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Document 32019R0295

    Regolamento di esecuzione (UE) 2019/295 della Commissione, del 20 febbraio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 per quanto riguarda le modifiche del modello per la domanda di pagamento comprendente informazioni supplementari riguardanti gli strumenti finanziari e del modello dei conti

    C/2019/1300

    GU L 50 del 21.2.2019, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/295/oj

    21.2.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 50/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/295 DELLA COMMISSIONE

    del 20 febbraio 2019

    che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 per quanto riguarda le modifiche del modello per la domanda di pagamento comprendente informazioni supplementari riguardanti gli strumenti finanziari e del modello dei conti

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 41, paragrafo 4, l'articolo 131, paragrafo 6, e l'articolo 137, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione (2) definisce il modello per la domanda di pagamento comprendente informazioni supplementari riguardanti gli strumenti finanziari in conformità all'articolo 131, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Per quanto riguarda gli anticipi versati nel quadro di aiuti di Stato, l'appendice 2 di detto allegato specifica quale importo versato come anticipo e poi coperto o no dalle spese sostenute dai beneficiari entro un dato periodo dovrebbe essere incluso nelle domande di pagamento.

    (2)

    Il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha modificato la definizione di «beneficiario» di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013. Esso ha modificato anche l'articolo 131, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, il quale stabilisce ora che, nel caso degli aiuti di Stato, il contributo pubblico corrispondente alle spese contenute in una domanda di pagamento deve essere stato versato ai beneficiari dall'organismo che concede l'aiuto oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10, lettera a), di detto regolamento, deve essere stato versato dal beneficiario all'organismo che riceve l'aiuto. A causa di tali modifiche, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato VI, appendice 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014.

    (3)

    L'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 definisce il modello dei conti in conformità all'articolo 137, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Per quanto riguarda gli anticipi versati nel quadro di aiuti di Stato, l'appendice 7 di tale allegato specifica quale importo versato come anticipo e poi a sua volta coperto o no dalle spese pagate dai beneficiari entro un dato periodo deve essere incluso nei conti.

    (4)

    Per quanto riguarda l'importo totale delle spese ammissibili registrato dall'autorità di certificazione nei propri sistemi contabili che è stato inserito in domande di pagamento, l'articolo 137, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 rinvia all'articolo 131 di detto regolamento. A causa delle modifiche dell'articolo 131, paragrafo 3, di tale regolamento, è opportuno modificare di conseguenza anche l'allegato VII, appendice 7, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014.

    (5)

    Al fine di garantire la certezza del diritto e limitare al minimo le discrepanze tra le disposizioni del presente regolamento e le disposizioni modificate del regolamento (UE) n. 1303/2013, che si applicano a decorrere dal 2 agosto 2018 o da una data anteriore conformemente all'articolo 282 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    (6)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di coordinamento dei fondi strutturali e di investimento europei.

    (7)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli allegati VI e VII del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2019

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi (GU L 286 del 30.9.2014, pag. 1).

    (3)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).


    ALLEGATO

    Gli allegati VI e VII sono così modificati:

    1)

    nell'allegato VI, l'appendice 2 è così modificata:

    a)

    il titolo della colonna (B) è sostituito dal seguente:

    «Importo che è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, dall'organismo che riceve l'aiuto, entro tre anni dal pagamento dall'anticipo»;

    b)

    il titolo della colonna (C) è sostituito dal seguente:

    «Importo che non è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, dall'organismo che riceve l'aiuto, e per il quale il periodo di tre anni non è ancora trascorso»;

    2)

    nell'allegato VII, l'appendice 7 è così modificata:

    a)

    il titolo della colonna (B) è sostituito dal seguente:

    «Importo che è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, dall'organismo che riceve l'aiuto, entro tre anni dal pagamento dall'anticipo»;

    b)

    il titolo della colonna (C) è sostituito dal seguente:

    «Importo che non è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, dall'organismo che riceve l'aiuto, e per il quale il periodo di tre anni non è ancora trascorso».


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