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Document 32019D0541

    Decisione di esecuzione (UE) 2019/541 della Commissione, del 1° aprile 2019, relativa all'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle borse ufficiali e ai gestori del mercato riconosciuti a Singapore in conformità al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2019) 2349] (Testo rilevante ai fini del SEE.)

    C/2019/2349

    GU L 93 del 2.4.2019, p. 18–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/12/2020

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/541/oj

    2.4.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 93/18


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/541 DELLA COMMISSIONE

    del 1o aprile 2019

    relativa all'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle borse ufficiali e ai gestori del mercato riconosciuti a Singapore in conformità al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

    [notificata con il numero C(2019) 2349]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 28, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 individua le sedi di negoziazione nelle quali le controparti finanziarie di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e le controparti non finanziarie che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012, possono concludere operazioni in derivati appartenenti a una categoria di derivati dichiarata soggetta all'obbligo di negoziazione. Le sedi di negoziazione in cui tali operazioni possono essere concluse sono limitate ai mercati regolamentati, ai sistemi multilaterali di negoziazione, ai sistemi organizzati di negoziazione e alle sedi di negoziazione di un paese terzo riconosciute dalla Commissione come soggette a requisiti giuridici equivalenti e ad una vigilanza efficace nel paese terzo in questione. Il paese terzo è anche tenuto a disporre un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle sedi di negoziazione autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

    (2)

    Dato l'accordo raggiunto tra le parti al vertice del G20 tenutosi a Pittsburgh il 25 settembre 2009, che prevedeva il trasferimento della negoziazione dei contratti derivati standardizzati OTC sui mercati regolamentati o su piattaforme elettroniche di negoziazione, è opportuno prevedere una gamma di sedi idonee in cui effettuare le negoziazioni previste dall'impegno assunto. Inoltre, il regolamento (UE) n. 600/2014 sottolinea la necessità di definire, per quanto riguarda taluni requisiti, un insieme unico di norme valido per tutti gli enti e di impedire l'arbitraggio regolamentare. Pertanto, nel designare i contratti derivati OTC standardizzati da assoggettare all'obbligo di negoziazione, è opportuno che l'Unione promuova anche lo sviluppo di un numero sufficiente di sedi ammissibili per consentire il rispetto dell'obbligo di negoziazione, anche all'interno dell'Unione.

    (3)

    A norma dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014, le sedi di negoziazione dei paesi terzi possono essere riconosciute equivalenti alle sedi di negoziazione stabilite nell'Unione se sono tenute a soddisfare requisiti giuridici vincolanti equivalenti ai requisiti derivanti dalla direttiva 2014/65/EU, dal regolamento (UE) n. 600/2014 e dal regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e se detti requisiti equivalenti sono soggetti ad un'efficace vigilanza e ad un'effettiva applicazione nel paese terzo in questione. Tale disposizione dovrebbe essere letta alla luce degli obiettivi perseguiti da questi tre atti, in particolare il contributo alla realizzazione e al funzionamento del mercato interno, all'integrità del mercato, alla protezione degli investitori e, da ultimo, ma non meno importante, alla stabilità finanziaria.

    (4)

    Con l'introduzione di un nuovo regime che disciplina i gestori delle piattaforme di negoziazione dei derivati OTC a Singapore e designa i derivati più liquidi come soggetti a un obbligo di negoziazione nazionale, è necessario affrontare i potenziali rischi di frammentazione della liquidità garantendo che le piattaforme di negoziazione con sede a Singapore siano riconosciute ammissibili ai fini del rispetto dell'obbligo di negoziazione imposto dall'Unione. Le piattaforme di negoziazione operanti a Singapore offrono importanti volumi di negoziazione in derivati ed è importante che le imprese dell'Unione siano in grado di accedere alla liquidità derivante dalle controparti asiatiche di Singapore ai fini di una gestione efficiente dei rischi, soprattutto al di fuori dell'orario di negoziazione europeo. La presente decisione si basa su una valutazione dettagliata del quadro giuridico e di vigilanza che a Singapore disciplina le piattaforme di negoziazione a norma della legge su titoli e future (Securities and Futures Act, di seguito «SFA») e dei relativi regolamenti di esecuzione.

    (5)

    Lo scopo della valutazione dell'equivalenza a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 è accertare che le disposizioni giuridiche e di vigilanza stabilite dalla SFA e dai relativi regolamenti di esecuzione garantiscano che le piattaforme di negoziazione gestite da borse autorizzate (approved exchanges, di seguito «AE») o da gestori del mercato riconosciuti (recognised market operators, di seguito «RMO») con sede a Singapore e autorizzati dall'Autorità monetaria di Singapore (Monetary Authority of Singapore, di seguito «MAS») soddisfino requisiti giuridici vincolanti equivalenti ai requisiti per le sedi di negoziazione dell'Unione derivanti dalla direttiva 2014/65/UE, dal regolamento (UE) n. 596/2014 e dal regolamento (UE) n. 600/2014, sulla base dei criteri di cui all'articolo 28, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014. Lo scopo della valutazione dell'equivalenza è anche quello di accertare che a Singapore le AE e gli RMO in questione siano soggetti ad un'efficace vigilanza e ad un'effettiva applicazione.

    (6)

    La parte II della SFA stabilisce obblighi giuridici vincolanti per le AE e gli RMO, il linea con il mandato della MAS per l'istituzione di un regime basato su principi e neutro dal punto di vista tecnologico che si applica a tutte le AE e a tutti gli RMO. Gli atti e i regolamenti adottati sulla base di detti atti, quali i regolamenti sugli strumenti finanziari e i future (mercati organizzati) (Securities and Futures (Organised Markets) Regulations, di seguito «SFOMR») adottati dalla MAS, hanno forza di legge e insieme costituiscono il quadro giuridico per il funzionamento delle AE e degli RMO a Singapore. La sezione 45 della SFA consente alla MAS di dare istruzioni vincolanti a una AE o a un RMO. Il mancato rispetto di tali istruzioni è considerato una violazione della disposizione pertinente della SFA. La sezione 321 della SFA conferisce alla MAS il potere di fornire orientamenti per il perseguimento degli obiettivi regolamentari della SFA o in relazione all'applicazione delle disposizioni della SFA. Gli orientamenti, quali gli orientamenti sulla regolamentazione dei mercati organizzati (SFA 02-G01), definiscono i principi o le migliori prassi che disciplinano il comportamento delle AE e degli RMO. Il mancato rispetto degli orientamenti può essere invocato da una delle parti in un procedimento civile o penale al fine di stabilire o negare ogni responsabilità che il procedimento intenda accertare (sezione 321 (5) della SFA). La sezione 15(1)(e) e la sezione 33(1)(e) della SFA stabiliscono l'obbligo per le AE e gli RMO di mantenere regole sulla condotta delle attività e la quotazione che prevedano disposizioni soddisfacenti per garantire un mercato equo, ordinato e trasparente. Le regole sulla condotta delle attività e la quotazione, nonché eventuali modifiche delle stesse, devono essere sottoposte alla MAS prima della loro attuazione. Le regole sulla condotta delle attività e la quotazione hanno gli stessi effetti di un contratto vincolante per le AE e gli RMO e i loro membri, e devono essere osservate e rispettate su base continuativa.

    (7)

    A norma dell'articolo 28, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014, quattro sono le condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo applicabile alle sedi di negoziazione ivi autorizzate ha effetto equivalente.

    (8)

    La prima di queste condizioni stabilisce che le sedi di negoziazione del paese terzo devono essere soggette ad autorizzazione e a un'efficace vigilanza e a un'effettiva applicazione su base continuativa.

    (9)

    A norma della SFA, i mercati sono strutture che operano su base multilaterale o «molti a molti». Un'entità che gestisce un mercato a Singapore deve essere una AE o un RMO. Le disposizioni legislative relative alle AE e agli RMO sono contenute nella parte II della SFA. Le società di Singapore sono disciplinate come AE o come RMO, mentre le società straniere sono disciplinate come RMO. Il richiedente che desideri gestire un mercato a Singapore deve ottenere una licenza dalla MAS a norma della sezione 8 della SFA come AE o come RMO. Nel determinare se un gestore del mercato debba essere regolamentato come AE o un RMO, la MAS considera l'importanza sistemica del mercato organizzato. Le società che gestiscono mercati organizzati di importanza sistemica sono disciplinate come AE. Il richiedente deve soddisfare i requisiti applicabili, compresi quelli di cui alle sezioni 15 e 33 ella SFA, sia nella fase iniziale che su base continuativa. Conformemente alla parte II, sezione 9, la MAS concede la licenza se conclude che sono soddisfatti tutti i requisiti relativi al richiedente. La MAS può rifiutare l'approvazione di una domanda se non sono soddisfatti tutti i requisiti. La sezione 15(1)(a) e la sezione 33(1)(a) della SFA stabiliscono entrambe che le AE e gli RMO sono tenuti a gestire mercati organizzati equi, caratterizzati da un accesso non discriminatorio ai sistemi e alle informazioni di mercato. La sezione 15(1)(d) e la sezione 33(1)(d) della SFA stabiliscono inoltre che le AE e gli RMO sono tenuti a garantire che l'accesso per la partecipazione alle loro strutture sia soggetto a criteri equi e obiettivi, intesi a garantire il corretto funzionamento del mercato organizzato e a tutelare gli interessi del pubblico degli investitori. I regolamenti 13 e 25 degli SFOMR obbligano le AE e gli RMO a mettere a disposizione le informazioni su richiesta, o a pubblicarle in modo accessibile a tutti gli investitori o potenziali investitori, comprese le informazioni sui loro servizi, prodotti, commissioni e sulle eventuali modalità di indennizzo in vigore. Le AE e gli RMO sono soggetti a requisiti organizzativi per quanto riguarda la governance societaria, la politica in materia di conflitti di interesse, la gestione dei rischi, la negoziazione corretta e ordinata, gli accordi di compensazione e di regolamento, la resilienza dei sistemi di negoziazione e il controllo della conformità.

    (10)

    La MAS ha poteri d'indagine ai sensi della parte IX, divisione 3, della SFA e a norma del codice di procedura penale, ivi compresi poteri di esigere la produzione di prove, di interrogare indiziati e testimoni e di raccoglierne le dichiarazioni, di arrestare gli indiziati e di sequestrare beni in determinate circostanze. La MAS sorveglia le prassi e i controlli delle AE e degli RMO in materia di gestione dei rischi mediante ispezioni in loco ed extra loco. La sezione 45 della SFA conferisce alla MAS il potere di dare istruzioni alle AE e agli RMO in relazione a specifiche questioni contemplate dalla SFA per assicurare la protezione degli investitori, il funzionamento equo, ordinato e trasparente dei mercati, l'integrità e la stabilità dei mercati dei capitali e il rispetto di qualsiasi condizione o restrizione imposta dalla MAS. La MAS può imporre ammende e formulare moniti per la violazione di disposizioni della SFA o dei suoi atti di diritto derivato. La MAS può altresì destituire funzionari nelle situazioni specificate nella sezione 43 (1) e se ritiene che ciò sia nell'interesse del pubblico. La MAS ha inoltre il potere di revocare la licenza di una AE o di un RMO alle condizioni stabilite nella sezione 14 della SFA. Inoltre, ai sensi delle sezioni 15 e 33 della SFA, le AE e gli RMO sono tenuti a garantire un'adeguata regolamentazione e supervisione dei loro membri. Inoltre, le AE sono tenute a comunicare alla MAS qualsiasi azione disciplinare adottata nei confronti di un membro a norma della sezione 16 (1) (f) della SFA. La SFA prevede sanzioni nel caso in cui le regole sulla condotta delle attività e la quotazione non rispettino i requisiti stabiliti dalla MAS. Infine, ai sensi della sezione 46AA della SFA, la MAS è dotata di poteri di emergenza per indirizzare una AE o un RMO ad agire per mantenere o ripristinare il funzionamento equo, ordinato e trasparente del mercato quando questo è nell'interesse del pubblico o è necessario per la protezione degli investitori.

    (11)

    La Commissione conclude pertanto che i mercati gestiti dalle AE e dagli RMO sono soggetti ad autorizzazione e a un'efficace vigilanza e a un'effettiva applicazione su base continuativa.

    (12)

    La seconda delle condizioni stabilite dall'articolo 28, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014, impone che le sedi di negoziazione dei paesi terzi siano disciplinate da norme chiare e trasparenti per quanto riguarda l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione, affinché tali strumenti finanziari possano essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente e siano liberamente negoziabili.

    (13)

    Le condizioni di ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari sono stabilite dall'AE nelle sue regole sulla quotazione, che specificano le categorie di prodotti che possono essere negoziate sul suo mercato, i termini e le condizioni per la quotazione e le norme volte a garantire che i membri siano in grado di far fronte ai loro obblighi. A norma delle sezioni 29 e 41 della SFA, le AE e gli RMO sono tenuti a informare la MAS prima di procedere al lancio di un prodotto. Inoltre, le AE e gli RMO sono tenuti a certificare alla MAS di aver predisposto adeguati controlli e procedure di governance per affrontare in modo adeguato i principali rischi inerenti ai prodotti, ovvero i) il rischio di negoziazione anormale che può essere determinato da una forte variazione dei prezzi; ii) il rischio che le persone acquisiscano quantità significative del prodotto, il che favorisce la capacità di tali persone di avvantaggiarsi manipolando il mercato; iii) il rischio che i prezzi di regolamento giornalieri e i prezzi di regolamento definitivi siano soggetti a manipolazioni; iv) il rischio che il prezzo di regolamento finale del prodotto non converga verso il suo sottostante; v) il rischio che il sottostante dei prodotti forniti fisicamente non sia consegnato in modo sicuro, affidabile e tempestivo; e vi) i rischi legali, operativi e di reputazione che accompagnano il prodotto. A norma della sezione 45 della SFA, la MAS ha il potere di intervenire se le AE e gli RMO non dispongono di adeguati controlli e procedure di governance, tra cui l'imposizione di un patrimonio di vigilanza più elevato, la richiesta di audit indipendente su processi specifici e il divieto di quotazione di nuovi prodotti. A norma della sezione 46 della SFA, la MAS può emettere un avviso per iscritto a una AE o a un RMO per vietare la negoziazione di prodotti se la MAS ritiene che ciò sia necessario per tutelare le persone che acquistano o vendono tali strumenti finanziari.

    (14)

    Le sezioni 15 e 33 della SFA impongono alle AE e agli RMO, rispettivamente, di garantire il mercato da essi gestito sia equo, ordinato e trasparente, a prescindere dal protocollo di esecuzione utilizzato. La sezione 15 (i) (e) della SFA stabilisce che le regole sulla condotta delle attività delle AE prevedano disposizioni soddisfacenti per garantire il funzionamento di un mercato equo, ordinato e trasparente. I Guidelines on the Regulation of Organised Markets (orientamenti sulla regolamentazione dei mercati organizzati), insieme alla Monograph on Objectives and Principles of Financial Sector Oversight (monografia sugli obiettivi e i principi della vigilanza nel settore finanziario) di Singapore, specificano ulteriormente che un mercato trasparente è un mercato in cui le informazioni pre- e post-negoziazione sulle negoziazioni sono rese pubbliche su base continuativa e in tempo reale. Per la negoziazione dei derivati, la MAS non richiede che l'esecuzione sia effettuata mediante un protocollo specifico. In pratica, tuttavia, gran parte delle negoziazioni avviene attraverso il protocollo della «richiesta di quotazione». I sistemi di negoziazione con portafoglio ordini elettronico richiedono la pubblicazione delle migliori offerte di acquisto e di vendita in modo continuativo, mentre altri sistemi di negoziazione (quali i sistemi basati sulla «richiesta di quotazione» o i «sistemi a voce») richiedono la diffusione di informazioni sul prezzo e sul volume ai partecipanti al mercato ammissibili prima che diventino eseguibili. I servizi d'intermediazione attraverso reti vocali che agevolano le negoziazioni multilaterali sono soggetti al regime di licenze di mercato della MAS e sono tenuti a garantire la trasparenza pre-negoziazione dei loro mercati organizzati. Pertanto, le informazioni pre-negoziazione sono messe a disposizione del pubblico per consentire agli investitori di sapere quali operazioni possono effettuare e a quali prezzi. Analogamente, le informazioni post-negoziazione relative alle negoziazioni eseguite devono essere pubblicizzate in modo da tenere conto dei dettagli del prodotto, del prezzo e del volume. Le AE e gli RMO sono tenuti a comunicare pubblicamente le quotazioni presentate non appena sono eseguibili e a comunicare i dettagli dell'operazione al pubblico al più presto dopo l'esecuzione della quotazione.

    (15)

    La Commissione conclude pertanto che i mercati gestiti dalle AE e dagli RMO sono disciplinati da norme chiare e trasparenti per quanto riguarda l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione, in modo che tali strumenti finanziari possano essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente e siano liberamente negoziabili.

    (16)

    La terza delle condizioni stabilite dall'articolo 28, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014, impone che gli emittenti di strumenti finanziari siano soggetti all'obbligo di fornire informazioni in modo periodico e costante, garantendo un elevato livello di protezione degli investitori.

    (17)

    Gli emittenti che intendono quotare titoli o far sì che siano ammessi alla negoziazione in un mercato devono soddisfare i requisiti stabiliti dalle regole sulla quotazione della borsa. La regola 703 del manuale di quotazione stabilisce che l'emittente è tenuto a comunicare tutte le informazioni necessarie per evitare la creazione di un falso mercato dei suoi titoli o che potrebbero incidere sostanzialmente sul prezzo o sul valore dei suoi titoli. Inoltre, le regole da 707 a 711 del manuale di quotazione di Singapore stabiliscono i requisiti per le relazioni annuali redatte dagli emittenti quotati. Obblighi di fornire informazioni in modo periodico e costante e obblighi di informativa sono applicabili agli emittenti di contratti derivati se l'attività sottostante è un titolo. Se lo strumento derivato è ammesso alla negoziazione in una AE o in un RMO, l'emittente è soggetto agli obblighi di segnalazione stabiliti dalle regole di quotazione della singola borsa.

    (18)

    La Commissione conclude pertanto che gli emittenti di contratti derivati negoziati in una AE o in un RMO sono soggetti all'obbligo di fornire informazioni in modo periodico e costante, garantendo un elevato livello di protezione degli investitori.

    (19)

    La quarta delle condizioni stabilite dall'articolo 28, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014, impone che il quadro dei paesi terzi garantisca la trasparenza e l'integrità del mercato, mediante norme volte a contrastare gli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni di mercato.

    (20)

    Ai sensi della parte XII, divisione 1, della SFA, la MAS ha istituito un quadro normativo complessivo volto a garantire l'integrità del mercato e a prevenire l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato in relazione a titoli, quote di organismi di investimento collettivi e contratti derivati. Questo quadro vieta le pratiche che potrebbero comportare distorsioni del funzionamento dei mercati, autorizzando la MAS ad adottare i provvedimenti per contrastarle, quali ad esempio la falsa negoziazione e l'aggiotaggio (sezione 197), il «bucketing» (sezione 201 A), la manipolazione dei prezzi (sezione 201B), l'impiego di dispositivi fraudolenti o ingannevoli (sezione 201) e la diffusione di informazioni sulle operazioni illegali (sezione 202). La sezione 218(2) e la sezione 219(2) della SFA vietano inoltre l'abuso e la comunicazione di informazioni privilegiate. A norma delle sezioni 15 e 33 della SFA, le AE e gli RMO hanno l'obbligo di mantenere e far rispettare le regole sulla condotta delle attività per la corretta regolamentazione e la vigilanza dei loro membri. Per contribuire ad assicurare che le attività di negoziazione siano soggette a vigilanza continua ed efficace, le AE sono responsabili di garantire la conformità a tutti i requisiti normativi applicabili. Di conseguenza, esse sono tenute a predisporre sistemi, processi e controlli per garantire la conformità e prevenire le violazioni. La MAS effettua ispezioni periodiche delle funzioni delle AE in materia di sorveglianza e di applicazione delle norme per garantirne la pertinenza e l'efficacia nell'accertamento delle irregolarità nella negoziazione. Anche gli RMO sono tenuti a predisporre processi e controlli per individuare potenziali abusi di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato.

    (21)

    La Commissione conclude pertanto che il quadro applicabile ai mercati gestiti dalle AE e dagli RMO a Singapore garantisce la trasparenza e l'integrità del mercato mediante norme relative agli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.

    (22)

    Di conseguenza, si ritiene che il quadro giuridico e di vigilanza di Singapore garantisca che le AE e gli RMO rispettino requisiti giuridici vincolanti che sono equivalenti ai requisiti per le sedi di negoziazione dell'Unione derivanti dalla direttiva 2014/65/UE, dal regolamento (UE) n. 596/2014 e dal regolamento (UE) n. 600/2014 e che sono soggetti a una efficace vigilanza e a una effettiva applicazione a Singapore.

    (23)

    Ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 600/2014, le pertinenti operazioni in derivati possono essere concluse in una sede di negoziazione di un paese terzo riconosciuta equivalente, a condizione che il paese terzo abbia disposto un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle sedi di negoziazione autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE che consenta a queste ultime di ammettere alla negoziazione o negoziare i derivati dichiarati soggetti ad un obbligo di negoziazione in quel paese terzo su base non esclusiva.

    (24)

    La parte VIC della SFA conferisce alla MAS il potere di dare inizio a un obbligo di negoziazione prescrivendo che specifici contratti derivati che soddisfano criteri stabiliti siano negoziati su mercati gestiti da una AE, da un RMO o in qualsiasi altro sistema stabilito dalla MAS. La parte VIC, sezione 129 J (1) della SFA, in combinato disposto con la sezione 129N, conferisce alla MAS il potere di stabilire, per via regolamentare, tutte le sedi di negoziazione che sono ammissibili per l'adempimento dell'obbligo di negoziazione che sono regolamentate dalle autorità nazionali competenti dell'Unione.

    (25)

    Una dichiarazione congiunta del vicepresidente della Commissione europea responsabile per la Stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l'Unione dei mercati dei capitali e del vice primo ministro di Singapore e presidente dell'autorità monetaria di Singapore definisce gli approcci comuni. Contemporaneamente alla valutazione da parte della Commissione del quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle AE e agli RMO ai fini dell'adozione della presente decisione, la MAS ha valuto se le sedi di negoziazione dell'Unione siano soggette a quadri normativi e di vigilanza comparabili al quadro giuridico e di vigilanza previsto dalla SFA che si applica alle sedi di negoziazione di Singapore. A seguito di tale valutazione, la MAS esenta le sedi di negoziazione dell'Unione quali notificate dalla Commissione in conformità alla sezione 7(6) della SFA dall'obbligo di registrazione come RMO. La MAS può procedere a riesami periodici delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle sedi di negoziazione dell'Unione e intende fornire ai servizi della Commissione adeguato preavviso dei riesami e la possibilità di presentare osservazioni qualora il riesame comporti modifiche dell'ambito di applicazione dell'esenzione concessa a norma della sezione 7(6) della SFA. La presente decisione e gli atti e i regolamenti adottati dalla MAS sulla base di detti atti saranno integrati da accordi di cooperazione, per assicurare l'efficace scambio di informazioni e il coordinamento delle attività di vigilanza tra le autorità nazionali competenti responsabili in materia di autorizzazione e vigilanza delle sedi di negoziazione riconosciute dell'Unione e la MAS.

    (26)

    La Commissione pertanto conclude che il quadro giuridico e di vigilanza di Singapore prevede un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle sedi di negoziazione autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE che consente a queste ultime di ammettere alla negoziazione o negoziare i derivati dichiarati soggetti ad un obbligo di negoziazione a Singapore su base non esclusiva.

    (27)

    La presente decisione stabilisce l'ammissibilità delle AE e degli RMO autorizzati a Singapore per consentire alle controparti finanziarie e non finanziarie stabilite nell'Unione di rispettare l'obbligo di negoziazione quando negoziano derivati nelle sedi di negoziazione del paese terzo. Pertanto, la presente decisione non pregiudica la capacità delle controparti finanziarie e non finanziarie stabilite nell'Unione di negoziare nelle sedi di negoziazione dei paesi terzi contratti derivati non soggetti all'obbligo di negoziazione.

    (28)

    La presente decisione si basa sui requisiti giuridici vincolanti applicabili alle AE e agli RMO a Singapore al momento della sua adozione. La Commissione continuerà a monitorare l'evoluzione delle disposizioni legislative e di vigilanza per le sedi di negoziazione riconosciute, l'applicazione di tali disposizioni da parte delle autorità del paese terzo, l'efficacia della cooperazione in materia di vigilanza, l'evoluzione del mercato e il rispetto delle condizioni sulla base delle quali è adottata la presente decisione.

    (29)

    Almeno ogni tre anni la Commissione dovrebbe effettuare un riesame dei motivi sulla base dei quali è stata adottata la presente decisione, comprese le disposizioni legislative e di vigilanza applicabili a Singapore ai mercati gestiti dalle AE o dagli RMO autorizzati a Singapore. I riesami periodici lasciano impregiudicato il potere della Commissione di effettuare un riesame specifico in qualsiasi momento in caso di evoluzioni che rendano necessario il riesame della conclusione raggiunta con la presente decisione. Basandosi sui risultati dei riesami periodici o specifici, la Commissione può decidere di modificare o abrogare la presente decisione in qualsiasi momento, in particolare qualora l'evoluzione incida sulle condizioni in base alle quali è adottata la presente decisione.

    (30)

    Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato europeo dei valori mobiliari,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Ai fini dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 600/2014, si conclude che il quadro giuridico e di vigilanza di Singapore garantisce che le borse ufficiali e i gestori del mercato riconosciuti di cui all'allegato della presente decisione soddisfano requisiti giuridici vincolanti che sono equivalenti ai requisiti per le sedi di negoziazione di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 600/2014 e derivanti da tale regolamento, dalla direttiva 2014/65/UE e dal regolamento (UE) n. 596/2014 e sono soggetti un'efficace vigilanza e ad un'effettiva applicazione a Singapore.

    Articolo 2

    Entro 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione, e successivamente entro 3 anni da ciascun riesame anteriore effettuato a norma del presente articolo, la Commissione procede ad un riesame dei motivi per i quali è stata raggiunta la conclusione di cui all'articolo 1.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2019

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.

    (2)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

    (3)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

    (4)  Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).


    ALLEGATO

    Borse ufficiali autorizzate dall'Autorità monetaria di Singapore (Monetary Authority of Singapore) e considerate equivalenti alle sedi di negoziazione quali definite nella direttiva 2014/65/UE:

    (1)

    Asia Pacific Exchange Pte Ltd

    (2)

    ICE Futures Singapore Pte Ltd

    (3)

    Singapore Exchange Derivatives Trading Limited

    Gestori del mercato riconosciuti autorizzati dall'Autorità monetaria di Singapore (Monetary Authority of Singapore) e considerati equivalenti alle sedi di negoziazione quali definite nella direttiva 2014/65/UE:

    (1)

    Cleartrade Exchange Pte Ltd

    (2)

    Tradition Singapore Pte Ltd


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