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Document 32020D1282

    Decisione (UE) 2020/1282 della Commissione del 31 agosto 2020 che autorizza la Francia ad applicare una proroga di determinati periodi di cui agli articoli 11, 16 e 17 del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2020) 6027] (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

    C/2020/6027

    GU L 301 del 15.9.2020, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1282/oj

    15.9.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 301/9


    DECISIONE (UE) 2020/1282 DELLA COMMISSIONE

    del 31 agosto 2020

    che autorizza la Francia ad applicare una proroga di determinati periodi di cui agli articoli 11, 16 e 17 del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio

    [notificata con il numero C(2020) 6027]

    (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell’epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4, l’articolo 16, paragrafo 6, e l’articolo 17, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/698 proroga i termini relativi ai controlli periodici da parte del titolare di una licenza di macchinista che sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020.

    (2)

    L’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698 proroga i termini per l’effettuazione della revisione periodica delle valutazioni di sicurezza degli impianti portuali che sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020.

    (3)

    L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698 proroga i termini per l’esecuzione del riesame delle valutazioni di sicurezza e dei piani di sicurezza dei porti che sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020.

    (4)

    Ciascuno dei suddetti articoli consente a uno Stato membro di chiedere un’ulteriore proroga di quella ivi indicata qualora tale Stato membro ritenga che, con ogni probabilità, l’attività in questione continuerà a essere impraticabile oltre il 31 agosto 2020 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19. Tali proroghe dovrebbe essere debitamente giustificate e limitate a quanto strettamente necessario per rispecchiare il periodo durante il quale è probabile che l’espletamento delle formalità, delle procedure, delle verifiche e delle attività formative rimanga impraticabile e, comunque, non dovrebbero essere superiori a sei mesi.

    (5)

    Con lettera del 31 luglio 2020, la Francia ha presentato una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga di sei mesi del periodo di sei mesi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del medesimo regolamento. La Francia ha inoltre presentato una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga di quattro mesi del periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020, nonché una proroga fino al 28 febbraio 2021 del termine del 30 novembre 2020, facendo riferimento all’articolo 16, paragrafo 1, e all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698. La Francia ha fornito informazioni supplementari a sostegno delle sue richieste in data 5, 14 e 28 agosto 2020. In quest’ultima data ha modificato la richiesta relativa al periodo di sei mesi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, riducendo la proroga richiesta a soli quattro mesi. Sempre in tale data ha ritirato la richiesta, presentata il 31 luglio 2020, di proroga dei termini di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2020/698.

    (6)

    Per quanto riguarda la richiesta inerente all’articolo 11 del regolamento (UE) 2020/698, secondo le informazioni fornite dalla Francia la pandemia di COVID-19 ha colpito in modo particolare il territorio francese, inducendo il governo a porre in essere misure particolarmente restrittive e protettive. Tali misure hanno ridotto il numero di controlli medici periodici per i macchinisti, portandolo al 6 % soltanto di quelli previsti per aprile 2020.

    (7)

    Secondo le informazioni fornite dalla Francia, nonostante il miglioramento della situazione sanitaria e conformemente alle conoscenze mediche disponibili, continuano ad applicarsi misure di protezione volte a prevenire la diffusione del virus. Tali misure hanno ridotto il numero delle verifiche periodiche che è stato possibile effettuare, portandolo al 60 % del normale a maggio 2020.

    (8)

    Nonostante i notevoli sforzi compiuti a partire da giugno 2020 per dare la priorità alle verifiche in arretrato e aumentare il numero dei controlli medici effettuati, non sarà possibile eliminare i ritardi nell’esecuzione dei controlli medici senza il periodo di proroga previsto dal regolamento (UE) 2020/698. In effetti le pertinenti risorse dei servizi sanitari sono necessarie anche per sostenere i pazienti che sono stati infettati dalla COVID-19. In aggiunta, il numero di operatori sanitari accreditati per convalidare la capacità dei macchinisti non può essere aumentato in modo significativo nel contesto della pandemia e in considerazione della natura specifica di tali visite mediche.

    (9)

    I protocolli COVID-19 attualmente applicati dalle autorità francesi comprendono:

    screening sistematico all’accettazione dei centri medici (misurazione della temperatura, questionario individuale del macchinista, orientamento e assistenza nei casi di sintomi sospetti o accertati di infezione, lavaggio delle mani);

    rispetto del distanziamento nelle sale di attesa e divieto di utilizzare alcune sedie per rispettare la distanza di almeno un metro tra 2 persone che indossano la mascherina;

    ventilazione degli ambulatori e delle sale di attesa dopo ogni visita medica o infermieristica (audiogramma, prelievo di campioni) o test psicologico;

    disinfezione dopo ogni visita medica o infermieristica (audiogramma, prelievo di campioni) o test psicologico.

    Tali misure riducono la capacità del 20 % rispetto al valore normale.

    (10)

    Nonostante il mantenimento di tali misure, la Francia prevede di aumentare in modo significativo il numero di visite mediche effettuate durante il periodo autunnale al fine di assorbire l’arretrato accumulato. Tuttavia quest’ultimo potrà essere completamente smaltito soltanto entro la fine di dicembre.

    (11)

    Per quanto riguarda l’articolo 16, paragrafo 1, e l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698, secondo le informazioni fornite dalla Francia il completamento di tutti i riesami delle valutazioni di sicurezza dei porti e di tutte le revisioni delle valutazioni di sicurezza degli impianti portuali che avrebbero altrimenti dovuto essere effettuati o che sarebbero altrimenti stati effettuati nel 2020 è con ogni probabilità impraticabile in Francia fino al 28 febbraio 2021 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19.

    (12)

    In particolare, in Francia il numero delle valutazioni di sicurezza dei porti e delle valutazioni di sicurezza degli impianti portuali che dovrà essere sottoposto a riesame/valutazione nel 2020 è eccezionalmente elevato: 7 valutazioni di sicurezza dei porti e 62 valutazioni di sicurezza degli impianti portuali, nonché altrettanti piani di sicurezza dei porti e degli impianti portuali. Il 3 agosto 2020 dovevano ancora essere sottoposte a riesame/revisione 6 valutazioni di sicurezza dei porti e 53 valutazioni di sicurezza degli impianti portuali. Queste cifre sono superiori al numero di valutazioni di sicurezza dei porti, tra 6 e 8, e al numero di valutazioni di sicurezza degli impianti portuali, tra 27 e 30, previsti per gli anni 2021, 2022 e 2023 complessivamente.

    (13)

    Secondo le informazioni fornite dalla Francia, le autorità competenti responsabili di tali riesami/revisioni sono state e rimangono in prima linea nella gestione delle ripercussioni della crisi COVID-19. Tali autorità hanno anche responsabilità nei settori della sicurezza civile, della prevenzione dei rischi e della gestione delle crisi. Attualmente le zone costiere, in particolare quelle francesi, registrano un aumento dei casi di COVID-19 e le rispettive autorità locali sono chiamate a reagire. Inoltre l’organizzazione di conferenze audio o video tra le parti interessate è complicata dalla mancanza di attrezzature che garantiscano la sicurezza e la riservatezza delle informazioni scambiate. In queste circostanze le autorità competenti responsabili incontrano considerevoli difficoltà pratiche nello svolgimento delle loro funzioni, dal momento che anche le riunioni che richiedono la presenza fisica e i viaggi del personale interessato continuano a essere complessi a causa delle misure che rimangono in vigore per impedire o contenere la diffusione della COVID-19.

    (14)

    Questa situazione, insieme all’arretrato accumulatosi in seguito alla necessità di interrompere i riesami/le revisioni tra il 17 marzo 2020 e l’11 maggio 2020 (periodo di confinamento in Francia), rende impraticabile, senza una proroga, il completamento di tutte le procedure di riesame/revisione necessarie. I riesami/le revisioni sono stati difficili durante tutto il periodo post-confinamento e hanno continuato ad esserlo da quando in Francia è stato revocato lo stato di emergenza sanitaria il 10 luglio 2020.

    (15)

    Occorre anche considerare che un numero significativo di valutazioni di sicurezza dei porti e di valutazioni di sicurezza degli impianti portuali da sottoporre a riesame/revisione riguarda i dipartimenti francesi d’oltremare, in cui la pandemia di COVID-19 è stata e continua ad essere particolarmente grave. Oltre al problema del personale mobilitato dalla pandemia nella Francia continentale, le limitate capacità ospedaliere e l’alta incidenza della COVID-19 hanno reso necessarie rigorose restrizioni di viaggio, comprese misure di quarantena. Ciò ha inciso direttamente sull’attività relativa alla sicurezza dei porti, soprattutto perché ha reso difficili i viaggi dalla Francia continentale per il personale autorizzato delle organizzazioni di sicurezza.

    (16)

    In considerazione delle complicazioni di cui sopra, è probabile che il completamento delle valutazioni di sicurezza dei porti e degli impianti portuali in Francia rimanga difficile. In queste circostanze la Francia ritiene che il completamento dei riesami/delle revisioni rimanenti per il 2020 e lo smaltimento degli arretrati accumulati durante il periodo di confinamento non sarebbero praticabili senza una proroga del periodo di riferimento fino al 31 dicembre 2020 e senza una proroga del termine fino al 28 febbraio 2021.

    (17)

    È pertanto opportuno autorizzare la Francia ad applicare una proroga del periodo di quattro mesi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/698. La Francia dovrebbe inoltre essere autorizzata ad applicare una proroga dei periodi compresi tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 nonché una proroga del termine del 30 novembre 2020 di cui all’articolo 16, paragrafo 1, e all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La Francia è autorizzata ad applicare una proroga di quattro mesi del periodo di sei mesi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/698.

    La Francia è autorizzata ad applicare una proroga di quattro mesi dei periodi compresi tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 di cui all’articolo 16, paragrafo 1, e all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698.

    La Francia è autorizzata ad applicare una proroga fino al 28 febbraio 2021 del termine del 30 novembre 2020 di cui all’articolo 16, paragrafo 1, e all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698.

    Articolo 2

    La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2020

    Per la Commissione

    Adina VĂLEAN

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10.


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