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Document 32019L1813

Direttiva di esecuzione (UE) 2019/1813 della Commissione del 29 ottobre 2019 che modifica la direttiva di esecuzione 2014/96/UE relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda il colore dell’etichetta per le categorie certificate dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e il contenuto del documento del fornitore

C/2019/7614

GU L 278 del 30.10.2019, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2019/1813/oj

30.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 278/7


DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2019/1813 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2019

che modifica la direttiva di esecuzione 2014/96/UE relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda il colore dell’etichetta per le categorie certificate dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e il contenuto del documento del fornitore

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva di esecuzione 2014/96/UE della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di etichettatura dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti per garantire l’identità e la tracciabilità di tali materiali di moltiplicazione e di tali piante da frutto durante la commercializzazione.

(2)

Ai sensi di tale direttiva, l’uso di etichette colorate per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto delle categorie pre-base, di base e certificate doveva essere sottoposto a revisione da parte della Commissione entro il 1o gennaio 2019.

(3)

Da un sondaggio condotto dalla Commissione risulta che la maggioranza degli Stati membri è a favore dell’uso obbligatorio di un’etichetta colorata per le categorie pre-base, di base e certificate dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto. Dal sondaggio emerge anche che vari Stati membri commercializzano materiali Conformitas Agraria Communitatis («CAC») corredati di un documento del fornitore di colore giallo sotto forma di etichetta apposta ai materiali CAC.

(4)

Al fine di tener conto della prassi esistente negli Stati membri e di garantire una chiara distinzione tra il documento del fornitore per i materiali CAC e le etichette ufficiali per i materiali pre-base, di base e certificati, quando il documento del fornitore è apposto ai materiali CAC il colore dell’etichetta CAC dovrebbe essere giallo. Non dovrebbe essere imposto alcun colore speciale per il documento del fornitore quando questo non è apposto ai materiali CAC poiché in tal caso non sussiste alcun rischio di confusione con altri documenti o etichette.

(5)

La direttiva di esecuzione 2014/96/UE non prescrive un colore specifico per il documento del fornitore quando questo è apposto ai materiali CAC sotto forma di etichetta. Alcuni Stati membri utilizzano attualmente un colore diverso dal giallo per queste etichette. Al fine di evitare perturbazioni degli scambi, dovrebbe essere consentito agli Stati membri di autorizzare, per un periodo transitorio, la commercializzazione sul proprio territorio di materiali CAC ai quali sono state apposte etichette di un colore diverso dal giallo qualora tali etichette colorate fossero già in uso fino al 1o aprile 2020.

(6)

L’esperienza ha inoltre dimostrato che il contenuto del documento del fornitore potrebbe essere semplificato al fine di garantire una maggiore flessibilità nella commercializzazione dei materiali CAC in ciascuno Stato membro. Quando il documento del fornitore contiene meno informazioni, risulta più facile per il fornitore ridurne le dimensioni in modo da poterlo apporre ai materiali CAC da commercializzare. Per questo motivo, la fornitura di informazioni in merito alla quantità di materiali CAC commercializzati e allo Stato membro nel quale i materiali CAC sono stati prodotti, nei casi in cui questo sia diverso dallo Stato membro nel quale il documento del fornitore è stato redatto, dovrebbe essere facoltativa.

(7)

Viste le modifiche che devono essere apportate alle prescrizioni in materia di etichettatura per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e per le piante da frutto di tutte le categorie di commercializzazione, nonché alle prescrizioni relative al documento del fornitore, è opportuno modificare la direttiva di esecuzione 2014/96/UE.

(8)

Al fine di concedere alle autorità competenti e ai fornitori un periodo di tempo adeguato per adattarsi alle nuove prescrizioni, la presente direttiva dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o aprile 2020.

(9)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere della sezione materiali di moltiplicazione e piante da frutto del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva di esecuzione 2014/96/UE

La direttiva di esecuzione 2014/96/UE è così modificata:

1)

all’articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Il colore dell’etichetta è:

a)

bianco con un tratto diagonale violetto per i materiali di pre-base;

b)

bianco per i materiali di base;

c)

blu per i materiali certificati.»;

2)

l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Documento del fornitore per i materiali CAC

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i materiali CAC siano commercializzati corredati di un documento redatto dal fornitore in conformità ai paragrafi 2, 3 e 4 («il documento del fornitore»).

Gli Stati membri provvedono affinché il documento del fornitore non sia simile al documento di accompagnamento di cui all’articolo 3, in modo da evitare ogni possibile confusione tra tali documenti.

2.   Il documento del fornitore contiene almeno le seguenti informazioni:

a)

la dicitura «norme e regole UE»;

b)

il nome dello Stato membro in cui il documento è stato redatto o il relativo codice;

c)

l’organismo ufficiale responsabile o il relativo codice;

d)

il nome del fornitore o il suo numero/codice di registrazione rilasciato dall’organismo ufficiale responsabile;

e)

il numero di serie individuale, il numero della settimana o il numero della partita;

f)

la denominazione botanica;

g)

la dicitura «materiali CAC»;

h)

la denominazione della varietà e, se del caso, del clone. Nel caso dei portainnesti non appartenenti a una varietà: il nome della specie o dell’ibrido interspecifico in questione. Riguardo alle piante da frutto innestate, tali informazioni sono fornite per il portainnesto e per il nesto. Riguardo alle varietà per le quali una domanda di registrazione ufficiale o di privativa per ritrovati vegetali è ancora in sospeso, si indica: «denominazione proposta» e «domanda in sospeso»;

i)

la data di emissione del documento.

3.   Qualora sia apposto ai materiali CAC, il documento del fornitore è di colore giallo.

4.   Il documento del fornitore è stampato con inchiostro indelebile in una delle lingue ufficiali dell’Unione, chiaramente visibile e leggibile.»

Articolo 2

Attuazione

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 marzo 2020 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o aprile 2020.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Misure transitorie

1.   Fino al 30 giugno 2021 gli Stati membri possono consentire la commercializzazione sul proprio territorio di materiali Conformitas Agraria Communitatis («CAC») ai quali sono state apposte etichette di un colore diverso dal giallo, qualora tali etichette colorate fossero già in uso fino al 1o aprile 2020.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché, quando sono commercializzati, i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto che si qualificano come materiali CAC siano identificati con un riferimento al presente articolo nel documento del fornitore, se tale documento è utilizzato come etichetta.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2019

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 267 dell’8.10.2008, pag. 8.

(2)  Direttiva di esecuzione 2014/96/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio (GU L 298 del 16.10.2014, pag. 12).


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