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Document 32020D0790

Decisione (UE) 2020/790 del Consiglio del 9 giugno 2020 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto e di sottocomitato per il commercio e gli investimenti istituiti dall’accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall’altra, in merito all’adozione di decisioni riguardanti il regolamento interno del comitato misto e del sottocomitato per il commercio e gli investimenti

ST/14677/2019/INIT

GU L 193 del 17.6.2020, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/790/oj

17.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 193/5


DECISIONE (UE) 2020/790 DEL CONSIGLIO

del 9 giugno 2020

relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto e di sottocomitato per il commercio e gli investimenti istituiti dall’accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall’altra, in merito all’adozione di decisioni riguardanti il regolamento interno del comitato misto e del sottocomitato per il commercio e gli investimenti

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall’altra (1) («accordo»), è entrato in vigore il 1o novembre 2017.

(2)

L’articolo 56, paragrafo 1, dell’accordo istituisce un comitato misto per garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione dell’accordo («comitato misto»).

(3)

A norma dell’articolo 56, paragrafo 6, dell’accordo, il comitato misto adotta il proprio regolamento interno e, a norma dell’articolo 56, paragrafo 4, dell’accordo, può istituire gruppi di lavoro specializzati al fine di assisterlo nello svolgimento dei suoi compiti.

(4)

L’articolo 28, paragrafo 1, dell’accordo istituisce un sottocomitato per il commercio e gli investimenti.

(5)

A norma dell’articolo 28, paragrafo 3, dell’accordo, il sottocomitato per il commercio e gli investimenti stabilisce il proprio regolamento interno.

(6)

Al fine di garantire l’efficace attuazione dell’accordo, è opportuno adottare quanto prima il regolamento interno del comitato misto e del sottocomitato per il commercio e gli investimenti.

(7)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto e di sottocomitato per il commercio e gli investimenti.

(8)

La posizione dell’Unione in sede di comitato misto e di sottocomitato per il commercio e gli investimenti dovrebbe pertanto basarsi sui progetti di decisione del comitato misto e del sottocomitato per il commercio e gli investimenti acclusi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito dall’accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall’altra («accordo»), deve basarsi sul progetto di decisione del comitato misto (2).

2.   La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di sottocomitato per il commercio e gli investimenti istituito dall’accordo deve basarsi sul progetto di decisione del sottocomitato per il commercio e gli investimenti (2).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2020

Per il Consiglio

La presidente

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  GU L 326 del 9.12.2017, pag. 7.

(2)  Cfr. documento ST 6856/20 su http://register.consilium.europa.eu.


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