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Document 32020D0669
Commission Implementing Decision (EU) 2020/669 of 18 May 2020 amending Implementing Decision 2013/801/EU as regards entrusting the Innovation and Networks Executive Agency with the implementation of the Innovation Fund
Decisione di esecuzione (UE) 2020/669 della Commissione del 18 maggio 2020 che modifica la decisione di esecuzione 2013/801/UE per quanto riguarda l’affidamento all’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti dell’attuazione del fondo per l’innovazione
Decisione di esecuzione (UE) 2020/669 della Commissione del 18 maggio 2020 che modifica la decisione di esecuzione 2013/801/UE per quanto riguarda l’affidamento all’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti dell’attuazione del fondo per l’innovazione
C/2020/3097
GU L 156 del 19.5.2020, p. 20–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2021; abrog. impl. da 32021D0173
19.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 156/20 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/669 DELLA COMMISSIONE
del 18 maggio 2020
che modifica la decisione di esecuzione 2013/801/UE per quanto riguarda l’affidamento all’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti dell’attuazione del fondo per l’innovazione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alle gestione dei programmi comunitari (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce il fondo per l’innovazione per sostenere l’innovazione nelle tecnologie e nei processi a basse emissioni di carbonio e per contribuire a promuovere la costruzione, la creazione e il funzionamento di progetti mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico di CO2 sicuri sotto il profilo ambientale nonché di tecnologie innovative per le energie rinnovabili e lo stoccaggio dell’energia. |
(2) |
Conformemente all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione (3), il fondo per l’innovazione deve essere attuato in regime di gestione diretta oppure in regime di gestione indiretta. L’articolo 17 di tale regolamento stabilisce che la Commissione può decidere di designare un organo esecutivo per lo svolgimento di alcuni compiti di attuazione e in caso di regime di gestione diretta tali compiti devono essere delegati a un’agenzia esecutiva. |
(3) |
La decisione di esecuzione 2013/801/UE della Commissione (4) ha istituito l’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti ("l’Agenzia") e le ha affidato la gestione di alcune parti dei programmi dell’Unione, tra cui del meccanismo per collegare l’Europa e di Orizzonte 2020 nel settore dell’energia. |
(4) |
L’analisi costi-benefici condotta a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 58/2003 ha dimostrato che la delega all’Agenzia della gestione di parti del fondo per l’innovazione permetterebbe di conseguire gli obiettivi del fondo per l’innovazione con maggiore efficienza. L’affidamento all’Agenzia dell’attuazione di parti del fondo per l’innovazione permetterebbe un risparmio di circa 30,5 milioni di EUR per il periodo 2020-2030 rispetto ai costi della gestione interna, renderebbe più efficiente e flessibile la gestione del fondo per l’innovazione, genererebbe importanti sinergie tra il fondo per l’innovazione e altri programmi dell’Unione gestiti dall’Agenzia e aumenterebbe la prossimità ai beneficiari nonché la visibilità dei finanziamenti dell’Unione. |
(5) |
È pertanto opportuno affidare all’Agenzia la gestione e l’attuazione di parti del fondo per l’innovazione. |
(6) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2013/801/UE. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle agenzie esecutive, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifica della decisione di esecuzione 2013/801/UE
L’articolo 3, paragrafo 1, della decisione di esecuzione 2013/801/UE è sostituito dal seguente:
«1. L’Agenzia è responsabile dell’esecuzione di alcune parti dei seguenti programmi dell’Unione:
a) |
Meccanismo per collegare l’Europa; |
b) |
Parte III - Sfide per la società, del programma specifico Orizzonte 2020; |
c) |
il fondo per l’innovazione istituito a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). |
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.
(2) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
(3) Regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione, del 26 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del fondo per l’innovazione (GU L 140 del 28.5.2019, pag. 6).
(4) Decisione di esecuzione 2013/801/UE della Commissione, del 23 dicembre 2013, che istituisce l’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti e abroga la decisione 2007/60/CE quale modificata dalla decisione 2008/593/CE (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 65).