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Document 32020D0033

    Decisione (UE) 2020/33 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2020 relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania

    PE/96/2019/REV/1

    GU L 14 del 17.1.2020, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/33/oj

    17.1.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 14/1


    DECISIONE (UE) 2020/33 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 15 gennaio 2020

    relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 212, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Le relazioni tra l’Unione e il Regno hascemita di Giordania (Giordania) si sviluppano nel quadro della politica europea di vicinato (PEV). Il 24 novembre 1997 la Giordania ha firmato l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra (2) («accordo di associazione»), che è entrato in vigore il 1o maggio 2002. Nell’ambito dell’accordo di associazione, l’Unione e la Giordania hanno istituito gradualmente una zona di libero scambio nell’arco di un periodo transitorio di 12 anni. Nel 2007 è inoltre entrato in vigore un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno hashemita di Giordania concernente le misure di liberalizzazione reciproche, la modifica dell’accordo di associazione CE-Giordania e la sostituzione degli allegati I, II, III e IV e dei protocolli 1 e 2 di tale accordo (3). Nel 2010 l’Unione e la Giordania hanno concluso un partenariato a status avanzato che amplia i settori di cooperazione. Il 1o luglio 2011 è entrato in vigore il protocollo tra l’Unione europea e il Regno hashemita di Giordania che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie applicabile alle controversie nel quadro delle disposizioni commerciali dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall’altra (4), che era stato siglato nel dicembre 2009. Il dialogo politico bilaterale e la cooperazione economica si sono sviluppati ulteriormente nell’ambito dell’accordo di associazione, delle priorità del partenariato UE-Giordania e del quadro di sostegno unico adottato per il periodo 2017-2020.

    (2)

    Dal 2011 la Giordania ha intrapreso una serie di riforme politiche per rafforzare la democrazia parlamentare e lo Stato di diritto. Sono state create una Corte costituzionale e una commissione elettorale indipendente; il parlamento giordano ha inoltre approvato una serie di leggi fondamentali, tra cui la legge elettorale, la legge sui partiti politici e le leggi sul decentramento e sui comuni. Sono stati inoltre adottati miglioramenti legislativi per quanto riguarda l’indipendenza della magistratura e i diritti delle donne.

    (3)

    L’economia giordana ha fortemente risentito del protrarsi dei conflitti nella regione, in particolare nei vicini Iraq e Siria. Tali turbolenze regionali hanno colpito pesantemente le entrate esterne e hanno messo a dura prova le finanze pubbliche. Ciò ha compromesso il turismo e l’afflusso di investimenti esteri diretti e ha bloccato a lungo le rotte commerciali. Indipendentemente dai conflitti citati, il flusso di gas naturale proveniente dall’Egitto è stato perturbato per diversi anni, con la conseguente necessità di acquistare energia da fonti alternative a costi maggiori. L’economia giordana ha inoltre risentito del massiccio afflusso di rifugiati siriani, che ha aumentato la pressione sulla posizione di bilancio, sui servizi pubblici e sulle infrastrutture del paese.

    (4)

    Nell’agosto 2016 le autorità giordane e il Fondo monetario internazionale (FMI) hanno concordato un secondo programma di aggiustamento economico sostenuto da un meccanismo di finanziamento ampliato (Extended Fund Facility — EFF) triennale dell’importo di 723 milioni di USD, che ha fatto seguito a un accordo stand-by triennale pari a 2 000 milioni di USD nel periodo 2012-2015. Nel maggio 2019 il programma EFF è stato prorogato fino al marzo 2020.

    (5)

    Nel dicembre 2016 l’Unione ha adottato un secondo programma di assistenza macrofinanziaria (5) (AMF-II) sotto forma di prestiti pari a 200 milioni di EUR, in risposta a una richiesta della Giordania nel marzo 2016 e a seguito del completamento del programma di assistenza macrofinanziaria di 180 milioni di EUR attuato nel 2015. Il programma AMF-II ha fatto seguito all’impegno assunto alla conferenza «Sostenere la Siria e la regione», tenutasi a Londra il 4 febbraio 2016, durante la quale l’Unione ha promesso di erogare tra il 2016 e il 2017 un sostegno finanziario pari a 2 390 milioni di EUR per aiutare i paesi più colpiti dalla crisi dei rifugiati siriani, compresa la Giordania. Il protocollo d’intesa che definisce le condizioni relative all’AMF-II è entrato in vigore il 19 settembre 2017. La prima rata dell’AMF-II è stata erogata il 17 ottobre 2017 e la seconda il 21 giugno 2019, a seguito dell’attuazione delle misure politiche concordate.

    (6)

    La decisione (UE) 2016/2371 comprendeva una dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione con cui quest’ultima, alla luce delle sfide di bilancio e delle circostanze straordinarie della Giordania dovute all’accoglienza di un gran numero di siriani (1,3 milioni secondo le autorità giordane), si impegnava a presentare, se del caso, una nuova proposta di estensione e aumento dell’assistenza macrofinanziaria alla Giordania, una volta concluso positivamente l’AMF-II e a condizione che le consuete condizioni preliminari per tale tipo di assistenza, compresa una valutazione aggiornata da parte della Commissione del fabbisogno di finanziamenti esterni della Giordania, fossero soddisfatte.

    (7)

    Tra il 2017 e il 2019 il protrarsi dell’instabilità regionale, la forte esposizione alla fluttuazione dei prezzi del petrolio e l’aumento dei costi di finanziamento per i mercati emergenti a livello mondiale hanno continuato a pesare sull’economia giordana. Di conseguenza la crescita economica è nuovamente rallentata, la disoccupazione è aumentata notevolmente, il gettito fiscale è calato e sono emerse nuove esigenze in termini di bilancio e di finanziamenti esterni.

    (8)

    In questo contesto difficile, l’Unione e la comunità internazionale hanno nuovamente espresso a più riprese il proprio impegno a sostegno della Giordania, in particolare durante la conferenza di Bruxelles a sostegno del futuro della Siria e della regione dell’aprile 2017, il Consiglio di associazione UE-Giordania del luglio 2017 e la conferenza di Bruxelles II a sostegno del futuro della Siria e della regione dell’aprile 2018. In occasione della conferenza «Iniziativa di Londra» tenutasi nel febbraio 2019 e della conferenza Bruxelles-III tenutasi nel marzo 2019, i donatori internazionali e regionali, tra cui l’Unione, hanno ribadito l’intenzione di sostenere gli sforzi della Giordania volti a preservare la stabilità macroeconomica e a rafforzare le prospettive di crescita.

    (9)

    Dall’inizio della crisi siriana nel 2011, l’Unione ha messo a disposizione della Giordania oltre 2 100 milioni di EUR mediante diversi strumenti, compresi 380 milioni di EUR nell’ambito dei due programmi di assistenza macrofinanziaria, per aiutare il paese a preservare la stabilità economica, sostenere le riforme politiche ed economiche e affrontare le esigenze umanitarie, di sviluppo e di sicurezza della Giordania. La Banca europea per gli investimenti ha inoltre stanziato approssimativamente 486 milioni di EUR di prestiti a favore della Giordania per finanziare progetti.

    (10)

    Nel luglio 2019, visto il perdurare della situazione e delle prospettive economiche difficili, la Giordania ha chiesto all’Unione la concessione di assistenza macrofinanziaria supplementare.

    (11)

    In seguito al completamento positivo del riesame del suo secondo programma il 6 maggio 2019, l’FMI ha avviato discussioni con la Giordania su un nuovo programma dopo il marzo 2020, quando dovrebbe essere completato l’accordo nell’ambito dell’EFF.

    (12)

    In quanto paese coperto dalla PEV, la Giordania dovrebbe essere considerata ammissibile a ricevere l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione.

    (13)

    L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbe essere uno strumento finanziario eccezionale di sostegno non vincolato e non specifico alla bilancia dei pagamenti, destinato a coprire il fabbisogno immediato di finanziamenti esterni del beneficiario e che dovrebbe sostenere l’attuazione di un programma di politiche che preveda energiche misure di risanamento e di riforma strutturale immediate volte a migliorare a breve termine la situazione della bilancia dei pagamenti.

    (14)

    Dato che la bilancia dei pagamenti giordana presenta ancora un fabbisogno residuo di finanziamenti, che supera le risorse fornite dall’FMI e da altre istituzioni multilaterali, la fornitura dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione alla Giordania è considerata, nelle attuali circostanze eccezionali, una risposta adeguata alla richiesta, rivolta dalla Giordania all’Unione, di sostenere la stabilizzazione economica della Giordania congiuntamente al programma dell’FMI. L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione sosterrebbe la stabilizzazione economica e il programma di riforme strutturali del paese, integrando le risorse messe a disposizione nel quadro dell’accordo finanziario con l’FMI.

    (15)

    L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbe mirare a promuovere il ripristino della sostenibilità della situazione finanziaria esterna della Giordania, favorendo così il suo sviluppo economico e sociale.

    (16)

    La determinazione dell’importo dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione si basa su una valutazione quantitativa completa del fabbisogno di finanziamento esterno residuo della Giordania e tiene conto della sua capacità di autofinanziarsi con risorse proprie, in particolare le riserve internazionali a sua disposizione. L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbe integrare i programmi e le risorse messi a disposizione dall’FMI e dalla Banca mondiale. La determinazione dell’importo dell’assistenza tiene conto anche dei previsti contributi finanziari di donatori bilaterali e multilaterali e della necessità di garantire un’equa ripartizione degli oneri tra l’Unione e gli altri donatori, nonché della precedente mobilitazione degli altri strumenti finanziari esterni dell’Unione in Giordania e del valore aggiunto dell’intervento complessivo dell’Unione.

    (17)

    La Commissione dovrebbe garantire che l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione sia coerente, sotto il profilo giuridico e sostanziale, con i principi fondamentali e gli obiettivi dei vari settori dell’azione esterna, con le misure adottate in tali settori e con altre politiche pertinenti dell’Unione.

    (18)

    L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbe sostenere la politica esterna dell’Unione nei confronti della Giordania. I servizi della Commissione e il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) dovrebbero lavorare a stretto contatto durante l’intera operazione di assistenza macrofinanziaria al fine di coordinare la politica esterna dell’Unione e garantirne la coerenza.

    (19)

    È opportuno che l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione sostenga l’impegno della Giordania nei confronti dei valori condivisi con l’Unione, tra cui la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo, il rispetto dei diritti umani, lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà, nonché il suo impegno nei confronti dei principi di un commercio aperto, disciplinato da regole ed equo.

    (20)

    È opportuno subordinare la concessione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione al rispetto, da parte della Giordania, di meccanismi democratici effettivi, compreso il pluralismo parlamentare, e dello Stato di diritto, nonché alla garanzia del rispetto dei diritti umani. È inoltre opportuno che gli obiettivi specifici dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione rafforzino l’efficienza, la trasparenza e la rendicontabilità nei sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Giordania e promuovano le riforme strutturali volte a favorire una crescita sostenibile ed inclusiva, la creazione di posti di lavoro e il risanamento di bilancio. La Commissione e il SEAE dovrebbero monitorare regolarmente il rispetto delle condizioni preliminari e il conseguimento degli obiettivi specifici dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione.

    (21)

    Per assicurare una tutela efficace degli interessi finanziari dell’Unione connessi all’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, la Giordania dovrebbe adottare misure appropriate in materia di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità relativa all’assistenza. È inoltre opportuno che un accordo di prestito da concludere tra la Commissione e le autorità giordane contenga disposizioni che autorizzino l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) a effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto, secondo le disposizioni e le procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (7) e la Commissione e la Corte dei conti procedano a verifiche contabili durante e dopo il periodo di disponibilità dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione.

    (22)

    L’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione lascia impregiudicati i poteri del Parlamento europeo e del Consiglio in quanto autorità di bilancio.

    (23)

    Gli importi delle dotazioni richieste per l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbero essere in linea con gli stanziamenti di bilancio definiti nel quadro finanziario pluriennale.

    (24)

    È opportuno che l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione sia gestita dalla Commissione. Al fine di garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio possano seguire l’attuazione della presente decisione, la Commissione dovrebbe informarli periodicamente in merito agli sviluppi relativi a tale assistenza e fornire loro i documenti pertinenti.

    (25)

    Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente decisione, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

    (26)

    L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbe essere soggetta a condizioni di politica economica, da stabilire in un protocollo d’intesa. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione e per ragioni di efficienza, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a negoziare tali condizioni con le autorità giordane sotto la supervisione del comitato dei rappresentanti degli Stati membri conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. A norma del regolamento (UE) n. 182/2011, si dovrebbe fare ricorso alla procedura consultiva, come regola generale, in tutti i casi diversi da quelli previsti da tale regolamento. Considerato l’impatto potenzialmente rilevante di un’assistenza di oltre 90 milioni di EUR, si dovrebbe ricorrere alla procedura d’esame come specificato nel regolamento (UE) n. 182/2011 per le operazioni al di sopra di tale soglia. In considerazione dell’importo dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione alla Giordania, si dovrebbe fare ricorso alla procedura d’esame per l’adozione del protocollo d’intesa e per qualsiasi riduzione, sospensione o annullamento dell’assistenza,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   L’Unione mette a disposizione della Giordania un’assistenza macrofinanziaria per un importo massimo di 500 milioni di EUR («assistenza macrofinanziaria dell’Unione») al fine di sostenere la stabilizzazione economica e un programma sostanziale di riforme nel paese. L’assistenza contribuisce a coprire il fabbisogno della bilancia dei pagamenti della Giordania indicato nel programma dell’FMI in vigore.

    2.   L’intero importo dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è erogato alla Giordania sotto forma di prestiti. La Commissione è autorizzata a prendere in prestito per conto dell’Unione i fondi necessari sui mercati dei capitali o presso enti finanziari e a prestarli alla Giordania. La durata massima dei prestiti è in media di 15 anni.

    3.   L’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è gestita dalla Commissione in linea con gli accordi o le intese raggiunti tra l’FMI e la Giordania, nonché con i principi e gli obiettivi fondamentali delle riforme economiche fissati nell’accordo di associazione.

    La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all’evoluzione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, compresi i relativi esborsi, e fornisce a tempo debito i documenti pertinenti a tali istituzioni.

    4.   L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è messa a disposizione per un periodo di due anni e mezzo a decorrere dal primo giorno successivo all’entrata in vigore del protocollo d’intesa di cui all’articolo 3, paragrafo 1.

    5.   Qualora, nel corso del periodo di erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, il fabbisogno di finanziamento della Giordania diminuisca radicalmente rispetto alle previsioni iniziali, la Commissione, deliberando in conformità dell’articolo 7, paragrafo 2, riduce l’importo dell’assistenza, la sospende o la annulla.

    Articolo 2

    1.   La concessione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è subordinata alla condizione preliminare del rispetto, da parte della Giordania, di meccanismi democratici effettivi, compreso il pluralismo parlamentare, dello Stato di diritto e alla garanzia del rispetto dei diritti umani.

    2.   La Commissione e il SEAE monitorano il rispetto della condizione preliminare di cui al paragrafo 1 durante l’intero ciclo dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione.

    3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio (9).

    Articolo 3

    1.   La Commissione concorda con le autorità giordane, in conformità dell’articolo 7, paragrafo 2, condizioni di politica economica e condizioni finanziarie chiaramente definite, incentrate sulle riforme strutturali e sulla solidità delle finanze pubbliche, alle quali deve essere subordinata l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione. Tale politica economica e tali condizioni finanziarie sono stabilite in un protocollo d’intesa («protocollo d’intesa») comprensivo di un calendario per il loro soddisfacimento. Le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie stabilite nel protocollo d’intesa sono compatibili con gli accordi o con le intese di cui all’articolo 1, paragrafo 3, compresi i programmi di aggiustamento macroeconomico e di riforma strutturale attuati dalla Giordania con il sostegno dell’FMI.

    2.   Le condizioni di cui al paragrafo 1 mirano, in particolare, a rafforzare l’efficienza, la trasparenza e la rendicontabilità dei sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Giordania, anche ai fini del ricorso all’assistenza macrofinanziaria dell’Unione. Nella definizione delle misure politiche si tengono inoltre in debita considerazione i progressi conseguiti sul piano dell’apertura reciproca dei mercati, dello sviluppo di un commercio disciplinato da regole ed equo nonché di altre priorità della politica esterna dell’Unione. I progressi compiuti nel conseguimento di tali obiettivi sono oggetto di controllo regolare da parte della Commissione.

    3.   Le condizioni finanziarie dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione sono stabilite in dettaglio in un accordo di prestito da concludere tra la Commissione e le autorità giordane («accordo di prestito»).

    4.   La Commissione verifica a intervalli regolari che le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 3, continuino ad essere soddisfatte, verificando anche che le politiche economiche della Giordania siano in linea con gli obiettivi dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione. A tal fine, la Commissione opera in stretto coordinamento con l’FMI e con la Banca mondiale e, ove necessario, con il Parlamento europeo e il Consiglio.

    Articolo 4

    1.   Alle condizioni di cui al paragrafo 3, la Commissione mette a disposizione l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione in tre rate. L’importo di ciascuna rata è fissato nel protocollo d’intesa.

    2.   Per gli importi dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è prevista una dotazione, ove richiesto, ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (10).

    3.   La Commissione decide di versare le rate a condizione che siano rispettate tutte le condizioni seguenti:

    a)

    la condizione preliminare di cui all’articolo 2, paragrafo 1;

    b)

    un bilancio costantemente soddisfacente dell’attuazione di un programma di politiche che preveda energiche misure di aggiustamento e di riforma strutturale, sostenuto da un accordo di credito non cautelare con l’FMI; nonché

    c)

    l’attuazione soddisfacente delle condizioni di politica economica e delle condizioni finanziarie stabilite nel protocollo d’intesa.

    Il versamento della seconda rata non è effettuato, in linea di principio, prima di tre mesi dal versamento della prima rata. Il versamento della terza rata non è effettuato, in linea di principio, prima di tre mesi dal versamento della seconda rata.

    4.   Qualora le condizioni di cui al paragrafo 3, primo comma, non siano soddisfatte, la Commissione sospende temporaneamente o annulla l’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione. In tali casi, essa comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le ragioni della sospensione o dall’annullamento.

    5.   L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è erogata alla Banca centrale di Giordania. Alle condizioni che saranno stabilite nel protocollo d’intesa, tra cui la conferma del fabbisogno residuo di finanziamento di bilancio, i fondi dell’Unione possono essere trasferiti al ministero delle finanze della Giordania come beneficiario finale.

    Articolo 5

    1.   Le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti relative all’assistenza macrofinanziaria dell’Unione sono effettuate in euro utilizzando una data di valuta identica e non comportano trasformazione delle scadenze a carico dell’Unione, né la espongono a rischi di cambio o di tasso d’interesse o ad altri rischi commerciali.

    2.   Se le circostanze lo consentono e qualora la Giordania ne faccia richiesta, la Commissione può adottare le disposizioni necessarie per garantire che nelle condizioni del prestito sia inserita una clausola di rimborso anticipato e che essa sia accompagnata da una clausola analoga nelle condizioni per le operazioni di assunzione del prestito.

    3.   Qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso d’interesse sul prestito e la Giordania ne faccia richiesta, la Commissione può decidere di procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei suoi prestiti iniziali o ad una ristrutturazione delle relative condizioni finanziarie. Le operazioni di rifinanziamento o di ristrutturazione sono effettuate alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 4 e non comportano una proroga della durata dei prestiti in questione, né un aumento dell’ammontare del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

    4.   Tutte le spese sostenute dall’Unione in relazione alle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti di cui alla presente decisione sono a carico della Giordania.

    5.   La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio sull’andamento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

    Articolo 6

    1.   L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è fornita conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

    2.   L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è attuata in gestione diretta.

    3.   L’accordo di prestito contiene disposizioni:

    a)

    che assicurano che la Giordania verifichi a cadenza regolare che i finanziamenti provenienti dal bilancio generale dell’Unione siano stati utilizzati correttamente, adotti misure atte a prevenire irregolarità e frodi e, se necessario, intraprenda azioni legali per il recupero dei fondi concessi ai sensi della presente decisione che sono stati oggetto di appropriazione indebita;

    b)

    che assicurano la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, in particolare prevedendo misure specifiche di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità che riguardi l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (12), al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013. In particolare, a tal fine, l’OLAF è espressamente autorizzato a svolgere indagini, in particolare controlli e verifiche sul posto, comprese operazioni di informatica forense e colloqui;

    c)

    che autorizzano espressamente la Commissione (OLAF) o i suoi rappresentanti a effettuare controlli, ivi inclusi controlli e verifiche sul posto;

    d)

    che autorizzano espressamente la Commissione e la Corte dei conti a procedere a verifiche contabili durante e dopo il periodo di disponibilità dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, comprese le verifiche contabili documentali e sul posto, come le valutazioni operative;

    e)

    che garantiscono che l’Unione abbia diritto al rimborso anticipato del prestito qualora si riscontri che, in relazione alla gestione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, la Giordania è stata coinvolta in atti di frode o di corruzione o in altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;

    f)

    che garantiscono che tutte le spese sostenute dall’Unione in relazione alle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti di cui alla presente decisione siano a carico della Giordania.

    4.   Prima dell’attuazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione la Commissione analizza, per mezzo di una valutazione operativa, la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni della Giordania che sono pertinenti ai fini dell’assistenza.

    Articolo 7

    1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    Articolo 8

    1.   Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione della presente decisione nel corso dell’anno precedente, comprensiva della valutazione dell’attuazione. La relazione:

    a)

    esamina i progressi ottenuti nell’attuazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione;

    b)

    valuta la situazione economica e le prospettive della Giordania, nonché i progressi ottenuti nell’attuazione delle misure politiche di cui all’articolo 3, paragrafo 1;

    c)

    indica il legame tra le condizioni di politica economica definite nel protocollo d’intesa, i risultati economici e di bilancio della Giordania e le decisioni della Commissione di versare le rate dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione.

    2.   Entro due anni dalla scadenza del periodo di disponibilità di cui all’articolo 1, paragrafo 4, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post, che analizza i risultati e l’efficienza dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione completata e in quale misura essa abbia contribuito agli obiettivi dell’assistenza.

    Articolo 9

    La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Strasburgo, il 15 gennaio 2020

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    D.M. SASSOLI

    Per il Consiglio

    La presidente

    N. BRNJAC


    (1)  Posizione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 dicembre 2019.

    (2)  GU L 129 del 15.5.2002, pag. 3.

    (3)  GU L 41 del 13.2.2006, pag. 3.

    (4)  GU L 177 del 6.7.2011, pag. 3.

    (5)  Decisione (UE) 2016/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania (GU L 352 del 23.12.2016, pag. 18).

    (6)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

    (7)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

    (8)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

    (9)  Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

    (10)  Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10).

    (11)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

    (12)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).


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