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Document 32020R0455

    Regolamento (UE) 2020/455 del Consiglio del 26 marzo 2020 che modifica il regolamento (UE) 2019/1838 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2020, nel Mar Baltico e in altre acquee il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2020, nelle acque dell’Unione e in acque non dell’Unione

    ST/6819/2020/INIT

    GU L 97 del 30.3.2020, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/455/oj

    30.3.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 97/1


    REGOLAMENTO (UE) 2020/455 DEL CONSIGLIO

    del 26 marzo 2020

    che modifica il regolamento (UE) 2019/1838 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2020, nel Mar Baltico e in altre acquee il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2020, nelle acque dell’Unione e in acque non dell’Unione

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) 2019/1838 (1) del Consiglio stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico. Stabilisce i periodi di chiusura della pesca durante la riproduzione per i due stock di merluzzo bianco del Baltico. Garantire serie temporali ininterrotte di dati comparabili sugli stock ittici è un elemento essenziale per la valutazione scientifica di tali stock. È opportuno pertanto consentire, durante i rispettivi periodi di chiusura, le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di indagine scientifica e nel pieno rispetto delle condizioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1838.

    (2)

    Il regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio (3) stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione. È opportuno chiarire che le restrizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 6, di tale regolamento si applicano alla pesca ricreativa, ivi compreso dalla riva.

    (3)

    Nella loro riunione annuale del luglio 2019, le parti dell’accordo di pesca per l’Oceano Indiano meridionale (SIOFA) hanno deciso misure per la pesca di fondo e la limitazione dello sforzo di pesca nella zona dell’accordo SIOFA. Tali misure sono state attuate nel diritto dell’Unione dal regolamento (UE) 2020/123. In tale riunione annuale le parti del SIOFA hanno altresì raggiunto l’accordo su cinque zone protette temporanee in cui si applicano norme specifiche per i pescherecci al fine di proteggere gli ecosistemi bentonici. È opportuno tuttavia apportare ulteriori modifiche per garantire che le norme di attuazione rispecchino adeguatamente le decisioni adottate dalle parti del SIOFA.

    (4)

    È opportuno modificare i limiti di cattura per il cicerello nelle divisioni del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 in linea con i più recenti pareri scientifici del CIEM, pubblicati il 27 febbraio 2019 e il 27 febbraio 2020.

    (5)

    Nella sua riunione annuale del novembre 2019, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) ha deciso nuovi obblighi di comunicazione per i tonnidi tropicali. Gli Stati membri sono tenuti a trasmettere i dati sulle catture mensili per i grandi pescherecci con palangari (lunghezza fuori tutto pari e superiore a 20 metri) e per i pescherecci con reti a circuizione che pescano il tonno obeso (thunnus obesus) e il tonno albacora (thunnus albacares) nell’Oceano Atlantico. Quando le catture di tonno obeso raggiungono l’80% del contingente, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere settimanalmente i dati sulle catture per questi pescherecci.

    (6)

    Tali misure dovrebbero essere attuate nel diritto dell’Unione modificando di conseguenza il totale ammissibile di catture (TAC) per il tonno obeso e il tonno albacora nell’Oceano Atlantico di cui al regolamento (UE) 2020/123.

    (7)

    I limiti di sforzo di pesca dei pescherecci dell’Unione nella zona della convenzione ICCAT si basano sulle informazioni fornite nei piani di pesca, di capacità e di allevamento del tonno rosso (Thunnus thynnus) che gli Stati membri comunicano alla Commissione. Tali limiti di sforzo di pesca sono comunicati mediante il piano dell’Unione approvato dall’ICCAT nel corso della riunione intersessione del gruppo di esperti 2 tenutasi il 5 e 6 marzo 2020. Dovrebbero essere fissati nell’ambito delle possibilità di pesca.

    (8)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2020/123.

    (9)

    I limiti di cattura previsti dai regolamenti (UE) 2019/1838 e (UE) 2020/123 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020. È opportuno pertanto che anche le disposizioni relative ai limiti di cattura introdotte dal presente regolamento modificativo si applichino a decorrere da tale data. Questa applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione non sono state ancora esaurite.

    (10)

    Il Regno Unito è stato consultato a norma dell’articolo 130, paragrafo 1, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifiche del regolamento (UE) 2019/1838

    L’allegato del regolamento (UE) 2019/1838 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

    Articolo 2

    Modifica del regolamento (UE) 2020/123

    Il regolamento (UE) 2020/123 è modificato come segue:

    a)

    all’articolo 10, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

    «6.   Nell’ambito delle attività di pesca ricreativa, ivi compreso dalla riva, nelle divisioni CIEM 8a e 8b possono essere catturati e conservati al massimo due esemplari di spigola per pescatore al giorno. La taglia minima delle spigole conservate è di 42 cm. Tale paragrafo non si applica alle reti fisse, che non possono essere utilizzate per catturare o conservare spigole.»,

    b)

    è inserito il seguente articolo:

    «Articolo 28 bis

    Mobulidae

    1.   Ai pescherecci dell’Unione sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la messa in vendita o la vendita di parti o carcasse non sezionate di Mobulidae (famiglia Mobulidae, che comprende i generi Manta e Mobula), salvo per i pescherecci che effettuano pesca di sussistenza (nel caso in cui il pesce catturato venga consumato direttamente dalle famiglie dei pescatori).

    In deroga a quanto disposto nel prima comma, le Mobulidae catturate involontariamente durante attività di pesca artigianale (diverse dalla pesca con palangari o di superficie, in particolare con reti da circuizione, lenze e canne, reti da imbrocco, lenze a mano e lenze al traino, e registrate nel registro delle navi autorizzate della IOTC) possono essere sbarcate per essere destinate esclusivamente al consumo locale.

    2.   Tutti i pescherecci, diversi da quelli che effettuano pesca di sussistenza, rilasciano immediatamente vive e indenne, nella misura del possibile, le Mobulidae non appena queste sono individuate nella rete, all’amo o sul ponte, e in modo da recare il minor danno possibile agli esemplari catturati.»;

    c)

    l’articolo 30 è soppresso;

    d)

    Gli allegati IA, ID, IK e VI sono modificati conformemente all’allegato II del presente regolamento.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2020

    Per il Consiglio

    La presidente

    A. METELKO-ZGOMBIĆ


    (1)  Regolamento (UE) 2019/1838 del Consiglio, del 30 ottobre 2019, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2019/124 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (GU L 281 del 31.10.2019, pag. 1).

    (2)  Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).

    (3)  Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 25 del 30.1.2020, pag. 1).


    ALLEGATO I

    L’allegato del regolamento (UE) 2019/1838 è così modificato:

    1.

    La nota in calce 2 della tabella relativa alle possibilità di pesca per il merluzzo bianco nelle sottodivisioni CIEM 25-32 è sostituita dalla seguente:

    «(2)

    Nelle sottodivisioni 25 e 26 è vietata la pesca di questo contingente dal 1o maggio al 31 agosto.

    In deroga al primo comma, possono essere effettuate operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché tali attività si svolgano nel pieno rispetto delle condizioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

    In deroga al primo comma, tale periodo di divieto non si applica ai pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli, con palangari di fondo, palangari (a eccezione dei palangari derivanti), lenze a mano e attrezzatura da jigging o altri attrezzi fissi nelle zone in cui la profondità dell’acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti. I comandanti dei pescherecci assicurano che la loro attività di pesca possa essere controllata in qualsiasi momento dalle autorità di controllo dello Stato membro.».

    2.

    La nota in calce 2 della tabella relativa alle possibilità di pesca per il merluzzo bianco nelle sottodivisioni CIEM 22-24 è sostituita dalla seguente:

    «(2)

    È vietata la pesca di questo contingente nelle sottodivisioni 22 e 23 dal 1o febbraio al 31 marzo e nella sottodivisione 24 dal 1o giugno al 31 luglio.

    In deroga al primo comma, possono essere effettuate operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché tali attività si svolgano nel pieno rispetto delle condizioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

    In deroga al primo comma, tale periodo di divieto non si applica ai pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli, con palangari di fondo, palangari (a eccezione dei palangari derivanti), lenze a mano e attrezzatura da jigging o altri attrezzi fissi nelle zone in cui la profondità dell’acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti. I comandanti dei pescherecci assicurano che la loro attività di pesca possa essere controllata in qualsiasi momento dalle autorità di controllo dello Stato membro.».


    ALLEGATO II

    Gli allegati IA, ID, IK e VI del regolamento (UE) 2020/123 sono così modificati:

    1.

    Nell’allegato IA la tabella relativa ai cicerelli e le catture accessorie connesse nelle acque dell’Unione delle divisioni CIEM 2a e 3a e della sottozona CIEM 4 è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Cicerelli e catture accessorie connesse

    Ammodytes spp.

    Zona:

    Acque dell’Unione delle zone 2a, 3a e 4 (1)

    Danimarca

    215 863

     (2)

    TAC analitico

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Regno Unito

    4 719

     (2)

    Germania

    329

     (2)

    Svezia

    7 926

     (2)

    Unione

    228 837

     

     

     

     

    TAC

    228 837

     

    Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone di gestione dei cicerelli seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito, secondo quanto definito all’allegato III:

    Zona: Acque dell’Unione delle zone di gestione dei cicerelli

     

    1r

    2r

    3r

    4

    5r

    6

    7r

    (SAN/234_1R)

    (SAN/234_2R)

    (SAN/234_3R)

    (SAN/234_4)

    (SAN/234_5R)

    (SAN/234_6)

    (SAN/234_7R)

    Danimarca

    107 525

    59 106

    11 702

    37 365

    0

    165

    0

    Regno Unito

    2 350

    1 292

    256

    817

    0

    4

    0

    Germania

    164

    90

    18

    57

    0

    0

    0

    Svezia

    3 948

    2 170

    430

    1 372

    0

    6

    0

    Unione

    113 987

    62 658

    12 406

    39 611

    0

    175

    0

    Totale

    113 987

    62 658

    12 406

    39 611

    0

    175

    2.

    L’allegato ID è così modificato:

    a)

    la tabella riguardante il tonno obeso nell’Oceano Atlantico è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Tonno obeso

    Thunnus obesus

    Zona:

    Oceano Atlantico

    (BET/ATLANT)

    Spagna

    8 055,73

     (3)  (4)

    TAC analitico

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Francia

    4 428,60

     (3)  (4)

    Portogallo

    3 058,33

     (3)  (4)

    Unione

    15 542,66

     (3)  (4)

     

     

     

    TAC

    62 500

     (3)  (4)

    b)

    La tabella riguardante il tonno albacora nell’Oceano Atlantico è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Tonno albacora

    Thunnus albacares

    Zona:

    Oceano Atlantico

    (YFT/ATLANT)

    TAC

    110 000

     (5)

    TAC analitico

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    3.

    Nell’allegato IK è aggiunta la parte seguente:

    «Zone protette temporanee

    Atlantis Bank

    Punto

    Latitudine (S)

    Longitudine (E)

    1

    32° 00’

    57° 00’

    2

    32° 50’

    57° 00’

    3

    32° 50’

    58° 00’

    4

    32° 00’

    58° 00’

    Coral

    Punto

    Latitudine (S)

    Longitudine (E)

    1

    41° 00’

    42° 00’

    2

    41° 40’

    42° 00’

    3

    41° 40’

    44° 00’

    4

    41° 00’

    44° 00’

    Fools Flat

    Punto

    Latitudine (S)

    Longitudine (E)

    1

    31° 30’

    94° 40’

    2

    31° 40’

    94° 40’

    3

    31° 40

    95° 00’

    4

    31° 30’

    95° 00’

    Middle of What

    Punto

    Latitudine (S)

    Longitudine (E)

    1

    37° 54’

    50° 23’

    2

    37° 56.5’

    50° 23’

    3

    37° 56.5’

    50° 27’

    4

    37° 54’

    50° 27’

    Walter’s Shoal

    Punto

    Latitudine (S)

    Longitudine (E)

    1

    33° 00’

    43° 10’

    2

    33° 20’

    43° 10’

    3

    33° 20’

    44° 10’

    4

    33° 00’

    44° 10’»

    4.

    L’allegato VI è sostituito dal seguente:

    «ALLEGATO VI

    ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT1

    1.

    Numero massimo di navi dell’Unione (tonniere con lenze e canne e imbarcazioni con lenze trainate) autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell’Atlantico orientale

    Spagna

    60

    Francia

    55

    Unione

    115

    1

    I numeri ai punti 1, 2 e 3 possono essere ridotti al fine di adempiere agli obblighi internazionali dell’Unione.

    2.

    Numero massimo di pescherecci dell’Unione per la pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo

    Spagna

    364

    Francia

    140 (7)

    Italia

    30

    Cipro

    20 (6)

    Malta

    54 (6)

    Portogallo

    76 (7)

    Unione

    684

    3.

    Numero massimo di pescherecci dell’Unione autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell’Adriatico a fini di allevamento

    Croazia

    18

    Italia

    12

    Unione

    28

    4.

    Numero massimo dei pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo

    Tabella A

     

    Numero di pescherecci (8)

     

    Cypro (9)

    Grecia (10)

    Croazia

    Italia

    Francia

    Spagna

    Malta (11)

    Portogallo

    Pescherecci con reti da circuizione

    1

    0

    18

    21

    22

    6

    2

    0

    Pescherecci con palangari

    27 (12)

    0

    0

    40

    23

    48

    62

    0

    Pescherecci con lenze e canne

    0

    0

    0

    0

    8

    68

    0

    76 (13)

    Lenze a mano

    0

    0

    12

    0

    47 (14)

    1

    0

    0

    Pescherecci da traino

    0

    0

    0

    0

    57

    0

    0

    0

    Pescherecci di stazza ridotta

    0

    32

    0

    0

    140

    620

    52

    0

    Altri pescherecci artigianali (15)

    0

    61

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    5.

    Numero massimo di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo autorizzate da ciascuno Stato membro

    Stato membro

    Numero di tonnare (16)

    Spagna

    5

    Italia

    6

    Portogallo

    2

    6.

    Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo

    Tabella A

    Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso

     

    Numero di allevamenti

    Capacità (in tonnellate)

    Spagna

    10

    11 852

    Italia

    13

    12 600

    Grecia

    2

    2 100

    Cipro

    3

    3 000

    Croazia

    7

    7 880

    Malta

    6

    12 300

    Tabella B (17)

    Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in tonnellate)

    Spagna

    6 300

    Italia

    3 764

    Grecia

    785

    Cipro

    2 195

    Croazia

    2 947

    Malta

    8 786

    Portogallo

    350

    7.

    Conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, la ripartizione tra gli Stati membri e il Regno Unito del numero massimo di pescherecci battenti bandiera o di uno Stato membro o del Regno Unito autorizzate a pescare l’alalunga del nord come specie bersaglio è fissata nel modo seguente:

    Stati membri e Regno Unito

    Numero massimo di navi

    Irlanda

    50

    Spagna

    730

    Francia

    151

    Regno Unito

    12

    Portogallo

    310

    8.

    Il numero massimo di pescherecci dell’Unione di almeno 20 metri di lunghezza che pescano il tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT è fissato nel modo seguente:

    Stato membro

    Numero massimo di pescherecci con reti da circuizione

    Numero massimo di pescherecci con palangari

    Spagna

    23

    190

    Francia

    11

     

    Portogallo

     

    79

    Unione

    34

    269

    »

    (1)  Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

    (2)  Fino al 2% del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano e sgombro (OT1/*2A3A4). Le catture accessorie di merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

    (3)  Le catture di tonno obeso praticate da pescherecci con reti a circuizione (BET/* ATLPS) e pescherecci con palangari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri (BET/* ATLLL) sono comunicate separatamente.

    (4)  A partire dal giugno 2020, quando le catture raggiungono l’80 % del contingente, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere settimanalmente le catture per queste navi.»

    (5)  Le catture di tonno albacora praticate da pescherecci con reti a circuizione (YFT/* ATLPS) e pescherecci con palangari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri (YFT/* ATLLL) sono comunicate separatamente.»

    (6)  Questo numero può essere aumentato se un peschereccio con reti da circuizione è sostituito da 10 pescherecci con palangari, conformemente alla nota 2 o 4 della sezione 4, tabella A.

    (7)  Comunicato nel piano di capacità nazionale nell’ambito del contingente settoriale.

    (8)  I numeri riportati nella presente tabella possono essere ulteriormente aumentati, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell’Unione.

    (9)  È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio di piccole dimensioni con reti da circuizione e al massimo tre pescherecci con palangari.

    (10)  È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio di piccole dimensioni con reti da circuizione e altri tre pescherecci per la pesca artigianale.

    (11)  È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.

    (12)  Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi.

    (13)  Pescherecci con lenze e canne delle regioni ultraperiferiche delle Azzorre e di Madera.

    (14)  Pescherecci per lenze che operano nell’Oceano Atlantico.

    (15)  Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).

    (16)  Questo numero può essere ulteriormente aumentato, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell’Unione.

    (17)  La capacità di allevamento di 500 tonnellate del Portogallo è coperta dalla capacità inutilizzata dell’Unione di cui alla tabella A.


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