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Document 32019L0369

    Direttiva delegata (UE) 2019/369 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che modifica l'allegato della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di nuove sostanze psicoattive nella definizione di «stupefacenti»

    C/2018/8460

    GU L 66 del 7.3.2019, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2019/369/oj

    7.3.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 66/3


    DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2019/369 DELLA COMMISSIONE

    del 13 dicembre 2018

    che modifica l'allegato della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di nuove sostanze psicoattive nella definizione di «stupefacenti»

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva (UE) 2017/2103 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio al fine di includere nuove sostanze psicoattive nella definizione di «stupefacenti» e che abroga la decisione 2005/387/GAI (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'allegato della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio (2) contiene un elenco di sostanze che rientrano nella definizione di stupefacenti ai sensi dell'articolo 1, punto 1, lettera b) della stessa decisione quadro.

    (2)

    L'allegato della decisione quadro 2004/757/GAI è stato aggiunto dalla direttiva (UE) 2017/2103. Esso elenca tutte le nuove sostanze psicoattive assoggettate a misure di controllo e a sanzioni penali ai sensi della decisione 2005/387/GAI del Consiglio (3) prima dell'adozione della direttiva (UE) 2017/2103.

    (3)

    La direttiva (UE) 2017/2103 ha abrogato la decisione 2005/387GAI con effetto dal 23 novembre 2018. Dall'adozione della direttiva (UE) 2017/2103 al 23 novembre 2018, cinque nuove sostanze psicoattive sono state assoggettate a misure di controllo e a sanzioni penali ai sensi della decisione 2005/387/GAI. Tali nuove sostanze psicoattive, tuttavia, non sono ancora incluse nell'allegato della decisione quadro 2004/757/GAI.

    (4)

    Pertanto, data l'abrogazione della decisione 2005/387/GAI, le seguenti nuove sostanze psicoattive dovrebbero essere incluse nell'allegato della decisione quadro 2004/757/GAI:

    a)

    l'N-fenil-N-[1-(2-feniletile) piperidin-4-il]furan-2-carbossammide (furanilfentanil), sottoposto a misure di controllo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/2170 del Consiglio (4);

    b)

    l'N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-1-(cicloesilmetil)-1H-indazol-3-carbossiammide (ADB-CHMINACA) sottoposto a misure di controllo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/747 del Consiglio (5);

    c)

    l'1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazolo-3-carbossiammide (CUMYL-4CN-BINACA), sottoposto a misure di controllo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/748 del Consiglio (6);

    d)

    l'N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il] ciclopropancarbossiammide (ciclopropilfentanil) e il 2-metossi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil) piperidin-4-il] acetammide (metossiacetilfentanil), assoggettati a misure di controllo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/748 2018/1463 del Consiglio (7).

    (5)

    L'Irlanda è vincolata dalla direttiva (UE) 2017/2103 e pertanto partecipa all'adozione e all'applicazione della presente direttiva delegata.

    (6)

    Il Regno Unito non è vincolato dalla direttiva (UE) 2017/2103; non partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente direttiva delegata, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

    (7)

    La Danimarca non è vincolata dalla direttiva (UE) 2017/2103; non partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente direttiva delegata, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

    (8)

    La decisione quadro 2004/757/GAI dovrebbe quindi essere modificata di conseguenza,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Modifica della decisione quadro 2004/757/GAI

    All'elenco dell'allegato della decisione quadro 2004/757/GAI è aggiunto quanto segue:

    «13.

    N-fenil-N-[1-(2-feniletile) piperidin-4-il] furan-2-carbossammide (furanilfentanil), di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2017/2170 del Consiglio (*1).

    14.

    N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-1-(cicloesilmetil)-1H-indazol-3-carbossiammide (ADB-CHMINACA), di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/747 del Consiglio (*2).

    15.

    1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazolo-3-carbossiammide (CUMYL-4CN-BINACA), di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/748 del Consiglio (*3)

    16.

    N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il] ciclopropancarbossiammide (ciclopropilfentanil) e 2-metossi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il] acetammide (metossiacetilfentanil), di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1463 del Consiglio (*4).

    Articolo 2

    Recepimento

    1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 7 settembre 2019. Mettono tuttavia in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al punto 16 dell'allegato della decisione quadro 2004/757/GAI di cui all'articolo 1 della presente direttiva entro il 29 settembre 2019. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni

    Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

    2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 3

    Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

    Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2018

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 305 del 21.11.2017, pag. 12.

    (2)  Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (GU L 335 dell'11.11.2004, pag. 8).

    (3)  Decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive (GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32).

    (4)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/2170 del Consiglio, del 15 novembre 2017, che sottopone a misure di controllo l'N-fenil-N-[1-(2-feniletile) piperidin-4-il] furan-2-carbossammide (furanilfentanil) (GU L 306 del 22.11.2017, pag. 19).

    (5)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/747 del Consiglio, del 14 maggio 2018, che sottopone a misure di controllo la nuova sostanza psicoattiva N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-1-(cicloesilmetil)-1H-indazol-3-carbossiammide (ADB-CHMINACA) (GU L 125 del 22.5.2018, pag. 8).

    (6)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/748 del Consiglio, del 14 maggio 2018, che sottopone a misure di controllo la nuova sostanza psicoattiva 1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazolo-3-carbossiammide (CUMYL-4CN-BINACA) (GU L 125 del 22.5.2018, pag. 10).

    (7)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/1463 del Consiglio, del 28 settembre 2018, che assoggetta a misure di controllo le nuove sostanze psicoattive N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il] ciclopropancarbossiammide (ciclopropilfentanil) e 2-metossi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il] acetammide (metossiacetilfentanil)(GU L 245 dell'1.10.2018, pag. 9).


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