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Document 32018R0394

    Regolamento (UE) 2018/394 della Commissione, del 13 marzo 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda la soppressione dei requisiti per le operazioni di volo effettuate con palloni

    C/2018/1381

    GU L 71 del 14.3.2018, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/394/oj

    14.3.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 71/1


    REGOLAMENTO (UE) 2018/394 DELLA COMMISSIONE

    del 13 marzo 2018

    che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda la soppressione dei requisiti per le operazioni di volo effettuate con palloni

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (2) stabilisce le condizioni di sicurezza di vari tipi di operazioni di volo effettuate con diverse categorie di aeromobili, comprese le operazioni con palloni.

    (2)

    Il regolamento (UE) 2018/395 della Commissione (3) stabilisce regole specifiche per l'impiego di palloni. A decorrere dalla data di applicazione di tale regolamento, le operazioni effettuate con palloni non dovrebbero più essere soggette alle norme generali relative alle operazioni di volo, di cui al regolamento (UE) n. 965/2012. Le norme in materia di sorveglianza delle operazioni di volo da parte delle autorità competenti degli Stati membri, di cui all'articolo 3 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 965/2012, dovrebbero tuttavia continuare ad applicarsi alle operazioni di volo con palloni, poiché tali requisiti non riguardano specificamente una particolare attività di volo ma si applicano in modo trasversale a tutte le attività di questo tipo.

    (3)

    Il regolamento (UE) n. 965/2012 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza, al fine di tenere conto delle nuove norme applicabili alle operazioni con palloni e di chiarire, se del caso, le disposizioni interessate di detto regolamento.

    (4)

    In considerazione della stretta correlazione tra i due regolamenti, è opportuno allineare la data di applicazione delle modifiche che il presente regolamento apporta al regolamento (UE) n. 965/2012 con la data di applicazione del regolamento (UE) 2018/395.

    (5)

    L'Agenzia ha preparato un progetto di norme di attuazione e lo ha presentato in forma di parere (4) alla Commissione, in conformità all'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.

    (6)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (UE) n. 965/2012 è così modificato:

    (1)

    l'articolo 1 è così modificato:

    a)

    i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

    «1.   Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate relative alle operazioni commerciali di trasporto aereo effettuate con velivoli, elicotteri e alianti, tra cui le ispezioni a terra degli aeromobili di operatori che si trovano sotto la sorveglianza della sicurezza di un altro Stato membro, quando atterrano in aerodromi situati nel territorio soggetto alle disposizioni dei trattati.

    2.   Il presente regolamento stabilisce inoltre norme dettagliate sulle condizioni concernenti il rilascio, il mantenimento, la modifica, le limitazioni, la sospensione o la revoca di certificati di operatori di aeromobili di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 216/2008, ad eccezione dei palloni, impegnati in operazioni commerciali di trasporto aereo, sui privilegi e le responsabilità dei titolari di certificati nonché sulle condizioni alle quali le operazioni vengono proibite, limitate o sottoposte a determinate condizioni nell'interesse della sicurezza.

    3.   Il presente regolamento stabilisce altresì norme dettagliate sulle condizioni e le procedure per la dichiarazione che devono presentare gli operatori che effettuano operazioni commerciali specializzate con velivoli, elicotteri e alianti od operazioni non commerciali con aeromobili a motore complessi, comprese le operazioni non commerciali specializzate con aeromobili a motore complessi, riguardo alla loro capacità e alla disponibilità dei mezzi per ottemperare alle loro responsabilità relative all'impiego di aeromobili, nonché per la sorveglianza di tali operatori.»;

    b)

    il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

    «6.   Il presente regolamento non si applica alle operazioni di volo con dirigibili.»;

    c)

    è aggiunto il seguente paragrafo 7:

    «7.   Il presente regolamento non si applica alle operazioni di volo con palloni. Per le operazioni di volo con palloni, ad esclusione dei palloni a gas frenati, si applicano tuttavia i requisiti in materia di sorveglianza di cui all'articolo 3.»;

    (2)

    all'articolo 2 sono inseriti i punti seguenti:

    «1 bis

    “pallone”, aeromobile con equipaggio, più leggero dell'aria, sprovvisto di motore e sostenuto in volo mediante l'uso di un gas più leggero dell'aria o di aria calda, compresi i palloni a gas, i palloni ad aria calda, i palloni misti e, sebbene a motore, i dirigibili ad aria calda;

    ter

    “pallone a gas frenato”, un pallone a gas con un sistema di ancoraggio che lo assicura costantemente ad un punto fisso durante il suo impiego;»;

    (3)

    all'articolo 3, paragrafo 1, è inserito il secondo comma seguente:

    «I sistemi di amministrazione e gestione delle autorità competenti degli Stati membri e dell'Agenzia soddisfano i requisiti specificati nell'allegato II.»;

    (4)

    l'articolo 5 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Gli operatori utilizzano soltanto un velivolo, un elicottero o un aliante a fini di trasporto aereo commerciale (in appresso “CAT”), in conformità ai requisiti specificati negli allegati III e IV.»;

    b)

    al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b)

    velivoli, elicotteri e alianti utilizzati per il trasporto di merci pericolose (DG);»;

    c)

    il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.   Gli operatori di velivoli ed elicotteri a motore non complessi, nonché di alianti, che effettuano operazioni non commerciali, incluse operazioni non commerciali specializzate, utilizzano soltanto l'aeromobile in conformità ai requisiti di cui all'allegato VII.»;

    d)

    al paragrafo 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b)

    altri velivoli ed elicotteri nonché alianti in conformità alle disposizioni di cui all'allegato VII.»;

    e)

    il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

    «6.   Gli operatori utilizzano soltanto un velivolo, un elicottero o un aliante a fini di operazioni commerciali specializzate in conformità ai requisiti di cui agli allegati III e VIII.»;

    (5)

    l'articolo 6 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   In deroga all'articolo 5 del presente regolamento, e fatti salvi l'articolo 5, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 216/2008 e l'allegato I, capitolo P, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (*1) relativi al permesso di volo, i voli elencati di seguito continuano ad essere effettuati conformemente ai requisiti previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro in cui l'operatore ha la sua sede principale di attività o, se l'operatore non ha una sede principale di attività, del luogo in cui l'operatore è stabilito o risiede:

    a)

    i voli per l'introduzione o la modifica di tipi di velivolo, elicottero o aliante condotti dalle organizzazioni di progettazione o produzione nell'ambito dei loro privilegi;

    b)

    i voli che non trasportano passeggeri o merci in cui il velivolo, l'elicottero o l'aliante viene trasportato per operazioni di ammodernamento, riparazione, controlli di manutenzione, ispezioni, consegna, esportazione o simili finalità;

    (*1)  Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).»"

    b)

    al paragrafo 4 bis, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «In deroga all'articolo 5, paragrafi 1 e 6, le seguenti operazioni con velivoli ed elicotteri non complessi e con alianti possono essere condotte in conformità all'allegato VII:»;

    (6)

    l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 8

    Limiti dei tempi di volo

    1.   Le operazioni CAT sono soggette ai requisiti di cui al capo FTL dell'allegato III.

    2.   In deroga al paragrafo 1, le operazioni CAT di aerotaxi, del servizio medico di emergenza e a pilotaggio singolo effettuate con velivoli sono soggette ai requisiti specificati nella legislazione nazionale di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3922/91 e all'allegato III, capo Q, del medesimo regolamento.

    3.   In deroga al paragrafo 1, le operazioni CAT effettuate con elicotteri e con alianti sono conformi ai requisiti specificati nella legislazione nazionale dello Stato membro in cui l'operatore ha la sua sede principale di attività.

    4.   Le operazioni non commerciali, comprese le operazioni non commerciali specializzate, effettuate con velivoli ed elicotteri a motore complessi, nonché le operazioni commerciali specializzate con velivoli, elicotteri e alianti soddisfano, in materia di limiti dei tempi di volo, i requisiti specificati nella legislazione nazionale dello Stato membro in cui l'operatore ha la sua sede principale di attività o, se l'operatore non ha una sede principale di attività, del luogo in cui l'operatore è stabilito o risiede.»;

    (7)

    l'articolo 10 è così modificato:

    a)

    i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

    «2.   I requisiti di cui agli allegati II e VII si applicano alle operazioni non commerciali con alianti a decorrere dal 25 agosto 2013. Tuttavia gli Stati membri che, conformemente al diritto dell'Unione, hanno deciso prima dell'8 aprile 2019 che tali requisiti non si applicano, in tutto o in parte, a tali operazioni nel loro territorio rendono pubblicamente disponibili tali decisioni. Nel caso in cui eventuali decisioni in tal senso siano ancora in vigore entro l'8 aprile 2020, esse cessano di applicarsi a decorrere da tale data.

    3.   I requisiti di cui agli allegati II, III, VII e VIII si applicano alle operazioni specializzate con alianti a decorrere dal 1o luglio 2014. Tuttavia gli Stati membri che, conformemente al diritto dell'Unione, hanno deciso prima dell'8 aprile 2019 che tali requisiti non si applicano, in tutto o in parte, a tali operazioni nel loro territorio rendono pubblicamente disponibili tali decisioni. Nel caso in cui eventuali decisioni in tal senso siano ancora in vigore entro l'8 aprile 2020, esse cessano di applicarsi a decorrere da tale data.»;

    b)

    al paragrafo 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b)

    operazioni CAT con alianti a decorrere dal 1o luglio 2014. Tuttavia gli Stati membri che, conformemente al diritto dell'Unione, hanno deciso prima dell'8 aprile 2019 che tali requisiti non si applicano, in tutto o in parte, a tali operazioni nel loro territorio rendono pubblicamente disponibili tali decisioni. Nel caso in cui eventuali decisioni in tal senso siano ancora in vigore entro l'8 aprile 2020, esse cessano di applicarsi a decorrere da tale data.»;

    (8)

    gli allegati I, II, III, IV, VII e VIII sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dall'8 aprile 2019.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2018

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).

    (3)  Regolamento (UE) 2018/395 della Commissione, del 13 marzo 2018, che stabilisce regole dettagliate per l'impiego di palloni a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (cfr. pag. 10 della presente Gazzetta Ufficiale).

    (4)  Parere n. 01/2016 dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea, del 6 gennaio 2016, riguardante un regolamento della Commissione sulla revisione delle regole operative europee per i palloni.


    ALLEGATO

    Gli allegati I, II, III, IV, VII e VIII del regolamento (UE) n. 965/2012 sono così modificati:

    1)

    nell'allegato I, il punto 120) è sostituito dal seguente:

    «120)

    “carico pagante”, la massa totale di passeggeri, bagagli, carico ed equipaggiamenti specialistici trasportati a mano, compresa l'eventuale zavorra;»;

    2)

    l'allegato II è così modificato:

    a)

    alla norma ARO.GEN.345, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    Dopo aver ricevuto una dichiarazione da un'organizzazione che esercita o intende esercitare attività per le quali è richiesta una dichiarazione, l'autorità competente verifica che la dichiarazione contenga tutte le informazioni richieste in conformità alla norma ORO.DEC.100 dell'allegato III (parte ORO) del presente regolamento o, nel caso degli operatori di palloni, tutte le informazioni richieste in conformità alla norma BOP.ADD.100 dell'allegato II (parte BOP) del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione (*1) e notifica il ricevimento della dichiarazione all'organizzazione.

    (*1)  Regolamento (UE) 2018/395 della Commissione del 13 marzo 2018 che stabilisce regole dettagliate per l'impiego di palloni a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 71 del 14.3.2018, pag. 10).»;"

    b)

    alla norma ARO.GEN.350, lettera b), il punto 1) è sostituito dal seguente:

    «1)

    l'impossibilità per l'autorità competente di accedere alle strutture dell'organizzazione in conformità alla norma ORO.GEN.140 dell'allegato III (parte ORO) del presente regolamento o, nel caso degli operatori di palloni, in conformità alle norme BOP.ADD.015 e BOP.ADD.035 dell'allegato II (parte BOP) del regolamento (UE) 2018/395 durante il normale orario di lavoro e dopo due richieste scritte;»;

    c)

    il titolo della norma ARO.OPS.110 è sostituito dal seguente:

    «ARO.OPS.110   Contratti di noleggio per velivoli ed elicotteri»;

    3)

    l'allegato III è così modificato:

    a)

    alla norma ORO.GEN.110, la lettera k) è sostituita dalla seguente:

    «k)

    Ferma restando la lettera j), gli operatori che effettuano operazioni commerciali con uno dei seguenti aeromobili garantiscono che l'equipaggio di condotta abbia ricevuto informazioni o un addestramento adeguati a permettergli di riconoscere le merci pericolose non dichiarate introdotte a bordo da passeggeri o come carico:

    1)

    un aliante;

    2)

    un velivolo monomotore a elica con una massa massima certificata al decollo di 5 700 kg o inferiore e una MOPSC pari o inferiore a 5, utilizzato in voli che decollano e atterrano nello stesso aerodromo o sito operativo, in VFR di giorno;

    3)

    elicotteri non complessi, monomotore, con una MOPSC pari o inferiore a 5, utilizzati in voli che decollano e atterrano nello stesso aerodromo o sito operativo, in VFR di giorno.»;

    b)

    alla norma ORO.MLR.101, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «Eccettuate le operazioni con velivoli monomotore a elica con una MOPSC pari o inferiore a 5 o elicotteri non complessi monomotore con una MOPSC pari o inferiore a 5, che decollano e atterrano nello stesso aerodromo o sito operativo, in VFR di giorno, e le operazioni con alianti, la struttura principale dell'OM è la seguente:»;

    c)

    alla norma ORO.FC.005, lettera b), il punto 1) è sostituito dal seguente:

    «1)

    operazioni di trasporto aereo commerciale di alianti; oppure»;

    d)

    alla norma ORO.CC.100, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    Il numero e la composizione dell'equipaggio di cabina deve essere determinato in conformità all'allegato IV, punto 7.a, del regolamento (CE) n. 216/2008, tenendo conto dei fattori operativi o delle circostanze del particolare volo da svolgere. Nel caso di operazioni con aeromobili con una MOPSC superiore a 19 che trasportino uno o più passeggeri, deve essere assegnato almeno un membro d'equipaggio di cabina.»;

    4)

    l'allegato IV è così modificato:

    a)

    la norma CAT.GEN.105 è così modificata:

    i)

    il titolo è sostituito dal seguente:

    «CAT.GEN.105   Motoalianti e alianti a motore»;

    ii)

    la lettera d) è soppressa;

    b)

    la norma CAT.GEN.NMPA.100 è così modificata:

    i)

    alla lettera a), il punto 2) è sostituito dal seguente:

    «2)

    è responsabile dell'utilizzo e della sicurezza dell'aliante dal momento in cui è avviata la procedura di lancio fino a quando l'aliante si arresta alla fine del volo;»;

    ii)

    la lettera d) è soppressa;

    c)

    la norma CAT.GEN.NMPA.105 è soppressa;

    d)

    alla norma CAT.GEN.NMPA.140, lettera a), il punto 19 è sostituito dal seguente:

    «19)

    documentazione relativa alla massa e calcolo del centraggio;»;

    e)

    la norma CAT.OP.NMPA.105 è sostituita dalla seguente:

    «CAT.OP.NMPA.105   Procedure antirumore – alianti a motore

    Il comandante deve tener conto dell'effetto del rumore dell'aeromobile garantendo però nel contempo che la sicurezza (safety) sia prioritaria rispetto alla riduzione del rumore.»;

    f)

    la norma CAT.OP.NMPA.110 è soppressa;

    g)

    la norma CAT.OP.NMPA.135 è soppressa;

    h)

    la norma CAT.OP.NMPA.140 è sostituita dalla seguente:

    «CAT.OP.NMPA.140   Autorizzazione di fumare a bordo

    Nessuno è autorizzato a fumare a bordo di un aliante.»;

    i)

    la norma CAT.OP.NMPA.165 è soppressa;

    j)

    la norma CAT.OP.NMPA.180 è soppressa;

    k)

    al capo C, la sezione 5 è soppressa;

    l)

    al capo D, la sezione 4 è soppressa;

    5)

    l'allegato VII (parte NCO) è così modificato:

    a)

    la norma NCO.GEN.102 è così modificata:

    i)

    il titolo è sostituito dal seguente:

    «NCO.GEN.102   Motoalianti e alianti a motore»;

    ii)

    la lettera d) è soppressa;

    b)

    alla norma NCO.GEN.103, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    iniziare e concludersi nello stesso aeroporto o sito operativo, ad eccezione degli alianti;»;

    c)

    la norma NCO.GEN.105 è così modificata:

    i)

    alla lettera a), paragrafo 4, i punti iii) e iv) sono sostituiti dai seguenti:

    «iii)

    gli strumenti e gli equipaggiamenti richiesti per il volo da svolgere siano installati e operativi sull'aeromobile, a meno che l'operazione con equipaggiamento non operativo sia permessa dalla lista degli equipaggiamenti minimi (MEL) o documenti equivalenti, ove applicabile, come previsto dalle norme NCO.IDE.A.105, NCO.IDE.H.105 o NCO.IDE.S.105;

    iv)

    la massa e il baricentro dell'aeromobile siano tali da permettere la conduzione del volo entro i limiti prescritti nella documentazione di aeronavigabilità;»;

    ii)

    alla lettera f), il punto 1) è sostituito dal seguente:

    «1)

    tenere la cintura di sicurezza allacciata quando si trova alla propria postazione; e»;

    d)

    la norma NCO.GEN.106 è soppressa;

    e)

    alla norma NCO.GEN.135, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c)

    In deroga alle disposizioni della lettera a), sui voli con alianti, esclusi i motoalianti (TMG), i documenti e le informazioni di cui alla lettera a), dal punto 2 al punto 8, e dal punto 12 al punto 13, possono essere trasportati nel veicolo di recupero.»;

    f)

    la norma NCO.OP.121 è soppressa;

    g)

    la norma NCO.OP.127 è soppressa;

    h)

    la norma NCO.OP.150 è sostituita dalla seguente:

    «NCO.OP.150   Trasporto di passeggeri

    Il pilota in comando deve assicurare che, prima e durante il rullaggio, il decollo e l'atterraggio e ogniqualvolta lo ritenga necessario ai fini della sicurezza, ogni passeggero a bordo occupi un posto o una cuccetta e abbia le cinture o il sistema di vincolo correttamente allacciati.»;

    i)

    la norma NCO.OP.156 è sostituita dalla seguente:

    «NCO.OP.156   Autorizzazione di fumare a bordo - alianti

    Nessuno è autorizzato a fumare a bordo di un aliante.»;

    j)

    la norma NCO.OP.176 è soppressa;

    k)

    la norma NCO.OP.185 è sostituita dalla seguente:

    «NCO.OP.185   Gestione del combustibile in volo

    Il pilota in comando deve controllare a intervalli regolari che la quantità di combustibile utilizzabile rimanente in volo non sia inferiore al combustibile richiesto per procedere verso un aerodromo o sito operativo agibile dal punto di vista meteorologico e al combustibile di riserva pianificato come richiesto dalle norme NCO.OP.125 o NCO.OP.126.»;

    l)

    la norma NCO.OP.215 è soppressa;

    m)

    alla norma NCO.POL.100, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    Durante qualsiasi fase operativa il carico, la massa e il baricentro (CG) dell'aeromobile devono essere conformi ai limiti specificati nel manuale di volo dell'aeromobile (AFM) o documento equivalente.»;

    n)

    la norma NCO.POL.105 è sostituita dalla seguente:

    «NCO.POL.105   Pesatura

    a)

    L'operatore deve stabilire la massa e il baricentro dell'aeromobile mediante pesatura, anteriormente alla prima messa in servizio dell'aeromobile. Gli effetti cumulati delle modifiche e delle riparazioni sulla massa e sul bilanciamento devono essere considerati e documentati correttamente. Tali informazioni devono essere messe a disposizione del pilota in comando. È necessario sottoporre gli aeromobili a una nuova pesatura nel caso non si conosca con esattezza l'effetto delle modifiche sulla massa e sul bilanciamento.

    b)

    La pesatura deve essere effettuata:

    1)

    nel caso di velivoli ed elicotteri, dal costruttore dell'aeromobile o da un'organizzazione di manutenzione approvata; e

    2)

    nel caso di alianti, dal fabbricante dell'aeromobile o in conformità all'allegato I del regolamento (UE) n. 1321/2014.»;

    o)

    al capo D, la sezione 4 è soppressa;

    p)

    alla norma NCO.SPEC.115, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b)

    Durante le fasi critiche del volo o quando ciò sia ritenuto necessario dal pilota in comando ai fini della sicurezza, ogni membro d'equipaggio deve essere trattenuto alla sua postazione salvo disposizioni contrarie specificate nella lista di controllo.»;

    q)

    alla norma NCO.SPEC.120, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b)

    Durante le fasi critiche del volo o quando ciò sia ritenuto necessario dal pilota in comando ai fini della sicurezza, lo specialista deve essere trattenuto alla sua postazione salvo disposizioni contrarie specificate nella lista di controllo.»;

    6)

    l'allegato VIII è così modificato:

    a)

    la norma SPO.GEN.102 è così modificata:

    i)

    il titolo è sostituito dal seguente:

    «SPO.GEN.102   Motoalianti e alianti a motore»;

    ii)

    la lettera d) è soppressa;

    b)

    alla norma SPO.GEN.105, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b)

    Durante le fasi critiche del volo o quando ciò sia ritenuto necessario dal pilota in comando ai fini della sicurezza, il membro d'equipaggio deve essere trattenuto alla sua postazione salvo disposizioni contrarie specificate nella SOP.»;

    c)

    alla norma SPO.GEN.106, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b)

    Durante le fasi critiche del volo o quando ciò sia ritenuto necessario dal pilota in comando ai fini della sicurezza, lo specialista deve essere trattenuto alla sua postazione salvo disposizioni contrarie specificate nella SOP.»;

    d)

    alla norma SPO.GEN.107, lettera a), paragrafo 4, i punti iii) e iv) sono sostituiti dai seguenti:

    «iii)

    gli strumenti e gli equipaggiamenti richiesti per l'esecuzione del volo siano installati e operativi sull'aeromobile, a meno che l'operazione con equipaggiamento non operativo sia permessa dalla lista degli equipaggiamenti minimi (MEL) o documento equivalente, ove applicabile, come previsto alle norme SPO.IDE.A.105, SPO.IDE.H.105 o SPO.IDE.S.105;

    iv)

    la massa e il baricentro dell'aeromobile siano tali da permettere la conduzione del volo entro i limiti prescritti nella documentazione di aeronavigabilità;»;

    e)

    la norma SPO.GEN.108 è soppressa;

    f)

    alla norma SPO.GEN.140, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c)

    In deroga alle disposizioni della lettera a), sui voli con alianti, esclusi i motoalianti (TMG), i documenti e le informazioni di cui alla lettera a), dal punto 1 al punto 10, e dal punto 13 al punto 19, possono essere trasportati nel veicolo di recupero.»;

    g)

    la norma SPO.OP.121 è soppressa;

    h)

    la norma SPO.OP.132 è soppressa;

    i)

    la norma SPO.OP.160 è sostituita dalla seguente:

    «SPO.OP.160   Utilizzo di cuffie

    Tutti i membri d'equipaggio di condotta che sono in servizio nella cabina di pilotaggio devono indossare una cuffia dotata di microfono o equivalente e utilizzarla come dispositivo primario per comunicare con l'ATS, gli altri membri d'equipaggio e gli specialisti.»;

    j)

    la norma SPO.OP.181 è soppressa;

    k)

    la norma SPO.OP.225 è soppressa;

    l)

    alla norma SPO.POL.100, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    Durante qualsiasi fase operativa il carico, la massa e il baricentro (CG) dell'aeromobile devono essere conformi ai limiti specificati nel manuale appropriato.»;

    m)

    la norma SPO.POL.105 è sostituita dalla seguente:

    «SPO.POL.105   Massa e bilanciamento

    a)

    L'operatore deve stabilire la massa e il baricentro dell'aeromobile mediante pesatura, anteriormente alla prima messa in servizio dell'aeromobile. Gli effetti cumulati delle modifiche e delle riparazioni sulla massa e sul bilanciamento devono essere considerati e documentati correttamente. Tali informazioni devono essere messe a disposizione del pilota in comando. È necessario sottoporre gli aeromobili a una nuova pesatura nel caso non si conosca con esattezza l'effetto delle modifiche sulla massa e sul bilanciamento.

    b)

    La pesatura deve essere effettuata:

    1)

    nel caso di velivoli ed elicotteri, dal costruttore dell'aeromobile o da un'organizzazione di manutenzione approvata; e

    2)

    nel caso di alianti, dal fabbricante dell'aeromobile o in conformità all'allegato I del regolamento (UE) n. 1321/2014.»;

    n)

    al capo D, la sezione 4 è soppressa;

    o)

    la norma SPO.SPEC.PAR.120 è soppressa.



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