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Document 32019D2198
Council Decision (EU) 2019/2198 of 25 November 2019 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the Regional Convention on pan-Euro-Mediterranean preferential rules of origin as regards the amendment of the Convention
Decisione (UE) 2019/2198 del Consiglio, del 25 novembre 2019, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee per quanto riguarda la modifica della convenzione
Decisione (UE) 2019/2198 del Consiglio, del 25 novembre 2019, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee per quanto riguarda la modifica della convenzione
ST/13592/2019/INIT
GU L 339 del 30.12.2019, p. 1–148
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
30.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 339/1 |
DECISIONE (UE) 2019/2198 DEL CONSIGLIO
del 25 novembre 2019
relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee per quanto riguarda la modifica della convenzione
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è stata conclusa dall’Unione mediante decisione 2013/94/UE del Consiglio (1) ed è entrata in vigore per l’Unione il 1o maggio 2012. |
(2) |
Il sistema di cumulo paneuromediterraneo dell’origine consente l’applicazione del cumulo diagonale tra le 26 parti contraenti della convenzione: Unione, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Palestina (2), Siria, Tunisia, Turchia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia, Kosovo (3), Isole Faerøer, Moldova, Georgia e Ucraina. |
(3) |
La convenzione prevede che le norme di origine debbano essere modificate per meglio rispondere alla realtà economica e stabilisce procedure per l’adozione delle modifiche. Le modifiche della convenzione devono essere adottate all’unanimità dal comitato misto istituito dalla convenzione («comitato misto»). |
(4) |
Il processo di modifica della convenzione ha avuto inizio nel 2012 e ha dato luogo a un nuovo insieme di norme di origine moderne e più flessibili, coerenti con quelle già concordate dall’Unione in altri accordi recenti, in particolare l’accordo economico e commerciale globale (CETA), tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri dall’altra (4), l’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam, l’accordo tra l’Unione europea e il Giappone per un partenariato economico (5), e l’accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati SADC EPA, dall’altra (6) o regimi di preferenze tariffarie generalizzate. |
(5) |
Il comitato misto dovrebbe adottare una decisione sulla modifica della convenzione durante la riunione del 27 novembre 2019 o in una data successiva. |
(6) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto con riguardo alla modifica della convenzione, poiché la modifica della convenzione produrrà effetti giuridici nell’Unione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è di sostenere la modifica della convenzione di cui all’allegato del progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2019
Per il Consiglio
La presidente
F: MOGHERINI
(1) Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3).
(2) Tale designazione non è da intendersi come un riconoscimento dello Stato di Palestina e non pregiudica le singole posizioni degli Stati membri sulla questione.
(3) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
(4) GU L 11 del 14.1.2017, pag. 23.
PROGETTO DI
DECISIONE N. …/… DEL COMITATO MISTO
del …
sulla modifica della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee
Il COMITATO MISTO,
vista la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è stata firmata a Bruxelles il 15 giugno 2011 ed è entrata in vigore il 1o gennaio 2012. |
(2) |
Il sistema di cumulo paneuromediterraneo dell’origine è composto di una rete di accordi di libero scambio. Essa prevede un quadro multilaterale di norme identiche in materia di origine che permette il cumulo diagonale che si applica fatti salvi i principi stabiliti nei pertinenti accordi. |
(3) |
Nella convenzione si riconosce che le norme di origine dovranno essere modificate per meglio rispondere alla realtà economica. |
(4) |
Le parti contraenti della convenzione hanno concordato una modifica della convenzione, al fine di disporre di un nuovo insieme di norme di origine moderne e più flessibili. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la convenzione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La convenzione è modificata conformemente all’allegato della presente decisione.
2. Le modifiche della convenzione sono applicabili a decorrere dal [1o gennaio 2021] tra le parti contraenti che avranno introdotto tali modifiche della convenzione, o il riferimento ad esse, nei rispettivi protocolli sulle norme di origine prima di tale data.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a …,
Per il comitato misto
Il presidente
ALLEGATO
Articolo unico
Modifica della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee
La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è così modificata:
1) |
L’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 1. La presente convenzione stabilisce disposizioni sull’origine delle merci scambiate nell’ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti. 2. La nozione di “prodotti originari” e i metodi di cooperazione amministrativa corrispondenti sono definiti nelle appendici della presente convenzione. L’appendice I stabilisce norme generali relative alla definizione della nozione di “prodotti originari” e ai metodi di cooperazione amministrativa. L’appendice II fissa disposizioni particolari concordate anteriormente all’1 gennaio 2019 e applicabili tra determinate parti contraenti e che derogano alle disposizioni di cui all’appendice I. Le disposizioni particolari applicabili tra determinate parti contraenti e che derogano alle disposizioni di cui all’appendice I convenute prima del 1o gennaio 2019, ma non incluse nell’appendice II, restano valide. 3. Per le deroghe convenute dopo il 1o gennaio 2019:
4. Sono parti contraenti della presente convenzione:
5. Una parte terza che diventa parte contraente in conformità all’articolo 5 è automaticamente aggiunta all’elenco di cui al paragrafo 4 del presente articolo.»; |
2) |
All’articolo 2, il punto 1 è sostituito dal seguente:
|
3) |
All’articolo 4, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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4) |
All’articolo 5, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente: «9. A decorrere dalla data della decisione del comitato misto di cui al paragrafo 4, la parte terza interessata può essere rappresentata da osservatori nel comitato misto, nei sottocomitati e nei gruppi di lavoro.»; |
5) |
L’appendice I è sostituita dalla seguente: «Appendice I DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI “PRODOTTI ORIGINARI” E METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA INDICE
Elenco degli allegati
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Definizioni Ai fini della presente convenzione si intende per:
TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI “PRODOTTI ORIGINARI” Articolo 2 Prescrizioni generali Ai fini dell’applicazione dell’accordo pertinente, i seguenti prodotti si considerano originari di una parte contraente quando sono esportati in un’altra parte contraente:
Articolo 3 Prodotti interamente ottenuti 1. I seguenti prodotti si considerano interamente ottenuti in una parte contraente quando sono esportati in un’altra parte contraente:
2. Le espressioni “le sue navi” e “le sue navi officina” di cui al paragrafo 1, lettere h) e i) rispettivamente, si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina che soddisfano ciascuna delle condizioni seguenti:
3. Ai fini del paragrafo 2, quando la parte contraente esportatrice o la parte contraente importatrice è l’Unione europea, si intendono gli Stati membri dell’Unione europea. 4. Ai fini del paragrafo 2, gli Stati EFTA sono considerati una parte contraente. Articolo 4 Lavorazioni o trasformazioni sufficienti 1. Fatti salvi il paragrafo 3 del presente articolo e l’articolo 6, i prodotti che non sono interamente ottenuti in una parte contraente si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell’elenco dell’allegato II per le merci interessate. 2. Se un prodotto che ha ottenuto il carattere originario in una parte contraente conformemente al paragrafo 1 del presente articolo è impiegato come materiale nella fabbricazione di un altro prodotto, non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione. 3. La conformità alle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo deve essere determinata per ciascun prodotto. Tuttavia, ove la norma applicabile si fondi sulla conformità a un determinato contenuto massimo di materiali non originari, le autorità doganali delle parti contraenti possono autorizzare gli esportatori a calcolare il prezzo franco fabbrica dei prodotti e il valore dei materiali non originari come valore medio secondo quanto indicato nel paragrafo 4 del presente articolo, affinché sia tenuto conto delle fluttuazioni dei costi e dei tassi di cambio. 4. Nel caso di cui al paragrafo 3, secondo comma, del presente articolo, il prezzo franco fabbrica medio del prodotto e il valore medio dei materiali non originari utilizzati sono calcolati, rispettivamente, in base alla somma dei prezzi franco fabbrica applicati nelle vendite del prodotto effettuate nel corso dell’anno fiscale precedente e in base alla somma del valore di tutti i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti nel corso dell’anno fiscale precedente quale definito nella parte contraente esportatrice o, qualora non siano disponibili dati relativi a un intero anno fiscale, nel corso di un periodo più breve di durata non inferiore a tre mesi. 5. Gli esportatori che hanno optato per la determinazione del valore medio applicano sistematicamente tale metodo per tutto l’anno successivo all’anno fiscale di riferimento o, se del caso, per tutto l’anno successivo al periodo di riferimento più breve. Possono cessare di applicare tale metodo se, durante un determinato anno fiscale o periodo rappresentativo più breve ma non inferiore a tre mesi, constatano la cessazione delle fluttuazioni dei costi o dei tassi di cambio che ne avevano giustificato l’applicazione. 6. I valori medi di cui al paragrafo 4 del presente articolo sono utilizzati, rispettivamente, in sostituzione del prezzo franco fabbrica e del valore dei materiali non originari, ai fini dell’accertamento della conformità al contenuto massimo di materiali non originari. Articolo 5 Norma di tolleranza 1. In deroga all’articolo 4 e fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell’elenco dell’allegato II, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un determinato prodotto possono comunque essere utilizzati qualora il loro peso netto totale o valore totale accertato non superi:
Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati nei capitoli da 50 a 63, a cui si applicano le tolleranze indicate nelle note 6 e 7 dell’allegato I. 2. Il paragrafo 1 del presente articolo non consente alcun superamento delle percentuali relative al contenuto massimo dei materiali non originari, specificate nelle norme dell’elenco contenuto nell’allegato II. 3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai prodotti interamente ottenuti in una parte contraente ai sensi dell’articolo 3. Tuttavia, fatti salvi l’articolo 6 e l’articolo 9, paragrafo 1, la tolleranza prevista da tali disposizioni si applica ai materiali utilizzati nella fabbricazione di un prodotto che, secondo la norma stabilita nell’elenco dell’allegato II, devono essere interamente ottenuti. Articolo 6 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti 1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, a prescindere dal rispetto dei requisiti dell’articolo 4, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
2. Nel determinare se la lavorazione o la trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella parte contraente esportatrice su quel prodotto. Articolo 7 Cumulo dell’origine 1. Fatto salvo l’articolo 2, si considerano originari della parte contraente esportatrice quando sono esportati in un’altra parte contraente i prodotti fabbricati all’interno della prima utilizzando materiali originari di una qualsiasi parte contraente, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti nella parte contraente esportatrice a lavorazioni o trasformazioni più complesse rispetto alle operazioni di cui all’articolo 6. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti. 2. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all’interno della parte contraente esportatrice non vanno oltre le operazioni di cui all’articolo 6, il prodotto ottenuto utilizzando materiali originari di una qualsiasi parte contraente è considerato originario della parte contraente esportatrice soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di più di una delle altre parti contraenti. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario della parte contraente che ha conferito il maggior valore in materiali originari utilizzati nella fabbricazione nella parte contraente esportatrice. 3. Fatto salvo l’articolo 2 e con l’esclusione dei prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in una parte contraente diversa dalla parte contraente esportatrice si considerano effettuate nella parte contraente esportatrice se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in tale parte contraente esportatrice. 4. Fatto salvo l’articolo 2, per i prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63 e solamente per gli scambi bilaterali tra due parti contraenti, le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella parte contraente importatrice si considerano effettuate nella parte contraente esportatrice se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in tale parte contraente esportatrice. Ai fini del presente paragrafo, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea e la Repubblica di Moldova devono essere considerati come una sola parte contraente. 5. Le parti contraenti possono decidere di estendere unilateralmente l’applicazione del paragrafo 3 del presente articolo all’importazione di prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63. La parte contraente che decide di estendere l’applicazione del paragrafo 3 notifica al comitato misto tale decisione e le eventuali modifiche della stessa. Nell’allegato VIII figura l’elenco delle parti contraenti che hanno esteso l’applicazione del paragrafo 3 del presente articolo all’importazione di prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63. L’elenco delle parti contraenti è tempestivamente aggiornato dopo che una parte contraente ha cessato di applicare l’estensione. Ciascuna parte contraente pubblica un avviso con l’elenco delle parti contraenti di cui all’allegato VIII, secondo le rispettive procedure interne. 6. Ai fini del cumulo di cui ai paragrafi da 3 a 5 i prodotti originari sono considerati originari della parte contraente esportatrice solo se la lavorazione o trasformazione ivi effettuata va al di là delle operazioni contemplate dall’articolo 6. 7. I prodotti originari delle parti contraenti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nella parte contraente esportatrice conservano la loro origine quando vengono esportati in una delle altre parti contraenti. Articolo 8 Condizioni per l’applicazione del cumulo dell’origine 1. Il cumulo di cui all’articolo 7 si può applicare soltanto a condizione che:
2. Gli avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l’applicazione del cumulo sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C) e nelle parti contraenti che sono parte degli accordi pertinenti, in conformità delle rispettive procedure. Il cumulo di cui all’articolo 7 si applica dalla data indicata in tali avvisi. Le parti contraenti forniscono, per il tramite della Commissione europea, alle altre parti contraenti che sono parte degli accordi pertinenti, informazioni dettagliate, comprese le date di entrata in vigore, sugli accordi stipulati con le altre parti contraenti. 3. La prova dell’origine include la dicitura in inglese “CUMULATION APPLIED WITH (nome del/i paese/i in inglese)” se i prodotti hanno ottenuto il carattere originario nella parte contraente esportatrice mediante applicazione del cumulo dell’origine a norma dell’articolo 7. Se come prova dell’origine si usa un certificato di circolazione EUR.1, tale dicitura figura nella casella 7 del certificato di circolazione EUR.1. 4. Una parte contraente può decidere, per i prodotti esportati verso di essa che hanno ottenuto il carattere originario nella parte contraente esportatrice mediante applicazione del cumulo dell’origine a norma dell’articolo 7, di concedere una deroga all’obbligo di includere nella prova dell’origine la dicitura di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Le parti contraenti notificano al comitato misto la decisione di avvalersi di tale facoltà. Le parti contraenti pubblicano, secondo le rispettive procedure, avvisi da cui risulti l’elenco aggiornato delle parti contraenti che si sono avvalsi di tale facoltà. Articolo 9 Unità di riferimento 1. L’unità di riferimento per l’applicazione della presente convenzione è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato. Ne consegue che: a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un’unica voce, l’intero complesso costituisce l’unità di riferimento; b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima, ogni prodotto va considerato singolarmente nell’applicare la presente convenzione. 2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l’imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell’origine. 3. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un’attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e sono inclusi nel suo prezzo franco fabbrica, si considerano un tutto unico con l’attrezzatura, la macchina, l’apparecchio o il veicolo in questione. Articolo 10 Assortimenti Gli assortimenti, quali definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento. Articolo 11 Elementi neutri Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l’origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:
Articolo 12 Separazione contabile 1. Se materiali fungibili originari e non originari sono utilizzati nella lavorazione o trasformazione di un prodotto, gli operatori economici possono garantire la gestione dei materiali utilizzando il metodo della separazione contabile, senza tenere i materiali in scorte separate. 2. Gli operatori economici possono garantire la gestione di prodotti fungibili originari e non originari della voce 1701 utilizzando il metodo della separazione contabile, senza tenere i prodotti in scorte separate. 3. Le parti contraenti possono chiedere che l’applicazione della separazione contabile sia subordinata all’autorizzazione preventiva delle autorità doganali. Le autorità doganali possono subordinare la concessione dell’autorizzazione alle condizioni che giudicano appropriate e controllano l’uso che viene fatto dell’autorizzazione. Le autorità doganali possono revocare l’autorizzazione qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nella presente appendice. Attraverso l’utilizzo della separazione contabile si deve garantire che, in qualsiasi momento, non si possano considerare prodotti “originari della parte contraente esportatrice” più prodotti di quanti lo sarebbero stati utilizzando un metodo di separazione fisica delle scorte. Il metodo è applicato e l’applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nella parte contraente esportatrice. 4. Il beneficiario del metodo di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo emette prove dell’origine o ne fa richiesta per la quantità di prodotti che si possono considerare originari della parte contraente esportatrice. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti. TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI Articolo 13 Principio di territorialità 1. Le condizioni enunciate al titolo II devono essere rispettate senza interruzione nella parte contraente interessata. 2. I prodotti originari esportati da una parte contraente verso un altro paese e successivamente reimportati sono considerati non originari, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente che:
3. L’acquisizione del carattere originario in conformità alle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della parte contraente esportatrice sui materiali esportati da quest’ultima e successivamente reimportati, purché:
4. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 3 del presente articolo, le condizioni necessarie per acquisire il carattere di prodotto originario enunciate al titolo II non si applicano alle lavorazioni o alle trasformazioni effettuate al di fuori della parte contraente esportatrice. Tuttavia, se all’elenco dell’allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della parte contraente esportatrice e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori di tale parte contraente con l’applicazione del presente articolo non superano la percentuale indicata. 5. Ai fini dell’applicazione dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, per “valore aggiunto totale” si intendono tutti i costi accumulati al di fuori della parte contraente esportatrice, compreso il valore dei materiali ivi aggiunti. 6. I paragrafi 3 e 4 del presente articolo non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell’elenco dell’allegato II o che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale di cui all’articolo 4. 7. Le lavorazioni o trasformazioni di cui al presente articolo effettuate al di fuori della parte contraente esportatrice sono realizzate in regime di perfezionamento passivo, o nell’ambito di un sistema analogo. Articolo 14 Non modificazione 1. Il trattamento preferenziale previsto dall’accordo pertinente si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti della presente convenzione e dichiarati per l’importazione in una parte contraente, a condizione che tali prodotti siano gli stessi che sono stati esportati dalla parte contraente esportatrice. Essi non devono essere stati oggetto di alcun tipo di modificazione o trasformazione, né di operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato o dall’aggiunta o apposizione di marchi, etichette, sigilli o di qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità alle disposizioni interne specifiche della parte contraente importatrice, effettuate sotto sorveglianza doganale nel paese, o nei paesi, di transito o di frazionamento, prima di essere dichiarati per il consumo interno. 2. Il magazzinaggio dei prodotti o delle spedizioni è ammesso solo se questi restano sotto controllo doganale nel paese terzo o nei paesi terzi di transito. 3. Fatto salvo il titolo V della presente appendice, il frazionamento delle spedizioni è ammesso solo se queste restano sotto controllo doganale nel paese terzo o nei paesi terzi di frazionamento. 4. In caso di dubbio, la parte contraente importatrice può chiedere all’importatore o al suo rappresentante di presentare in qualsiasi momento tutti i documenti atti a dimostrare il rispetto del presente articolo, che può essere dimostrato da qualsiasi documento giustificativo, e in particolare da:
Articolo 15 Esposizioni 1. I prodotti originari spediti per un’esposizione in un paese diverso da quelli per cui si può applicare il cumulo a norma degli articoli 7 e 8 e venduti, dopo l’esposizione, per essere importati in una parte contraente beneficiano, all’importazione, dell’accordo pertinente, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:
2. Alle autorità doganali della parte contraente importatrice deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell’origine rilasciata o compilata conformemente al titolo V della presente appendice. La denominazione e l’indirizzo dell’esposizione devono esservi indicate. All’occorrenza, possono essere richieste ulteriore prove documentali delle condizioni in cui i prodotti sono stati esposti. 3. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana. TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE Articolo 16 Restituzione dei dazi doganali o esenzione da tali dazi 1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63 originari di una parte contraente, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell’origine conformemente al titolo V della presente appendice, non sono soggetti, nella parte contraente esportatrice, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali, o di esenzione da tali dazi. 2. Il divieto di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o oneri di effetto equivalente applicabili nella parte contraente esportatrice ai materiali utilizzati nella fabbricazione, se tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applicano, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno. 3. L’esportatore di prodotti coperti da una prova dell’origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell’autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o gli oneri di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati. 4. Il divieto di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica negli scambi tra le parti contraenti per i prodotti che hanno ottenuto il carattere originario applicando il cumulo dell’origine di cui all’articolo 7, paragrafo 4 o 5. 5. Il divieto di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica negli scambi bilaterali tra, da un lato, la Svizzera (compreso il Liechtenstein), l’Islanda, la Norvegia, la Turchia o l’Unione europea e, dall’altro lato, qualsiasi partecipante al processo di Barcellona diverso dalla Turchia e da Israele se i prodotti sono considerati originari della parte contraente esportatrice o importatrice senza applicazione del cumulo con i materiali originari di qualsiasi altra parte contraente. 6. Il divieto di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica negli scambi bilaterali tra le parti contraenti che siano paesi membri dell’accordo che istituisce una zona di libero scambio tra paesi Arabi del Mediterraneo (accordo di Agadir) se i prodotti sono considerati originari di uno di tali paesi senza applicazione del cumulo con i materiali originari delle altre parti contraenti. TITOLO V PROVA DELL’ORIGINE Articolo 17 Prescrizioni generali 1. I prodotti originari di una delle parti contraenti beneficiano, all’importazione nelle altre parti contraenti, degli accordi pertinenti su presentazione di una delle seguenti prove dell’origine:
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, nei casi di cui all’articolo 27, i prodotti originari ai sensi della presente convenzione beneficiano degli accordi pertinenti senza che sia necessario presentare alcuna delle prove dell’origine di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 3. Fatto salvo il paragrafo 1, due o più parti contraenti possono concordare fra loro che, per gli scambi preferenziali tra di esse, le prove dell’origine di cui sopra al paragrafo 1, lettere a) e b) del presente articolo, siano sostituite da attestazioni dell’origine compilate da esportatori registrati in una banca dati elettronica conformemente alla pertinente legislazione di tali parti contraenti. 4. Ai fini del paragrafo 1, due o più parti contraenti possono concordare fra loro di istituire un sistema che consenta di rilasciare elettronicamente e/o presentare elettronicamente le prove dell’origine di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) del presente articolo. Articolo 18 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine 1. La dichiarazione di origine di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:
2. La dichiarazione di origine può essere compilata se i prodotti possono essere considerati originari di una parte contraente e soddisfano gli altri requisiti della presente convenzione. 3. L’esportatore che compila una dichiarazione di origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della parte contraente esportatrice, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l’osservanza delle altre prescrizioni della presente convenzione. 4. La dichiarazione di origine dev’essere compilata dall’esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su un altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell’allegato III della presente appendice, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d’esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello. 5. Le dichiarazioni di origine recano la firma manoscritta originale dell’esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 19, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purché consegni all’autorità doganale della parte contraente esportatrice un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta. 6. La dichiarazione di origine può essere compilata dall’esportatore al momento dell’esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente (“dichiarazione di origine a posteriori”), purché sia presentata nel paese d’importazione non più tardi di due anni dall’importazione dei prodotti cui si riferisce. In caso di frazionamento di una spedizione in conformità all’articolo 14, paragrafo 3, e a condizione che il termine di due anni sia rispettato, la dichiarazione di origine a posteriori può essere rilasciata dall’esportatore autorizzato della parte contraente esportatrice dei prodotti. Articolo 19 Esportatore autorizzato 1. Fatti salvi i requisiti nazionali, le autorità doganali della parte contraente esportatrice possono autorizzare qualsiasi esportatore stabilito in tale parte contraente (“esportatore autorizzato”) a compilare dichiarazioni di origine indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. 2. L’esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali garanzie soddisfacenti per l’accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l’osservanza degli altri obblighi della presente convenzione. 3. Le autorità doganali attribuiscono all’esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare nella dichiarazione di origine. 4. Le autorità doganali verificano il corretto uso dell’autorizzazione. Le autorità doganali possono ritirare l’autorizzazione se l’esportatore autorizzato ne fa un uso scorretto e lo faranno se non offre più le garanzie di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Articolo 20 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali della parte contraente esportatrice su richiesta scritta compilata dall’esportatore o, sotto la responsabilità di quest’ultimo, dal suo rappresentante autorizzato. 2. A tale scopo, l’esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione delle merci EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all’allegato IV della presente appendice. Tali formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatta la presente convenzione e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d’esportazione. Se vengono compilati a mano, sono scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti è redatta nell’apposita casella senza spaziature. Se lo spazio della casella non è completamente utilizzato, si traccia una linea orizzontale sotto l’ultima riga e si sbarra la parte non riempita. 3. L’esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della parte contraente esportatrice in cui viene rilasciato il certificato di circolazione delle merci EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l’adempimento degli altri obblighi di cui alla presente convenzione. 4. Il certificato di origine è rilasciato dalle autorità competenti della parte contraente esportatrice se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari e soddisfano gli altri obblighi della presente convenzione. 5. Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione delle merci EUR.1 adottano tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l’osservanza degli altri requisiti di cui alla presente convenzione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell’esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 del presente articolo siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. 6. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere indicata nella casella 11 del certificato di circolazione delle merci EUR.1. 7. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell’esportatore dal momento in cui l’esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata. Articolo 21 Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 1. In deroga all’articolo 20, paragrafo 7, il certificato di circolazione delle merci EUR.1 può essere rilasciato dopo l’esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
2. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, l’esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta. 3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione delle merci EUR.1 entro due anni dalla data di esportazione e solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell’esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente. 4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare la seguente dicitura in inglese: “ISSUED RETROSPECTIVELY”. 5. La dicitura di cui al paragrafo 4 deve figurare nella casella 7 del certificato di circolazione delle merci EUR.1. Articolo 22 Rilascio di un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, l’esportatore può richiedere alle autorità doganali che l’hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d’esportazione in loro possesso. 2. Il duplicato rilasciato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo deve recare la seguente dicitura in inglese: “DUPLICATE”. 3. La dicitura di cui al paragrafo 2 deve figurare nella casella 7 del duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1. 4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data. Articolo 23 Validità della prova dell’origine 1. La prova dell’origine ha una validità di dieci mesi dalla data di rilascio o di compilazione nella parte contraente esportatrice ed è presentata entro tale termine alle autorità doganali della parte contraente importatrice. 2. Le prove dell’origine presentate alle autorità doganali della parte contraente importatrice dopo la scadenza del periodo di validità di cui al paragrafo 1 possono essere accettate ai fini dell’applicazione del trattamento preferenziale quando l’inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali. 3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali della parte contraente importatrice possono accettare le prove dell’origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine. Articolo 24 Zone franche 1. Le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell’origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento. 2. In deroga al paragrafo 1, qualora prodotti originari di una parte contraente importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell’origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, è possibile rilasciare o compilare una nuova prova dell’origine se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alla presente convenzione. Articolo 25 Requisiti per l’importazione Le prove dell’origine sono presentate alle autorità doganali della parte contraente importatrice conformemente alle procedure applicabili in tale parte contraente. Articolo 26 Importazioni con spedizioni scaglionate Quando, su richiesta dell’importatore e fatte salve le condizioni stabilite dalle autorità doganali della parte contraente importatrice, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), per l’interpretazione del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un’unica prova dell’origine al momento dell’importazione della prima spedizione parziale. Articolo 27 Esonero dalla prova dell’origine 1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell’origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti della presente convenzione e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. 2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
3. Inoltre, il valore complessivo di tali prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori. Articolo 28 Discordanze ed errori formali 1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell’origine e quelle contenute dei documenti presentati all’ufficio doganale per l’espletamento delle formalità d’importazione dei prodotti non comporta di per sé l’invalidità della prova dell’origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati. 2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell’origine, il documento di cui al paragrafo 1 del presente articolo non viene respinto se tali errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate. Articolo 29 Dichiarazioni del fornitore 1. Quando viene rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o viene compilata una dichiarazione di origine in una parte contraente per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti da un’altra parte contraente, che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in tali parti contraenti senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale in conformità dell’articolo 7, paragrafi 3 o 4, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo. 2. La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 costituisce la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte in una parte contraente al fine di stabilire se i prodotti nella cui fabbricazione dette merci sono state utilizzate si possano considerare originari della parte contraente esportatrice e soddisfino gli altri obblighi della presente appendice. 3. Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata all’allegato VI, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza dettagliata da consentirne l’identificazione. 4. Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita in una parte contraente rimanga costante per lunghi periodi di tempo, può presentare un’unica dichiarazione del fornitore (“dichiarazione a lungo termine del fornitore”) valida per le successive spedizioni. Di regola, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di due anni dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali della parte contraente in cui è compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi. La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell’allegato VII e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione. Il fornitore informa immediatamente il proprio cliente se la dichiarazione a lungo termine del fornitore non è più applicabile alle merci fornite. 5. Le dichiarazioni del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 sono dattiloscritte o stampate in una delle lingue in cui è redatta la convenzione, conformemente al diritto interno della parte contraente in cui viene compilata la dichiarazione, e recano la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello. 6. Il fornitore che compila una dichiarazione deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della parte contraente in cui è compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l’esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione. Articolo 30 Importi espressi in euro 1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 27, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall’euro, gli importi espressi nelle valute nazionali delle parti contraenti, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascun paese interessato. 2. Una spedizione beneficia dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), o dell’articolo 27, paragrafo 3, in base alla valuta utilizzata nella fattura, in funzione dell’importo fissato dal paese interessato. 3. Gli importi da utilizzare in una determinata valuta nazionale sono il controvalore in questa valuta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Questi importi sono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano dal 1o gennaio dell’anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi pertinenti a tutti i paesi interessati. 4. Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l’importo risultante dalla conversione nella valuta nazionale di un importo espresso in euro. L’importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella valuta nazionale di un importo espresso in euro se, all’atto dell’adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione della valuta, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al 15 % del controvalore in valuta nazionale. Il controvalore in valuta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso. 5. Gli importi espressi in euro sono riveduti dal comitato misto su richiesta di una qualsiasi parte contraente. Nel procedere a tale revisione il comitato misto tiene conto dell’opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro. TITOLO VI PRINCIPI DI COOPERAZIONE E PROVE DOCUMENTALI Articolo 31 Prove documentali, conservazione delle prove dell’origine e dei documenti giustificativi 1. Un esportatore che ha compilato una dichiarazione di origine o ha richiesto un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare una copia cartacea o una versione elettronica di tali prove dell’origine e di tutti i documenti giustificativi del carattere originario del prodotto per almeno tre anni dalla data di rilascio o di compilazione della dichiarazione di origine. 2. Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore deve conservare le copie di tale dichiarazione, di tutte le fatture e le bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa tale dichiarazione, nonché dei documenti di cui all’articolo 29, paragrafo 6, per almeno tre anni. Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore deve conservare le copie di tale dichiarazione, della fattura, delle bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale relativo alle merci coperte da tale dichiarazione e inviato al cliente in questione nonché i documenti di cui all’articolo 29, paragrafo 6, per almeno tre anni. Tale periodo ha inizio alla data di scadenza della dichiarazione a lungo termine del fornitore. 3. Ai fini del paragrafo 1, i “documenti giustificativi del carattere originario” sono, tra l’altro:
4. Le autorità doganali della parte contraente esportatrice che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare il formulario di richiesta di cui all’articolo 20, paragrafo 2, per almeno tre anni. 5. Le autorità doganali della parte contraente importatrice devono conservare i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni di origine loro presentati per almeno tre anni. 6. Le dichiarazioni del fornitore comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto nelle parti contraenti i materiali utilizzati, compilate in tale parte contraente, sono considerate uno dei documenti di cui all’articolo 18, paragrafo 3, all’articolo 20, paragrafo 3, e all’articolo 29, paragrafo 6, utilizzati per attestare che i prodotti contemplati da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari di tale parte contraente e soddisfano gli altri obblighi stabiliti dalla presente appendice. Articolo 32 Composizione delle controversie Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui agli articoli 34 e 35 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuare tale controllo sono sottoposte all’organismo bilaterale istituito dall’accordo pertinente. Le controversie, diverse da quelle riguardanti le procedure di controllo di cui agli articoli 34 e 35, inerenti all’interpretazione della presente convenzione sono sottoposte al comitato misto. La composizione delle controversie tra l’importatore e le autorità doganali della parte contraente importatrice ha comunque luogo a norma della legislazione di tale parte contraente. TITOLO VII COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA Articolo 33 Notifica e cooperazione 1. Le autorità doganali delle parti contraenti si trasmettono a vicenda il fac-simile dell’impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1, insieme ai modelli dei numeri di autorizzazione rilasciati agli esportatori autorizzati e agli indirizzi delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni di origine. 2. Al fine di garantire la corretta applicazione della presente convenzione, le parti contraenti si prestano reciproca assistenza, mediante le autorità doganali competenti, nel controllo dell’autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR.1, delle dichiarazioni di origine, e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti. Articolo 34 Controllo delle prove dell’origine 1. Il controllo a posteriori delle prove dell’origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali della parte contraente importatrice abbiano validi motivi di dubitare dell’autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell’osservanza degli altri obblighi di cui alla presente convenzione. 2. Quando presentano una domanda di controllo a posteriori, le autorità doganali della parte contraente importatrice rispediscono alle autorità doganali della parte contraente esportatrice il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione di origine, ovvero una copia di tali documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano la richiesta di controllo. A corredo della richiesta di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell’origine. 3. Il controllo è effettuato dalle autorità doganali della parte contraente esportatrice. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell’esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. 4. Se le autorità doganali della parte contraente importatrice decidono di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all’importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie. 5. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Da tali risultati si deve poter evincere chiaramente se i documenti siano autentici, se i prodotti in questione possano essere considerati originari di una delle parti contraenti, e se soddisfino gli altri obblighi della presente convenzione. 6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l’autenticità del documento in questione o l’effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali. Articolo 35 Controllo delle dichiarazioni del fornitore 1. Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali di una parte contraente in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione di origine nutrano ragionevoli dubbi sull’autenticità del documento o sull’esattezza delle informazioni ivi riportate. 2. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali della parte contraente di cui al paragrafo 1 rispediscono la dichiarazione del fornitore, la dichiarazione a lungo termine del fornitore e le fatture, le bolle di consegna e gli altri documenti commerciali riguardanti le merci contemplate da tale dichiarazione alle autorità doganali del paese in cui è stata compilata la dichiarazione indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di controllo. A corredo della richiesta di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore. 3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali della parte contraente in cui è stata redatta la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore. A tal fine esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti del fornitore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. 4. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore sono esatte e consentono loro di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o compilare una dichiarazione di origine. Articolo 36 Sanzioni Ciascuna parte contraente prevede l’applicazione di sanzioni penali, civili o amministrative per violazioni della propria legislazione nazionale in relazione alla presente convenzione. TITOLO VIII APPLICAZIONE DELL’APPENDICE I Articolo 37 Spazio economico europeo Le merci originarie dello Spazio economico europeo (SEE) ai sensi del protocollo 4 dell’accordo sullo Spazio economico europeo sono considerate originarie dell’Unione europea, dell’Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia (“parti contraenti del SEE”) se esportate rispettivamente dall’Unione europea, dall’Islanda, dal Liechtenstein o dalla Norvegia verso una parte contraente diversa dalle parti contraenti del SEE, a condizione che accordi di libero scambio siano applicabili tra la parte contraente importatrice e le parti contraenti del SEE. Articolo 38 Liechtenstein Fatto salvo l’articolo 2, in considerazione dell’unione doganale tra il Liechtenstein e la Svizzera, i prodotti originari del Liechtenstein sono considerati originari della Svizzera. Articolo 39 Repubblica di San Marino Fatto salvo l’articolo 2, in considerazione dell’unione doganale tra l’Unione europea e la Repubblica di San Marino, i prodotti originari della Repubblica di San Marino sono considerati originari dell’Unione europea. Articolo 40 Principato di Andorra Fatto salvo l’articolo 2, in considerazione dell’unione doganale tra l’Unione europea e il Principato di Andorra, i prodotti originari del Principato di Andorra classificati nei capitoli da 25 a 97 sono considerati originari dell’Unione europea. Articolo 41 Ceuta e Melilla 1. Ai fini della presente convenzione, il termine “Unione europea” non comprende Ceuta e Melilla. 2. I prodotti originari di una parte contraente diversa dall’Unione europea importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale dell’Unione europea ai sensi del protocollo n. 2 dell’atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (2). Le parti contraenti diverse dall’Unione europea riconoscono alle importazioni dei prodotti contemplati dall’accordo pertinente e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati dall’Unione europea e originari della stessa. 3. Ai fini del paragrafo 2, la presente convenzione si applica ai prodotti originari di Ceuta e Melilla, mutatis mutandis, e fatte salve le condizioni particolari di cui all’allegato V. «ALLEGATO I NOTE INTRODUTTIVE ALL’ELENCO DELL’ALLEGATO II Nota 1 - Introduzione generale L’elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 4 del titolo II dell’appendice I. Esistono quattro diversi tipi di norme, che variano in funzione del prodotto:
Nota 2 - Struttura dell’elenco
Nota 3 - Esempi di applicazione delle regole
Nota 4 - Disposizioni generali relative ad alcuni prodotti agricoli
Nota 5 – Terminologia utilizzata per alcuni prodotti tessili
Nota 6 – Tolleranze applicabili ai prodotti costituiti da materiali tessili misti
Nota 7 – Altre tolleranze applicabili ad alcuni prodotti tessili
Nota 8 - Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni semplici effettuati in relazione ad alcuni prodotti del capitolo 27
Nota 9 - Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni semplici effettuati in relazione ad alcuni prodotti Nota 9.1: I prodotti di cui al capitolo 30 ottenuti in una parte contraente con colture cellulari sono considerati originari di tale parte contraente. Si definisce “coltura cellulare” la coltivazione di cellule umane, animali e vegetali in condizioni controllate (ad esempio determinate temperature, terreno di coltura, miscela di gas, pH) al di fuori di un organismo vivente. Nota 9.2: I prodotti di cui ai capitoli 29 (esclusi: da 2905.43 a 2905.44), 30, 32, 33 (esclusi: 3302.10, 3301) 34, 35 (esclusi: 35.01, da 3502.11 a 3502.19, 3502.20, 35.05), 36, 37, 38 (esclusi: 3809.10, 38.23, 3824.60, 38.26) e 39 (esclusi: da 39.16 a 39.26) ottenuti in una parte contraente mediante fermentazione sono considerati originari di tale parte contraente. La “fermentazione” è un procedimento biotecnologico nel quale cellule umane, animali e vegetali, batteri, lieviti, funghi o enzimi sono utilizzati per la produzione dei prodotti di cui ai capitoli da 29 a 39. Nota 9.3: Le seguenti trasformazioni sono considerate sufficienti a norma dell’articolo 4 per i prodotti di cui ai capitoli 28, 29 (esclusi: da 2905.43 a 2905.44), 30, 32, 33 (esclusi: 3302.10, 3301) 34, 35 (esclusi: 35.01, da 3502.11 a 3502.19, 3502.20, 35.05), 36, 37, 38 (esclusi: 3809.10, 38.23, 3824.60, 38.26) e 39 (esclusi: da 39.16 a 39.26):
«ALLEGATO II ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO
«ALLEGATO III TESTO DELLA DICHIARAZIONE DI ORIGINE La dichiarazione di origine, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte. Versione albanese Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr. … (6)) deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjine preferenciale … (7) Versione araba Versione bosniaca Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (6)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (7) preferencijalnog porijekla. Versione bulgara Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (6)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (7). Versione croata Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (6)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (7) preferencijalnog podrijetla. Versione ceca Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (6)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (7) Versione danese Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (6)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (7) Versione neerlandese De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (6)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (7). Versione inglese The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (6)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (7) preferential origin. Versione estone Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … (6)) deklareerib, et need tooted on … (7) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti. Versione faroese Ùtflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. … (6)) váttar, at um ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur … (7). Versione finlandese Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (6)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja …alkuperätuotteita (7) Versione francese L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … (6)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (7) Versione tedesca Der Ausführer (ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (6)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (7) Ursprungswaren sind. Versione georgiana Versione greca Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. … (6)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (7) Versione ebraica Versione ungherese A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (6)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk kedvezményes … (7) származásúak. Versione islandese Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr … (6)), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af … fríðindauppruna (7). Versione italiana L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (6)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (7) Versione lettone Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (6)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (7) Versione lituana Šiame dokumente nurodytų produktų eksportuotojas (muitinės leidimo Nr. … (6)) deklaruoja, kad, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip, šie produktai turi … (7) lengvatinės kilmės statusą. Versione maltese L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (6)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma tà oriġini preferenzjali … (7). Versione montenegrina Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. … (6)) изјављује да су, осим ако је тo другачије изричито наведено, ови производи … (7) преференцијалног поријекла. Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br … (6)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (7) preferencijalnog porijekla. Versione norvegese Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjons nr … (6)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har … preferanseopprinnelse (7). Versione polacca Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (6)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (7) preferencyjne pochodzenie. Versione portoghese O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira no. … (6)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (7). Versione rumena Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (6)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (7). Versione serba Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. … (6)) изјављује да су, осим ако је тo другачије изричито наведено, ови производи … (7) преференцијалног порекла. Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br … (6)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (7) preferencijalnog porekla. Versione slovacca Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (6)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (7). Versione slovena Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (6)), izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (7) poreklo. Versione spagnola El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no … (6)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (7). Versione svedese Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (6)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (7). Versione turca İșbu belge (gümrük onay No: … (6)) kapsamındaki maddelerin ihracatçısı aksi açıkça belirtilmedikçe, bu maddelerin … tercihli menșeli (7) maddeler olduğunu beyan eder. Versione ucraina Експортер продукцiї, на яку поширюється цей документ (митний дозвiл № … (6)), заявляє, що за винятком випадкiв, де цеявно зазначено, цi товари є товарами преференцiйного походження … (7). Versione macedone Извозникот на производите што ги покрива овоj документ (царинскo одобрение бр. … (6)) изјавува дека, освен ако тоа не е јасно поинаку назначено, овие производи се со … (7) преференцијално потекло. … (Luogo e data) (8) … (Firma dell’esportatore. Deve inoltre essere scritto in modo leggibile anche il nome della persona che firma la dichiarazione) (9) «ALLEGATO IV MODELLO DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1 E DELLA DOMANDA DI CERTIFICATO DELLE MERCI EUR.1 ISTRUZIONI PER LA STAMPA
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1 1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese) EUR.1 N.A 000.000 Prima di compilare il formulario consultare le note sul retro. 2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra … e … (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi) 3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa) 4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari 5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione 6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa) 7. Osservazioni 8. Numero d’ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli (1); designazione delle merci 9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m3 ecc.) 10. Fatture (indicazione facoltativa) 11. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento d’esportazione (2) modello … n. … del … Ufficio doganale: … Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato … … … Luogo e data … … … (Firma) Timbro 12. DICHIARAZIONE DELL’ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato. Luogo e data … … (Firma) (1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare “alla rinfusa”. (2) Da compilare solo quando le norme nazionali del paese o territorio d ‘esportazione lo richiedono. 13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a: 14. RISULTATO DEL CONTROLLO Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (1) è stato effettivamente rilasciato dall’ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti; non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (cfr. osservazioni allegate). … (Luogo e data) Timbro … (Firma) (1) Segnare con una X la menzione applicabile. È richiesto il controllo dell’autenticità e della regolarità del presente certificato. … (Luogo e data) Timbro … (Firma) NOTE
DOMANDA DI CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1 1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese) EUR.1 N. A 000.000 Prima di compilare il formulario consultare le note sul retro. 2. Domanda di certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra … e … (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi) 3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa) 4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari 5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione 6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa) 7. Osservazioni 8. Numero d’ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli (1); designazione delle merci 9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m3 ecc.) 10. Fatture (indicazione facoltativa) (1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare “alla rinfusa”. DICHIARAZIONE DELL’ESPORTATORE Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a tergo, DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato allegato; PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a tali condizioni: … … … … PRESENTO i seguenti documenti giustificativi (10): … … … … M’IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare ritenuta indispensabile da dette autorità per il rilascio del certificato allegato, nonché ad accettare qualunque controllo, eventualmente richiesto da dette autorità, della mia contabilità e dei processi di fabbricazione delle merci di cui sopra; CHIEDO il rilascio del certificato allegato per tali merci. … (Luogo e data) … (Firma) «ALLEGATO V CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI PRODOTTI ORIGINARI DI CEUTA E MELILLA Articolo unico 1. Purché siano conformi alla norma di non modificazione di cui all’articolo 14 dell’appendice I, si considerano:
2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio. 3. L’esportatore, o il suo rappresentante autorizzato, inserisce il nome della parte contraente esportatrice o importatrice e “Ceuta e Melilla” nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o nella dichiarazione di origine. Inoltre, se i prodotti sono originari di Ceuta e Melilla, tale indicazione è riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o nella dichiarazione di origine. 4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell’applicazione della presente convenzione a Ceuta e Melilla. «ALLEGATO VI DICHIARAZIONE DEL FORNITORE La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte. DICHIARAZIONE DEL FORNITORE relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nelle parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, dichiaro che:
«ALLEGATO VII DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE La dichiarazione a lungo termine del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte. DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nelle parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, che vengono regolarmente fornite a (15) …, dichiaro che:
La presente dichiarazione è valida per tutte le successive spedizioni di tali merci da … a … (20) Mi impegno ad informare immediatamente … (15) qualora la dichiarazione non sia più valida.
«ALLEGATO VIII ELENCO DELLE PARTI CONTRAENTI CHE HANNO DECISO DI ESTENDERE L’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 7, PARAGRAFO 3, ALL’IMPORTAZIONE DI PRODOTTI COMPRESI NEI CAPITOLI DA 50 A 63 Le parti contraenti che si avvalgono di questa opzione sono elencate di seguito. |
6) |
L’appendice II è sostituita dalla seguente: «Appendice II DISPOSIZIONI PARTICOLARI CHE DEROGANO ALLE DISPOSIZIONI STABILITE NELL’APPENDICE I INDICE Articolo unico
Articolo unico La presente appendice fissa disposizioni particolari concordate anteriormente all’1 gennaio 2019 e applicabili tra determinate parti contraenti e che derogano alle disposizioni di cui all’appendice I. «ALLEGATO I SCAMBI COMMERCIALI TRA L’UNIONE EUROPEA E I PARTECIPANTI AL PROCESSO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA Articolo 1 I prodotti di seguito elencati sono esclusi dal cumulo di cui all’articolo 7 dell’appendice I se:
«ALLEGATO II SCAMBI COMMERCIALI TRA L’UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE Articolo 1 Le merci che hanno acquisito il carattere originario in virtù delle disposizioni previste dal presente allegato sono escluse dal cumulo di cui all’articolo 7 dell’appendice I. Articolo 2 Cumulo nell’Unione europea Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell’appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in Marocco, in Algeria o in Tunisia si considerano effettuate nell’Unione europea se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive nell’Unione europea. I prodotti originari ottenuti in due o più paesi in questione a norma della presente disposizione sono considerati originari dell’Unione europea solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall’articolo 6 dell’appendice I. Articolo 3 Cumulo in Algeria Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell’appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate nell’Unione europea, in Marocco o in Tunisia si considerano effettuate in Algeria se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in Algeria. I prodotti originari ottenuti in due o più paesi in questione a norma della presente disposizione sono considerati prodotti originari dell’Algeria solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall’articolo 6 dell’appendice I. Articolo 4 Prove dell’origine 1. Fatto salvo l’articolo 20, paragrafi 4 e 5, dell’appendice I, un certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro dell’Unione europea o dell’Algeria se i prodotti in questione possono essere considerati originari dell’Unione europea o dell’Algeria, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 2 e 3 del presente allegato, e soddisfano gli altri obblighi di cui all’appendice I della presente convenzione. 2. Fatto salvo l’articolo 21, paragrafi 2 e 3, dell’appendice I, si può compilare una dichiarazione di origine se i prodotti in questione possono essere considerati originari dell’Unione europea o dell’Algeria, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 2 e 3 del presente allegato, e soddisfano gli altri obblighi di cui all’appendice I della presente convenzione. Articolo 5 Dichiarazione del fornitore 1. Quando viene rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o viene compilata una dichiarazione di origine, nell’Unione europea o in Algeria, per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti dall’Algeria, dal Marocco, dalla Tunisia o dall’Unione europea che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in questi paesi senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo. 2. La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 costituisce la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte in Algeria, in Marocco, in Tunisia o nell’Unione europea al fine di stabilire se i prodotti nella cui fabbricazione dette merci sono state utilizzate si possano considerare originari dell’Unione europea o dell’Algeria e soddisfino gli altri obblighi di cui all’appendice I della presente convenzione. 3. Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata all’allegato A, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza dettagliata da consentirne l’identificazione. 4. Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita in Algeria, in Marocco, in Tunisia o nell’Unione europea rimanga costante per lunghi periodi di tempo, può presentare un’unica dichiarazione del fornitore, in appresso denominata “dichiarazione a lungo termine del fornitore”, valida anche per le successive spedizioni di tali merci. Di norma, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di un anno dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi. La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell’allegato B e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione. Il fornitore informa immediatamente il cliente se la dichiarazione a lungo termine del fornitore non è più applicabile alle merci fornite. 5. La dichiarazione del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 è dattiloscritta o stampata in una delle lingue in cui è redatto l’accordo, conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese in cui è compilata, e reca la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello. 6. Il fornitore che compila una dichiarazione deve poter presentare in qualsiasi momento, a richiesta delle autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l’esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione. Articolo 6 Documenti giustificativi La dichiarazione del fornitore comprovante la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto nell’Unione europea, in Tunisia, in Marocco o in Algeria i materiali utilizzati, compilata in uno di questi paesi, è considerata uno dei documenti di cui all’articolo 20, paragrafo 3, e all’articolo 18, paragrafo 3, dell’appendice I e all’articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato, utilizzati per attestare che i prodotti contemplati da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari dell’Unione europea o dell’Algeria e soddisfano gli altri obblighi di cui all’appendice I della presente convenzione. Articolo 7 Conservazione delle dichiarazioni del fornitore Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione nonché dei documenti di cui all’articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato. Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e di tutte le fatture, bolle di consegna e altri documenti commerciali concernenti le merci contemplate dalla dichiarazione e inviati al cliente, nonché dei documenti di cui all’articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza della dichiarazione a lungo termine del fornitore. Articolo 8 Cooperazione amministrativa Al fine di garantire la corretta applicazione del presente allegato, l’Unione europea e l’Algeria si prestano assistenza reciproca, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell’autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine o delle dichiarazioni dei fornitori nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti. Articolo 9 Controllo delle dichiarazioni del fornitore 1. Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato per sondaggio oppure ogniqualvolta le autorità doganali del paese in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione di origine nutrano ragionevoli dubbi sull’autenticità del documento o sull’esattezza delle informazioni ivi riportate. 2. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese di cui al paragrafo 1 rispediscono la dichiarazione del fornitore, la/e fattura/e, la/e bolla/e di consegna e gli altri documenti commerciali riguardanti le merci contemplate dalla dichiarazione alle autorità doganali del paese in cui è stata compilata la dichiarazione indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di controllo. A corredo della richiesta di controllo a posteriori le autorità doganali inviano tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore. 3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese dove è stata rilasciata la dichiarazione del fornitore. A tal fine esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti del fornitore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. 4. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore sono esatte e consentono loro di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o per compilare una dichiarazione di origine. Articolo 10 Sanzioni Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità, allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti, è assoggettato a sanzioni. Articolo 11 Zone franche 1. L’Unione europea e l’Algeria adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell’origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento. 2. In deroga al paragrafo 1, qualora prodotti originari dell’Unione europea o dell’Algeria siano importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell’origine e siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell’esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni della presente convenzione. «ALLEGATO III SCAMBI COMMERCIALI TRA L’UNIONE EUROPEA E IL REGNO DEL MAROCCO Articolo 1 Le merci che hanno acquisito il carattere originario in virtù delle disposizioni previste dal presente allegato sono escluse dal cumulo di cui all’articolo 7 dell’appendice I. Articolo 2 Cumulo nell’Unione europea Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell’appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in Marocco, in Algeria o in Tunisia si considerano effettuate nell’Unione europea se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive nell’Unione europea. I prodotti originari ottenuti in due o più paesi in questione a norma della presente disposizione sono considerati originari dell’Unione europea solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall’articolo 6 dell’appendice I. Articolo 3 Cumulo in Marocco Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell’appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate nell’Unione europea, in Algeria o in Tunisia si considerano effettuate in Marocco se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in Marocco. I prodotti originari ottenuti in due o più paesi in questione a norma della presente disposizione sono considerati prodotti originari del Marocco solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall’articolo 6 dell’appendice I. Articolo 4 Prove dell’origine 1. Fatto salvo l’articolo 20, paragrafi 4 e 5, dell’appendice I, un certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro dell’Unione europea o del Marocco se i prodotti in questione possono essere considerati originari dell’Unione europea o del Marocco, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 2 e 3 del presente allegato, e soddisfano gli altri obblighi di cui all’appendice I della presente convenzione. 2. Fatto salvo l’articolo 21, paragrafi 2 e 3, dell’appendice I, si può compilare una dichiarazione di origine se i prodotti in questione possono essere considerati originari dell’Unione europea o del Marocco, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 2 e 3 del presente allegato, e soddisfano gli altri obblighi di cui all’appendice I della presente convenzione. Articolo 5 Dichiarazione del fornitore 1. Quando viene rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o viene compilata una dichiarazione di origine, nell’Unione europea o in Marocco, per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti dall’Algeria, dal Marocco, dalla Tunisia o dall’Unione europea che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in questi paesi senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo. 2. La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 costituisce la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte in Algeria, in Marocco, in Tunisia o nell’Unione europea al fine di stabilire se i prodotti nella cui fabbricazione sono state utilizzate dette merci si possano considerare originari dell’Unione europea o del Marocco e soddisfino gli altri obblighi di cui all’appendice I della presente convenzione. 3. Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata all’allegato A, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza dettagliata da consentirne l’identificazione. 4. Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita in Algeria, in Marocco, in Tunisia o nell’Unione europea rimanga costante per lunghi periodi di tempo, può presentare un’unica dichiarazione del fornitore, in appresso denominata “dichiarazione a lungo termine del fornitore”, valida anche per le successive spedizioni di tali merci. Di norma, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di un anno dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi. La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell’allegato B e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione. Il fornitore informa immediatamente il cliente se la dichiarazione a lungo termine del fornitore non è più applicabile alle merci fornite. 5. La dichiarazione del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 è dattiloscritta o stampata in una delle lingue in cui è redatto l’accordo, conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese in cui è compilata, e reca la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello. 6. Il fornitore che compila una dichiarazione deve poter presentare in qualsiasi momento, a richiesta delle autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l’esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione. Articolo 6 Documenti giustificativi La dichiarazione del fornitore comprovante la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto nell’Unione europea, in Tunisia, in Marocco o in Algeria i materiali utilizzati, compilata in uno di questi paesi, è considerata uno dei documenti di cui all’articolo 20, paragrafo 3, e all’articolo 18, paragrafo 3, dell’appendice I e all’articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato, utilizzati per attestare che i prodotti contemplati da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari dell’Unione europea o del Marocco e soddisfano gli altri obblighi di cui all’appendice I della presente convenzione. Articolo 7 Conservazione delle dichiarazioni del fornitore Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione nonché dei documenti di cui all’articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato. Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e di tutte le fatture, bolle di consegna e altri documenti commerciali concernenti le merci contemplate dalla dichiarazione e inviati al cliente, nonché dei documenti di cui all’articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza della dichiarazione a lungo termine del fornitore. Articolo 8 Cooperazione amministrativa Al fine di garantire la corretta applicazione del presente allegato, l’Unione europea e il Marocco si prestano assistenza reciproca, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell’autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine o delle dichiarazioni dei fornitori nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti. Articolo 9 Controllo delle dichiarazioni del fornitore 1. Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato per sondaggio oppure ogniqualvolta le autorità doganali del paese in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione di origine nutrano ragionevoli dubbi sull’autenticità del documento o sull’esattezza delle informazioni ivi riportate. 2. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese di cui al paragrafo 1 rispediscono la dichiarazione del fornitore, la/e fattura/e, la/e bolla/e di consegna e gli altri documenti commerciali riguardanti le merci contemplate dalla dichiarazione alle autorità doganali del paese in cui è stata compilata la dichiarazione indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di controllo. A corredo della richiesta di controllo a posteriori le autorità doganali inviano tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore. 3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese dove è stata rilasciata la dichiarazione del fornitore. A tal fine esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti del fornitore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. 4. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore sono esatte e consentono loro di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o per compilare una dichiarazione di origine. Articolo 10 Sanzioni Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità, allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti, è assoggettato a sanzioni. Articolo 11 Zone franche 1. L’Unione europea e il Marocco adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell’origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento. 2. In deroga al paragrafo 1, qualora prodotti originari dell’Unione europea o del Marocco siano importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell’origine e siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell’esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni della presente convenzione. «ALLEGATO IV SCAMBI COMMERCIALI TRA L’UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA TUNISINA Articolo 1 Le merci che hanno acquisito il carattere originario in virtù delle disposizioni previste dal presente allegato sono escluse dal cumulo di cui all’articolo 7 dell’appendice I. Articolo 2 Cumulo nell’Unione europea Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell’appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in Marocco, in Algeria o in Tunisia si considerano effettuate nell’Unione europea se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive nell’Unione europea. I prodotti originari ottenuti in due o più paesi in questione a norma della presente disposizione sono considerati originari dell’Unione europea solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall’articolo 6 dell’appendice I. Articolo 3 Cumulo in Tunisia Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell’appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate nell’Unione europea, in Marocco o in Algeria si considerano effettuate in Tunisia se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in Tunisia. I prodotti originari ottenuti in due o più paesi in questione a norma della presente disposizione sono considerati prodotti originari della Tunisia solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall’articolo 6 dell’appendice I. Articolo 4 Prove dell’origine 1. Fatto salvo l’articolo 20, paragrafi 4 e 5, dell’appendice I, un certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro dell’Unione europea o della Tunisia se i prodotti in questione possono essere considerati originari dell’Unione europea o della Tunisia, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 2 e 3 del presente allegato, e soddisfano gli altri obblighi di cui all’appendice I della presente convenzione. 2. Fatto salvo l’articolo 21, paragrafi 2 e 3, dell’appendice I, si può compilare una dichiarazione di origine se i prodotti in questione possono essere considerati originari dell’Unione europea o della Tunisia, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 2 e 3 del presente allegato, e soddisfano gli altri obblighi di cui all’appendice I della presente convenzione. Articolo 5 Dichiarazione del fornitore 1. Quando viene rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o viene compilata una dichiarazione di origine, nell’Unione europea o in Tunisia, per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti dall’Algeria, dal Marocco, dalla Tunisia o dall’Unione europea che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in questi paesi senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo. 2. La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 costituisce la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte in Algeria, in Marocco, in Tunisia o nell’Unione europea al fine di stabilire se i prodotti nella cui fabbricazione sono state utilizzate dette merci si possano considerare originari dell’Unione europea o della Tunisia e soddisfino gli altri obblighi di cui all’appendice I della presente convenzione. 3. Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata all’allegato A, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza dettagliata da consentirne l’identificazione. 4. Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita in Algeria, in Marocco, in Tunisia o nell’Unione europea rimanga costante per lunghi periodi di tempo, può presentare un’unica dichiarazione del fornitore, in appresso denominata “dichiarazione a lungo termine del fornitore”, valida anche per le successive spedizioni di tali merci. Di norma, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di un anno dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi. La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell’allegato B e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione. Il fornitore informa immediatamente il cliente se la dichiarazione a lungo termine del fornitore non è più applicabile alle merci fornite. 5. La dichiarazione del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 è dattiloscritta o stampata in una delle lingue in cui è redatto l’accordo, conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese in cui è compilata, e reca la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello. 6. Il fornitore che compila una dichiarazione deve poter presentare in qualsiasi momento, a richiesta delle autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l’esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione. Articolo 6 Documenti giustificativi La dichiarazione del fornitore comprovante la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto nell’Unione europea, in Tunisia, in Marocco o in Algeria i materiali utilizzati, compilata in uno di questi paesi, è considerata uno dei documenti di cui all’articolo 20, paragrafo 3, e all’articolo 18, paragrafo 3, dell’appendice I e all’articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato, utilizzati per attestare che i prodotti contemplati da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari dell’Unione europea o della Tunisia e soddisfano gli altri obblighi di cui all’appendice I della presente convenzione. Articolo 7 Conservazione delle dichiarazioni del fornitore Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione nonché dei documenti di cui all’articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato. Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e di tutte le fatture, bolle di consegna e altri documenti commerciali concernenti le merci contemplate dalla dichiarazione e inviati al cliente, nonché dei documenti di cui all’articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza della dichiarazione a lungo termine del fornitore. Articolo 8 Cooperazione amministrativa Al fine di garantire la corretta applicazione del presente allegato, l’Unione europea e la Repubblica tunisina si prestano assistenza reciproca, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell’autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine o delle dichiarazioni dei fornitori nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti. Articolo 9 Controllo delle dichiarazioni del fornitore 1. Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato per sondaggio oppure ogniqualvolta le autorità doganali del paese in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione di origine nutrano ragionevoli dubbi sull’autenticità del documento o sull’esattezza delle informazioni ivi riportate. 2. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese di cui al paragrafo 1 rispediscono la dichiarazione del fornitore, la/e fattura/e, la/e bolla/e di consegna e gli altri documenti commerciali riguardanti le merci contemplate dalla dichiarazione alle autorità doganali del paese in cui è stata compilata la dichiarazione indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di controllo. A corredo della richiesta di controllo a posteriori le autorità doganali inviano tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore. 3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese dove è stata rilasciata la dichiarazione del fornitore. A tal fine esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti del fornitore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. 4. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore sono esatte e consentono loro di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o per compilare una dichiarazione di origine. Articolo 10 Sanzioni Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità, allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti, è assoggettato a sanzioni. Articolo 11 Zone franche 1. L’Unione europea e la Tunisia adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell’origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento. 2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari dell’Unione europea o della Tunisia importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell’origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell’esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni della presente convenzione. «ALLEGATO V SCAMBI COMMERCIALI TRA LA REPUBBLICA DI TURCHIA E I PARTECIPANTI AL PROCESSO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE DELLL’UNIONE EUROPEA Articolo 1 I prodotti di seguito elencati sono esclusi dal cumulo di cui all’articolo 7 dell’appendice I se:
«ALLEGATO VI SCAMBI COMMERCIALI TRA LA REPUBBLICA DI TURCHIA E IL REGNO DEL MAROCCO Articolo 1 Le merci che hanno acquisito il carattere originario in virtù delle disposizioni previste dal presente allegato sono escluse dal cumulo di cui all’articolo 7 dell’appendice I. Articolo 2 Cumulo in Turchia Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell’appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in Marocco, in Algeria o in Tunisia si considerano effettuate in Turchia se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in Turchia. I prodotti originari ottenuti in due o più paesi in questione a norma della presente disposizione sono considerati prodotti originari della Turchia solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall’articolo 6 dell’appendice I. Articolo 3 Cumulo in Marocco Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell’appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in Turchia, in Algeria o in Tunisia si considerano effettuate in Marocco se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in Marocco. I prodotti originari ottenuti in due o più paesi in questione a norma della presente disposizione sono considerati prodotti originari del Marocco solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall’articolo 6 dell’appendice I. Articolo 4 Prove dell’origine 1. Fatto salvo l’articolo 20, paragrafi 4 e 5, dell’appendice I, un certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali della Turchia o del Marocco se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Turchia o del Marocco, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 2 e 3 del presente allegato, e soddisfano gli altri obblighi di cui all’appendice I della presente convenzione. 2. Fatto salvo l’articolo 21, paragrafi 2 e 3, dell’appendice I, si può compilare una dichiarazione di origine se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Turchia o del Marocco, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 2 e 3 del presente allegato, e soddisfano gli altri obblighi di cui all’appendice I della presente convenzione. Articolo 5 Dichiarazione del fornitore 1. Quando viene rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o viene compilata una dichiarazione di origine, in Turchia o in Marocco, per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti dall’Algeria, dal Marocco, dalla Tunisia o dalla Turchia, che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in questi paesi senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo. 2. La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 costituisce la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte in Algeria, in Marocco, in Tunisia o in Turchia al fine di stabilire se i prodotti nella cui fabbricazione sono state utilizzate dette merci si possano considerare originari della Turchia o del Marocco e soddisfino gli altri obblighi di cui all’appendice I della presente convenzione. 3. Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata nell’allegato C, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza dettagliata da consentirne l’identificazione. 4. Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita in Algeria, in Marocco, in Tunisia o in Turchia rimanga costante per lunghi periodi di tempo, egli può presentare un’unica dichiarazione del fornitore, in appresso denominata “dichiarazione a lungo termine del fornitore”, valida anche per le successive spedizioni di tali merci. Di norma, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di un anno dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi. La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell’allegato D e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione. Il fornitore informa immediatamente il cliente se la dichiarazione a lungo termine del fornitore non è più applicabile alle merci fornite. 5. La dichiarazione del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 è dattiloscritta o stampata in una delle lingue in cui è redatto l’accordo, conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese in cui è compilata, e reca la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello. 6. Il fornitore che compila una dichiarazione deve poter presentare in qualsiasi momento, a richiesta delle autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l’esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione. Articolo 6 Documenti giustificativi La dichiarazione del fornitore comprovante la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto in Turchia, in Tunisia, in Marocco o in Algeria i materiali utilizzati, compilata in uno di questi paesi, è considerata uno dei documenti di cui all’articolo 20, paragrafo 3, e all’articolo 18, paragrafo 3, dell’appendice I e all’articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato, utilizzati per attestare che i prodotti contemplati da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari della Turchia o del Marocco e soddisfano gli altri obblighi di cui all’appendice I della presente convenzione. Articolo 7 Conservazione delle dichiarazioni del fornitore Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione nonché dei documenti di cui all’articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato. Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e di tutte le fatture, bolle di consegna e altri documenti commerciali concernenti le merci contemplate dalla dichiarazione e inviati al cliente, nonché dei documenti di cui all’articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza della dichiarazione a lungo termine del fornitore. Articolo 8 Cooperazione amministrativa Al fine di garantire la corretta applicazione del presente allegato, la Turchia e il Marocco si prestano assistenza reciproca, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell’autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine o delle dichiarazioni dei fornitori nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti. Articolo 9 Controllo delle dichiarazioni del fornitore 1. Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato per sondaggio oppure ogniqualvolta le autorità doganali del paese in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione di origine nutrano ragionevoli dubbi sull’autenticità del documento o sull’esattezza delle informazioni ivi riportate. 2. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese di cui al paragrafo 1 rispediscono la dichiarazione del fornitore, la/e fattura/e, la/e bolla/e di consegna e gli altri documenti commerciali riguardanti le merci contemplate dalla dichiarazione alle autorità doganali del paese in cui è stata compilata la dichiarazione indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di controllo. A corredo della richiesta di controllo a posteriori le autorità doganali inviano tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore. 3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese dove è stata rilasciata la dichiarazione del fornitore. A tal fine esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti del fornitore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. 4. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore sono esatte e consentono loro di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o per compilare una dichiarazione di origine. Articolo 10 Sanzioni Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità, allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti, è assoggettato a sanzioni. Articolo 11 Zone franche 1. La Turchia e il Marocco adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell’origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento. 2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Turchia o del Marocco importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell’origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell’esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni della presente convenzione. «ALLEGATO VII SCAMBI COMMERCIALI TRA LA REPUBBLICA DI TURCHIA E LA REPUBBLICA TUNISINA Articolo 1 Le merci che hanno acquisito il carattere originario in virtù delle disposizioni previste dal presente allegato sono escluse dal cumulo di cui all’articolo 7 dell’appendice I. Articolo 2 Cumulo in Turchia Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell’appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in Marocco, in Algeria o in Tunisia si considerano effettuate in Turchia se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in Turchia. I prodotti originari ottenuti in due o più paesi in questione a norma della presente disposizione sono considerati prodotti originari della Turchia solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall’articolo 6 dell’appendice I. Articolo 3 Cumulo in Tunisia Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell’appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in Turchia, in Marocco o in Algeria si considerano effettuate in Tunisia se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in Tunisia. I prodotti originari ottenuti in due o più paesi in questione a norma della presente disposizione sono considerati prodotti originari della Tunisia solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall’articolo 6 dell’appendice I. Articolo 4 Prove dell’origine 1. Fatto salvo l’articolo 20, paragrafi 4 e 5, dell’appendice I, un certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali della Turchia o della Tunisia se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Turchia o della Tunisia, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 2 e 3 del presente allegato, e soddisfano gli altri obblighi di cui all’appendice I della presente convenzione. 2. Fatto salvo l’articolo 21, paragrafi 2 e 3, dell’appendice I, si può compilare una dichiarazione di origine se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Turchia o della Tunisia, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 2 e 3 del presente allegato, e soddisfano gli altri obblighi di cui all’appendice I della presente convenzione. Articolo 5 Dichiarazione del fornitore 1. Quando viene rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o viene compilata una dichiarazione di origine, in Turchia o in Tunisia, per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti dall’Algeria, dal Marocco, dalla Tunisia o dalla Turchia, che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in questi paesi senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo. 2. La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 costituisce la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte in Algeria, in Marocco, in Tunisia o in Turchia al fine di stabilire se i prodotti nella cui fabbricazione sono state utilizzate dette merci si possano considerare originari della Turchia o della Tunisia e soddisfino gli altri obblighi di cui all’appendice I della presente convenzione. 3. Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata nell’allegato C, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza dettagliata da consentirne l’identificazione. 4. Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita in Algeria, in Marocco, in Tunisia o in Turchia rimanga costante per lunghi periodi di tempo, egli può presentare un’unica dichiarazione del fornitore, in appresso denominata “dichiarazione a lungo termine del fornitore”, valida anche per le successive spedizioni di tali merci. Di norma, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di un anno dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi. La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell’allegato D e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione. Il fornitore informa immediatamente il cliente se la dichiarazione a lungo termine del fornitore non è più applicabile alle merci fornite. 5. La dichiarazione del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 è dattiloscritta o stampata in una delle lingue in cui è redatto l’accordo, conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese in cui è compilata, e reca la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello. 6. Il fornitore che compila una dichiarazione deve poter presentare in qualsiasi momento, a richiesta delle autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l’esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione. Articolo 6 Documenti giustificativi La dichiarazione del fornitore comprovante la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto in Turchia, in Tunisia, in Marocco o in Algeria i materiali utilizzati, compilata in uno di questi paesi, è considerata uno dei documenti di cui all’articolo 20, paragrafo 3, e all’articolo 18, paragrafo 3, dell’appendice I e all’articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato, utilizzati per attestare che i prodotti contemplati da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari della Turchia o della Tunisia e soddisfano gli altri obblighi di cui all’appendice I della presente convenzione. Articolo 7 Conservazione delle dichiarazioni del fornitore Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione nonché dei documenti di cui all’articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato. Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e di tutte le fatture, bolle di consegna e altri documenti commerciali concernenti le merci contemplate dalla dichiarazione e inviati al cliente, nonché dei documenti di cui all’articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza della dichiarazione a lungo termine del fornitore. Articolo 8 Cooperazione amministrativa Al fine di garantire la corretta applicazione del presente allegato, la Turchia e la Tunisia si prestano assistenza reciproca, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell’autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine o delle dichiarazioni dei fornitori nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti. Articolo 9 Controllo delle dichiarazioni del fornitore 1. Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato per sondaggio oppure ogniqualvolta le autorità doganali del paese in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione di origine nutrano ragionevoli dubbi sull’autenticità del documento o sull’esattezza delle informazioni ivi riportate. 2. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese di cui al paragrafo 1 rispediscono la dichiarazione del fornitore, la/e fattura/e, la/e bolla/e di consegna e gli altri documenti commerciali riguardanti le merci contemplate dalla dichiarazione alle autorità doganali del paese in cui è stata compilata la dichiarazione indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di controllo. A corredo della richiesta di controllo a posteriori le autorità doganali inviano tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore. 3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese dove è stata rilasciata la dichiarazione del fornitore. A tal fine esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti del fornitore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. 4. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore sono esatte e consentono loro di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o per compilare una dichiarazione di origine. Articolo 10 Sanzioni Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità, allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti, è assoggettato a sanzioni. Articolo 11 Zone franche 1. La Turchia e la Tunisia adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell’origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento. 2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Turchia o della Tunisia importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell’origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell’esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni della presente convenzione. «ALLEGATO VIII SCAMBI COMMERCIALI TRA GLI STATI EFTA E LA REPUBBLICA TUNISINA Articolo 1 Le merci che hanno acquisito il carattere originario in virtù delle disposizioni previste dal presente allegato sono escluse dal cumulo di cui all’articolo 7 dell’appendice I. Articolo 2 Cumulo in uno Stato EFTA Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell’appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in Tunisia si considerano effettuate in uno Stato EFTA se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in uno Stato EFTA. I prodotti originari ottenuti in due o più delle parti contraenti in questione a norma della presente disposizione sono considerati originari di uno Stato EFTA solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall’articolo 6 dell’appendice I. Articolo 3 Cumulo in Tunisia Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell’appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate negli Stati EFTA si considerano effettuate in Tunisia se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in Tunisia. I prodotti originari ottenuti in due o più delle parti contraenti in questione a norma della presente disposizione sono considerati originari della Tunisia solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall’articolo 6 dell’appendice I. Articolo 4 Prove dell’origine 1. Fatto salvo l’articolo 20, paragrafi 4 e 5, dell’appendice I, un certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato EFTA o della Tunisia se i prodotti in questione possono essere considerati originari di uno Stato EFTA o della Tunisia, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 2 e 3 del presente allegato, e soddisfano gli altri obblighi di cui all’appendice I. 2. Fatto salvo l’articolo 21, paragrafi 2 e 3, dell’appendice I, si può compilare una dichiarazione di origine se i prodotti in questione possono essere considerati originari di uno Stato EFTA o della Tunisia, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 2 e 3 del presente allegato, e soddisfano gli altri obblighi di cui all’appendice I. Articolo 5 Dichiarazione del fornitore 1. Quando viene rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o viene compilata una dichiarazione di origine, in uno Stato EFTA o in Tunisia, per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti dalla Tunisia o dagli Stati EFTA che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in questi paesi senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo. 2. La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 costituisce la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte in Tunisia o negli Stati EFTA al fine di stabilire se i prodotti nella cui fabbricazione sono state utilizzate dette merci si possano considerare originari degli Stati EFTA o della Tunisia e soddisfino gli altri obblighi dell’appendice I. 3. Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata nell’allegato E, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza dettagliata da consentirne l’identificazione. 4. Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita in Tunisia o negli Stati EFTA rimanga costante per lunghi periodi di tempo, può presentare un’unica dichiarazione del fornitore, in appresso denominata “dichiarazione a lungo termine del fornitore”, valida anche per le successive spedizioni di tali merci. Di norma, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di un anno dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi. La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell’allegato F e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione. Il fornitore informa immediatamente il cliente se la dichiarazione a lungo termine del fornitore non è più applicabile alle merci fornite. 5. La dichiarazione del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 è dattiloscritta o stampata in una delle lingue in cui è redatto l’accordo, conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese in cui è compilata, e reca la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello. 6. Il fornitore che compila una dichiarazione deve poter presentare in qualsiasi momento, a richiesta delle autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l’esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione. Articolo 6 Documenti giustificativi La dichiarazione del fornitore comprovante la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto negli Stati EFTA o in Tunisia i materiali utilizzati, compilata in uno di questi paesi, è considerata uno dei documenti di cui all’articolo 20, paragrafo 3, e all’articolo 18, paragrafo 3, dell’appendice I e all’articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato, utilizzati per attestare che i prodotti contemplati da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari di uno Stato EFTA o della Tunisia e soddisfano gli altri requisiti di cui all’appendice I. Articolo 7 Conservazione delle dichiarazioni del fornitore Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione nonché dei documenti di cui all’articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato. Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e di tutte le fatture, bolle di consegna e altri documenti commerciali concernenti le merci contemplate dalla dichiarazione e inviati al cliente, nonché dei documenti di cui all’articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza della dichiarazione a lungo termine del fornitore. Articolo 8 Cooperazione amministrativa Al fine di garantire la corretta applicazione del presente allegato, gli Stati EFTA e la Tunisia si prestano assistenza reciproca, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell’autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine o delle dichiarazioni dei fornitori nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti. Articolo 9 Controllo delle dichiarazioni del fornitore 1. Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato per sondaggio oppure ogniqualvolta le autorità doganali del paese in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione di origine nutrano ragionevoli dubbi sull’autenticità del documento o sull’esattezza delle informazioni ivi riportate. 2. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese di cui al paragrafo 1 rispediscono la dichiarazione del fornitore, la/e fattura/e, la/e bolla/e di consegna e gli altri documenti commerciali riguardanti le merci contemplate dalla dichiarazione alle autorità doganali del paese in cui è stata compilata la dichiarazione indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di controllo. A corredo della richiesta di controllo a posteriori le autorità doganali inviano tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore. 3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese dove è stata rilasciata la dichiarazione del fornitore. A tal fine esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti del fornitore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. 4. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore sono esatte e consentono loro di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o per compilare una dichiarazione di origine. Articolo 10 Sanzioni Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità, allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti, è assoggettato a sanzioni. Articolo 11 Zone franche 1. Gli Stati EFTA e la Tunisia adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell’origine, che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio, siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento. 2. In deroga al paragrafo 1, qualora prodotti originari di uno Stato EFTA o della Tunisia siano importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell’origine e siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell’esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni della presente convenzione. «ALLEGATO IX SCAMBI COMMERCIALI NELL’AMBITO DELL’ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO TRA I PAESI ARABI DEL MEDITERRANEO (ACCORDO DI AGADIR) I prodotti ottenuti nei paesi aderenti all’accordo di libero scambio tra i paesi arabi del Mediterraneo (accordo di Agadir) da materiali di cui ai capitoli da 1 a 24 sono esclusi dal cumulo diagonale con le altre parte contraenti se gli scambi di tali materiali non sono liberalizzati nell’ambito degli accordi di libero scambio conclusi tra il paese di destinazione finale e il paese di origine dei materiali utilizzati per la fabbricazione del prodotto. «ALLEGATO X SCAMBI COMMERCIALI DISCIPLINATI DALL’ACCORDO CENTROEUROPEO DI LIBERO SCAMBIO (CEFTA) DI CUI FANNO PARTE LA REPUBBLICA DI MOLDOVA E I PARTECIPANTI AL PROCESSO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA Articolo 1 Esclusioni dal cumulo dell’origine I prodotti che hanno acquisito il carattere originario in virtù delle disposizioni previste dal presente allegato sono esclusi dal cumulo di cui all’articolo 3 dell’appendice I. Articolo 2 Cumulo dell’origine Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell’appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Repubblica di Moldova o nei paesi partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea (le “parti CEFTA”) si considerano effettuate in un’altra parte CEFTA se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive nella parte CEFTA considerata. I prodotti originari ottenuti in due o più delle parti in questione a norma della presente disposizione sono considerati originari della parte CEFTA in questione solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni di cui all’articolo 6 dell’appendice I. Articolo 3 Prove dell’origine 1. Fatto salvo l’articolo 16, paragrafi 4 e 5, dell’appendice I, un certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di una parte CEFTA se i prodotti in questione possono essere considerati originari di una parte CEFTA, con applicazione del cumulo di cui all’articolo 2 del presente allegato, e soddisfano gli altri obblighi di cui all’appendice I. 2. Fatto salvo l’articolo 21, paragrafi 2 e 3, dell’appendice I, si può compilare una dichiarazione di origine se i prodotti in questione possono essere considerati originari di una parte CEFTA, con applicazione del cumulo di cui all’articolo 2 del presente allegato, e soddisfano gli altri obblighi di cui all’appendice I. Articolo 4 Dichiarazione del fornitore 1. Quando viene rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o viene compilata una dichiarazione di origine in una parte CEFTA per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti da altre parti CEFTA, che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in tali parti senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo. 2. La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 del presente articolo costituisce la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte nelle parti CEFTA, al fine di stabilire se i prodotti nella cui produzione dette merci sono state utilizzate si possano considerare originari delle parti CEFTA e soddisfino gli altri obblighi di cui all’appendice I. 3. Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4 del presente articolo, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata nell’allegato G della presente appendice, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza dettagliata da consentirne l’identificazione. 4. Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita nelle parti CEFTA rimanga costante per un lungo periodo di tempo, può presentare un’unica dichiarazione del fornitore (“dichiarazione a lungo termine del fornitore”) valida anche per le successive spedizioni di tali merci. Di regola, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può avere validità massima di un anno dalla data in cui è stata compilata. L’autorità doganale della parte CEFTA in cui è compilata la dichiarazione stabilisce le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi. La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell’allegato H della presente appendice e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione. Il fornitore informa immediatamente il cliente se la dichiarazione a lungo termine del fornitore non è più applicabile alle merci fornite. 5. Le dichiarazioni del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sono dattiloscritte o stampate in inglese, conformemente alle disposizioni di diritto interno della parte CEFTA in cui è compilata la dichiarazione, e recano la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello. 6. Il fornitore che compila una dichiarazione deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell’autorità doganale della parte CEFTA in cui è compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l’esattezza delle informazioni ivi riportate. Articolo 5 Documenti giustificativi Le dichiarazioni del fornitore comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto nelle parti CEFTA i materiali utilizzati, compilate in una di tali parti, sono considerate uno dei documenti di cui all’articolo 16, paragrafo 3, e all’articolo 21, paragrafo 5, dell’appendice I e all’articolo 4, paragrafo 6, del presente allegato, utilizzati per attestare che i prodotti contemplati da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari di una parte CEFTA e soddisfano gli altri obblighi di cui all’appendice I. Articolo 6 Conservazione delle dichiarazioni del fornitore Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e di tutte le fatture, bolle di consegna e altri documenti commerciali a cui è acclusa la dichiarazione nonché dei documenti di cui all’articolo 4, paragrafo 6, del presente allegato. Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e di tutte le fatture, bolle di consegna e altri documenti commerciali concernenti le merci contemplate dalla dichiarazione e inviati al cliente, nonché dei documenti di cui all’articolo 4, paragrafo 6, del presente allegato. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore. Articolo 7 Cooperazione amministrativa Fatti salvi gli articoli 31 e 32 dell’appendice I, al fine di garantire la corretta applicazione del presente allegato le parti CEFTA si prestano assistenza reciproca, tramite le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell’autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine o delle dichiarazioni del fornitore nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti. Articolo 8 Controllo delle dichiarazioni del fornitore 1. Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato per sondaggio oppure ogniqualvolta l’autorità doganale della parte CEFTA in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione di origine nutra ragionevoli dubbi sull’autenticità del documento o sull’esattezza delle informazioni ivi riportate. 2. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, l’autorità doganale della parte CEFTA di cui allo stesso paragrafo rispedisce la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore nonché le fatture, le bolle di consegna o gli altri documenti commerciali riguardanti le merci contemplate da tale dichiarazione all’autorità doganale della parte CEFTA in cui la dichiarazione è stata compilata indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano la richiesta di controllo. A corredo della richiesta di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore. 3. Il controllo è effettuato dall’autorità doganale della parte CEFTA in cui è stata compilata la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore. A tale scopo essa ha il diritto di chiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti del fornitore o ad ogni altro controllo che ritenga utile. 4. I risultati del controllo sono comunicati al più presto all’autorità doganale che lo ha richiesto. Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore sono esatte e consentono di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o compilare una dichiarazione di origine. Articolo 9 Sanzioni Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità, allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti, è assoggettato a sanzioni. Articolo 10 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi Il divieto di cui all’articolo 14, paragrafo 1, dell’appendice I non si applica negli scambi bilaterali tra parti CEFTA. «ALLEGATO A DICHIARAZIONE DEL FORNITORE RELATIVA ALLE MERCI CHE HANNO SUBITO LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI NELL’UNIONE EUROPEA, IN ALGERIA, IN MAROCCO O IN TUNISIA SENZA AVER ACQUISITO IL CARATTERE ORIGINARIO A TITOLO PREFERENZIALE La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte. DICHIARAZIONE DEL FORNITORE relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nell’Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, dichiaro che:
«ALLEGATO B DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE RELATIVA ALLE MERCI CHE HANNO SUBITO LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI NELL’UNIONE EUROPEA, IN ALGERIA, IN MAROCCO O IN TUNISIA SENZA AVER ACQUISITO IL CARATTERE ORIGINARIO A TITOLO PREFERENZIALE La dichiarazione a lungo termine del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte. DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nell’Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, che vengono regolarmente fornite a … (25), dichiaro che:
La presente dichiarazione è valida per tutte le successive spedizioni di dette merci da … a… (30) Mi impegno ad informare immediatamente … (25) qualora la dichiarazione non sia più valida.
«ALLEGATO C DICHIARAZIONE DEL FORNITORE RELATIVA ALLE MERCI CHE HANNO SUBITO LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI IN TURCHIA, IN ALGERIA, IN MAROCCO O IN TUNISIA SENZA AVER ACQUISITO IL CARATTERE ORIGINARIO A TITOLO PREFERENZIALE La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte. DICHIARAZIONE DEL FORNITORE relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in Turchia, in Algeria, in Marocco o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, dichiaro che:
«ALLEGATO D DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE RELATIVA ALLE MERCI CHE HANNO SUBITO LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI IN TURCHIA, IN ALGERIA, IN MAROCCO O IN TUNISIA SENZA AVER ACQUISITO IL CARATTERE ORIGINARIO A TITOLO PREFERENZIALE La dichiarazione a lungo termine del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte. DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in Turchia, in Algeria, in Marocco o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, che vengono regolarmente fornite a … (35), dichiaro che:
La presente dichiarazione è valida per tutte le successive spedizioni di dette merci da … a… (40) Mi impegno ad informare immediatamente … (35) qualora la dichiarazione non sia più valida.
«ALLEGATO E DICHIARAZIONE DEL FORNITORE RELATIVA ALLE MERCI CHE HANNO SUBITO LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI IN UNO STATO EFTA O IN TUNISIA SENZA AVER ACQUISITO IL CARATTERE ORIGINARIO A TITOLO PREFERENZIALE La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte. DICHIARAZIONE DEL FORNITORE relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in uno Stato EFTA o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, dichiaro che:
«ALLEGATO F DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE RELATIVA ALLE MERCI CHE HANNO SUBITO LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI IN UNO STATO EFTA O IN TUNISIA SENZA AVER ACQUISITO IL CARATTERE ORIGINARIO A TITOLO PREFERENZIALE La dichiarazione a lungo termine del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte. DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in uno Stato EFTA o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, che vengono regolarmente fornite a … (45), dichiaro che:
La presente dichiarazione è valida per tutte le successive spedizioni di dette merci da … a… (50) Mi impegno ad informare immediatamente … (45) qualora la dichiarazione non sia più valida.
«ALLEGATO G DICHIARAZIONE DEL FORNITORE RELATIVA ALLE MERCI CHE HANNO SUBITO LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI NELLE PARTI CEFTA SENZA AVER ACQUISITO IL CARATTERE ORIGINARIO A TITOLO PREFERENZIALE La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte. DICHIARAZIONE DEL FORNITORE relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nelle parti CEFTA senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, dichiaro che:
«ALLEGATO H DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE RELATIVA ALLE MERCI CHE HANNO SUBITO LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI NELLE PARTI CEFTA SENZA AVER ACQUISITO IL CARATTERE ORIGINARIO A TITOLO PREFERENZIALE La dichiarazione a lungo termine del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte. DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nelle parti CEFTA senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale Il sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento che vengono regolarmente fornite a … (55), dichiara che:
La presente dichiarazione è valida per tutte le successive spedizioni di dette merci da … a… (60). Mi impegno ad informare immediatamente … (55) della perdita di validità della presente dichiarazione.
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(1) Le note esplicative contenenti una definizione di “semplice assemblaggio” saranno stabilite dalle parti contraenti.
(2) GU CE L 302 del 15.11.1985, pag. 23.
(3) Le condizioni particolari relative ai “trattamenti specifici” sono esposte nelle note introduttive da 8.1 a 8.3.
(4) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.
(5) Cfr. la nota introduttiva 7.
(6) Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell’autorizzazione dell’esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione di origine non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio.
(7) Indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l’esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento sul quale viene formulata la dichiarazione mediante la sigla “CM”.
(8) Queste indicazioni possono essere omesse qualora l’informazione sia già presente nel documento.
(9) Nei casi in cui l’esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall’obbligo della firma implica anche la dispensa dall’obbligo di indicare il nome del firmatario.
(10) Ad esempio: documenti d ‘importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante ecc., relativi ai prodotti impiegati nella fabbricazione o alle merci riesportate nello stesso stato.
(11) Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.
Esempio
Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all’altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella colonna “Designazione delle merci fornite” e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.
(12) Le indicazioni richieste in tali colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.
Esempi
La norma per gli indumenti dell’ex capitolo 62 stabilisce che possono essere usati filati non originari. Se un produttore di detti indumenti in Algeria utilizza tessuti importati dall’Unione europea ed ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore dell’Unione europea descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come “filati” senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.
Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre “barre di acciaio” nella colonna “Designazione dei materiali non originari utilizzati”. Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l’utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella colonna “Valore dei materiali non originari utilizzati” il valore delle barre non originarie.
(13) Per “valore dei materiali” s’intende il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in [indicare il nome delle parti contraenti interessate].
Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna “Designazione delle merci fornite”.
(14) Per “valore aggiunto totale” s’intendono tutti i costi accumulati al di fuori di [indicare il nome delle parti contraenti interessate], compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L’esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome delle parti contraenti interessate] deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna “Designazione delle merci fornite”.
(15) Nome e indirizzo del cliente
(16) Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.
Esempio
Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all’altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella colonna “Designazione delle merci fornite” e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.
(17) Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.
Esempi
La norma per gli indumenti dell’ex capitolo 62 stabilisce che possono essere usati filati non originari. Se un produttore di detti indumenti in Algeria utilizza tessuti importati dall’Unione europea ed ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore dell’Unione europea descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come “filati” senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.
Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre “barre di acciaio” nella colonna “Designazione dei materiali non originari utilizzati”. Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l’utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella colonna “Valore dei materiali non originari utilizzati” il valore delle barre non originarie.
(18) Per “valore dei materiali” s’intende il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in [indicare il nome delle parti contraenti interessate]].
Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna “Designazione delle merci fornite”.
(19) Per “valore aggiunto totale” s’intendono tutti i costi accumulati al di fuori di [indicare il nome delle particontraenti interessate], compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L’esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome delle parti contraenti interessate] deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna “Designazione delle merci fornite”.
(20) Indicare le date. Di regola, fatte salve le condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese in cui essa viene redatta, il periodo di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore non dovrebbe superare 12 mesi.
(21) Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.
Esempio
Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all’altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella colonna “Designazione delle merci fornite” e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.
(22) Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.
Esempi
La norma per gli indumenti dell’ex capitolo 62 stabilisce che possono essere usati filati non originari. Se un produttore di detti indumenti in Algeria utilizza tessuti importati dall’Unione europea ed ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore europeo descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come “filati”, senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.
Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre “barre di acciaio” nella colonna “Designazione dei materiali non originari utilizzati”. Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l’utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella colonna “Valore dei materiali non originari utilizzati” il valore delle barre non originarie.
(23) Per “valore dei materiali” s’intende il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nell’Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia. Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna “Designazione delle merci fornite”.
(24) Per “valore aggiunto totale” s’intendono tutti i costi accumulati al di fuori dell’Unione europea, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia, compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L’esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori dell’Unione europea, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna “Designazione delle merci fornite”.
(25) Nome e indirizzo del cliente.
(26) Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.
Esempio
Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all’altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella colonna “Designazione delle merci fornite” e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.
(27) Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.
Esempi
La norma per gli indumenti dell’ex capitolo 62 stabilisce che possono essere usati filati non originari. Se un produttore di detti indumenti in Algeria utilizza tessuti importati dall’Unione europea ed ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore europeo descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come “filati”, senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.
Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre “barre di acciaio” nella colonna “Designazione dei materiali non originari utilizzati”. Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l’utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella colonna “Valore dei materiali non originari utilizzati” il valore delle barre non originarie.
(28) Per “valore dei materiali” s’intende il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nell’Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia. Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna “Designazione delle merci fornite”.
(29) Per “valore aggiunto totale” s’intendono tutti i costi accumulati al di fuori dell’Unione europea, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia, compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L’esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori dell’Unione europea, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna “Designazione delle merci fornite”.
(30) Indicare le date. Di regola, fatte salve le condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese in cui essa viene redatta, il periodo di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore non dovrebbe superare 12 mesi.
(31) Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.
Esempio
Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all’altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella colonna “Designazione delle merci fornite” e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.
(32) Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.
Esempi
La norma per gli indumenti dell’ex capitolo 62 stabilisce che possono essere usati filati non originari. Se un produttore di detti indumenti in Tunisia utilizza tessuti importati dalla Turchia ed ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore turco descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come “filati”, senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.
Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre “barre di acciaio” nella colonna “Designazione dei materiali non originari utilizzati”. Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l’utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella colonna “Valore dei materiali non originari utilizzati” il valore delle barre non originarie.
(33) Per “valore dei materiali” s’intende il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in Turchia, in Algeria, in Marocco o in Tunisia. Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna “Designazione delle merci fornite”.
(34) Per “valore aggiunto totale” s’intendono tutti i costi accumulati al di fuori della Turchia, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia, compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L’esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Turchia, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna “Designazione delle merci fornite”.
(35) Nome e indirizzo del cliente.
(36) Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.
Esempio
Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all’altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella colonna “Designazione delle merci fornite” e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.
(37) Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.
Esempi
La norma per gli indumenti dell’ex capitolo 62 stabilisce che possono essere usati filati non originari. Se un produttore di detti indumenti in Tunisia utilizza tessuti importati dalla Turchia ed ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore turco descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come “filati”, senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.
Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre “barre di acciaio” nella colonna “Designazione dei materiali non originari utilizzati”. Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l’utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella colonna “Valore dei materiali non originari utilizzati” il valore delle barre non originarie.
(38) Per “valore dei materiali” s’intende il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in Turchia, in Algeria, in Marocco o in Tunisia. Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna “Designazione delle merci fornite”.
(39) Per “valore aggiunto totale” s’intendono tutti i costi accumulati al di fuori della Turchia, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia, compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L’esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Turchia, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna “Designazione delle merci fornite”.
(40) Indicare le date. Di regola, fatte salve le condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese in cui essa viene redatta, il periodo di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore non dovrebbe superare 12 mesi.
(41) Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.
Esempio
Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all’altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella colonna “Designazione delle merci fornite” e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.
(42) Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.
Esempi
La norma per gli indumenti dell’ex capitolo 62 stabilisce che possono essere usati filati non originari. Se un produttore di detti indumenti in Tunisia utilizza tessuti importati da uno Stato EFTA ed ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore dello Stato EFTA descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come “filati”, senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.
Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre “barre di acciaio” nella colonna “Designazione dei materiali non originari utilizzati”. Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l’utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella colonna “Valore dei materiali non originari utilizzati” il valore delle barre non originarie.
(43) Per “valore dei materiali” si intende il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in uno Stato EFTA o in Tunisia. Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna “Designazione delle merci fornite”.
(44) Per “valore aggiunto totale” s’intendono tutti i costi accumulati al di fuori di uno Stato EFTA o della Tunisia, compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L’esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori di uno Stato EFTA o della Tunisia deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna “Designazione delle merci fornite”.
(45) Nome e indirizzo del cliente.
(46) Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.
Esempio
Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all’altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella colonna “Designazione delle merci fornite” e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.
(47) Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.
Esempi
La norma per gli indumenti dell’ex capitolo 62 stabilisce che possono essere usati filati non originari. Se un produttore di detti indumenti in Tunisia utilizza tessuti importati da uno Stato EFTA ed ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore dello Stato EFTA descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come “filati”, senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.
Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre “barre di acciaio” nella colonna “Designazione dei materiali non originari utilizzati”. Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l’utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella colonna “Valore dei materiali non originari utilizzati” il valore delle barre non originarie.
(48) Per “valore dei materiali” si intende il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in uno Stato EFTA o in Tunisia. Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna “Designazione delle merci fornite”.
(49) Per “valore aggiunto totale” s’intendono tutti i costi accumulati al di fuori di uno Stato EFTA o della Tunisia, compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L’esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori di uno Stato EFTA o della Tunisia deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna “Designazione delle merci fornite”.
(50) Indicare le date. Di regola, fatte salve le condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese in cui essa viene redatta, il periodo di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore non dovrebbe superare 12 mesi.
(51) Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.
Esempio
Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all ‘altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella colonna “Designazione delle merci fornite” e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.
(52) Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.
Esempi
La norma per gli indumenti dell’ex capitolo 62 stabilisce che possono essere usati filati non originari. Se un produttore di detti indumenti in Serbia utilizza tessuti importati dal Montenegro ed ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore montenegrino descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come “filati”, senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.
Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre “barre di acciaio” nella colonna “Designazione dei materiali non originari utilizzati”. Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l ‘utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella colonna “Valore dei materiali non originari utilizzati” il valore delle barre non originarie.
(53) Per “valore dei materiali” si intende il valore in dogana al momento dell ‘importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in una delle parti CEFTA. Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna “Designazione delle merci fornite”.
(54) Per “valore aggiunto totale” si intendono tutti i costi accumulati al di fuori delle parti CEFTA, compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L’esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori delle parti CEFTA deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.
(55) Nome e indirizzo del cliente.
(56) Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.
Esempio
Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di tali motori varia da un modello all ‘altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella colonna “Designazione delle merci fornite” e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.
(57) Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.
Esempi
La norma per gli indumenti dell ‘ex capitolo 62 stabilisce che possono essere usati filati non originari. Se un produttore di detti indumenti in Serbia utilizza tessuti importati dal Montenegro ed ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore montenegrino descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come “filati”, senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati. Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre “barre di acciaio” nella colonna “Designazione dei materiali non originari utilizzati”. Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l ‘utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella colonna “Valore dei materiali non originari utilizzati” il valore delle barre non originarie.
(58) Per “valore dei materiali” si intende il valore in dogana al momento dell ‘importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in una delle parti CEFTA.
Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna “Designazione delle merci fornite”.
(59) Per “valore aggiunto totale” si intendono tutti i costi accumulati al di fuori delle parti CEFTA, compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L ‘esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori delle parti CEFTA deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.
(60) Indicare le date. Fatte salve le condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese in cui è redatta la dichiarazione a lungo termine del fornitore, il periodo di validità della stessa non dovrebbe normalmente superare 12 mesi.