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Document 32019L0879R(02)

    Rettifica della direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 150 del 7 giugno 2019)

    GU L 283 del 31.8.2020, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/879/corrigendum/2020-08-31/oj

    31.8.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 283/2


    Rettifica della direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE

    ( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 150 del 7 giugno 2019 )

    Pagina 315, articolo 1, punto 14, lettera a),

    anziché:

    “14)

    l’articolo 37 è così modificato:

    “a)

    al paragrafo 2, il termine ‘strumenti di capitale’ è sostituito dai termini ‘strumenti di capitale e passività ammissibili’;””.

    leggasi:

    «14)

    l’articolo 37 è così modificato:

    “a)

    al paragrafo 2, il termine ‘passività ammissibili’ è sostituito dai termini ‘strumenti di capitale e passività ammissibili’;”»

    Pagina 330, articolo 1, punto 17, nuovo articolo 45 nonies, paragrafo 2,

    anziché:

    «2.

    Se più entità G-SII appartenenti allo stesso G-SII sono entità soggette a risoluzione, le autorità di risoluzione di cui al paragrafo 1 discutono e, ove opportuno e coerente con la strategia di risoluzione del G-SII, convengono sull’applicazione dell’articolo 72 sexies del regolamento (UE) n. 575/2013 e su ogni adeguamento necessario per minimizzare o eliminare la differenza tra la somma degli importi di cui all’articolo 45 quinquies, paragrafo 4, lettera a), e all’articolo 12 del regolamento (UE) n. 575/2013 per le singole entità soggette a risoluzione e la somma degli importi di cui all’articolo 45 quinquies, paragrafo 4, lettera b), e all’articolo 12 del regolamento (UE) n. 575/2013.

    Tale adeguamento può essere applicato alle condizioni seguenti:

    a)

    l’adeguamento può essere applicato in relazione alle differenze nel calcolo degli importi complessivi dell’esposizione al rischio tra gli Stati membri interessati adeguando il livello del requisito;

    b)

    l’adeguamento non è applicato per eliminare le differenze risultanti da esposizioni tra i gruppi soggetti a risoluzione.

    La somma degli importi di cui all’articolo 45 quinquies, paragrafo 4, lettera a), della presente direttiva e all’articolo 12 del regolamento (UE) n. 575/2013 per le singole entità soggette a risoluzione non è inferiore alla somma degli importi di cui all’articolo 45 quinquies, paragrafo 4, lettera b), della presente direttiva e all’articolo 12 del regolamento (UE) n. 575/2013.»

    leggasi:

    «2.

    Se più entità G-SII appartenenti allo stesso G-SII sono entità soggette a risoluzione, le autorità di risoluzione di cui al paragrafo 1 discutono e, ove opportuno e coerente con la strategia di risoluzione del G-SII, convengono sull’applicazione dell’articolo 72 sexies del regolamento (UE) n. 575/2013 e su ogni adeguamento necessario per minimizzare o eliminare la differenza tra la somma degli importi di cui all’articolo 45 quinquies, paragrafo 4, lettera a), e all’articolo 12 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 per le singole entità soggette a risoluzione e la somma degli importi di cui all’articolo 45 quinquies, paragrafo 4, lettera b), e all’articolo 12 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.

    Tale adeguamento può essere applicato alle condizioni seguenti:

    a)

    l’adeguamento può essere applicato in relazione alle differenze nel calcolo degli importi complessivi dell’esposizione al rischio tra gli Stati membri interessati adeguando il livello del requisito;

    b)

    l’adeguamento non è applicato per eliminare le differenze risultanti da esposizioni tra i gruppi soggetti a risoluzione.

    La somma degli importi di cui all’articolo 45 quinquies, paragrafo 4, lettera a), della presente direttiva e all’articolo 12 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 per le singole entità soggette a risoluzione non è inferiore alla somma degli importi di cui all’articolo 45 quinquies, paragrafo 4, lettera b), della presente direttiva e all’articolo 12 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.».


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