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Document 32018R0941
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/941 of 2 July 2018 amending Regulation (EC) No 669/2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of non-animal origin and Commission Implementing Regulation (EU) No 885/2014 (Text with EEA relevance.)
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/941 della Commissione, del 2 luglio 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale, e che reca modalità di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2014 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/941 della Commissione, del 2 luglio 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale, e che reca modalità di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2014 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
C/2018/4066
GU L 166 del 3.7.2018, p. 7–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. impl. da 32019R1793
3.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 166/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/941 DELLA COMMISSIONE
del 2 luglio 2018
che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale, e che reca modalità di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2014 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (2), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (3) stabilisce le norme relative al livello accresciuto di controlli ufficiali che devono essere effettuati sulle importazioni di mangimi e alimenti di origine non animale elencati nel suo allegato I («l'elenco») ai punti di entrata nei territori di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004. |
(2) |
Conformemente al regolamento (CE) n. 669/2009, nel caso di un trasporto marittimo in cui le partite che entrano nell'Unione sono scaricate da una nave e poi caricate su un'altra per essere trasportate a un porto di un altro Stato membro (partite trasbordate), quest'ultimo porto è considerato il punto di entrata designato. Al fine di garantire un'efficiente organizzazione dei controlli ufficiali alle frontiere dell'Unione e nel contempo un elevato livello di protezione della salute umana, animale e vegetale, la stessa norma dovrebbe applicarsi alle partite che entrano nell'Unione con un trasporto aereo da un paese terzo e sono trasbordate per il proseguimento del viaggio verso un altro aeroporto dell'Unione. In tali casi quest'ultimo aeroporto dovrebbe essere considerato il punto di entrata designato. Per gli stessi motivi detta norma dovrebbe essere applicata anche nei casi in cui le partite sono trasbordate per il proseguimento del viaggio nello stesso Stato membro. La terminologia utilizzata in relazione alle partite trasbordate dovrebbe essere cambiata da «trasporto successivo» a «proseguimento del viaggio» al fine di riflettere la situazione diversa delle partite trasbordate rispetto a quella delle partite autorizzate a proseguire il viaggio in attesa dei risultati dei controlli fisici. È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 669/2009. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 882/2004 dispone che le autorità competenti notifichino alla Commissione e agli altri Stati membri i respingimenti alla frontiera. Per quanto riguarda gli antiparassitari è opportuno precisare che, nei casi in cui le autorità competenti respingono una partita di mangimi e alimenti elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009, tale notifica dovrebbe essere effettuata qualora non sia stato rispettato un livello massimo di residui fissato nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), indipendentemente dal fatto che sia stata superata o meno la dose acuta di riferimento. |
(4) |
L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 669/2009 dispone che l'elenco figurante nell'allegato I di detto regolamento sia sottoposto a riesame periodico, almeno semestralmente, prendendo in considerazione le fonti di informazioni indicate in tale articolo. |
(5) |
La comparsa e la gravità dei recenti incidenti alimentari notificati con il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi, i risultati degli audit effettuati nei paesi terzi dalla direzione Audit e analisi per la salute e la sicurezza alimentare della direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare della Commissione, nonché le relazioni semestrali sulle partite di mangimi e di alimenti di origine non animale presentate alla Commissione dagli Stati membri in conformità all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 669/2009, evidenziano la necessità di modificare tale elenco. |
(6) |
Le suddette fonti di informazioni indicano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana che richiedono l'introduzione di un livello accresciuto di controlli ufficiali, in particolare per le partite di bacche di Goji provenienti dalla Cina e di rape preparate o conservate nell'aceto o nell'acido acetico («rape sottaceto») provenienti dal Libano e dalla Siria. È pertanto opportuno inserire nell'elenco le voci relative a tali partite. |
(7) |
L'elenco dovrebbe essere modificato sopprimendo in particolare le voci relative ai prodotti per i quali le informazioni disponibili indicano un grado generalmente soddisfacente di conformità ai pertinenti requisiti di sicurezza stabiliti dalla normativa dell'Unione e per i quali, di conseguenza, un livello accresciuto di controlli ufficiali non è più giustificato. È pertanto opportuno sopprimere le voci relative alla Brassica oleracea originaria della Cina, alle fragole dell'Egitto, alle uve secche dell'Iran, ai piselli con baccello del Kenya, ai fagioli asparago della Thailandia e alle melanzane e melanzane etiopi dell'Uganda. |
(8) |
L'elenco dovrebbe inoltre essere modificato diminuendo la frequenza dei controlli fisici e di identità dei prodotti per i quali le fonti d'informazione pertinenti indicano un generale miglioramento della conformità ai pertinenti requisiti stabiliti dalla normativa dell'Unione e per i quali, di conseguenza, l'attuale frequenza di tali controlli non è più adeguata. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le voci dell'elenco relative agli ananassi originari del Benin e ai limoni e alle melagrane della Turchia. |
(9) |
La portata di alcune voci dell'elenco dovrebbe essere modificata per includere forme del prodotto diverse da quelle attualmente elencate, se tali altre forme presentano lo stesso rischio. È pertanto opportuno modificare le voci esistenti relative ai gombi originari del Vietnam per includere i gombi congelati. |
(10) |
Per tutelare la salute umana nell'Unione, il regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2014 della Commissione (5) dispone che le partite di gombi (alimenti, freschi e congelati) provenienti dall'India possano essere importate nell'Unione solo se accompagnate da un certificato sanitario attestante che i prodotti sono stati campionati e analizzati per rilevare la presenza di residui di antiparassitari nonché dai risultati del campionamento e delle analisi effettuati dalle autorità competenti del paese terzo per accertare la conformità alla normativa dell'Unione in materia di livelli massimi di residui di antiparassitari. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2014 prescrive anche controlli ufficiali più frequenti sulle importazioni di gombi provenienti dall'India alle frontiere dell'Unione. I risultati di tali controlli rivelano una riduzione della frequenza della non conformità ai livelli massimi di residui di antiparassitari fissati per questo prodotto dal regolamento (CE) n. 396/2005 e dimostrano che il rischio connesso alla sua importazione è notevolmente diminuito. È pertanto opportuno che i gombi provenienti dall'India non siano più soggetti alle condizioni speciali di importazione stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2014. Un livello accresciuto di controlli ufficiali alle frontiere dell'Unione dovrebbe essere mantenuto in seguito alla sospensione del campionamento, dell'analisi e della certificazione pre-esportazione prescritti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2014 per questo prodotto. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2014 e l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009. |
(11) |
Le voci esistenti relative al tè proveniente dalla Cina contenute nell'elenco dell'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 prescrivono alle autorità competenti di sottoporre tale prodotto a un esame per individuare la presenza di trifluralin. Gli Stati membri non hanno tuttavia segnalato alcuna rilevazione di tale pesticida in detto prodotto e non vi sono notifiche pertinenti effettuate tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi in conformità al regolamento (CE) n. 178/2002. Allo stesso tempo è stata frequentemente rilevata la presenza di tolfenpyrad nel tè proveniente dalla Cina. Analogamente al trifluralin, questo antiparassitario non figura nel programma di controllo di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 e quindi l'esame per la sua rilevazione non è prescritto nel quadro del regolamento (CE) n. 669/2009. È pertanto opportuno modificare le voci esistenti relative al tè proveniente dalla Cina nell'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009, al fine di sopprimere il riferimento al trifluralin e prescrivere alle autorità competenti un esame di tale prodotto per rilevare la presenza di tolfenpyrad. |
(12) |
Le caratteristiche specifiche dell'imballaggio asettico in barili di «Albicocche, altrimenti preparate o conservate» (polpe di albicocche) (codice NC 2008 50 61) figuranti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 sono tali che l'esecuzione delle operazioni di campionamento presso il punto di entrata designato potrebbe comportare un grave rischio per la sicurezza alimentare o danneggiare il prodotto in misura inaccettabile. È pertanto opportuno modificare le voci esistenti «Albicocche, altrimenti preparate o conservate» (polpe di albicocche) nell'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 per stabilire che possono essere eseguiti controlli fisici e di identità sulle partite di tali prodotti da parte delle autorità competenti del luogo di destinazione indicato nel documento comune di entrata (DCE), ove opportuno presso i locali dell'operatore del settore alimentare, se sussistono le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, di detto regolamento. |
(13) |
Per motivi di coerenza e chiarezza è opportuno sostituire l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 con il testo riportato nell'allegato I del presente regolamento. |
(14) |
I regolamenti (CE) n. 669/2009 e (UE) n. 885/2014 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza. |
(15) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 669/2009
Il regolamento (CE) n. 669/2009 è così modificato:
1) |
all'articolo 3, lettera b), l'ultima frase è sostituita dalla seguente: «nel caso di un trasporto marittimo o aereo in cui le partite che entrano nell'Unione in provenienza da un paese terzo sono scaricate per essere poi caricate rispettivamente su un'altra nave o un altro aereo nello stesso porto o aeroporto per il proseguimento del viaggio verso un altro porto o aeroporto in uno dei territori di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004, quest'ultimo porto o aeroporto è considerato il punto di entrata designato;» |
2) |
l'articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 Non conformità 1. Se i controlli ufficiali accertano una non conformità, il funzionario responsabile dell'autorità competente completa la parte III del documento comune di entrata e si prendono provvedimenti conformemente agli articoli 19, 20 e 21 del regolamento (CE) n. 882/2004. 2. Se l'autorità competente al punto di entrata designato non consente l'introduzione di una partita di mangimi e alimenti elencati nell'allegato I a causa della non conformità a un livello massimo di residui fissato dal regolamento (CE) n. 396/2005, essa notifica immediatamente tale respingimento alla frontiera in conformità all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 882/2004.»; |
3) |
l'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2014
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2014 è così modificato:
1) |
all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il presente regolamento si applica alle partite di alimenti di origine non animale elencati nell'allegato I.»; |
2) |
l'allegato I è modificato come stabilito nell'allegato II del presente regolamento. |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.
(3) Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11).
(4) Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2014 della Commissione, del 13 agosto 2014, che stabilisce condizioni specifiche applicabili alle importazioni di gombo e di foglie di curry dall'India e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 91/2013 (GU L 242 del 14.8.2014, pag. 20).
ALLEGATO I
ALLEGATO I
Mangimi e alimenti di origine non animale soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali nel punto di entrata designato
Mangimi e alimenti (uso previsto) |
Codice NC (1) |
Suddivisione TARIC |
Paese di origine |
Rischio |
Frequenza dei controlli fisici e d'identità (%) |
||||
Ananas (Alimenti - freschi o refrigerati) |
0804 30 00 |
|
Benin (BJ) |
10 |
|||||
|
|
|
Bolivia (BO) |
Aflatossine |
50 |
||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
(Mangimi e alimenti) |
|
||||||||
Bacche di Goji/wolfberry (Lycium barbarum L.) (Alimenti - freschi, refrigerati o essiccati) |
ex 0813 40 95 ; |
10 |
Cina (CN) |
10 |
|||||
ex 0810 90 75 |
10 |
||||||||
Tè, anche aromatizzato (Alimenti) |
0902 |
|
Cina (CN) |
10 |
|||||
|
|
|
Repubblica dominicana (DO) |
20 |
|||||
|
|
20 |
|||||||
ex 0710 80 59 |
20 |
||||||||
|
|
10 |
|||||||
ex 0710 22 00 |
10 |
||||||||
(Alimenti - freschi, refrigerati o congelati) |
|
|
|||||||
|
|
|
Egitto (EG) |
10 |
|||||
0710 80 51 |
|
||||||||
|
|
20 |
|||||||
ex 0710 80 59 |
20 |
||||||||
(Alimenti - freschi, refrigerati o congelati) |
|
|
|||||||
|
|
|
Georgia (GE) |
Aflatossine |
20 |
||||
|
|
||||||||
(Alimenti) |
|
||||||||
Olio di palma (Alimenti) |
1511 10 90 ; |
|
Ghana (GH) |
Coloranti Sudan (8) |
50 |
||||
1511 90 11 ; |
|
||||||||
ex 1511 90 19 ; |
90 |
||||||||
1511 90 99 |
|
||||||||
|
|
|
Gambia (GM) |
Aflatossine |
50 |
||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
(Mangimi e alimenti) |
|
||||||||
Gombi (Okra) (Alimenti - freschi, refrigerati o congelati) |
ex 0709 99 90 ; |
20 |
India (IN) |
10 |
|||||
ex 0710 80 95 |
30 |
||||||||
Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (Capsicum spp.) (Alimenti - freschi, refrigerati o congelati) |
ex 0709 60 99 ; |
20 |
India (IN) |
10 |
|||||
ex 0710 80 59 |
20 |
||||||||
Sedano da taglio (Apium graveolens) (Alimenti - erbe fresche o refrigerate) |
ex 0709 40 00 |
20 |
Cambogia (KH) |
50 |
|||||
Fagiolo asparago (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata) (Alimenti - verdure fresche, refrigerate o congelate) |
ex 0708 20 00 ; |
10 |
Cambogia (KH) |
50 |
|||||
ex 0710 22 00 |
10 |
||||||||
Rape (Brassica rapa spp. Rapa) (Alimenti - preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico) |
ex 2001 90 97 |
11 ; 19 |
Libano (LB) |
Rodammina B |
50 |
||||
Peperoni (dolci e altri) (Capsicum spp.) (Alimenti - essiccati, grigliati, tritati o polverizzati) |
ex 2008 99 99 ; |
79 |
Sri Lanka (LK) |
Aflatossine |
20 |
||||
0904 21 10 ; |
|
||||||||
ex 0904 21 90 ; |
20 |
||||||||
ex 0904 22 00 |
11 ; 19 |
||||||||
|
|
|
Madagascar (MG) |
Aflatossine |
50 |
||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
(Mangimi e alimenti) |
|
||||||||
Semi di sesamo (Alimenti - freschi o refrigerati) |
1207 40 90 |
|
Nigeria (NG) |
Salmonella (13) |
50 |
||||
Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (Capsicum spp.) (Alimenti - freschi, refrigerati o congelati) |
ex 0709 60 99 ; |
20 |
Pakistan (PK) |
Residui di antiparassitari (2) |
10 |
||||
ex 0710 80 59 |
20 |
||||||||
Lamponi (Alimenti - congelati) |
0811 20 31 ; |
|
Serbia (RS) |
Norovirus |
10 |
||||
ex 0811 20 11 ; |
10 |
||||||||
ex 0811 20 19 |
10 |
||||||||
|
|
|
Sudan (SD) |
Aflatossine |
50 |
||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
(Mangimi e alimenti) |
|
||||||||
Semi di sesamo (Alimenti - freschi o refrigerati) |
1207 40 90 |
|
Sudan (SD) |
Salmonella (13) |
50 |
||||
Semi di cocomero (Egusi, Citrullus spp.) e prodotti derivati (Alimenti) |
ex 1207 70 00 ; |
10 |
Sierra Leone (SL) |
Aflatossine |
50 |
||||
ex 1106 30 90 ; |
30 |
||||||||
ex 2008 99 99 |
50 |
||||||||
|
|
|
Senegal (SN) |
Aflatossine |
50 |
||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
(Mangimi e alimenti) |
|
||||||||
Rape (Brassica rapa spp. Rapa) (Alimenti - preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico) |
ex 2001 90 97 |
11 ; 19 |
Siria (SY) |
Rodammina B |
50 |
||||
Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (Capsicum spp.) (Alimenti - freschi, refrigerati o congelati) |
ex 0709 60 99 ; |
20 |
Thailandia (TH) |
10 |
|||||
ex 0710 80 59 |
20 |
||||||||
|
|
|
Turchia (TR) |
Solfiti (16) |
20 |
||||
|
|
||||||||
(Alimenti) |
|
||||||||
Uve secche (comprese le uve secche tagliate o schiacciate sotto forma di pasta, senza ulteriore trattamento) (Alimenti) |
0806 20 |
|
Turchia (TR) |
Ocratossina A |
5 |
||||
Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) (Alimenti - freschi, refrigerati o essiccati) |
0805 50 10 |
|
Turchia (TR) |
Residui di antiparassitari (2) |
10 |
||||
Melagrane (Alimenti - freschi o refrigerati) |
ex 0810 90 75 |
30 |
Turchia (TR) |
10 |
|||||
Peperoni dolci (Capsicum annuum) (Alimenti - freschi, refrigerati o congelati) |
0709 60 10 ; 0710 80 51 |
|
Turchia (TR) |
10 |
|||||
Foglie di vite (Alimenti) |
ex 2008 99 99 |
11 ; 19 |
Turchia (TR) |
50 |
|||||
Semi di sesamo (Alimenti - freschi o refrigerati) |
1207 40 90 |
|
Uganda (UG) |
Salmonella (13) |
50 |
||||
|
|
|
Stati Uniti (US) |
Aflatossine |
10 |
||||
|
|
|
|||||||
|
|
20 |
|||||||
ex 2008 19 93 |
20 |
||||||||
|
|
|
Uzbekistan(UZ) |
Solfiti (16) |
50 |
||||
|
|
||||||||
(Alimenti) |
|
||||||||
|
|
72 |
Vietnam (VN) |
50 |
|||||
|
|
20 |
|||||||
|
|
30 |
|||||||
|
|
40 |
|||||||
(Alimenti - erbe fresche o refrigerate) |
|
|
|||||||
Gombi (Okra) (Alimenti - freschi, refrigerati o congelati) |
ex 0709 99 90 |
20 |
Vietnam (VN) |
50 |
|||||
ex 0710 80 95 |
30 |
||||||||
Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (Capsicum spp.) (Alimenti - freschi, refrigerati o congelati) |
ex 0709 60 99 ; |
20 |
Vietnam (VN) |
50 |
|||||
ex 0710 80 59 |
20 |
||||||||
Pitahaya (frutto del dragone) (Alimenti - freschi o refrigerati) |
ex 0810 90 20 |
10 |
Vietnam (VN) |
10 |
(1) Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli e non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all'interno di tale codice, il codice NC è contrassegnato con “ex”.
(2) Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1) che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).
(3) Residui di etefon.
(4) Residui di amitraz.
(5) Residui di tolfenpyrad.
(6) Residui di acefato, aldicarb (somma di aldicarb e dei relativi solfossido e solfone, espressi in aldicarb), amitraz (amitraz e i metaboliti contenenti la frazione 2,4-dimetilanilina, espressi in amitraz), diafentiuron, dicofol (somma degli isomeri p, p′ e o,p′), ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram) e metiocarb (somma del metiocarb e dei relativi solfossido e solfone, espressa in metiocarb).
(7) Residui di dicofol (somma degli isomeri p, p′ e o,p′), dinotefuran, folpet, procloraz (somma di procloraz e dei relativi metaboliti contenenti la frazione 2,4,6-triclorofenolo, espressa in procloraz), tiofanato-metile e triforina.
(8) Ai fini del presente allegato i “coloranti Sudan” comprendono le seguenti sostanze chimiche: i) Sudan I (numero CAS 842-07-9); ii) Sudan II (numero CAS 3118-97-6); iii) Sudan III (numero CAS 85-86-9); iv) Scarlet Red; o Sudan IV (numero CAS 85-83-6).
(9) Residui di diafentiuron.
(10) Residui di carbofuran.
(11) Residui di fentoato.
(12) Residui di clorbufam.
(13) Metodo di riferimento EN/ISO 6579-1 o un metodo convalidato in base al metodo di riferimento in conformità alla versione più recente della norma EN/ISO 16140 o altri protocolli analoghi accettati a livello internazionale.
(14) Residui di formetanato [somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato], protiofos e triforina.
(15) Controlli fisici e di identità possono essere effettuati dall'autorità competente del luogo di destinazione indicato nel documento comune di entrata, ove opportuno presso i locali dell'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti, in conformità all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento.
(16) Metodi di riferimento: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 o ISO 5522:1981.
(17) Residui di procloraz.
(18) Residui di diafentiuron, formetanato [somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato] e metiltiofanato.
(19) Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram) e metrafenone.
(20) Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), fentoato e quinalfos.
ALLEGATO II
Nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2014 è soppressa la seguente voce relativa ai gombi provenienti dall'India:
«Gombi (Okra) (Alimenti - freschi e congelati) |
ex 0709 99 90 |
20 |
India (IN) |
Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (2) |
20 |
(2) Certificazione del paese di origine e controllo all'importazione da parte degli Stati membri per garantire la conformità al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1), segnatamente residui delle seguenti sostanze: acefato, metamidofos, triazofos, endosulfan, monocrotofos, metomil, tiodicarb, diafentiuron, tiametoxam, fipronil, oxamil, acetamiprid, indoxacarb, mandipropamid.»