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Document 32020D0774

Decisione di esecuzione (UE) 2020/774 del Consiglio dell’8 giugno 2020 che autorizza la Repubblica di Finlandia a applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

ST/7988/2020/INIT

GU L 184 del 12.6.2020, p. 77–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/774/oj

12.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 184/77


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/774 DEL CONSIGLIO

dell’8 giugno 2020

che autorizza la Repubblica di Finlandia a applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 287, punto 5), della direttiva 2006/112/CE, la Finlandia può applicare una franchigia dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in valuta nazionale di 10 000 ECU al tasso di conversione del giorno della sua adesione.

(2)

Con lettera protocollata dalla Commissione in data 6 gennaio 2020, la Finlandia ha chiesto l'autorizzazione a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287, punto 5), della direttiva 2006/112/CE ("misura speciale") dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024, al fine di incrementare la soglia di esenzione a 15 000 EUR. Tale misura speciale consentirebbe di esentare i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 15 000 EUR da alcuni o dalla totalità degli obblighi in materia di IVA indicati al titolo XI, capi da 2 a 6, della direttiva 2006/112/CE.

(3)

La fissazione di una soglia più elevata per il regime speciale per le piccole imprese di cui agli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE costituisce una misura di semplificazione, in quanto può ridurre considerevolmente gli obblighi in materia di IVA cui sono soggette le piccole imprese.

(4)

Con lettera del 10 marzo 2020 la Commissione ha informato gli altri Stati membri, a norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, della domanda presentata dalla Finlandia. Con lettera dell'11 marzo 2020 la Commissione ha comunicato alla Finlandia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per la valutazione della domanda.

(5)

La misura speciale è coerente con la direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio (2). Detta direttiva ha modificato il titolo XII, capo 1, della direttiva 2006/112/CE relativo al regime speciale per le piccole imprese. La direttiva (UE) 2020/285 mira a ridurre i costi di conformità in materia di IVA per le piccole imprese, limitare le distorsioni della concorrenza, sia a livello nazionale che unionale, e a ridurre l'impatto negativo della transizione dall'esenzione all'imposizione (il cosiddetto "effetto soglia"). Essa mira altresì ad agevolare la conformità delle piccole imprese nonché il controllo da parte delle amministrazioni fiscali. La soglia richiesta di 15 000 EUR è coerente con l'articolo 284 della direttiva 2006/112/CE, modificata dalla direttiva (UE) 2020/285.

(6)

La misura speciale è facoltativa per i soggetti passivi. I soggetti passivi saranno ancora autorizzati a scegliere il regime IVA normale ai sensi dell'articolo 290 della direttiva 2006/112/CE.

(7)

Secondo le informazioni fornite dalla Finlandia, la misura speciale avrà solo un'incidenza trascurabile sull'importo complessivo del gettito nazionale riscosso allo stadio del consumo finale.

(8)

La misura speciale non inciderà sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA in quanto la Finlandia effettuerà il calcolo della compensazione in conformità alle disposizioni dell’articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio (3).

(9)

Considerato che la Finlandia prevede che l'incremento della soglia si tradurrà in una riduzione degli obblighi in materia di IVA, e quindi degli oneri amministrativi e dei costi di conformità per le piccole imprese e per le autorità fiscali, e considerata l'assenza di ripercussioni rilevanti per il gettito IVA totale riscosso, è opportuno autorizzare la Finlandia ad applicare la misura speciale.

(10)

È opportuno che l'autorizzazione ad applicare la misura speciale sia limitata nel tempo. È opportuno che il limite temporale sia sufficiente per consentire di valutare l'efficacia e l'adeguatezza della soglia. Inoltre, la direttiva (UE) 2020/285 obbliga gli Stati membri ad adottare e pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1 di tale direttiva nonché applicare tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2025. È pertanto opportuno autorizzare la Finlandia ad applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2024,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 287, punto 5), della direttiva 2006/112/CE, la Finlandia è autorizzata a esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 15 000 EUR.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto a decorrere dalla data della sua notifica.

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2024.

Articolo 3

La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’8 giugno 2020

Per il Consiglio

La presidente

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

(2)  Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (GU L 62 del 2.3.2020, pag. 13).

(3)  Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dell’imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).


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