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Document 32020R0488
Council Regulation (EU) 2020/488 of 2 April 2020 amending Regulation (EU) No 1352/2014 concerning restrictive measures in view of the situation in Yemen
Regolamento (UE) 2020/488 del Consiglio del 2 aprile 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1352/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen
Regolamento (UE) 2020/488 del Consiglio del 2 aprile 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1352/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen
ST/6831/2020/INIT
GU L 105 del 3.4.2020, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
3.4.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 105/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2020/488 DEL CONSIGLIO
del 2 aprile 2020
che modifica il regolamento (UE) n. 1352/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen
Il CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione 2014/932/PESC del Consiglio, del 18 dicembre 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen (1),
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 18 dicembre 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 1352/2014 (2). |
(2) |
Il 25 febbraio 2020 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2511 (2020). |
(3) |
La risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2511 (2020) sottolinea l’importanza di agevolare l’assistenza umanitaria. L'UNSCR2511 (2020) stabilisce inoltre che il comitato delle sanzioni istituito a norma del punto 19 dell’UNSCR 2140 (2014) possa, caso per caso, autorizzare attività che sono necessarie per facilitare il lavoro delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni umanitarie nello Yemen o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi dell’UNSCR 2140 (2014) e dell’UNSCR 2216 (2015). |
(4) |
L’UNSCR 2511 (2020) precisa altresì che la violenza sessuale nei conflitti armati e il reclutamento o l’impiego di minori nei conflitti armati in violazione del diritto internazionale sono atti sanzionabili. |
(5) |
Il 2 aprile 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/490 (3), che modifica la decisione 2014/932/PESC conformemente all’UNSCR 2511 (2020). |
(6) |
Poiché alcune di queste modifiche rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. |
(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1352/2014 del Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 1352/2014 del Consiglio è così modificato:
(1) |
all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
|
(2) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 3 bis In deroga agli articoli 1 bis e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare:
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(3) |
all’articolo 13, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2020
Per il Consiglio
La presidente
A. METELKO-ZGOMBIĆ
(1) GU L 365 del 19.12.2014, pag. 147.
(2) Regolamento (UE) n. 1352/2014 del Consiglio, del 18 dicembre 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen (GU L 365 del 19.12.2014, pag. 60).
(3) Decisione (PESC) 2020/490 del Consiglio, del 2 aprile 2020, che modifica la decisione 2014/932/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen (Cfr. pag. 7 della presente Gazzetta ufficiale).