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Document 32020R0445

Regolamento delegato (UE) 2020/445 della Commissione del 15 ottobre 2019 che modifica l’allegato II del regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione

C/2019/7329

GU L 94 del 27.3.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/445/oj

27.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 94/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/445 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2019

che modifica l’allegato II del regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Nel quadro della revisione intermedia di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) sono state riscontrate esigenze aggiuntive di finanziamento degli Stati membri nel settore dell’asilo, della migrazione e dell’integrazione.

(2)

La revisione intermedia ha individuato l’esigenza di fornire un adeguato sostegno finanziario per le strutture di accoglienza, di alloggio e di trattenimento, e i rispettivi servizi, destinati ai richiedenti protezione internazionale o ad altri cittadini di paesi terzi presenti in uno Stato membro che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni di ingresso e/o di soggiorno in uno Stato membro, nonché per gli aiuti per l’alloggio a favore dei beneficiari di protezione internazionale.

(3)

L’allegato II del regolamento (UE) n. 516/2014 elenca otto azioni specifiche per le quali gli Stati membri possono ricevere finanziamenti aggiuntivi, sei delle quali sono azioni congiunte che coinvolgono più Stati membri.

(4)

Gli sviluppi politici e le esigenze di finanziamento individuati nel quadro della revisione intermedia non possono essere affrontati in modo adeguato mediante l’attuale elenco di azioni specifiche. Modificare tale elenco è pertanto la maniera migliore per soddisfare le necessità individuate in relazione agli obiettivi del Fondo Asilo, migrazione e integrazione.

(5)

La nuova azione specifica aggiunta all’allegato II del regolamento (UE) n. 516/2014 contribuirà a una gestione efficace dei flussi migratori. È in linea con l’obiettivo specifico di detto regolamento, enunciato all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), di migliorare la solidarietà fra gli Stati membri.

(6)

L’aggiunta di una nuova azione specifica che rispecchi i recenti sviluppi politici e soddisfi le esigenze di finanziamento degli Stati membri genererà un considerevole valore aggiunto, in quanto contribuirà ad attenuare la pressione sugli Stati maggiormente esposti ai flussi di migranti e richiedenti asilo e, di conseguenza, sull’Unione nel suo complesso.

(7)

Al fine di consentire la tempestiva applicazione di questa azione specifica e in considerazione delle urgenti necessità di finanziamento individuate, il regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(8)

Il regolamento (UE) n. 516/2014 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’allegato II del regolamento (UE) n. 516/2014 è aggiunto il seguente punto 9:

«9.

In Stati membri che fanno fronte a una pressione migratoria elevata e/o sproporzionata, la costituzione, lo sviluppo e il funzionamento di strutture adeguate di accoglienza, di alloggio e di trattenimento, e dei rispettivi servizi, per richiedenti protezione internazionale o cittadini di paesi terzi presenti in uno Stato membro che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni di ingresso e/o di soggiorno, nonché aiuti per l’alloggio per beneficiari di protezione internazionale.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2019

Per la Commissione

Il president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168.

(2)  Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112).


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