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Document 32018R1145
Commission Delegated Regulation (EU) 2018/1145 of 7 June 2018 amending Delegated Regulation (EU) 2017/891 as regards producer organisations in the fruit and vegetables sector
Regolamento delegato (UE) 2018/1145 della Commissione, del 7 giugno 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda le organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli
Regolamento delegato (UE) 2018/1145 della Commissione, del 7 giugno 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda le organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli
C/2018/3308
GU L 208 del 17.8.2018, p. 1–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
17.8.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 208/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1145 DELLA COMMISSIONE
del 7 giugno 2018
che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda le organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 37,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati. Il regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha modificato il regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare per quanto riguarda gli aiuti alle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo. Il regolamento delegato (UE) 2017/891 dovrebbe pertanto rispecchiare le modifiche delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(2) |
È opportuno aggiornare le disposizioni in materia di aiuto finanziario nazionale nel settore ortofrutticolo. |
(3) |
È necessario chiarire le disposizioni relative ai casi in cui i soci produttori di un'organizzazione di produttori dovrebbero essere autorizzati a vendere una certa percentuale dei loro prodotti al di fuori dell'organizzazione di produttori, quando lo statuto dell'organizzazione di produttori lo consente e nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti dallo Stato membro. È necessario precisare la soglia di vendite al di fuori dell'organizzazione di produttori. |
(4) |
Dovrebbero essere ammissibili all'aiuto finanziario dell'Unione nuove misure sull'orientamento tra le organizzazioni di produttori e sulla ricostituzione dei fondi di mutualizzazione nei programmi operativi. |
(5) |
Gli Stati membri possono continuare a concedere un aiuto finanziario nazionale a partire dal bilancio nazionale alle organizzazioni di produttori nelle regioni dell'Unione in cui il livello di organizzazione è particolarmente scarso. Di conseguenza, è opportuno stabilire le condizioni alle quali può essere concesso l'aiuto finanziario nazionale nel settore degli ortofrutticoli nonché il metodo di calcolo del livello di organizzazione di cui all'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 al fine di evitare distorsioni del mercato interno dell'Unione. |
(6) |
È necessario chiarire le disposizioni in materia di ammissibilità di taluni investimenti all'aiuto finanziario dell'Unione. |
(7) |
Per quanto riguarda l'ammissibilità delle azioni e attività all'aiuto finanziario dell'Unione, è opportuno chiarire le azioni ammissibili e non ammissibili connesse alla promozione e alla comunicazione, comprese le azioni e attività volte a diversificare e consolidare i mercati degli ortofrutticoli, a titolo di prevenzione di una crisi o durante un periodo di crisi. |
(8) |
È opportuno semplificare le disposizioni sulle relazioni annuali relative a organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, comprese le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori, e gruppi di produttori nonché fondi di esercizio, programmi operativi e piani di riconoscimento. Tali relazioni dovrebbero consentire alla Commissione di monitorare adeguatamente il settore. |
(9) |
Il regolamento delegato (UE) 2017/891 dovrebbe essere pertanto modificato di conseguenza. |
(10) |
È opportuno stabilire disposizioni transitorie per garantire un'agevole transizione dai requisiti, dalle misure e dalle azioni esistenti di cui al regolamento delegato (UE) 2017/891 ai nuovi requisiti previsti dal presente regolamento. |
(11) |
È opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data di applicazione del regolamento (UE) n. 2017/2393. Tuttavia, le disposizioni relative all'aiuto finanziario nazionale, agli indicatori e alla sorveglianza dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2019 per concedere agli Stati membri e agli operatori economici il tempo di adattarsi alle nuove norme. |
(12) |
Le condizioni di applicazione delle nuove misure e azioni ammissibili all'aiuto finanziario dell'Unione di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 dovrebbero applicarsi dalla data di applicazione delle modifiche del regolamento suddetto introdotte dal regolamento (UE) 2017/2393 per garantire alle organizzazioni di produttori e ai loro soci la stabilità dei mercati, segnatamente alla luce del fatto che le misure riguardano soprattutto la gestione e la prevenzione delle crisi, e per consentire loro di beneficiare appieno delle nuove misure. A fini di tutela di aspettative legittime, le organizzazioni di produttori possono scegliere di proseguire i programmi operativi nell'ambito del precedente quadro giuridico oppure di modificarli per beneficiare delle nuove misure e azioni ammissibili all'aiuto finanziario dell'Unione di cui al regolamento (UE) 1308/2013, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/891
Il regolamento delegato (UE) 2017/891 è così modificato:
1) |
l'articolo 2, lettera e), è sostituito dal testo seguente: «e) “associazione transnazionale di organizzazioni di produttori”: qualsiasi associazione di organizzazioni di produttori in cui almeno una delle organizzazioni o associazioni aderenti è situata in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'associazione;» |
2) |
l'articolo 12 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 12 Commercializzazione della produzione al di fuori dell'organizzazione di produttori 1. Quando lo statuto dell'organizzazione di produttori lo consente e nel rispetto delle condizioni e modalità stabilite dallo Stato membro e dall'organizzazione stessa, i soci produttori possono:
2. La percentuale della produzione commercializzata dai soci produttori al di fuori dell'organizzazione di produttori, di cui al paragrafo 1, non supera il 25 % in volume o in valore della produzione commercializzabile di ciascun socio produttore. Gli Stati membri possono tuttavia fissare una percentuale di produzione inferiore a quella di cui al primo comma, che i soci produttori possono commercializzare al di fuori dell'organizzazione di produttori. Gli Stati membri possono aumentare tale percentuale fino al 40 % nel caso di prodotti contemplati dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (*1) o se i soci produttori commercializzano la loro produzione tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione di produttori cui aderiscono. (*1) Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).»;" |
3) |
all'articolo 22, il paragrafo 10 è sostituito dal seguente: «10. In caso di riduzione della produzione imputabile a calamità naturali, avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie, possono essere inclusi nel valore della produzione commercializzata eventuali indennizzi percepiti per questo tipo di rischio nell'ambito di misure di assicurazione del raccolto, di cui al capo III, sezione 7, o di misure equivalenti gestite dall'organizzazione di produttori o dai suoi soci produttori.»; |
4) |
all'articolo 30, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori cui è stato concesso il sostegno previsto dall'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013 o dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione (*2) possono attuare un programma operativo nello stesso periodo a condizione che lo Stato membro interessato provveda affinché per ciascuna determinata azione i beneficiari ricevano il sostegno nell'ambito di un solo regime. (*2) Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1).»;" |
5) |
all'articolo 31, paragrafo 6, primo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Gli investimenti, compresi i contratti di locazione finanziaria, possono essere finanziati attraverso il fondo di esercizio in un unico importo o in rate approvate nel relativo programma operativo.»; |
6) |
al titolo II, capo III, la sezione 3 è sostituita dalla seguente: «
Articolo 40 Sostegno connesso ai fondi di mutualizzazione 1. Gli Stati membri adottano modalità di applicazione relative al sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione e per la ricostituzione di tali fondi, secondo quanto previsto all'articolo 33, paragrafo 3, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013. 2. Il sostegno per le spese amministrative di costituzione dei fondi di mutualizzazione di cui al paragrafo 1 comprende sia l'aiuto finanziario dell'Unione sia il contributo dell'organizzazione di produttori. L'importo totale del sostegno non supera complessivamente il 5 %, il 4 % o il 2 % del contributo dell'organizzazione di produttori al fondo di mutualizzazione rispettivamente nel primo, secondo e terzo anno di esercizio di quest'ultimo. 3. Le organizzazioni di produttori possono ricevere il sostegno per le spese amministrative di costituzione dei fondi di mutualizzazione di cui al paragrafo 1 una sola volta e solo entro i primi tre anni di esercizio del fondo. Se l'organizzazione di produttori chiede il sostegno solo nel secondo o nel terzo anno di esercizio dei fondi di mutualizzazione, il sostegno è pari al 4 % o al 2 % del contributo dell'organizzazione di produttori al fondo di mutualizzazione rispettivamente nel secondo e terzo anno di esercizio del medesimo. 4. Gli Stati membri possono fissare massimali per gli importi che un'organizzazione di produttori può ricevere a titolo di sostegno connesso ai fondi di mutualizzazione.»; |
7) |
al titolo II, capo III, è aggiunta la seguente sezione 8: «
Articolo 51 bis Applicazione di misure di orientamento 1. Ai fini dell'articolo 33, paragrafo 3, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013, sono ammissibili al sostegno le seguenti misure di orientamento:
2. Il prestatore di orientamento è l'associazione di organizzazioni di produttori o l'organizzazione di produttori. Il prestatore di orientamento è il beneficiario del sostegno per le misure di orientamento. 3. Il destinatario dell'orientamento è un'organizzazione di produttori riconosciuta o un gruppo di produttori riconosciuto situata/o in regioni con un tasso di organizzazione inferiore al 20 % per i tre anni consecutivi precedenti l'attuazione del programma operativo. I singoli produttori, non aderenti a un'organizzazione di produttori o a loro associazioni, possono essere beneficiari di orientamento anche se situati in regioni con tasso di organizzazione superiore al 20 %. 4. Le spese connesse all'orientamento rientrano nelle misure di prevenzione e gestione delle crisi dei programmi operativi di cui all'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Le spese ammissibili connesse all'orientamento sono elencate nell'allegato III del presente regolamento. Tutte le spese indicate nell'allegato III sono versate al prestatore di orientamento. 5. Le misure di orientamento non possono essere esternalizzate.»; |
8) |
l'articolo 52 è sostituito dal seguente: «Articolo 52 Condizioni per l'applicazione dell'aiuto finanziario nazionale 1. Ai fini dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro è calcolato sulla base del valore degli ortofrutticoli prodotti nella regione in questione e commercializzati da:
Ai fini del calcolo, il valore determinato secondo quanto disposto al primo comma è diviso per il valore totale degli ortofrutticoli prodotti in tale regione. 2. Il valore degli ortofrutticoli prodotti nella regione in questione e commercializzati dalle organizzazioni, dalle associazioni e dai gruppi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), comprende solo i prodotti per i quali tali organizzazioni, associazioni e gruppi sono riconosciuti. L'articolo 22 si applica mutatis mutandis. Ai fini del calcolo del valore totale degli ortofrutticoli prodotti in tale regione si applica, mutatis mutandis, la metodologia di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3). 3. Soltanto gli ortofrutticoli prodotti nella regione di cui al paragrafo 4 beneficiano di un aiuto finanziario nazionale. 4. Gli Stati membri definiscono le regioni come una parte distinta del loro territorio, in base a criteri oggettivi e non discriminatori quali le caratteristiche agronomiche ed economiche e il potenziale regionale agricolo/ortofrutticolo o la struttura istituzionale o amministrativa, e per la quale sono disponibili dati per calcolare il livello di organizzazione di cui al paragrafo 1. Le regioni definite da uno Stato membro non sono modificate per almeno cinque anni, salvo qualora tale modifica sia obiettivamente giustificata, in particolare per motivi non aventi alcun nesso con il calcolo del livello di organizzazione dei produttori della regione o delle regioni di cui trattasi. 5. Prima di concedere l'aiuto finanziario nazionale, gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle regioni che soddisfano i criteri di cui all'articolo 35, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e l'importo dell'aiuto finanziario nazionale da concedere alle organizzazioni di produttori in tali regioni. Gli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi modifica delle regioni che soddisfano i criteri di cui all'articolo 35, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. (*3) Regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell'agricoltura nella Comunità (GU L 33 del 5.2.2004, pag. 1).»;" |
9) |
l'articolo 56 è sostituito dal seguente: «Articolo 56 Indicatori 1. I programmi operativi e le strategie nazionali sono sottoposti a sorveglianza e valutazione allo scopo di monitorare i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi fissati nei programmi operativi, nonché la loro efficienza ed efficacia rispetto a tali obiettivi. 2. I progressi, l'efficienza e l'efficacia di cui al paragrafo 1 sono valutati per l'intero periodo di attuazione del programma operativo sulla base di indicatori, elencati all'allegato II, sezione 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, che riguardano le azioni e le misure attuate dalle organizzazioni di produttori, dalle associazioni di organizzazioni di produttori, dalle associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori e dai gruppi di produttori riconosciuti nel corso dei programmi operativi.»; |
(10) |
l'articolo 57 è modificato come segue:
|
(11) |
gli allegati II, III e V sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Disposizioni transitorie
Fatto salvo l'articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, un programma operativo approvato a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (4) o del regolamento delegato (UE) 2017/891 prima del 20 gennaio 2018 continua ad essere attuato fino alla scadenza alle condizioni applicabili prima del 1o gennaio 2018.
Tuttavia, su richiesta di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori, gli Stati membri possono approvare modifiche dei programmi operativi approvati a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 o del regolamento delegato (UE) 2017/891 prima del 20 gennaio 2018. Le suddette modifiche sono conformi ai requisiti del regolamento (UE) n. 1308/2013 come modificato dal regolamento (UE) 2017/2393, del regolamento delegato (UE) 2017/891 come modificato dall'articolo 1 del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1146 (5).
Articolo 3
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.
Tuttavia, i punti 8, 9 e 10 dell'articolo 1 e il punto 3 dell'allegato si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 4).
(3) Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale (GU L 350 del 29.12.2017, pag. 15).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1146 della Commissione, del 7 giugno 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati e il regolamento (CE) n. 606/2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (cfr. pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale).
ALLEGATO
Gli allegati del regolamento delegato (UE) 2017/891 sono così modificati:
1) |
l'allegato II è così modificato:
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2) |
all'allegato III sono inseriti i seguenti nuovi punti 12, 13 e 14:
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3) |
l'allegato V è sostituito dal seguente: «ALLEGATO V Informazioni che devono figurare nella relazione annuale degli Stati membri di cui all'articolo 54, lettera b) Tutte le informazioni fornite devono riguardare l'anno cui si riferisce la relazione. Esse devono comprendere dati sui controlli effettuati e sulle sanzioni amministrative applicate. Per quanto riguarda le informazioni che variano nel corso dell'anno, la relazione annuale deve riflettere la situazione esistente al 31 dicembre dell'anno oggetto della relazione. PARTE A — INFORMAZIONI PER LA GESTIONE DEL MERCATO
PARTE B — INFORMAZIONI PER LA LIQUIDAZIONE DEI CONTI Informazioni relative ai controlli e alle sanzioni amministrative:
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