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Document 32020D1494

Decisione (UE) 2020/1494 del Consiglio del 12 ottobre 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato amministrativo istituito dalla convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (Convenzione TIR) per quanto riguarda alcuni emendamenti a tale convenzione

GU L 343 del 16.10.2020, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1494/oj

16.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 343/18


DECISIONE (UE) 2020/1494 DEL CONSIGLIO

del 12 ottobre 2020

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato amministrativo istituito dalla convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (Convenzione TIR) per quanto riguarda alcuni emendamenti a tale convenzione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR) del 14 novembre 1975 («convenzione TIR») è stata approvata a nome della Comunità economica europea mediante il regolamento (CEE) n. 2112/78 del Consiglio (1) ed è entrata in vigore nella Comunità il 20 giugno 1983 (2).

(2)

Mediante la decisione 2009/477/CE del Consiglio (3) un testo consolidato della convenzione TIR è stato pubblicato. Conformemente all’articolo 1, secondo comma, di tale decisione, la Commissione deve pubblicare le future modifiche della convenzione TIR nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea indicandone la data di entrata in vigore.

(3)

Il comitato amministrativo istituito dalla convenzione TIR («comitato amministrativo») può modificare la convenzione TIR conformemente agli articoli 59 e 60 della convenzione TIR.

(4)

Durante la 73a sessione che si terrà il 15 ottobre 2020, o in una sessione successiva, il comitato amministrativo dovrà adottare alcuni emendamenti della convenzione TIR.

(5)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato amministrativo per quanto riguarda gli emendamenti della convenzione TIR, poiché tali emendamenti vincoleranno l’Unione.

(6)

Al fine di accelerare la modernizzazione del regime TIR è necessario introdurre la trasmissione elettronica obbligatoria da parte delle autorità competenti alla commissione esecutiva TIR istituita dal comitato amministrativo dei dati riguardanti le autorizzazioni dei titolari di carnet TIR e i ritiri di tali autorizzazioni, e creare una banca dati internazionale online affidabile degli uffici doganali che accettano i movimenti TIR, emendando a tal fine l’articolo 38 della convenzione TIR e l’allegato 9 della convenzione TIR e creando una nuova nota esplicativa relativa all’articolo 45 della convenzione TIR.

(7)

Al fine di aumentare l’attrattiva della convenzione TIR sia per gli operatori economici sia per le autorità doganali, è necessario consentire alle parti contraenti di accordare facilitazioni più ampie alle persone debitamente autorizzate per applicare la convenzione TIR mediante la creazione di una nuova nota esplicativa relativa all’articolo 49 della convenzione TIR.

(8)

Al fine di chiarire la convenzione TIR è necessario specificare il ricorso a un itinerario prestabilito all’interno delle unioni doganali modificando l’articolo 20 della convenzione TIR e aumentare l’importo massimo raccomandato che può essere richiesto alle associazioni garanti per i carnet TIR tabacchi/alcol, mediante un emendamento della nota esplicativa relativa all’articolo 8 della convenzione TIR.

(9)

È opportuno pertanto che la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato amministrativo si basi sul progetto di emendamenti della convenzione TIR.

(10)

È opportuno che la posizione dell’Unione sia espressa dalla Commissione.

(11)

È opportuno che gli Stati membri dell’Unione esprimano la posizione dell’Unione quando dev’essere espresso un voto formale in sede di comitato amministrativo, agendo congiuntamente, nell’interesse dell’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione durante la 73a sessione o in una sessione successiva del comitato amministrativo istituito dalla convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR) del 14 novembre 1975 si basa sul progetto di emendamenti della convenzione TIR (4).

Articolo 2

1.   La Commissione esprime la posizione di cui all’articolo 1.

2.   Gli Stati membri dell’Unione esprimono la posizione dell’Unione quando dev’essere espresso un voto formale in sede di comitato amministrativo, agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione.

Articolo 3

Modifiche tecniche minori alla posizione di cui all’articolo 1 possono essere concordate dai rappresentanti dell’Unione senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 12 ottobre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Regolamento (CEE) n. 2112/78 del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativo alla conclusione della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR) fatta a Ginevra il 14 novembre 1975 (GU L 252 del 14.9.1978, pag. 1).

(2)  GU L 31 del 2.2.1983, pag. 13.

(3)  Decisione 2009/477/CE del Consiglio, del 28 maggio 2009, recante pubblicazione in forma consolidata del testo della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR) del 14 novembre 1975 come modificata a decorrere da tale data (GU L 165 del 26.6.2009, pag. 1).

(4)  Cfr. documento ST 10759/20 su http://register.consilium.europa.eu.


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