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Document 32018R1241

    Regolamento (UE) 2018/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, recante modifica del regolamento (UE) 2016/794 ai fini dell’istituzione di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)

    PE/22/2018/REV/1

    GU L 236 del 19.9.2018, p. 72–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Statut juridique du document En vigueur

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1241/oj

    19.9.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 236/72


    REGOLAMENTO (UE) 2018/1241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 12 settembre 2018

    recante modifica del regolamento (UE) 2016/794 ai fini dell’istituzione di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, lettera a),

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) assegna nuovi compiti all’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol), quali la gestione dell’elenco di controllo ETIAS, l’inserimento in tale elenco di dati relativi a reati di terrorismo o altri reati gravi e la formulazione di pareri in seguito a richieste di consultazione da parte delle unità nazionali ETIAS. Per assolvere tali compiti, è pertanto necessario modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

    (2)

    A norma degli articoli 1 e 2 e dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

    (3)

    A norma degli articoli 1 e 2 e dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

    (4)

    A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifiche del regolamento (UE) 2016/794

    Il regolamento (UE) 2016/794 è così modificato:

    1)

    l’articolo 4, paragrafo 1, è così modificato:

    a)

    sono aggiunte le lettere seguenti:

    «n)

    gestire l’elenco di controllo ETIAS conformemente agli articoli 34 e 35 del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);

    o)

    inserire nell’elenco di controllo ETIAS i dati relativi a reati di terrorismo o altri reati gravi ottenuti da Europol, fatte salve le condizioni che disciplinano la cooperazione internazionale di Europol;

    p)

    formulare un parere in seguito a una richiesta di consultazione a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2018/1240.

    (*1)  Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).»;"

    b)

    è aggiunto il comma seguente:

    «Ai fini dello svolgimento del compito di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera n), il consiglio di amministrazione di Europol, previa consultazione del GEPD, adotta le procedure di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1240.»;

    2)

    l’articolo 21 è così modificato:

    a)

    la rubrica è sostituita dalla seguente:

    «Articolo 21

    Accesso di Eurojust, dell’OLAF e, ai soli fini dell’ETIAS, dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, alle informazioni conservate da Europol»;

    b)

    è inserito il paragrafo seguente:

    «1 bis.   Europol adotta tutte le misure opportune affinché l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, nell’ambito del suo mandato e ai fini del regolamento (UE) 2018/1240, abbia accesso indiretto, in base a un sistema di riscontro positivo o negativo, ai dati forniti per le finalità di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera j), di tale regolamento, fatte salve eventuali limitazioni indicate dallo Stato membro, dall’organismo dell’Unione, dal paese terzo o dall’organizzazione internazionale che ha fornito le informazioni in questione, conformemente all’articolo 19, paragrafo 2, del presente regolamento.

    In caso di riscontro positivo, Europol avvia la procedura tramite cui l’informazione che ha generato tale riscontro può essere condivisa, conformemente alla decisione del fornitore dell’informazione a Europol e solo nella misura in cui i dati che hanno generato il riscontro positivo siano necessari per lo svolgimento dei compiti dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera relativi all’ETIAS.

    I paragrafi da 2 a 7 del presente articolo si applicano di conseguenza.».

    Articolo 2

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data stabilita dalla Commissione ai sensi dell’articolo 88 del regolamento (UE) 2018/1240.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

    Fatto a Strasburgo, il 12 settembre 2018

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    A. TAJANI

    Per il Consiglio

    Il presidente

    K. EDTSTADLER


    (1)  Posizione del Parlamento europeo del 5 luglio 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 settembre 2018.

    (2)  Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

    (3)  Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).


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