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Document 32018R0330

    Regolamento di esecuzione (UE) 2018/330 della Commissione, del 5 marzo 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

    C/2018/1274

    GU L 63 del 6.3.2018, p. 15–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2024: This act has been changed. Current consolidated version: 16/09/2023

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/330/oj

    6.3.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 63/15


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/330 DELLA COMMISSIONE

    del 5 marzo 2018

    che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDURA

    1.1.   Misure in vigore

    (1)

    In seguito a un'inchiesta antidumping («l'inchiesta originaria»), con regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2011 del Consiglio (2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese («la RPC» o «il paese interessato»).

    (2)

    I dazi antidumping in vigore sono compresi tra il 48,3 % e il 71,9 % per le importazioni effettuate dalle società inserite nell'elenco, con un'aliquota di dazio residuo del 71,9 %.

    1.2.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

    (3)

    In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (3) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile originari della RPC, la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 («il regolamento di base»).

    (4)

    La domanda è stata presentata dall'industria dei tubi in acciaio inossidabile senza saldature dell'Unione europea («ESTA» o «il richiedente») che rappresenta oltre il 50 % della produzione totale di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile dell'Unione.

    (5)

    La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure implicherebbe il rischio di reiterazione del dumping e di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

    (6)

    Avendo stabilito l'esistenza di elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 10 dicembre 2016 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (4), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

    (7)

    Il 17 febbraio 2017 è stata avviata un'inchiesta antielusione sul prodotto in esame originario della RPC mediante importazioni spedite dall'India (5). Tale inchiesta non ha determinato l'estensione delle misure alle importazioni dall'India (6).

    1.3.   Parti interessate

    (8)

    Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi per partecipare all'inchiesta di riesame. La Commissione ha espressamente informato dell'apertura del riesame in previsione della scadenza il richiedente, i produttori noti dell'Unione, gli utilizzatori e gli importatori, i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e le autorità cinesi, invitandoli a collaborare.

    (9)

    La Commissione ha inoltre affermato che intendeva utilizzare gli Stati Uniti d'America («gli USA») come paese terzo a economia di mercato («il paese di riferimento») ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. La Commissione ha pertanto informato dell'apertura dell'inchiesta i produttori degli USA invitandoli a partecipare.

    (10)

    La Commissione ha inoltre inviato lettere a tutti i produttori noti di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile nella Repubblica di Corea, in Ucraina, in India, in Giappone, in Norvegia e in Turchia, richiedendo la loro collaborazione al riesame.

    (11)

    Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito all'apertura del riesame entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura e di richiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Il 14 dicembre 2017 e il 19 gennaio 2018 si sono tenute audizioni alla presenza del consigliere-auditore su richiesta di Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd. Il 30 gennaio 2018 è pervenuta la richiesta di una terza audizione, che è stata accettata dal consigliere-auditore. L'audizione si è svolta il 5 febbraio 2018.

    1.3.1.   Campionamento

    (12)

    Nell'avviso di apertura la Commissione ha affermato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.

    a)   Campionamento dei produttori dell'Unione

    (13)

    Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione e ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni entro i termini stabiliti. Il campione è stato selezionato in base ai volumi di produzione e di vendita del prodotto simile durante il periodo dell'inchiesta di riesame nell'Unione, garantendo al contempo la distribuzione geografica. Il campione era composto dalle società più grandi, situate in Svezia, Francia e Spagna, dei tre principali gruppi di produttori dell'Unione.

    (14)

    Uno dei denuncianti, Tubacex Group, ha suggerito alla Commissione di inserire nel campione il suo secondo produttore in termini di dimensioni, con sede in Austria, invece del suo principale produttore con sede in Spagna. La proposta è stata avanzata perché alcuni tipi di prodotto di questo produttore non sono stati importati dal paese interessato durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

    (15)

    Tuttavia, tenendo conto del fatto che in conformità all'articolo 17 del regolamento di base la Commissione inserisce nel campione il volume più ampio di produzione e di vendita, e poiché i tipi di prodotto in questione erano coperti dalla definizione di prodotto simile, si è deciso di non accettare la richiesta. La Commissione ha inoltre ritenuto che il campione inizialmente selezionato fosse pienamente rappresentativo e fornisse una copertura sufficiente in termini di tipi di prodotto, come spiegato al considerando 13.

    (16)

    Non sono state presentate altre osservazioni sul campione provvisorio di produttori dell'Unione, che è stato pertanto confermato come definitivo.

    b)   Campionamento degli importatori

    (17)

    Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.

    (18)

    Nel corso del campionamento due importatori indipendenti si sono manifestati con le informazioni richieste e pertanto il campionamento degli importatori indipendenti non è stato ritenuto necessario.

    c)   Campionamento dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese

    (19)

    Dieci produttori esportatori hanno restituito i moduli di campionamento. La Commissione ha dapprima selezionato un campione di due di questi, sulla base delle loro esportazioni nell'Unione e della loro capacità produttiva. In seguito al ritiro di uno dei produttori inclusi nel campione, la Commissione ha costituito un nuovo campione sostituendo il produttore esportatore ritiratosi con il successivo nell'elenco, in modo tale che il campione fosse nuovamente composto da due produttori esportatori, sulla base delle loro esportazioni nell'Unione e della loro capacità produttiva.

    1.3.2.   Questionari

    (20)

    La Commissione ha inviato questionari ai due produttori esportatori inclusi nel campione, a produttori noti in potenziali paesi di riferimento, ai tre produttori dell'Unione inclusi nel campione e a tutti gli importatori e utilizzatori noti attivi sul mercato dell'Unione. Sono pervenute risposte al questionario dai due produttori esportatori inclusi nel campione, da quattro produttori del paese di riferimento e da tre produttori dell'Unione inclusi nel campione. Solo uno degli importatori indipendenti di cui al considerando 18 ha presentato una risposta al questionario. Tuttavia altri cinque importatori indipendenti (di cui quattro agiscono anche in qualità di utilizzatore) hanno presentato una risposta al questionario.

    1.3.3.   Visite di verifica

    (21)

    La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e il conseguente pregiudizio e per valutare se l'istituzione di misure risulterebbe contraria all'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso i locali delle seguenti società:

     

    produttori dell'Unione:

    AB Sandvik Materials Technology, Sandviken, Svezia

    Tubacex Tubos Inoxidables S.A.U., Bilbao, Spagna

    Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes France SAS, Saint-Florentin, Francia

     

    importatori e importatori/utilizzatori dell'Unione:

    Arcus Nederland BV, Dordrecht, Paesi Bassi

    VRV SpA, Ornago, Italia

    Mangiarotti SpA, Sedegliano, Italia

     

    produttori esportatori della RPC:

    Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd, Huzhou

    Shanghai Baoluo Stainless Steel Tube Co. Ltd (BSS), Shanghai

    1.4.   Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

    (22)

    L'inchiesta sul rischio di persistenza o reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2015 e il 30 settembre 2016 («il periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»).

    (23)

    L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2013 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

    1.5.   Comunicazione di informazioni

    (24)

    La Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere le misure antidumping in vigore. A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale poter presentare osservazioni in merito alla divulgazione delle conclusioni.

    (25)

    Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate dalla Commissione e, ove opportuno, prese in considerazione.

    2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    2.1.   Prodotto in esame

    (26)

    Il prodotto in esame è costituito da tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile (diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili), («il prodotto in esame»), attualmente classificati ai codici NC 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 ed ex 7304 90 00 (codici TARIC 7304410090, 7304499390, 7304499590, 7304499990 e 7304900091) originari della Repubblica popolare cinese («RPC»).

    2.2.   Prodotto simile

    (27)

    L'inchiesta ha dimostrato che i seguenti prodotti hanno le medesime caratteristiche fisiche e tecniche di base e le stesse applicazioni di base:

    il prodotto in esame,

    il prodotto fabbricato e venduto dai produttori esportatori sul mercato interno della RPC,

    il prodotto fabbricato e venduto dal produttore selezionato nel paese di riferimento, e

    il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.

    (28)

    La Commissione ha concluso che tali prodotti sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

    (29)

    Un produttore esportatore cinese ha sostenuto che la definizione del prodotto includeva erroneamente prodotti speciali per impieghi nucleari e militari e che tali prodotti avrebbero dovuto essere esclusi dall'inchiesta, o in alternativa avrebbe dovuto essere avviato un riesame della definizione del prodotto per escluderli.

    (30)

    La Commissione ha sottolineato che la definizione del prodotto è rimasta invariata rispetto all'inchiesta originaria in linea con l'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base. La definizione del prodotto comprendeva un'ampia varietà di tipi di prodotto che condividono caratteristiche tecniche e fisiche di base identiche o simili. Secondo la giurisprudenza (7), nel determinare se i prodotti sono simili così da rientrare nello stesso prodotto, occorre valutare se sono accomunati dalle stesse caratteristiche tecniche e fisiche, dalle stesse destinazioni d'uso fondamentali e dallo stesso rapporto qualità-prezzo. A tal riguardo, dovrebbero essere parimenti valutate l'intercambiabilità e la concorrenza tra tali prodotti. L'inchiesta ha rilevato che tutti i tipi di prodotto sono fabbricati in acciaio inossidabile usando processi di produzione necessari per fabbricare tubi senza saldature, impiegando quindi macchine simili, tali che i produttori possono fabbricare diverse varianti del prodotto a seconda della domanda. Pertanto, sebbene tutti i diversi tipi di prodotto non siano direttamente intercambiabili, i produttori competono per aggiudicarsi ordinativi coprendo un'ampia gamma di tipi di prodotto. Inoltre, tali tipi di prodotto sono fabbricati e venduti sia dall'industria dell'Unione sia dai produttori esportatori cinesi che utilizzano un metodo di produzione simile. Di conseguenza non vi era alcun fondamento per ritenere che i prodotti per impieghi nucleari e militari non rientrassero nella definizione del prodotto.

    (31)

    Un possibile riesame della definizione del prodotto costituirebbe un'inchiesta aggiuntiva e pertanto non rientrava nell'ambito di applicazione della presente inchiesta. Inoltre il produttore esportatore cinese stesso non ha intrapreso alcuna iniziativa volta ad avviare tale riesame della descrizione del prodotto. L'argomentazione è quindi stata respinta.

    3.   RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING

    (32)

    Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure in vigore comportasse la persistenza o la reiterazione del dumping da parte della RPC.

    3.1.   Dumping

    3.1.1.   Paese di riferimento

    (33)

    Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a presentare osservazioni in merito alla sua intenzione di utilizzare gli USA come paese terzo a economia di mercato allo scopo di stabilire il valore normale rispetto alla RPC. La Commissione ha anche identificato l'India come potenziale paese di riferimento alla luce del suo numero elevato di produttori e delle sue considerevoli esportazioni nell'Unione. Inoltre, altri potenziali paesi di riferimento citati nell'avviso di apertura erano il Giappone, la Repubblica di Corea, la Norvegia, la Turchia e l'Ucraina.

    (34)

    Sono state inviate richieste di collaborazione ai produttori noti in India, in Giappone, nella Repubblica di Corea, in Norvegia, in Turchia, in Ucraina e negli USA. Nei paesi in cui non esistevano produttori noti, le informazioni sui produttori sono state richieste alle autorità nazionali. Sono state ricevute risposte al questionario da un produttore esportatore indiano e da tre produttori esportatori degli USA.

    Scelta del paese di riferimento

    (35)

    Per quanto riguarda la scelta tra l'India e gli USA, la Commissione ha selezionato l'India per i seguenti motivi: erano presenti più di 20 produttori nazionali noti in India e quindi i prezzi sul mercato indiano erano il risultato di una concorrenza reale. Il produttore indiano ha usato lo stesso metodo di produzione usato prevalentemente dall'industria cinese e la sua gamma di prodotti era maggiormente comparabile a quella delle esportazioni cinesi rispetto a quella statunitense. Inoltre, nel corso dell'inchiesta originaria gli USA nello specifico non sono stati selezionati perché, come indicato al considerando 48 del regolamento provvisorio dell'inchiesta originaria (8), i produttori statunitensi facevano affidamento sulle importazioni di materie prime di base e di prodotti finiti da parte delle società madri dell'UE e mantenevano un'attività produttiva limitata negli USA, volta principalmente a soddisfare ordinazioni su misura o urgenti. I produttori statunitensi avevano alti costi di lavorazione che rispecchiavano le loro particolari circostanze di fabbricazione, e tali costi si traducevano in prezzi elevati sul mercato interno statunitense.

    (36)

    Il produttore indiano ha risposto al questionario fornendo tutte le informazioni supplementari richieste. Per i motivi di cui al considerando 45, i dati forniti sono stati considerati precisi.

    Osservazioni delle parti interessate in merito alla scelta del paese di riferimento

    (37)

    L'industria dell'Unione ha espresso la sua preferenza per la selezione degli Stati Uniti come paese di riferimento sostenendo che le considerevoli esportazioni cinesi verso l'India distorcevano i prezzi sul mercato interno in India, rendendola in tal modo non adeguata come paese di riferimento.

    (38)

    La Commissione ha osservato che le presunte distorsioni dei prezzi interni indiani non erano suffragate da elementi di prova. La Commissione ha inoltre osservato che in ogni caso il produttore indiano utilizzava prevalentemente materie prime fabbricate all'interno dell'impresa e che le sue vendite sul mercato interno erano remunerative. Non vi erano pertanto elementi per ritenere che le presunte distorsioni rendessero i prezzi applicati dal produttore indiano sul mercato interno anormalmente bassi.

    (39)

    I produttori esportatori cinesi hanno affermato che la sezione 15 del protocollo di adesione della RPC all'OMC era scaduta l'11 dicembre 2016 e pertanto il metodo del paese di riferimento non era più giustificato.

    (40)

    La Commissione ha ricordato che in linea con l'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base applicabile, il valore normale è stato determinato in base a dati forniti dal paese di riferimento. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

    (41)

    In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, un produttore esportatore cinese ha contestato la scelta dell'India come paese di riferimento e ha sostenuto che la divulgazione delle conclusioni definitive non giustificava in modo sufficiente tale scelta. In primo luogo, ha affermato che l'India non era un paese di riferimento adeguato perché la gamma di prodotti indiana non era sufficientemente comparabile alle esportazioni del produttore esportatore cinese nell'Unione. In secondo luogo, ha asserito che poiché non era stata effettuata nessuna visita di verifica presso il produttore indiano, la Commissione non poteva garantire che nelle vendite sul mercato interno indiano non fossero inclusi prodotti speciali per impieghi militari e nucleari. In terzo luogo, ha sostenuto che i prezzi del minerale di ferro in India erano distorti, conformemente alle conclusioni provvisorie della Commissione di cui all'inchiesta antidumping riguardante pezzi fusi originari della Cina (9). In conseguenza di tale presunta distorsione, i valori normali usati nel calcolo del dumping sono stati ritenuti gonfiati. In quarto luogo, ha affermato che i valori normali indiani erano anormalmente alti, come dimostrato dal fatto che i prezzi di vendita spagnoli nell'Unione erano in media inferiori ai prezzi medi indiani. Ha sostenuto che se la Spagna fosse stata usata come paese di riferimento, il margine di dumping sarebbe stato negativo.

    (42)

    La Commissione ha osservato che i motivi alla base della scelta dell'India come paese di riferimento erano riportati dettagliatamente nel considerando 35 e che nessuno di tali motivi era stato contestato dal produttore esportatore cinese. Inoltre il produttore esportatore cinese non ha affermato che avrebbe dovuto essere selezionato un diverso paese di riferimento. Per quanto riguarda le argomentazioni specifiche, la prima concernente la comparabilità della gamma di prodotti è stata respinta, in quanto tra i potenziali paesi di riferimento disponibili l'India aveva il numero più elevato di tipi di prodotto comparabili rispetto alle esportazioni cinesi nell'Unione nel loro complesso, come spiegato al considerando 35. Il livello individuale di comparabilità con un produttore esportatore cinese specifico non poteva invalidare la scelta dell'India come paese di riferimento visto che la valutazione è stata condotta a livello dell'intero paese. In secondo luogo, la Commissione ha sottolineato che, come spiegato al considerando 30, i prodotti per impieghi nucleari e militari rientravano nella descrizione del prodotto, pertanto tale punto non poteva invalidare la scelta dell'India come paese di riferimento. La questione separata del corretto confronto tra diversi tipi di prodotto è stata trattata ai considerando 60 e 66. In terzo luogo, l'affermazione secondo cui una presunta distorsione dei prezzi del minerale di ferro aveva influito sul valore normale non era suffragata da elementi di prova. In ogni caso, il minerale di ferro non è stato usato come materia prima diretta per il prodotto in esame, né sono stati forniti elementi di prova di eventuali effetti indiretti sui prezzi sul mercato interno indiano. Inoltre l'inchiesta della Commissione a cui faceva riferimento il produttore esportatore cinese aveva, per contro, respinto l'argomentazione che vi fosse una distorsione del prezzo del minerale di ferro. L'asserzione riguardante la distorsione dei prezzi del minerale di ferro è stata pertanto respinta. In quarto luogo, il fatto che la scelta di un diverso paese di riferimento sarebbe stata più favorevole a un produttore esportatore cinese specifico non costituiva una base valida per la scelta o l'esclusione di un paese di riferimento. Inoltre, il confronto con la Spagna proposto dal produttore esportatore cinese era basato su prezzi medi di ampie categorie di prodotto e non teneva conto dei tipi di prodotto specifici. I dati non hanno pertanto dimostrato che i prezzi indiani erano anormalmente alti. L'argomentazione è stata quindi respinta. In ogni caso, la Spagna da sola non avrebbe costituito una scelta di paese di riferimento possibile, essendo uno Stato membro dell'Unione. La Commissione ha rilevato che l'alternativa di scegliere l'Unione nel suo complesso come paese di riferimento non avrebbe modificato la conclusione relativa al fatto che le pratiche di dumping sono proseguite. È stato infatti dimostrato che i prezzi cinesi erano inferiori ai prezzi dell'Unione, come spiegato al considerando 126.

    (43)

    La Commissione ha pertanto concluso che nessuna delle argomentazioni ha invalidato la scelta dell'India come paese di riferimento e ha confermato che l'India è un paese di riferimento adeguato.

    (44)

    In seguito a ulteriori chiarimenti, il produttore esportatore cinese ha ribadito la sua opposizione all'uso dell'India come paese di riferimento e all'impiego del metodo del paese di riferimento in generale. In aggiunta alle sue precedenti affermazioni, ha anche sostenuto che l'assenza di una visita di verifica presso il produttore indiano ha invalidato la scelta dell'India quale paese di riferimento.

    (45)

    La Commissione ha osservato che una visita di verifica non costituiva un presupposto per la scelta del paese di riferimento e potrebbe essere pertinente solo nella valutazione della correttezza delle informazioni presentate dal produttore indiano. Dopo un'attenta valutazione, la Commissione ha concluso che i dati forniti dal produttore indiano erano coerenti e completi e che il produttore indiano già in passato aveva fornito dati precisi nell'ambito di inchieste della Commissione. I dati indiani sono stati pertanto considerati una base precisa nonostante l'assenza di una visita di verifica. Le altre argomentazioni erano già state respinte ai considerando 40, 42 e 43 e pertanto non hanno alterato le conclusioni della Commissione.

    (46)

    In seguito agli ulteriori chiarimenti di cui al considerando 53, il produttore esportatore cinese ha affermato che l'Unione era stata scelta come paese di riferimento aggiuntivo senza però offrire la possibilità alle parti interessate di presentare osservazioni in merito a tale scelta.

    (47)

    La Commissione ha chiarito che il paese di riferimento era l'India e che non vi era nessun altro paese di riferimento. Come spiegato ai considerando 51 e 53, le informazioni tratte dalle risposte al questionario di altri produttori sono state usate per determinare i valori normali solo se necessario per via dell'assenza di vendite della categoria di prodotto «tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas» nel paese di riferimento, cioè l'India.

    3.1.2.   Valore normale

    (48)

    In conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha dapprima valutato se il volume totale delle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti sul mercato interno da parte del produttore indiano fosse rappresentativo rispetto al volume totale delle esportazioni dalla RPC nell'Unione, ovvero se il volume totale di tali vendite sul mercato interno corrispondesse ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione del prodotto in esame nell'Unione.

    (49)

    La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno nel paese di riferimento identici o comparabili ai tipi di prodotto esportati nell'Unione dai produttori esportatori della RPC. La Commissione ha verificato se le vendite di ciascun tipo di prodotto effettuate sul mercato interno nel paese di riferimento fossero rappresentative, in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base.

    (50)

    Le vendite sul mercato interno sono risultate effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, in conformità all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. L'analisi ha dimostrato che le vendite sul mercato interno indiano erano remunerative e che la media ponderata del prezzo di vendita era superiore al costo di produzione. Per ciascun tipo di prodotto il valore normale è stato determinato pertanto sulla base del prezzo effettivo praticato sul mercato interno, calcolato come prezzo medio ponderato di ciascun tipo di prodotto di tutte le vendite effettuate sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

    (51)

    Per i tipi di prodotto esportati privi di corrispondenti vendite sul mercato interno del paese di riferimento, il valore normale è stato determinato in base al prezzo del tipo di prodotto più simile praticato sul mercato interno nel paese di riferimento. Al fine di rispecchiare le differenze tra tipi di prodotto, la determinazione del valore normale ha tenuto conto delle caratteristiche del tipo di prodotto definite dal numero di controllo del prodotto: la categoria di prodotto, il diametro esterno, lo spessore delle pareti, il tipo di acciaio, le prove, l'estremità, la finitura e la lunghezza del tubo. Tali caratteristiche sono state tradotte in coefficienti che sono stati applicati al prezzo del tipo di prodotto più simile praticato sul mercato interno indiano. Se necessario, le informazioni disponibili nelle risposte al questionario di altri produttori sono state usate per determinare i) i coefficienti e ii) la base dei valori normali della categoria di prodotto «tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas». Per quanto riguarda due caratteristiche (prove e estremità del tubo) non è stato applicato alcun coefficiente al rialzo, con una conseguente determinazione più conservativa del valore normale.

    (52)

    In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, un produttore esportatore cinese ha sottolineato che la gamma di prodotti del produttore indiano non comprendeva tutte le categorie di prodotto, i tipi di acciaio e i diametri inclusi nelle esportazioni dalla Cina nell'Unione. Ha affermato pertanto che la determinazione del valore normale basata sulle vendite sul mercato interno indiano non era corretta.

    (53)

    La Commissione ha chiarito che ogniqualvolta non fossero disponibili vendite del tipo di prodotto direttamente corrispondente sul mercato interno indiano, al loro posto sono stati usati dati tratti dalle risposte al questionario di altri produttori. In assenza di vendite sul mercato interno delle categorie di prodotto, dei tipi di acciaio e dei diametri indicati dal produttore esportatore cinese, la Commissione ha basato la determinazione del valore normale di tali tipi di prodotto sui tipi di prodotto più simili nelle risposte al questionario dei produttori dell'Unione. Tali tipi di prodotto specifici sono stati comunicati al produttore esportatore cinese e riguardavano esclusivamente la categoria di prodotto «tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas».

    (54)

    In seguito a tali ulteriori chiarimenti, il produttore esportatore cinese ha affermato che i tipi di prodotto più simili nella categoria di prodotto «tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas» erano stati scelti dalla Commissione in modo da gonfiare i margini di dumping. In secondo luogo, ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto comunicare quali dati specifici del produttore dell'Unione erano stati usati. In terzo luogo, ha affermato che gli ulteriori chiarimenti non precisavano se i dati forniti dall'industria dell'Unione fossero stati usati per la determinazione di tutti i tipi di prodotto esportati in tale categoria di prodotto o solo per alcuni. Infine, ha chiesto di escludere dal calcolo del dumping tutti i prodotti del tipo di acciaio specifico (13 %Cr) in base al fatto che le esportazioni di tale tipo di acciaio costituivano rivendite di prodotti non fabbricati dal produttore esportatore cinese stesso.

    (55)

    La Commissione ha chiarito che i tipi di prodotto più simili sono stati scelti in base al numero di caratteristiche corrispondenti spiegate al considerando 60. Il tipo di prodotto più simile usato per ogni tipo di prodotto esportato era stato comunicato al produttore esportatore cinese. In secondo luogo, il produttore esportatore cinese non ha fornito alcun elemento a sostegno della sua argomentazione. In terzo luogo, gli ulteriori chiarimenti forniti al produttore esportatore cinese avevano confermato che non erano presenti vendite sul mercato interno indiano della categoria di prodotto, del tipo di acciaio e del diametro specifici identificati dal produttore esportatore cinese. Per tutte le vendite di tali tipi di prodotto sono stati quindi usati i dati di altri produttori. L'intervallo di valori normali che era stato fornito al produttore esportatore cinese si applicava a tutti i tipi di prodotto più simili per tale categoria di prodotto. Infine, la Commissione era giuridicamente obbligata a determinare un valore normale per tutte le esportazioni verso l'Unione e pertanto la categoria di prodotto non poteva essere esclusa dal calcolo del dumping. In ogni caso, anche se le esportazioni di questa categoria di prodotto fossero state escluse dal calcolo del dumping, la conclusione che le pratiche di dumping sono proseguite durante il PIR sarebbe rimasta invariata. Le argomentazioni sono state pertanto respinte.

    3.1.3.   Prezzo all'esportazione

    (56)

    Il prezzo all'esportazione è stato stabilito in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, sulla base dei prezzi all'esportazione effettivamente pagati o pagabili al primo acquirente indipendente.

    3.1.4.   Confronto e margini di dumping

    (57)

    La Commissione ha confrontato il valore normale e i prezzi all'esportazione dei produttori esportatori inclusi nel campione. Conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il valore normale medio ponderato di ciascun tipo di prodotto simile nel paese di riferimento è stato confrontato con la media ponderata del prezzo all'esportazione del corrispondente tipo del prodotto in esame.

    (58)

    Avendo constatato l'esistenza di dumping nel confronto tra i valori normali e i prezzi all'esportazione, si è concluso che l'applicazione di adeguamenti ai prezzi all'esportazione espressi su base fob non avrebbe modificato la conclusione circa l'esistenza di pratiche di dumping, poiché l'abbassamento dei prezzi all'esportazione per mezzo di ulteriori adeguamenti al ribasso avrebbe solo aumentato il margine di dumping.

    (59)

    Un produttore esportatore cinese ha affermato che il confronto dei prezzi potrebbe essere distorto, in quanto le vendite indiane potrebbero aver compreso prodotti di alta qualità per impieghi nucleari e militari che sono stati confrontati con normali prodotti cinesi. Ha criticato la struttura del numero di controllo del prodotto (NCP), sostenendo che l'NCP non rispecchiava adeguatamente tali differenze, comportando in tal modo un raffronto non equo. Ha richiesto alla Commissione di rinviare i questionari a tutte le parti con una struttura dell'NCP riveduta. Il produttore esprimeva le medesime argomentazioni in relazione alle vendite dell'industria dell'Unione (cfr. considerando 125).

    (60)

    La Commissione ha tenuto conto delle differenze tra i tipi di prodotto e ha garantito un confronto equo. A ogni tipo di prodotto fabbricato e venduto dai produttori esportatori cinesi, dal produttore del paese di riferimento e dall'industria dell'Unione è stato attribuito un numero di controllo del prodotto univoco. L'NCP dipendeva dalle principali caratteristiche del prodotto, in questo caso la categoria di prodotto, il diametro esterno, lo spessore delle pareti, il tipo di acciaio, le prove, l'estremità, la finitura e la lunghezza del tubo. La struttura dell'NCP ha preso quindi in considerazione in modo dettagliato le specifiche di ogni tipo di prodotto, consentendo così un confronto equo. Non è stato pertanto necessario modificare la struttura dell'NCP e inviare nuovi questionari. Inoltre, come spiegato al considerando 42, i prodotti per impieghi nucleari o militari rientravano nella definizione del prodotto e non vi era pertanto alcuna base per escluderli. Non vi era alcuna indicazione che eventuali prodotti per impieghi nucleari o militari sarebbero stati indebitamente confrontati con le esportazioni cinesi. I tipi di prodotto indicati dal produttore esportatore cinese per i quali era asseritamente possibile una confusione in merito ai tipi di acciaio usati per tubi standard rispetto a tubi per impieghi nucleari, non erano di fatto esportati dal produttore esportatore cinese. Non essendovi alcuna possibilità di un raffronto distorto su tale base, l'argomentazione è stata respinta.

    (61)

    Su tale base la media ponderata del margine di dumping espressa come percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, era compresa tra [il 25 % e il 35 %] per i due produttori inclusi nel campione. Si è pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

    (62)

    In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, un produttore esportatore cinese ha richiesto, in primo luogo, chiarimenti in merito al calcolo del suo margine di dumping, in particolare sul modo in cui sono stati utilizzati gli NCP del produttore del paese di riferimento e i coefficienti per calcolare i valori normali. In secondo luogo, ha richiesto maggiori informazioni sui prezzi sul mercato interno indiano, affermando che la gamma divulgata di valori normali e di margini di dumping non gli consentiva di verificare l'esattezza dei calcoli, e sostenendo che i valori superiori erano il risultato di conclusioni distorte. In terzo luogo, ha chiesto anche maggiori chiarimenti sui tipi di prodotti venduti sul mercato interno indiano, in particolare in merito al modo in cui la Commissione aveva accertato che non fosse avvenuto un raffronto non equo dei prodotti speciali per impieghi militari e nucleari con le esportazioni cinesi nell'Unione.

    (63)

    In seguito alla risposta della Commissione, il produttore esportatore cinese ha presentato ulteriori richieste e argomentazioni. In quarto luogo, ha richiesto un elenco completo degli NCP dell'industria dell'Unione e dei produttori statunitensi nel quale identificare la determinazione dei coefficienti. In quinto luogo, ha affermato che le risposte ai questionari dei produttori statunitensi non dovevano essere usate per determinare i coefficienti, in virtù del fatto che gli USA non erano stati considerati un paese di riferimento adeguato per i motivi spiegati al considerando 35, e ha sostenuto che i coefficienti basati sui prezzi statunitensi potevano essere gonfiati. In sesto luogo, ha sostenuto che una delle sue transazioni di esportazione era stata erroneamente inclusa nel calcolo del suo prezzo all'esportazione. In settimo luogo, ha affermato che la Commissione avrebbe dovuto fornire maggiori informazioni sui valori normali e sui margini di dumping di ogni NCP invece di un intervallo di valori. In ottavo luogo, ha sostenuto che i tipi di prodotto esportati per i quali non esistevano corrispondenti vendite sul mercato interno nel paese di riferimento avrebbero dovuto essere esclusi dal calcolo e classificati come prodotti non oggetto di dumping, al fine di evitare una «presunzione di colpevolezza». Infine, il produttore esportatore cinese ha anche richiesto una proroga della scadenza per presentare osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni.

    (64)

    In primo luogo, la Commissione ha fornito al produttore esportatore cinese un elenco degli NCP alla base della determinazione del valore normale, compreso un elenco degli NCP che corrispondevano direttamente alle sue esportazioni nell'Unione e, in loro assenza, informazioni in merito agli NCP che erano stati alla base della determinazione del valore normale con applicazione di coefficienti. L'elenco di NCP dimostrava che le vendite sul mercato interno indiano usate per la determinazione del valore normale non includevano tipi speciali di acciaio destinati solitamente a impieghi nucleari e militari. La Commissione ha altresì fornito un elenco dettagliato di ciascuno dei coefficienti usati.

    (65)

    In secondo luogo, la Commissione ha fornito al produttore esportatore cinese intervalli di valori normali e di margini di dumping per ciascuno dei tipi di prodotto esportati. Non era possibile fornire le cifre dettagliate del produttore senza divulgarne i dati riservati, di conseguenza i dati sono stati presentati in intervalli. In risposta alle preoccupazioni specifiche riguardanti i margini di dumping più elevati, la Commissione ha osservato che sia i margini di dumping massimi che quelli minimi riguardavano unicamente quantità limitate (meno del 7 % delle esportazioni) che non erano pertanto sufficienti per ridurre il margine di dumping complessivo del produttore esportatore cinese. Di conseguenza, anche se tali valori fossero stati ignorati, la conclusione che le pratiche di dumping sono proseguite durante il PIR sarebbe rimasta invariata.

    (66)

    In terzo luogo, per quanto riguarda il confronto equo dei tipi di prodotto, la Commissione ha chiarito che la determinazione del margine di dumping per ogni tipo di prodotto esportato da un produttore esportatore cinese si è basata su un confronto del prezzo all'esportazione e del valore normale dello stesso tipo di prodotto o, in assenza di un tipo di prodotto corrispondente, del tipo di prodotto più simile al quale sono stati applicati coefficienti al fine di rispecchiare le caratteristiche definite dall'NCP. I prezzi all'esportazione dei tipi di prodotto normali non sono stati quindi confrontati con tipi di prodotto speciali. In particolare, le vendite comparabili sul mercato interno indiano non comprendevano tipi speciali di acciaio impiegati solitamente per prodotti militari o nucleari speciali. La Commissione ha pertanto concluso che non vi era alcun rischio di raffronto non equo come asserito dal produttore esportatore cinese. In ogni caso, sebbene la Commissione sia giuridicamente obbligata a determinare il valore normale per ogni tipo di prodotto esportato nell'Unione, sono state riscontrate pratiche di dumping anche tenendo solamente conto dei tipi di prodotto direttamente corrispondenti. Ciò ha dimostrato che la scelta dei tipi di prodotto più simili o la determinazione dei coefficienti non erano i motivi alla base della conclusione generale sull'esistenza di pratiche di dumping.

    (67)

    In quarto luogo, oltre a un elenco dettagliato dei coefficienti, la Commissione ha fornito ulteriori spiegazioni in merito al modo in cui sono stati applicati i coefficienti per determinare i valori normali sulla base di un tipo di prodotto simile in caso di tipi di prodotto privi di un tipo di prodotto direttamente corrispondente nel paese di riferimento. Non è stato possibile fornire un elenco completo degli NCP degli USA e dell'Unione e i calcoli dei coefficienti poiché la loro divulgazione avrebbe richiesto di rivelare informazioni commerciali sensibili dei produttori degli USA e dell'Unione.

    (68)

    In quinto luogo, la Commissione ha chiarito che i coefficienti sono stati determinati come percentuali che riflettevano le differenze relative tra i tipi di prodotto e non i livelli assoluti dei prezzi degli USA. L'argomentazione che il livello assoluto dei prezzi degli USA aveva gonfiato la determinazione del valore normale è stata pertanto respinta.

    (69)

    In sesto luogo, la Commissione ha osservato che la transazione di esportazione evidenziata rappresentava solo un volume ridotto (meno del 3 % delle esportazioni) e pertanto anche se tale transazione fosse stata rimossa, non avrebbe modificato la conclusione che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

    (70)

    In settimo luogo, come spiegato al considerando 65, la Commissione ha fornito, per ogni NCP esportato, intervalli del valore normale e del margine di dumping. Non era possibile fornire le cifre dettagliate del produttore senza divulgarne i dati riservati, di conseguenza i dati sono stati presentati in intervalli.

    (71)

    In ottavo luogo, la Commissione ha sottolineato che era tenuta a stabilire un valore normale e ad effettuare una determinazione del dumping per ogni tipo di prodotto esportato. Non vi era «presunzione di colpevolezza» perché il dumping veniva accertato solo se il prezzo all'esportazione era inferiore al valore normale ed eventuali importi di dumping negativo sono stati presi pienamente in considerazione nel calcolo del margine di dumping complessivo.

    (72)

    Infine, è stata concessa una proroga per rispondere ai nuovi chiarimenti di cui ai considerando da 64 a 70 forniti al produttore esportatore cinese.

    (73)

    In seguito agli ulteriori chiarimenti, il produttore esportatore cinese ha continuato a contestare aspetti specifici del confronto, la determinazione del dumping e ha ribadito alcune delle sue argomentazioni precedenti.

    (74)

    In primo luogo, ha affermato che i prezzi del paese di riferimento avrebbero dovuto essere adeguati sulla base di economie di scala, dello stadio commerciale, della minore produttività, delle spese di vendita, del tasso di rendimento, della redditività e del costo delle materie prime. In secondo luogo, ha sostenuto che i chiarimenti forniti non consentivano ancora di comprendere il modo in cui erano stati determinati i valori normali. In terzo luogo, ha ribadito la sua richiesta di ottenere i dati sui costi di ciascun NCP dei produttori degli USA e dell'Unione, o almeno i rispettivi intervalli. Ha inoltre chiesto informazioni sulla fonte di ogni coefficiente, nonché una comunicazione delle caratteristiche del prodotto. In quarto luogo, ha sostenuto che i coefficienti erano stati distorti dalla presenza di prodotti nucleari o militari negli USA e nell'Unione. In quinto luogo, ha asserito che i coefficienti applicati dalla Commissione erano errati. Ha presentato coefficienti alternativi il cui uso avrebbe dimostrato che non si erano verificate pratiche di dumping nelle sue esportazioni nell'Unione. In alternativa, ha richiesto alla Commissione di adeguare i coefficienti in base al metodo di produzione usato, agli acquisti collegati o al tipo di materie prime usate. In sesto luogo, ha asserito che anche se si considerassero solo i tipi di prodotti direttamente corrispondenti, la conclusione sulla presenza di pratiche di dumping non ha tenuto conto dei prezzi generalmente inferiori in India, degli adeguamenti per i prezzi del paese di riferimento che aveva richiesto e della situazione specifica del produttore del paese di riferimento.

    (75)

    La Commissione ha esaminato dettagliatamente le argomentazioni supplementari.

    (76)

    In primo luogo, come spiegato al considerando 35, i prezzi praticati in India erano il risultato di una concorrenza reale e sono stati pertanto considerati attendibili. Le argomentazioni riguardanti le distorsioni dei prezzi praticati sul mercato interno indiano sono già state trattate al considerando 42. Le nuove richieste di adeguamenti dei prezzi sul mercato interno indiano non sono state suffragate da elementi di prova da parte del produttore esportatore cinese e sono state pertanto respinte.

    (77)

    In secondo luogo, la Commissione ha fornito informazioni supplementari dettagliate in merito ai coefficienti, alle loro fonti e al metodo di calcolo, come spiegato ai considerando da 64 a 71, e ha successivamente risposto a una serie di domande tecniche riguardanti il metodo di calcolo (10). Come indicato al considerando 83, la Commissione ha inoltre fornito un esempio della modalità di calcolo di un coefficiente a partire dai dati sui costi, nel quale i dati sui costi effettivi erano espressi in intervalli di valori al fine di tutelarne la riservatezza conformemente all'articolo 19 del regolamento di base. Si è pertanto concluso che il produttore esportatore cinese aveva ottenuto informazioni sufficienti che gli consentivano di seguire il metodo di determinazione dei valori normali.

    (78)

    In terzo luogo, la richiesta di accedere ai dati supplementari dei produttori degli USA e dell'Unione era già stata respinta per le ragioni indicate al considerando 67. L'indicazione della fonte di ciascun coefficiente avrebbe rivelato informazioni riguardanti i tipi di prodotto fabbricati da ciascuno dei produttori. Anche fornire tutti i dati sotto forma di intervalli di valori sarebbe stato irragionevolmente oneroso, visto il grande volume di dati sui costi riguardanti le singole società (oltre 2 000 righe e oltre 50 colonne). È stato inoltre osservato che i dati richiesti riguardavano il livello dei costi di ciascun NCP. Il livello dei costi di per sé non ha avuto alcuna incidenza sulla determinazione dei valori normali, poiché i coefficienti sono stati applicati sotto forma di proporzioni (percentuali) e non di valori assoluti. In altre parole, il livello dei costi per ogni NCP erano ininfluenti ai fini del risultato. Infine, il grado di precisione necessario per il calcolo dei coefficienti non poteva essere tradotto in modo significativo mediante l'uso di intervalli di valori. La moltiplicazione incrociata dei valori espressi in intervalli di valori avrebbe infatti dato come risultato un intervallo troppo ampio per essere significativo. Benché i dati sui costi sottostanti non siano stati divulgati per tali motivi, i coefficienti effettivi risultanti sono stati comunicati integralmente. Infine, i prezzi delle vendite sul mercato interno indiano sono stati forniti in intervalli poiché, diversamente dai dati sui costi usati per determinare i coefficienti, i prezzi sul mercato indiano hanno determinato il livello di base dei valori normali. Era pertanto giustificato dare accesso al produttore esportatore cinese per verificare tali dati.

    (79)

    In quarto luogo, come spiegato al considerando 30, i tipi di prodotto militari e nucleari rientravano nella descrizione del prodotto e non vi era alcuna base per ridefinire la descrizione del prodotto. Le caratteristiche del prodotto sono state tradotte nella struttura dell'NCP, che garantiva un equo confronto tra i tipi di prodotto, per i motivi spiegati nei considerando 60 e 66. Non sono stati indicati elementi di prova che suffragassero eventuali distorsioni effettive. Non vi era inoltre alcuna indicazione che un'eventuale presunta distorsione avrebbe potuto essere sufficiente per alterare la conclusione generale che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Le argomentazioni riguardanti i tipi di prodotto nucleari e militari sono state pertanto respinte.

    (80)

    In quinto luogo, alla luce delle osservazioni, i coefficienti usati per il diametro esterno e il tipo di acciaio sono stati riveduti e modificati. I coefficienti riveduti sono stati resi noti, così come i conseguenti cambiamenti ai margini di dumping individuali. Sebbene le modifiche abbiano abbassato il margine di dumping di un produttore esportatore cinese, non sono state sufficienti per modificare la conclusione generale che le pratiche di dumping sono proseguite durante il PIR. Per contro, i coefficienti alternativi presentati dal produttore esportatore cinese non sono stati accettati in quanto si basavano su listini prezzi standard di un produttore dell'Unione riferiti a un periodo diverso dal periodo dell'inchiesta di riesame. I dati effettivi relativi alle singole società riferiti al periodo dell'inchiesta di riesame costituivano una base più attendibile per la determinazione del valore normale. Le richieste di adeguamento dei coefficienti in base al metodo di produzione, al tipo di materie prime e agli acquisti collegati erano prive di fondamento e vaghe, in quanto nessuno degli elementi evidenziati dal produttore esportatore cinese ha influenzato la determinazione dei coefficienti, e sono state pertanto respinte.

    (81)

    In sesto luogo, gli adeguamenti richiesti non sono stati suffragati da elementi di prova e non vi era alcuna indicazione che fossero sufficientemente significativi da modificare la conclusione sulla presenza di pratiche di dumping. Il livello generale dei prezzi delle esportazioni indiane verso l'Unione non era pertinente, poiché la determinazione del valore normale si basava sui prezzi praticati sul mercato interno, non sui prezzi all'esportazione, e in ogni caso il confronto tra i singoli NCP era più preciso rispetto a un confronto dei prezzi medi per via dell'ampia gamma di tipi di prodotti e delle differenze sostanziali di prezzo tra loro, che potrebbero non essere rappresentati nei prezzi medi. Di conseguenza, le argomentazioni sono state respinte.

    (82)

    In una fase molto avanzata dell'inchiesta, un produttore esportatore cinese ha richiesto una seconda audizione con il consigliere-auditore affermando che i suoi diritti di difesa erano stati violati in quanto riteneva di non aver ricevuto spiegazioni sufficienti in merito alla metodologia seguita dalla Commissione per la determinazione del dumping, più specificamente sulla modalità di determinazione e applicazione dei coefficienti per stabilire i valori normali. Ha inoltre richiesto che a tale audizione partecipassero altre parti interessate, ossia i produttori dell'Unione, il produttore del paese di riferimento, ossia l'India, e i produttori statunitensi che hanno collaborato. Nessuna di queste parti interessate ha tuttavia accettato l'invito.

    (83)

    In seguito all'audizione, il consigliere-auditore ha formulato alcune raccomandazioni dando istruzioni alla Commissione di spiegare ulteriormente la metodologia seguita, integrando le comunicazioni e le spiegazioni aggiuntive fornite in fasi precedenti del procedimento. Di conseguenza, la Commissione ha presentato informazioni supplementari limitate ai punti che secondo il consigliere-auditore potrebbero interferire con i diritti di difesa e ha invitato il produttore esportatore a presentare osservazioni su tali punti. Il contenuto di tali informazioni supplementari è riportato ai considerando 53, 77, 78 e 80. L'adeguamento applicato in conseguenza delle osservazioni del produttore esportatore ha inoltre dato luogo a un margine di dumping medio più basso dei produttori esportatori cinesi: il margine di dumping è stato ridotto all'intervallo compreso tra [il 25 % e il 35 %], come indicato al considerando 61, leggermente inferiore all'intervallo compreso tra [il 30 % e il 40 %] calcolato inizialmente nella fase di divulgazione delle conclusioni definitive. Il livello esatto del margine di dumping non ha avuto alcun impatto sui produttori esportatori, in quanto il livello delle misure non è stato interessato da un riesame in previsione della scadenza, come indicato al considerando 195.

    (84)

    La Commissione ha dato ai produttori esportatori cinesi il tempo sufficiente per formulare osservazioni sulle informazioni supplementari comunicate.

    (85)

    Nella sua comunicazione, un produttore esportatore cinese non si è tuttavia limitato a presentare osservazioni sui punti sollevati dal consigliere-auditore per i quali la Commissione ha fornito ulteriori spiegazioni. Ha invece messo nuovamente in discussione la metodologia seguita dalla Commissione contestando le spiegazioni già fornite in una fase precedente della procedura, come indicato ai considerando da 59 a 83. Alla fine del pomeriggio di venerdì 26 gennaio 2018, prima del termine per presentare osservazioni fissato il 29 gennaio 2018, ha inoltre presentato una serie di nuove domande e richieste non sollevate in precedenza né durante la procedura né dinnanzi al consigliere-auditore, sostenendo che l'assenza di risposta a tali domande e di comunicazioni in merito alle stesse avrebbe violato i suoi diritti di difesa.

    (86)

    In risposta, la Commissione ha innanzitutto ricordato che le fasi giuridiche e procedurali e i termini per concludere un'inchiesta di riesame non consentivano di accettare continue argomentazioni, richieste e domande presentate in una fase avanzata delle procedura in quanto ciò avrebbe compromesso la conclusione puntuale dell'inchiesta, in particolare nei casi in cui alle parti erano stati dati ampiamente l'opportunità e il tempo per presentare osservazioni in precedenza. Ciò era tanto più vero nel caso di specie, in cui la metodologia è stata ampiamente spiegata alle parti interessate nel corso di varie audizioni e in molteplici documenti di sintesi. È per questi motivi che la Commissione, nei suoi chiarimenti successivi alle audizioni, ha richiesto espressamente al produttore esportatore cinese di limitare le sue osservazioni agli aspetti specifici per i quali affermava una violazione dei suoi diritti di difesa dinnanzi al consigliere-auditore, e conformemente ai quali ha ricevuto ulteriori chiarimenti. Il produttore esportatore cinese non ha dimostrato in che modo i suoi diritti di difesa siano stati violati, né ha motivato in che modo i punti sollevati potrebbero aver influenzato le conclusioni generali dell'inchiesta.

    (87)

    Oltre a contestare la metodologia per la determinazione del valore normale, il produttore esportatore cinese ha continuato ad affermare che il suo margine di dumping era stato gonfiato da un confronto tra tubi per impieghi militari e nucleari e tubi per impieghi comuni. Come spiegato al considerando 79, tuttavia, tale confronto non è stato operato e nessun valore normale è stato determinato per tali tipi di prodotto specifici.

    (88)

    Per la prima volta in questa fase avanzata del procedimento, il produttore esportatore ha inoltre richiesto un adeguamento per un equo confronto dei prezzi in base all'asserzione che la sua produttività era pari a 2,5 volte quella del produttore del paese di riferimento. Ha altresì sottolineato il margine di profitto del produttore indiano e ha richiesto un adeguamento al ribasso della determinazione del valore normale motivato dal fatto che le vendite sul mercato interno in India durante il PIR erano più remunerative dell'obiettivo di profitto stabilito per l'industria dell'Unione nell'inchiesta originaria. Le due richieste ammontavano complessivamente ad un adeguamento al ribasso dei valori normali del 28 %, creando così un presunto margine di dumping negativo.

    (89)

    La prima richiesta è stata presentata in una fase in cui la verifica era divenuta impossibile. In ogni caso, anche se la prima richiesta fosse stata presentata in una fase precedente del procedimento, non era corroborata da elementi di prova e pertanto non soddisfaceva i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 8, del regolamento di base. La seconda richiesta era infondata in quanto il valore normale si basava sui prezzi di vendita effettivi praticati dal produttore del paese di riferimento sul mercato interno, come indicato ai considerando da 48 a 51, e non costruito sulla base dei costi e dei profitti. La redditività delle vendite del produttore del paese di riferimento sul mercato interno è stata presa in considerazione nella determinazione del fatto che le vendite sul mercato interno erano state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, come spiegato al considerando 50. Per contro, l'obiettivo di profitto dell'industria dell'Unione rifletteva il profitto che avrebbe potuto essere conseguito in assenza di importazioni oggetto di dumping. Di conseguenza, la redditività sul mercato interno e l'obiettivo di profitto dell'industria dell'Unione non erano comparabili. Entrambe le richieste sono state pertanto respinte. In conseguenza del rigetto dell'adeguamento del 28 %, anche il calcolo alternativo del dumping proposto dal produttore esportatore cinese, anche se altrimenti accettato, non avrebbe modificato la conclusione che le pratiche di dumping sono proseguite durante il PIR.

    (90)

    All'audizione del 5 febbraio 2018, lo stesso produttore esportatore cinese ha ripetutamente fatto riferimento alla decisione dell'organo d'appello dell'OMC riguardante le importazioni di elementi di fissaggio dalla Cina (causa DS397). Ha sostenuto che in base a tale decisione, la Commissione avrebbe dovuto divulgare tutti i costi, i prezzi e i valori normali di ciascun tipo di prodotto del produttore del paese di riferimento, dei produttori statunitensi che hanno collaborato e dell'industria dell'Unione, e che altrimenti i suoi diritti di difesa sarebbero stati violati.

    (91)

    La Commissione ha tuttavia osservato che la sentenza dava istruzioni di comunicare la metodologia di determinazione del valore normale solo per i tipi di prodotti esportati dal produttore cinese, garantendo così una piena copertura delle esportazioni. Per contro, la decisione non implicava che al produttore esportatore dovessero essere resi disponibili i dati aziendali riservati sull'intera attività di tutte le parti. L'argomentazione è quindi stata respinta.

    (92)

    All'audizione del 5 febbraio 2018, lo stesso produttore esportatore cinese ha continuato a sostenere che anche i coefficienti riveduti stabiliti dalla Commissione erano errati, contestando i coefficienti riveduti per i tipi di acciaio e i coefficienti per i diametri più piccoli. Ha affermato che eventuali coefficienti determinati sulla base dei dati dei produttori esportatori statunitensi avrebbero dovuto essere basati sui costi standard. Ha presentato un calcolo alternativo del dumping usando i coefficienti alternativi, che hanno dimostrato un dumping negativo a causa dell'adeguamento del 28 % spiegato ai considerando 88 e 89.

    (93)

    La Commissione ha continuato a respingere i coefficienti alternativi, in quanto si basavano su listini prezzi standard riferiti a un periodo di tempo diverso dal PIR, come spiegato al considerando 80. La Commissione ha confermato che nelle inchieste antidumping dovrebbero essere usati obbligatoriamente i costi effettivi, ossia i costi standard adeguati in base a variazioni di quantità e prezzo. I coefficienti riveduti erano inoltre ampiamente in linea con i coefficienti alternativi presentati dal produttore esportatore cinese. In ogni caso, anche se accettati, i coefficienti alternativi non sarebbero stati di per sé sufficienti per modificare la conclusione che le pratiche di dumping sono proseguite durante il PIR.

    3.2.   Rischio di persistenza del dumping da parte della RPC

    (94)

    Dopo aver constatato l'esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato il rischio di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati i seguenti elementi supplementari: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata della RPC, la politica dei prezzi dei produttori della RPC nei confronti di altri mercati e l'attrattiva del mercato dell'Unione.

    3.2.1.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata della RPC

    (95)

    Il tasso di utilizzo degli impianti dei due produttori cinesi inclusi nel campione è risultato compreso tra [il 40 % e il 60 %]. La capacità inutilizzata è risultata compresa tra [40 000 e 50 000 tonnellate] per i due produttori inclusi nel campione. Tale importo equivale ad una percentuale [tra il 30 % e il 50 %] del consumo dell'Unione. È stato inoltre accertato che non era in programma la costruzione di capacità supplementari.

    (96)

    Il richiedente ha stimato la capacità totale di tutti i produttori della RPC a oltre 1 milione di tonnellate. In base al tasso di utilizzo degli impianti dei produttori inclusi nel campione, la capacità inutilizzata totale nella RPC è stata pertanto stimata a circa 500 000 tonnellate, un valore di oltre quattro volte superiore al consumo dell'Unione. Anche se i tassi di utilizzo degli impianti degli altri produttori esportatori fossero stati superiori a quelli dei produttori inclusi nel campione, la capacità inutilizzata cinese totale sarebbe comunque considerevole e superiore al consumo totale dell'Unione.

    (97)

    Il richiedente ha stimato che il consumo totale sul mercato interno della RPC sia di 310 000 tonnellate sulla base della produzione interna, delle importazioni e delle esportazioni cinesi. Poiché la capacità inutilizzata corrispondeva a oltre il 150 % del consumo stimato sul mercato interno cinese, è stato ritenuto improbabile che il consumo sul mercato interno della RPC potesse aumentare del 150 % e assorbire l'ampia capacità inutilizzata.

    (98)

    Si è pertanto concluso che vi era una capacità inutilizzata molto significativa che potrebbe essere indirizzata verso il mercato dell'Unione almeno in parte, qualora venissero lasciate scadere le misure nei confronti della RPC.

    3.2.2.   Politica dei prezzi della RPC nei confronti di altri mercati

    (99)

    Misure antidumping sulle importazioni del prodotto in esame provenienti dalla RPC erano in vigore nell'Unione economica eurasiatica (Russia, Kazakhstan e Bielorussia) e in Ucraina. Tali misure hanno dimostrato l'esistenza di pratiche di dumping dell'industria cinese nel suo complesso riguardo al prodotto in esame su altri mercati.

    (100)

    È risultato inoltre che le esportazioni cinesi verso tutti i paesi terzi sono state effettuate generalmente a prezzi più bassi rispetto a quelli delle esportazioni verso l'Unione. Sulla base delle statistiche cinesi relative alle esportazioni, i prezzi medi delle esportazioni cinesi verso paesi terzi erano più bassi del 23 % rispetto ai prezzi all'esportazione verso l'Unione.

    (101)

    La Commissione ha concluso che, qualora le misure in vigore venissero abrogate, sarebbe probabile che i produttori esportatori cinesi reindirizzerebbero le esportazioni verso l'Unione a prezzi di dumping.

    3.2.3.   Attrattiva del mercato dell'Unione

    (102)

    Anzitutto, le dimensioni del mercato dell'Unione erano di oltre 100 000 tonnellate, secondo le stime il secondo mercato più grande al mondo dopo la RPC e più grande di quello degli Stati Uniti. Il mercato dell'Unione era quindi un mercato attraente per gli esportatori cinesi già in virtù delle sue dimensioni.

    (103)

    In secondo luogo, i prezzi medi delle esportazioni cinesi verso l'Unione sono stati considerati notevolmente superiori ai prezzi medi delle esportazioni cinesi verso altri mercati, il che dimostrava ulteriormente l'attrattiva del mercato dell'Unione. Come indicato al considerando 100, i prezzi delle esportazioni cinesi verso paesi terzi erano più bassi del 23 % rispetto ai prezzi all'esportazione verso l'Unione.

    (104)

    In terzo luogo, le misure antidumping in vigore in altri mercati quali la Russia e l'Ucraina restringevano la gamma di altri mercati disponibili per le esportazioni cinesi. È quindi probabile che in caso di scadenza delle misure, le esportazioni cinesi sarebbero nuovamente indirizzate verso il mercato dell'Unione e raggiungerebbero una quota di mercato più vicina a quella che avevano prima dell'istituzione delle misure, vale a dire pari al 18 %.

    (105)

    In conclusione, la Commissione ha constatato che il mercato dell'Unione costituirebbe probabilmente una destinazione molto attraente per gli esportatori cinesi in caso di abrogazione delle misure.

    3.3.   Conclusioni sul rischio di persistenza del dumping

    (106)

    Dall'inchiesta è emerso che le importazioni cinesi hanno continuato a entrare nel mercato dell'Unione a prezzi di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame. L'inchiesta ha inoltre dimostrato che la capacità inutilizzata della RPC era molto consistente rispetto al consumo dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Questa capacità inutilizzata potrebbe essere indirizzata almeno in parte verso il mercato dell'Unione qualora venissero lasciate scadere le misure.

    (107)

    Inoltre, in altri mercati erano in vigore misure antidumping applicabili alle importazioni del prodotto in esame proveniente dalla RPC e i prezzi all'esportazione cinesi verso altri mercati erano inferiori ai prezzi praticati nei confronti dell'Unione. Tale pratica tariffaria delle esportazioni cinesi in paesi terzi sostiene il rischio della persistenza del dumping verso l'Unione qualora venissero lasciate scadere le misure.

    (108)

    Infine, l'attrattiva del mercato dell'Unione in termini di dimensioni e di prezzi e il fatto che altri mercati restino chiusi a causa di misure antidumping indicano che è probabile che le esportazioni cinesi vengano indirizzate verso il mercato dell'Unione qualora venissero lasciate scadere le misure.

    (109)

    Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che vi è un forte rischio che l'abrogazione delle misure antidumping comporti significative importazioni oggetto di dumping dalla RPC verso l'Unione.

    4.   SITUAZIONE DEL MERCATO DELL'UNIONE

    4.1.   Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

    (110)

    Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il prodotto simile è stato fabbricato da 23 produttori noti dell'Unione, alcuni dei quali correlati tra loro. Essi costituiscono l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

    (111)

    La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame è stata calcolata pari a circa 117 000 tonnellate sulla base dei dati forniti dal richiedente.

    (112)

    Le società incluse nel campione nel corso dell'inchiesta rappresentano il 54 % della produzione dell'Unione e il 55 % delle vendite dell'Unione. I dati del campione sono considerati rappresentativi della situazione dell'industria dell'Unione.

    4.2.   Consumo dell'Unione

    (113)

    La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sulla base i) del volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione in base ai dati forniti dal richiedente, e ii) delle importazioni da paesi terzi in base alla banca dati di Eurostat. Tale banca dati ha fornito i dati più precisi in quanto, oltre alle importazioni in regime normale, ha preso in considerazione anche le importazioni in regime di perfezionamento attivo.

    (114)

    Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 1

    Consumo dell'Unione (in tonnellate metriche)

     

    2013

    2014

    2015

    PIR

    Consumo totale dell'Unione

    108 152

    116 718

    111 324

    104 677

    Indice (2013 = 100)

    100

    108

    103

    97

    Fonte: risposte al questionario, dati del richiedente e banca dati di Eurostat

    (115)

    Anche se il consumo dell'Unione è aumentato dell'8 % nel 2014, è poi diminuito dell'11 % tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta di riesame. Tale calo è dovuto principalmente a una riduzione degli investimenti nell'industria del petrolio e del gas, che è una delle principali industrie utilizzatrici.

    4.3.   Importazioni dal paese interessato

    4.3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

    (116)

    La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base alle informazioni riportate nella banca dati di Eurostat (10 cifre). Tuttavia, da una ripartizione dei paesi di origine delle importazioni nella banca dati di Eurostat risultava evidente che alcuni paesi inclusi non erano fabbricanti di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile. Le importazioni provenienti da tali paesi sono state pertanto escluse ai fini della presente inchiesta, in quanto chiaramente non riguardano il prodotto in esame. I dati pertinenti sono stati messi a disposizione delle parti interessate a fini di ispezione nel fascicolo aperto. Non è stato necessario correggere i dati relativi alla RPC, all'India, all'Ucraina e altri paesi di fabbricazione di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile.

    (117)

    Anche la quota di mercato delle importazioni è stata stabilita sulla base dei dati Eurostat corretti.

    (118)

    Le importazioni nell'Unione dalla RPC hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 2

    Volume delle importazioni (in tonnellate metriche) e quota di mercato

     

    2013

    2014

    2015

    PIR

    Volume delle importazioni dalla RPC (in tonnellate)

    2 437

    1 804

    1 951

    2 317

    Indice (2013 = 100)

    100

    74

    80

    95

    Quota di mercato %

    2,3

    1,5

    1,8

    2,2

    Volume delle importazioni dalla RPC, escluse quelle in regime di perfezionamento attivo

    1 173

    1 120

    1 014

    820

    Indice (2013 = 100)

    100

    95

    86

    70

    Quota di mercato %

    1,1

    1

    0,9

    0,8

    Fonte: risposte al questionario, dati del richiedente e banca dati di Eurostat

    (119)

    Durante il periodo in esame il volume delle importazioni dalla RPC è stato basso. Le importazioni totali dalla RPC rappresentavano una quota di mercato del 2 % circa durante l'intero periodo in esame e una quota di mercato dell'1 % circa durante l'intero periodo in esame escludendo le importazioni in regime di perfezionamento attivo. I volumi importati in regime di perfezionamento attivo sono stati riesportati all'interno di prodotti finiti come ad esempio scambiatori di calore.

    (120)

    Le importazioni sono rimaste a questo basso livello dall'istituzione delle misure iniziali nel 2011 e possono quindi essere considerate il risultato delle misure antidumping in vigore.

    4.3.2.   Prezzi delle importazioni dal paese interessato e sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

    (121)

    Come osservazione preliminare, va notato che i prezzi medi del prodotto in esame potrebbero non essere rappresentativi per ogni tipo di prodotto a causa della loro ampia portata e delle sostanziali differenze di prezzo tra loro. Tali prezzi tuttavia sono riportati di seguito.

    Tabella 3

    Prezzi medi all'importazione dalla RPC

     

    2013

    2014

    2015

    PIR

    Prezzo medio delle importazioni dalla RPC (EUR/tonnellata)

    5 288

    6 911

    6 604

    4 615

    Indice

    100

    131

    125

    87

    Regime normale (EUR/tonnellata)

    5 711

    6 146

    6 442

    5 420

    Indice

    100

    108

    113

    95

    Regime di perfezionamento attivo (EUR/tonnellata)

    4 895

    8 162

    6 780

    4 174

    Indice

    100

    167

    138

    85

    Fonte: banca dati TARIC

    (122)

    I prezzi medi praticati dalla RPC durante il periodo in esame sono diminuiti del 13 %.

    (123)

    I produttori esportatori che hanno collaborato rappresentavano il 56 % delle importazioni dalla Cina e detenevano una quota di mercato pari all'1 % circa nel periodo dell'inchiesta di riesame.

    (124)

    La Commissione ha valutato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame confrontando la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto praticati dai tre produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguati a livello franco fabbrica; e la corrispondente media ponderata dei prezzi cif delle importazioni franco frontiera dell'Unione, per tipo di prodotto, praticati dai produttori inclusi nel campione al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei costi successivi all'importazione. Il confronto dei prezzi è stato effettuato per ciascun tipo di prodotto per le transazioni, apportando gli adeguamenti del caso e dopo aver dedotto sconti e riduzioni. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

    (125)

    Un produttore esportatore cinese ha sostenuto che il confronto dei prezzi potrebbe essere distorto, in quanto le vendite dell'Unione comprendevano prodotti di alta qualità per impieghi nucleari e militari, che sono stati confrontati con prodotti cinesi normali. Ha criticato la struttura del tipo di prodotto, sostenendo che essa non rispecchia in modo adeguato tali differenze. Tuttavia il sistema del tipo di prodotto ha garantito che tali tipi di prodotto speciali fabbricati dall'industria dell'Unione non venissero comparati ai tipi di prodotto importati dai produttori esportatori cinesi. Infatti a questi prodotti speciali fabbricati dall'industria dell'Unione verrebbe attribuito un codice diverso nel campo del tipo di acciaio.

    (126)

    In base alla metodologia di cui sopra le importazioni erano effettuate a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione in media del 44 %. Anche aggiungendo i dazi antidumping (il che non avviene in caso di importazioni in regime di perfezionamento attivo), il prezzo medio di tali importazioni cinesi era inferiore del 32 % ai prezzi dell'industria dell'Unione.

    (127)

    Un produttore esportatore cinese ha sostenuto che una delle sue transazioni di esportazione era stata erroneamente identificata come una transazione in regime di perfezionamento attivo. Poiché la transazione in questione (una su un totale di oltre 100 transazioni) riguardava meno del 3 % del volume delle vendite nell'Unione, non ha avuto un impatto significativo sui margini di cui al considerando 126.

    4.3.3.   Importazioni dai paesi terzi

    (128)

    La seguente tabella illustra l'andamento delle importazioni nell'Unione da altri paesi terzi durante il periodo in esame in termini di volume e quota di mercato, oltre al prezzo medio di tali importazioni. L'osservazione in merito all'utilità dei prezzi medi espressa al considerando 121 si applica anche in questo caso.

    Tabella 4

    Importazioni da paesi terzi

    Paese

     

    2013

    2014

    2015

    PIR

    India

    Volume in tonnellate

    13 531

    17 230

    18 911

    19 845

     

    Indice

    100

    127

    140

    147

     

    Quota di mercato %

    12,5

    14,8

    17,0

    19,0

     

    Prezzo medio

    (EUR/tonnellata)

    5 315

    4 790

    5 217

    4 519

     

    Indice

    100

    90

    98

    85

    Ucraina

    Volume in tonnellate

    10 170

    12 535

    12 201

    11 870

     

    Indice

    100

    123

    120

    117

     

    Quota di mercato %

    9,4

    10,7

    11,0

    11,3

     

    Prezzo medio

    (EUR/tonnellata)

    7 276

    6 984

    6 706

    6 069

     

    Indice

    100

    96

    92

    83

    Repubblica di Corea

    Volume in tonnellate

    3 731

    3 526

    3 481

    3 166

     

    Indice

    100

    95

    93

    85

     

    Quota di mercato %

    3,4

    3

    3,1

    3

     

    Prezzo medio

    (EUR/tonnellata)

    6 614

    6 124

    6 537

    6 599

     

    Indice

    100

    93

    99

    100

    USA

    Volume in tonnellate

    3 062

    4 647

    3 280

    3 113

     

    Indice

    100

    152

    107

    102

     

    Quota di mercato %

    2,8

    4

    2,9

    3

     

    Prezzo medio

    (EUR/tonnellata)

    15 442

    12 181

    14 801

    15 503

     

    Indice

    100

    79

    96

    100

    Giappone

    Volume in tonnellate

    3 605

    4 980

    4 602

    3 052

     

    Indice

    100

    138

    128

    85

     

    Quota di mercato %

    3,3

    4,3

    4,1

    2,9

     

    Prezzo medio

    (EUR/tonnellata)

    7 762

    5 477

    6 359

    8 021

     

    Indice

    100

    71

    82

    103

    Altri paesi terzi

    Volume in tonnellate

    7 267

    10 257

    8 740

    4 019

     

    Indice

    100

    141

    120

    55

     

    Quota di mercato %

    6,7

    8,8

    7,9

    3,8

     

    Prezzo medio

    (EUR/tonnellata)

    6 614

    6 124

    6 537

    6 599

     

    Indice

    100

    93

    99

    100

    Totale di tutti i paesi terzi eccetto il paese interessato

    Volume in tonnellate

    41 366

    53 175

    51 215

    45 065

     

    Indice

    100

    129

    124

    109

     

    Quota di mercato %

    38,2

    45,6

    46,0

    43,1

     

    Prezzo medio

    (EUR/tonnellata)

    7 434

    6 616

    6 570

    6 454

     

    Indice

    100

    89

    88

    87

    Fonte: banca dati TARIC

    (129)

    La quota di mercato delle importazioni da paesi terzi diversi dal paese interessato ha raggiunto il 43,1 % del consumo totale dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame. La quota di mercato maggiore è rappresentata dalle importazioni dall'India (19 % del consumo totale dell'Unione). Altre importazioni consistenti durante il periodo dell'inchiesta di riesame sono giunte dall'Ucraina (quota di mercato dell'11,3 %).

    (130)

    I prezzi medi ai quali tali importazioni sono entrate nell'Unione erano relativamente bassi rispetto ai prezzi medi dell'industria dell'Unione. Le importazioni dall'India avevano un prezzo di vendita unitario medio particolarmente basso pari a 4 519 EUR/tonnellata nel periodo dell'inchiesta di riesame.

    (131)

    Due produttori esportatori cinesi hanno osservato che il prezzo medio all'importazione dei produttori indiani era inferiore ai prezzi all'importazione cinesi. Come spiegato al considerando 121, i prezzi medi non costituiscono necessariamente una base equa o significativa per il confronto di prezzi. La Commissione ha condotto l'analisi della sottoquotazione dei prezzi delle importazioni cinesi (di cui al considerando 126) tipo per tipo. Non erano disponibili dati tipo per tipo per l'inchiesta sulle importazioni indiane nell'Unione.

    4.4.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

    4.4.1.   Considerazioni generali

    (132)

    In conformità all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.

    (133)

    Ai fini dell'analisi del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati forniti da ESTA. I dati si riferiscono a tutti i produttori noti dell'Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione che sono state verificate. Le due serie di dati sono state ritenute entrambe rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.

    (134)

    Gli indicatori macroeconomici sono: la produzione, la capacità produttiva, l'utilizzo degli impianti, il volume delle vendite, la quota di mercato, la crescita, le scorte, l'occupazione, la produttività, l'entità del margine di dumping e la ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

    (135)

    Gli indicatori microeconomici sono: i prezzi unitari medi, il costo unitario, i costi della manodopera, la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti, l'utile sul capitale investito e la capacità di reperire capitali.

    4.4.2.   Indicatori macroeconomici

    4.4.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

    (136)

    Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali e l'utilizzo totale degli impianti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 5

    Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

     

    2013

    2014

    2015

    PIR

    Volume di produzione (in tonnellate)

    146 346

    164 008

    132 541

    117 034

    Indice

    100

    112

    91

    80

    Capacità produttiva (in tonnellate)

    242 821

    249 029

    247 420

    248 575

    Indice

    100

    103

    102

    102

    Utilizzo degli impianti %

    60

    66

    54

    47

    Indice

    100

    109

    89

    78

    Fonte: risposta al questionario di ESTA riguardante tutti i produttori dell'Unione

    (137)

    Il volume di produzione è diminuito del 20 % durante il periodo in esame, la diminuzione più significativa nel 2015.

    (138)

    La capacità produttiva durante il periodo dell'inchiesta di riesame è leggermente aumentata, del 2 %, durante il periodo in esame. Tale aumento era dovuto a investimenti in impianti e attrezzature che hanno comportato piccoli miglioramenti in termini di efficienza.

    (139)

    L'utilizzo degli impianti è diminuito durante il periodo in esame. La contrazione del 22 % dell'utilizzo degli impianti riflette il calo del volume di produzione durante il periodo in esame.

    4.4.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

    (140)

    Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 6

    Volume delle vendite e quota di mercato

     

    2013

    2014

    2015

    PIR

    Volume delle vendite sul mercato dell'Unione (in tonnellate)

    64 349

    61 739

    58 157

    57 295

    Indice

    100

    96

    90

    89

    Quota di mercato %

    59,5

    52,9

    52,2

    54,7

    Indice

    100

    89

    88

    92

    Volumi delle esportazioni (in tonnellate)

    63 641

    78 164

    53 884

    49 691

    Indice

    100

    123

    85

    78

    Fonte: risposta al questionario di ESTA riguardante tutti i produttori dell'Unione

    (141)

    Il volume delle vendite sul mercato dell'Unione è sceso a 57 295 tonnellate nel periodo dell'inchiesta di riesame, il che rappresenta un calo dell'11 % nel corso del periodo in esame. La quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita dell'8 % nel corso dello stesso periodo, mentre i volumi delle esportazioni dell'industria dell'Unione sono diminuiti del 22 %.

    4.4.2.3.   Crescita

    (142)

    Come si può evincere dalla tabella 6, l'industria dell'Unione non è cresciuta e ha persino registrato una contrazione in termini di quota di mercato nel corso del periodo in esame.

    4.4.2.4.   Occupazione e produttività

    (143)

    Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 7

    Occupazione e produttività

     

    2013

    2014

    2015

    PIR

    Numero di dipendenti

    4 825

    4 859

    4 451

    4 462

    Indice

    100

    101

    92

    92

    Produttività (tonnellate/dipendente)

    30

    34

    30

    26

    Indice

    100

    111

    98

    86

    Fonte: risposta al questionario di ESTA riguardante tutti i produttori dell'Unione

    (144)

    Durante il periodo in esame il numero di dipendenti è diminuito dell'8 %. La produttività della manodopera dei produttori dell'Unione, misurata come produzione annua (in tonnellate) per dipendente, è diminuita del 14 % nel corso del periodo in esame.

    4.4.2.5.   Scorte

    (145)

    Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 8

    Scorte

     

    2013

    2014

    2015

    PIR

    Scorte finali (tonnellate)

    8 065

    8 906

    8 294

    6 470

    Indice

    100

    110

    103

    80

    Scorte finali in percentuale della produzione %

    5,5

    5,4

    6,3

    5,5

    Indice

    100

    99

    114

    100

    Fonte: risposta al questionario di ESTA riguardante tutti i produttori dell'Unione

    (146)

    Le scorte finali sono diminuite del 20 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2013. Rispetto al livello della produzione, le scorte finali sono rimaste stabili nel corso di tale periodo.

    4.4.2.6.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

    (147)

    Le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell'inchiesta di riesame, come illustrato nella sezione 3. Il notevole margine di dumping praticato dai produttori cinesi ha avuto un effetto negativo sulle prestazioni dell'industria dell'Unione, in quanto tali prezzi erano nettamente inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione.

    (148)

    Durante il periodo considerato, il volume delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC è stato tuttavia notevolmente inferiore a quello del periodo dell'inchiesta originaria. Su tale base, si può concludere che anche l'impatto dell'entità del margine di dumping sull'industria dell'Unione è stato meno pronunciato.

    4.4.3.   Indicatori microeconomici

    4.4.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

    (149)

    La media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell'Unione hanno registrato il seguente andamento durante il periodo in esame:

    Tabella 9

    Prezzi di vendita nell'Unione

     

    2013

    2014

    2015

    PIR

    Prezzi di vendita medi ad acquirenti indipendenti (EUR/tonnellata)

    9 601

    9 013

    9 256

    8 668

    Indice

    100

    94

    96

    90

    Costo unitario di produzione (EUR/t)

    9 065

    8 155

    9 106

    8 425

    Indice

    100

    90

    100

    93

    Fonte: dati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione

    (150)

    Durante il periodo in esame i prezzi di vendita nell'Unione sono diminuiti del 10 %. Il costo unitario di produzione è diminuito del 7 % in quanto i prezzi delle materie prime, in particolare del nichel, hanno registrato un calo. L'aumento dei costi unitari nel 2015 può essere spiegato dal calo della produzione e del volume delle vendite nel corso dell'anno (tabelle 5 e 6).

    (151)

    Occorre rilevare che i prezzi medi e i costi unitari medi sopra riportati includono una gamma di prodotti di qualità elevata venduti a determinate industrie che non sono in concorrenza con le importazioni cinesi. Tali prodotti non sono stati pertanto usati per il confronto dei prezzi tra le importazioni e le vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione (cfr. considerando 124).

    4.4.3.2.   Costo del lavoro

    (152)

    Nel periodo in esame il costo medio del lavoro per i produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 10

    Costi medi del lavoro per dipendente

     

    2013

    2014

    2015

    PIR

    Salario medio per dipendente (EUR)

    63 156

    64 353

    64 117

    61 394

    Indice

    100

    102

    102

    97

    Fonte: dati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione

    (153)

    Il costo medio del lavoro per dipendente ha avuto una tendenza relativamente stabile durante il periodo in esame. Tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta di riesame il costo medio del lavoro per dipendente è diminuito del 3 %.

    4.4.3.3.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

    (154)

    La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dell'Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. Il flusso di cassa netto è la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti.

    (155)

    Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 11

    Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

     

    2013

    2014

    2015

    PIR

    Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

    5,6

    6,8

    0,8

    0,3

    Indice

    100

    123

    14

    5

    Flusso di cassa (EUR) (indice, 2013 = 100)

    100

    73

    60

    38

    Investimenti (EUR) (indice, 2013 = 100)

    100

    76

    99

    102

    Utile sul capitale investito %

    35,9

    35,6

    6,8

    3,0

    Indice

    100

    99

    19

    8

    Fonte: dati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione

    (156)

    Durante il periodo in esame gli utili dell'industria dell'Unione sono diminuiti. Nel 2014 l'industria ha registrato un aumento del 23 % rispetto al 2013. Tra il 2014 e il 2015 l'utile è diminuito dell'88 % e nel periodo dell'inchiesta di riesame l'industria ha a malapena raggiunto il pareggio, con un ulteriore calo degli utili allo 0,3 %.

    (157)

    Il flusso di cassa netto e l'utile sul capitale investito hanno registrato un andamento simile a quello della redditività.

    (158)

    Gli investimenti delle società incluse nel campione sono stati mantenuti a livelli stabili durante il periodo in esame e sono stati destinati principalmente a migliorare l'efficienza delle linee di produzione esistenti e a migliorie in materia di salute, sicurezza e ambiente.

    4.5.   Conclusioni relative al pregiudizio

    (159)

    All'inizio del periodo in esame alcuni indicatori economici dell'industria dell'Unione hanno presentato una situazione positiva, mostrando forti segnali di ripresa dal pregiudizio constatato nell'inchiesta originaria. In particolare, l'industria dell'Unione ha raggiunto livelli di utili superiori all'obiettivo di profitto nel 2013 e nel 2014. L'industria dell'Unione è stata inoltre in grado di migliorare considerevolmente i suoi livelli di produzione e di utilizzo degli impianti, nonché il suo volume di vendite all'esportazione.

    (160)

    Tuttavia, a partire dal 2015 la maggior parte degli indicatori economici ha registrato un marcato peggioramento. Più in particolare, l'industria dell'Unione ha subito un forte calo dei livelli di redditività (scesi allo 0,3 % nel periodo dell'inchiesta di riesame) e una significativa riduzione dei livelli di produzione e di utilizzo degli impianti, oltre che dei prezzi unitari di vendita e dell'occupazione. Nel complesso, l'andamento di quasi tutti gli indicatori economici è peggiorato durante il periodo in esame.

    (161)

    L'andamento negativo può essere spiegato dall'effetto cumulativo di una serie di fattori che, nell'insieme, hanno causato un ulteriore peggioramento della situazione dell'industria dell'Unione che versava già in una situazione di fragilità: la persistente presenza di importazioni cinesi oggetto di dumping, seppur in volumi limitati rispetto all'inchiesta originaria, a livelli nettamente inferiori ai prezzi dei produttori dell'Unione; un sostanziale calo degli investimenti nell'industria del petrolio e del gas a livello mondiale, che è il principale mercato per il prodotto in esame; e un aumento delle importazioni a basso prezzo provenienti da paesi terzi (in particolare dall'India, ma anche dall'Ucraina), che hanno esercitato una forte pressione al ribasso sui prezzi e sui volumi dell'industria dell'Unione.

    (162)

    In seguito alla divulgazione delle conclusioni, due produttori esportatori cinesi hanno affermato che avrebbero dovuto essere forniti maggiori dettagli sui tre fattori causali di cui al considerando 161. Tuttavia tali fattori sono adeguatamente spiegati e nessuna parte interessata ha suggerito che altri fattori abbiano rivestito un ruolo significativo. La Commissione ha pertanto ritenuto che la sua analisi fosse adeguata in termini di completezza.

    (163)

    La conclusione che le importazioni dalla Cina avevano influito in misura rilevante sulla situazione dell'industria dell'Unione, come previsto dall'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, deriva effettivamente dai livelli sostanziali di sottoquotazione dei prezzi, come specificato alla sezione 4.3.2. L'argomentazione presentata da un produttore esportatore in seguito alla divulgazione delle conclusioni secondo cui la quota di mercato delle importazioni cinesi raggiungeva solo l'1 % è errata, in quanto nella definizione della quota di mercato cinese si dovrebbe tenere conto anche delle vendite, nell'Unione, in regime di perfezionamento attivo. Le importazioni in regime di perfezionamento attivo fanno infatti parte del consumo del prodotto in esame e competono con altre vendite sul mercato dell'Unione, comprese quelle dell'industria dell'Unione. Al considerando 115 si spiega anche che durante il periodo in esame si è verificato un calo del 3 % del consumo, dovuto principalmente alla riduzione, dal 2015, degli investimenti nell'industria del petrolio e del gas, che è la più importante industria utilizzatrice del prodotto in esame. La debole domanda da parte di tale settore utilizzatore nell'ultima parte del periodo in esame è stata confermata da ESTA in una comunicazione non contestata messa a disposizione di tutte le parti interessate. Anche questo fattore, che ha causato un calo della domanda, è pertanto stato pertinente in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione per l'ultima parte del periodo in esame. Infine, l'aumento delle importazioni dall'India e da altri paesi terzi è stato trattato ampiamente nella sezione 4.3.3 e la tabella 4 fornisce dettagli completi in merito all'entità degli aumenti, all'andamento dei prezzi e all'aumento delle quote di mercato. Benché i prezzi medi all'importazione indiani suggeriscano che tali importazioni abbiano prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, ciò non può essere concluso con certezza in quanto per effettuare confronti validi dei prezzi dovrebbero essere usati dati più precisi e dovrebbero essere considerati anche gli sviluppi futuri pertinenti (cfr. considerando da 176 a 180). In ogni caso, la Commissione osserva che l'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base non richiede la realizzazione di un'analisi del nesso di causalità separata quale condizione per prorogare i dazi in caso di rischio di reiterazione del dumping e di persistenza del pregiudizio, come stabilito nel presente regolamento. In base a tutti questi elementi, non è possibile concludere che le importazioni dall'India o da altri paesi terzi siano l'unico fattore che ha causato un pregiudizio all'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. L'esistenza e l'importanza dei tre fattori risulta da una valutazione delle informazioni nel fascicolo che era a disposizione di tutte le parti interessate. L'argomentazione di un'inadeguata divulgazione del nesso di causalità è pertanto respinta.

    (164)

    La Commissione ha pertanto concluso che l'industria dell'Unione ha beneficiato delle misure iniziali, registrando qualche miglioramento nel corso del periodo in esame (in particolare nel 2013 e nel 2014) rispetto alla situazione rilevata durante il periodo dell'inchiesta originaria (2010). L'industria dell'Unione si sta tuttavia riprendendo lentamente e rimane in una situazione fragile e vulnerabile per via dei fattori summenzionati. Di conseguenza, nel periodo dell'inchiesta di riesame, l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

    5.   RISCHIO DI PERSISTENZA DEL PREGIUDIZIO IN CASO DI ABROGAZIONE DELLE MISURE

    (165)

    Al considerando 164 l'inchiesta ha concluso che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio. La Commissione ha valutato se vi fosse un rischio di persistenza del pregiudizio causato dalle importazioni cinesi oggetto di dumping qualora venissero lasciate scadere le misure nei confronti della RPC, in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

    (166)

    A tale proposito la Commissione ha esaminato i seguenti elementi: la capacità inutilizzata della RPC, l'attrattiva del mercato dell'Unione, il probabile livello dei prezzi delle importazioni cinesi in assenza di misure antidumping e il loro impatto sull'industria dell'Unione.

    5.1.   Capacità inutilizzate della RPC e attrattiva del mercato dell'Unione

    (167)

    La Commissione ha stabilito che nel periodo dell'inchiesta di riesame le importazioni cinesi nell'Unione sono state effettuate a prezzi di dumping considerevolmente inferiori a quelli dei produttori dell'Unione. La Commissione di conseguenza ha concluso (al considerando 109) che sussisteva il rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure.

    (168)

    Ai considerando da 95 a 98 la Commissione ha confermato l'esistenza di grandi capacità inutilizzate della RPC, che secondo le stime ammontano a oltre quattro volte il consumo totale nel mercato dell'Unione. A tale proposito, l'inchiesta ha inoltre confermato (cfr. considerando 102) che il mercato dell'Unione di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile è, ad esclusione della RPC, il più grande al mondo in termini di livelli di consumo.

    (169)

    L'inchiesta ha altresì rivelato che i produttori esportatori cinesi hanno praticato il dumping anche sulle esportazioni in altri mercati. Ciò ha comportato l'istituzione di misure antidumping nei confronti dei produttori esportatori cinesi in diversi paesi, limitando così la gamma di mercati disponibili per le esportazioni cinesi.

    (170)

    La Commissione ha pertanto concluso che almeno parte della capacità inutilizzata disponibile nella RPC potrebbe essere indirizzata verso il mercato dell'Unione qualora venissero lasciate scadere le misure.

    5.2.   Incidenza del volume delle importazioni previsto ed effetti sui prezzi in caso di abrogazione delle misure

    (171)

    Sulla base degli elementi di cui alla sezione 5.1, l'inchiesta ha confermato che in assenza di misure antidumping i produttori esportatori cinesi avrebbero un forte incentivo ad aumentare notevolmente il volume delle loro importazioni nel mercato dell'Unione. La Commissione ha inoltre riscontrato che sussisteva un forte rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure (considerando da 106 a 109).

    (172)

    Per avere un'indicazione dei livelli di prezzo delle importazioni cinesi in assenza di misure, la Commissione ha condotto una valutazione dei seguenti elementi: i) un confronto tra i prezzi delle importazioni cinesi nell'Unione senza dazio antidumping (vale a dire le importazioni realizzate in regime di perfezionamento attivo) e i prezzi dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame; e ii) la politica dei prezzi dei produttori esportatori cinesi sui mercati di paesi terzi (in assenza di misure antidumping in vigore).

    (173)

    Questi confronti tra i prezzi hanno dimostrato che i prezzi delle importazioni cinesi nel mercato dell'Unione, senza dazio antidumping, erano inferiori in media del 44 % a quelli dell'industria dell'Unione. Inoltre, un'analisi delle pratiche di esportazione dei produttori cinesi ha evidenziato che le esportazioni cinesi verso i mercati di altri paesi terzi erano in genere effettuate a prezzi leggermente inferiori rispetto alle esportazioni nell'Unione. La Commissione ha pertanto confermato che i produttori esportatori cinesi hanno seguito un modello coerente di esportazioni a prezzi molto bassi in tutti i mercati.

    (174)

    Visti gli elementi di cui sopra, è molto probabile che le importazioni cinesi oggetto di dumping entrerebbero nel mercato dell'Unione in volumi significativi e a prezzi notevolmente inferiori a quelli praticati dai produttori dell'Unione. Ciò avrebbe un impatto negativo sull'industria dell'Unione in quanto tali significativi volumi aggiuntivi di importazioni provocherebbero una diminuzione dei prezzi di vendita che l'industria dell'Unione potrebbe realizzare, ridurrebbero il volume delle vendite dell'industria dell'Unione e anche il suo utilizzo degli impianti, con la conseguenza che i costi di produzione aumenterebbero. Il previsto aumento di importazioni a basso prezzo oggetto di dumping causerebbe quindi un ulteriore forte peggioramento dei risultati finanziari dell'industria dell'Unione, in particolare della redditività.

    (175)

    Un produttore esportatore cinese ha messo in discussione la possibilità che le importazioni cinesi del prodotto interessato rientrino nel mercato dell'Unione in grandi volumi, aggravando così il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione, tenendo conto dell'attuale presenza di grandi volumi di importazioni indiane. A tal riguardo, la parte ha asserito che le importazioni indiane avevano sostituito quelle cinesi e che era improbabile che le importazioni cinesi avrebbero riconquistato tali volumi di vendita in quanto i prezzi indiani erano considerevolmente inferiore a quelli cinesi. Mentre i prezzi delle esportazioni cinesi verso mercati terzi erano solo leggermente inferiori ai prezzi delle esportazioni cinesi verso l'Unione, i prezzi delle esportazioni indiane verso l'Unione erano sostanzialmente inferiori a quelli delle esportazioni cinesi verso l'Unione.

    (176)

    Occorre produrre diverse argomentazioni in risposta a tale asserzione.

    (177)

    In primo luogo, come disposto nell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la presente inchiesta è limitata alla valutazione del rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio da parte di importazioni cinesi del prodotto in esame a prezzi pregiudizievoli qualora i dazi in questione venissero rimossi. Il fatto che attualmente le importazioni cinesi entrino nel mercato dell'Unione in quantità considerevolmente inferiori rispetto a prima dell'istituzione di misure dimostra che i dazi sono riusciti a ristabilire condizioni competitive non distorte tra gli esportatori cinesi del prodotto in esame e l'industria dell'Unione. Il fatto che le importazioni indiane abbiano prezzi inferiori a quelle della Cina non pregiudica l'obbligo della Commissione di rimanere nel quadro della presente inchiesta. Infatti, come dimostrato dalla giurisprudenza del Tribunale, dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base risulta evidente che la Commissione deve meramente confermare l'affermazione dell'esistenza del rischio di reiterazione o di persistenza del pregiudizio causato dalle importazioni cinesi in dumping qualora venissero lasciate scadere le misure (11). Come indicato al considerando 183, sulla base della valutazione condotta nel presente regolamento, è stata dimostrata l'esistenza di tale rischio.

    (178)

    In secondo luogo si rammenta, come ricordato al considerando 121, che occorre prestare attenzione nell'uso dei prezzi medi in relazione al prodotto in esame in quanto vi è un'ampia gamma di prezzi per tonnellata e che ove possibile i confronti di prezzi dovrebbero essere effettuati tipo per tipo. Nella valutazione del rischio di persistenza del pregiudizio la Commissione tuttavia non ha confrontato i prezzi e i volumi delle vendite cinesi con quelli indiani, ma li ha confrontati con i volumi e i prezzi delle vendite dell'industria dell'Unione. In realtà la Commissione non sostiene che le importazioni cinesi sostituirebbero le importazioni dall'India. Tale sviluppo non aggrava di per sé il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione. Tuttavia, visto l'ampio margine di sottoquotazione dei prezzi stabilito in relazione alle importazioni cinesi (cfr. considerando 173) e le grandi capacità inutilizzate disponibili, si ritiene che le importazioni cinesi aumenterebbero sostanzialmente e, di conseguenza, causerebbero un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione qualora le misure venissero abrogate. Tali importazioni avrebbero pertanto un effetto devastante sui volumi delle vendite e sulla redditività dell'industria dell'Unione.

    (179)

    In terzo luogo, per quanto riguarda il confronto tra i prezzi all'importazione cinesi e quelli indiani, un'analisi dei dati dei produttori esportatori cinesi inclusi nel campione indica chiaramente che le importazioni durante il periodo in esame erano costituite da prodotti specialistici (come tubi di precisione) o sono collegate a importazioni effettuate in regime di perfezionamento attivo. Chiaramente se le misure venissero abrogate diventerebbe possibile una gamma molto più ampia di importazioni e aumenterebbero le importazioni dei tipi di prodotto più standard (quelli con il volume più elevato per l'industria dell'Unione). I volumi delle importazioni cinesi aumenterebbero indipendentemente dall'esistenza di concorrenza da parte dell'India.

    (180)

    Lo stesso produttore esportatore cinese ha inoltre usato i dati sui prezzi medi delle importazioni indiane verso l'Unione per spiegare perché i prezzi all'esportazione cinesi verso paesi terzi non sosterrebbero la conclusione di un rischio di persistenza del pregiudizio. Anche in questo caso l'uso di prezzi medi comporta che tale analisi non possa essere accettata dalla Commissione. L'uso da parte della Commissione di dati sulle esportazioni cinesi verso paesi terzi si fondava su confronti significativi in base al tipo di prodotto.

    (181)

    L'esportatore cinese ha fatto riferimento al caso di elusione indiana citato al considerando 7. Anche questa argomentazione non è stata tuttavia accettata perché è possibile trarre conclusioni accurate sui confronti di prezzi solo quando questi ultimi sono effettuati tipo per tipo. I riferimenti ai prezzi medi all'importazione, anche se questi sono bassi, non sono significativi nel contesto della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza.

    (182)

    Per tutti i motivi precedenti, la Commissione respinge l'argomentazione di non aver spiegato in modo sufficiente della persistenza del pregiudizio.

    5.3.   Conclusioni sul rischio di persistenza del pregiudizio

    (183)

    Tenuto conto di quanto precede, la Commissione ha concluso che l'abrogazione delle misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni cinesi oggetto di dumping a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, aggravando ulteriormente il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Di conseguenza, la sostenibilità dell'industria dell'Unione sarebbe seriamente a rischio.

    6.   INTERESSE DELL'UNIONE

    (184)

    In conformità all'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore nei confronti della RPC fosse contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione è stata basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori, dei grossisti e degli utilizzatori. La loro analisi permette di valutare un eventuale impatto negativo indebito sulle parti interessate dalle misure antidumping in vigore.

    (185)

    Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

    (186)

    Su questa base è stato esaminato se sussistessero validi motivi per concludere che non era nell'interesse dell'Unione mantenere le misure in vigore.

    6.1.   Interesse dell'industria dell'Unione

    (187)

    Sebbene le misure antidumping in vigore abbiano impedito in larga misura l'ingresso nel mercato dell'Unione di importazioni oggetto di dumping, l'industria dell'Unione permane in una situazione di fragilità, come confermato dall'andamento negativo di alcuni indicatori di pregiudizio.

    (188)

    In caso di scadenza delle misure, vi è il rischio che il probabile afflusso di ingenti volumi di importazioni oggetto di dumping dal paese interessato possa causare un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione. Tale afflusso potrebbe comportare, tra l'altro, una perdita di quote di mercato, un calo dei prezzi di vendita, una diminuzione dell'utilizzo degli impianti e in generale un grave peggioramento della situazione finanziaria dell'industria dell'Unione.

    (189)

    La Commissione ha pertanto concluso che il mantenimento delle misure antidumping nei confronti della RPC è nell'interesse dell'industria dell'Unione.

    6.2.   Interesse degli utilizzatori e degli importatori indipendenti

    (190)

    Nell'inchiesta originaria era stato riscontrato che l'istituzione di misure antidumping non avrebbe prodotto gravi effetti negativi sulla situazione degli importatori e degli utilizzatori dell'Unione. Sei importatori (quattro dei quali sono anche utilizzatori del prodotto in esame) hanno collaborato alla presente inchiesta inviando le risposte al questionario e soltanto uno di questi ha manifestato la sua opposizione alle misure.

    (191)

    L'inchiesta ha rivelato che la maggior parte delle importazioni venivano effettuate in regime di perfezionamento attivo (in base al quale non era dovuto alcun dazio antidumping). Inoltre, tali importatori spesso avevano ampi settori di attività che non riguardano il prodotto in esame. Questi importatori hanno inoltre spiegato di avere molte altre fonti di approvvigionamento per il prodotto in esame. Inoltre, da un esame dei costi degli utilizzatori è emerso che il prodotto in esame rappresentava meno del 10 % (in media) del loro costo totale di produzione dei prodotti finiti.

    (192)

    Alla luce del considerando precedente, è stato confermato che gli importatori e gli utilizzatori non avevano sostanzialmente risentito delle misure e di conseguenza la Commissione ha concluso che il mantenimento delle misure non si ripercuoterebbe negativamente sugli importatori e sugli utilizzatori dell'Unione in misura significativa.

    (193)

    Una parte interessata aveva spostato una parte considerevole del suo approvvigionamento di importazioni dai produttori esportatori cinesi a quelli indiani e ha sostenuto che l'industria dell'Unione non ha beneficiato delle misure. Tuttavia, come spiegato nella sezione 4.5, esaminando la situazione di tutta l'industria dell'Unione aveva dimostrato di poter beneficiare delle misure in assenza di grandi volumi di importazioni dalla RPC.

    6.3.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

    (194)

    Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che non vi sono validi motivi di interesse dell'Unione che ostino al mantenimento delle misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese.

    7.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

    (195)

    Alla luce delle conclusioni raggiunte per quanto riguarda il rischio di persistenza del dumping e del pregiudizio, ne consegue che, in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile originari della RPC, istituite dal regolamento (UE) n. 1331/2011, dovrebbero essere mantenute.

    (196)

    Alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia (12), è opportuno prevedere il tasso degli interessi di mora da versare in caso di rimborso dei dazi definitivi, poiché le disposizioni pertinenti in vigore riguardanti i dazi doganali non stabiliscono tale tasso di interesse, e l'applicazione di norme nazionali comporterebbe distorsioni indebite tra gli operatori economici a seconda dello Stato membro scelto per lo sdoganamento.

    (197)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile (diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili), attualmente classificati ai codici NC 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 ed ex 7304 90 00 (codici TARIC 7304410090, 7304499390, 7304499590, 7304499990 e 7304900091) originari della Repubblica popolare cinese.

    2.   L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate è la seguente:

    Società

    Aliquota del dazio antidumping definitivo

    Codice addizionale TARIC

    Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd, Haiyu

    71,9 %

    B120

    Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd, Situan

    48,3 %

    B118

    Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacuring, Co. Ltd, Yongzhong

    48,6 %

    B119

    Società elencate nell'allegato I

    56,9 %

     

    Tutte le altre società

    71,9 %

    B999

    3.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. Gli interessi di mora da versare in caso di rimborso che dia diritto al pagamento di interessi di mora saranno al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese in cui scade il termine, maggiorato di un punto percentuale.

    4.   Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che: a) non ha esportato nell'Unione il prodotto descritto al paragrafo 1 nel periodo compreso tra il 1o luglio 2009 e il 30 giugno 2010 (il periodo dell'inchiesta originaria), b) non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure antidumping istituite dal presente regolamento, c) ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare una quantità rilevante nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta originaria, la Commissione può modificare l'allegato I aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell'inchiesta originaria e quindi soggette a un dazio medio ponderato non superiore al 56,9 %.

    5.   L'applicazione delle aliquote del dazio antidumping individuale specificate per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figuri una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile della persona giuridica che emette tale fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il quantitativo di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nel (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2018

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2011 del Consiglio, del 14 dicembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 336 del 20.12.2011, pag. 6).

    (3)  GU C 117 del 2.4.2016, pag. 10.

    (4)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese (GU C 461 del 10.12.2016, pag. 12).

    (5)  GU L 40 del 17.2.2017, pag. 64.

    (6)  GU L 299 del 16.11.2017, pag. 1.

    (7)  Sentenza del 18 aprile 2013, Steinel Vertrieb, C-595/11, ECLI:EU:C:2013:251, punto 44.

    (8)  GU L 169 del 29.6.2011, pag. 6.

    (9)  GU L 211 del 17.8.2017, pag. 22.

    (10)  Corrispondenza del 27 e del 29 dicembre 2017 con i rappresentanti legali del produttore esportatore cinese.

    (11)  Sentenza del 30 aprile 2015, VTZ e a./Consiglio, T-432/12, EU:T:2015:248, punto 74.

    (12)  Sentenza nella causa Wortmann, C-365/15, EU:C:2017:19, punti da 35 a 39.


    ALLEGATO I

    PRODUTTORI ESPORTATORI DELLA RPC CHE HANNO COLLABORATO NON INCLUSI NEL CAMPIONE DURANTE L'INCHIESTA INIZIALE

    Nome della società

    Codice addizionale TARIC

    Baofeng Steel Group, Co. Ltd., Lishui,

    B 236

    Changzhou City Lianyi Special Stainless Steel Tube, Co. Ltd., Changzhou,

    B 237

    Huadi Steel Group, Co. Ltd., Wenzhou,

    B 238

    Huzhou Fengtai Stainless Steel Pipes, Co. Ltd., Huzhou,

    B 239

    Huzhou Gaolin Stainless Steel Tube Manufacture, Co. Ltd., Huzhou,

    B 240

    Huzhou Zhongli Stainless Steel Pipe, Co. Ltd., Huzhou,

    B 241

    Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe Group, Co. Ltd., Beijing,

    B 242

    Jiangyin Huachang Stainless Steel Pipe, Co. Ltd., Jiangyin

    B 243

    Lixue Group, Co. Ltd., Ruian,

    B 244

    Shanghai Crystal Palace Pipe, Co. Ltd., Shanghai,

    B 245

    Shanghai Baoluo Stainless Steel Tube, Co. Ltd., Shanghai,

    B 246

    Shanghai Shangshang Stainless Steel Pipe, Co. Ltd., Shanghai,

    B 247

    Shanghai Tianbao Stainless Steel, Co. Ltd., Shanghai,

    B 248

    Shanghai Tianyang Steel Tube, Co. Ltd., Shanghai,

    B 249

    Wenzhou Xindeda Stainless Steel Material, Co. Ltd., Wenzhou,

    B 250

    Wenzhou Baorui Steel, Co. Ltd., Wenzhou,

    B 251

    Zhejiang Conform Stainless Steel Tube, Co. Ltd., Jixing,

    B 252

    Zhejiang Easter Steel Pipe, Co. Ltd., Jiaxing,

    B 253

    Zhejiang Five - Star Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd., Wenzhou,

    B 254

    Zhejiang Guobang Steel, Co. Ltd., Lishui,

    B 255

    Zhejiang Hengyuan Steel, Co. Ltd., Lishui,

    B 256

    Zhejiang Jiashang Stainless Steel, Co. Ltd., Jiaxing City,

    B 257

    Zhejiang Jinxin Stainless Steel Manufacture, Co. Ltd., Xiping Town,

    B 258

    Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals, Co. Ltd., Huzhou,

    B 259

    Zhejiang Kanglong Steel, Co. Ltd., Lishui,

    B 260

    Zhejiang Qiangli Stainless Steel Manufacture, Co. Ltd., Xiping Town,

    B 261

    Zhejiang Tianbao Industrial, Co. Ltd., Wenzhou,

    B 262

    Zhejiang Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd., Lishui,

    B 263

    Zhejiang Yida Special Steel, Co. Ltd., Xiping Town.

    B 264


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