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Document 32020R0445
Commission Delegated Regulation (EU) 2020/445 of 15 October 2019 amending Annex II to Regulation (EU) No 516/2014 of the European Parliament and of the Council establishing the Asylum, Migration and Integration Fund
Regolamento delegato (UE) 2020/445 della Commissione del 15 ottobre 2019 che modifica l’allegato II del regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione
Regolamento delegato (UE) 2020/445 della Commissione del 15 ottobre 2019 che modifica l’allegato II del regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione
C/2019/7329
GU L 94 del 27.3.2020, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
27.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 94/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/445 DELLA COMMISSIONE
del 15 ottobre 2019
che modifica l’allegato II del regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Nel quadro della revisione intermedia di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) sono state riscontrate esigenze aggiuntive di finanziamento degli Stati membri nel settore dell’asilo, della migrazione e dell’integrazione. |
(2) |
La revisione intermedia ha individuato l’esigenza di fornire un adeguato sostegno finanziario per le strutture di accoglienza, di alloggio e di trattenimento, e i rispettivi servizi, destinati ai richiedenti protezione internazionale o ad altri cittadini di paesi terzi presenti in uno Stato membro che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni di ingresso e/o di soggiorno in uno Stato membro, nonché per gli aiuti per l’alloggio a favore dei beneficiari di protezione internazionale. |
(3) |
L’allegato II del regolamento (UE) n. 516/2014 elenca otto azioni specifiche per le quali gli Stati membri possono ricevere finanziamenti aggiuntivi, sei delle quali sono azioni congiunte che coinvolgono più Stati membri. |
(4) |
Gli sviluppi politici e le esigenze di finanziamento individuati nel quadro della revisione intermedia non possono essere affrontati in modo adeguato mediante l’attuale elenco di azioni specifiche. Modificare tale elenco è pertanto la maniera migliore per soddisfare le necessità individuate in relazione agli obiettivi del Fondo Asilo, migrazione e integrazione. |
(5) |
La nuova azione specifica aggiunta all’allegato II del regolamento (UE) n. 516/2014 contribuirà a una gestione efficace dei flussi migratori. È in linea con l’obiettivo specifico di detto regolamento, enunciato all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), di migliorare la solidarietà fra gli Stati membri. |
(6) |
L’aggiunta di una nuova azione specifica che rispecchi i recenti sviluppi politici e soddisfi le esigenze di finanziamento degli Stati membri genererà un considerevole valore aggiunto, in quanto contribuirà ad attenuare la pressione sugli Stati maggiormente esposti ai flussi di migranti e richiedenti asilo e, di conseguenza, sull’Unione nel suo complesso. |
(7) |
Al fine di consentire la tempestiva applicazione di questa azione specifica e in considerazione delle urgenti necessità di finanziamento individuate, il regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
(8) |
Il regolamento (UE) n. 516/2014 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’allegato II del regolamento (UE) n. 516/2014 è aggiunto il seguente punto 9:
«9. |
In Stati membri che fanno fronte a una pressione migratoria elevata e/o sproporzionata, la costituzione, lo sviluppo e il funzionamento di strutture adeguate di accoglienza, di alloggio e di trattenimento, e dei rispettivi servizi, per richiedenti protezione internazionale o cittadini di paesi terzi presenti in uno Stato membro che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni di ingresso e/o di soggiorno, nonché aiuti per l’alloggio per beneficiari di protezione internazionale.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2019
Per la Commissione
Il president
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168.
(2) Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112).