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Document 32018R0259
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/259 of 21 February 2018 amending Implementing Regulation (EU) No 427/2014 for the purpose of adjusting it to the change in the regulatory test procedure and simplifying the administrative procedures for application and certification (Text with EEA relevance. )
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/259 della Commissione, del 21 febbraio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 427/2014 per adeguarlo al cambio di procedura regolamentare di prova e semplificare le procedure amministrative di richiesta e certificazione (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/259 della Commissione, del 21 febbraio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 427/2014 per adeguarlo al cambio di procedura regolamentare di prova e semplificare le procedure amministrative di richiesta e certificazione (Testo rilevante ai fini del SEE. )
C/2018/0969
GU L 49 del 22.2.2018, p. 9–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 02/01/2024; abrog. impl. da 32023R2767
22.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 49/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/259 DELLA COMMISSIONE
del 21 febbraio 2018
che modifica il regolamento (UE) n. 427/2014 per adeguarlo al cambio di procedura regolamentare di prova e semplificare le procedure amministrative di richiesta e certificazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La procedura di prova per veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (WLTP), istituita con regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione (2), è stata adottata dalla Commissione il 1o giugno 2017. La procedura sostituisce il nuovo ciclo di guida europeo (NEDC) di cui all'allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (3). Dal 2021 la conformità agli obiettivi per le emissioni di CO2 stabiliti con regolamento (UE) n. 510/2011 deve essere verificata in base alle emissioni di CO2 determinate secondo la WLTP. A decorrere da tale data, anche l'eco-innovazione risparmio di CO2 è determinato con riferimento alla procedura WLTP. |
(2) |
Per tener conto sia del cambio di procedura regolamentare di prova, sia della procedura di correlazione tra i valori di CO2 WLTP e i corrispondenti valori di CO2 NEDC di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione (4), è necessario modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 della Commissione (5). |
(3) |
Ai fini di una transizione armoniosa tra NEDC e WLTP, dovrebbe essere possibile presentare richiesta di approvazione di una tecnologia innovativa come innovazione ecocompatibile con riferimento al NEDC fino al 31 dicembre 2019 e alla WLTP a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. |
(4) |
Se da un lato la Commissione ha concesso più di venti approvazioni di eco-innovazioni, dall'altro la diffusione ad opera dei costruttori di tali tecnologie nel parco veicoli dell'Unione europea è stata, fino al 2017, assai limitata. Per promuovere una maggiore diffusione di tali tecnologie e ottenere il massimo potenziale di riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri, è opportuno semplificare la procedura di approvazione e certificazione. |
(5) |
L'abbassamento della soglia di risparmio a 0,5 grammo di CO2 per chilometro potrebbe promuovere una più ampia diffusione delle tecnologie innovative in grado di ridurre le emissioni di CO2. Tuttavia, per pervenirvi concretamente è essenziale che tale risparmio sia determinato con estrema precisione. È quindi necessario valutare e quantificare l'incertezza legata al metodo usato per dimostrare i risparmi e tenerne conto in fase di certificazione del risparmio di CO2 da parte dall'autorità di omologazione. È opportuno allineare la modifica della soglia di risparmio all'introduzione della procedura WLTP e, di conseguenza, la nuova soglia dovrebbe applicarsi per le richieste presentate con riferimento alla WLTP. |
(6) |
Per determinare il risparmio di CO2 quando questo non dipende dal veicolo dovrebbe essere possibile ricorrere alla prova dei componenti al fine di migliorare l'accuratezza e semplificare la determinazione del risparmio di CO2. |
(7) |
Per semplificare la certificazione dei risparmi di CO2, nella richiesta di approvazione di una tecnologia innovativa come eco-innovazione il richiedente dovrebbe poter proporre, oltre a un metodo di prova dettagliato per determinare i risparmi, un metodo di valutazione semplificato o risparmi di CO2 predefiniti. Se ci si avvale dei suddetti metodi semplificati o di risparmi di CO2 predefiniti, il risparmio certificato dalle autorità di omologazione dovrebbe essere determinato in un modo prudenziale, corrispondente al livello di risparmio più basso dimostrato. |
(8) |
Una tecnologia già ampiamente disponibile da diverso tempo sul mercato non può essere considerata innovativa ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 510/2011 e non dovrebbe pertanto essere riconosciuta come eco-innovazione. Per creare gli incentivi giusti è pertanto opportuno sostituire l'anno di riferimento 2009 con un anno di riferimento dinamico in quanto base per determinare la capacità di innovazione di una tecnologia. Il nuovo anno di riferimento dinamico dovrebbe applicarsi alle richieste presentate dal 1o gennaio 2020. |
(9) |
Se la Commissione, in base all'esperienza maturata valutando numerose tecnologie innovative che presentano le stesse caratteristiche, ritiene che la conformità della tecnologia in questione ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 510/2011 sia dimostrata in modo soddisfacente e conclusivo, o se una tecnologia innovativa non dipende da parametri del veicolo specifici del costruttore, è opportuno prevedere la possibilità di approvare la suddetta tecnologia come eco-innovazione con una decisione che consenta a tutti i costruttori di certificare i risparmi di CO2 facendo esplicito riferimento alla decisione stessa, purché siano soddisfatte le condizioni ivi previste. |
(10) |
Alcune tecnologie innovative richiedono solidi dati statistici a sostegno sia delle ipotesi che figurano nella richiesta di approvazione di una tecnologia innovativa come eco-innovazione che dei parametri proposti nel metodo di prova. Per disporre di serie di dati più ampie possibile, un gruppo di costruttori o fornitori dovrebbe poter presentare una richiesta comune. In tal caso, il gruppo dovrebbe poter presentare una richiesta comprendente diverse relazioni di verifica laddove motivi di riservatezza o di concorrenza lo richiedano. |
(11) |
Per assicurare che i risparmi certificati di CO2 usati dai costruttori ai fini della conformità agli obiettivi siano corretti, la Commissione dovrebbe essere in grado di reagire rapidamente nell'informare i costruttori laddove rilevi o sia informata di eventuali scostamenti o incoerenze nel metodo di prova o nella tecnologia innovativa che potrebbero incidere sul livello dei risparmi certificati. |
(12) |
L'esperienza dimostra che può essere necessario adattare i metodi di prova stabiliti nelle decisioni di approvazione di un'eco-innovazione, in particolare per tenere conto del progresso tecnico, o estendere l'ambito di applicazione della decisione di approvazione ad una gamma più ampia di veicoli. Sia il richiedente iniziale sia la Commissione dovrebbero quindi poter avviare una modifica di tali decisioni. |
(13) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014. |
(14) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 è così modificato:
1) |
l'articolo 2 è così modificato:
|
2) |
l'articolo 3 è così modificato:
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3) |
l'articolo 4 è così modificato:
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4) |
l'articolo 5 è così modificato:
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5) |
l'articolo 7 è così modificato:
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6) |
l'articolo 8 è così modificato:
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7) |
l'articolo 9 è così modificato:
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8) |
il titolo dell'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Valutazione di una richiesta di approvazione di una tecnologia innovativa come eco-innovazione»; |
9) |
l'articolo 11 è così modificato:
|
10) |
l'articolo 12 è così modificato:
|
11) |
è inserito il seguente articolo 12 bis: «Articolo 12 bis Modifica della decisione di approvare una tecnologia innovativa come eco-innovazione 1. Il costruttore o fornitore, compreso il richiedente iniziale, può presentare alla Commissione richiesta di modifica di un'approvazione esistente. La richiesta e i relativi documenti giustificativi vengono trasmessi per posta elettronica o su supporto elettronico oppure caricati su un server gestito dalla Commissione. Nella richiesta scritta si elencano i documenti giustificativi. 2. Insieme alla richiesta di modifica si trasmettono le informazioni e gli elementi di prova seguenti:
3. Una volta ricevuta la richiesta di modifica, la Commissione rende pubblica la descrizione sintetica delle modifiche proposte di cui al paragrafo 2, lettera c). 4. La Commissione valuta la richiesta di modifica e, entro nove mesi dal ricevimento della richiesta completa, modifica la decisione di approvazione, salvo obiezioni formulate in relazione all'adeguatezza delle modifiche proposte. Nella decisione di approvazione modificata sono specificate, se necessario, l'applicabilità e le informazioni richieste per la certificazione del risparmio di CO2 di cui all'articolo 11 del presente regolamento, fatta salva l'applicazione delle eccezioni al diritto di accesso del pubblico previste dal regolamento (CE) n. 1049/2001. 5. La Commissione può richiedere adattamenti delle modifiche proposte. La Commissione consulta in tal caso il richiedente della modifica e gli altri portatori d'interessi pertinenti, tra cui il richiedente iniziale dell'approvazione della tecnologia innovativa come eco-innovazione, in merito alle modifiche proposte e, se opportuno, tiene conto delle osservazioni ricevute. 6. Il periodo di valutazione può essere prolungato di cinque mesi qualora la Commissione ritenga che in ragione della complessità della tecnologia innovativa e del relativo metodo di prova modificato, oppure a causa della portata e dei contenuti, la richiesta di modifica non possa essere analizzata in maniera appropriata nell'arco del periodo di valutazione di nove mesi. La Commissione notifica al richiedente della modifica l'eventuale prolungamento del periodo di valutazione entro 40 giorni dal ricevimento della richiesta. 7. La Commissione può in qualsiasi momento modificare la decisione di approvazione di propria iniziativa, in particolare per tener conto del progresso tecnico. La Commissione consulta il richiedente iniziale dell'approvazione della tecnologia innovativa come eco-innovazione e gli altri portatori d'interessi pertinenti in merito alle modifiche che esamina e, se opportuno, tiene conto delle osservazioni ricevute.». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1o giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova e che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 679).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 della Commissione, del 25 aprile 2014, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri a norma del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 125 del 26.4.2014, pag. 57).