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Document 32018R1300

    Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1300 della Commissione, del 27 settembre 2018, recante modifica e deroga al regolamento (CE) n. 2535/2001 per quanto riguarda i titoli di importazione per i prodotti lattiero-caseari originari della Norvegia

    C/2018/6314

    GU L 244 del 28.9.2018, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. impl. da 32020R0760

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1300/oj

    28.9.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 244/6


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1300 DELLA COMMISSIONE

    del 27 settembre 2018

    recante modifica e deroga al regolamento (CE) n. 2535/2001 per quanto riguarda i titoli di importazione per i prodotti lattiero-caseari originari della Norvegia

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'allegato IV dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli («l'accordo»), concluso a norma dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo e approvato con decisione (UE) 2018/760 del Consiglio (2), prevede l'introduzione di nuovi contingenti per i prodotti lattiero-caseari.

    (2)

    L'accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione. L'ultimo strumento di approvazione è stato notificato dalla Norvegia il 16 luglio 2018. I quantitativi dei nuovi contingenti si applicano pertanto a decorrere dal 1o ottobre 2018.

    (3)

    Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione (3) le domande di titoli presentate dal 1o giugno al 10 giugno possono essere utilizzate per le importazioni effettuate nel periodo dal 1o luglio al 31 dicembre successivo. È pertanto opportuno introdurre un nuovo periodo per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli di importazione per i nuovi contingenti aperti dall'accordo. Nel 2018, inoltre, il periodo di validità di tali titoli dovrebbe iniziare alla data del loro rilascio.

    (4)

    Il titolo 2, capo I, sezione 2, del regolamento (CE) n. 2535/2001 stabilisce che il richiedente di un titolo di importazione deve essere stato preventivamente riconosciuto dall'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito. Le richieste relative devono essere presentate entro il 1o aprile di ogni anno. È necessario stabilire una procedura ad hoc che consenta ai richiedenti che non sono stati ancora riconosciuti di presentare domanda di riconoscimento ai fini dei nuovi contingenti di importazione che saranno aperti il 1o ottobre 2018. Di conseguenza dovrebbero essere previste le relative deroghe agli articoli 8, 9 e 10 del regolamento (CE) n. 2535/2001.

    (5)

    È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2535/2001 e stabilire le deroghe pertinenti.

    (6)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001

    Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è così modificato:

    a)

    all'articolo 5, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

    «h)

    contingenti previsti nell'allegato V dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia, approvato con decisione 2011/818/UE del Consiglio (*1), e contingenti previsti nell'allegato IV dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia, approvato con decisione (UE) 2018/760 del Consiglio (*2) («gli accordi con la Norvegia»);

    b)

    all'articolo 19, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

    «g)

    regole di cui al punto 9 degli accordi con la Norvegia;»

    c)

    nell'allegato I, il punto I.H è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Deroghe al regolamento (CE) n. 2535/2001

    1.   In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2535/2001, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4228 e 09.4229 di cui al punto I.H dell'allegato I dello stesso regolamento, un periodo di assegnazione supplementare è aperto nel 2018, a condizione che:

    a)

    le domande di titoli di importazione siano presentate dal 1o all'8 ottobre 2018;

    b)

    gli Stati membri comunichino alla Commissione, entro il 15 ottobre 2018, i quantitativi totali, compresi quelli negativi, espressi in chilogrammi e suddivisi per numero d'ordine;

    c)

    i titoli di importazione siano rilasciati dal 23 ottobre 2018 al 31 ottobre 2018.

    2.   In deroga all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2535/2001, i titoli di importazione rilasciati a ottobre 2018 per i contingenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono validi dalla data di rilascio fino al 31 dicembre 2018.

    3.   In deroga all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2535/2001, per le importazioni nei periodi dal 1o ottobre al 31 dicembre 2018 e dal 1o gennaio al 30 giugno 2019 nell'ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i richiedenti di titoli di importazione che non sono ancora stati riconosciuti a norma degli articoli 8, 9 e 10 del regolamento (CE) n. 2535/2001 presentano, dal 1o all'8 ottobre 2018, domanda di riconoscimento alle autorità competenti dello Stato membro nel quale sono stabiliti e nel quale sono registrati ai fini dell'IVA, accompagnata dalla prova che, tanto nel 2017 quanto nel 2018, essi hanno importato o esportato, nella o dall'Unione, almeno 25 tonnellate di prodotti lattiero-caseari di cui al capitolo 04 della nomenclatura combinata.

    4.   In deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2535/2001, anteriormente al 12 ottobre 2018 le autorità competenti degli Stati membri comunicano ai richiedenti l'esito della procedura di riconoscimento di cui al paragrafo 3 del presente articolo e, in caso di esito positivo, il numero di riconoscimento loro attribuito. Il riconoscimento è valido fino al 30 giugno 2019 e, ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, è considerato valido dal 1o ottobre 2018.

    5.   In deroga all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2535/2001, anteriormente al 19 ottobre 2018 le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione gli elenchi degli importatori che sono stati riconosciuti a norma dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo. Tale comunicazione contiene il numero di riconoscimento, il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica degli importatori riconosciuti. La Commissione trasmette detti elenchi alle autorità competenti degli altri Stati membri.

    Articolo 3

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2018.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2018

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

    (2)  Decisione (UE) 2018/760 del Consiglio, del 14 maggio 2018, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 1).

    (3)  Regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari (GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29).

    (*1)  Decisione 2011/818/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (GU L 327 del 9.12.2011, pag. 1).

    (*2)  Decisione (UE) 2018/760 del Consiglio, del 14 maggio 2018, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 1).»;


    ALLEGATO

    «I.H

    CONTINGENTI TARIFFARI NELL'AMBITO DEGLI ACCORDI CON LA NORVEGIA

    Contingente annuo dal 1o gennaio al 31 dicembre — Quantità in tonnellate

    Dazio applicabile: esenzione

    Numero d'ordine del contingente

    09.4228

    09.4229

    09.4179

    Designazione  (*1)

    Siero di latte, modificato o non, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

    Siero di latte, modificato o non, in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di proteine “tenore di azoto × 6,38” > 15 % e avente tenore, in peso, di materie grasse <= 1,5 %

    Formaggi e latticini

    Codice della nomenclatura combinata

    0404 10

    0404 10 02

    0406

    Quantitativo per ottobre – dicembre 2018

    313

    788

    Non applicabile

    Contingente annuo a partire dal 2019

    1 250

    3 150

    7 200

    Quantitativo per gennaio – giugno

    625

    1 575

    3 600

    Quantitativo per luglio – dicembre

    625

    1 575

    3 600


    (*1)  Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC.»


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