EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1220(02)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 2019 relativa al rinnovo del gruppo di esperti della CommissionePiattaforma sulla buona governance fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva e la doppia imposizione2019/C 428/08

C/2019/8864

GU C 428 del 20.12.2019, p. 34–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/06/2024

20.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 428/34


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2019

relativa al rinnovo del gruppo di esperti della Commissione«Piattaforma sulla buona governance fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva e la doppia imposizione»

(2019/C 428/08)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Nella comunicazione del 6 dicembre 2012 (1) la Commissione ha presentato un piano d’azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all’evasione fiscale. La comunicazione era corredata di due raccomandazioni, una sulla pianificazione fiscale aggressiva (2) e l’altra concernente misure volte a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale (3).

(2)

La decisione C(2013) 2236 della Commissione (4) ha istituito la piattaforma sulla buona governance fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva e la doppia imposizione («la piattaforma»), un gruppo di esperti della Commissione incaricato di esaminare i progressi compiuti per una serie di misure, tra cui il piano d’azione del 2012 sulla frode e l’evasione fiscali e l’attuazione delle due raccomandazioni. Nella comunicazione sulla doppia imposizione nel mercato unico (5) la Commissione ha concluso che avrebbe valutato i vantaggi potenziali della creazione di un forum dell’UE sulla doppia imposizione. Poiché la doppia non imposizione e la doppia imposizione sono spesso collegate, si è ritenuto opportuno affrontare nell’ambito della piattaforma anche la doppia imposizione, e si continua a farlo.

(3)

Con decisione C(2015) 4095 della Commissione (6) la piattaforma è stata istituita nuovamente e la decisione C(2013) 2236 è stata abrogata. La decisione C(2015) 4095 ha cessato di applicarsi il 17 giugno 2019.

(4)

Il Parlamento europeo (7) e il Consiglio dell’Unione europea (8) hanno invitato a proseguire gli sforzi nella lotta contro la frode fiscale e l’evasione fiscale. Il lavoro della commissione TAXE del Parlamento europeo, istituita all’inizio del 2015 e immediatamente seguita dalla commissione speciale TAX2, la «commissione d’inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell’applicazione del diritto dell’Unione in relazione al riciclaggio di denaro, all’elusione fiscale e all’evasione fiscale» e, da ultimo, dalla commissione TAX3, ha evidenziato la necessità di proseguire gli sforzi nella lotta alla tassazione iniqua e inefficiente e le iniziative per una buona governance fiscale e la trasparenza fiscale.

(5)

La piattaforma si è rivelata uno strumento efficace per aumentare la trasparenza nella definizione delle politiche fiscali, in quanto ha incoraggiato e favorito un dialogo costruttivo tra i vari portatori di interessi nel settore fiscale e tra questi e la Commissione. La Commissione deve avvalersi delle competenze di specialisti e portatori di interessi. La piattaforma si è rivelata una preziosa fonte di competenze in materia fiscale.

(6)

La Commissione è membro della Addis Tax Initiative, un partenariato multilaterale avviato nel 2015 volto a rafforzare la mobilitazione delle entrate interne nei paesi in via di sviluppo per finanziarne il programma di sviluppo e conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030. La piattaforma dovrebbe continuare a fornire consulenza e assistenza alla Commissione nei suoi lavori in corso sulla base della Addis Tax Initiative.

(7)

Conseguire una tassazione equa ed efficiente costituisce una priorità politica della Commissione che ha dato origine a numerose iniziative giuridiche, casi di aiuti di Stato e strumenti normativi non vincolanti. Il 18 marzo 2015 la Commissione ha adottato un pacchetto sulla trasparenza fiscale (9). Il 17 giugno 2015 (10) la Commissione ha adottato una comunicazione su un sistema di tassazione delle imprese equo ed efficiente nell’Unione (piano d’azione 2015), in cui ha riferito in merito all’applicazione delle raccomandazioni del 2012 con il contributo della piattaforma. In tale comunicazione la Commissione ha annunciato che il mandato della piattaforma sarà prorogato, il suo campo di applicazione ampliato e le sue modalità di lavoro ottimizzate.

(8)

Il 28 gennaio 2016 la Commissione ha adottato una comunicazione su una strategia esterna per un’imposizione effettiva (11), al fine di promuovere la buona governance fiscale a livello mondiale. La comunicazione individua nuovi ambiti di lavoro per la piattaforma, in particolare per quanto riguarda l’agenda «Fiscalità e sviluppo» dell’Unione e il coordinamento delle liste nazionali di giurisdizioni non cooperative. A questo proposito, la lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali (12) rimane uno strumento fondamentale per attuare una buona governance fiscale a livello globale.

(9)

Come indicato negli orientamenti politici 2019-2024 presentati nel luglio 2019 (13), una tassazione equa ed efficiente continuerà a costituire una priorità assoluta per la Commissione.

(10)

Considerata l’utilità comprovata della piattaforma in quanto forum che ha avuto e continua ad avere un impatto significativo contribuendo allo sviluppo dell’agenda in materia di trasparenza fiscale ed equa imposizione, è opportuno rinnovarne il mandato.

(11)

La piattaforma dovrebbe fornire consulenza e assistenza alla Commissione. La piattaforma favorirebbe inoltre il dialogo, la condivisione di esperienze e competenze e lo scambio di opinioni tra tutti i portatori di interessi.

(12)

È opportuno che la piattaforma sia presieduta da un rappresentante della Commissione e sia composta da rappresentanti delle autorità fiscali degli Stati membri, da organizzazioni che rappresentano le imprese o la società civile e da fiscalisti.

(13)

È opportuno stabilire disposizioni relative alla diffusione delle informazioni da parte dei membri della piattaforma.

(14)

È opportuno che i dati personali siano trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (14).

(15)

Per garantire la continuità dell’attività della piattaforma, è opportuno che la presente decisione si applichi retroattivamente.

(16)

È opportuno fissare un periodo di applicazione della presente decisione. La Commissione valuterà a tempo debito l’opportunità di una proroga,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

Il mandato del gruppo di esperti «Piattaforma sulla buona governance fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva e la doppia imposizione» («la piattaforma») è rinnovato.

Articolo 2

Compiti

La piattaforma ha il compito di fornire consulenza e assistenza alla Commissione in materia di buona governance fiscale, pianificazione fiscale aggressiva e doppia imposizione, favorendo nel contempo un dialogo che consenta lo scambio di esperienze e competenze e l’ascolto dei pareri di tutti i portatori di interessi. In particolare, la piattaforma:

a)

fornisce alla Commissione informazioni pertinenti per la definizione delle priorità in settori quali la buona governance in materia fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva e la doppia imposizione;

b)

fornisce consulenza alla Commissione in merito ai mezzi e agli strumenti idonei per realizzare progressi in tali settori;

c)

promuove il dialogo tra imprese, società civile ed esperti delle autorità fiscali nazionali su temi relativi alla buona governance in materia fiscale, alla pianificazione fiscale aggressiva e alla doppia imposizione;

d)

discute le indicazioni pratiche fornite dalle autorità fiscali nonché da imprese, società civile e fiscalisti e definisce possibili modalità per affrontare con maggiore efficienza le difficoltà attuali in materia di doppia imposizione che incidono sul corretto funzionamento del mercato interno;

e)

fornisce consulenza e assistenza alla Commissione nei suoi lavori in corso sulla base della Addis Tax Initiative.

Ai fini della presente decisione il termine «buona governance in materia fiscale» comprende la trasparenza, lo scambio di informazioni e la concorrenza fiscale leale.

Articolo 3

Consultazioni

La Commissione può consultare la piattaforma su qualsiasi questione relativa alla buona governance in materia fiscale, alla pianificazione fiscale aggressiva, alla doppia imposizione e al seguito dato al piano d’azione 2015.

Articolo 4

Composizione

1.   La piattaforma comprende un massimo di 43 membri.

2.   Sono membri della piattaforma:

a)

le autorità fiscali degli Stati membri («membri di tipo D» di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera d), della decisione C(2016) 3301 final della Commissione) (15);

b)

fino a quindici organizzazioni rappresentanti di imprese, società civile e fiscalisti con competenze in materie di cui all’articolo 2 («membri di tipo C» di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), delle norme orizzontali).

3.   I membri di tipo D sono rappresentati unicamente da funzionari o dipendenti pubblici. Le autorità fiscali di ogni Stato membro nominano un rappresentante fra i funzionari incaricati della tassazione transfrontaliera, che si concentrerà in particolare sulla lotta alla pianificazione fiscale aggressiva.

4.   I membri di tipo C sono nominati e partecipano ai lavori della piattaforma o dei suoi sottogruppi soltanto se sono iscritti nel registro per la trasparenza istituito congiuntamente dal Parlamento europeo e dalla Commissione.

5.   Se un membro di tipo C è sospeso o radiato dal registro per la trasparenza, la direzione generale della Fiscalità e unione doganale (DG TAXUD) lo sospende dalla piattaforma fino a quando non sia nuovamente inserito nel registro per la trasparenza. Nel periodo di sospensione o radiazione il membro in questione non è invitato a partecipare alle riunioni del gruppo e non riceve alcun documento. La DG TAXUD esclude il membro dalla piattaforma se non è reinserito nel registro per la trasparenza entro sei mesi dalla sospensione o dalla radiazione dal registro stesso. Qualsiasi modifica nella composizione della piattaforma è riportata nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi («registro dei gruppi di esperti») (16).

6.   I membri di tipo C nominano rappresentanti permanenti e supplenti in seno alla piattaforma o ai suoi sottogruppi e provvedono affinché i loro rappresentanti dispongano di un elevato livello di competenza.

Articolo 5

Procedura di selezione

1.   I membri di tipo C della piattaforma sono selezionati mediante inviti pubblici a presentare candidature. A tal fine la DG TAXUD si avvale del modello di invito a presentare candidature per la selezione dei membri della piattaforma riportato nell’allegato 2 delle norme orizzontali. Laddove ciò sia giustificato da esigenze specifiche, la DG TAXUD può discostarsi da tale modello o integrarlo nel rispetto delle norme orizzontali.

2.   L’invito a presentare candidature è pubblicato nel registro dei gruppi di esperti. L’invito a presentare candidature può essere inoltre pubblicato tramite altri canali, tra cui appositi siti web (17). L’invito definisce chiaramente i criteri di selezione, comprese le competenze richieste e gli interessi che devono essere rappresentati (18) in relazione alle mansioni da svolgere. Il termine minimo per la presentazione delle candidature è di quattro settimane.

3.   Nella risposta all’invito a presentare candidature le organizzazioni nominano un rappresentante e un supplente, alle stesse condizioni del rappresentante. Il supplente sostituisce automaticamente il rappresentante in caso di assenza o impedimento. Se lo ritiene opportuno, la DG TAXUD può rifiutare la nomina di un rappresentante o di un supplente da parte di un’organizzazione, sempre che ciò sia giustificato alla luce dei requisiti specificati nella decisione che istituisce la piattaforma e/o nell’invito a presentare candidature. In tal caso l’organizzazione interessata è invitata a nominare un altro rappresentante o un altro supplente.

4.   I membri del gruppo sono nominati dal direttore generale della DG TAXUD tra gli specialisti competenti nei settori di cui all’articolo 2 che hanno risposto all’invito a presentare candidature. Nel selezionare i membri della piattaforma fra le organizzazioni specializzate, la DG TAXUD mira ad assicurare, per quanto possibile, un elevato livello di competenza, un equilibrio geografico e una rappresentanza equilibrata del know-how e delle competenze nei settori di interesse di cui agli articoli 2 e 3, tenendo conto dei compiti specifici del gruppo di esperti, del tipo di competenze richieste e della risposta ricevuta all’invito a presentare candidature.

5.   I membri sono nominati per un mandato di 2,5 anni. Essi rimangono in carica fino alla sostituzione o alla fine del mandato. Il mandato può essere rinnovato.

6.   Per assicurare la continuità e il corretto funzionamento del gruppo, la DG TAXUD redige un elenco di riserva di candidati idonei a cui è possibile attingere per nominare sostituti dei membri. La DG TAXUD chiede il consenso dei candidati prima di inserire i loro nomi nell’elenco di riserva.

7.   I membri di tipo C o i loro rappresentanti non sono più invitati a partecipare alle riunioni della piattaforma e possono essere sostituiti o esclusi per la restante durata del mandato in uno dei casi seguenti:

a)

il membro di tipo C, o il suo rappresentante, non è più in grado di contribuire efficacemente ai lavori della piattaforma;

b)

a parere della DG TAXUD, il membro di tipo C, o il suo rappresentante, non rispetta le condizioni di cui all’articolo 339 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

c)

il membro di tipo C, o il suo rappresentante, si dimette.

Ove un membro di tipo C, o il suo rappresentante, debba essere sostituito o escluso, il direttore generale della Fiscalità e unione doganale può, se del caso, nominare un’organizzazione supplente attingendo dall’elenco di riserva di cui al paragrafo 6, oppure invitare un’organizzazione a nominare un altro rappresentante o un altro supplente.

Articolo 6

Presidente

La piattaforma è presieduta dal direttore generale della Fiscalità e unione doganale o dal suo rappresentante.

Articolo 7

Funzionamento

1.   La piattaforma agisce su richiesta della DG TAXUD in conformità alle norme orizzontali.

2.   Le riunioni della piattaforma e dei suoi sottogruppi si svolgono di norma nei locali della Commissione.

3.   La piattaforma e i suoi sottogruppi possono tenere riunioni congiunte con altri gruppi di esperti su questioni di interesse comune.

4.   La DG TAXUD assicura i servizi di segreteria. I funzionari di altri servizi della Commissione interessati ai lavori possono assistere alle riunioni della piattaforma e dei suoi sottogruppi.

5.   D’intesa con la DG TAXUD, la piattaforma può decidere, a maggioranza semplice dei suoi membri, di rendere pubbliche le discussioni.

6.   Il verbale delle discussioni relative a ciascuno dei punti all’ordine del giorno e ai pareri espressi dalla piattaforma è informativo e completo. Il verbale è redatto dal segretariato sotto la responsabilità del presidente.

7.   La piattaforma adotta i pareri, le raccomandazioni o le relazioni per consenso.

Articolo 8

Sottogruppi

1.   Per agevolare il funzionamento efficiente della piattaforma, la DG TAXUD può istituire un sottogruppo composto esclusivamente da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche (autorità fiscali degli Stati membri) e un altro sottogruppo composto esclusivamente da rappresentanti di organizzazioni non governative (organizzazioni che rappresentano imprese, la società civile e fiscalisti).

2.   La DG TAXUD può costituire altri sottogruppi incaricati di esaminare questioni specifiche sulla base di un mandato da essa stessa definito. Detti sottogruppi si sciolgono una volta espletato il mandato. I membri dei sottogruppi che non sono membri della piattaforma sono selezionati mediante un invito pubblico a presentare candidature, in conformità all’articolo 5 e alle norme orizzontali (19).

3.   Ciascun sottogruppo opera in conformità alle norme orizzontali e riferisce alla piattaforma.

Articolo 9

Esperti invitati

All’occorrenza la DG TAXUD può invitare esperti con competenze specifiche in una materia all’ordine del giorno a partecipare ai lavori della piattaforma o dei suoi sottogruppi.

Articolo 10

Rapporto con il Parlamento europeo

Con riguardo alle informazioni da trasmettere al Parlamento europeo e alla partecipazione degli esperti del Parlamento europeo alle riunioni della piattaforma si applicano il punto 15 e gli allegati I e II dell’accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (20).

Articolo 11

Osservatori

1.   Lo status di osservatore può essere concesso a persone, organizzazioni ed enti pubblici diversi dalle autorità degli Stati membri, in conformità alle norme orizzontali, su invito diretto.

2.   Le organizzazioni e gli enti pubblici designati come osservatori nominano i propri rappresentanti.

3.   Gli osservatori e i loro rappresentanti possono essere autorizzati dal presidente a partecipare alle discussioni del gruppo e a fornire consulenza. Tuttavia essi non partecipano alla formulazione delle raccomandazioni o dei pareri della piattaforma.

Articolo 12

Regolamento interno

Su proposta della DG TAXUD, e di concerto con essa, la piattaforma adotta a maggioranza semplice dei suoi membri il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno per i gruppi di esperti, in conformità alle norme orizzontali.

Articolo 13

Segreto professionale e trattamento delle informazioni classificate

I membri della piattaforma e dei suoi sottogruppi e i loro rappresentanti, nonché gli esperti e gli osservatori invitati, sono soggetti agli obblighi concernenti il segreto professionale che, in virtù dei trattati e delle relative norme di attuazione, si applicano a tutti i membri delle istituzioni e al loro personale, e al rispetto delle norme della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate dell’Unione, previste dalle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (21) e 2015/444 (22) della Commissione. In caso di mancato rispetto di tali obblighi, la Commissione può adottare tutti i provvedimenti del caso.

Articolo 14

Trasparenza

1.   La piattaforma e i suoi sottogruppi sono iscritti nel registro dei gruppi di esperti.

2.   Per quanto riguarda la composizione della piattaforma, nel registro dei gruppi di esperti sono pubblicate le seguenti informazioni:

a)

il nome delle organizzazioni aderenti; gli interessi rappresentati;

b)

il nome degli osservatori;

c)

il nome delle autorità degli Stati membri (23).

3.   La DG TAXUD pubblica tutti i documenti pertinenti della piattaforma e dei suoi sottogruppi, compresi gli ordini del giorno, i verbali e i contributi dei partecipanti, nel registro dei gruppi di esperti o tramite un link dal registro a un sito web dedicato in cui siano reperibili tali informazioni. L’accesso a tale sito web non è subordinato alla registrazione dell’utente né ad altre restrizioni. In particolare, la pubblicazione dell’ordine del giorno e degli altri documenti di riferimento pertinenti è effettuata in tempo utile prima della riunione ed è seguita dalla pubblicazione tempestiva dei verbali.

4.   Sono autorizzate deroghe alla pubblicazione soltanto qualora si ritenga che la divulgazione di un documento arrechi pregiudizio alla tutela di un interesse pubblico o privato definito all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (24).

Articolo 15

Protezione dei dati personali

I dati personali sono trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725.

Articolo 16

Spese di riunione

1.   I partecipanti alle attività della piattaforma e dei suoi sottogruppi non sono retribuiti per i servizi resi.

2.   La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai partecipanti alle attività della piattaforma e dei suoi sottogruppi in base alle proprie disposizioni interne. Per i membri di tipo C e D, la Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno conformemente alle proprie disposizioni interne. In nessun caso sono concessi rimborsi ad organizzazioni designate in qualità di osservatori. Agli esperti invitati è concesso il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

3.   Le spese di cui al paragrafo 2 sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati nell’ambito della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

Articolo 17

Applicabilità

La presente decisione si applica dal 17 giugno 2019 al 16 giugno 2024.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2019

Per la Commissione

Paolo GENTILONI

Membro della Commissione


(1)  COM(2012) 722 final.

(2)  C(2012) 8806 final.

(3)  C(2012) 8805 final.

(4)  Decisione C(2013) 2236, del 23 aprile 2013, che istituisce un gruppo di esperti della Commissione denominato «Piattaforma sulla buona governance fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva e la doppia imposizione».

(5)  COM(2011) 712 final.

(6)  Decisione C(2015) 4095 della Commissione, del 17 giugno 2015, che istituisce il gruppo di esperti della Commissione «Piattaforma sulla buona governance fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva e la doppia imposizione» e sostituisce la decisione C(2013) 2236.

(7)  Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2015 sulla relazione annuale in materia di fiscalità.

(8)  Riunione del Consiglio Ecofin del 9.12.2014, riunione del Consiglio europeo del 18.12.2014.

(9)  Comunicazione sulla trasparenza fiscale per combattere l’evasione e l’elusione fiscali (COM(2015) 136 final), che ha dato luogo a modifiche della direttiva 2011/16/UE mediante la direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 1) con riferimento ai ruling transfrontalieri e agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, la direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 146 del 3.6.2016, pag. 8) con riferimento alle rendicontazioni paese per paese, e la direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale in relazione ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica (GU L 139 del 5.6.2018, pag. 1).

(10)  COM(2015) 302 final.

(11)  COM(2016) 24 final.

(12)  https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/

(13)  https://ec.europa.eu/commission/interim_en#political-guidelines

(14)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(15)  Decisione della Commissione C(2016) 3301 final, del 30 maggio 2016, recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione (le «norme orizzontali»).

(16)  http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/

(17)  https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/tax-good-governance/platform-tax-good-governance_en

(18)  Ciò è pertinente solo per le organizzazioni aderenti.

(19)  Cfr. l’articolo 10 e l’articolo 14, paragrafo 2, delle norme orizzontali.

(20)  GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.

(21)  Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

(22)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

(23)  Secondo le norme orizzontali non è obbligatorio pubblicare il nome delle autorità degli Stati membri. Le amministrazioni specifiche dei paesi interessati cui fanno capo gli esperti che partecipano abitualmente alle riunioni possono essere pubblicate nel registro dei gruppi di esperti. Cfr. l’articolo 23, paragrafo 1, lettera b), delle norme orizzontali.

(24)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Siffatte eccezioni sono intese a tutelare la sicurezza pubblica, le questioni militari, le relazioni internazionali, la politica finanziaria, monetaria o economica, la vita privata e l’integrità dell’individuo, gli interessi commerciali, le procedure giurisdizionali e la consulenza legale, le attività d’ispezione, di indagine o di revisione contabile e il processo decisionale dell’istituzione.


Top