervenuta alcuna osservazione da parte dell’industria dell’Unione.

C.   ANALISI DELLA RICHIESTA

(11)

Per quanto riguarda la condizione fissata all’articolo 2, lettera a) del regolamento iniziale, che esige che il richiedente non abbia esportato nell’Unione il prodotto in esame durante periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure, cioè tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 («il periodo dell’inchiesta iniziale»), la Commissione ha stabilito che effettivamente il richiedente non ha effettuato esportazioni nell’Unione nel periodo dell’inchiesta. La Huatai è stata fondata nel settembre 2010 come società di vendita di prodotti di ceramica sul mercato nazionale. Dal suo statuto societario risulta che non disponeva di una licenza per l’esportazione fino al marzo 2012 e che non era in grado di produrre il prodotto in esame fino al dicembre 2012, vale a dire dopo il periodo dell’inchiesta. La società Kerun è stata fondata nell’ottobre 2004. Ha ottenuto una licenza per la produzione del prodotto in esame solo nel luglio 2018 e una licenza per l’esportazione nel maggio 2019 ed entrambe le date sono posteriori al periodo dell’inchiesta. Il richiedente soddisfa pertanto detta condizione.

(12)

Per quanto riguarda la condizione fissata all’articolo 2, lettera b) del regolamento iniziale, che esige che il richiedente non sia collegato a nessuno degli esportatori o produttori soggetti alle misure antidumping istituite dal regolamento iniziale, la Commissione ha stabilito che il richiedente era collegato a uno dei suoi principali acquirenti, la società commerciale malese Fluxline Trading SDN BHD. Tale società non è tuttavia situata nella RPC e non era soggetta alle misure antidumping istituite dal regolamento iniziale. Non è stata riscontrata nessun’altra relazione, quale definita nel regolamento di esecuzione 2015/2447 della Commissione (7). Il richiedente soddisfa pertanto tale condizione.

(13)

Per quanto riguarda la condizione fissata all’articolo 2, lettera c) del regolamento iniziale, che esige che il richiedente abbia effettivamente esportato nell’Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell’inchiesta iniziale o abbia assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell’Unione, la Commissione ha stabilito che il richiedente ha effettuato esportazioni nell’Unione nel 2019, quindi dopo il periodo dell’inchiesta iniziale. Il richiedente ha presentato fatture, una bolla di accompagnamento merci, una polizza di carico e una ricevuta di pagamento per un ordine effettuato nel 2019 da una società in Austria. Il richiedente soddisfa pertanto tale condizione.

(14)

Il richiedente soddisfa di conseguenza tutte e tre le condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, quali stabilite all’articolo 2 del regolamento iniziale, e pertanto è opportuno accogliere la richiesta. Il richiedente dovrebbe quindi essere soggetto al dazio antidumping del 17,9 % applicato alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell’inchiesta iniziale.

D.   COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

(15)

Il richiedente e l’industria dell’Unione sono stati informati dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è ritenuto opportuno concedere a Huatai Ceramics Industry Limited, Hunan, China & Kerun Ceramics Manufactory Ltd. («Huatai & Kerun») l’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell’inchiesta iniziale.

(16)

Alle parti è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni. Non è pervenuta alcuna osservazione.

(17)

Il regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’elenco delle società che hanno collaborato non incluse nel campione figurante nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 è aggiunta la seguente società:

Società

Codice addizionale

TARIC

«Huatai Ceramics Industry Limited, Hunan, China & Kerun Ceramics Manufactory Ltd.

C551»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  GU L 189 del 15.7.2019, pag. 8.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese (GU L 131 del 15.5.2013, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 della Commissione, del 28 novembre 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione, del 12 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 139).

(5)  Orbis è un fornitore mondiale di informazioni aziendali comprendente più di 220 milioni di società di tutto il mondo. Fornisce principalmente informazioni standardizzate riguardo a società private e strutture societarie.

(6)  Qichacha è una banca dati privata a scopo di lucro di proprietà cinese che fornisce ai consumatori/professionisti dati commerciali, informazioni sul credito e analisi su società pubbliche e private con sede in Cina.

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558) L’articolo 127 dispone che due persone sono considerate legate se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; h) sono membri della stessa famiglia. Le persone associate in affari per il fatto che l’una è agente, distributore o concessionario esclusivo dell’altra, quale che sia la designazione utilizzata, si considerano legate solo se rientrano in una delle categorie di cui alla frase precedente.


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