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Document 32020R0416

    Regolamento di esecuzione (UE) 2020/416 del Consiglio del 19 marzo 2020 che attua il regolamento (UE) n. 270/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto

    ST/6408/2020/INIT

    GU L 86 del 20.3.2020, p. 3–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/03/2021; abrog. impl. da 32021R0445

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/416/oj

    20.3.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 86/3


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/416 DEL CONSIGLIO

    del 19 marzo 2020

    che attua il regolamento (UE) n. 270/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 270/2011 del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 4,

    vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 21 marzo 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 270/2011.

    (2)

    Nell’allegato I del regolamento (UE) n. 270/2011 le voci relative a due persone inserite nella parte A dovrebbero essere modificate e le informazioni relative ai diritti della difesa e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di cui alla parte B dovrebbero essere aggiornate.

    (3)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) n. 270/2011,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato I del regolamento (UE) n. 270/2011 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2020

    Per il Consiglio

    La presidente

    A. METELKO-ZGOMBIĆ


    (1)  GU L 76 del 22.3.2011, pag. 4.


    ALLEGATO

    I.   

    Nella parte A dell’allegato I del regolamento (UE) n. 270/2011 le voci 1 e 4 sono sostituite dalle seguenti:

    «1.

    Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

    Ex presidente della Repubblica araba d’Egitto

    Data di nascita: 4.5.1928

    Maschio

    Persona (deceduta) sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario o a un processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva concernente l’appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

    4.

    Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh

    (alias Heddy Mohamed Magdy Hussein Rassekh)

    Moglie di Alaa Mohamed Elsayed Mubarak, figlio dell’ex presidente della Repubblica araba d’Egitto

    Data di nascita: 5.10.1971

    Femmina

    Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario o a un processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva concernente l’appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e associata a Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak.».

    II.   

    La parte B dell’allegato I del regolamento (UE) n. 270/2011 è sostituita dal testo seguente:

    «B.

    Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi del diritto egiziano:

    I diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva

    Discende dagli articoli 54, 97 e 98 della Costituzione egiziana, dagli articoli 77, 78, 124, 199, 214, 271, 272 e 277 del codice di procedura penale egiziano e dagli articoli 93 e 94 della legge egiziana sull’avvocatura (legge n. 17 del 1983) che i diritti seguenti sono garantiti dalla legislazione egiziana:

    a ogni persona sospettata o accusata di un reato:

    1.

    il diritto al controllo giurisdizionale di qualsiasi atto o decisione amministrativa;

    2.

    il diritto di difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistita gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;

    a ogni persona accusata di un reato:

    1.

    il diritto di essere informata, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lei comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico;

    2.

    il diritto di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;

    3.

    il diritto di esaminare, o fare esaminare, i testimoni a carico e di ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico alle stesse condizioni di quelli a carico;

    4.

    il diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.

    Applicazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva

    1.

    Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

    Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Mubarak sono stati rispettati nei procedimenti penali su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato in particolare da quanto segue:

    Procedimento

    Il 27 giugno 2013 il sig. Mubarak è stato accusato, insieme ad altre due persone, di appropriazione indebita di fondi pubblici e il 17 novembre 2013 è stato avviato un procedimento dinanzi al tribunale penale del Cairo. Il 21 maggio 2014 tale tribunale ha condannato i tre imputati. Gli imputati hanno impugnato la sentenza dinanzi alla Corte di cassazione. Il 13 gennaio 2015 la Corte di cassazione ha annullato il verdetto e ha disposto un nuovo processo. Nel quadro del nuovo processo, in data 4 e 29 aprile 2015, sono state presentate memorie e difese orali delle parti. Il 9 maggio 2015 il tribunale penale del Cairo ha condannato gli imputati e ha disposto la restituzione dei fondi oggetto di appropriazione indebita nonché il pagamento di una pena pecuniaria. Il 24 maggio 2015 è stato presentato ricorso alla Corte di cassazione. Il 9 gennaio 2016 la Corte di cassazione ha confermato le condanne. L’8 marzo 2016 gli imputati hanno raggiunto un accordo transattivo in seno al comitato di esperti istituito con il decreto del primo ministro n. 2873 del 2015. Tale accordo è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 9 marzo 2016. Il procuratore generale non ha sottoposto l’accordo all’approvazione definitiva della Corte di cassazione in quanto il comitato di esperti non era il comitato competente. Gli imputati hanno la possibilità di presentare una richiesta di accordo transattivo al comitato competente, ossia il Comitato nazionale per il recupero dei beni situati all’estero (NCRAA). Nel marzo 2019 è stato recuperato l’importo della pena pecuniaria. L’importo della restituzione è in via di recupero tramite richieste di assistenza giudiziaria reciproca rivolte dalle autorità egiziane a due paesi terzi.

    2.

    Suzanne Saleh Thabet

    Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva della sig.ra Thabet sono stati rispettati nei procedimenti penali su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato in particolare da quanto segue:

    Provvedimento di congelamento

    Il 28 febbraio 2011 il procuratore generale ha emesso un provvedimento che vieta alla sig.ra Thabet e ad altre persone di disporre dei loro beni e fondi conformemente all’articolo 208 bis/a del codice di procedura penale egiziano, che autorizza il procuratore generale a vietare all’imputato, a sua moglie e ai suoi figli di disporre dei loro beni qualora si sospetti che siano proventi illeciti dei reati commessi dall’imputato. L’8 marzo 2011 il tribunale penale competente ha confermato il provvedimento di divieto. Ai sensi della legislazione della Repubblica araba d’Egitto, gli imputati hanno il diritto di impugnare la decisione giudiziaria sul provvedimento di divieto dinanzi allo stesso giudice. La sig.ra Thabet non ha impugnato la decisione dell’8 marzo 2011.

    3.

    Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

    Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Alaa Mubarak sono stati rispettati nei procedimenti penali su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato in particolare da quanto segue:

    Provvedimento di congelamento

    Il 28 febbraio 2011 il procuratore generale ha emesso un provvedimento che vieta al sig. Alaa Mubarak e ad altre persone di disporre dei loro beni e fondi conformemente all’articolo 208 bis/a del codice di procedura penale egiziano, che autorizza il procuratore generale a vietare all’imputato, a sua moglie e ai suoi figli di disporre dei loro beni qualora si sospetti che siano proventi illeciti dei reati commessi dall’imputato. L’8 marzo 2011 il tribunale penale competente ha confermato il provvedimento di divieto. Ai sensi della legislazione della Repubblica araba d’Egitto, gli imputati hanno il diritto di impugnare la decisione giudiziaria sul provvedimento di divieto dinanzi allo stesso giudice. Il sig. Alaa Mubarak non ha impugnato la decisione dell’8 marzo 2011.

    Primo procedimento

    L’imputato, insieme a un’altra persona, è stato rinviato a giudizio (tribunale penale del Cairo) il 30 maggio 2012. Il 6 giugno 2013 il tribunale ha rinviato il caso al pubblico ministero per ulteriori indagini. Al termine delle indagini, il caso è stato nuovamente rimesso al tribunale. Il 15 settembre 2018, il tribunale penale del Cairo ha emesso una sentenza con la quale: i) ha chiesto al comitato di esperti da esso nominato di integrare la perizia che aveva presentato al tribunale nel luglio 2018; ii) ha disposto l’arresto degli imputati; e iii) ha chiesto di rinviare gli imputati al Comitato nazionale per il recupero dei beni situati all’estero (NCRAA) con l’obiettivo di un’eventuale conciliazione. Gli imputati hanno impugnato con successo l’ordine di arresto e, a seguito di un’istanza di ricusazione del collegio giudicante, il caso è stato deferito ai fini di un riesame di merito a un’altra sezione del tribunale penale, che ha assolto l’imputato il 22 febbraio 2020. Questa sentenza non è definitiva e può ancora essere impugnata dal pubblico ministero.

    Secondo procedimento

    Il 27 giugno 2013 il sig. Alaa Mubarak è stato accusato, insieme ad altre due persone, di appropriazione indebita di fondi pubblici e il 17 novembre 2013 è stato avviato un procedimento dinanzi al tribunale penale del Cairo. Il 21 maggio 2014 tale tribunale ha condannato i tre imputati. Gli imputati hanno impugnato la sentenza dinanzi alla Corte di cassazione. Il 13 gennaio 2015 la Corte di cassazione ha annullato il verdetto e ha disposto un nuovo processo. Nel quadro del nuovo processo, in data 4 e 29 aprile 2015, sono state presentate memorie e difese orali delle parti. Il 9 maggio 2015 il tribunale penale del Cairo ha condannato gli imputati e ha disposto la restituzione dei fondi oggetto di appropriazione indebita nonché il pagamento di una pena pecuniaria. Il 24 maggio 2015 è stato presentato ricorso alla Corte di cassazione. Il 9 gennaio 2016 la Corte di cassazione ha confermato le condanne. L’8 marzo 2016 gli imputati hanno raggiunto un accordo transattivo in seno al comitato di esperti istituito con il decreto del primo ministro n. 2873 del 2015. Tale accordo è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 9 marzo 2016. Il procuratore generale non ha sottoposto l’accordo all’approvazione definitiva della Corte di cassazione in quanto il comitato di esperti non era il comitato competente. Gli imputati hanno la possibilità di presentare una richiesta di accordo transattivo al comitato competente, ossia il Comitato nazionale per il recupero dei beni situati all’estero (NCRAA). Nel marzo 2019 è stato recuperato l’importo della pena pecuniaria. L’importo della restituzione è in via di recupero tramite richieste di assistenza giudiziaria reciproca rivolte dalle autorità egiziane a due paesi terzi.

    4.

    Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh

    Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva della sig.ra Rasekh sono stati rispettati nei procedimenti penali su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato in particolare da quanto segue:

    Provvedimento di congelamento

    Il 28 febbraio 2011 il procuratore generale ha emesso un provvedimento che vieta alla sig.ra Rasekh e ad altre persone di disporre dei loro beni e fondi conformemente all’articolo 208 bis/a del codice di procedura penale egiziano, che autorizza il procuratore generale a vietare all’imputato, a sua moglie e ai suoi figli di disporre dei loro beni qualora si sospetti che siano proventi illeciti dei reati commessi dall’imputato. L’8 marzo 2011 il tribunale penale competente ha confermato il provvedimento di divieto. Ai sensi della legislazione della Repubblica araba d’Egitto, gli imputati hanno il diritto di impugnare la decisione giudiziaria sul provvedimento di divieto dinanzi allo stesso giudice. La sig.ra Rasekh non ha impugnato la decisione dell’8 marzo 2011.

    5.

    Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

    Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Gamal Mubarak sono stati rispettati nei procedimenti penali su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato in particolare da quanto segue:

    Provvedimento di congelamento

    Il 28 febbraio 2011 il procuratore generale ha emesso un provvedimento che vieta al sig. Gamal Mubarak e ad altre persone di disporre dei loro beni e fondi conformemente all’articolo 208 bis/a del codice di procedura penale egiziano, che autorizza il procuratore generale a vietare all’imputato, a sua moglie e ai suoi figli di disporre dei loro beni qualora si sospetti che siano proventi illeciti dei reati commessi dall’imputato. L’8 marzo 2011 il tribunale penale competente ha confermato il provvedimento di divieto. Ai sensi della legislazione della Repubblica araba d’Egitto, gli imputati hanno il diritto di impugnare la decisione giudiziaria sul provvedimento di divieto dinanzi allo stesso giudice. Il sig. Gamal Mubarak non ha impugnato la decisione dell’8 marzo 2011.

    Primo procedimento

    Il sig. Gamal Mubarak e un’altra persona sono stati rinviati a giudizio (tribunale penale del Cairo) il 30 maggio 2012. Il 6 giugno 2013 il tribunale ha rinviato il caso al pubblico ministero per ulteriori indagini. Al termine delle indagini, il caso è stato nuovamente rimesso al tribunale. Il 15 settembre 2018, il tribunale penale del Cairo ha emesso una sentenza con la quale: i) ha chiesto al comitato di esperti da esso nominato di integrare la perizia che aveva presentato al tribunale nel luglio 2018; ii) ha disposto l’arresto degli imputati; e iii) ha chiesto di rinviare gli imputati al Comitato nazionale per il recupero dei beni situati all’estero (NCRAA) con l’obiettivo di un’eventuale conciliazione. Gli imputati hanno impugnato con successo l’ordine di arresto e, a seguito di un’istanza di ricusazione del collegio giudicante, il caso è stato deferito ai fini di un riesame di merito a un’altra sezione del tribunale penale, che ha assolto l’imputato il 22 febbraio 2020. Questa sentenza non è definitiva e può ancora essere impugnata dal pubblico ministero.

    Secondo procedimento

    Il 27 giugno 2013 il sig. Gamal Mubarak è stato accusato, insieme ad altre due persone, di appropriazione indebita di fondi pubblici e il 17 novembre 2013 è stato avviato un procedimento dinanzi al tribunale penale del Cairo. Il 21 maggio 2014 tale tribunale ha condannato i tre imputati. Gli imputati hanno impugnato la sentenza dinanzi alla Corte di cassazione. Il 13 gennaio 2015 la Corte di cassazione ha annullato il verdetto e ha disposto un nuovo processo. Nel quadro del nuovo processo, in data 4 e 29 aprile 2015, sono state presentate memorie e difese orali delle parti. Il 9 maggio 2015 il tribunale penale del Cairo ha condannato gli imputati e ha disposto la restituzione dei fondi oggetto di appropriazione indebita nonché il pagamento di una pena pecuniaria. Il 24 maggio 2015 è stato presentato ricorso alla Corte di cassazione. Il 9 gennaio 2016 la Corte di cassazione ha confermato le condanne. L’8 marzo 2016 gli imputati hanno raggiunto un accordo transattivo in seno al comitato di esperti istituito con il decreto del primo ministro n. 2873 del 2015. Tale accordo è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 9 marzo 2016. Il procuratore generale non ha sottoposto l’accordo all’approvazione definitiva della Corte di cassazione in quanto il comitato di esperti non era il comitato competente. Gli imputati hanno la possibilità di presentare una richiesta di accordo transattivo al comitato competente, ossia il Comitato nazionale per il recupero dei beni situati all’estero (NCRAA). Nel marzo 2019 è stato recuperato l’importo della pena pecuniaria. L’importo della restituzione è in via di recupero tramite richieste di assistenza giudiziaria reciproca rivolte dalle autorità egiziane a due paesi terzi.

    6.

    Khadiga Mahmoud El Gammal

    Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva della sig.ra El Gammal sono stati rispettati nei procedimenti penali su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato in particolare da quanto segue:

    Provvedimento di congelamento

    Il 28 febbraio 2011 il procuratore generale ha emesso un provvedimento che vieta alla sig.ra Khadiga El Gammal e ad altre persone di disporre dei loro beni e fondi conformemente all’articolo 208 bis/a del codice di procedura penale egiziano, che autorizza il procuratore generale a vietare all’imputato, a sua moglie e ai suoi figli di disporre dei loro beni qualora si sospetti che siano proventi illeciti dei reati commessi dall’imputato. L’8 marzo 2011 il tribunale penale competente ha confermato il provvedimento di divieto. Ai sensi della legislazione della Repubblica araba d’Egitto, gli imputati hanno il diritto di impugnare la decisione giudiziaria sul provvedimento di divieto dinanzi allo stesso giudice. La sig.ra El Gammal non ha impugnato la decisione dell’8 marzo 2011.

    15.

    Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

    Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Garrana sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato in particolare da quanto segue:

    Procedimento

    L’indagine relativa a fatti di appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è tuttora in corso. Il Consiglio non ha riscontrato alcuna violazione dei diritti della difesa o del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Garrana.

    18.

    Habib Ibrahim Habib Eladli

    Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Eladli sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato in particolare da quanto segue:

    Procedimento

    Il giudice inquirente ha rinviato il sig. Eladli al giudizio del tribunale competente con l’accusa di appropriazione indebita di fondi pubblici. Il 7 febbraio 2016 detto tribunale ha deciso il congelamento dei beni del sig. Eladli, di sua moglie e del suo figlio minorenne. Sulla scorta di tale decisione del tribunale, il 10 febbraio 2016 il procuratore generale ha emesso un provvedimento di congelamento conformemente all’articolo 208 bis/a del codice di procedura penale egiziano, che autorizza il procuratore generale a vietare all’imputato, a sua moglie e ai suoi figli di disporre dei loro beni qualora si sospetti che siano proventi illeciti dei reati commessi dall’imputato. Ai sensi della legislazione della Repubblica araba d’Egitto, gli imputati hanno il diritto di impugnare la decisione giudiziaria sul provvedimento di divieto dinanzi allo stesso giudice. Il 15 aprile 2017 il tribunale ha condannato l’imputato. Quest’ultimo ha impugnato tale sentenza dinanzi alla Corte di cassazione, che ha annullato il verdetto l’11 gennaio 2018 e ha disposto un nuovo processo. Nel quadro del nuovo processo il 9 maggio 2019 è stato condannato a una pena pecuniaria. Tanto il pubblico ministero quanto il sig. Eladli hanno impugnato tale sentenza dinanzi alla Corte di cassazione. La causa è tuttora pendente dinanzi alla Corte.

    19.

    Elham Sayed Salem Sharshar

    Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva della sig.ra Sharshar sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato in particolare da quanto segue:

    Provvedimento di congelamento

    Il giudice inquirente ha rinviato il marito della sig.ra Sharshar al giudizio del tribunale competente con l’accusa di appropriazione indebita di fondi pubblici. Il 7 febbraio 2016 detto tribunale ha deciso il congelamento dei beni di suo marito, dei suoi propri beni e di quelli del loro figlio minorenne. Sulla scorta di tale decisione del tribunale, il 10 febbraio 2016 il procuratore generale ha emesso un provvedimento di congelamento conformemente all’articolo 208 bis/a del codice di procedura penale egiziano, che autorizza il procuratore generale a vietare all’imputato, a sua moglie e ai suoi figli di disporre dei loro beni qualora si sospetti che siano proventi illeciti dei reati commessi dall’imputato. Ai sensi della legislazione della Repubblica araba d’Egitto, gli imputati hanno il diritto di impugnare la decisione giudiziaria sul provvedimento di divieto dinanzi allo stesso giudice. La sig.ra Sharshar non ha impugnato la decisione del tribunale.».


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