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Document 32020D1038

    Decisione di esecuzione (UE) 2020/1038 della Commissione del 15 luglio 2020 che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del creosoto ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2020/4731

    GU L 227 del 16.7.2020, p. 74–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1038/oj

    16.7.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 227/74


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1038 DELLA COMMISSIONE

    del 15 luglio 2020

    che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del creosoto ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,

    previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il principio attivo creosoto è stato iscritto nell’allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 e, in conformità all’articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, è pertanto considerato approvato a norma del medesimo regolamento, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all’allegato I della citata direttiva.

    (2)

    Il 27 ottobre 2016 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’approvazione del creosoto in conformità all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

    (3)

    La data di scadenza dell’approvazione del creosoto è stata posticipata al 31 ottobre 2020 dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/2334 della Commissione (3) al fine di concedere tempo sufficiente per l’esame della domanda.

    (4)

    Il 16 settembre 2019 l’allora autorità di valutazione competente del Regno Unito ha trasmesso all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia») la propria raccomandazione su tale rinnovo. Il 30 gennaio 2020 l’autorità competente della Polonia ha assunto il ruolo di autorità di valutazione competente in merito alla domanda. Dato che l’autorità competente ha svolto una valutazione completa della domanda, a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 l’Agenzia è tenuta a preparare un parere sul rinnovo dell’approvazione del principio attivo e a trasmetterlo alla Commissione entro 270 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell’autorità di valutazione competente.

    (5)

    Inoltre, essendo classificato come sostanza cancerogena di categoria 1B a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e soddisfacendo i criteri per essere considerato sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) nonché sostanza molto persistente e molto bioaccumulabile a norma dell’allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), il creosoto soddisfa i criteri di esclusione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012. È pertanto necessario effettuare ulteriori esami per stabilire se sia soddisfatta almeno una delle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 e se l’approvazione del creosoto possa quindi essere rinnovata.

    (6)

    Inoltre, il creosoto, i suoi composti e il legno trattato con essi sono soggetti alle restrizioni di cui all’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006. A seguito della decisione di esecuzione (UE) 2019/961 della Commissione (6), la Francia è tenuta a inoltrare all’Agenzia un fascicolo, a norma dell’allegato XV del regolamento (CE) n. 1907/2006, che avvia una procedura di restrizione dell’Unione in conformità agli articoli da 69 a 73 del medesimo regolamento. Occorre effettuare ulteriori esami al fine di garantire coerenza tra la valutazione del rinnovo dell’approvazione del creosoto come principio attivo a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 e la procedura di restrizione dell’Unione a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, nonché di prevedere un controllo efficace del creosoto e del legno con esso trattato.

    (7)

    Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l’approvazione del creosoto ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 scada prima che sia stata presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto opportuno posticipare ulteriormente la data di scadenza dell’approvazione del creosoto per un periodo di tempo sufficiente a consentire l’esame della domanda.

    (8)

    Considerati il tempo necessario per la preparazione e la trasmissione del parere da parte dell’Agenzia, il tempo necessario per stabilire se sia soddisfatta almeno una delle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 e se l’approvazione del creosoto possa quindi essere rinnovata, è opportuno posticipare la data di scadenza dell’approvazione del creosoto al 31 ottobre 2021.

    (9)

    Fatta eccezione per la data di scadenza dell’approvazione, il creosoto rimane approvato fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La data di scadenza dell’approvazione del creosoto ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 è posticipata al 31 ottobre 2021.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2020.

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

    (2)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

    (3)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/2334 della Commissione, del 14 dicembre 2017, che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del creosoto ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 333 del 15.12.2017, pag. 64).

    (4)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

    (5)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

    (6)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/961 della Commissione, del 7 giugno 2019, che autorizza una misura provvisoria adottata dalla Repubblica francese a norma dell’articolo 129 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) al fine di limitare l’uso e l’immissione sul mercato di alcuni tipi di legno trattato con creosoto e altre sostanze legate al creosoto (GU L 154 del 12.6.2019, pag. 44).


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