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Document 32020D1262
Council Implementing Decision (EU) 2020/1262 of 4 September 2020 amending Implementing Decision 2012/232/EU authorising Romania to apply measures derogating from Article 26(1)(a) and Article 168 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1262 del Consiglio del 4 settembre 2020 recante modifica della decisione di esecuzione 2012/232/UE, che autorizza la Romania ad applicare misure di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1262 del Consiglio del 4 settembre 2020 recante modifica della decisione di esecuzione 2012/232/UE, che autorizza la Romania ad applicare misure di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
GU L 296 del 10.9.2020, p. 6–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
10.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 296/6 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1262 DEL CONSIGLIO
del 4 settembre 2020
recante modifica della decisione di esecuzione 2012/232/UE, che autorizza la Romania ad applicare misure di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE stabilisce, tra l’altro, il diritto del soggetto passivo di detrarre l’imposta sul valore aggiunto («IVA»), dovuta o o assolta in tale Stato membro dall’IVA applicata alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi impiegati ai fini di sue operazioni soggette a imposta. A norma dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, l’utilizzazione di un bene destinato all’impresa per l’uso privato del soggetto passivo o per l’uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa, qualora detto bene abbia dato diritto a una detrazione totale o parziale dell’IVA, deve essere trattata quale prestazione di servizi a titolo oneroso. |
(2) |
La decisione di esecuzione 2012/232/UE del Consiglio (2) ha autorizzato la Romania, fino al 31 dicembre 2014, a limitare al 50 % il diritto di detrarre l’IVA sull’acquisto, l’acquisto intracomunitario, l’importazione, il noleggio o il leasing di taluni veicoli stradali a motore nonché l’IVA applicata sulle spese relative a tali veicoli, ove i veicoli non siano esclusivamente utilizzati per scopi professionali e a esentare i soggetti passivi dall’assimilare l’uso di tali veicoli per fini estranei alla loro impresa a una prestazione di servizi a titolo oneroso a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE. Con la decisione di esecuzione (UE) 2015/156 del Consiglio (3) il periodo di validità della decisione di esecuzione 2012/232/UE è stato prorogato fino al 31 dicembre 2017. Con la decisione di esecuzione (UE) 2017/2012 del Consiglio (4) la Romania è stata autorizzata ad applicare le misure di deroga fino alla data di entrata in vigore delle norme dell’Unione che stabiliscono le spese relative ai veicoli stradali a motore che non possono beneficiare della piena detrazione dell’IVA, o fino al 31 dicembre 2020, se questa data è anteriore. |
(3) |
Con lettera protocollata dalla Commissione il 13 marzo 2020 la Romania ha chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare una misura di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE al fine di continuare a limitare il diritto a detrazione sulle spese relative ad alcuni veicoli stradali a motore non utilizzati esclusivamente a scopi professionali. |
(4) |
L’applicazione di un tasso forfettario per l’importo dell’IVA sulle spese ammissibili alla detrazione sui veicoli stradali a motore che non sono utilizzati esclusivamente a fini professionali semplifica la riscossione dell’IVA. |
(5) |
A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 2 aprile 2020 la Commissione ha trasmesso agli altri Stati membri la domanda presentata dalla Romania. Con lettera del 3 aprile 2020 la Commissione ha comunicato alla Romania che disponeva di tutti i dati necessari per valutare la domanda. |
(6) |
A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione di esecuzione 2012/232/UE, insieme alla domanda di proroga la Romania ha presentato alla Commissione una relazione sull’applicazione di tale decisione di esecuzione. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, la Romania ritiene che la limitazione del 50 % rimanga giustificata e adeguata. |
(7) |
La proroga delle misure di deroga dovrebbe essere limitata al tempo necessario per consentire di valutare l’efficacia delle stesse e l’adeguatezza della limitazione percentuale. È pertanto opportuno autorizzare la Romania a continuare ad applicare le misure di deroga fino al 31 dicembre 2023. |
(8) |
Qualora la Romania ritenga necessaria una proroga dell’autorizzazione oltre il 2023, è opportuno che presenti una richiesta di proroga alla Commissione entro il 31 marzo 2023, unitamente a una relazione comprendente un riesame della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione dell’IVA in base alla decisione di esecuzione 2012/232/UE. |
(9) |
Le misure di deroga avranno un’incidenza solo trascurabile sull’importo complessivo del gettito fiscale del paese riscosso nella fase del consumo finale e non avranno alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA. |
(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2012/232/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 4 della decisione di esecuzione 2012/232/UE è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
1. La presente decisione cessa di produrre effetti alla data di entrata in vigore delle norme dell’Unione che stabiliscono le spese relative ai veicoli stradali a motore che non possono beneficiare della piena detrazione dell’IVA, o il 31 dicembre 2023, se questa data è anteriore.
2. Eventuali richieste di proroga delle misure stabilite dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2023. Tali richieste sono accompagnate da una relazione che comprende un riesame della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione dell’IVA in base alla presente decisione.».
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
Articolo 3
La Romania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2020
Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH
(1) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione 2012/232/UE del Consiglio, del 26 aprile 2012, che autorizza la Romania ad applicare misure di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 117 dell’1.5.2012, pag. 7).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2015/156 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, che proroga il periodo di validità della decisione di esecuzione 2012/232/UE che autorizza la Romania ad applicare misure di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 26 del 31.1.2015, pag. 27).
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2017/2012 del Consiglio, del 7 novembre 2017, recante modifica della decisione di esecuzione 2012/232/UE che autorizza la Romania ad applicare misure di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 292 del 10.11.2017, pag. 57).