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Document 32020D0767

Decisione (UE) 2020/767 del Consiglio dell’8 giugno 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale per quanto riguarda la prevista adozione dell’emendamento 91 dell’annesso 10, volume III, della convenzione sull’aviazione civile internazionale e la notifica della differenza rispetto alla data di applicazione dell’emendamento 13B dell’annesso 14, volume I, dell’emendamento 40C dell’annesso 6, dell’emendamento 77B dell’annesso 3 e dell’emendamento 39 dell’annesso 15 della convenzione sull’aviazione civile internazionale

ST/8284/2020/INIT

GU L 187 del 12.6.2020, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/767/oj

12.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 187/7


DECISIONE (UE) 2020/767 DEL CONSIGLIO

dell’8 giugno 2020

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale per quanto riguarda la prevista adozione dell’emendamento 91 dell’annesso 10, volume III, della convenzione sull’aviazione civile internazionale e la notifica della differenza rispetto alla data di applicazione dell’emendamento 13B dell’annesso 14, volume I, dell’emendamento 40C dell’annesso 6, dell’emendamento 77B dell’annesso 3 e dell’emendamento 39 dell’annesso 15 della convenzione sull’aviazione civile internazionale

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione di Chicago sull’aviazione civile internazionale («convenzione di Chicago»), che disciplina il trasporto aereo internazionale, è entrata in vigore il 4 aprile 1947. Essa ha istituito l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO).

(2)

Gli Stati membri dell’Unione sono Stati contraenti della convenzione di Chicago e membri dell’ICAO, mentre l’Unione ha lo status di osservatore in taluni organi dell’ICAO.

(3)

A norma dell’articolo 54 della convenzione di Chicago, il Consiglio dell’ICAO può adottare standard e pratiche raccomandate internazionali.

(4)

Il Consiglio dell’ICAO, nel corso di una delle sue prossime sessioni, sarà chiamato ad adottare l’emendamento 91 dell’annesso 10, volume III, della convenzione di Chicago relativo al sistema di chiamata selettiva (SELCAL) («emendamento 91»).

(5)

La finalità principale dell’emendamento 91 è l’introduzione di nuovi toni per ampliare la disponibilità di codici SELCAL e ridurre in tal modo l’incidenza di indicazioni false in cabina di pilotaggio. Esso modifica altresì i requisiti relativi alle caratteristiche di sistema e introduce nuovi toni che prevedono un meccanismo per aumentare il numero di codici SELCAL con ripercussioni minime sugli operatori di aeromobili.

(6)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio dell’ICAO, poiché l’emendamento 91 vincolerà l’Unione e sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto unionale, in particolare sul regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione (1). Una volta adottato, l’emendamento 91 sarà vincolante per tutti gli Stati contraenti dell’ICAO, compresi tutti gli Stati membri dell’Unione, in conformità della convenzione di Chicago ed entro i limiti da essa stabiliti. L’articolo 38 della convenzione di Chicago fa obbligo agli Stati contraenti di comunicare all’ICAO l’eventuale intenzione di discostarsi da uno standard, nell’ambito del meccanismo di notifica delle differenze.

(7)

L’Unione sostiene con convinzione gli sforzi profusi dall’ICAO per migliorare la sicurezza aerea garantendo la fornitura sicura e accurata di servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza. È opportuno pertanto che l’Unione sostenga l’emendamento 91.

(8)

La posizione dell’Unione nel corso di una delle prossime sessioni del Consiglio dell’ICAO in riferimento all’emendamento 91 dovrà essere espressa congiuntamente dagli Stati membri dell’Unione che sono membri del Consiglio dell’ICAO.

(9)

La posizione dell’Unione dopo l’adozione dell’emendamento 91 da parte del Consiglio dell’ICAO, che sarà notificata dal segretario generale dell’ICAO mediante la procedura di lettera agli Stati dell’ICAO, dovrebbe essere quella di notificare la conformità all’emendamento 91 e dovrà essere espressa da tutti gli Stati membri dell’Unione.

(10)

Nel 2016 il Consiglio dell’ICAO ha adottato gli emendamenti di una serie di annessi della convenzione di Chicago intesi a ridurre gli incidenti e gli inconvenienti dovuti alle uscite di pista. Tali emendamenti («emendamenti») sono notificati nelle lettere agli Stati AN 4/1 2.26-16/19, AN 2/2.4-16/18, AN 10/1.1-16/17 e AN 11/1.3.29-16/12 e saranno applicabili negli Stati contraenti a decorrere dal 5 novembre 2020.

(11)

L’Unione sostiene con convinzione gli sforzi profusi dall’ICAO per migliorare la sicurezza aerea. Le suddette modifiche che introducono una nuova metodologia armonizzata per la valutazione e la segnalazione dello stato della superficie della pista contribuiranno a ridurre il rischio di incidenti e inconvenienti per uscite di pista dovute alla contaminazione della pista, causata per esempio da neve, ghiaccio, neve mista ad acqua o acqua.

(12)

I regolamenti di esecuzione (UE) 2019/1387 (2) e (UE) 2020/469 (3) della Commissione introducono tali emendamenti nel diritto dell’Unione.

(13)

I regolamenti di esecuzione (UE) 2020/469 e (UE) 2019/1387 si applicheranno parzialmente a decorrere dal 5 novembre 2020, al fine di coincidere con la data di applicazione degli emendamenti. Tuttavia, la pandemia di Covid-19 ha avuto ripercussioni significative sugli sforzi compiuti dagli Stati membri dell’Unione e dalle parti interessate del settore del trasporto aereo per preparare l’applicazione delle nuove misure elencate nell’emendamento 77B dell’annesso 3, nell’emendamento 13B dell’annesso 14, nell’emendamento 40C dell’annesso 6 e nell’emendamento 39B dell’annesso 15 della convenzione di Chicago.

(14)

In particolare, il confinamento del personale e il lavoro a tempo parziale, uniti al carico di lavoro supplementare richiesto per gestire le significative ripercussioni negative della pandemia di Covid-19 per tutte le parti interessate, hanno ostacolato tale preparazione.

(15)

Le autorità competenti e gli operatori stanno incontrando difficoltà nel preparare l’attuazione degli emendamenti. Può pertanto essere necessario rinviare di sei mesi la data di applicazione prevista nei regolamenti di esecuzione (UE) 2020/469 e (UE) 2019/1387.

(16)

Se il Consiglio dell’ICAO non rinvia di sei mesi la data di applicazione degli emendamenti, mentre l’Unione rinvia di sei mesi la data di applicazione dei pertinenti standard dell’ICAO, la posizione dell’Unione dovrebbe essere quella di notificare una differenza all’ICAO in conformità dell’articolo 38 della convenzione di Chicago e di comunicare all’ICAO la propria intenzione di rinviare di sei mesi la data di applicazione degli emendamenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La posizione da adottare a nome dell’Unione europea in occasione di una delle prossime sessioni del Consiglio dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale («ICAO») consiste nel sostenere la proposta di emendamento 91 dell’annesso 10, volume III, della convenzione sull’aviazione civile internazionale («convenzione di Chicago») nella sua interezza.

2.   La posizione da adottare a nome dell’Unione dopo l’adozione da parte del Consiglio dell’ICAO dell’emendamento 91 dell’annesso 10, volume III, della convenzione di Chicago consiste nel notificare la conformità alla misura adottata in risposta alla rispettiva lettera agli Stati dell’ICAO.

Articolo 2

Se il Consiglio dell’ICAO non rinvia la data di applicazione dell’emendamento 77B dell’annesso 3, dell’emendamento 13B dell’annesso 14, dell’emendamento 40C dell’annesso 6 e dell’emendamento 39B dell’annesso 15 della convenzione di Chicago e la Commissione modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/469 e (UE) 2019/1387 e il regolamento delegato C(2020)710 final (4) per ritardarne di sei mesi l’applicazione, in conformità dell’articolo 38 di detta convenzione deve essere notificata all’ICAO una differenza corrispondente di sei mesi rispetto alla data di applicazione dell’emendamento 77B dell’annesso 3, dell’emendamento 13B dell’annesso 14, dell’emendamento 40C dell’annesso 6 e dell’emendamento 39B dell’annesso 15 della convenzione di Chicago.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri dell’Unione che sono membri del Consiglio dell’ICAO esprimono la posizione di cui all’articolo 1, paragrafo 1.

2.   Tutti gli Stati membri dell’Unione esprimono le posizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e all’articolo 2.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, l’8 giugno 2020

Per il Consiglio

La presidente

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1o marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (GU L 62 dell’8.3.2017, pag. 1).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1387 della Commissione, del 1o agosto 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione per quanto riguarda i requisiti per i calcoli delle prestazioni d’atterraggio del velivolo e le norme per la valutazione dello stato della superficie della pista, l’aggiornamento di determinati equipaggiamenti e requisiti di sicurezza dell’aeromobile e le operazioni effettuate senza approvazione operativa a lungo raggio (GU L 229 del 5.9.2019, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 della Commissione, del 14 febbraio 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 923/2012, (UE) n. 139/2014 e (UE) 2017/373 per quanto riguarda i requisiti per i servizi di gestione del traffico aereo/di navigazione aerea, la progettazione delle strutture dello spazio aereo e la qualità dei dati, nonché la sicurezza delle piste e abroga il regolamento (UE) n. 73/2010 (GU L 104 del 3.4.2020, pag. 1).

(4)  Regolamento delegato C(2020)710 final della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 139/2014 per quanto riguarda la sicurezza delle piste e i dati aeronautici.


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