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Document 32019L0879R(02)
Corrigendum to Directive (EU) 2019/879 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 amending Directive 2014/59/EU as regards the loss-absorbing and recapitalisation capacity of credit institutions and investment firms and Directive 98/26/EC (Official Journal of the European Union L 150 of 7 June 2019)
Rettifica della direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 150 del 7 giugno 2019)
Rettifica della direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 150 del 7 giugno 2019)
GU L 283 del 31.8.2020, p. 2–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/879/corrigendum/2020-08-31/oj
31.8.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 283/2 |
Rettifica della direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 150 del 7 giugno 2019 )
Pagina 315, articolo 1, punto 14, lettera a),
anziché:
“14) |
l’articolo 37 è così modificato:
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leggasi:
«14) |
l’articolo 37 è così modificato:
|
Pagina 330, articolo 1, punto 17, nuovo articolo 45 nonies, paragrafo 2,
anziché:
«2. |
Se più entità G-SII appartenenti allo stesso G-SII sono entità soggette a risoluzione, le autorità di risoluzione di cui al paragrafo 1 discutono e, ove opportuno e coerente con la strategia di risoluzione del G-SII, convengono sull’applicazione dell’articolo 72 sexies del regolamento (UE) n. 575/2013 e su ogni adeguamento necessario per minimizzare o eliminare la differenza tra la somma degli importi di cui all’articolo 45 quinquies, paragrafo 4, lettera a), e all’articolo 12 del regolamento (UE) n. 575/2013 per le singole entità soggette a risoluzione e la somma degli importi di cui all’articolo 45 quinquies, paragrafo 4, lettera b), e all’articolo 12 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Tale adeguamento può essere applicato alle condizioni seguenti:
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leggasi:
«2. |
Se più entità G-SII appartenenti allo stesso G-SII sono entità soggette a risoluzione, le autorità di risoluzione di cui al paragrafo 1 discutono e, ove opportuno e coerente con la strategia di risoluzione del G-SII, convengono sull’applicazione dell’articolo 72 sexies del regolamento (UE) n. 575/2013 e su ogni adeguamento necessario per minimizzare o eliminare la differenza tra la somma degli importi di cui all’articolo 45 quinquies, paragrafo 4, lettera a), e all’articolo 12 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 per le singole entità soggette a risoluzione e la somma degli importi di cui all’articolo 45 quinquies, paragrafo 4, lettera b), e all’articolo 12 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.
Tale adeguamento può essere applicato alle condizioni seguenti:
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